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La Commissione La Commissione, per il ruolo da essa svolto e per le caratteristiche di indipendenza rispetto ai Governi degli Stati membri, è l’istituzione.

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Presentazione sul tema: "La Commissione La Commissione, per il ruolo da essa svolto e per le caratteristiche di indipendenza rispetto ai Governi degli Stati membri, è l’istituzione."— Transcript della presentazione:

1 La Commissione La Commissione, per il ruolo da essa svolto e per le caratteristiche di indipendenza rispetto ai Governi degli Stati membri, è l’istituzione comunitaria che presenta più evidenti caratteri di originalità.

2 - Organo esecutivo: suo compito principale è far applicare i Trattati e gli atti comunitari, oltre che la gestione delle politiche comuni; - Organo indipendente: i commissari sono nominati a titolo individuale e non rappresentano né gli Stati di provenienza, né alcun gruppo di interesse esterno alla Comunità;

3 - Organo collegiale: tutte le delibere vengono riferite sempre alla Commissione nel suo complesso; - Organo a tempo pieno: si riunisce almeno una volta a settimana, ciò giustifica l’incompatibilità prevista per i suoi membri con qualsiasi altra carica.

4 Nomina (art. 214 TCE) La nomina della Commissione avviene attraverso una procedura che si articola in varie fasi. Si procede alla sua implementazione entro 6 mesi dalle elezioni del Parlamento europeo.

5 FASE 1- Il Consiglio, riunito a livello di Capi di Stato o di Governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare Presidente  approvazione del Parlamento europeo.

6 Fase 2 – Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente, adotta l’elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro

7 Fase 3 – Il Parlamento europeo e chiamato ad esprimere un voto di approvazione sul collegio così formato. Successivamente ha luogo la nomina della Commissione nel suo complesso da parte del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

8 La suddetta procedura di nomina della Commissione è stata introdotta dal Trattato di Maastricht e modificata dal Trattato di Nizza. Si è optato per una sua “comunitarizzazione”, eliminando qualsiasi riferimento ai Governi degli Stati membri, ai quali resta solo il potere di proporre i membri della Commissione.

9 Si tratta di una modifica più formale che sostanziale, visto che la scelta di fondo del Presidente e dei membri della Commissione è in ogni caso affidata ad un accordo politico tra gli Stati membri.

10 Presidente della Commissione Egli partecipa attivamente alla scelta dei Commissari (in precedenza era solo consultato) ed è dotato di una vera e propria leadership, alla luce dell’art. 217 Trattato CE: “la Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo Presidente”.

11 Inoltre, il Presidente: - decide l’organizzazione interna della Commissione per garantire la coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione; - struttura e ripartisce tra i membri le competenze che spettano alla Commissione. Può rimaneggiare tale ripartizione nel corso del suo mandato; - nomina dei Vicepresidenti tra i membri della Commissione; - ha la facoltà, previa approvazione del collegio, di chiedere che un membro della Commissione rassegni le dimissioni.

12 Composizione A decorrere dal 1^ novembre 2004, la Commissione è formata da un cittadino per ciascuno Stato membro. In tal modo, si è consentito ai nuovi Stati membri di avere un’adeguata rappresentanza in seno all’Unione, mentre c’è stata una riduzione ad un rappresentante per quegli Stati che ne avevano 2 (Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito). La Commissione ha un mandato quinquennale.

13 Status dei Commissari Articolo 213 - Trattato CE 1 - I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza. (La Commissione comprende un cittadino di ciascuno Stato membro. Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità).

14 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

15 Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.

16 Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

17 Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

18 La Commissione è pertanto un organo formato da individui e non da rappresentanti degli Stati ed agisce nell’esclusivo interesse della Comunità. Le volizioni dei singoli componenti della Commissione non sono riferite agli Stati membri d’appartenenza, ma restano volizioni individuali e solo la volontà collegiale dell’organo viene in rilievo divenendo imputabile alla Comunità nel suo complesso.

19 I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno.

20 Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

21 In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

22 Articolo 216 – Trattato CE Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

23 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi professionali (lealtà ed integrità) ed extraprofessionali (esclusività del servizio prestato all’istituzione) del Commissario: - colpa grave  dimissioni d’ufficio con perdita di ogni diritto all’indennità transitoria ed alla pensione di anzianità - colpa non grave  le sanzioni (decadenza dal diritto alla pensione e vantaggi sostitutivi) possono essere comminate in alternativa.

24 Mozione di censura (art. 201 Trattato CE) I membri non possono essere rimossi né dai Governi, né dal Consiglio  rafforzamento indipendenza.

25 Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

26 Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni.

27 I Commissari uscenti continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.

28 La Commissione, dunque, è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento, che può deciderne la destituzione mediante l’adozione della mozione di censura.

29 La Commissione partecipa a tutte le sedute del Parlamento, durante le quali è tenuta a chiarire e motivare le sue politiche. Risponde inoltre, regolarmente, alle interrogazioni scritte e orali poste dagli eurodeputati. La Commissione partecipa a tutte le sedute del Parlamento, durante le quali è tenuta a chiarire e motivare le sue politiche. Risponde inoltre, regolarmente, alle interrogazioni scritte e orali poste dagli eurodeputati.

30 Dimissioni volontarie e d’ufficio Il Trattato Ce fornisce un elenco tassativo dei casi nei quali un membro della Commissione cessa definitivamente le sue funzioni. Art. 215: A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

31 Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

32 - Dimissioni volontarie: presentate per iscritto al Consiglio ed inviate al Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri con un atto nel quale l’interessato dichiara inequivocabilmente di voler cessare ogni attività al servizio della Commissione, indicando i motivi di tale decisione.

33 - Dimissioni d’ufficio: dichiarate dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, quando un membro di quest’ultima non soddisfa più il requisito della nazionalità o altri requisiti indispensabili a ricoprire la carica oppure quando abbia commesso una colpa grave.

34 Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma dell’art. 215 del trattato CE (a differenza dell’ipotesi di mozione di censura, a seguito della quale è previsto l’obbligo di proseguire nell’esercizio degli atti di ordinaria amministrazione).

35 Funzionamento della Commissione Articolo 218 – Trattato CE 1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione. 2. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

36 Al momento dell’insediamento la Commissione ripartisce tra i membri i compiti di supervisione dell’attività delle unità amministrative (Direzioni generali e servizi assimilati, entrambi articolati in direzioni e queste in unità) nelle quali si articola la propria struttura burocratica.

37 Delibere adottate a maggioranza assoluta dei membri che la compongono (art. 219 Trattato CE)  nella prassi non si dà conto pubblicamente del numero di voti che ha raccolto un atto della Commissione

38 Ciò al fine di sottolineare il senso della collegialità della responsabilità che si assumono i membri della Commissione, anche se dissenzienti, e per evitare di evidenziare eventuali fratture su linee di opinione politica.

39 Attribuzioni e poteri α Proposta o iniziativa normativa β Esecutiva γ Rappresenta la Comunità

40 α - Proposta o iniziativa normativa La Commissione dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal Trattato (art. 211 Trattato CE).

41 La Commissione non dispone di un vero e proprio potere decisionale autonomo, se non nelle ipotesi in cui il Trattato glielo attribuisce direttamente (ad es. art. 39, par. 3, lett. d: Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, la libera circolazione dei lavoratori importa il diritto di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego).

42 La Commissione dispone invece del potere di proposta che le spetta in via esclusiva e che rappresenta la condizione affinché il Consiglio ed il Parlamento possano emanare atti vincolanti.

43 Le proposte della Commissione non sono dei semplici progetti che il Consiglio può deliberatamente modificare, ma hanno un carattere limitatamente vincolante, incidendo sul procedimento deliberativo di formazione dei provvedimenti consiliari.

44 Potere di iniziativa dell’iniziativa (Parlamento) Art. 192 Trattato CE A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di Presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del presente trattato.

45 Il potere di proposta della Commissione si può sostanziare nell’adozione di raccomandazioni o memorandum rivolti alle altre istituzioni o agli Stati membri per sollecitarli a certe azioni anche a precisare il proprio punto di vista o, infine, per esporre le linee programmatiche della Comunità.

46 Ai sensi dell’art. 253 Trattato CE, le proposte della Commissione devono contenere la motivazione nonché menzionare tutti i pareri obbligatori o facoltativi richiesti per l’adozione di un atto in quel determinato settore. Alla proposta è data ampia pubblicità attraverso la sua pubblicazione nella G.U.C.E.

47 La mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione insufficiente integra un vizio di legittimità dell’atto che può portare la C.G.E. ad annullarlo per violazione delle forme sostanziali. Tale annullamento non potrà essere pronunziato laddove, pur in presenza di motivazione laconica, lo scopo dell’autore risulti comunque comprensibile.

48 La portata dell’obbligo di motivazione non può essere determinata aprioristicamente, ma va commisurata alla situazione concreta, alla natura dell’atto da adottare e al contesto normativo specifico in cui esso andrà ad inserirsi.

49 Perché decida di presentare una qualche proposta, la Commissione deve essere a conoscenza di situazioni o problemi in Europa e valutare se il mezzo più adeguato per porvi rimedio sia un intervento legislativo dell’UE. A questo scopo, essa mantiene un contatto costante con un’ampia gamma di gruppi d’interesse e, in particolare, con due organi consultivi: il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. Essa sollecita inoltre il parere dei parlamenti e governi nazionali.

50 La Commissione propone un’azione a livello dell’Unione solo se reputa che gli obiettivi da raggiungere non possano essere più efficacemente realizzati con un intervento nazionale, regionale o locale. Il principio consistente nell’agire al livello meno elevato possibile viene chiamato “principio di sussidiarietà”.

51 Se invece giunge alla conclusione che l’intervento del legislatore comunitario è necessario, allora redige una proposta diretta a porre rimedio alla situazione e soddisfare la più ampia gamma di interessi. Per un esame diretto degli aspetti tecnici, la Commissione si avvale della consulenza di esperti, nell’ambito dei suoi vari comitati e gruppi di lavoro.

52 β Esecutiva Emanazione atti di esecuzione Art. 211 Trattato CE La Commissione, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

53 Sulla base di tale norma, la Commissione emana regolamenti destinati ad integrare altri regolamenti adottati dal Consiglio. Ciò può avvenire sia nel senso di fissare le modalità di esecuzione di un regolamento del Consiglio, sia nel senso di emanare veri e propri regolamenti, necessari per l’esecuzione di altri regolamenti, su delega del Consiglio.

54 Art. 202 TCE - Il Consiglio, per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce.

55 Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità.  Decisione Consiglio 28.06.1999, n. 1999/468/CE (cd. decisione sulla comitatologia) La Commissione tiene conto dei pareri dei Comitati speciali incaricati dal Consiglio di assisterla.

56 Comitati consultivi: parere non vincolante Comitati di gestione: parere parzialmente vincolante Comitati di regolamentazione: parere vincolante La natura del Comitato è decisa, di volta in volta, dal Consiglio all’atto della delega alla Commissione della normativa di attuazione.

57 Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.

58 β Esecutiva Funzione di vigilanza – Custode dei Trattati Art. 211 TCE La Commissione, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso.

59 Intervento diretto I Trattati o regolamenti prevedono che la Commissione emani decisioni vincolanti. Ciò Avviene, ad esempio, nel campo della concorrenza, laddove essa può prendere decisioni direttamente applicabili e che prevedono sanzioni pecuniarie, nei confronti delle imprese.

60 Anche le raccomandazioni e i pareri, a carattere non vincolante, che la Commissione può formulare, rientrano nell’ambito della manifestazione diretta della funzione di vigilanza. Ai sensi dell’art. 211 TCE, la Commissione formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando essa lo ritenga necessario.

61 Intervento indiretto La Commissione può proporre ricorsi alla CGE contro gli Stati e le istituzioni che abbiano violato gli obblighi loro incombenti in virtù dei Trattati e degli atti normativi derivati.

62 β Esecutiva Bilancio comunitario In qualità di organo esecutivo dell’Unione europea, la Commissione è responsabile della gestione ed esecuzione del bilancio comunitario. Sebbene la maggior parte della spesa reale sia effettuata dalle autorità nazionali e locali, alla Commissione spetta una funzione di supervisione, sotto l’occhio vigile della Corte dei conti.

63 Obiettivo di entrambe le istituzioni è garantire una corretta gestione finanziaria. E il Parlamento europeo dà alla Commissione il discarico per l’esecuzione del bilancio solo se è soddisfatto della relazione annuale della Corte dei conti.

64 γ Rappresenta la Comunità Art. 282 TCE In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

65 La Commissione detiene un potere quasi esclusivo di rappresentanza della Comunità per tutti gli atti compiuti nell’ambito del diritto interno.

66 La Commissione rappresenta anche all’esterno la Comunità: - ad essa spetta tutta la fase di negoziazione degli accordi delle Comunità, anche se la conclusione degli stessi è competenza del Consiglio; - tutte le relazioni internazionali ed i rapporti con le organizzazioni internazionali sono prerogative della Commissione.

67 Il lavoro quotidiano della Commissione è svolto da funzionari amministrativi, esperti, traduttori, interpreti e personale di segreteria. I funzionari europei sono circa 25 000; possono sembrare tanti ma sono, in realtà, in numero inferiore all’organico normalmente impiegato nell’amministrazione comunale di una città europea di medie dimensioni.

68 La Commissione ha sede a Bruxelles, in Belgio, ma dispone anche di uffici a Lussemburgo e di rappresentanze in tutti i paesi dell’UE, nonché di delegazioni in molte capitali del mondo.

69 La Commissione si riunisce una volta alla settimana, di norma il mercoledì, a Bruxelles. Ogni commissario espone i punti all’ordine del giorno per le politiche di sua competenza e il collegio prende una decisione collegiale in merito.

70 Limitare le dimensioni Una Commissione costituita da un numero troppo elevato di membri non può lavorare in modo efficace. Attualmente il Collegio è composto da un commissario per ciascun paese dell’UE. Dopo l’adesione di Bulgaria e Romania, il numero dei commissari è salito a 27. Questo numero è stato fissato dal Consiglio all’unanimità.

71 Dopo l’ingresso del ventisettesimo Stato membro, a partire dalla prossima Commissione (che dovrebbe essere costituita nel novembre 2009) il numero dei commissari sarà però ridotto.

72 La composizione finale sarà stabilita da una decisione del Consiglio. I commissari saranno quindi nominati secondo un sistema di rotazione per garantire che i Paesi siano rappresentati in modo equanime. Si intende fare in modo che tutti gli Stati membri siano adeguatamente rappresentati in base alla composizione demografica e alle dimensioni geografiche.

73 Presidente: Josè Mauel Barroso. La Commissione Barroso è entrata in carica il 22.11.2004 Commissario italiano: Franco Frattini (Giustizia, libertà e sicurezza)


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