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CORSO AVANZATO – II LIVELLO “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

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Presentazione sul tema: "CORSO AVANZATO – II LIVELLO “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”"— Transcript della presentazione:

1 CORSO AVANZATO – II LIVELLO “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili CORSO AVANZATO – II LIVELLO “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”                          

2 I DEBITI FUORI BILANCIO: Inquadramento normativo
L'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni maturate senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art.191, commi 1-3, del D.Lgs.267/2000. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

3 I DEBITI FUORI BILANCIO: Inquadramento normativo
La nozione di debito fuori bilancio attiene alla patologia delle fasi del perfezionamento del procedimento di spesa degli enti locali, potendo essere riferito sia ad obbligazioni sorte nell'esercizio in corso sia a rapporti giuridici risalenti ad esercizi precedenti. Il Ministero dell’Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come “un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull’ente (…..) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

4 I DEBITI FUORI BILANCIO: Inquadramento normativo
Con riferimento ai requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento, il Ministero dell’Interno ha indicato questi caratteri: -   certezza, cioè effettiva esistenza dell’obbligazione di dare; - liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; -  esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

5 I DEBITI FUORI BILANCIO: Inquadramento normativo
Già la Corte dei Conti, con deliberazione n. 30 del 24/11/1986 aveva disegnato un primo profilo concettuale della materia, rilevando, innanzitutto che alla determinazione dell’effettivo avanzo di amministrazione devono concorrere non solo i residui passivi risultanti dalle scritture contabili, ma anche gli altri eventuali residui passivi (definibili “di fatto”) ricollegati in nesso causale con il mancato rispetto in passato delle regole giuscontabili proprie della gestione degli enti locali. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

6 I DEBITI FUORI BILANCIO: Inquadramento normativo
Il debito fuori bilancio viene così definito dal giudice contabile come un’obbligazione assunta al di là degli stanziamenti del bilancio di previsione, ovvero che si sarebbe potuta assumere a termini di autorizzazione del bilancio preventivo, e che tuttavia non è stata assunta ritualmente sotto il profilo del diritto amministrativo e dell’ordinamento giuscontabile in particolare. In altri termini è l’ipotesi delle obbligazioni assunte o comunque sorte senza far luogo a regolare impegno e senza tramutarsi successivamente in residuo passivo. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

7 I DEBITI FUORI BILANCIO: Inquadramento normativo
La citata deliberazione della Corte si conclude con l’indicazione della necessità che “la bozza di conto consuntivo sia portata all’esame del consiglio comunale accompagnata da un elenco dei debiti fuori bilancio, a firma del sindaco e del segretario”. L’elencazione deve inoltre contenere la certificazione che non esistono altri debiti fuori bilancio. Stante la evidente difficoltà per sindaci e segretari di rilasciare una certificazione di tale genere, si rende quindi necessario che il testo della certificazione sia tale da ricomprendere “oltre che lo stato degli atti di ufficio e la conoscenza personale dei fatti di gestione, anche l’acquisita dichiarazione di tutti coloro i quali possano o debbano essere a conoscenza di debiti fuori bilancio”. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

8 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento Il debito fuori bilancio, dunque, è un debito perfezionatosi giuridicamente ma non contabilmente: ne consegue che l'atto di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto; cosicchè il mancato riconoscimento da parte del consiglio non soltanto non consente a quel debito di entrare nella sfera patrimoniale dell'ente, ma sposta l'obbligazione giuridicamente perfezionatasi in capo all'autore dell'indebitamento. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

9 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento L'attribuzione al consiglio dell'ente di riconoscerne la legittimità risponde alla duplice esigenza di dotare tale organo della piena conoscenza, conferendogli l'assoluta responsabilità della decisione, ma anche di permettere al medesimo la valutazione sul fine pubblico conseguito (utilitas) e sulla condotta dell'amministratore che quel debito ha originato con un atto, un provvedimento, un fatto, un comportamento, anche omissivo. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

10 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento I requisiti di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio individuati nelle circolari Ministero interni n. F.L. 22/89 e F.L. 21/93 consistono nel fine pubblico conseguito, nella regolarità della fornitura e nella congruità dei prezzi. Il debito assunto a carico del bilancio andrebbe, quindi, formalizzato e verrebbe posto in pagamento anche ratealmente, nel qual caso gli interessi di dilazione, se richiesti dal creditore, andrebbero opportunamente riconosciuti. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

11 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento La delibera di riconoscimento deve essere adottata ogni qualvolta si rendesse necessario e con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale. Ove l'indagine conoscitiva desse esiti negativi, perché ad esempio non si fosse realizzata alcuna utilità pubblica dalla condotta amministrativa che diede origine alla sentenza, il consiglio potrebbe dichiararsi estraneo a quel debito. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

12 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento I debiti fuori bilancio di cui il consiglio è competente a riconoscerne la legittimità sono quelli elencati dalla legge e rispondono ad una delle seguenti fattispecie: a) le sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive. Per sentenze passate in giudicato si intendono quelle nei cui confronti non è più ammesso alcun mezzo di impugnazione e pertanto divengono esecutive nei loro effetti. Le sentenze immediatamente esecutive sono quelle per le quali il giudice, in pendenza dell'ulteriore grado di giudizio, dichiara la provvisoria esecutorietà tra le parti. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

13 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento b) La copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni. La legge autorizza il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi a disavanzi degli enti strumentali a cui è affidata la gestione di specifici servizi. Il disavanzo è ripianabile secondo quanto previsto dagli statuti, convenzioni o atti costitutivi dei predetti enti strumentali a condizione che il loro bilancio sia stato deliberato in pareggio e che il disavanzo sia derivato esclusivamente da fatti di gestione, ossia da minori accertamenti di entrate, o da maggiori spese impreviste o straordinarie. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

14 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento c) La ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali. Il richiamo è alla sola ricapitalizzazione che costituisce l'unica forma, specificamente disciplinata dalle norme civilistiche, di ripiano delle perdite delle società miste strumentali per l'esercizio di servizi dell'ente. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

15 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento d) Le procedure espropriative o occupazioni di urgenza. Le procedure espropriative per opere di pubblica utilità hanno un iter procedimentale abbastanza complesso sia per quanto riguarda la definizione del provvedimento ablatorio sia per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione. All'atto dell'emissione del decreto di esproprio viene altresì fissata l'indennità da corrispondere all'espropriato che, se l'accetta, si limiterà a sottoscrivere l'atto di cessione volontaria. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

16 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento Se, però, non dovesse accettare l'indennità determinata dall'ente espropriante, quest'ultimo è tenuto ad effettuarne il deposito presso la Cassa depositi e prestiti in attesa dell'esito del giudizio che l'espropriato solitamente instaura in caso di mancata accettazione. Nei casi in cui la misura della indennità determinata dalla sentenza o dall'accordo stragiudiziale dovesse risultare maggiore dell'indennità prevista al momento del provvedimento di espropriazione o di occupazione, la parte della indennità eccedente la somma a suo tempo impegnata costituirà un debito fuori bilancio in quanto non prevista e non impegnata nel bilancio dell'anno finanziario in cui sono stati adottati i predetti provvedimenti. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

17 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento e) L'acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno. Questa possibilità è ammessa per le sole spese disposte nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente, a condizione che siano accertati e dimostrati: a) l'utilità pubblica; b) l'arricchimento senza giusta causa. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

18 I DEBITI FUORI BILANCIO: Riconoscimento
L'elemento che caratterizza l'utilità pubblica è l'individuazione dell'apprezzamento del requisito della vantaggiosità pubblica, apprezzamento effettuato in via generale dal legislatore. In ogni caso si deve ammettere che sono da qualificarsi di per sé utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge, nonché quelle strettamente connesse a funzioni pubbliche obbligatorie per legge da attuarsi secondo scelte discrezionali dell'amministrazione locale. L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto che ha fornito beni e servizi, da indennizzare nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente. Ciò comporta che il quantum del debito riconoscibile da parte dell'ente dovrà essere pari alla minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale subita dal terzo. L'arricchimento coincide con il prezzo di mercato nel caso di beni e servizi, o con quanto previsto dalle tariffe dei vari ordini nel caso di prestazioni professionali. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

19 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Riconoscimento Nel caso di incarichi professionali, la diminuzione patrimoniale coincide con il mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche ex art c.c.. La parte residua di debito che rimane al di fuori del riconoscimento operato dall'ente va posta a carico del funzionario che ha concorso alla formazione del debito fuori bilancio e solo a quest'ultimo il terzo potrà rivolgersi per la completa soddisfazione del proprio credito. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

20 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Copertura Spetta al regolamento di contabilità stabilire la periodicità delle sedute consiliari convocate al fine di procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ed alla loro copertura, ma la legge impone, comunque, che una sessione debba tenersi almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno. In presenza di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio emergenti dall'ultimo rendiconto deliberato è fatto divieto, fino all'adozione dei provvedimenti di riequilibrio, di assumere impegni o pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

21 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Copertura Il riconoscimento di un debito promanante da una sentenza, è atto obbligatoriamente assumibile entro e non oltre l'esercizio nel quale quella sentenza è divenuta nota all'ente. La presenza di debiti fuori bilancio ai quali non sia stato fatto fronte validamente con i mezzi di copertura previsti dalla legge obbliga il consiglio dell'ente a dichiarare lo stato di dissesto, pena lo scioglimento del consiglio. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

22 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Copertura Con la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve provvedere ad indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura, completandosi in questo modo il procedimento che ha per fine quello di far rientrare nella corretta gestione di bilancio quelle spese che ne erano del tutto fuori. La legge disciplina le modalità di pagamento ed il reperimento dei mezzi finanziari a copertura dei debiti fuori bilancio. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

23 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Copertura È consentito di farvi fronte con ogni mezzo finanziario a disposizione dell'ente, ad eccezione delle entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. Inoltre, l'ente locale può convenire con i creditori un piano di rateizzazione del pagamento del debito di durata non superiore a tre anni, compreso quello in corso. E’ ammesso anche il ricorso a mutui, ai sensi degli artt. 202 e seg. del T.U., salvo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 41 della legge finanziaria per il 2002. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

24 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Copertura Quest’ultimo aspetto merita particolare attenzione. A seguito della legge costituzionale n. 3/2001, che ha consentito agli enti locali di indebitarsi esclusivamente per le spese di investimento (art. 119 Cost.), l’art. 41, comma 4, legge n. 448/2001 ha chiarito che il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio è ammesso solo per quei debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001. Fa eccezione a tale principio la disciplina prevista per il risanamento degli enti locali dissestati. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

25 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Copertura In particolare, si fa presente che il comma 15 dell’art. 31 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), nell’abrogare le disposizioni del T.U.E.L. relative al risanamento degli stessi, fa salva l’applicazione delle medesime disposizioni a favore di quegli enti che hanno adottato la deliberazione di dissesto prima dell’entrata in vigore della legge cost. n. 3/2001. Pertanto, gli enti dissestati, rientrando nelle fattispecie previste dalla citata disposizione, possono assumere mutui per il ripiano dell’intero indebitamento pregresso, compreso quello di parte corrente. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

26 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Competenza Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio. E' stata avanzata in dottrina l'ipotesi che tale compito, qualora non comporti variazioni di bilancio, spetti all'organo gestionale (responsabile di servizio o settore) in conformità al normale regime delle competenze di spesa. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

27 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Competenza In realtà, anche in tal caso l'insorgenza di debiti si riflette in qualche modo sui programmi approvati a inizio esercizio (sul Peg, se non addirittura sulla relazione previsionale). Occorre pertanto un provvedimento di natura programmatica e quindi politica: si potrebbe procedere mediante delibera di giunta, se lo stanziamento è capiente, o di consiglio, se occorre modificare il bilancio. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

28 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Competenza L’esclusiva competenza all’organo consiliare si giustifica agevolmente tenuto conto della eccezionalità della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (che importa la sostanziale modifica delle decisioni di bilancio precedentemente adottate e comunque una valutazione di alcuni episodi profondamente disfunzionali per l’organizzazione amministrativa) e della necessità di escludere possibili conflitti di interessi nelle decisioni in materia di riconoscimento. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

29 I DEBITI FUORI BILANCIO:
Competenza La deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio va allegata in copia al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del D.Lgs.267/2000. L’art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha infine disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti. L’organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

30 RENDICONTO DELLA GESTIONE: ART. 227 Tuel
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133.

31 RENDICONTO DELLA GESTIONE: ART. 227 Tuel
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

32 RENDICONTO DELLA GESTIONE: ART. 227 Tuel
5. Sono allegati al rendiconto: a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6; b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d); c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti. (comma così sostituito dall'articolo 28, comma 6, legge n. 289 del 2002, poi modificato dall'articolo 1-quater, comma 6, legge n. 116 del 2003)

33 IL CONTO DEL BILANCIO: ART. 228 Tuel
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. 2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

34 IL CONTO DEL BILANCIO: ART. 228 Tuel
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui. 4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo. 5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.

35 IL CONTO DEL BILANCIO: ART. 228 Tuel
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale. 7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

36 CONTO ECONOMICO: ART. 229 Tuel
Definizione e finalità “Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del Conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel Conto del patrimonio”. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

37 CONTO ECONOMICO: ART. 229 Tuel
b) I componenti reddituali positivi: TRIBUTARI DA TRASFERIMENTI SERVIZI PUBBLICI CONCESSIONI DIVERSI PROVENTI Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

38 CONTO ECONOMICO: ART. 229 Tuel
b) I componenti reddituali negativi: PERSONALE ACQUISTI VARIAZIONI DI RIMANENZE PRESTAZIONI DI SERVIZI BENI DI TERZI TRASFERIMENTI IMPOSTE E TASSE QUOTE DI AMMORTAMENTO COSTI Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

39 CONTO ECONOMICO: ART. 229 Tuel
c) Aspetti formali Il Conto economico è redatto secondo uno schema a forma scalare in base al modello n. 17 del D.P.R. 194 del 1996 In tale schema le voci sono classificate secondo la loro natura e con la qualificazione dei risultati parziali e del risultato economico finale La forma scalare è sicuramente più espressiva e più “leggibile” di quella a sezioni divise e consente di ottenere la rilevazione dei risultati parziali sicuramente più utili ai fini di un’analisi della situazione economica dell’ente oltre che, la comparabilità dei conti economici di diverse amministrazioni o dello stesso ente nel tempo Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

40 CONTO ECONOMICO: ART. 229 Tuel
d) Contabilità economica e prospetto di conciliazione “Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze” “Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio” Strumento per trasformare i valori finanziari in valori economico-patrimoniali Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCA

41 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE : art. 229 Tuel comma 9
Al Conto Economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

42 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE: ART. 229 Tuel
d) Integrazioni e rettifiche INTEGRAZIONI E RETTIFICHE ALLE ENTRATE E SPESE CORRENTI Dagli accertamenti di competenza vengono aggiunti i: Ratei attivi finali Risconti passivi iniziali Dagli accertamenti di competenza vengono sottratti i: Ratei attivi iniziali Risconti passivi finali Dagli impegni di competenza vengono aggiunti i: Ratei passivi finali Risconti attivi iniziali Dagli impegni di competenza vengono sottratti i: Ratei passivi iniziali Risconti attivi finali Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCA

43 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE: ART. 229 Tuel
d) Integrazioni e rettifiche INTEGRAZIONI E RETTIFICHE ALLE ENTRATE E SPESE NON CORRENTI Gli accertamenti di competenza vengono rettificati dalle: Plusvalenze Insussistenze del passivo Sopravvenienze attive Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione Gli impegni di competenza vengono rettificati dalle: Minusvalenze Insussistenze dell’attivo Sopravvenienze passive Quote di ammortamento d’esercizio Variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo Accantonamento per svalutazione crediti Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

44 PROSPETTO CONTO ECONOMICO
PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributari 2) Proventi da trasferimenti 3) Proventi da servizi pubblici 4) Proventi da gestione patrimoniale 5) Proventi diversi 6) Proventi da concessioni da edificare 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-) - Totale proventi della gestione (A) Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

45 PROSPETTO CONTO ECONOMICO
B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale 10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo 11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-) - 12) Prestazioni di servizi 13) Utilizzo beni di terzi 14) Trasferimenti 15) Imposte e tasse 16) Quote di ammortamento d'esercizio Totale costi di gestione (B) RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

46 PROSPETTO CONTO ECONOMICO
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE 17) Utili 18) Interessi su capitale di dotazione 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Totale (C) ( ) RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

47 PROSPETTO CONTO ECONOMICO
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 21) Interessi passivi: - su mutui e prestiti - su obbligazioni - su anticipazioni - per altre cause Totale (D) (20-21) Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

48 PROSPETTO CONTO ECONOMICO
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo 23) Sopravvenienze attive 24) Plusvalenze patrimoniali Totale proventi (e.1) ( ) Oneri 25) Insussistenze dell'attivo 26) Minusvalenze patrimoniali 27) Accantonamento per svalutazione crediti 28) Oneri straordinari Totale proventi (e.2) ( ) Totale (E) (e.1 - e.2) RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

49 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
a) definizione e finalità “Il Conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale” Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

50 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
a) definizione e finalità La sua redazione è generalmente prevista anche dalle norme di contabilità pubblica. Tuttavia: il conto del patrimonio previsto dalle norme di contabilità si basa su rilevazioni inventariali extracontabili; le modifiche normative intervenute negli anni, inoltre, ne hanno completamente sottovalutato il ruolo e l’importanza; le singole aziende pubbliche, di conseguenza, gli hanno attribuito una rilevanza sempre minore Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

51 CONTO DEL PATRIMONIO e CONTI PATRIMONIALI SPECIALI: ART. 230 Tuel
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

52 CONTO DEL PATRIMONIO e CONTI PATRIMONIALI SPECIALI: ART. 230 Tuel
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue: a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo; b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;

53 CONTO DEL PATRIMONIO e CONTI PATRIMONIALI SPECIALI: ART. 230 Tuel
c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo; d) i mobili sono valutati al costo; e) i crediti sono valutati al valore nominale; f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale; g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile; h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

54 CONTO DEL PATRIMONIO e CONTI PATRIMONIALI SPECIALI: ART. 230 Tuel
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. 6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne e esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori. 7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari. 8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore. 9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

55 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
b) Aspetti formali: analogie con lo schema civilistico Lo schema per gli enti locali presenta forti analogie con lo schema civilistico di stato patrimoniale, tra cui: • la struttura a sezioni contrapposte; • l’articolazione di attività e passività in macroclassi (lettere alfabetiche maiuscole), classi (numeri romani), voci (numeri arabi) e sottovoci (lettere alfabetiche maiuscole) • il criterio generale di classificazione delle attività per «destinazione» o «funzione economica», anzichè per liquidità • il criterio generale di classificazione delle passività per natura, anzichè per esigibilità • il criterio dell’esposizione di valori netti, in base al quale i fondi rettificativi dell’attivo (tipicamente fondi ammortamento e fondi svalutazione) vanno portati a deduzione delle poste attive cui fanno riferimento Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

56 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
b) Aspetti formali: differenze con lo schema civilistico ATTIVITA’: a livello di macroclassi e classi, l’unica differenza è l’assenza della macroclasse «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», che non avrebbe alcun significato per gli Enti Locali ATTIVITA’: Tra le “immobilizzazioni immateriali” è prevista solo la voce «costi pluriennali capitalizzati». In tale voce può confluire: - il software acquistato o sviluppato internamente; - i costi di manutenzione straordinaria su beni di terzi. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

57 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
b) Aspetti formali: differenze con lo schema civilistico Le “immobilizzazioni materiali” sono classificate secondo due criteri: per natura, come nello schema civilistico, ma anche per destinazione giuridica. Quest’ultima è quella prevalente e distingue tra: - beni demaniali - beni patrimoniali indisponibili - beni patrimoniali disponibili N.B.: Questa distinzione è sostanzialmente coerente con l’impostazione economico-aziendale, che sottolinea le difficoltà di valutazione delle immobilizzazioni «non alienabili» e ne suggerisce una «distinta classificazione». Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

58 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
Beni demaniali Sono soltanto quelli tassativamente indicati dagli artt. 822 e 824 del Codice civile e da leggi speciali. Il Cod. Civ. fa riferimento al demanio dello Stato, ma la stessa tipologia di beni, se proprietà di Province o Comuni, individua il demanio provinciale e comunale. Caratteristiche: sono inalienabili e imprescrittibili: non possono cioè ne essere venduti, né essere acquistati in proprietà da altre persone attraverso l’usucapione, né formare oggetto di diritti a favore di terzi. In tale categoria vanno evidenziati anche i diritti demaniali su beni altrui. Sono raggruppati in un’unica voce. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

59 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
Beni demaniali Il codice civile chiaramente afferma che sono sottoposti al regime del demanio pubblico, se appartengono agli enti locali, oltre a strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, cimiteri e mercati comunali, beni quali: immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, la raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche (combinato disposto degli articoli 824 e 823 cod. civ.), in pratica della più ampia porzione dei beni che compongono il patrimonio culturale. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

60 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
Beni demaniali Stando alla lettura dell’art. 230 del TUEL, affinché un bene e/o un rapporto giuridico possano annoverarsi fra gli elementi attivi e passivi patrimoniali occorre che si verifichino, contemporaneamente, due condizioni. Tali elementi devono essere: a) «di pertinenza» dell’Ente Locale b) «Suscettibili di valutazione» Taluni beni demaniali, pur essendo «di pertinenza» dell’ente locale, rischiano di non essere compresi nel suo Rendiconto patrimoniale in quanto non «suscettibili di valutazione» Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

61 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
Beni demaniali Il TUEL impone l’ammortamento dei beni demaniali ed individua i seguenti coefficienti fissi: a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria 3%; b) Strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%. Il criterio di ammortamento individuato è regolare, a quote costanti, nell’evidente ipotesi che tali beni cedano le proprie utilità nella stessa misura in ogni esercizio. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

62 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
Beni patrimoniali I beni patrimoniali sono definiti dall’art. 826 del Cod. Civ. in modo residuale, ossia come i beni non demaniali degli Enti Pubblici. Si distinguono in beni del patrimonio indisponibile e disponibile. I beni del patrimonio indisponibile, in particolare: (i) sono elencati nell’art. 826/2 e 826/3 del C.C.. Ad essi si aggiungono i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico e archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati come previsto da specifiche norme; (ii) differiscono dai beni del patrimonio disponibile solo perchè sono destinati a pubblico servizio e non possono essere distratti dall’uso pubblico loro assegnato se non per volontà dell’amministrazione e nelle forme stabilite dalla legge. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

63 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel
Beni patrimoniali Per i beni patrimoniali, invece, è prevista una classificazione per natura più analitica di quella civilistica, con: • voci distinte (da 2 a 5) per terreni e fabbricati; • voci distinte per attrezzature e sistemi informatici (7), automezzi e motomezzi (8), mobili e macchine d’ufficio (9); • voci specifiche (10 e 11) per l’universalità dei beni, intesa come “la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno destinazione unitaria” (art. 816 C.C.). Rientra in questa voce l’insieme dei valori relativi a quadri, sculture, opere d’arte, collezioni di proprietà dell’Ente Locale (non però le pinacoteche e le biblioteche, che costituiscono beni demaniali); • una voce specifica (12) per i diritti reali su beni di terzi, ossia i diritti di superficie, enfiteusi, uso e abitazione, servitù Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

64 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel Criteri di valutazione
Il Tuel prevede un doppio sistema di criteri di valutazione: - uno per la costruzione dello S.P. iniziale; - uno da utilizzare a regime. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

65 CRITERIO PER LA REDAZIONE DELLO S.P. INIZIALE
VOCE CRITERIO PER LA REDAZIONE DELLO S.P. INIZIALE CRITERIO A REGIME Beni demaniali Ammontare del debito residuo dei mutui contratti per l’acquisizione di quei beni (*) Costo Terreni Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali. In subordine, per i terreni ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale: modalità previste per i beni demaniali Fabbricati Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali Mobili Costo (**) (***) Costo (***) Crediti Valore nominale Censi, livelli ed enfiteusi Capitalizzazione della rendita al tasso legale Rimanenze, ratei e risconti Criteri previsti dal codice civile Debiti Valore residuo (*) Tutti i beni demaniali a cui non corrispondono debiti residui avranno valore “zero”; (**) In fase di prima applicazione, i beni mobili non registrati acquisiti dall’Ente Locale da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalità definite dal Regolamento di contabilità, interamente ammortizzati; (***) Il Regolamento di Contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariali in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore (art. 230/8 del Tuel).

66 Le motivazioni della semplificazione
CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel Le motivazioni della semplificazione I criteri per la costruzione dello S.P. iniziale sono volutamente ed opportunamente semplificati per facilitare l’avvio della CO.GE. In molti casi, infatti: la determinazione del costo originario delle immobilizzazioni sarebbe impossibile e/o poco significativa; la piena valorizzazione delle immob. avrebbe accresciuto il valore dell’Attivo, con il conseguente calcolo di un’elevata quota di ammortamento; la mancata valorizzazione, in presenza di notevoli debiti per mutui passivi, avrebbe potuto invece comportare un deficit patrimoniale Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

67 Le difficoltà di redazione dello S.P. iniziale
CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel Le difficoltà di redazione dello S.P. iniziale gli inventari contengono spesso dati imprecisi e antiquati la maggior parte dei fabbricati non è ancora stata accatastata la provenienza e i meccanismi di acquisizione di molti immobili sono legati a provvedimenti legislativi di difficile interpretazione e applicazione (es.: espropri, retrocessioni,ecc.) non sempre è agevole ricostruire il collegamento tra beni e mutui residui Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

68 Le difficoltà di valutazione a regime
CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel Le difficoltà di valutazione a regime Questi sono sostanzialmente coerenti con le disposizioni civilistiche. Appare utile far riferimenti nelle norme del C.C. e ai principi contabili del CNDC. Naturalmente restano difficoltà di valutazione, connesse alle peculiarità degli Enti Locali. Ad esempio: - l’acquisizione gratuita di strade, parcheggi, verde attrezzato in seguito a convenzionamenti urbanistici; - aree cedute in diritto di superficie; - i diritti reali diversi da censi, livelli ed enfiteusi, quali le servitù. Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

69 CONTO DEL PATRIMONIO: ART. 230 Tuel Generalità sull’inventario
L’inventario rappresenta il supporto indispensabile per la predisposizione del conto del patrimonio nonchè della contabilità economica. Da un punto di vista ragioneristico, gli inventari rappresentano gli strumenti operativi per la determinazione della consistenza dei beni appartenenti ad una entità, in genere giuridica. Gli inventari offrono, così, la descrizione e la valutazione del patrimonio appartenente all’entità giuridica di riferimento.

70 L’INVENTARIO DEI BENI DELL’ENTE
In merito agli enti locali, è possibile affermare che l’importanza dell’inventario assume rilievo sotto vari e molteplici profili: per determinare la “spettanza” all’ente di un complesso di beni e diritti; per verificare e monitorare gli effetti economici (costi e proventi) che da tali beni derivano; per verificare la destinazione dei beni alle finalità assegnate dalla legge e/o dagli organi deliberativi; per verificare la responsabilità dei pubblici operatori in ordine all’adempimento dei doveri connessi alla gestione patrimoniale;

71 L’INVENTARIO DEI BENI DELL’ENTE
Da quanto evidenziato sopra, si può affermare che la funzione primaria degli inventari è senza dubbio quella di assolvere al compito di descrivere e riportare una valutazione della “ricchezza” dell’ente, indipendentemente dai singoli fattori gestionali del patrimonio che possono verificarsi durante un esercizio. Mentre questi ultimi, infatti, costituiscono la sostanza del conto del patrimonio, gli inventari sono documenti necessari non solo a tal fine, ma per ogni fatto che riguardi le vicende di ogni singolo bene (o diritto).

72 L’INVENTARIO DEI BENI DELL’ENTE
Nel conto del patrimonio sono esposti sinteticamente gli avvenimenti che incidono sulla sostanza patrimoniale, per effetto della gestione del bilancio ed espresse, altresì, in termini riassuntivi le variazioni subite dalla consistenza patrimoniale nelle sue singole componenti, attive e passive, nonchè in quella finale e complessiva del patrimonio al termine dell’esercizio a cui si riferisce. Gli inventari, invece, espongono, descrivono, e, ove possibile, valutano la realtà patrimoniale senza considerare le vicende gestionali dell’esercizio finanziario.

73 L’INVENTARIO DEI BENI DELL’ENTE
La corretta impostazione e la significatività del conto del patrimonio e delle sue risultanze, presuppongono l’esistenza ed il continuo aggiornamento degli inventari che non solo esprimano con completezza la realtà patrimoniale, ma espongano valutazioni corrette dei beni dell’ente. Non esistono modelli ufficiali degli inventari. Gli attuali sistemi informatici, sempre più sofisticati, garantiscono inventari che soddisfano i molteplici interessi a cui gli stessi sono preposti e si collegano, ai fini descrittivi, alle voci di conto del patrimonio.

74 L’inventario dei beni dell’ente: LE FASI DI INVENTARIAZIONE
L’inventariazione dei beni passa attraverso precise fasi che sono: Individuazione; Classificazione; Inventariazione; Descrizione; Valutazione; Riepilogativa; Schematica; Controllo; Revisione.

75 L’inventario dei beni dell’ente: LE FASI DI INVENTARIAZIONE
Nella fase A dell’Individuazione, tutti gli sforzi degli addetti o incaricati alle operazioni relative agli inventari devono ricercare su tutto il territorio comunale o di un altro ente locale i beni mobili, immobili, materiali, immateriali, demaniali e patrimoniali, oneri, diritti, valori attivi e passivi di titolarità dell’ente propria oppure derivata; Nella fase B della Classificazione vengono sistemati mediante l’inserimento tutti i beni e valori individuati in precedenza in relazione precisa alla classe di appartenenza.

76 L’inventario dei beni dell’ente: LE FASI DI INVENTARIAZIONE
La fase C è relativa all’Inventariazione e cioè si riferisce alla predisposizione delle schede preparatorie per la redazione degli inventari negli enti locali intestate a ciascun bene o valore dell’ente che è stato individuato ed alla compilazione dei registri dei beni e dei valori inventariati oppure in modo molto più aggiornato al caricamento dei dati sul programma informatico ed acquisito allo scopo.

77 L’inventario dei beni dell’ente: LE FASI DI INVENTARIAZIONE
Con la fase successiva D si attua, nella scheda mobile o nel programma informatico, la descrizione mediante l’assegnazione di una qualifica ben precisa a tutti i beni, oggetti e valori che in precedenza sono stati individuati. La fase E esprime tutti i criteri di Valutazione e cioè la rigorosa assegnazione di un valore a tutti i beni inventariati e riportati sulle schede o registri o meglio nel programma seguendo alcuni precisi criteri di valutazione per ogni classe di beni. questa fase è molto importante poichè determina la consistenza patrimoniale lorda dell’ente cioè, definisce, attraverso la sommatoria dei singoli valori, la parte attiva del patrimonio locale.

78 L’inventario dei beni dell’ente: LE FASI DI INVENTARIAZIONE
La fase F Riepilogativa è costituita dall’assemblaggio delle singole schede per gruppi omogenei e tutto questo viene fatto nel programma in modo molto veloce allo scopo di procedere alla etichettatura progressiva dei beni, valori o altro che sono già stati registrati ed inventariati. La fase G costituisce una procedura molto schematica in quanto è rivolta alla rappresentazione grafica del prospetto patrimoniale dell’ente locale. occorre dire però che l’ente in questa fase può elaborare i risultati espressi dal conto patrimoniale attraverso la redazione di grafici, diagrammi...che evidenziano otticamente meglio l’attuale situazione dell’ente confrontata con altri esercizi amministrativi e con altri enti locali oppure fornendo indicazioni utili per il futuro.

79 L’inventario dei beni dell’ente: LE FASI DI INVENTARIAZIONE
La fase H relativa al Controllo viene attuata mediante analisi dettagliate che sono svolte dai consegnatari dei beni ricevuti e nominati e qualificati con un apposito verbale degli agenti contabili si sensi degli articoli n. 93 e 233 del T.U.E.L.

80 L’inventario dei beni dell’ente: LE FASI DI INVENTARIAZIONE
La fase ultima I della Revisione consiste nella rilevazione e nell’aggiornamento effettuato almeno una volta per ciascun esercizio amministrativo nei Comuni ed enti più piccoli mentre negli enti più grandi come consistenza patrimoniale occorrerà provvedere a questa fase almeno una volta al mese. Le operazioni che si riferiscono ai beni presenti in inventario che interessano questo momento sono quelle relative alle variazioni amministrative aumentative e diminuitive, le modifiche relative ai beni o valori, le variazioni di locale, ubicazione ed altro, il calcolo di tutti gli ammortamenti relativi ai beni monili ed immobili, le rivalutazioni, le rottamazioni, le procedure per proporre l’asta dei beni che si ritiene siano divenuti obsoleti e pertanto da dimettere, i beni in economia, il passaggio nelle consegne dei beni mediante verbale da un consegnatario ad un altro, i beni mobili registrati che hanno avuto un incidente stradale, i beni rubati, etc...

81 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Schematizzando: PROSPETTO DI CONCILIAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO CONTO ECONOMICO VALORI FINANZIARI CONTO DEL BILANCIO VALORI ECONOMICI Corso Avanzato - II Livello “LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI”

82 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili GRAZIE PER L’ATTENZIONE                          


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