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Diritto dell’Ambiente

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Presentazione sul tema: "Diritto dell’Ambiente"— Transcript della presentazione:

1 Diritto dell’Ambiente

2 Diritto dell’Ambiente: obiettivi del corso
Le problematiche ambientali sono oggetto di ampia discussione nei diversi ambiti della vita sociale, economica e politica. Il rapporto tra Uomo e ambiente si è sviluppato nel tempo alternando conflitti e politiche di tutela ambientale indirizzate a perseguire, nel lungo periodo, la migliore qualità della vita. Oggi, la tutela dell’ambiente è da considerarsi non più vincolo allo sviluppo economico bensì opportunità per nuove aree di sviluppo e per diversi sentieri di evoluzione strategica. Il corso si propone di effettuare una ricognizione complessiva e ragionata del quadro internazionale, comunitario e nazionale in campo ambientale e inoltre di individuare, anche tramite l’approfondimento di casi pratici e della giurisprudenza, gli strumenti giuridici disponibili per la crescita sostenibile.

3 Diritto dell’Ambiente
Approccio interdisciplinare Normativa comunitaria e internazionale Diritto civile: la disciplina del danno ambientale Diritto amministrativo: il sistema di autorizzazioni Diritto penale: contravvenzioni, delitti, responsabilità amministrativa degli enti Impatto sulle imprese

4 Diritto dell’Ambiente
Il Diritto dell’Ambiente è l’insieme di norme appartenenti ai diversi rami del diritto che hanno come obiettivo comune la tutela del bene ambiente e la repressione di comportamenti lesivi di tale bene. I destinatari delle norme del diritto dell’ambiente non sono solo i singoli cittadini, ma anche enti, istituzioni, imprese.

5 Diritto dell’Ambiente: contenuto del corso
La tutela dell’ambiente e i diritti dell’Uomo: principi generali e quadro normativo. Storia ed evoluzione della nozione giuridica di “ambiente”. Norme della Costituzione italiana. Correlazione tra ambiente e salute dell’Uomo. Contributo della giurisprudenza costituzionale. Diritto umano all’ambiente. Il quadro normativo nel contesto internazionale, comunitario e nazionale. Principali convenzioni internazionali. Sviluppo e sostenibilità. Linee principali della normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale. Nozione di rischio e di pericolo e i principi di prevenzione e di precauzione.

6 Diritto dell’Ambiente: contenuto del corso
La disciplina del danno ambientale: normativa e principi fondamentali, elementi costitutivi e profili processuali. Evoluzione della responsabilità d’impresa: sistemi di gestione e di controllo interno. I reati ambientali – la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato

7 Diritto dell’Ambiente: contenuto del corso
Organismi geneticamente modificati: casi pratici di tutela della salute. Ambiente e fonti di energia – fonti alternative di energia. Disciplina e casi pratici di legislazione, regolazione e crescita sostenibile. Procedure amministrative di valutazione ambientale.

8 Diritto dell’Ambiente: contenuto del corso
Inquinamento e tutela delle risorse naturali. Inquinamento delle acque. Inquinamento elettromagnetico. Inquinamento atmosferico. Inquinamento nucleare Gestione dei rifiuti Bonifica dei siti contaminati

9 Il Diritto dell’Ambiente
L’uomo è sempre intervenuto sull’ambiente, trasformandolo, alterandolo o distruggendolo con i mezzi e con le tecniche disponibili. A partire dalla seconda metà del Secolo XIX, a fronte del manifestarsi degli effetti negativi dell’incremento di popolazione e dell’incidenza delle attività e degli interventi sulla natura da parte dell’uomo, compaiono le prime regolamentazioni giuridiche che riguardano singoli aspetti dell’ambiente. Ad esempio è in questo periodo che sono creati i primi parchi naturali negli Stati Uniti.

10 Il Diritto dell’Ambiente
Nel corso del Secolo XX, l’impatto della accresciuta popolazione umana e l’uso diffuso di nuove tecnologie assumono una rilevanza tale da rendere progressivamente evidente, la necessità di una risposta organizzata. Sono eventi che contraddistinguono il secolo appena trascorso: Acqua ed energia a buon mercato. Aumento della popolazione e, in generale, del benessere. Inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo. Cambiamenti climatici.

11 Il Diritto dell’Ambiente
La crescente sensibilità in materia ambientale, dettata soprattutto dallo sviluppo economico, tecnologico e demografico (cui è seguito un forte incremento delle problematiche ambientali) ha condotto a una sempre maggiore attenzione verso la tutela del bene ambiente.

12 Il Diritto dell’Ambiente
Dopo aver considerato sino agli anni ’70 del XX secolo gli interessi ambientali come un gravoso fardello (in particolare per i costi economici e sociali che una efficace politica di tutela avrebbe comportato), gli Stati hanno riscoperto la centralità della questione ambientale: come obbligo derivante da impegni comunitari; come esigenza di uniformità nazionale nelle tematiche produttive e sanitarie; come necessità di combattere gli inquinamenti secondo un approccio globale e sistemico.

13 Il Diritto dell’Ambiente
L’evoluzione normativa, internazionale, comunitaria e nazionale, ha portato a concepire il diritto all'ambiente come diritto umano fondamentale il cui esercizio è diretto a soddisfare esigenze primarie della vita dell'uomo e insieme come dovere del cittadino di contribuire alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dell'ambiente. Il concetto di ambiente come attributo e diritto fondamentale di ogni persona umana, si è via via sviluppato. Fin dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972, l’ambiente viene configurato come “diritto umano”.

14 Il Diritto dell’Ambiente
Il diritto dell’ambiente è nato e si è sviluppato in tre tappe: 1 – il riconoscimento dell’ambiente in senso giuridico, meritevole di tutela; 2 – il riconoscimento dell’ambiente come diritto di ogni individuo e della collettività; 3 – la delimitazione e la regolamentazione di quei comportamenti in grado di produrre effetti sul bene ambiente.

15 Il Diritto dell’Ambiente
L’ambiente è oggi tutelato dalla normativa come: Risorsa da proteggere, in modo compatibile con le esigenze di sviluppo economico/sociale Diritto fondamentale dell’uomo (ambiente come salubrità ambientale)

16 Il Diritto dell’Ambiente
Oggi il Diritto dell’ambiente ha l’obiettivo di: Tutelare, proteggere e salvaguardare l’ambiente; Regolare lo sviluppo economico e sociale in modo «compatibile» con l’ambiente; Disincentivare e reprimere danni al bene ambiente. Incentivare e premiare i comportamenti più diligenti.

17 Fonti normative

18 Profili internazionali del diritto ambientale
Sono stati elaborati in sede internazionale i fondamentali principi che ancora oggi ispirano il diritto dell’ambiente: Il principio dello sviluppo sostenibile (uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie) Il principio di precauzione (reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo) - Il principio «chi inquina paga»

19 Profili internazionali del diritto ambientale
Il primo campo nel quale si è sviluppata la cooperazione internazionale in difesa dell’ambiente è stato quello dell’inquinamento marino da idrocarburi. Il traffico di petroliere fu il primo fenomeno ad attirare l’impegno degli Stati per l’adozione di misure comuni, attraverso la sottoscrizione di trattati internazionali. Il diritto internazionale dell’ambiente ha tratto la sua origine dalla necessità di risolvere questioni di inquinamento transfrontaliero.

20 Profili internazionali del diritto ambientale
A scopi puramente esemplificativi, si possono individuare una serie di fasi dell’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente, che nasce e si sviluppa in relazione all’estensione dei problemi ambientali – e dei relativi effetti – di natura globale. Prima fase (fino al 1945): precede l’istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite Seconda fase ( ): dalla istituzione dell’ONU e degli altri organismi e agenzie operanti a livello mondiale Terza fase ( ): dalla Conferenza di Stoccolma (Declaration of the United Conference on the Human Environment) alla Conferenza di Rio Quarta fase (1992 – 2002): dalla Dichiarazione di Rio (Rio Declaration on Environment and Development) alla Dichiarazione di Johannesburg Quinta fase (2002 a oggi): dalla Dichiarazione di Johannesburg (Johannesburg Declaration on Sustainable Development)

21 Profili internazionali del diritto ambientale
Convenzione sull’alto mare, Ginevra 29 aprile 1958; Trattato sull’utilizzazione e l’esplorazione dello spazio extra atmosferico, Londra-Mosca-Washington, 27 gennaio 1967; Trattato antartico, Washington, 1 dicembre 1959;

22 Profili internazionali del diritto ambientale
Nonostante ci fossero già stati trattati bilaterali e multilaterali che contenevano norme per la tutela dell’ambiente, la prima grande conferenza «ambientale» internazionale, promossa dalle Nazioni Unite, è stata quella di Stoccolma sull’Ambiente Umano del 1972, che segna la nascita del diritto internazionale dell’ambiente. Prima di allora, infatti, mancava probabilmente a livello internazionale la piena consapevolezza dell’esistenza di una crisi ambientale globale, che necessitava interventi coordinati da parte degli Stati.

23 Profili internazionali del diritto ambientale
Le premesse alla Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, 1972: «La protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una questione di capitale importanza che riguarda il benessere dei popoli e lo sviluppo economico del mondo intero; essa risponde all'urgente desiderio dei popoli di tutto il mondo e costituisce un dovere per tutti i governi». […] «Siamo arrivati ad un punto della storia in cui dobbiamo regolare le nostre azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle loro ripercussioni sull'ambiente. Per ignoranza o per negligenza possiamo causare danni considerevoli ed irreparabili all'ambiente terrestre da cui dipendono la nostra vita ed il nostro benessere. Viceversa, approfondendo le nostre conoscenze ed agendo più saggiamente, possiamo assicurare a noi stessi ed alla nostra posterità, condizioni di vita migliori in un ambiente più adatto ai bisogni ed alle aspirazioni dell'umanità».

24 Profili internazionali del diritto ambientale
Sono 26 i Principi della Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, 1972: 1. «L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future». […] 21. «La Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali, ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale».

25 Profili internazionali del diritto ambientale
Altri atti importanti sono seguiti: Conferenza sull’Ambiente delle Nazioni Unite, Rio de Janeiro, 14 giugno 1992; Protocollo di Kyoto, 11 dicembre 1997; Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile, 2-4 settembre 2002.

26 L’ambiente in Europa Quasi tutta la normativa italiana in materia di Diritto dell’Ambiente trova la sua fonte nel diritto comunitaria.

27 L’ambiente in Europa Il Trattato di Roma (25 marzo 1957) conteneva solo generici riferimenti al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini. Con l’art. 25 dell’Atto Unico Europeo del 1986 (recepito in Italia con l’art. 2 della Legge n. 909 del 23 dicembre 1986), venne inserito nel Trattato un apposito titolo dedicato all’ambiente e vennero modificati i primi articoli.

28 L’ambiente in Europa Gli obiettivi chiave dell’azione della comunità sono individuati: nella salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente; nel contributo alla protezione della salute umana; nella garanzia di una utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

29 L’ambiente in Europa Il Trattato di Maastricht (1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993) ha aggiunto agli obiettivi già fissati dall’Atto Unico quello della promozione, a livello internazionale, di misure idonee a fronteggiare i problemi regionali e planetari dell’inquinamento. Gli obiettivi della politica ambientale comune, sono stati ulteriormente arricchiti dal Trattato di Amsterdam (1998), che così li specifica (art. 174, comma 1): salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente; proteggere la salute; utilizzare le risorse naturali in modo accorto e razionale; promuovere le misure a livello internazionale per affrontare i problemi ambientali su scala regionale e mondiale; indirizzare le scelte degli Stati in materia di fonti d’energia e di approvvigionamento energetico.

30 L’ambiente in Europa Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 si enuncia la necessità di un elevato livello di protezione ambientale e del miglioramento della qualità dell’ambiente e la necessità di integrazione della politica ambientale nelle altre politiche dell’Unione Europea, adottando il principio dello sviluppo sostenibile come parametro di riferimento (art. 37). Gli interessi ambientali devono essere mediati con altri diritti individuali, di carattere economico, quali la libertà di impresa e il diritto alla proprietà privata (a loro volta, intesi quali posizioni di vantaggio non assolute o incondizionate).

31 L’ambiente in Europa La Decisione n. 1600/2002/CE, che istituisce il sesto programma decennale comunitario di azione in materia di ambiente, riassume i principi fondamentali europei in materia di ambiente. La politica ambientale comunitaria deve assicurare un elevato livello di protezione, tenendo conto: del principio di sussidiarietà; della diversità di situazioni nelle varie regioni della Comunità; di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica.

32 L’ambiente in Europa Le due Direttive più recenti di maggior rilevanza hanno avuto ad oggetto profili di diritto civile e penale: LA DIRETTIVA 35/2004/CE: Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente.

33 L’ambiente in Italia

34 L’ambiente in Italia La Legge n. 615 del 13 luglio 1966 “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico” può essere considerata la prima legge ambientale a pieno titolo. Fino a quel momento si avevano leggi che consideravano le fattispecie ambientali esclusivamente in via incidentale. Si trattava spesso di norme che tutelavano più interessi contemporaneamente: tra i quali, ad esempio, il paesaggio, la salute, il decoro urbano, ecc. Non avevano, quindi, come scopo principale la tutela dell’ambiente.

35 L’ambiente in Italia: le origini
La Legge n. 615 del 1966, invece, era rivolta direttamente alla tutela dell’ambiente. Avendo preso atto dell’inquinamento atmosferico causato dagli impianti industriali e dai mezzi di trasporto, questa nuova legge aveva l’obiettivo di regolamentare e ridurre l’emissione in atmosfera di fumi, gas, polveri, etc. La stessa fu poi abrogata e sostituita dal DPR n. 203 del 1998, sostituito a sua volta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (che viene approfondito più avanti).

36 L’ambiente in Italia: la Legge Merli
Una successiva legge di rilievo nell’ambito dell’evoluzione della tutela ambientale nell’ordinamento interno è stata la Legge n. 319 del 10 maggio 1976 (c.d. “Legge Merli”). La Legge Merli, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento, ha il merito di aver effettuato (per prima) una ricognizione organica della regolamentazione degli impianti industriali, di quelli civili e delle fognature, nonchédi aver introdotto i primi criteri per la razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche. Anche tale normativa è oggi sostituita dalle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006.

37 L’ambiente in Italia: la L. 349/1986
Con la Legge n. 349 del 8 luglio 1986 viene istituito il Ministero dell’Ambiente: il primo dicastero completamente dedicato all’ambiente. Dal 1986, quindi, le attività ambientali prima frammentate tra i vari ministeri, vengono ora tutte concentrate in capo a un organismo unico. Inoltre, tale legge avvia l’introduzione in Italia dell’istituto della valutazione di impatto ambientale (dando impulso al recepimento delle direttive comunitarie in materia). Infine, introduce una prima disciplina dedicata al danno ambientale.

38 L’ambiente in Italia: il Decreto Ronchi
Il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. “Decreto Ronchi” dal nome dell’allora Ministro dell’Ambiente): ha recepito le direttive comunitarie in materia di rifiuti, introducendo nel nostro ordinamento, tra l’altro, il principio della gestione dei rifiuti in sostituzione del semplice smaltimento degli stessi, trasformando i rifiuti da semplice scarto a risorsa; ha introdotto una disciplina innovativa delle necessarie attività di bonifica dei siti contaminati (attuando anche i principi comunitari. Ad es. “chi inquina paga”). Anche tale normativa è oggi sostituita dalle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006.

39 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” di riordino della disciplina nel settore ambientale (“Testo unico ambientale” o “Codice dell’ambiente”). Sin dal 2001 il Parlamento aveva preso in esame il progetto di una legge delega per: • il riordino della materia ambientale e • l’integrazione con le normative internazionali. La legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” è entrata in vigore l’11 gennaio 2005 (un unico articolo suddiviso in 54 commi).

40 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Con la legge delega il Legislatore conferiva al Governo ampia delega per la riforma della normativa ambientale nei seguenti settori: 1. La gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati. 2. La tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche. 3. La difesa del suolo e lotta alla desertificazione. 4. La gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna. 5. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). 6. La tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

41 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” è un compendio di ben 318 articoli e 47 allegati relativi a settori dell’agire umano che, in precedenza, erano oggetto di autonome discipline normative. Successivamente, il decreto legislativo è stato oggetto di numerosi interventi di integrazione e modifica anche per recepire gli orientamenti giurisprudenziali nel frattempo formatisi.

42 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Sono recepiti i seguenti principi: – principio di precauzione, – principio di azione preventiva (prevenzione), – principio “chi inquina paga”, – principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali. Nello specifico, il “principio dell’azione ambientale” ex art. 3-ter del Testo Unico richiama il dovere di tutti gli enti pubblici e privati di garantire la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi suddetti.

43 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Le novità principali sono: 1. Introduzione della VAS; 2. miglioramento della disciplina in materia di VIA; 3. attuazione della gestione del ciclo idrico integrato e istituzione dell’Autorità di Bacino distrettuali; 4. prevenzione e contenimento della produzione di rifiuti e promozione del loro riutilizzo e recupero; 5. costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); 6. mantenimento della Tariffa per la gestione dei rifiuti; 7. promozione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati; 8. revisione della disciplina delle emissioni atmosferiche; 9. definizione del concetto di danno ambientale; 10. introduzione del principio comunitario di precauzione.

44 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Prima Parte è dedicata ai principi generali e alle disposizioni comuni: – ambito di applicazione; – finalità; – criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi.

45 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Seconda Parte è dedicata alle procedure amministrative relative alla: – valutazione ambientale strategica (VAS); – valutazione di impatto ambientale (VIA); – autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

46 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
Nella Terza Parte è contenuta la disciplina in materia di: – difesa del suolo; – lotta alla desertificazione; – tutela delle acque dall’inquinamento; – gestione delle risorse idriche.

47 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Quarta Parte del Testo Unico contiene la disciplina giuridica in materia di: – gestione dei rifiuti; – bonifica dei siti contaminati.

48 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Quinta Parte contiene le norme in materia di: • tutela dell’aria; • riduzione delle emissioni in atmosfera.

49 L’ambiente in Italia: il c.d. Testo Unico
La Sesta Parte disciplina la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. In tale prospettiva ogni attività che esponga a rischio la salubrità dell’ambiente e la salute costituisce di per sé un illecito, di fronte al quale si può affermare che l’ordinamento reagisca non solo con la repressione penale, ma altresì accordando una tutela civilistica di tipo inibitorio.


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