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1 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl.

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1 1 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Il corso di questa sera è stato realizzato in quanto previsto dalla: ORDINANZA 6 agosto 2008 Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina. …3.L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato: a) dai veterinari pubblici competenti per territorio; b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano……

2 2 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it La regione Toscana ha stabilito ( nota 30 marzo 2009) Si tratta quindi di un corso di aggiornamento periodico (ogni 2 anni) Al termine dell’incontro verrà somministrato a tutti i Colleghi presenti un questionario di verifica. Tutti coloro che risponderanno correttamente alle domande poste saranno “accreditati” e inseriti in una specifica lista a cura delle 2 AASSL (12 Versilia e 2 Lucca) e dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Lucca.

3 3 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it L’Anagrafe Canina (AC) In Toscana è introdotta per la prima volta con LRT 4/1987. Era realizzata con tatuaggio. Il codice impresso di norma sulla coscia destra del cane era assegnato dalla Asl. Si trattava di codice “parlante” (Sigla automobilistica della provincia + ultime 2 cifre Cod Istat comune) La L 281/1991 non introduce, per la regione Toscana. sostanziali novità per quanto riguarda l’Anagrafe Canina. La LRT 43/1995 (recepimento della L 281/1991) ripercorre per la organizzazione della AC quanto previsto dalla LRT 4/1987.

4 4 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Svantaggi dell’AC attuata con il tatuaggio  scarsa precocità nella identificazione (tra 6° e 8° mese di età);  assegnazione centralizzata del codice da imprimere (collo di bottiglia);  necessità di contenimento del cane;  elevato numero di tatuaggi illeggibili o doppi. Vantaggi dell’AC attuata con il tatuaggio  Codice parlante (individuazione origine del cane);  Necessità di attrezzatura per la esecuzione del tatuaggio;  Cancellazione del tatuaggio difficoltosa.

5 5 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it In regione Toscana si passa alla realizzazione dell’AC con l’uso dei trasponder (microchip) nel 2004 anno di emanazione del Regolamento 33/R. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2004, n. 33/R Regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo) relativo all’identificazione elettronica dei cani iscritti all’anagrafe canina. Notazione: viene introdotta la definizione di

6 6 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Aspetti essenziali della nuova organizzazione della AC in regione Toscana 2. Sono dotati di un lettore: d) ogni veterinario libero professionista operante ai sensi dell’articolo 9; e) ciascun canile rifugio operante ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43. 4. I veterinari libero professionisti ed i canili rifugio, quando gestiti da privati, provvedono autonomamente all’acquisto del lettore, sostenendone il costo di libero mercato; i trasponditori sono loro ceduti a prezzo di costo dalle aziende USL.

7 7 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it E’ costituita la Banca Dati Regionale (fin al 2004 non esisteva una banca dati regionale) Nella Banca Dati Regionale di libera consultazione si trovano soltanto il numero del chip e l’organismo (Asl) che lo ha in carico. Art. 5 Obbligo di iscrizione e identificazione 1. Il responsabile di un cane di età inferiore a sessanta giorni ne effettua, entro tale termine, l’iscrizione presso l’articolazione locale della banca dati regionale individuata in base alla propria residenza anagrafica; il responsabile provvede, altresì, all’identificazione del cane non oltre il trentesimo giorno dall’iscrizione. http://www.sanita.toscana.it/prevenzione/veterinaria/anagrafe_canina.shtml

8 8 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 2. Fermo restando il disposto del comma 1 e salvo il caso di ritrovamento di cui al successivo comma 3, chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto alla anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o trasponditore; in caso contrario, provvede alla immediata iscrizione e contestuale identificazione del medesimo. 3. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento; in tal caso, all’eventuale iscrizione ed identificazione provvede il competente canile municipale.

9 9 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 4. Il responsabile può ritardare l’identificazione fino agli otto mesi di età per i cani che, a sessanta giorni di età, risultino di peso inferiore a cinquecento grammi e che appartengano ad una razza i cui esemplari raggiungono all’età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi. 5. Ai fini del comma 4, ai cani appartenenti ad una razza i cui esemplari raggiungono all’età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi, sono equiparati gli esemplari meticci che all’età di sessanta giorni sono di peso inferiore a cinquecento grammi.

10 10 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 6. Salvo il disposto del comma 3, i costi di iscrizione ed identificazione, compreso il prezzo del trasponditore, sono a carico del responsabile. 7. L’obbligo di iscrizione per i cani provenienti da altre regioni di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 43/1995 si intende riferito ai responsabili che acquistino la residenza nel territorio regionale o che vi dimorino continuativamente per un periodo non a carattere temporaneo.

11 11 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Art. 6 Iscrizione 2. Ai fini dell’iscrizione il responsabile sottoscrive in duplice esemplare una scheda anagrafica che riporta i dati di cui all’articolo 4, comma 2, ai quali può essere unita una fotografia dell’animale che rimane allegata alla copia conservata dalla azienda USL. Art. 7 Identificazione 1. Successivamente all’iscrizione, o contestualmente ad essa nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, il medico veterinario impianta al cane un trasponditore nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro. 2. L’impianto del trasponditore è effettuato con modalità che evitino inutili sofferenze o danni all’animale.

12 12 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 3. Dopo l’impianto, il funzionamento del trasponditore è verificato mediante lettore e, in caso di esito positivo, il medico veterinario appone una etichetta adesiva con il codice identificativo su entrambe le schede di cui all’articolo 6, comma 2. 4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, è vietato l’utilizzo di trasponditori diversi da quelli di cui all’allegato A del presente regolamento. 5. Un esemplare della scheda anagrafica è rilasciato al responsabile.

13 13 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Art. 8 Adempimenti del responsabile 8. Nei casi di soppressione dell’animale ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 43/1995, alla comunicazione di cui al comma 4 è allegata copia del certificato veterinario sulle cause di morte. Art. 9 Iscrizione e identificazione ad opera di medici veterinari libero professionisti 1. Nell’osservanza delle modalità previste dal presente regolamento, le operazioni inerenti la raccolta delle schede di cui all’articolo 6, comma 2, nonché la successiva identificazione sono effettuate anche da medici veterinari libero professionisti.

14 14 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende USL cedono a prezzo di costo i trasponditori ai medici veterinari libero professionisti esercenti abitualmente la professione nel territorio di propria competenza, provvedendo ad aggiornare la banca dati di cui all’articolo 4 con i dati dei professionisti a cui sono stati ceduti i trasponditori. 3. Contestualmente alla cessione dei trasponditori, ai medici veterinari sono consegnate un numero doppio di schede anagrafiche di cui all’articolo 6, comma 2.

15 15 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 4. Il medico veterinario, entro cinque giorni dalla compilazione della scheda anagrafica di cui all’articolo 6, comma 2, ne trasmette un esemplare, unitamente a copia del documento di identità del responsabile, alla azienda USL che ha fornito il trasponditore ai fini dell’iscrizione del cane nella relativa articolazione locale della banca dati regionale. L’omessa trasmissione è punita a norma dell’articolo 11 del presente regolamento. 5. Nel caso in cui il responsabile abbia la residenza anagrafica in un ambito territoriale non di competenza della azienda USL di cui al comma 4, quest’ultima trasmette alla azienda USL competente la documentazione ricevuta. 6. Un esemplare della scheda anagrafica è rilasciata al responsabile.

16 16 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Art. 10 Vigilanza e controllo 3. Tutti i soggetti di cui al comma 2, gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), nonché i medici veterinari che, nell’esercizio della loro professione o attività, vengano a conoscenza di cani non iscritti o non identificati ai sensi della l.r. 43/1995 e del presente regolamento, lo segnalano alla azienda USL competente sul territorio ove esercitano la loro attività, indicando le generalità e l’eventuale recapito telefonico del relativo responsabile.

17 17 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 5. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), nonché i medici veterinari libero professionisti operanti ai sensi dell’articolo 9 che rinvengono un cane vagante già identificato con tatuaggio o trasponditore avvertono l’azienda USL cui si riferisce il codice identificativo e quest’ultima avvisa il responsabile dell’avvenuto ritrovamento o cattura dell’animale nonché del luogo ove si trova per essere ritirato. 6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, qualora il trasponditore impiantato risulti illeggibile o sia irreperibile la persona individuata in banca dati come responsabile, il cane viene considerato non identificato e, se non reclamato entro sessanta giorni dalla cattura, è sottoposto a nuova identificazione.

18 18 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Art. 11 Sanzioni 1. Il medico veterinario libero professionista che, nel compimento delle operazioni di cui all’articolo 9, ometta di trasmettere entro cinque giorni un esemplare della scheda anagrafica di cui all’articolo 6, comma 2, alla azienda USL che ha fornito il trasponditore, unitamente a copia del documento di identità del responsabile, a norma dell’articolo 9, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 622,00.

19 19 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Art. 12 Norma transitoria 2. Il cane già identificato con trasponditore alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene iscritto all’anagrafe canina mantenendo il codice posseduto, previa verifica di conformità del trasponditore ai requisiti di cui all’allegato Adel presente regolamento. A tal fine, il responsabile presenta alla azienda USL la documentazione relativa, completa di etichetta con codice identificativo. 3. Nei casi di cui al comma 2, l’iscrizione compete esclusivamente all’azienda USL di residenza del responsabile.

20 20 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it  Il Medico veterinario Libero Professionista è comunque abilitato alla esecuzione delle operazioni di AC.  L’acquisto dei chip è aperto a chiunque (non ha avuto molta fortuna la prevista dotazione di chip ai Vet LP da parte delle ASL).  Nei fatti esistono cani identificati da altri diversi da veterinari (allevatori, addestratori, importatori, ecc.)

21 21 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Vantaggi della AC realizzata con microchip  Precocità (entro 60° gg di vita)  Facilità di esecuzione  Assenza di punti centrali per l’assegnazione del codice (esiste 1 solo chip con quel codice)  Univocità della identificazione  Aumento della penetrazione dell’AC Svantaggi  Alterabilità del mezzo di identificazione  Tracciabilità incompleta (solo fino al grossista)  Codice “non parlante”  Cani identificati ma non iscritti  Cane iscritto ma chip non rilevato (Rx total body……)

22 22 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Il 6 Agosto 2009 Il Ministero della Salute emana una OM specifica ORDINANZA 6 agosto 2008 Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina. Questi i punti salienti

23 23 Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi; Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso randagismo; Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

24 24 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Art. 1. 1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza. 2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

25 25 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato: a) dai veterinari pubblici competenti per territorio; b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprieta'.

26 26 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina. 7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita' professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

27 27 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Art. 2. 1. E' vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi, nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla presente ordinanza. Art. 5. 1. Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformita' all'allegato 1. 2. Coloro che gia' producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

28 28 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. 4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta' di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico. 5. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti. 6. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia' in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.

29 29 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it 7. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009. 8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili. http://www.ministerosalute.it/caniGatti/caniGatti.jsp http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pagineAree_209_list aFile_itemName_4_file.pdf

30 30 Corso per l’accreditamento dei medici veterinari per le attività di Anagrafe Canina Edizione 1.0 del 27 aprile 2009 A cura di: dr.ssa Ida Aragona Asl 12 Versilia e dr. Ambrogio Pagani Asl 2 Lucca i.aragona@usl12.toscana.it veter@usl2.toscana.iti.aragona@usl12.toscana.itveter@usl2.toscana.it Tracciabilità dei chip acquistati Chiedere al venditore l’elenco dei codici e gestire con i necessari formalismi i chip non funzionanti/smarriti/rubati Verificare credenziali del produttore


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