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Le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana

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Presentazione sul tema: "Le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana"— Transcript della presentazione:

1 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana
Si configura un sistema costituzionale radicalmente difforme da quello che aveva trovato espressione nello Statuto albertino e negli sviluppi successivi . Anzitutto muta radicalmente il fondamento di legittimazione dello Stato (art. 1, c.2 Cost.) “La sovranità appartiene al popolo”: ciò vuol dire che nessun organo di governo può vantare una legittimazione autonoma all’esercizio delle massime funzioni statuali, ma dovrà poter contare su una legittimazione promanante dall’unico soggetto che, in quanto titolare della sovranità, può attribuirne l’esercizio ad altri soggetti. Accanto a questa vi è stata l’altra, importante, scelta di configurare in termini analitici a) tutta una serie di diritti e di doveri individuali e collettivi e b) di regole di funzionamento previste dalla Costituzione. In questo senso anche la scelta di tecnica redazionale è molto diversa da quella liberale, che mirava alla predisposizione di regole costituzionali molto generiche, affidate alla mera reattività del sistema politico. Accanto a ciò figurano in Costituzione tutta una serie di congegni che tendono a far prevalere le regole costituzionali sugli atti e sui comportamenti di contingenti maggioranze politiche (rigidità della Costituzione, controllo della Corte e del Presidente della repubblica). Nel quadro di una Costituzione rigida e fortemente garantista si giustifica, quindi, la previsione di conseguenti ed adeguate tecniche giuridiche a tutela delle situazioni di libertà individuali e collettive (i vari tipi di riserva di legge, le riserve di giurisdizione, il tentativo di identificare in termini precisi e tassativi i limiti all’esercizio dei diritti di libertà).

2 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana (segue)
In Costituzione vengono anche introdotte forme di tutela del pluralismo sociale. In sostanza tra le libertà vengono ad essere garantite anche quelle libertà collettive che, in passato, erano state ignorate se non osteggiate. La tutela non si ferma al a) riconoscimento delle libertà associative, ma si traduce b) nell’attribuzione di veri e propri poteri ad alcune formazioni sociali (famiglia, comunità locali, comunità linguistiche). Accanto a questo il comma 2 dell’art. 3 esprime con chiarezza il superamento dello Stato liberale a favore dello Stato sociale: emergono, dunque, esigenze di solidarietà che comportano, ovviamente, a) una serie di doveri e di limiti alle situazioni di vantaggio (limiti in materia di attività economiche ed al diritto di proprietà, ad esempio), ma anche numerosi b) diritti sociali concepiti come un impegno dei pubblici poteri ad operare in positivo per il raggiungimento di condizioni di maggiore giustizia e di più equo sviluppo (le disposizioni che si legano al diritto allo studio, al diritto all’assistenza, alla tutela della salute).

3 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana (segue)
In quella parte della Costituzione che viene definita la costituzione economica e nella linea appena segnalata ritroviamo una serie di principi che riguardano: a) i rapporti di lavoro, con particolare riguardo ai principi che consentono il diritto di sciopero e le libertà sindacali; b) la disciplina dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica. Al riguardo, nel quadro della solidarietà, vanno ricomprese talune limitazioni di tali diritti a fini sociali : art. 42, c. 2, che riconosce la proprietà privata, ma ne consente una disciplina legislativa che ne assicuri la funzione sociale; l’art. 41 che, pur affermando la libertà di iniziativa economica, vieta però che essa possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, e prevede pure che possa essere indirizzata a fini sociali; c) i principi che riguardano l’intervento dello Stato in economia, con l’appoggio ad un sistema misto, che prevede l’iniziativa economica pubblica e quella privata. In questo specifico ambito può essere considerata la disposizione dell’art. 43 Cost., che riserva allo Stato o ad altri enti pubblici determinate imprese o categorie di imprese. A fronte di queste previsioni della Carta, che hanno avuto un certo rilievo, particolarmente negli anni del centro-sinistra ed in quelli del c.d. compromesso storico, vi sono da considerare quelle, di segno nettamente diverso (tese ad una liberalizzazione del mercato e, per ciò stesso, a porre un argine all’invadenza degli interventi pubblici nell’economia) contenute nei Trattati comunitari, che dal ’90 in poi le hanno messe in crisi.

4 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana: l’assetto complessivo dei pubblici poteri A fronte del complesso dei nuovi principi appena tratteggiati si evidenzia naturalmente la necessità di costruire una forma di governo adeguata. Si evidenzia, così, il tentativo di costruire un sistema capace di superare i limiti di una democrazia fondata solo sulla presenza e sulla centralità di alcuni organi rappresentativi (massime il Parlamento ed il Governo). La forma di governo parlamentare viene corretta attraverso un sistema di pesi e di contrappesi, destinati a mantenere in equilibrio i rapporti tra i massimi organi dello Stato. I cardini del nuovo sistema sono i seguenti: - la creazione, accanto agli istituti di democrazia rappresentativa, di istituti di democrazia diretta. Il che vuol dire che, accanto a quelle disposizioni che segnano il nostro sistema come rappresentativo (ossia la selezione della classe politica sulla base delle opzioni degli elettori, mediate dal ruolo dei partiti politici art. 49 Cost.), ne figurano altre che introducono gli istituti di democrazia diretta ( principalmente, il referendum), il tutto nell’ambito di una più ampia deriva partecipativa. - il ruolo che viene affidato alle autonomie regionali e locali, ruolo che dovrebbe valere, per un verso, ad adeguare meglio la p.a. alle tante e diverse esigenze locali, facendo delle autonomie le sedi di mediazione di interessi più vicine ai cittadini. Nel disegno costituzionale il ruolo attribuito alle Regioni è diverso da quello riconosciuto agli altri Enti locali, non foss’altro in quanto i loro poteri ed i rapporti con lo Stato sono riconosciuti in Costituzione o in leggi costituzionali, onde non vengono a dipendere dalla volontà del Parlamento e del Governo, ma sono tutelati dagli strumenti di garanzia della rigidità costituzionale. Anche in questo caso, c’è da avvertire che lo schema originario è significativamente mutato a seguito dell’approvazione del nuovo titolo V della Costituzione.

5 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana: l’assetto complessivo dei pubblici poteri Un altro grosso fattore di cambiamento è costituito dal riconoscimento dell’autonomia ed indipendenza dei giudici. In questo senso la grande concentrazione di potere, propria dello Stato contemporaneo, trova un bilanciamento, oltre che nella distribuzione del potere tra le forze politiche e sociali, nel ruolo autonomo e nelle funzioni degli organi giudiziari. Così alle speciali garanzie di indipendenza e terzietà della magistratura (vedi art. 101, c. 2; art. 104, c. 1; art. 107, c. 1), si affiancano quelle relative a: 1) l’istituzione di un organo di autogoverno della magistratura ( il Consiglio Superiore della Magistratura, art. 104 Cost.); 2) il divieto di istituzione di giudici straordinari o di giudici speciali diversi da quelli previsti esplicitamente in Costituzione. A saldo coronamento di tutto ciò si pone la creazione di un sistema di giustizia costituzionale. Esso costituisce uno strumento di garanzia fondamentale del rispetto della legalità costituzionale. L’organo che esercita siffatta funzione di garanzia (la Corte Costituzionale) è posto in una posizione di grande indipendenza dagli altri poteri dello Stato. I suoi poteri (vedi art. 134 Cost.) bene evidenziano il livello a cui oramai si spinge il tentativo di imporre il rispetto della legalità. Infine, un ruolo di peso è attribuito anche al Presidente della Repubblica cui, tra gli altri poteri, sono affidati anche quello dello scioglimento delle assemblee parlamentari, della nomina del nuovo governo e del potere di messaggio. A lui, insomma, dovrebbe essere attribuito il ruolo di fungere da freno contro le degenerazioni parlamentari.

6 Lo Stato italiano e le nuove forme di organizzazione internazionale alla luce del dettato costituzionale Gli sviluppi in questo settore hanno preso le mosse dall’apertura della nostra Costituzione verso il diritto internazionale (v. art. 10), dall’affermato ripudio della guerra come strumento di soluzione dei conflitti internazionali ( v. art. 11), dall’adesione dell’Italia ai valori democratici. Tutti questi elementi legittimavano l’Italia a far parte del consesso internazionale, tant’è che il nostro paese fu ammesso a far parte dell’ONU. La nuova struttura internazionale (che aveva sostituito la Società delle Nazioni dalla quale l’Italia era stata espulsa) è un’organizzazione che si propone di promuovere la cooperazione tra i popoli, il rispetto dei diritti umani e la composizione pacifica delle controversie internazionali. La struttura dell’ONU riflette ancora gli equilibri di forza determinati dalla conclusione del secondo conflitto mondiale, e si articola sulla base dei seguenti organi: - l’Assemblea Generale nella quale sono rappresentati tutti gli Stati in condizioni di parità; - il Consiglio di sicurezza, composto da 15 membri, 5 dei quali sono permanenti e rappresentano le 5 potenze uscite vincitrici dal secondo conflitto mondiale (USA, Francia, Gran Bretagna, Russia e Cina) che hanno –oltretutto- il potere di veto su tutte le deliberazioni del Consiglio (gli altri membri sono scelti a rotazione); - il Segretario Generale, che ha poteri di rappresentanza e di coordinamento dell’attività dell’organizzazione; - la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia;

7 Lo Stato italiano e le nuove forme di organizzazione internazionale alla luce del dettato costituzionale Oltre alle forme di organizzazione del diritto internazionale, un elemento realmente innovativo è rappresentato dalle organizzazioni sovranazionali europee: CECA, CEE ed EURATOM. L’elemento di più rilevante novità in questo caso è rappresentato dal fatto che ad esse, per il perseguimento delle loro finalità di cooperazione economica e sociale, è attribuito dai trattati un potere normativo che si esercita attraverso atti che divengono immediatamente applicabili all’interno degli Stati membri (un qualunque cittadino può servirsene) senza che gli organi statali, cui è conferito per Costituzione il potere legislativo, possano interferire. Viene, in questo modo, ad incrinarsi la concezione dello Stato come entità sovrana e detentrice di un monopolio assoluto in ordine all’esercizio del potere normativo. Questo passaggio è stato reso possibile avvalendosi dell’art. 11 Cost., disposizione pensata per l’ONU, ma “aperta” a legittimare le consistenti limitazioni di sovranità che ne sono conseguite. Diversamente per il c.d. diritto internazionale pattizio non solo è possibile, ma è necessario un intervento del Parlamento (legge di esecuzione) affinchè il contenuto del trattato possa produrre effetti giuridici nell’ambito del nostro ordinamento interno.

8 La forma di governo comunitaria (brevi cenni e rinvio alle slide n
La forma di governo comunitaria (brevi cenni e rinvio alle slide n.4 per gli aggiornamenti) E’ basata su un ruolo assolutamente prevalente della componente intergovernativa, rappresentata dal Consiglio dei Ministri (composto da membri degli esecutivi nazionali) e dalla Commissione delle Comunità, organo anch’esso di derivazione governativa (il suo Presidente ed i suoi membri sono, infatti, nominati ogni quattro anni dai Governi degli Stati membri). - Il Consiglio è l’organo deliberante; - La Commissione, in quanto organo di governo della Comunità, ha il potere di iniziativa e di proposta; - Il Parlamento ha un ruolo consultivo, fatte salve le procedure di concertazione, di conciliazione ed ora anche di co-decisione, che consentono all’organo parlamentare di incidere maggiormente sul contenuto degli atti normativi (tramite il potere di arresto) e fatto salvo il voto di investitura della Commissione, sempre affidato all’Assemblea parlamentare (voto che non equivale alla fiducia, ma è solo l’espressione di un assenso alle nomine già decise dagli Stati membri).

9 Lo Stato italiano e le nuove forme di organizzazione internazionale alla luce del dettato costituzionale La possibilità, per gli organi comunitari di dettare norme immediatamente applicabili negli ordinamenti interni e che valgono a spiegarne la qualifica di sovranazionale, hanno fatto sì che, con il procedere dell’integrazione europea, settori sempre più ampi abbiano finito per essere attratti nell’orbita del potere normativo delle istituzioni comunitarie. Varie sono state le tappe dell’evoluzione (in verità costantemente espansiva) del diritto comunitario. E’ possibile ricordare: - l’Atto Unico Europeo del 1986, caratterizzato dalla definitiva caduta delle barriere in tema di libertà di circolazione di persone, di merci, di capitali e di servizi; - il Trattato di Maastricht del 1992, che ha portato un salto qualitativo in tema di politica monetaria, politica estera e della difesa, ha introdotto la cittadinanza europea, ha trasferito al livello comunitario gran parte delle competenze nel settore bancario; - il Trattato di Amsterdam, che ha valorizzato congruamente la cittadinanza europea, ha introdotto modifiche alla forma di governo comunitario, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo del Parlamento (procedura di co-decisione), ha rafforzato la politica sociale europea. - la Carta di Nizza che potrebbe rappresentare il Bill of rights dell’ordinamento dell’Unione - Il Trattato di Lisbona 2007

10 Cenni di storia costituzionale
Il periodo del “congelamento” della Costituzione. Il carattere profondamente innovativo dei principi costituzionali venne, però, a scontrarsi con una realtà nella quale la volontà politica di cambiamento risultava molto attenuata. L’intero tessuto normativo attendeva di essere riformato. Organi del tutto nuovi avrebbero dovuto esser creati (Corte Costituzionale, Regioni). Si manifestò, invece, un forte calo della tensione innovatrice in gran parte dovuto al radicalizzarsi del confronto politico e, quindi, all’arroccarsi dei partiti centristi su posizioni di lentissimo gradualismo. Praticamente fino al 1956, anno di entrata in funzione della Corte Costituzionale, nessun altro adempimento significativo, in attuazione della Costituzione venne prodotto in Parlamento, anche se quest’organo venne a svolgere un’importante funzione quale ammortizzatore dei conflitti sociali e degli accesi contrasti politici. A questa sostanziale inattuazione del dettato della Carta fornì copertura teorica l’orientamento manifestato, in quegli anni, dalla Corte di Cassazione, che avallò la distinzione tra: a) norme costituzionali immediatamente precettive e b) norme costituzionali programmatiche (includendo in questa categoria quelle particolarmente innovative). Questa situazione venne a mutare con l’avvento del centro sinistra e la ripresa dell’impegno per una piena attuazione della Costituzione.

11 Cenni di storia costituzionale
Le tappe principali di questo processo si misurano con riferimento a: - la struttura stessa dello Stato, con particolare riguardo all’entrata in funzione della Corte Costituzionale (legge costituzionale n. 1/1948 e poi legge 87/1953) all’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura (intervenuta con legge 195/1958) alla riforma dei regolamenti parlamentari (che è del 1971) alla legge sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. n. 400/1988). - l’attuazione delle autonomie regionali, alle Regioni a statuto speciale fu data attuazione in un primo tempo con le leggi costituzionali nn, 2, 3, 4 e 5 del 1948 e con la legge costituzionale n. 1/1963 per quanto concerne il Friuli – Venezia Giulia, mentre per l’entrata in funzione delle Regioni a statuto ordinario bisogna attendere fino alla legge 281/1970 (legge sulla elezione dei consigli regionali di diritto comune). In questo ambito risultava di particolare difficoltà la definizione del quadro dei poteri legislativi ed amministrativi delle Regioni. Si pensi alla lentezza nella definizione delle leggi cornice ed al travaglio relativo al trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni. Egualmente laborioso appare il processo di trasferimento delle funzioni amministrative a favore delle c.d. autonomie locali (Province e Comuni), fino alla legge 142/1990.

12 Cenni di storia costituzionale
In realtà nell’intero sistema si registra un spostamento dei momenti reali di decisione politica dalla loro sede naturale, ossia dalle istituzioni rappresentative, agli organi di vertice dei partiti politici. A ciò si aggiunge una assoluta mancanza di ricambio reale almeno fino al 1994 (primo governo Berlusconi) della maggioranza governativa. Le proposte di riforma elaborate per porre rimedio alla crisi del sistema (a quello che, spesso, si configurava come un sistema a veti incrociati con scarsissima coesione e capacità decisionale) tendevano a: a) rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio nei confronti dei Ministri; b) modificare il sistema elettorale per favorire aggregazioni di partiti e chiamare gli elettori a decidere la coalizione che poi dovrà governare; c) rafforzare il ruolo del Presidente della Repubblica; d) modificare la struttura bicamerale. In ogni caso le pur sensibili novità registrate sul piano politico-istituzionale (sistema elettorale di tipo maggioritario, forte ricambio dei soggetti politici) non segnano il tramonto del sistema delineato nel 1948 , sì che appare improprio parlare della nascita di una seconda repubblica.

13 Cenni di storia costituzionale
In realtà se le critiche al sistema politico appaiono in larga misura giustificate, non si può negare però che vi sia stata un’evoluzione continua volta a dare attuazione al disegno costituzionale. In particolar modo fecondo appare il periodo intorno alla prima metà degli anni ’70, che coincide con il venir meno della conventio ad excludendum (che consisteva nel tenere fuori dall’area della maggioranza il PCI). Frutto di questo periodo furono: - la L. 300/1970 ( statuto dei lavoratori); - la L. 352/1970 (recante la disciplina del referendum); - la l. 898/1970 (che ha introdotto il divorzio); - la L. 151/1975 (istitutiva del nuovo diritto di famiglia); - la L. 103/1975 (riforma della disciplina del monopolio pubblico dei servizi radiotelevisivi); In questo periodo l’intervento del legislatore risulta spesso anticipato e stimolato dall’azione svolta dalla Corte Costituzionale, che compie un’importante opera di depurazione del tessuto normativo, spesso svolgendo opera di supplenza rispetto alle lentezze, se non alle omissioni del legislatore.

14 Cenni di storia costituzionale
In questo ambito si inquadrano alcuni interventi felici della Corte, quali quello della sentenza n. 33/1960, che fa cadere tutta una serie di divieti di accesso a pubblici uffici, che preesistevano a danno delle donne, oppure quello volto ad estendere il principio di eguaglianza anche agli stranieri o a riequilibrare le posizioni nell’ambito del rapporto tra i coniugi (ad es. superamento della punizione dell’adulterio in maniera differenziata) . Vengono ad essere eliminati dalla legislazione penalistica tutta una serie di disposizioni contrastanti con i principi in cui si sostanzia la libertà personale dell’imputato (vale a dire: il diritto alla difesa, il divieto di essere sottoposto a misure consistenti in violenze fisiche e morali; la prefissione di termini di durata della carcerazione preventiva; la presunzione di non colpevolezza dell’imputato che dura fino a che una sentenza di condanna divenga definitiva). Ancora vengono ad essere disciplinate le misure di prevenzione personale, ossia quelle misure limitative della libertà personale fondate sulla presunzione desunta da certi indizi comportamentali. Misure, quindi, largamente basate sui poteri discrezionali dell’autorità amministrativa e che la Corte ha, invece, riportato nell’alveo dei poteri del giudice nel quadro dell’art. 13, c. 2.


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