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VERSO UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE UN PERCORSO VENTENNALE

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Presentazione sul tema: "VERSO UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE UN PERCORSO VENTENNALE"— Transcript della presentazione:

1 VERSO UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE UN PERCORSO VENTENNALE
Dino Cristanini Direttore Generale INVALSI

2 GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA
ALUNNO (apprendimenti, comportamento, competenze) PERSONALE (prestazioni professionali) ISTITUZIONE SCOLASTICA (risorse utilizzate, funzionamento, risultati) SISTEMA

3 LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA
1993 – Decreto Legislativo n.35 art. 8 – Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico Il Ministro provvede alla: determinazione di parametri di valutazione dell’efficacia della spesa in rapporto all’attuazione del diritto allo studio e ai livelli qualitativi dell’istruzione Individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati in termini di preparazione generale e specifica del servizio scolastico

4 LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA
1993 – Proposta organica sulla scuola Punto 6 – La valutazione del sistema formativo assicura analisi sistematiche della congruenza dell’offerta formativa con gli obiettivi e con i programmi fissati per lo sviluppo del sistema scolastico introduce nel sistema procedure e strumenti per la gestione amministrativa e strategica dei punti di criticità dell’offerta formativa anche ai fini del recupero della dispersione scolastica produce e sviluppa criteri di efficienza e di efficacia degli standard e dei risultati formativi utilizzabili dagli operatori per la valutazione e per l’autovalutazione dei processi raccoglie, elabora e standardizza modelli di valutazione e di autovalutazione e promuove la diffusione di una cultura di responsabilità sui risultati tra gli utenti del servizio

5 LA VALUTAZIONE DI SISTEMA UN PO’ DI STORIA
1997 – Direttiva n.307 Istituzione presso il CEDE del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione – Compiti: studiare e scegliere i necessari indicatori di risorse, processo, prodotto e contestuali e le metodologie di rilevazione più affidabili sviluppare direttamente, validare, tarare e diffondere ulteriori strumenti di accertamento del profitto, nonché strumenti atti a rilevare lo stato e le condizioni di funzionamento del sistema scolastico per cui l’informazione non sia già disponibile

6 LA VALUTAZIONE DI SISTEMA IL PRIMO INVALSI
1999 – Decreto Legislativo n.258 Trasformazione del CEDE in INVALSI – I COMPITI DELL’ISTITUTO valuta l’efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso e analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell’innovazione organizzativa e didattica.

7 LA VALUTAZIONE DI SISTEMA IL SECONDO INVALSI
Art. 3 c.1 lett. b Legge 28 marzo 2003, n.53 Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative

8 IL SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE (SNV)
Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"

9 I COMPITI DELL’INVALSI NEL D.LGS. 286/2004
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane; predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo; svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

10 LA LEGGE 176/2007 LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
A decorrere dall'anno scolastico il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.

11 LA LEGGE 176/2007 LA PROVA NAZIONALE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
L’esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), conformemente alla direttiva periodicamente emanata al Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.

12 LE FINALITA’ DELLA PROVA NAZIONALE
Direttiva Ministeriale n.16 del 25 gennaio 2008 L’introduzione della prova a carattere nazionale in sede di conclusione del primo ciclo di istruzione ha la funzione di integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti verificando i livelli di apprendimento degli studenti a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. La valutazione a livello nazionale degli apprendimenti degli studenti costituisce il necessario completamento dell’autonomia scolastica e consentirà il progressivo allineamento a standard di carattere nazionale da poter sospingere con mirate azioni di stimolo e di sostegno, verso il raggiungimento di crescenti livelli di qualità.

13 I COMPITI DELL’INVALSI NEL DECRETO LEGISLATIVO n
I COMPITI DELL’INVALSI NEL DECRETO LEGISLATIVO n. 213 del 31 dicembre 2009 Nell’ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l’INVALSI ha le seguenti competenze: a. lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione; b. la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale, il supporto e l’assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; c. lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti d. la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell’ambito della normativa vigente; e. lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario; f. lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo; g. lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; h. lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l’ ANSAS.


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