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DEFINIZIONI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

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Presentazione sul tema: "DEFINIZIONI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI"— Transcript della presentazione:

1 DEFINIZIONI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Secondo la norma 62-5-V3, si definisce apparecchio elettromedicale un apparecchio,munito di una connessione ad una particolare rete di alimentazione destinato alla diagnosi,al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso e dal paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia verso e dal paziente.

2 ATTREZZATURA DA LAVORO
DEFINIZIONI “ ATTREZZATURA DA LAVORO Qualsiasi macchina,apparecchio,utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,destinato ad essere usato durante il lavoro; USO DI ATTREZZATURA DI LAVORO Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro,quale la messa in servizio o fuori servizio,l’impiego,il trasporto,la riparazione,la trasformazione,la manutenzione,la pulizia il montaggio, e lo smontaggio;

3 “ DEFINIZIONI “ L’articolo 69 del D.lgs106 del 2009 introduce anche il concetto di “ Zona pericolosa “, indicandola come qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute e la sicurezza dello stesso.

4 REQUISITI DI SICUREZZA
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, per essere conformi, devono essere state costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del DPR 547/55 ovvero dell’articolo 28 del D.lgs 626/94.

5 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
IL DATORE DI LAVORO DEVE: a) Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di legge. b) All’atto della scelta prendere in considerazione, le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere. c) I rischi presenti nell’ambiente di lavoro. d) I rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse. e) I rischi derivanti dalle interferenze con le altre attrezzature già in uso. Le attrezzature di lavoro debbono essere installata in conformità alle istruzioni d’uso, oggetto di idonea manutenzione e corredate da apposite istruzione e libretto di manutenzione. Le attrezzature soggette ad influssi che possono dar luogo a deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose debbono essere sottoposte ad interventi di controllo periodici, ed a intervento di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

6 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro provvede, affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili. Il datore di lavoro provvede altresì ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature da lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

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