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G. la rocca - corso di diritto civile 1 L’oggetto del contratto 1. Nozione.

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Presentazione sul tema: "G. la rocca - corso di diritto civile 1 L’oggetto del contratto 1. Nozione."— Transcript della presentazione:

1 g. la rocca - corso di diritto civile 1 L’oggetto del contratto 1. Nozione

2 g. la rocca - corso di diritto civile 2 L’oggetto del contratto Art. 1472: “ … alberi o frutti di un fondo …” Art. 1531: “ … titoli di credito …” Art. 1347: “… se la prestazione inizialmente impossibile …” Art. 1348: “ … prestazione di cose future …” Art. 1349: “ … determinazione della prestazione …” “bene” dedotto in contratto ? “Prestazione” a carico di ciascuna parte ? Oggetto ?

3 g. la rocca - corso di diritto civile 3 L’oggetto del contratto Tesi del “bene” dedotto in contatto “Valori od utilità anche incorporali che possono costituire il punto di riferimento oggettivo degli interessi dedotti” in contratto (G.B. Ferri, Neg. Giur. Tra lib. E norma, 159) ATTENZIONE: si precisa in proposito che “non deve meravigliare che tipi contrattuali diversi possano avere per oggetto identici beni”. Quel che conta, infatti, non sono i beni, ma gli interessi realizzati da ciascun negozio

4 g. la rocca - corso di diritto civile 4 L’oggetto del contratto Tesi della “prestazione”: La seconda accezione viene indicata come maggiormente utile perché consente di cogliere meglio la specificità di ciascun contratto Da questa seconda prospettiva si ritiene più semplice stabilire se lo “oggetto” del contratto è “possibile, lecito, determinato o determinabile” (un conto è dire che oggetto del contratto è un determinato mobilio, cosa altra è dire che oggetto del contratto è il trasporto del mobilio su Marte) v. art. 1429 nn. 1 e 2

5 L’oggetto del contratto E v. così: “il contenuto [è] tutto ciò che nel contratto è detto e scritto”; il complesso delle regole poste dalle parti per disciplinare i reciproci rapporti L’oggetto … i comportamenti e i risultati dovuti Il bene materiale sarebbe l’oggetto della prestazione, “oggetto mediato” del contratto (Mazzamuto, 294) g. la rocca - corso di diritto civile 5

6 6 L’oggetto del contratto V. in giurisprudenza: CASS., 24-10-2007, n. 22312: La non conformità dell’immobile locato ad uso abitativo alla disciplina edilizia e urbanistica non determina la nullità del contratto, atteso che i requisiti della liceità dell’oggetto e della causa previsti dagli art. 1346 e 1343 c.c. sono da riferire, rispettivamente, alla prestazione e al contrasto con l’ordine pubblico, e non al bene in sé[: in concreto locare un immobile abusivo e non condonato non è illecito]

7 L’oggetto del contratto V. però fattispecie di appalto: “il contratto di appalto per la costruzione di un’opera senza l’autorizzazione paesaggistica all’uopo necessaria è nullo ai sensi dell’art. 1346 e 1418 c.c. avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistico-ambientale, con la conseguenza che tale nullità impedisce fin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri, ivi compresa la convalida, onde l’appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo pattuito …. g. la rocca - corso di diritto civile 7

8 L’oggetto del contratto … Non rileva pertanto l’ignoranza del mancato rilascio della prescritta autorizzazione che non può ritenersi scusabile per grave colpa dei contraenti, i quali, con l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto avere conoscenza della reale situazione ed è parimenti irrilevante la comune intenzione delle parti, manifestata in contratto, di porre a carico ndell’appaltatore l’obbligo di richiedere il provvedimento autorizzativo, in quanto … g. la rocca - corso di diritto civile 8

9 L’oggetto del contratto … anche in tal caso l’opera dedotta in contratto non è lecita sol perché sia prevista la richiesta del provvedimento urbanistico, ma resta un’opera contrastante con norma imperativa, senza possibilità alcuna di considerare l’illecito amministrativo e penale, conseguente a tale attività, come operante in una sfera diversa ed estranea al rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore” g. la rocca - corso di diritto civile 9

10 10 L’oggetto del contratto DA NOTARE: si vedrà come, entrando nel dettaglio dei problemi concreti, a volte sia preferibile porsi nella prospettiva del “bene”, altre volte in quella della “prestazione”

11 g. la rocca - corso di diritto civile 11 L’oggetto del contratto 2. La “possibilità”

12 g. la rocca - corso di diritto civile 12 L’oggetto del contratto Cass., 20-04-1998, n. 4013: La nullità del contratto o della singola clausola contrattuale per impossibilità della cosa o del comportamento che ne forma oggetto (art. 1346, 1347, 1418 e 1419 c.c.) richiede che tale impossibilità, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rimanendo invece ininfluenti a tal fine le difficoltà più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è diretta …

13 L’oggetto del contratto … (nella specie, un cantante aveva assunto l’impegno di fornire ad una casa discografica prestazioni artistiche per la produzione di quattro dischi long-playing in cinque anni, e, secondo l’interpretazione del giudice di merito - convalidata dalla suprema corte - tale impegno si aggiungeva ad uno di analoga entità assunto dal gruppo musicale di cui tale artista costituiva la voce solista; la sentenza impugnata aveva ritenuto il contratto con il cantante nullo per impossibilità derivante sia dall’effetto «inflazionistico» che si sarebbe prodotto sul mercato per il cumulo delle produzioni, sia dalla sostanziale incompatibilità dei due impegni, stante la loro entità e complessità; la suprema corte ha annullato tale decisione, in applicazione del riportato principio, ed anche in considerazione della mancata valorizzazione di clausola che rendeva prorogabile il termine per gli adempimenti) g. la rocca - corso di diritto civile 13

14 g. la rocca - corso di diritto civile 14 L’oggetto del contratto Impossibilità della prestazione originarianullità Art. 1338 sopravvenutarisoluzione Art. 1218 +1453 Art. 1463 + Art. 1347

15 g. la rocca - corso di diritto civile 15 L’oggetto del contratto Possibile significa anche esistente Bene inesistente nella inconsapevolezza delle parti nullità Bene esistente in futuro Venuta ad esistenza del bene fa parte dell’impegno di una parte Contratto ad effetti obbligatori (+ art. 1472 1 ) Venuta ad esistenza del bene non fa parte dell’impegno di una parte Contratto sospensivamente condizionato (art. 1472 2 )

16 g. la rocca - corso di diritto civile 16 L’oggetto del contratto Cass. civ., 11-05-1990, n. 4040. Posto che nella nozione di credito futuro, suscettibile di cessione, rientra anche il credito semplicemente sperato, è valida la cessione (nella specie, a favore di un istituto di credito a garanzia di un debito) dei contributi promessi da un comune ad associazione sportiva Foro it. 1991, I, 2489

17 L’oggetto del contratto Attenzione: Art. 1472, secondo comma: il rischio come “oggetto” del contratto g. la rocca - corso di diritto civile 17

18 g. la rocca - corso di diritto civile 18 L’oggetto del contratto 3.1 La determinatezza: generalità

19 g. la rocca - corso di diritto civile 19 L’oggetto del contratto L’oggetto del contratto è sufficientemente determinato quando da esso è ragionevolmente desumibile la prestazione spettante a ciascuna parte

20 g. la rocca - corso di diritto civile 20 L’oggetto del contratto A. Cagliari, 03-07-1986. È nullo, per indeterminabilità dell’oggetto, il contratto preliminare di vendita relativo ad un appartamento facente parte di un determinato edificio a più piani in corso di costruzione, qualora le parti (pur specificandone la superficie e la composizione) non abbiano indicato il piano e si siano limitate a rimettere al promittente alienante la scelta del piano e quindi del concreto appartamento promesso in vendita

21 g. la rocca - corso di diritto civile 21 L’oggetto del contratto 3.2 la determinazione ad opera del terzo

22 g. la rocca - corso di diritto civile 22 L’oggetto del contratto arbitraggio “Equo apprezzamento” “Mero arbitrio” Perizia contrattuale Mandato ad un terzo

23 g. la rocca - corso di diritto civile 23 L’oggetto del contratto CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 30-06-2005, n.13954

24 g. la rocca - corso di diritto civile 24 L’oggetto del contratto Con la clausola di arbitraggio, inserita in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, in quanto ancora privo della determinazione della prestazione, le parti … attribuiscono ad un terzo arbitratore l’incarico di [integrare il contratto] determinandone l’oggetto e si impegnano ad accettare la determinazione fatta dal terzo. Il terzo arbitratore incaricato dell’integrazione, a meno che non risulti che le parti si siano affidate al suo «mero arbitrio» investendolo di un potere di valutazione assolutamente discrezionale ed insindacabile, deve procedere alla determinazione della prestazione adottando un criterio di valutazione ispirato ad equità. Nozione di “arbitraggio”

25 g. la rocca - corso di diritto civile 25 L’oggetto del contratto la funzione dell’arbitrato libero o irrituale è quella di risolvere una controversia giuridica, dispensando tra le parti in lite il torto e la ragione. L’arbitrato libero presuppone l’esistenza di un rapporto controverso e tende a dirimere la relativa controversia mediante l’enunciazione di un giudizio. L’arbitraggio presuppone un rapporto negoziale incompleto ed è volto ad integrarne l’elemento mancante mediante una determinazione che può essere sia assolutamente discrezionale (mero arbitrio), sia ispirata a criteri equitativi (con equo apprezzamento), ma che in entrambi i casi non consiste in un giudizio su una lite. Differenza tra arbitraggio ed arbitrato libero

26 g. la rocca - corso di diritto civile 26 L’oggetto del contratto Trattandosi di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto mediante la determinazione della prestazione, tale determinazione deve essere effettuata secondo un criterio di equità contrattuale, ispirato alla ricerca di un equilibrio economico, di un rapporto di corrispettività e proporzionalità mercantile. Criteri seguiti dall’arbitratore

27 g. la rocca - corso di diritto civile 27 L’oggetto del contratto L’equo apprezzamento (in contrapposizione al mero arbitrio) non si risolve in valutazioni latamente discrezionali, in quanto tali insindacabili, bensì in valutazioni che, sia pur scontando un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive (come è dato desumere dal riferimento alle condizioni generali della produzione di cui al 3° comma), in quanto tali suscettivi di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione. Criteri seguiti dall’arbitratore

28 g. la rocca - corso di diritto civile 28 L’oggetto del contratto Che significa ?: Art. 1349: “equo apprezzamento” L’equità è risolta nel senso della corrispondenza a valori di mercato delle prestazioni tra loro (v. anche ultimo comma) Al controllo in sede giudiziale può tuttavia dare adito soltanto una evidente sproporzione tra prestazioni, un manifesto squilibrio mercantile.

29 g. la rocca - corso di diritto civile 29 L’oggetto del contratto «perizia contrattuale»: le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad una o più persone, scelte per la loro particolare competenza tecnica, l’incarico di svolgere un accertamento tecnico, che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà

30 g. la rocca - corso di diritto civile 30 L’oggetto del contratto NOTARE: la “perizia contrattuale” non è uno strumento diretto al completamento del contratto secondo valori di mercato tra le prestazioni, ma è, per l’appunto, una valutazione tecnico-economica sul valore di determinati beni

31 g. la rocca - corso di diritto civile 31 L’oggetto del contratto L’arbitro-perito non è in alcun modo chiamato a compiere valutazioni ispirate alla ricerca dell’equilibrio economico tra prestazioni contrapposte, secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche, ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la constatazione, l’accertamento, la valutazione che è stato incaricato di compiere. Pertanto, …

32 g. la rocca - corso di diritto civile 32 L’oggetto del contratto … l’arbitratore-perito non compie valutazioni discrezionali ispirate a criteri equitativi, ma si limita ad applicare norme tecniche, ad utilizzare criteri tecnico-scientifici obiettivi. La determinazione dell’arbitratore-perito non può, per sua intrinseca natura, essere equa o iniqua, ma soltanto esatta o inesatta secondo i parametri tecnici applicati.

33 g. la rocca - corso di diritto civile 33 L’oggetto del contratto La diversità tra arbitraggio e perizia esclude che a quest’ultima possa applicarsi l’art. 1349 c.c. Sarà impugnabile per omessa applicazione delle norme tecniche pertinenti alla valutazione


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