La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Bruno Tempesta1 NORMATIVA IN CAMPO MANGIMISTICO Definizione di termini e legislazione attuale in vigore.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Bruno Tempesta1 NORMATIVA IN CAMPO MANGIMISTICO Definizione di termini e legislazione attuale in vigore."— Transcript della presentazione:

1 Bruno Tempesta1 NORMATIVA IN CAMPO MANGIMISTICO Definizione di termini e legislazione attuale in vigore

2 Bruno Tempesta2 Piano della presentazione Storia Definizione dei termini Soggetti legislativi Legislazione attuale Organi di controllo Varie

3 Bruno Tempesta3 Storia Fino al 1963 = preistoria Nel 1963 prima legislazione nazionale in campo di mangimistica = Legge 15 febbraio 1963 n° 281 Dopo una serie di modifiche ed aggiornamenti alla legge 281 Recentemente di base il decreto legislativo 123, ecc, Ma procediamo con ordine…….

4 Bruno Tempesta4 Definizione dei termini secondo la 281/63 Mangimi: I prodotti di origine vegetale od animale, allo stato naturale, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche ed inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati come tali all’alimentazione degli animali per via orale.

5 Bruno Tempesta5 Definizione dei termini secondo la 281/63 Razione giornaliera: La quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare tutti i suoi fabbisogni.

6 Bruno Tempesta6 Definizione dei termini secondo la 281/63 Materia prima o mangime semplice: I diversi prodotti di origine vegetale od animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all’alimentazione degli animali per via orale, o ad essere impiegati come materie prime per la preparazione di mangimi composti o come supporto degli integratori.

7 Bruno Tempesta7 Definizione dei termini secondo la 281/63 Mangimi composti: Le miscele di prodotti di origine vegetale od animale, allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o mangimi complementari.

8 Bruno Tempesta8 Definizione dei termini secondo la 281/63 Mangimi completi: Le miscele di mangimi per animali che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera

9 Bruno Tempesta9 Definizione dei termini secondo la 281/63 Mangimi complementari: Le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi per animali. (questi sono i mangimi volgarmente conosciuti come nuclei)

10 Bruno Tempesta10 Definizione dei termini secondo la 281/63 Mangimi minerali: I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri greggie. Mangimi medicati: Mangimi contenenti integratori medicati (adesso chiamate premiscele medicamentose)

11 Bruno Tempesta11 Legge 281 - Autorizzazioni Produzione e vendita di mangimi completi o complementari senza integratori: domanda al Prefetto della provincia.

12 Bruno Tempesta12 Legge 281 - Autorizzazioni Produzione e vendita di mangimi completi o complementari con integratori senplici od integratori medicati: domanda al Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato. Istituzione di una commissione provinciale di concerto con il ministero dell’Agricoltura e della Sanità.

13 Bruno Tempesta13 Legge 281 - Autorizzazioni Produzione e vendita di mangimi completi o complementari con integratori senplici od integratori medicati: Le autorizzazioni erano DUE. Autorizzazione per mangimi non medicati Autorizzazione per Mangimi Medicati.

14 Bruno Tempesta14 Legge 281 – Dichiarazioni accompagnatorie dei mangimi (Cartellino del mangime) Denominazione del mangime Specie e categoria dell’animale a cui è destinato Nome della ditta e n° di autorizzazione Materie prime impiegate in ordine decrescente (anche per categorie) Indicazione dei principi attivi contenuti per kg

15 Bruno Tempesta15 Legge 281 – Dichiarazioni accompagnatorie dei mangimi (Cartellino del mangime) I seguenti tenori analitici (per i mangimi completi e complementari) Umidità Proteina greggia Fibra grezza Grassi greggi Ceneri Gregge Metionina (avicolo) Lisina (suini)

16 Bruno Tempesta16 Legge 281 – Dichiarazioni accompagnatorie dei mangimi (Cartellino del mangime) I seguenti tenori analitici (per i mangimi minerali) Umidità Calcio Fosforo Sodio

17 Bruno Tempesta17 Legge 281 – Dichiarazioni accompagnatorie dei mangimi (Cartellino del mangime) I seguenti tenori analitici (per i mangimi melassati) Umidità Proteina greggia Grassi greggi Fibra grezza Ceneri greggie Zuccheri totali espressi in saccarosio

18 Bruno Tempesta18 Legge 281 – Dichiarazioni accompagnatorie dei mangimi (Cartellino del mangime) Istruzioni per l’uso del mangime stesso L’indicazione del lotto di produzione La data di scadenza da indicarsi o ‘da consumarsi preferibilmente entro il ’ oppure ‘da consumarsi entro il ‘ seguita dal giorno, mese ed anno.

19 Bruno Tempesta19 Legge 281 – Dichiarazioni accompagnatorie dei mangimi (Cartellino del mangime) Nel caso dei mangimi medicati oltre alle dichiarazioni precedenti anche l’indicazione Mangime Medicato; il o i principi attivi contenuti nel mangime; l’esatta indicazione di dosaggio, la dicitura ‘da vendersi solo dietro presentazione di ricetta veterinaria’ e la data di produzione con la data di scadenza indicata ‘da consumarsi entro’ seguita dal giorno, mese ed anno. Ed il peso netto. Il cartellino deve avere una banda trasversale azzurra.

20 Bruno Tempesta20 Cartellino mangimi normali

21 Bruno Tempesta21 Cartellino Mangimi medicati

22 Bruno Tempesta22 Tolleranze Sui tenori analitici sono ammesse delle tolleranze (dovute alla variabilità delle materie prime e dei metodi analitici) e ve le andate a vedere nella legge.

23 Bruno Tempesta23 Leggi mangimi – altre definizioni Animali familiari: quelli allevati non per reddito ad eccezione degli animali da pelliccia Animali da reddito: tutti gli altri animali normalmente allevati e tenuti o consumati dall’uomo.

24 Bruno Tempesta24 Soggetti legislativi. Prima c’era l’Italia stato sovrano Poi è arrivata l’Europa Da ultimo è arrivato il decentramento regionale soprattutto in materia di sanità animale.

25 Bruno Tempesta25 Europa DIRITTO DERIVATO Il diritto derivato si basa sui trattati ed implica una serie di procedure definite nei vari articoli degli stessi. Nei trattati che istituiscono le Comunità europee, il diritto comunitario può assumere le forme seguenti: Regolamenti: sono direttamente applicabili e vincolanti in tutti gli Stati membri dell'UE senza che sia necessaria alcuna normativa di trasposizione nazionale. Direttive: vincolano gli Stati membri agli obiettivi da conseguire entro un certo limite di tempo lasciando alle autorità nazionali la scelta sulla forma ed i mezzi da utilizzare. Le direttive devono essere trasposte nella normativa nazionale conformemente alle procedure dei singoli Stati membri. Decisioni: sono vincolanti in tutti i loro elementi per coloro a cui sono destinate. Le decisioni, quindi, non richiedono una normativa di applicazione nazionale. Una decisione può essere indirizzata a qualsiasi o a tutti gli Stati membri, a imprese o a singoli individui. Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti.

26 Bruno Tempesta26 Europa - Italia Le direttive devono essere recepite in ambito nazionale con apposito decreto legislativo I Regolamenti sono immediatamente vincolanti nell’ambito europeo Le Decisioni sono immediatamente vincolanti nell’ambito europeo e sono rivolte ad una specifica questione

27 Bruno Tempesta27 Italia Leggi generali Decreto legislativo Leggi singoli ministeri Decreto ministeriale Circolari più o meno esplicative Giurisprudenza Leggi regionali

28 Bruno Tempesta28 Italia – principali ministeri interessati Ministero della Sanità (con il decentramento tutto quello che faceva il ministero della Salute viene demandato alle singole Regioni) Ministero delle risorse agricole e forestali

29 Bruno Tempesta29 Problematiche interpretative Leggi Europee Come sono recepite in ambito nazionale Come sono spiegate dalle varie circolari e come interagiscono tra di loro Come sono recepite ed applicate a livello regionale Come sono applicate a livello locale da ogni singola AUSSL.

30 Bruno Tempesta30 Definizione importante Additivo: Senza definizione del termine dagli anni 70 in poi hanno incominciato a venire pubblicati gli elenchi degli additivi ammessi nella alimentazione degli aniimali senza peraltro spiegare il termine forse perché era insito nella parola: tutto ciò che si aggiunge (e che non è materia prima)

31 Bruno Tempesta31 Additivi Finalmente nel 1992 (Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228) è comparsa la prima definizione di additivo e cioè: La sostanza o la preparazione, diversa dalle premiscele di cui alla lettera c, contenente sostanze che, incorporate negli alimenti per gli animali può influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale

32 Bruno Tempesta32 Premiscele (lettera c DPR228) Le miscele di più additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi. Il termine “premiscela “ sostituisce il termine “integratore “ utilizzato nella legge 281 e successive modifiche.

33 Bruno Tempesta33 Direttiva 95/69/CE Questa Direttiva è stata recepita in Italia con il: DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 123

34 Bruno Tempesta34 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 123 Attuazione della direttiva 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore della alimentazione degli animali

35 Bruno Tempesta35 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 123 Differenziazione tra: Riconoscimento Registrazione In base agli additivi e prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE

36 Bruno Tempesta36 Additivi Antibiotici Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose Fattori di crescita Vitamine e provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite Oligoelementi Enzimi

37 Bruno Tempesta37 Additivi Microorganismi Carotenoidi e xantofille Sostanze con effetti antiossidanti Prodotti proteici ottenuti da microorganismi appartenenti a batteri, lieviti, alghe e funghi inferiori Prodotti accessori della fabbricazione di aminoacidi mediante fermentazione Aminoacidi e loro Sali Analoghi degli aminoacidi

38 Bruno Tempesta38 Decreto legislativo 123 Criterio base: chi lavora nel settore non deve avere solo un determinato impianto ma anche una serie di procedure di lavoro (che possono essere della stessa importanza delle strutture)

39 Bruno Tempesta39 Decreto legislativo 123 Procedure di lavoro per la produzione di tutto quello che è coinvolto con l’alimentazione animale Produzione degli additivi Produzione delle premiscele Produzione dei mangimi Intermediari

40 Bruno Tempesta40 Decreto legislativo 123 Procedure di lavoro per la produzione di tutto quello che è coinvolto con l’alimentazione animale Registrazione delle cose effettuate Tracciabilità dei prodotti Istruzione del personale coinvolto nelle operazioni di produzione Analisi dei prodotti finiti

41 Bruno Tempesta41 Decreto legislativo 123 Procedure di lavoro per la produzione di tutto quello che è coinvolto con l’alimentazione animale Controllo dei processi inerenti i punti critici (similare ad un modello HACCP) Controllo del dosaggio e della miscelazione anche per evitare i fenomeni di cross - contamination

42 Bruno Tempesta42 Decreto legislativo 123 Processo dinamico che deve far modificare le procedure di lavoro in funzione delle caratteristiche dell’impianto e di ciò che si produce. E’ dato incarico alle AUSSL locali di seguire il processo di applicazione della 123 presso ogni singola unità produttiva.

43 Bruno Tempesta43 Decreto legislativo 123 In Europa vi è la tendenza sempre più accentuata a regolamentare l’impiego degli additivi. Successivamente alla direttiva 95/69/CE sono state pubblicate altre direttive e regolamenti sulla materia (D. 96/51/CE) In Italia queste direttive sono state recepite con il DPR 2 novembre 2001, n. 433

44 Bruno Tempesta44 DPR 2 novembre 2001, n. 433 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002 il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare esplicativa del DPR 433 A seguito di ciò ogni singola regione ha pubblicato delle circolari che riprendono quella del ministero della Salute e danno delle proprie interpretazioni e linee guida.

45 Bruno Tempesta45 Soggetti legislativi. Prima c’era l’Italia stato sovrano Poi è arrivata l’Europa Da ultimo è arrivato il decentramento regionale soprattutto in materia di sanità animale.

46 Bruno Tempesta46 Europa - additivi E’ stato pubblicato il REGOLAMENTO (CE) n. 2430/1990 del 16 novembre 1999 ‘ che associa l’autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose nella alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione

47 Bruno Tempesta47 Europa - additivi Il REGOLAMENTO (CE) n. 2430/1990 del 16 novembre 1999 significa che le poche sostanze che verranno approvate sono esclusività delle aziende che hanno presentato il dossier per i successivi 10 anni.

48 Bruno Tempesta48 Europa - additivi Tendenza salutistica per cui poche sostanze approvate (presentare il dossier è estremamente costoso) Le aziende farmaceutiche lo fanno solo se c’è un ritorno Conseguenza ci sono solo registrazioni per le specie maggiori (pollo e tacchino) e non c’è niente di registrato per specie minori come Faraona, Fagiano, Anatra, Coniglio, ecc)

49 Bruno Tempesta49 Mangimi Medicati In Italia le autorizzazioni per la produzione dei mangimi medicati NON ricadono sotto la 123 ma sotto l’egida del Decreto Legislativo 3 marzo 1993 n.90 (90/93) e sue successive integrazioni e modifiche e circolari

50 Bruno Tempesta50 Mangimi Medicati Chi vuole produrre mangimi medicati deve prima essere in possesso del riconoscimento secondo la 123 e poi presentare la domanda al Ministero della Salute in base alla 90/93 che demanda alle singole AUSSL di stabilire una commissione giudicatrice.

51 Bruno Tempesta51 Linee guida in campo di mangimistica Mangimi base Decreto L.VO 123 Mangimi medicati Decreto L.VO 90/93 Mangimi senza premiscele autorizzazione prefettizia

52 Bruno Tempesta52 Conclusioni La materia è in continua evoluzione Per avere un quadro completo bisogna fare delle triangolazioni tra: Europa Italia Regione di appartenenza

53 Bruno Tempesta53 grazie


Scaricare ppt "Bruno Tempesta1 NORMATIVA IN CAMPO MANGIMISTICO Definizione di termini e legislazione attuale in vigore."

Presentazioni simili


Annunci Google