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I soggetti di diritto Il diritto privato si occupa di vicende umane e di persone in carne ed ossa, le quali costituiscono il punto di riferimento soggettivo.

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1 I soggetti di diritto Il diritto privato si occupa di vicende umane e di persone in carne ed ossa, le quali costituiscono il punto di riferimento soggettivo di ogni esperienza giuridica. Il soggetto – inteso stavolta come individuo in grado di prendere decisioni razionali – costituisce anche il punto di riferimento delle scienze economiche. Sarebbe tuttavia riduttivo giungere ad una totale equiparazione tra soggetto giuridico e homo oeconomicus, in quanto il diritto si occupa di una serie di ulteriori aspetti che attengono alla persona umana in quanto tale e dunque svincolata dalla sua capacità patrimoniale e finanziaria.

2 Persone fisiche ed enti collettivi
Nel concetto di “soggetto di diritto” devono essere inclusi, accanto alle c.d. persone fisiche – ossia gli individui – i c.d. enti collettivi. Non solo, dunque, il diritto si interessa degli uomini come entità fisiche isolate, ma anche delle aggregazioni sociali che, pur essendo composte da una pluralità di individui, costituiscono un centro unitario di interessi Questa duplice dimensione – individuale e collettiva – della soggettività viene sancita nel grado più altro della gerarchia delle fonti e, in particolare, dall’art. art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

3 Definizione unitaria di soggetto di diritto
Necessità di individuare una nozione unitaria di soggetto di diritto che possa comprendere tutti i protagonisti dell’esperienza giuridica La definizione che è stata elaborata a tal fine qualifica il soggetto di diritto come un centro unitario di imputazione di diritti ed obblighi e, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive

4 Soggettività, capacità giuridica e capacità di agire
Capacità giuridica (art. 1 c.c.): attitudine ad essere titolari di diritti ed obblighi. Si acquista al momento della nascita e perdura sino alla morte della persona fisica Capacità di agire (art. 2 c.c.): attitudine a compiere atti giuridicamente efficaci, ossia idonei a modificare la situazione giuridica propria e/o altrui (esercitare diritti, assumere obblighi etc.) Condizione del concepito: l’art. 1 della legge n. 40/2004 “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. Problema del rapporto tra soggettività e capacità giuridica

5 Evoluzione dei rapporti tra soggettività e capacità giuridica
I. Tradizionalmente si afferma che la soggettività è un quid mentre la capacità giuridica è un quantum graduabile II. Con l’entrata in vigore della Costituzione, viene sancito il divieto di privare un soggetto della capacità giuridica (art. 22 Cost.). L’unica residuale ipotesi di incapacità giuridica speciale è quella relativa alla condizione dello straniero, ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità (art. 16 preleggi) III. Ulteriore stadio evolutivo: “Deve (…) oggi intendersi per soggettività giuridica una nozione senz'altro più ampia di quella di capacità giuridica delle persone fisiche (che si acquista con la nascita ex art. 1, 1° comma, c.p.c.), con conseguente non assoluta coincidenza, da un punto di vista giuridico, tra soggetto e persona (…): sono soggetti giuridici, infatti, i titolari di interessi protetti, a vario titolo, anche sul piano personale” [Cass /2009, con riguardo alla soggettività del nascituro]

6 Estinzione della persona fisica
Morte: “cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” (legge n.578/1993). Accertamento diretto e indiretto della morte. Art. 4: disciplina della commorienza Scomparsa (art. 48 c.c.) = possibilità di morte: persona di cui non si abbiano più notizie. Effetti: possibile nomina di un curatore dello scomparso Assenza (art. 49 c.c.) = probabilità di morte: sentenza emessa dopo due anni dal giorno dell’ultima notizia Effetti: tutela provvisoria di successori, debitori ed altri terzi interessati Morte presunta (art. 58 c.c.) = presumibilità di morte: sentenza emessa dopo 10 anni dall’ultima notizia . Effetti: tutela piena e definitiva di successori, debitori ed altri terzi interessati

7 Strumenti di individuazione e localizzazione della persona fisica
Nome = prenome (per identificare l’individuo) + cognome (per indicare la sua appartenenza a un determinato nucleo familiare) Domicilio = luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi Residenza = luogo in cui la persona ha la dimora abituale, nel senso di effettiva presenza in una dimensione di abitualità Dimora = luogo ove la persona è presente in modo non abituale, ossia temporaneo, con la precisazione che non deve trattarsi di una presenza del tutto accidentale Indirizzo = speciale figura di localizzazione della persona, a cui la legge attribuisce rilevanza ai fini dell’efficacia degli atti unilaterali recettizi che, ai sensi dell’art c.c., si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario

8 Registri dello stato civile
L’esistenza di un individuo e gli elementi che lo identificano sono importanti non solo per l’individuo stesso, ma anche per la collettività in cui questo vive e intreccia le sue relazioni economiche. Esigenza di rendere noti alla collettività – o meglio conoscibili per qualunque consociato che ne abbia interesse – determinate situazioni che riguardano le persone fisiche. Nascita Cittadinanza Matrimonio Morte Quattro tipologie di registri Possibili annotazioni e rettificazioni

9 Ipotesi di perdita e riacquisto della cittadinanza
Qualità giuridica connessa alla posizione tendenzialmente stabile di un individuo in una determinata collettività politica, a cui consegue il riconoscimento di una serie di diritti connessi alla sua appartenenza a siffatta comunità espressione sintetica che esprime il collegamento tra una data comunità ed i suoi membri a) iure sanguinis b) iure soli c) iuris communicatio d) per beneficio di legge Modalità di acquisto Ipotesi di perdita e riacquisto della cittadinanza

10 Tutela della persona umana
Tutela della persona = insieme di strumenti normativi che l’ordinamento appresta per proteggere e salvaguardare il c.d. valore giuridico della persona Tutela civile della persona = insieme di strumenti e rimedi di natura privatistica di tutela della persona (connessione con i diritti della personalità) Tesi monista / Tesi pluralista irrinunciabilità, indisponibilità (se non nei limiti prescritti dalla legge) imprescrittibilità Caratteri dei diritti della personalità:

11 Tutela multilivello dei diritti
Art. 3 cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” Art. 21 Carta di Nizza: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali” Art. 14 CEDU: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”

12 Tutela multilivello dei diritti
La triplice affermazione del principio di non discriminazione (a livello interno, comunitario ed internazionale) non costituisce una sterile ed inutile ripetizione, assicurando la salvaguardia del medesimo valore – nella specie l’uguaglianza –in diversi ordinamenti giuridici Art. 34 CEDU: “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto” Art. 35, comma I: “La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”

13 Tecniche di tutela dei diritti
Tutela risarcitoria = meccanismo giuridico in virtù del quale è possibile traslare le conseguenze negative derivanti da un danno ingiusto dalla sfera giuridica del danneggiato a quella del soggetto che, con la propria condotta dolosa o colposa, ha cagionato il danno Tutela inibitoria = reazione immediata contro l’antigiuridicità di un comportamento lesivo rimedio idoneo a reprimere comportamenti dannosi ancora in atto. Mentre, dunque, con l’azione risarcitoria si vuole ottenere la riparazione di un danno già verificatosi, con quella inibitoria si chiede un provvedimento del giudice che ordini la cessazione di un fatto lesivo che un soggetto sta subendo Tutela preventiva = strumenti di protezione finalizzati a scongiurare, in via anticipata, future aggressioni all’interesse protetto

14 Incapacità di agire Incapacità legale Incapacità naturale
Criterio di determinazione normativa Giudizio ex ante Incapacità naturale Criterio di valutazione giudiziale ex post

15 Rilevanza e conseguenze della incapacità naturale
Per gli atti unilaterali la legge richiede la prova dello stato di incapacità e del grave pregiudizio derivante dall’atto Presupposti Per i contratti, oltre alla dimostrazione dello stato di incapacità, occorre provare la malafede dell’altro contraente Conseguenze = annullamento dell’atto o del contratto

16 Incapacità legale di agire
Incapacità assoluta Minore età Interdizione Incapacità relativa Inabilitazione Emancipazione

17 Tipologie di atti tra vivi
Atti di straordinaria amministrazione Criteri di distinzione Teoria economica Teoria della funzione dell’atto Teoria della contrapposizione reddito/capitale Teoria normativa Atti di ordinaria amministrazione Riconoscimento del figlio Matrimonio Testamento Atti personalissimi Atti minuti della vita quotidiana

18 Il minore di età: condizione giuridica e strumenti di tutela
art. 2 c.c.: istituisce una connessione tra il raggiungimento della maggiore età e l’acquisto della capacità legale di agire La tutela del minore come figlio e come soggetto di diritto a seguito della riforma del 2012 Differenza tra capacità legale di agire e capacità di discernimento Rappresentanza dei genitori / Tutela e protutela dei minori Ipotesi di anticipazione della capacità legale di agire nella sfera personale con riguardo alla prestazione dell’attività lavorativa

19 Interdizione Interdizione giudiziale Interdizione legale
Infermità di mente grave ed abituale nomina di un tutore NO atti personalissimi Interdizione legale Condanna penale all’ergastolo o alla reclusione superiore a 5 anni SI’ atti personalissimi Legittimazione relativa per l’annullamento degli atti compiuti Legittimazione assoluta per l’annullamento degli atti compiuti

20 Atti personalissimi ed atti minuti della vita quotidiana
Inabilitazione Situazione di incapacità legale di agire relativa: infermità di mente non talmente grave da dare luogo all’interdizione; prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, tali da esporre il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, in difetto di un’educazione sufficiente Nomina di un curatore che assiste l’inabilitato nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione Differenza tra rappresentanza del tutore (per l’interdetto) e assistenza del curatore (per l’inabilitato) Atti personalissimi ed atti minuti della vita quotidiana

21 L’interdizione e l’inabilitazione nel codice di deontologia medica
Art. 33 del codice deontologico medico in vigore fino al (Consenso del legale rappresentante): “Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibi le a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria”. Art. 37 del nuovo codice deontologico approvato nel (Consenso del legale rappresentante): “Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze”.

22 Emancipazione Emancipazione Inabilitazione
conseguenza giuridica automatica del matrimonio contratto dal minore che abbia compiuto 16 anni, ai sensi dell’art. 84 c.c. Emancipazione Scelta del coniuge come curatore (se maggiorenne) ovvero del genitore di uno dei minori Autorizzazione alla continuazione o inizio dell’impresa commerciale Inabilitazione Scelta del curatore rimessa al Giudice Autorizzazione alla continuazione dell’impresa commerciale Compimento di tutti gli atti personalissimi tranne il testamento Compimento di tutti gli atti personalissimi

23 Procedimento di interdizione e inabilitazione
Legittimazione attiva: interdicendo/inabilitando, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo + soggetti esterni al nucleo familiare (pubblico ministero, tutore, curatore) Fase presidenziale (delibazione di fondatezza della domanda) Fase istruttoria: esame dell’interdicendo/inabilitando Fase decisoria, con annotazione a margine dell’atto di nascita

24 Amministrazione di sostegno
Volontà legislativa di apprestare una migliore tutela per i soggetti “deboli”, limitando il ricorso ai tradizionali istituti incapacitanti dell’interdizione e inabilitazione e scongiurando così gli effetti derivanti dalla compressione, totale o parziale, della capacità legale di agire Interdizione/Inabilitazione Limitazione della capacità e stigmatizzazione sociale Scarsa duttilità Amministrazione di sostegno Conservazione della capacità del beneficiario (art. 409 c.c.) Flessibilità Lunghezza del procedimento Speditezza del procedimento

25 Criterio di scelta tra gli istituti incapacitanti e l’amministrazione di sostegno
Cass , n. 4866: “in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie; mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare”

26 La soggettività degli enti collettivi
Teoria della finzione Teoria della realtà Teoria normativa Teoria nominalista Principio di alterità La libertà associativa e le associazioni illecite

27 Elementi costitutivi degli enti collettivi
1) Elemento personale 2) Elemento patrimoniale Scopo lucrativo Scopo non lucrativo Scopo mutualistico Scopo consortile 3) Elemento teleologico

28 Personalità giuridica e soggettività
La disciplina degli enti collettivi contenuta nel libro I del codice civile è articolata in base alla distinzione tra enti riconosciuti come persone giuridiche (associazioni riconosciute e fondazioni) e non riconosciuti (associazioni non riconosciute e comitati) Modalità di acquisto della personalità giuridica = sistema normativo e concessorio Idea tradizionale = superiorità concettuale delle persone giuridiche rispetto agli altri enti, ritenuti meri aggregati privi di personalità Entrata in vigore della Costituzione e superamento di ogni discriminazione ideologica tra persone giuridiche ed enti non riconosciuti La personalità giuridica come “privilegio”

29 Personalità giuridica e autonomia patrimoniale
Nonostante l’attributo della personalità giuridica sia oggi irrilevante ai fini della considerazione dell’ente come soggetto di diritto, esso resta importante in relazione alla determinazione del grado di autonomia patrimoniale dei soggetti collettivi Autonomia patrimoniale perfetta Connotato delle sole persone giuridiche Assoluta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei singoli associati Autonomia patrimoniale imperfetta Caratterizza gli enti collettivi non riconosciuti Possibile esposizione personale degli associati per le obbligazioni contratte dall’ente

30 Associazioni riconosciute
Organizzazione stabile dotata di personalità giuridica, a struttura personale aperta, mediante la quale una pluralità di persone fisiche persegue uno scopo non economico avvalendosi di un patrimonio comune Atto costitutivo e statuto: natura giuridica di negozio non patrimoniale che attiene al diritto delle persone Assemblea degli associati (competenze) Amministratori (competenze) Organi sociali Autonomia patrimoniale perfetta dell’associazione (fattispecie ed effetti) del rapporto associativo con il singolo associato (recesso/esclusione) Scioglimento

31 Tipologie di fondazione
Fondazioni Organizzazione dotata di personalità giuridica e creata per la gestione di un patrimonio autonomo vincolato in modo tendenzialmente perpetuo al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante prestabilito dal fondatore Modalità di costituzione: inter vivos o mortis causa Amministratori (competenze) Assenza della assemblea (problema del controllo sull’operato degli amministratori) Organi Autonomia patrimoniale perfetta Fondazioni erogatrici Fondazioni familiari Fondazioni di organizzazione Fondazioni bancarie Fondazioni di impresa Tipologie di fondazione

32 Associazioni non riconosciute
Organizzazione stabile non dotata di personalità giuridica, a struttura personale aperta, mediante la quale una pluralità di persone fisiche persegue uno scopo non economico avvalendosi di un patrimonio comune Atto costitutivo e statuto: libertà di forma (art. 36 c.c.) Disciplina del fondo comune Autonomia patrimoniale imperfetta Il problema del beneficio di escussione nel codice civile - nella legislazione speciale

33 Comitati Organizzazione priva della personalità giuridica finalizzata a raccogliere presso il pubblico fondi da destinare a finalità di interesse generale (soccorso o beneficenza; promozione di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre o festeggiamenti) Natura ibrida ed assimilabile per alcuni aspetti all’associazione e per altri alla fondazione Prima fase: raccolta dei fondi tra il pubblico dei c.d. oblatori Seconda fase: gestione dei fondi raccolti Responsabilità per le obbligazioni assunte dal comitato (art. 41c.c.) Devoluzione dei beni e possibile riconoscimento

34 La tutela civile dell’ente collettivo
I. Concezione antropomorfica dell’ente collettivo quale titolare di diritti propri II. Concezione dei soggetti collettivi come enti transitori risultanti dalla sommatoria di interessi delle persone fisiche che ne fanno parte e che restano gli unici possibili titolari di situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela Vaglio di compatibilità delle situazioni giuridiche soggettive riferibili agli enti Identità personale Reputazione Diritto all’immagine

35 Situazioni giuridiche soggettive
Proiezione del diritto oggettivo in capo ai soggetti di diritto Problema del nesso sistematico tra situazioni giuridiche soggettive e rapporto giuridico I. Centralità del rapporto giuridico come premessa fondamentale allo studio ed alla comprensione dell’ordinamento (critica) II. Centralità dell’interesse, inteso quale rapporto di tensione tra un soggetto ed un bene Interessi oggettivi/soggettivi Interessi particolari Interessi collettivi Interessi diffusi Situazioni giuridiche soggettive come esito del processo di qualificazione normativa di un interesse Espressione della graduatoria stabilita dal legislatore tra i confliggenti interessi dei consociati

36 Situzioni giuridiche soggettive (distinzioni)
Situazioni di vantaggio: attribuite per la tutela di un proprio interesse Situazioni di svantaggio: attribuite in funzione del soddisfacimento di un interesse altrui Distinzione sulla base dell’interesse protetto Situazioni attive: attribuiscono al titolare la possibilità di agire per il perseguimento dell’interesse (proprio o altrui) Situazioni inattive: non attribuiscono al titolare alcuna facoltà di agire Distinzione sulla base del contenuto della situazione

37 Situazioni giuridiche soggettive (quadro di sintesi)
SITUAZIONI ATTIVE SITUAZIONI INATTIVE SITUAZIONI DI VANTAGGIO DIRITTO SOGGETTIVO ASPETTATIVA INTERESSE LEGITTIMO SITUAZIONI DI SVANTAGGIO DEBITO SOGGEZIONE Onere Status Ipotesi peculiari

38 Autonomia di giudizio e di decisione
Il diritto soggettivo Teoria della volontà Teoria dell’interesse Prototipo delle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio attive Facoltà di agire per il conseguimento di un proprio interesse Autonomia di giudizio e di decisione Diritti soggettivi assoluti e relativi Diritti soggettivi pubblici e privati Diritti patrimoniali e non patrimoniali Diritti disponibili e indisponibili L’abuso del diritto

39 di godimento di garanzia
Diritti reali Caratteristiche Diritti reali minori Immediatezza di godimento di garanzia Assolutezza Inerenza Esclusività Autosufficienza Tipicità Numerus clausus

40 Le altre situazioni di vantaggio
Diritto di credito = diritto soggettivo relativo (rinvio) Diritti potestativi = situazioni giuridiche soggettive caratterizzate dalla facoltà del titolare di ottenere, con un proprio comportamento unilaterale, un determinato effetto giuridico attraverso la modificazione della sfera giuridica altrui (c.d. facoltà di formazione) Diritti personali di godimento = situazioni giuridiche soggettive che si articolano in due fasi a) pretesa creditoria di consegna b) facoltà di godimento del bene (es. locazione) manca l’immediatezza tipica dei diritti reali Interesse legittimo = situazione giuridica di vantaggio inattiva che caratterizza la posizione del cittadino dinanzi all’operato della Pubblica Amministrazione -interessi oppositivi -interessi pretensivi

41 La responsabilità genitoriale e le altre situazioni di svantaggio
Responsabilità genitoriale = ufficio di diritto privato in cui il potere attribuito costituisce un mero strumento di attuazione di un dovere. - Titolarità / Esercizio della facoltà connesse alla responsabilità genitoriale (legge sull’affidamento condiviso e principio di bigenitorialità) Decadenza (art. 330 c.c.) / Altri provvedimenti (art. 333 c.c.) Il debito La soggezione

42 Le vicende delle situazioni giuridiche soggettive
a titolo originario a titolo derivativo Acquisto dei diritti - a titolo gratuito/oneroso - inter vivos/mortis causa - successione particolare/universale derivativo-traslativo derivativo-costitutivo Esercizio dei diritti = uso e abuso del diritto Modificazione dei rapporti giuridici Circolazione giuridica e tutela dell’affidamento fisiologica - patologica Perdita dei diritti

43 Fondamento di ordine pubblico
Prescrizione Causa di estinzione del diritto derivante dall’inerzia del titolare per il tempo determinato dalla legge Eccezioni al meccanismo della prescrizione i diritti imprescrittibili Fondamento di ordine pubblico - Inderogabilità - Irrinunciabilità preventiva Natura disponibile dell’interesse a seguito della maturazione del termine prescrizionale - Non rilevabilità di ufficio - Possibile rinuncia successiva - Irripetibilità del debito prescritto pagato Inizio e termine della prescrizione Sospensione ed interruzione del termine prescrizionale Le prescrizioni presuntive

44 Decadenza Perdita della possibilità di far valere un diritto conseguente al mancato compimento dell’attività giuridica prescritta dalla legge e strumentale all’esercizio del diritto stesso Fondamento giustificativo: esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici La decadenza è evitata attraverso l’esercizio del diritto secondo il suo contenuto tipico (“compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto”; art c.c.) Il termine previsto a pena di decadenza non può essere interrotto né sospeso, fatti salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge Inderogabilità della disciplina della decadenza in relazione ai diritti indisponibili Derogabilità della disciplina per i diritti disponibili Il giudice non può rilevare d’ufficio la decadenza, fatta salva l’ipotesi in cui, trattandosi di diritti sottratti alla disponibilità delle parti, debba rilevare le cause di improponibilità dell’azione

45 La pubblicità e l’apparenza
Per il miglior funzionamento delle relazioni giuridiche, è utile ed opportuno che determinati fatti siano resi conoscibili alla collettività dei consociati Mezzi della pubblicità Funzioni e conseguenze della pubblicità L’apparenza Pubblicità notizia Pubblicità dichiarativa Pubblicità costitutiva

46 I diritti della personalità
espressione sintetica che designa un nucleo di situazioni giuridiche soggettive connesse alla salvaguardia della sfera personale del soggetto di diritto, tanto nella sua dimensione corporale quanto in quella immateriale (Si tratta di diritti non patrimoniali, assoluti, indisponibili ed imprescrittibili) atti di disposizione del proprio corpo - danno biologico Tutela della integrità fisica Tutela della identità personale Tutela di integrità morale e riservatezza Azione di reclamo Azione di usurpazione Diritto al nome - Diritto all’immagine Tutela di onore e decoro (bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero; art. 21 Cost.) - Tutela della privacy

47 Le obbligazioni Il concetto di “obbligazione” può essere inteso in una duplice accezione Situazione giuridica soggettiva di svantaggio attiva che impone al suo titolare (debitore) di attivarsi per consentire il soddisfacimento dell’interesse di un altro soggetto (creditore) In una prospettiva relazionale, l’obbligazione può essere intesa quale sinonimo di rapporto obbligatorio, ossia come contrapposizione e sintesi di due situazioni giuridiche di segno opposto (debito e credito) che si condizionano reciprocamente I soggetti del rapporto obbligatorio (le obbligazioni soggettivamente complesse e le obbligazioni ambulatorie) L’oggetto del rapporto obbligatorio La prestazione -patrimonialità -liceità -determinatezza/determinabilità L’interesse del creditore e l’interesse del debitore alla liberazione dall’obbligo

48 Le fonti delle obbligazioni
Necessità di stabilire quali siano i fatti, gli atti e le circostanze da cui trae origine il rapporto obbligatorio Sistema aperto delle fonti delle obbligazioni Contratto Fatto illecito Altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico Art c.c. - Promesse unilaterali Gestione di affari Pagamento dell’indebito Arricchimento ingiustificato

49 Debito e responsabilità
Debito: situazione giuridica soggettiva di svantaggio attiva Responsabilità: esprime il collegamento tra il debito ed il patrimonio del debitore, il quale risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art c.c.) Fase fisiologica Inadempimento Esecuzione forzata Fasi del rapporto obbligatorio - Pignoramento Vendita Distribuzione del ricavato

50 Tipologie di obbligazioni e regola della buona fede oggettiva
Oggetto della prestazione (obbligazioni di dare, fare e non fare) Obbligazioni di genere e di specie Obbligazioni divisibili e indivisibili Obbligazioni di mezzi e di risultato Buona fede oggettiva: si tratta di una clausola generale che assume una valenza programmatica riferibile all’intera dinamica del rapporto obbligatorio e che impone alle parti di comportarsi lealmente e secondo correttezza La valenza costituzionale della buona fede e il problema dei c.d. doveri integrativi

51 Le obbligazioni naturali
Categoria di rapporti giuridici che si fondano sull’adempimento di doveri morali e sociali Rispetto alle obbligazioni civili, le obbligazioni naturali non sono azionabili in giudizio e, pertanto, in caso di inadempimento il creditore non potrà esigere il soddisfacimento coattivo del proprio interesse Tuttavia, laddove il debitore adempia spontaneamente – e senza trovarsi in uno stato di incapacità – all’obbligo morale e/o sociale assunto, la prestazione eseguita non potrà essere oggetto di ripetizione Casistica sulle obbligazioni naturali

52 Le obbligazioni pecuniarie
Categoria di obbligazioni che si contraddistingue per avere ad oggetto il pagamento di una somma di denaro e che deve essere adempiuta con la corresponsione di “moneta avente corso legale” (art c.c.) Evoluzione interpretativa in merito al concetto di “moneta avente corso legale al tempo del pagamento” Non definisce una fattispecie specifica di pagamento solutorio ma si riferisce all’intero sistema valutario nazionale (S.U. n /07) Principio nominalistico = irrilevanza della perdita del potere di acquisto della moneta nel periodo compreso tra il sorgere dell’obbligo ed il suo adempimento - corso - valore Clausola oro Clausola di moneta estera Clausole di indicizzazione (es. clausola ISTAT) Impiego di clausole di salvaguardia monetaria - corso - valore

53 Regole peculiari delle obbligazioni pecuniarie
Luogo di adempimento = domicilio del creditore al momento della scadenza Corresponsione degli interessi legali Gli interessi moratori prescindono dalla prova del pregiudizio subito, fatta salva la prova del maggior danno - legali - corrispettivi moratori anatocistici Tipologie di interessi Prestazioni accessorie di fonte legale o convenzionale che si aggiungono all’obbligazione pecuniaria principale -accessorietà -fungibilità -periodicità

54 Le obbligazioni alternative
Tipologia di obbligazioni caratterizzate dalla compresenza, nel medesimo rapporto giuridico, di due diverse prestazioni, con la precisazione che il debitore si libererà attraverso l’esecuzione di una sola di esse Differenza con -obbligazioni con modalità di esecuzione alternativa -obbligazioni facoltative -obbligazioni cumulative Regime della scelta Regime dell’impossibilità sopravvenuta

55 Le obbligazioni soggettivamente complesse
Tipologia di obbligazioni caratterizzate da una pluralità di debitori e/o di creditori Natura della prestazione divisibile indivisibile Attuazione del rapporto solidale parziaria ad attuazione congiunta a) pluralità di soggetti b) eadem res debita c) eadem causa obligandi Le obbligazioni solidali (presunzione di solidarietà passiva; art c.c.) Disciplina delle obbligazioni solidali - rapporti creditore/condebitori - rapporti interni fra condebitori Le obbligazioni parziarie: attuazione pro quota del rapporto obbligatorio Le obbligazioni indivisibili: attuazione solidale Le obbligazioni ad attuazione congiunta Il regime delle obbligazioni condominiali

56 L’attuazione del rapporto obbligatorio
Il momento attuativo del rapporto obbligatorio deve essere considerato sia con riguardo al comportamento del creditore – che si manifesta con la richiesta di adempimento ed il ricevimento della prestazione – sia in relazione al comportamento del debitore, che si manifesta tramite l’adempimento o l’inadempimento Buona fede oggettiva = parametro di valutazione del comportamento del debitore e del creditore Diligenza = criterio di valutazione che riguarda soltanto il comportamento del debitore Criteri generali di valutazione - Diligenza del buon padre di famiglia - Diligenza qualificata

57 Il comportamento del creditore
Il comportamento del creditore assume rilievo giuridico nell’esercizio della facoltà di chiedere l’esecuzione della prestazione e nel ricevimento della medesima Mero invito Intimazione ad adempiere Diffida ad adempiere (rinvio) Richiesta di adempimento Valutazione casistica in ordine alla capacità necessaria per ricevere la prestazione. Alcuni atti di riscossione rientrano nella categoria degli atti di ordinaria amministrazione, risultando dunque sufficiente la capacità di agire relativa. Ove si tratti di atti di riscossione di capitali, gli inabilitati ed i minori emancipati necessiteranno dell’assistenza del curatore Ricevimento della prestazione

58 La mora del creditore Il creditore ha la facoltà di rifiutare una prestazione che non sia conforme al contenuto dell’obbligo in senso quantitativo (art c.c.) o qualitativo (art c.c.). Per converso, l’esattezza qualitativa e quantitativa della prestazione e l’offerta della stessa secondo i criteri fissati dall’ordinamento determinano la nascita di un obbligo di ricevere la prestazione e di cooperare all’adempimento Mora del creditore = rifiuto dell’offerta formale della prestazione non supportato da un motivo legittimo offerta reale -offerta per intimazione La c.d. offerta non formale non è idonea a determinare la mora del creditore, escludendo soltanto la corresponsione degli interessi moratori passaggio del rischio -estinzione dell’obbligazione del debitore di versare gli interessi e di attivarsi per rendere fruttifera la cosa dovuta -risarcimento del danno Effetti della mora del creditore La liberazione coattiva del debitore. Il deposito ed il sequestro liberatorio

59 Gli obblighi del creditore
Comportamenti residuali che il legislatore pone a carico del creditore e che assumono rilievo nel momento della effettiva estinzione dell’obbligazione Rilascio della quietanza Liberazione dalle garanzie In considerazione dell’accessorietà delle spese rispetto al pagamento, sono posti a carico del debitore gli importi relativi alla registrazione della quietanza e alla cancellazione dell’ipoteca

60 Il comportamento del debitore
Il debitore, in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva di svantaggio attiva, ha il dovere di assumere un contegno (dare, fare o non fare) funzionale al soddisfacimento dell’interesse del creditore L’adempimento del debitore incapace (art c.c.) e l’adempimento del terzo (art c.c.) teoria soggettiva -teoria oggettiva -tesi intermedia Coordinamento tra art e art c.c. Occorre al contempo “oggettivare” il concetto di diligenza e “relativizzare” quello di impossibilità. La valutazione dell’interprete non deve assumere quale punto di riferimento lo sforzo del debitore ma l’adozione delle misure oggettive individuabili con riguardo al contenuto dell’obbligazione La responsabilità per colpa ed oggettiva

61 Il tempo dell’adempimento
accordo tra le parti immediata esigibilità della prestazione Tempo dell’adempimento Se, tuttavia, un termine è necessario in virtù degli usi e/o delle modalità di esecuzione della prestazione, questo viene stabilito dal giudice a favore del creditore a favore del debitore (presunzione) a favore di entrambi Termine per l’adempimento Il debitore, decade dal beneficio del termine a) se diviene insolvente; b) se diminuisce le garanzie date; c) se omette di concedere al creditore le garanzie promesse

62 Il luogo dell’adempimento
L’individuazione del luogo ove la prestazione deve essere eseguita è rimessa all’accordo delle parti. In difetto, il legislatore detta una regola suppletiva (art c.c.) che opera solo in difetto di una determinazione convenzionale Obbligazioni di fare = presso il domicilio del debitore Obbligazioni pecuniarie = presso il domicilio del creditore Obbligo di consegna di una cosa certa e determinata = luogo in cui si trova la cosa

63 Le modalità soggettive dell’adempimento
I soggetti legittimati a ricevere il pagamento Il pagamento al creditore incapace (art c.c.) Il pagamento al creditore apparente (art c.c.) Buona fede soggettiva del debitore Sussistenza di circostanze univoche che ingenerano un’apparente legittimazione a ricevere la prestazione La prestazione in luogo dell’adempimento (art c.c.) L’imputazione del pagamento (art c.c.)

64 Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Funzione conservativa del patrimonio del debitore, il quale risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art c.c.) Azione surrogatoria Azione revocatoria Sequestro conservativo L’esercizio di tali azioni non comporta l’immediato soddisfacimento dell’interesse del creditore

65 L’azione surrogatoria
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano al proprio debitore verso i terzi e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal titolare. Qualità di creditore Esistenza del diritto surrogato (la situazione giuridica soggettiva facente capo al debitore deve essere suscettibile di surrogazione) Inerzia del debitore (contegno di inattività qualificata) Eventus damni

66 L’azione revocatoria Rimedio conservativo attraverso il quale il creditore può rendere inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del debitore che arrechino pregiudizio al suo interesse alla conservazione del patrimonio La finalità dell’azione non è quella di far recuperare al debitore la titolarità del diritto, bensì di rendere l’atto di disposizione inefficace nei soli confronti del creditore procedente Qualità di creditore Atto di disposizione del debitore Consilium fraudis del debitore Partecipazione soggettiva del terzo Eventus damni se atto successivo al sorgere del credito dolo generico - se atto anteriore al sorgere del credito dolo specifico irrilevante se atto a titolo gratuito rilevante se a titolo oneroso - buona fede - mala fede Effetti della revocatoria: inefficacia doppiamente relativa Prescrizione dell’azione: 5 anni

67 Il sequestro conservativo
Rimedio di natura cautelare che consente al creditore di sottrarre, temporaneamente, al debitore la disponibilità materiale e giuridica dei propri beni Fumus boni iuris = qualità di creditore ed esistenza del credito (prova meno rigorosa di quella “ordinaria”) Periculum in mora = fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito” (art. 671 c.p.c.) Presupposti Conseguenze = temporanea sottrazione della libera disponibilità materiale e giuridica dei beni del debitore provvisorietà degli effetti

68 L’inadempimento Situazione che si configura laddove il debitore abbia omesso, ritardato o non correttamente eseguito, per causa a lui imputabile, la prestazione dovuta al creditore Ritardo semplice: situazione di incertezza che può risolversi con l’adempimento tardivo; con la certezza dell’inadempimento definitivo; con la sopravvenuta impossibilità dell’adempimento Mora del debitore: situazione di ritardo qualificato -Intimazione di pagamento -Mora c.d. automatica: - obbligazioni derivanti da fatto illecito - dichiarazione scritta di non voler adempiere - mancata esecuzione delle prestazione da eseguire presso il domicilio del creditore -Passaggio del rischio -Corresponsione degli interessi moratori Effetti della mora Preclusione, cessazione e purgazione della mora

69 Le conseguenze dell’inadempimento
L’art c.c. sancisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Danno emergente: perdita subita Lucro cessante: mancato guadagno Entrambe tali componenti del danno devono essere conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento, secondo un criterio di regolarità causale La responsabilità per il fatto degli ausiliari Le clausole limitative della responsabilità

70 I danni da inadempimento
La prima disposizione sui danni da inadempimento contrattuale (art c.c.) opera espresso riferimento sia al danno emergente (= perdita subita dal creditore) sia al lucro cessante ( = mancato guadagno) Concezione reale e oggettiva di danno Due concezioni di danno Teoria c.d. differenziale eventuali ripercussioni indirette dell’inadempimento - valorizzazione del lucro cessante - impiego del criterio della compensatio lucri cum damno Art c.c.: criterio equitativo di valutazione del danno

71 Meccanismi di limitazione dei danni risarcibili
Art c.c.: i danni non prevedibili sono risarcibili solo in caso di inadempimento intenzionale Art. 1227, I comma c.c.: laddove sia riscontrabile un concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, il risarcimento dovrà essere diminuito alla luce della gravità della colpa del creditore e in ragione dell’efficienza causale che il concorso ha avuto nella sequenza causale che ha condotto all’inadempimento Art. 1227, I comma c.c.: eventuale concorso colposo del creditore nell’aggravamento del danno. In tale ipotesi, il fatto colposo del creditore non influisce sulla causalità materiale fra condotta ed evento, ma su quella giuridica fra evento e danno

72 Liquidazione preventiva del danno
Ipotesi di liquidazione convenzionale preventiva e forfettaria dei danni contrattuali da inadempimento o da ritardo CLAUSOLA PENALE: il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il danno nella misura fissata nel contratto. Il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore resta subordinato alla prova del pregiudizio subito che dovrà essere fornita dal creditore secondo le regole generali Problema della riducibilità d’ufficio della penale prevista CAPARRA CONFIRMATORIA: L’importo pattuito come quantificazione preventiva e forfettaria del danno è versato da una delle parti all’altra al momento della conclusione di un contratto.

73 Modi di estinzione diversi dall’adempimento
Il modo normale di estinzione del rapporto obbligatorio è costituito dalla regolare ed esatta esecuzione della prestazione. L’adempimento non costituisce tuttavia l’unica modalità di estinzione delle obbligazioni Modalità satisfattorie: adempimento, datio in solutum, confusione e compensazione Modalità non satifattorie: novazione, remissione, impossibilità sopravvenuta

74 Novazione Il rapporto obbligatorio si estingue per novazione quando il creditore e il debitore decidono di sostituire l’oggetto del rapporto obbligatorio con una prestazione che deve essere diversa dalla precedente nel titolo o nell’oggetto A) Elemento soggettivo (animus novandi): volontà delle parti di estinguere l’obbligazione precedente nell’oggetto (novazione oggettiva) nel titolo (novazione causale) B) Diversità della prestazione (aliquid novi) Novazione soggettiva (rinvio alle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio) Esistenza dell’obbligazione originaria come presupposto della novazione La sorte delle eventuali garanzie La novazione nelle obbligazioni soggettivamente complesse

75 Remissione del debito Con la remissione il creditore dispone volontariamente del diritto, purché non si tratti di un credito irrinunciabile (es. diritto agli alimenti), estinguendo l’obbligazione a carico del debitore La dichiarazione con cui il creditore rimette il debito è efficace quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare natura di atto unilaterale natura contrattuale Struttura giuridica della remissione consegna volontaria del titolo consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva Valutazione legale tipica di alcuni comportamenti del creditore La causa della remissione La remissione nelle obbligazioni soggettivamente complesse

76 Compensazione La motivazione socio-economica dell’istituto, tradotta nella regola per cui “quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti” (art c.c.), risiede nella tutela della celerità dei traffici economici Compensazione legale Compensazione giudiziale Compensazione volontaria Tre tipologie di compensazione I divieti di compensazione Il momento della produzione dell’effetto estintivo nelle diverse tipologie di compensazione Compensazione e debiti prescritti

77 Confusione Il fondamento logico della confusione è connesso all’impossibilità di concepire un rapporto obbligatorio quando il creditore e il debitore non sono più distinguibili, poiché le loro corrispondenti qualità sono riunite nella medesima persona Differenze con la c.d. consolidazione Vi sono ipotesi in cui è possibile, a tutela dei terzi, una perdurante valutazione separata delle qualità di debitore e creditore anche a seguito della confusione quando alla riunione delle qualità di debitore e creditore non corrisponde la riunione dei patrimoni quando il legislatore vuole impedire l’estinzione dell’obbligazione a tutela dei terzi (art c.c.) Riunione delle qualità di fideiussore e debitore (art c.c.)

78 Impossibilità sopravvenuta della prestazione
L’impossibilità di adempiere alla prestazione dedotta in obbligazione, laddove non sia imputabile al debitore, comporta l’estinzione del rapporto obbligatorio SOPRAVVENUTA TOTALE (l’impossibilità parziale, infatti, non estingue – bensì modifica – il rapporto obbligatorio) DEFINITIVA (l’impossibilità temporanea, per converso, esclude soltanto la corresponsione degli interessi moratori) Affinchè si determini l’effetto estintivo, l’impossibilità deve essere Impossibilità sopravvenuta e contratti a prestazioni corrispettive (rinvio)

79 Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio
Dalle norme dettate dal codice civile si desumela regola per cui le parti sono libere, nei limiti fissati dal legislatore, di modificare non solo la struttura oggettiva dell’obbligazione (attraverso il meccanismo della novazione; art c.c.), ma anche i connotati soggettivi del rapporto Surrogazione per pagamento Cessione del credito Delegazione attiva A) Modificazioni a latere creditoris Delegazione passiva Espromissione Accollo B) Modificazioni a latere debitoris

80 Surrogazione per pagamento
Modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato del creditore che comprende fattispecie eterogenee Surrogazione per volontà del creditore Surrogazione per volontà del debitore Surrogazione legale Tre forme di surrogazione Permanenza delle garanzie anche contro i terzi garanti

81 Cessione del credito Il trasferimento del credito avviene in forza dell’accordo tra il creditore cedente e un soggetto, il cessionario, che subentra nella titolarità del diritto . Il diritto viene trasferito al cessionario con tutti gli accessori, ivi compresi i frutti e gli interessi, nonché le garanzie reali e personali del credito Struttura bilaterale della cessione: si tratta di un negozio giuridico stipulato fra il cedente ed il cessionario, a cui il debitore ceduto resta tendenzialmente estraneo Effetti della cessione: immediati tra il cedente ed il cessionario Pagamento liberatorio al cedente prima della notifica /accettazione Pluralità di cessioni Rilevanza dell’accettazione del debitore ceduto o della notifica nei suoi confronti Causa della cessione e crediti non cedibili Obblighi di garanzia. Il nomen bonum ed il nomen verum La cessione in massa dei crediti di impresa (cenni sul factoring)

82 Delegazione attiva Modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio non contemplata dal codice civile ma ritenuta possibile in quanto simmetrica alla figura della delegazione di pagamento Delegatio credendi: il creditore delega un terzo a rendersi destinatario della promessa fatta dal debitore di adempiere all’obbligazione esistente nei confronti del delegante Delegatio accipiendi: semplice delega a ricevere la prestazione Due tipologie di delegazione

83 Possibile effetto liberatorio, previo consenso del creditore
Delegazione passiva Istituto in virtù del quale si attua una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio su iniziativa del debitore delegante che incarica un altro soggetto (delegato) di obbligarsi nei confronti del creditore delegatario (delegatio promittendi) ovvero ad effettuare la prestazione nei suoi confronti (delegatio solvendi) Fenomeno di tipo “triangolare” DELEGATARIO Possibile effetto liberatorio, previo consenso del creditore Rapporto di valuta Rapporto finale DELEGANTE DELEGATO Rapporto di provvista Delegazione pura o titolata Delegazione cumulativa o liberatoria Il regime delle eccezioni e delle garanzie

84 Differenza con la fideiussione
Espromissione Figura che si caratterizza per l’iniziativa di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio (espromittente) che assume spontaneamente nei confronti del creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore (espromesso) liberatoria: con il consenso del creditore il debitore espromesso può essere liberato cumulativa: il debitore espromesso resta obbligato nei confronti del creditore Due tipologie di espromissione Differenza con la fideiussione Il regime delle eccezioni e delle garanzie

85 Schema del contratto a favore di terzo (rinvio)
Accollo Figura caratterizzata dalla circostanza che l’assunzione dell’obbligo altrui non avviene tramite di un accordo del terzo con il creditore, bensì di un contratto tra il debitore (accollato) ed il terzo (accollante), il quale si obbliga nei confronti del creditore (accollatario), che può decidere di aderire e rendere così irrevocabile la stipulazione in suo favore Schema del contratto a favore di terzo (rinvio) interno esterno Accollo Accollo liberatorio o cumulativo Regime delle eccezioni

86 Le garanzie del credito
Accanto alla garanzia patrimoniale generica – costituita da tutti i beni presenti e futuri del debitore (art c.c.) – il legislatore prevede la possibilità di garantire il soddisfacimento del creditore con ulteriori e più specifiche forme di garanzie, sia reali (es. pegno) che personali (es. fideiusssione) Principio della par condicio creditorum (art. 2741), fatte salve le cause legittime di prelazione Cause legittime di prelazione: costituiscono una qualità del credito da cui consegue il diritto ad essere preferiti in sede di distribuzione del ricavato Garanzie reali specifiche: costituiscono un vincolo reale su un bene determinato Elementi comuni accessorietà rispetto al credito divieto del c.d. patto commissorio (art c.c.)

87 I privilegi Cause di prelazione che trovano il proprio fondamento esclusivamente nella legge, in virtù di una particolare causa del credito, il quale nasce privilegiato; laddove il privilegio venga pattuito in via convenzionale, la volontà delle parti opera come mera condizione generale: ha ad oggetto tutti i beni mobili del debitore speciale: ha ad oggetto uno specifico bene mobile o immobile del debitore Privilegio Concorso tra privilegio speciale mobiliare e pegno Concorso tra privilegio speciale immobiliare e ipoteca

88 Fonte del pegno = autonomia negoziale
Il pegno Causa di prelazione e garanzia reale specifica avente ad oggetto beni mobili non registrati, crediti, universalità di mobili ed altri diritti reali mobiliari del debitore o di un terzo e che il creditore vincola al soddisfacimento del proprio credito mediante un apposito contratto reale con il debitore o il terzo Fonte del pegno = autonomia negoziale Facoltà del creditore pignoratizio sottoporre il bene ad esecuzione forzata soddisfarsi in via preferenziale sul ricavato Caratteristiche del pegno accessorietà inerenza indivisibilità Titolo del pegno e modalità di spossessamento il pegno rotativo il pegno omnibus: Il problema della sufficiente indicazione del credito garantito e della cosa oggetto del pegno Cause di estinzione del pegno

89 I gradi dell’ipoteca e la possibile surrogazione
Causa di prelazione e garanzia reale specifica avente ad oggetto beni immobili con le loro pertinenze, beni mobili registrati, diritti di usufrutto, enfiteusi, superficie, rendite dello stato e quote di comunione sui precedenti diritti Facoltà del creditore sottoporre il bene ad esecuzione forzata soddisfarsi in via preferenziale sul ricavato Titolo della ipoteca - legale giudiziale volontaria specialità indivisibilità Caratteri della ipoteca - iscrizione - annotazione - rinnovazione - cancellazione - riduzione Pubblicità ipotecaria (= natura costitutiva) I gradi dell’ipoteca e la possibile surrogazione Terzo datore di ipoteca / Terzo acquirente di bene ipotecato Cause di estinzione della ipoteca


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