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Classi separate a scuola: misura pedagogica o discriminatoria? Una riflessione tra storia, diritto e didattica Francesco Pistolato Direttivo di IRENE 11.12.2008.

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1 Classi separate a scuola: misura pedagogica o discriminatoria? Una riflessione tra storia, diritto e didattica Francesco Pistolato Direttivo di IRENE 11.12.2008

2 Per non perdere la memoria Così ci vedevanoAccadde in Italia (1938)

3 Quando toccò a noi 27 milioni di italiani emigrarono tra il 1876 e il 1976

4 Il razzismo di stato in Italia Settembre 1938: approvazione delle leggi antiebraiche

5 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, recepita in Italia nel 1955 Articolo 1 - Dignità umana 1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

7 Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" Art. 1. Oggetto Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione…

8 Art. 2. Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 Nozione di discriminazione Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

9 Art. 3. Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 Ambito di applicazione Il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato … con specifico riferimento alle seguenti aree: … f) assistenza sanitaria; … h) istruzione; ….

10 Art. 4. Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 Differenze di trattamento non discriminatorie Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

11 La mozione approvata a Montecitorio impegna il governo ''a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado, favorendo il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione; a istituire classi d'inserimento che consentano agli studenti stranieri che non superano le prove e i test sopra menzionati di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti…”

12 Parere del Prof. Luigi Guerra, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna si tratta di “un provvedimento razzista, che come altri sconta anche la mancanza di memoria su quanto successo in passato ai figli dei nostri emigrati… iniziare il processo di integrazione con un periodo di reclusione di fatto … ossia un periodo in cui si nega il confronto con la cultura ospitante e al contrario si trasmette l’idea che quella cultura non ti vuole finché non sei assolutamente uguale, significa costruire le premesse perché non vi sia mai nessun tipo di inclusione. E’ chiaro che ogni qualvolta non si investe in scuola si deve investire in carabinieri, ogni qualvolta non si investe in prevenzione del disagio si deve investire in ricomposizione del disagio, e questo costa drammaticamente di più che gli interventi di prevenzione”.

13 Parere del prof. Salvatore Palidda, docente di sociologia delle migrazioni presso l’Università di Genova, esperto di migrazione internazionale, già consulente Ocse “Una tale misura non può che provocare effetti disastrosi per diversi motivi. Il primo è che rischia di accentuare l'inferiorizzazione degli immigrati favorendo così la creazione di una vera e propria popolazione di "serie C" dopo la "B" …..”

14 I risultati di uno studio: apprendimento della lingua in classi separate in classi normali “Inseriti a scuola in classi normali, i figli degli immigrati imparano il tedesco più rapidamente e meglio che non nelle classi d’inserimento o nelle classi in cui lo si insegna come lingua straniera” Winfried Kronig, Urs Haeberlin, Michael Eckhart, Immigrantenkinder und schulische Selektion. Pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren. Haupt: Bern, Stuttgart und Wien 2000. Fr. 29.-

15 Alunni non parlanti italiano in classe: sintetiche istruzioni per l’uso - formare/aggiornare gli insegnanti (ma la SSIS è stata chiusa e le università sono in bancarotta!) - protocolli di accoglienza e integrazione (v. Centro Balducci) - permettere agli stranieri di presentare il loro paese (senza conoscenze linguistiche lo si può fare ad es. con cibo, canti, fotografie; con un minimo di competenze anche in altro modo) - lavorare in gruppi misti con attività che richiedano capacità diversificate - valutare il progresso, non la prestazione assoluta - per le competenze scritte evt. alcune ore supplementari a parte (ma gli insegnanti vanno pagati!) una volta in grado di esprimersi in italiano - …


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