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[1] Caratteri fondamentali Secondo la tradizionale visione storiografica, i caratteri fondamentali del processo germanico sono: a)pubblicità e oralità.

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Presentazione sul tema: "[1] Caratteri fondamentali Secondo la tradizionale visione storiografica, i caratteri fondamentali del processo germanico sono: a)pubblicità e oralità."— Transcript della presentazione:

1 [1] Caratteri fondamentali Secondo la tradizionale visione storiografica, i caratteri fondamentali del processo germanico sono: a)pubblicità e oralità del procedimento; b)il dominio del formalismo; c)la prevalenza dell ’ attività delle parti su quella del giudice (in virtù del principio negoziale); a)l’impostazione di ogni controversia sul piano soggettivo dell ’ offesa personale.

2 [2] Pubblicità del giudizio Entrambe le parti devono essere presenti (non si può procedere in contumacia; chi non rispondesse alla convocazione del giudice si pone con ciò fuori dalla comunità e perciò subisce il bando) Tutta la comunità è invitata ad assistere al giudizio affinché si mantenga chiara la memoria di come questo si è concluso

3 [3]La funzione del giudizio Scopo primario del giudizio è quello di evitare che le controversie si tramutino in scontri violenti (faide) L’accertamento della verità rimane in secondo piano

4 [4.]Il principio negoziale accusa Confessione – pagamento della compositio Negazione – accordo per una risoluzione concordata che eviti l’apertura della faida

5 [5] Il duplice valore della sentenza La sentenza del giudice assegna la prova (e quindi precede lo svolgimento della stessa): sentenza di prova La sentenza chiarisce anche le conseguenze dell ’ esito della prova: sentenza finale

6 [6] La prova- I La prova è quasi una gara sportiva (individuale o di squadra). Chi la supera vince la causa. Il giudice si comporta come l ’ arbitro di una competizione sportiva (controlla il rispetto delle regole da parte dei contendenti)

7 [7]La prova - II La prova deve concludersi con un esito che appaia indubbio e incontrovertibile per evitare strascichi

8 [8] La prova - III Tre sono i generi di prove più diffuse: a)L ’ ordalia (Gottes Urteil = giudizio di Dio) b)il duello giudiziario c)il giuramento

9 [9] L ’ ordalia La prova dell’ordalia consiste nel provocare l’intervento divino circa la colpevolezza o meno dell’imputato/accusato Le ordalie possono essere unilaterali (le più diffuse sono quelle dell ’ acqua calda e dell’acqua fredda) o bilaterali (per es. il iudicium crucis)

10 [10]Il duello giudiziario L’Editto di Rotari, a differenza delle altre legislazioni germaniche, non conosce ordalie, ma solo duelli e giuramenti. Il duello riduce ai minimi termini lo scontro violento tra gruppi (faida) Il giudice ne accerta la regolarità di svolgimento

11 [11] Il giuramento La prova cui i Longobardi davano maggior fiducia era il giuramento Il giuramento della parte doveva essere accompagnato da quello di un certo numero di congiuratori (detti anche aidos o sacramentali). Si tratta di conoscenti che devono garantire la credibilità della parte che giura

12 [12] I sacramentali I sacramentali o congiuratori non possono essere assimilati ai testimoni in quanto il loro giuramento non verte sulla loro conoscenza dei fatti, bensì sul grado di credibilità che attribuiscono al giuratore principale. La metà di loro è scelta dalla controparte Se uno solo dei nominati si rifiuta di giurare, la prova fallisce

13 [13] Verità processuale e sostanziale Contro la tradizionale ricostruzione del processo germanico (sin qui ricordata) si può osservare che: sia pure limitata dall ’ esigenza di evitare le faide, la considerazione della verità effettuale non era del tutto estranea al processo germanico. Infatti, se il giudice poteva riconoscere i fatti come evidenti (cioè non discutibili), provvedeva a comminare senz’altro la pena senza bisogno di provocare l’intervento della divinità.

14 [14] La flagranza di reato - I Il delinquente (in particolare il ladro o l’assassino) sorpreso in reato flagrante poteva essere ucciso impunemente dalla vittima del reato Era però necessario che questi richiedesse la presenza dei vicini con grida I vicini avevano l’obbligo (morale e giuridico) di rispondere alle grida e accorrere sulla scena

15 [15] La flagranza di reato - II I vicini accorsi alle grida dovevano, in un primo momento, aiutare la vittima nella sua reazione impedendo la fuga del malfattore e, in un secondo momento, attestare la legittimità dell ’ uccisione confermando (con il proprio giuramento) innanzi al giudice le ragioni di chi aveva ucciso il malfattore (cioè la legittimità della reazione violenta)

16 [16]La flagranza di reato - III Non era però necessario uccidere il malfattore. Questo poteva infatti essere catturato e trascinato in giudizio. Qui – senza avere la possibilità di ‘purgarsi’ dell’accusa – sarebbe stato condannato sulla base del giuramento dei vicini presenti alla sua cattura

17 [17] La quasi-flagranza - I Conseguenze molto simili aveva anche il ritrovamento della refurtiva. La consegna della stessa a un terzo sequestratario, consentiva al derubato, una volta concluso il giudizio per l ’ accusa di furto, di recuperare la disponibilità del bene senza accontentarsi della composizione pecuniaria

18 [18] La quasi-flagranza - II Anche il ritrovamento della refurtiva in casa d ’ altri poneva il proprietario della casa in situazione di non potersi purgare. Era invece il derubato a dover provare il proprio diritto sul bene rubato (l’origine legittima del possesso del bene)

19 [19] Certum e probatum- I Contrariamente a quanto sostenuto tradizionalmente, il giudice può avere un ruolo importante soprattutto quando la controversia a lui sottoposta evidenzi una situazione notoria o ‘evidente’ (certum). Solo quando tale evidenza manchi, il giudice deve invece affidarsi all ’ esito della prova (probatum) per risolvere la lite

20 [20] Certum e probatum - II Il giudice aveva quindi la possibilità di svolgere un ’ attività razionale (di cognizione) e, sulla base di questa, valutare la situazione a lui proposta. Si può credere che – quando la causa fosse ritenuta importante – il giudice, prima di convocare le parti per il giudizio e, soprattutto, prima di emettere la sentenza di assegnazione della prova, potesse svolgere delle indagini (con visita dei luoghi, interrogatorio dei vicini, lettura di documenti)

21 [21] Certum e probatum - III Era appunto in base alle risultanze di tale fase cognitiva preliminare che il giudice sceglieva la ‘prova’ da espletare e decideva a quale delle parti assegnarla. La prova formale (di tipo ‘germanico’), più che una mera valenza decisoria, aveva a questo punto piuttosto la funzione di asseverare, con un suggello di solennità, quanto già è emerso dall’accertamento del giudice. L’aggiunta di questo suggello impediva che, nella parte soccombente o nel pubblico, rimanessero dubbi circa la conclusione del giudizio.

22 [22]Il placitum carolingio Nel corso del tempo questa procedura venne man mano raffinata. Con Liutprando, la documentazione ripropone termini come testes e instrumenta. Con la creazione dell’impero carolingio, tale procedura – detta inquisitio – venne ufficializzata e imposta come necessaria


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