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Organizzare il soccorso in sicurezza Come applicare il nuovo D. Lgs

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Presentazione sul tema: "Organizzare il soccorso in sicurezza Come applicare il nuovo D. Lgs"— Transcript della presentazione:

1 Organizzare il soccorso in sicurezza Come applicare il nuovo D. Lgs
Organizzare il soccorso in sicurezza Come applicare il nuovo D. Lgs. 81/08 per i Vigili del Fuoco Attuazione Ing. Moscati Enrico Dirigente coordinatore nazionale ex-626/94 Ufficio di Vigilanza Vigili del Fuoco 2009

2 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Fare sicurezza sul lavoro, comporta non rischiare ovvero non esporsi al pericolo di avere un infortunio in sede o sul soccorso? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

3 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Il soccorso tecnico urgente è attività lavorativa comunque sottoposta alla disciplina del D.Lgs. 81/08 ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Il caposquadra dei vigili del fuoco è solo un lavoratore o anche un preposto, come definito dal D.Lgs. 81/08 ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

5 Che cosa comporta per un preposto, fare sicurezza ?
Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

6 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Il vigile del fuoco è sempre un lavoratore particolare in qualsiasi attività o luogo di lavoro ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

7 A quale livello di rischio si deve esporre il vigile del fuoco ?
Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

8 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Quali criteri di valutazione e quali procedure operative si devono osservare nel soccorso alle persone ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

9 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Nelle operazioni di intervento, ove è stato escluso qualsiasi pericolo alle persone, quali criteri di valutazione e quali procedure operative si devono adottare ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

10 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Nelle sedi di servizio quali norme antinfortunistiche e di benessere sono da rispettare ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

11 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Quali norme antinfortunistiche sono da rispettare durante l’addestramento ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

12 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Nelle operazioni di soccorso tecnico urgente, quali norme antinfortunistiche si devono osservare ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

13 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
L’esercitazioni devono essere indirizzate solo alle attività di soccorso esterno od anche alle emergenze interne per assicurare la continuità dei servizi essenziali istituzionali verso l’esterno (115, comunicazioni, intervento) ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

14 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Che cosa si deve fare in caso di infortunio di un componente della squadra o di una qualsiasi persona nell’ambito delle attività lavorative proprie ? Test d’ingresso e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

15 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

16 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

17 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

18 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

19 Infortuni e danni alla salute del vigile del fuoco
Il vigile del fuoco è considerato da tutti un lavoratore sottoposto ad elevato rischio per il delicato compito istituzionale di intervenire proprio in quelle situazioni anomale, dove il lavoratore ordinario è tenuto a sospendere immediatamente la propria attività lavorativa in condizione di sicurezza e ad allontanarsi per sottrarsi al pericolo. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

20 Infortuni e danni alla salute del Vigile del Fuoco
Di conseguenza è fisiologico che il vigile dl fuoco debba essere soggetto a rischi di infortuni e di danni alla salute nel soccorso, più di un normale lavoratore. Il livello di rischio, riconosciuto oggettivamente alto, che corre il vigile del fuoco, deriva dalle condizioni in cui necessariamente deve operare, ovvero in scenari sconosciuti in rapida e negativa evoluzione con l’obbligo di soccorrere persone e di impedire ulteriori danni alle persone, alle cose e all’ambiente in generale. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

21 Organizzazione interna per dare attuazione al D.L.vo 81/08
Il D.L.vo 81/08 ha individuato specifici ruoli, che devono essere ricoperti all’interno della nostra Organizzazione, al fine di assicurare gli obiettivi della sicurezza nelle aree riservate e la salute del lavoratore. I ruoli da coprire nell’Organizzazione del Dipartimento sono: Datore di lavoro Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione Medico competente Addetti al Servizio Prevenzione e protezione Addetti all’attuazione del piano di emergenza Preposti Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

22 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

23 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

24 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Il preposto Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

25 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Art. 19. Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e ecifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08 sp

26 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Obblighi del preposto Collaborare, avendone conoscenza, nell’indicazione dei fattori di rischio, presenti nell’unità organizzativa alla quale è stato preposto Attuare e far attuare dai propri dipendenti le procedure di prevenzione e protezione, stabilite dalla documentazione della sicurezza, in sede e sul soccorso Prende tutte le iniziative del caso nell’eventualità di un pericolo immanente per l’incolumità e la salute degli operatori della squadra, oltre ovvio di qualsiasi persona autorizzata nell’area di danno. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

27 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Obblighi del preposto Verificare o far verificare dai propri dipendenti che tutti i D.P.I., i presidi di sicurezza e di tutela della salute siano presenti ed efficienti quotidianamente nella propria area di azione e di gestione Segnalare situazioni di rischio o di inefficienza dei predetti sistemi di sicurezza e di tutela della salute al Servizio Prevenzione e Protezione Intervenire sui comportamenti omissivi o negligenti dei lavoratori dipendenti Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

28 Obblighi del lavoratore
Fornire informazioni sui quasi incidenti, che si sono verificati nell’espletamento delle proprie mansioni, e sui rischi emersi in base alla propria esperienza professionale al proprio preposto Segnalare osservazioni, suggerimenti e soluzioni al proprio preposto, al Servizio Prevenzione e Protezione, o al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

29 Obblighi del lavoratore
Adottare le procedure stabilite dalla documentazione della sicurezza e farle rispettare anche dalle altre persone Conoscere il piano di emergenza e attenersi alle istruzioni stabilite per il proprio posto di lavoro e mansione Segnalare situazioni anomale ed emergenze Partecipare ai corsi formativi, di aggiornamento e di mantenimento, all’addestramento e alle esercitazioni Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

30 Obblighi del lavoratore
Sottoporsi agli accertamenti sanitari e ai test di idoneità psico-fisici periodici per l’idoneità alla mansione Non assumere iniziative a rischio con la rimozione di dispositivi di sicurezza o con la mancata adozione di DPI Segnalare immediatamente l’infortunio ai preposti alle comunicazioni agli Organi competenti e alle indagini interne Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

31 Luoghi di lavoro dei vigile del fuoco
Il vigile del fuoco deve prepararsi alle fasi lavorative più rischiose, quali quelle del soccorso, con momenti di addestramento, esercitazione e simulazione di condizioni estreme in sede e fuori sede, per affrontare nelle condizioni professionali e psicologici migliori possibili, la fase operativa. L’organizzazione del soccorso richiede anche fasi lavorative di controlli dei mezzi, delle attrezzature, e del vestiario operativo, ovvero in generale la manutenzione e le verifiche periodiche di materiali, dispositivi di protezione individuali e collettivi. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

32 Luoghi di lavoro dei vigili del fuoco
La sedi di servizio dei vigili del fuoco sono luoghi di lavoro di attesa e di preparazione al soccorso, ma anche della prima fase dell’intervento con attività “frenetica” di uscita delle “partenze”. I requisiti di sicurezza delle sedi di servizio devono tener conto delle attività peculiari operative, in particolare quelle aree e attrezzature finalizzate anche ai servizi logistici di risposta immediata alla richiesta del cittadino (sala 115 di allarme e coordinamento, pertiche di discesa alle autorimesse, uscite preferenziali dei mezzi di soccorso, elisuperfici, impianti di segnalazione ed allarme esterni su pubblica via, ecc..) e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

33 Applicazione della legge di tutela in ogni situazione
La sicurezza e la tutela della salute di tutti in ogni attività interna ed esterna del Dipartimento VF, passano attraverso il monitoraggio degli infortuni e dei danni subìti alla salute, dal personale del Dipartimento, vigile del fuoco e non, operativo e non, in sede e fuori sede, per i compiti di istituto previsti dall’Ordinamento. Si rammenta che sono da considerarsi alla stregua dei lavoratori, anche occasionali frequentatori delle sedi di servizio o operatori volontari. Le forze dell’Ordine e qualunque operatore soccorritore deve sottostare alle procedure di sicurezza nelle zone “rosse, arancione e gialle” sugli interventi di soccorso (Procedure di soccorso NBCR). e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

34 Applicazione della legge di tutela ai volontari di protezione civile
Il D.Lgs. 81/08 ha specificatamente inserito i volontari di protezione civile nei lavoratori da tutelare da parte del “datore di lavoro”. Per i vigili del fuoco volontari, come anche per i volontari del servizio civile, inseriti nell’organizzazione, il dirigente datore di lavoro è facilmente individuabile nel CNVVF. Per i volontari di protezione civile, inquadrati nelle Associazioni di volontariato o da Enti territoriali (Comuni, Province, Prefetture, ecc..), il datore di lavoro deve individuarsi nel soggetto, che in modo autonomo ha la gestione delle risorse per indirizzarle alla tutela della sicurezza e della salute dei volontari. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

35 Applicazione della legge di tutela ai volontari di protezione civile
Quindi chi è capo dell’organizzazione di protezione civile, è tenuto a preoccuparsi: dell’idoneità dei volontari delle dotazioni di vestiario dell’equipaggiamento adeguato per i compiti di emergenza previsti della formazione dell’addestramento ed esercitazioni periodiche e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

36 Applicazione della legge di tutela ai volontari di protezione civile
Nella fase di utilizzazione dei volontari di protezione civile, a supporto di un intervento tecnico urgente dei Vigili del Fuoco, il preposto alla direzione tecnica delle operazioni di soccorso, assume il ruolo di “datore di lavoro utilizzatore”. Tale ruolo implica precisi doveri a tutela della sicurezza e salute di tutti gli operatori, anche di altri Enti ed organizzazioni, che siano presenti nell’area operativa dei Vigili del Fuoco: Il riconoscimento di appartenenza all’organizzazione accreditata L’adeguatezza dei DPI a livello di rischio della zona La conoscenza delle POS necessarie al tipo di impiego La sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

37 Infortuni e danni alla salute
L’infortunio è facilmente rilevabile, quale conseguenza di un evento, che provoca lesioni immediate o danni acuti alla salute, evidenti e facilmente correlabili all’incidente. Ben più difficile è rilevare un danno alla salute, ovvero una patologia rilevante, correlata all’esposizione occasionale in un intervento o nel ripetersi di situazioni critiche operative in una lunga vita operativa, che sorge a distanza di tempo con difficoltà a individuare il nesso di casualità con l’attività lavorativa effettuata. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

38 Monitoraggio delle malattie “professionali”
Se vogliamo tutelare la salute dei lavoratori, non possiamo limitarci a registrare, valutare e prevenire solo gli infortuni, ma dobbiamo monitorare anche quelle patologie ricorrenti in chi esplica determinate mansioni con regolarità e continuità. Per i vigili del fuoco non è definita per legge una “malattia professionale”, in quanto la sua mansione non è legata ad un specifico luogo di lavoro ed ad unica tipologia di lavoro, ma eventuali patologie possono comunque sorgere nell’arco della vita lavorativa ed anche dopo, in conseguenza di un particolare intervento una tantum o per l’accumulo di fattori ricorrenti nell’organizzazione del lavoro operativo, e negli interventi. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

39 Monitoraggio delle malattie “professionali”
Quindi, accanto a mansioni ripetitive e localizzate nelle sedi di servizio, che consentono di riconoscere le malattie professionali, definite secondo il DPR 336/94 Cartella documenti richiamati\dpr33694 sulla classificazione delle malattie professionali.htm, emerge un campo inesplorato ed indefinito legato ai rischi della salute del vigile del fuoco, legati alle attività proprie operative, che comunque il Dipartimento deve affrontare attraverso il Servizio Sanitario e l’Opera Nazionale Assistenza. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

40 Monitoraggio delle malattie “professionali”
Allo stato attuale il monitoraggio della salute del vigile del fuoco, attraverso il libretto sanitario e di rischio, consente di rilevare tutte le patologie, che possono verificarsi nella vita lavorativa e, su richiesta anche dell’interessato, l’Amministrazione è tenuta a fare accertamenti ed inviare al Centro Medico Ospedaliero competente, per l’eventuale riconoscimento della patologia, quale conseguenza del servizio prestato. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

41 Monitoraggio delle malattie “professionali”
In ogni caso, allo stato attuale il Dipartimento richiede al Datore di lavoro dei vigili del fuoco, di nominare sempre il Medico competente, anche se non vi sono mansioni specifiche permanenti all’interno delle sedi di servizio che imporrebbero la sorveglianza sanitaria con la cartella sanitaria e di rischio, solo a questi lavoratori. Il medico competente, imposto ai sensi del D.L.vo 81/08, deve raccogliere e monitorare le patologie, e partecipare all’azione di prevenzione sanitaria del datore di lavoro, anche e soprattutto nelle attività peculiari dei vigili del fuoco, ove sono esposti anche occasionalmente per intervento ad agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

42 Monitoraggio delle malattie “professionali”
Su segnalazione del Medico competente, le patologie, che si manifestano a seguito di una diretta correlazione con l’attività lavorativa specifica del lavoratore, devono essere segnalate agli Uffici Sanitari Centrali del Dipartimento e all’Ufficio Centrale Ispettivo – Vigilanza D.L.vo. 81/08. La raccolta dei dati statistici delle patologie più ricorrenti, correlate al servizio, devono essere oggetto di specifico studio per adottare misure di prevenzione e protezione efficaci, che consentano di limitare i danni alla salute . e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

43 DPR 30/6/65 n.1124 per i Vigili del Fuoco
Per il personale del CNVVF, le disposizioni di legge applicative del DPR n.1124/65, devono tener conto della tutela diretta da parte dell’Amministrazione che di fatto si sostituisce all’INAIL, come Ente erogatore di riconoscimenti ed equo indennizzo. L’acquisizione tempestiva delle informazioni tecniche e sanitarie degli infortuni e delle malattie professionali, e gli accertamenti clinici e la correlazione delle patologie con le mansioni espletate dal lavoratore del Corpo Nazionale dei VVF, richiedono il coinvolgimento degli Organi Ispettivi tecnici e sanitari interni al Dipartimento, che sono speculari all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ai Centri Diagnostici Sanitari dell’INAIL, individuati dal DPR 30 giugno 1965 n.1124. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

44 Statistiche degli infortuni
Allo stato attuale, l’Ufficio della pianificazione e controllo della formazione raccoglie direttamente i dati sugli infortuni professionali del personale operativo del Corpo. I dati, che sono trasmessi annualmente dai Comandi prov. VVF, non includono gli infortuni occorsi al personale non operativo ed al personale in servizio presso strutture non operative. Sono parimenti esclusi gli infortuni accaduti al di fuori dell’orario di servizio e durante l’addestramento Basico, di Aggiornamento, e di Specializzazione, presso la S.F.O. la S.F.B. ed A.F.M. della Direzione Centrale della Formazione. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

45 Statistiche degli infortuni C. N. VV.F. Anno 2005

46 Statistiche degli infortuni
I dati statistici degli infortuni sono stati aggregati per giorni di assenza complessiva e per giorni di prognosi, riconosciuti inizialmente, ed ovviamente non possono essere confrontati con gli incidenti mortali. I sei infortuni mortali, avvenuti nel 2005, sono nella media degli ultimi anni di osservazione, e, se rapportato all’organico complessivo operativo di unità, implicano una incidenza di mortalità pari 1 su 4500 vigili del fuoco in un anno. Due infortuni mortali sono avvenuti in sede e quindi in un ambiente conosciuto, e in una situazione ordinaria di servizio, al di fuori dell’emergenza dell’intervento di soccorso. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

47 Statistiche degli infortuni
Nel 2005 gli infortuni molto gravi, ai quali è conseguita una assenza di oltre 100 giorni, sono stati 55, equivalente ad una frequenza di 7,1* nella vita lavorativa di un vigile dl fuoco. Di questi gravi infortuni, 30 sono accaduti durante operazioni di soccorso, e 25 in sede di servizio o in compiti di istituto ordinari. E’ necessario evidenziare che l’infortunio, avvenuto in sede risulta raddoppiato rispetto all’anno precedente e la maggior parte degli infortuni gravi sono causati da imprudenza ovvero sottovalutazione del pericolo, o in alternativa da distrazione e da equivoci con gli altri operatori del soccorso. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

48 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Statistiche degli infortuni C. N. VV.F – Numero degli infortuni e l’art. 23 comma 4 Dall’anno 2002 compaiono anche i dati relativi alle regioni Basilicata e Molise che prima venivano accorpati rispettivamente negli Ispettorati Puglia e Abruzzo. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

49 Statistiche degli infortuni
La prossima tabella indica il luogo ovvero le modalità di accadimento degli infortuni, distinto nelle due categorie principali degli infortuni in sede e fuori sede. Nel gruppo degli infortuni in sede sono individuate quattro situazioni: durante attività di laboratorio/officina; durante il controllo dei mezzi; durante esercitazioni o addestramento; in altre circostanze all’interno della sede. Le statistiche, a nostra disposizione, evidenziano che il numero degli infortuni all’interno delle sedi di servizio, raggiunge quasi il 50% di quelli che avvengono sugli interventi di soccorso, anche se si deve precisare che manca un confronto sul fattore “esposizione” al rischio sull’intervento di soccorso. e l’art. 23 comma 4indice di infortunio per comando - indice di infortunio in intervento; - indice di infortunio in sede; - carico di lavoro per interventi. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

50 Statistiche degli infortuni
Riepilogo Nazionale – 2005 – Tipo di infortuni Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

51 Lavoro ordinario dei vigili del fuoco e soccorso
La nostra Organizzazione ha la caratteristica di operare in due situazioni completamente diverse. La prima è l’ordinarietà nelle sedi di servizio e nei compiti istituzionali esterni per assicurare il funzionamento di tutti i servizi: sala operativa, settori logistici di supporto formazione, logistica ai mezzi e alle attrezzature, uffici amministrativi e tecnici di gestione Sopralluoghi di prevenzione incendi Servizi di vigilanza ed antincendio La seconda è l’emergenza all’interno e all’esterno per assicurare il soccorso tecnico urgente e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

52 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
L’attività di soccorso prestata dagli operatori Vigili del fuoco all’esterno delle sedi di servizio, sarebbe alquanto problematico qualora essa fosse perseguita secondo le misure generali di tutela di cui all’art.3 del D.Lgs 626. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

53 Servizi ordinari e Servizi tecnici urgenti
Nella prima situazione il vigile del fuoco deve avere le stesse tutele normative che ha un lavoratore ordinario. Sull’intervento di soccorso all’esterno, ed anche nelle sedi di servizio, per chi suona la campana di allarme, è necessario utilizzare tutte le misure possibili al massimo livello di protezione individuale, in relazione all’obbligo della tempestività dell’intervento in presenza di rischi per l’incolumità dei cittadini. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

54 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
L’obiettivo principale nel soccorso resta quello di ridurre il rischio fino a che ciò sia possibile, nella misura in cui si può ottemperare al combinato obbligo di salvaguardare la sicurezza dell’operatore e di condurre in corso positivamente la primaria ed irrinunciabile opera di soccorso. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

55 Servizi ordinari e Servizi tecnici urgenti nelle sedi di servizio
La specificità del lavoro del vigile del fuoco, richiede una valutazione tra le misure puntuali all’interno delle sedi di servizio, stabilite per legge per tutti i luoghi di lavoro ordinari e per tutte le attività ordinarie, e le procedure soccorsoizzate nei momenti operativi caratteristici, quali: il controllo dei mezzi e delle attrezzature all’inizio del turno operativo, il preallarme e l’emergenza interna, l’addestramento e l’esercitazione e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

56 Servizi ordinari e Servizi tecnici urgenti
In tutte le realtà lavorative, all’interno delle sedi o all’esterno sul soccorso, il Dirigente datore di lavoro deve imporre procedure direttamente o attraverso funzionari con potere delegato, in ogni situazione operativa. Qualsiasi procedura deve contenere tre tipi di misure, anche nelle situazioni più impreviste e non pianificabili,: L’informazione ovvero comunicazione a tutti delle operazioni, interventi o attività in corso La segnalazione in loco con cartelli, nastri, e uomini con paletta La sorveglianza dei preposti per evitare incidenti e far rispettare le regole e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

57 Servizi tecnici urgenti Procedure Operative Soccorso
Durante le operazioni di soccorso, l’Organizzazione deve applicare le Procedure Operative Soccorso o Standard (POS), costituite dall’insieme di direttive e regole di comportamento scritte, date nel tempo nel Corpo N. VV.F., ai vari livelli di responsabilità e competenza. Quindi vi sono Procedure emesse a livello centrale, procedure emesse a livello regionale, procedure a livello provinciale, che non devono essere in contrasto fra loro, ma devono essere aggiuntive ed integrative per tener conto delle condizioni locali operative. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

58 Servizi tecnici urgenti Procedure Operative Soccorso
Le condizioni locali operative sono legate all’orografia dei luoghi, alla disponibilità di particolari mezzi ed attrezzature speciali, o di particolari nuclei operativi speciali e delle risorse umane in organico. Queste POS devono essere conosciute da tutti ed emesse dal datore di lavoro, raccolte e pubblicizzate in ogni sede di servizio con vari strumenti, che permangono nel tempo, in analogia ai doveri deontologici del pubblico dipendente, che devono essere conservati in apposite bacheche nei luoghi di frequentazione dei lavoratori. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

59 Servizi tecnici urgenti Procedure Operative Soccorso
Le POS assicurano il massimo livello di protezione collettivo ed individuale del vigile del fuoco, a prescindere dalle condizioni ambientali, molte volte non valutabili immediatamente in modo adeguato, e sicuramente non valutabili preventivamente. Le POS danno linee guida di comportamento, con opzioni e procedure di valutazione ed analisi, che richiedono formazione ed addestramento in sede. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

60 Servizi tecnici urgenti esterni Procedure Operative Soccorso
Dal momento che la squadra dei Vigili del Fuoco si attiva per una richiesta di intervento, scattano le POS, che sostituiscono integralmente le normali regole antinfortunistiche. Il Responsabile, direttore tecnico, delle Operazioni di Soccorso (ROS) e tutti i preposti (capireparto e capisquadra) hanno l’obbligo di sorvegliare i luoghi dell’intervento e tutti gli operatori di soccorso, anche delle altre Istituzioni, perché siano rispettate le POS della nostra Organizzazione nelle aree operative, affidate alla responsabilità del ROS. La prima regola delle POS è quella di delimitare l’area operativa, o meglio le zone “rossa, arancione e gialla” per gli interventi più complessi (NBCR), ovvero quella area da interdire a chiunque non in possesso dei DPI adeguati e non destinatario di uno specifico compito di soccorso, riconosciuto dal più alto in grado dei VVF (ROS). e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

61 Aree riservate nel soccorso
Sul soccorso tecnico urgente, ritenuto il luogo di lavoro peculiare del vigile del fuoco, è difficile preventivamente individuare un’area riservata, ma emerge inequivocabile che la Vigilanza sulle attività istituzionali di emergenza non può che essere interna, anche e soprattutto per valutare l’idoneità delle misure di prevenzione e protezione presenti in caso di infortunio. Sugli interventi, rientra nella prima valutazione del Responsabile della direzione tecnica del soccorso (ROS), rendersi conto dello scenario possibile, e definire le aree di possibile danno con immediata interdizione ed allontanamento degli estranei. Da quel momento la classica delimitazione con nastro bianco/rosso “vigili del fuoco” determina un area operativa “riservata”, rientrante pienamente nella disciplina stabilita dall’ordinamento del Dipartimento e quindi anche da decreti delegati del D.L.vo 81/08 e alle relative POS. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

62 Delimitazione delle aree riservate sul soccorso
Per gli interventi NBCR sono state redatte POS particolarmente dettagliate in relazione alla presenza di particolari rischi, che si prolungano nel tempo e richiedono operazioni complesse anche di decontaminazione. Tuttavia i criteri ispiratori sono strettamente legati all’analisi dei rischi, che via via sono acquisiti dal Responsabile della direzione tecnica del soccorso, e che impongono valutazioni tecniche, legate anche a processi di calcolo sintetizzati nel SIGEM (programma informatico di simulazione di scenari incidentali). In ogni caso si delimitano zone da presidiare con le Forze dell’Ordine, appena possibile, ove qualsiasi soccorritore deve dotarsi di particolari DPI e deve conoscere le procedure di comportamento per la sicurezza e la salute propria e degli altri. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

63 9. - PROCEDURE OPERATIVE.- 3. - DEFINIZIONE DELL’AREA OPERATIVA
- Non pericoloso - Non operativo - Autorità, Media - Area attesa di 2° livello VENTO Posto Comando - Posto di comando - VF protez. ordin. - Sanitari protez.ordin. - Supporto - Attesa 1° livello - Non Pericoloso - Operativo DECON - Decontaminazione - VF protetti NBC - Sanitari protetti NBC - Supporto/Backup - Potenzialmente Pericoloso - Operativo - Pericoloso - Operativo - Solo Squadre HAZMAT Completamente protette - Pericoloso - Non operativo (non accessibile) - Nessuno (area interdetta per pericolo incombente) Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

64 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Quindi è ritenuto preliminarmente indispensabile procedere all’identificazione degli scenari ed alla classificazione degli stessi in funzione delle tipologie d’intervento al fine di definire e successivamente valutare il rischio. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

65 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Le misure standard di prevenzione e protezione, anche di tipo procedurale, per la sicurezza degli operatori VV.F. (Procedure Operative di intervento o Standard: P.O.S.) devono contenere anche la valutazione di eventuale esposizione ad agenti biologici o chimici, nonché dei rischi concernenti l’eccesso di attività stressante sia sotto l’aspetto fisico che psicologico. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

66 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
La valutazione del rischio nelle attività di soccorso del personale VV.F. deve tenere inoltre conto delle caratteristiche condizioni in cui esso si svolge: URGENZA EMERGENZA PRESENZA DI SITUAZIONI DI PERICOLO INEVITABILI CONDIZIONI AL CONTORNO VARIABILI E NON PERFETTAMENTE PREVEDIBILI. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

67 Procedure Operative Soccorso
A seguito agli eventi del 11 settembre 2001, i Vigili del fuoco hanno aggiornato le loro procedure di intervento, richiamandosi al modello “Incident Command System” (ICS) per le emergenze più complesse In ogni caso il ROS svolge le 5 funzioni sul luogo dell’intervento, oppure coordina attraverso la delega sul campo a propri diretti collaboratori di singole funzioni: comanda tutte le operazioni, di natura tecnica ai fini del soccorso; pianifica le azioni da svolgere sulla base dei dati di cui dispone e degli altri che richiede; opera direttamente con le risorse umane e tecniche di cui dispone; adegua la logistica, richiedendo risorse umane e materiali secondo le necessità; Sorveglia sulla sicurezza di tutti e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

68 Procedure Operative soccorso sul soccorso
In ogni fase è fondamentale la valutazione degli aspetti della sicurezza e della salute dei vigili del fuoco Il ROS ha in quel momento la funzione di preposto con l’obbligo di attuare le procedure pianificate e di far adottare tutte le misure possibili di sicurezza e tutela della salute, previste dalle POS.Cartella documenti richiamati\ICS procedure di pianficazione emergenze\Direttore Tecnico dei Soccorsi - DifCiv - Tirrenia.ppt Appena è possibile in un intervento complesso e lungo è fondamentale che il Responsabile delle Operazioni di Soccorso disponga dell’affiancamento ovvero del supporto di un addetto che si interessi esclusivamente del rispetto delle procedure di sicurezza, ovvero un ASPP sul posto che segua esclusivamente tutte le attività perché siano portate avanti nel modo più sicuro possibile.Cartella documenti richiamati\ICS procedure di pianficazione emergenze\ICS\aspetti sicurezza ICS.doc·        e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

69 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Procedure operative Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

70 Dispositivi di Protezione individuali
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71 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

72 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Il livello di rischio residuo risulta comunque elevato e non del tutto eliminabile Perché questo risulti ragionevolmente contenuto entro limiti accettabili, occorre adottare e sviluppare misure che si orientano verso le seguenti attività: FORMAZIONE BASICA: apprendimento professionale standardizzato AGGIORNAMENTO: con approfondimenti tecnici ed acquisizioni di nuove conoscenze ADDESTRAMENTO GIORNALIERO ATTREZZATURE E INDUMENTI PROTETTIVI INDIVIDUAL PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

73 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Alla luce delle analisi valutative effettuate, emerge con chiarezza che gli elementi sui quali agire, per aumentare le condizioni di sicurezza e ridurre i rischi, mitigandone quelli residui, durante l’intervento di soccorso, sono i seguenti in ordine di priorità: organizzazione e gestione operativa dell’intervento qualità dei mezzi di protezione individuale disponibilità di attrezzature ed automezzi adeguati, moderni ed efficienti Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

74 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Riunioni ed audit Il Datore di lavoro deve promuovere periodiche riunioni per verificare i programmi formativi e i lavori pianificati con i vari funzionari tecnici interessati alle problematiche della sicurezza e con il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori Le riunioni devono essere momenti di confronto di opinioni e partecipazione attiva tra i vari quadri che operano sul fronte della sicurezza e il personale. Gli Ispettori degli Uffici di vigilanza dei VVF, il Datore di lavoro, il Rappresentante del SPP e gli addetti al SPP, i preposti, ed anche il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, devono fare audit, ovvero fare sondaggi, chiedere informazioni e approfondire quali sono i comportamenti in certe situazioni di emergenza, e valutare le risposte se sono esaustive, ovvero sufficienti, ovvero insoddisfacenti, o assolutamente carenti. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

75 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Specificità dei compiti istituzionali del Ministero dell’Interno e quindi dei Vigili del Fuoco Il D.L.vo 81/08 con l’art. 3 comma 2, richiama l’obbligo di applicare le norme di sicurezza, contenute in tutte le leggi speciali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ma con la possibilità di riconoscere le particolari esigenze operative dei servizi assegnati anche al Dipartimento Vigili del Fuoco, ed anche agli Uffici dell’Amministrazione civile in materia di ordine pubblico, sicurezza e protezione civile. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

76 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Specificità dei compiti istituzionali del Ministero dell’Interno e quindi dei Vigili del Fuoco Le particolari esigenze operative si presentano non solo nelle sedi di servizio, luoghi ordinari di lavoro, ma soprattutto nei compiti istituzionali esterni di soccorso e di protezione civile, e quindi l’attuazione dei principi comuni del titolo I, richiedono una regolamentazione ad hoc e un sistema di controllo interno in grado di valutare le particolari esigenze del Dipartimento e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

77 Aree riservate al controllo interno
Le esigenze da tutelare nel Dipartimento dei vigili del fuoco sono: la tempestività e la continuità del soccorso l’utilizzo e la conservazione dei beni strumentali di soccorso, ad un livello superiore dell’ordinario la sicurezza e la salute di tutti, compresi gli stessi soccorritori. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

78 Decreti attuativi per i Vigili del fuoco
Le particolari esigenze dei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco, devono essere stabilite con successivi Decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri del Lavoro, della Sanità e della Funzione Pubblica e devono avere adeguate soluzioni con i strumenti propri del Dipartimento. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

79 Decreti attuativi per i Vigili del fuoco
I decreti emessi dall’ex-D.L.vo 626/94, devono essere aggiornati alle esigenze emerse in questi anni nel dare attuazione agli obiettivi di sicurezza e di tutela della salute agli appartenenti al Dipartimento. Allo stato attuale è stato emesso il D.I. 30 dicembre 2008, che riconosce aree riservate alla vigilanza interna, tutte le sedi di servizio centrali e periferiche del Dipartimento, dando esclusiva autonomia di controllo all’Ufficio di Vigilanza del Servizio Centrale Ispettivo. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

80 Decreti attuativi per i Vigili del fuoco
I decreti attuativi devono essere finalizzati : al riconoscimento delle procedure in soccorso stabilite dal Dipartimento (POS) in tutte le proprie attività espletate al di fuori delle sedi di servizio Al riconoscimento dei capitolati tecnici speciali per le infrastrutture, laboratori, campi prove, castelli di esercitazione, elisuperfici, attrezzature di soccorso, mezzi di soccorso, campi base e mense di emergenza All’utilizzazione dei volontari di altri Enti nel soccorso Alle procedure di addestramento e di esercitazione dentro e fuori delle sedi di servizio Ai controlli dei lavori e quindi dei cantieri nelle aree riservate; Alla rilevazione e raccolta dei dati statistici degli infortuni e delle patologie correlate al soccorso ovvero tutte quelle procedure che non possono essere svolte, come richiesto dal D.L.vo 81/08 per una Amministrazione Pubblica ordinaria, ma che devono essere adattate alle esigenze istituzionali, salvaguardando al massimo livello possibile la sicurezza e la salute dei vigili del fuoco. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

81 Autonomia di controllo del Dipartimento in materia di sicurezza
Se è stato costituito l’Ufficio Centrale Ispettivo, con funzioni di Vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute, il controllo in queste attività istituzionali, non può essere svolta dalle Aziende Sanitarie Locali, dagli ex-Ispettorati del Lavoro, ecc.. o direttamente dai Comandi Prov. VV.F. competenti per territorio (limitatamente agli aspetti antincendio). La duplicazione dei controlli è esclusa, ma non è vietata la collaborazione e la consulenza con questi Enti territoriali, per svolgere, su richiesta, verifiche tecniche, stabilite da specifiche norme . e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

82 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Aree riservate Tutte le sedi di servizio degli Uffici Centrali e Periferici sono da ritenersi “riservate” alla Vigilanza interna, escludendo la competenza degli Organi ordinari di Vigilanza, quali le ASL, ex-Ispettorati del Lavoro, ISPELS, SPRESAL, ecc, nrc , ai sensi del D.I. 30/12/08 Quindi per “aree riservate” non si intendono solo quegli uffici, che svolgono attività “riservate sottoposte alla segretezza”, ma si intendono in modo più ampio anche tutti i luoghi, ove è prevalente l’esigenza di tutelare la massima operatività per i compiti istituzionali di soccorso e di protezione civile in genere. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

83 Misure della sicurezza
Gli interventi per ridurre gli infortuni, si possono classificare in quattro categorie omogenee : Misure di sicurezza tecniche organizzative procedurali protezione personale Migliorie agli impianti Servizio Prevenzione protezione Piano di Emergenza evacuazione Individuale DPI Migliorie Ambienti mansioni Informazione Formazione addestramento Primo soccorso TPSS Collettivi Ventilatori aspiratori Sostituzione Eliminazione sostanze Procedure di controllo preposto Turnazione livelli e tempi esposizione Sistemi Monitoraggio contenimento Procedure Operative Standard Laboratori Servizi sanitari Pronto soccorso Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

84 Requisiti dei luoghi di lavoro
Nell’allegato IV del D.Lgs. 81/08 sono indicati i requisiti di dimensioni, illuminazione e aerazione dei locali, ove sono presenti lavoratori con il proprio posto di lavoro In generale tutti gli spazi al chiuso o all’aperto, ove anche occasionalmente si esercitano attività lavorativa, devono avere adeguati requisiti per evitare incidenti (cadute, movimento di mezzi, sostanze tossiche o nocive, ecc..). Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

85 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Piano di emergenza Il piano di emergenza è un capitolo fondamentale ed indispensabile del documentazione della sicurezza, di cui ne fa parte integrante. La redazione del documento della sicurezza senza un piano di evacuazione di tutti i lavoratori, che tenga conto delle esigenze di continuità operativa (es. continuità del 115) comporta un omissione grave da parte del Datore di lavoro e del Responsabile del SPP, sanzionato dal D.L.vo 81/08 secondo le procedure del DPR 758/94. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

86 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Piano di emergenza In un prima parte devono essere ben chiari gli scenari più pesanti e credibili, che possono colpire l’intera sede di servizio e tutta l’organizzazione, soprattutto quella funzionale alla continuità dell’impegno operativo esterno di soccorso. Il piano di emergenza deve comprendere, accanto a tutti i comportamenti generali che ognuno deve adottare per autoproteggersi, anche una serie di misure pianificate ed opzionali che l’Organizzazione sul momento deve adottare in base alle varie situazioni concrete. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

87 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Piano di emergenza La più importante decisione che deve prendere il responsabile di turno, individuato nel qualificato di più alto livello, presente in sede, è la necessità di far evacuare le aree riservate più delicate, ad esempio la sala operativa provinciale, ma nello stesso tempo non determinare un black-out delle comunicazioni esterne e degli interventi di soccorso alla popolazione. Il piano deve prevedere misure alternative che consentono comunque la continuità del servizio di soccorso esterno, in altro luogo e al limite con altro personale, se quello preposto si è infortunato o ha fuori uso apparati e mezzi di soccorso. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

88 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Piano di emergenza In un Comando dei VVF il piano di evacuazione deve focalizzare in modo dettagliato: i sistemi di segnalazione e di allarme per il soccorso esterno, rispetto a quello rivolto all’interno per l’evacuazione, il personale operativo, che deve assicurare il soccorso esterno, rispetto quello, che dovrà preoccuparsi di mettere in pratica il piano di emergenza interno Le vie di uscita, mantenute sgombre per i mezzi di soccorso esterno, rispetto a quelle, che devono essere assicurate per far allontanare tutte le persone sino a raggiungere i punti di raccolta Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

89 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Piano di emergenza Il piano di emergenza deve essere specifico e calibrato in base alle dimensioni e alle caratteristiche del sito, e deve tener conto che l’organizzazione del soccorso esterno è provinciale e può chiedere i rinforzi anche da altre sedi VF limitrofe. Un piano di emergenza serio non è generico, uguale per tutti i Comandi ed Uffici operativi Centrali e Periferici, e non è unico in ogni circostanza, ma deve ipotizzare varie opzioni in base alle dimensioni degli eventi e al tipo di organizzazione presente sul campo, per pianificare e ottimizzare le risorse effettive presenti, lasciando il meno possibile al caso. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

90 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Esercitazioni Il documento della sicurezza deve avere anche un capitolo che riguarda l’esercitazione annuale, in modo che si completi la formazione di tutto il personale operativo e non, e consenta al datore di lavoro di verificare, se il piano di emergenza è valido nella pratica attuazione. Il test ha maggiore valore e significato se tende a: coinvolgere tutto il personale, e gli abituali frequentatori e il pubblico occasionale, ad esclusione di quello indispensabile ad assicurare il primo soccorso esterno in quel momento, Simulare il black-out della sala operativa, dei sistemi operativi e delle aree più delicate operative, per mettere alla prova gli addetti e misurare i tempi di reazione e di attuazione delle misure alternative. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

91 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Esercitazioni L’esercitazione deve essere effettuata distinguendo chi non deve essere “distratto” dai servizi di soccorso esterno, mantenendo la funzionalità del 115, e sgombre le aree necessarie alla movimentazione dei mezzi ed attrezzature per il soccorso esterno. Il restante personale, anche operativo e/o richiamato appositamente per raddoppiare le funzioni indispensabili, dovrà partecipare attivamente all’esercitazione, simulando anche le funzioni operative insostituibili, e le mansioni proprie, qualora fosse di turno. Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

92 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Esercitazioni Il Datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla Direzione Centrale per l’emergenza e agli Uffici di Vigilanza VVF, la data dell’esercitazione di emergenza interna, che simuli la necessità di evacuare i centri operativi, finalizzati al soccorso esterno Infatti l’esercitazione, deve simulare la tutela di tutti gli operatori, e di tutte le risorse indispensabili per il soccorso, attraverso il mantenimento della continuità dei servizi operativi in area limitrofa con l’insediamento di un campo base L’esercitazione si deve concludere con l’insediamento e la funzionalità di una Unità di Comando Operativo alternativo al 115 (UCL), e di un sistema di comunicazioni alternativo con le squadre di soccorso, e con l’ammassamento dei mezzi in prossimità Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

93 Responsabilità penali
Nelle attività lavorative si possono verificare due tipi di reati penali di diversa natura a carico dei vari soggetti, che hanno obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08: Reati di pericolo ovvero derivanti da responsabilità per assenza di misure di prevenzione e protezione senza che ciò abbia provocato danno a persona Reati di danno ovvero derivanti da responsabilità colpose per eventi e danni che si sono verificati, a causa dell’assenza di misure di prevenzione e protezione e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

94 Responsabilità penali
Nel primo caso interviene solo l’Organo di Vigilanza con l’imposizione delle misure previste dal D.Lgs. 81/08 e l’applicazione del DPR 758/94, con il riconoscimento di reati ivi previsti e relative sanzioni; il Magistrato comunque deve essere informato e deve archiviare il procedimento penale. Nel secondo caso interviene direttamente d’ufficio il Magistrato, se la lesione supera i quaranta giorni di prognosi (lesione grave), anche senza denuncia di parte, ed appare l’ipotesi di nesso di causalità con l’assenza di misure previste dal D.lgs. 81/08. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

95 Delitti ovvero reati di danno
Gli eventi che attentano all’incolumità dei lavoratori e alla sua salute con possibili lesioni gravi superiori 40 giorni di prognosi sono considerati reati in materia di sicurezza rientranti nei delitti, previsti agli artt. 589 e 590 del C.P. da perseguire d’ufficio da parte del Magistrato, secondo il Codice di Procedura Penale. Anche se l’evento non arriva alle estreme conseguenze esclusivamente per cause fortuite, l’azione penale è comunque obbligatoria da parte del Magistrato P.M. e dagli Organi ordinari di qualsivoglia Polizia Giudiziaria. La rilevazione di inosservanze a specifiche norme di sicurezza, concausa di infortunio con lesioni gravi superiori 40 giorni di prognosi, rientra negli accertamenti degli Ufficiali di P.G. sotto il diretto coordinamento del Magistrato. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

96 Reati e contravvenzioni ovvero reati prevenzionali
Nel caso di esposti, denunce o segnalazione di inosservanza a specifiche norme di sicurezza, che non hanno alcuna correlazione con un infortunio, i reati possono essere rilevati esclusivamente dagli Organi di Vigilanza. Per le aree riservate del Ministero dell’Interno, sono da ritenersi incompetenti la ASL o altro Organo di Vigilanza ordinario esterno, al perseguimento di reati in materia di sicurezza del lavoro e di applicazione del D.L.vo 758/94. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

97 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Informativa dei reati Nel caso di infortunio superiore a tre giorni di prognosi nelle aree riservate, è d’obbligo l’immediata comunicazione (entro 48 ore dalla conoscenza dei fatti) da parte del Dirigente datore di lavoro alla Questura competente per territorio, quale Organo di P.G. ordinario della Magistratura per i delitti ovvero per i reati più gravi, ai sensi dell’art. 54 DPR 1124/65. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

98 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

99 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Informativa dei reati A sua volta, la Questura ha l’obbligo di comunicare la notizia di reato all’Organo di Vigilanza interna del D.L.vo 81/08, qualora emergano evidenti inadempienze alle specifiche leggi speciali in materia di sicurezza e salute nelle aree riservate del Ministero dell’Interno, per le prescrizioni del caso secondo le procedure del D.L.vo 758/94. Tale obbligo è permane, anche se non emergono evidenti inadempienze, qualora la prognosi dell’infortunio supera i 30 giorni, anche con successivi certificati medici. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

100 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Informativa dei reati Il datore di lavoro del Dipartimento è tenuto a fornire dettagliate notizie sulla dinamica e le cause dell’incidente: La mansione e il tipo di lavoro che stava svolgendo al momento dell’infortunio; Il tipo di lavoro rientrava nei propri compiti ed era regolarmente autorizzato Le modalità dell’incidente La presenza o meno delle prescritte misure di sicurezza e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

101 Reati e contravvenzioni
I reati, che riguardano la sicurezza degli ambienti di lavoro, e che hanno come pena al massimo l’arresto sino a 6 mesi o in alternativa il pagamento di una somma non superiore a Euro 4.131, sono stati trasformati in contravvenzioni dal D.L.vo 758/94. L’apertura del procedimento di contravvenzione deve essere comunicato al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell’art. 347 del C.P.P. Comunque la notizia di reato è iscritta dal Magistrato nel registro, di cui all’art. 335 del C.P.P., in attesa delle valutazioni degli Uffici di Vigilanza entro al massimo 60 giorni e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

102 Reati e contravvenzioni
La contravvenzione può essere estinta, se il soggetto sottoposto al procedimento, ottempera alla prescrizione dell’Organo di Controllo interno entro i termini indicati, e paga l’ammenda liberatoria entro i termini di legge di 60 giorni. Trascorsi i 60 giorni inutilmente, Il P.M. riprende le proprie indagini con l’assunzione di prove, atti urgenti di indagini preliminari ed eventuale sequestro preventivo, incaricando un perito d’ufficio di propria fiducia, e comunque può avocare a sé in qualsiasi momento il procedimento per l’archiviazione. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

103 Reati e contravvenzioni
In definitiva in caso di infortunio, si può sovrapporre all’indagine da parte della Questura, con l’eventuale comunicazione al P.M. di eventuali reati, diversi e più gravi di quelli disciplinati dal D.L.vo 758/94, la necessità di interrompere la prosecuzione di un reato in un’area riservata, con la prescrizione tecnica, al fine di sanare la situazione da parte dell’Ufficio di Vigilanza dei VVF competenti. Nel caso che la notizia di reato è acquisita direttamente dal Magistrato, o da altro Ufficiale di P.G. (es. Questura), dal Datore di lavoro, o dalla ASL o semplicemente da un lavoratore o da un privato, comunque l’Organo di Vigilanza dei VVF deve essere immediatamente interessato, per gli adempimenti previsti dal D.L.vo 758/94. . e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

104 Vigilanza, Sorveglianza e Consulenza
Il D.L.vo 81/08 ha distinto in modo netto i tre momenti fondamentali di controllo e di valutazione, al fine di evitare che stessi soggetti possano effettuare più di una funzione con livelli di responsabilità diversa, vanificando il sistema di controllo. Anche le aree riservate del Ministero dell’interno sono sottoposte a tre momenti diversi di controllo, per l’attuazione del D.L.vo 81/08. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

105 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Vigilanza Deve essere effettuata esclusivamente dal personale ispettivo degli Uffici di vigilanza dei VVF. Si svolge in modo completamente autonomo a seguito di segnalazioni specifiche di omissioni e negligenze, in caso di gravi infortuni e malattie correlate al lavoro svolto, con visite a campione, oppure su disposizione del Magistrato. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

106 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Vigilanza I soggetti preposti alla Vigilanza: danno informazione ed assistenza ai datori di lavoro per migliorare la sicurezza redigono regolamenti e linee guida per le ispezioni e le azioni di controllo interpretano e controllano l’applicazione delle leggi speciali, delle procedure e dei capitolati tecnici speciali si coordinano, con gli altri Organi di Vigilanza esterni e interni al Ministero dell’Interno, per assicurare uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

107 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Vigilanza Il personale ispettivo non può sostituirsi ai soggetti che: hanno l’obbligo delle comunicazioni devono redigere la documentazione della sicurezza, devono acquisire le certificazioni e attestazioni, hanno possibilità di richiedere deroghe hanno la responsabilità di organizzare il personale sottoposto e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

108 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Sorveglianza La sorveglianza è effettuata in modo sistematico in una specifica unità lavorativa dal Datore di lavoro, dal Responsabile e dagli addetti del Servizio prevenzione e Protezione, dal medico competente, e dai preposti, secondo le competenze e i ruoli, stabiliti dal D.L.vo 81/08. Questi soggetti hanno il dovere di: fare ispezioni periodiche, valutare e adottare misure di sicurezza nel rispetto delle norme e delle deroghe concesse dall’Organo di Vigilanza, fare informazione e assistenza per chiarire le politiche di gestione, le linee guida di comportamento, rispondere all’Organo di Vigilanza fare formazione organizzare e dare incarichi al personale sottoposto sorvegliare i luoghi di lavoro verificare l’osservanza delle procedure nelle attività lavorative imporre l’adozione dei DPI e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08

109 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08
Consulenza La consulenza è effettuata da esperti qualificati, incaricati dal datore di lavoro di effettuare studi e proporre soluzioni tecniche, al fine di redigere il documento della sicurezza. Questi soggetti non hanno un rapporto continuativo di controllo all’interno di una specifica area riservata, ma con incarico ad hoc sono interpellati, per conoscere i rischi e proporre soluzioni, misure, tecnologie e metodologie di monitoraggio dell’ambiente e della salute. e l’art. 23 comma 4 Relatore Ing. Enrico Moscati gennaio 2009 D.L.vo 81/08


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