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A cura dell’Avv. Ezio Bonanni1 L’UOMO PROTAGONISTA DEL MONDO DEL DIRITTO LE NORME PENALI DALLA POTESTA’ PUNITIVA DELLO STATO ALLO STRUMENTO DI TUTELA E.

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1 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni1 L’UOMO PROTAGONISTA DEL MONDO DEL DIRITTO LE NORME PENALI DALLA POTESTA’ PUNITIVA DELLO STATO ALLO STRUMENTO DI TUTELA E DI REALIZZAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI E COSTITUZIONALI

2 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 2 La Costituzione come insormontabile baluardo di difesa dei Diritti della persona Umana La Costituzione come insormontabile baluardo di difesa dei Diritti della persona Umana L’uomo al centro della scena L’uomo al centro della scena giuridica e fonte di tutti i Diritti, come tali inviolabili “riconosciuti come tali inviolabili “riconosciuti e garantiti” dalla Costituzione Italiana (art. 2). Il complesso delle disposizioni Il complesso delle disposizioni normative come strumento di tutela dei diritti della persona umana,anche nei confronti della potestà Pubblica. Principifondamentali diritti e doveri dei cittadiniPrincipifondamentali cittadini Rapporti etico sociali ed economici ed economici ed Ordinamento della Repubblica titolo 2 e 3 della Costituzione Rapporti etico sociali ed economici ed economici ed Ordinamento della Repubblica titolo 2 e 3 della Costituzione La funzione giurisdizionale giurisdizionale Diritto penale come strumento di dissuasione e di rieducazione rieducazione Diritto penale come strumento di dissuasione e di rieducazione rieducazione Step 1 Step 2 Step 3 Step 5 Step 6 Step 4 Il REATO come lesione dei diritti costituzionali e fondamentali della persona piuttosto che come repressione-esercizio come repressione-esercizio della potestà punitiva dello Stato Il REATO come lesione dei diritti costituzionali e fondamentali della persona piuttosto che come repressione-esercizio come repressione-esercizio della potestà punitiva dello Stato L’uomo al centro della scena giuridica e fonte di tutti i Diritti, come tali inviolabili “riconosciuti e come tali inviolabili “riconosciuti e garantiti” dalla Costituzione garantiti” dalla Costituzione Italiana (art. 2). Italiana (art. 2). Il complesso delle disposizioni Il complesso delle disposizioni normative come strumento di tutela dei diritti della persona umana,anche nei confronti della potestà pubblica. La Costituzionale come insormontabile baluardo di difesa dei Diritti della persona UmanaPrincipi fondamentali fondamentali diritti e doveri dei cittadini Rapporti etico sociali ed economici ed economici ed Ordinamento della Repubblica titolo 2 e 3 della Costituzione La funzione giurisdizionale Diritto penale come strumento di dissuasione e di rieducazione rieducazione Il REATO Il REATO come lesione dei diritti come lesione dei diritti costituzionali e fondamentali costituzionali e fondamentali della persona piuttosto che della persona piuttosto che come repressione-esercizio come repressione-esercizio della potestà della potestà punitiva dello Stato punitiva dello Stato L’uomo al centro della scena giuridica e fonte di tutti i Diritti, come tali inviolabili “riconosciuti e come tali inviolabili “riconosciuti e garantiti” dalla Costituzione garantiti” dalla Costituzione Italiana (art. 2). Italiana (art. 2). Il complesso delle disposizioni Il complesso delle disposizioni normative come strumento di tutela dei diritti della persona umana,anche nei confronti della potestà pubblica.

3 FONTI DEL DIRITTO Per fonti del diritto si intendono tutti i documenti, atti, provvedimenti, trattati che sono idonei alla produzione del diritto, vale a dire che contengono norme giuridiche ufficiali. FONTI del Diritto Italiano: La Costituzione; Le Leggi ordinarie; Le Leggi regionali; I Regolamenti; Gli usi e le consuetudini. FONTI del Diritto Comunitario FONTI NORMATIVE NON ORDINAMENTALI CONTRATTI COLLETTIVI; CONTRATTI INDIVIDUALI. FONTE ACCESSORIA GIURISPRUDENZA COME STRUMENTI DI NOMOFILACHIA: PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO, SUL PRESUPPOSTO DI UNA UNIVOCA, COSTANTE INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 3 3

4 Cronologia delle disposizioni normative in tema di Sicurezza del Lavoro e Assicurazione Sociale A cura dell’Avv. Ezio Bonanni4 1927 Regio Decreto n. 530: “Regolamento generale per l’igiene del lavoro”. 1929 Regio Decreto n. 928: “Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali” che entrò in vigore soltanto nel 1934 con R.D. n. 1565/1933. 1943 Legge 455 “Estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all’asbestosi”. 1989 Direttiva Comunitaria 391: concerne l’attuazione delle misure volre a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 1994 D.Lgs 626: “…riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”. 1942 Art. 2087 c.c. (Regio Decreto 262): ”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 1992 Legge 257: “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”. 1956 DPR 302: “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali “ e DPR 303 “Norme generali per l'igiene del lavoro”. 1965 DPR 648: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ” trasfuso poi nel DPR 1124. 1955 Legge 848: Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. 2008 D.Lgs 81: “…in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 1991 D.Lgs 277 : “…in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ”. 1983 Direttiva Comunitaria 477: “…sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”. 2009 Direttiva Comunitaria 148: “…sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”.

5 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 5 5 Il diritto penale è il complesso di norme che regola la potestà punitiva dello Stato, nella teleologica preordinazione e finalizzazione della prevenzione e/o repressione di comportamenti, contrari ai valori di civile convivenza, fatti propri dalla coscienza sociale e dalla Costituzione Repubblicana.

6 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 6 6 Garanzie della persona Al diritto di difesa, segue il presupposto della responsabilità penale non per fatto d’altri e della considerazione dell’imputato ”non …. colpevole sino alla condanna definitiva… (e) … Le pene non in trattamenti contrari al senso di umanità (e per la) rieducazione del condannato”. E’ bandita la pena di morte (art. 27 della Costituzione).

7 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 7 7 Riserva di Legge e principio del giudice naturale precostituito per Legge: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per Legge; nessuno può essere punito se non in forza di una Legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (Art. 25 commi 1 e 2). Così per le misure di sicurezza. Principio di legalità (art. 1 cp): “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, esteso alle misure di sicurezza prevedendo (art. 199 cp): “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”.

8 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 8 8 Il principio di legalità rileva anche sulla definizione del reato: fra esigenza di certezza del diritto da una parte ed esigenza di giustizia sociale dall’altra, si è pervenuti all’elaborazione di due diversi principi: principio di legalità formale e sostanziale. Per la concezione formale, ciò che imprime al fatto il carattere della criminosità è la sua previsione da parte della legge penale; non sono punibili i fatti non espressamente incriminati dalla legge. Per la concezione sostanziale, invece, possono considerarsi reati i fatti socialmente pericolosi anche se non espressamente previsti dalla legge (non condivisibile).

9 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 9 9 Corollari del principio di legalità 1.Principio di riserva di legge: un fatto non può considerarsi reato né sottoporsi a pena se una legge dello Stato non lo preveda come tale. 2.Principio di irretroattività: (art. 25, c. 2 Cost.) al fatto preveduto dalla legge come reato si possono applicare le pene fissate dalla legge solamente se la legge stessa sia entrata in vigore prima del fatto commesso, tempus regit actum. 3.Principio di tassatività e sufficiente determinatezza: il fatto che dà luogo all’applicazione di una pena deve essere previsto dalla legge in modo espresso, più in particolare la fattispecie che lo descrive deve essere formulata con sufficiente determinatezza. 4.Divieto di analogia: che non consente di ampliare l’ambito della tutela penale oltre i confini delimitati dalle norme penali incriminatrici.

10 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 10 Le fonti del diritto penale Il diritto penale trova la sua fonte di legittimazione nella Carta Costituzionale ed in quanto strumento di tutela della persona umana e dei suoi insopprimibili valori. Il complesso normativo riposa nel vecchio codice penale del 1930, successivamente novellato ed adattato al nuovo sistema delle garanzie, ed ampliato da un complesso di norme speciali.

11 A cura del Prof. Avv. Ezio Bonanni11 Ripudio della concezione illuministico repressiva e della tutela solo risarcitorio-patrimoniale ex post, di chiara derivazione romanistica, fino all’apertura ad una concezione ex ante dell’intervento dello Stato, preventiva della lesione dell’interesse protetto e tutela anticipata rispetto al rischio della lesione e tutela degli interessi non patrimoniali della persona, tra i quali esemplificativamente: Diritto ad un ambiente salubre, sociale e di lavoro; Diritto a non rischiare d’incontrare veicoli condotti da guidatori ubriachi etc..., come garantiti dalla Costituzione.

12 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 12 La norma penale La norma penale risulta costituita da 2 elementi: precetto: è il comando di tenere una certa condotta e cioè di non fare una determinata cosa o di compiere una determinata azione. sanzione: è la conseguenza giuridica che deve seguire all’infrazione del precetto.

13 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 13 I precetti penali assumono il più delle volte la forma del divieto, in quanto proibiscono di fare una determinata azione o di cagionare un certo evento. Altre volte nella forma del comando, prescrivendo di compiere un dato atto (es. art. 361 cp che punisce il p.u. che omette di denunciare alle autorità competenti i reati di cui abbia avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni).

14 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 14 Efficacia della legge penale Limiti temporali Limiti spaziali Inadeguatezza dell’attuale sistema penale

15 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 15 Limiti temporali Principio irretroattività della legge penale: “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Principio della non ultrattività della legge penale: la legge non si applica a fatti verificatisi dopo la sua estinzione. Principio della retroattività della legge più favorevole al reo (art. 2 cp, in ossequio all’art. 25 Cost.) : “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (…) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

16 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 16 Limiti spaziali Obbligatorietà della legge penale “La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale” (art. 3 cp). Il principio di territorialità del diritto penale è sancito dall’art. 3 cp in combinato disposto con l’art. 6 che dispone: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”. Agli effetti della legge penale, “ è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera “ (art. 4 cp). Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o omissione (art. 6, comma 2, cp) – Locus commissi delicti.

17 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 17 Il Reato Si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l’ordinamento Giuridico fa discendere l’irrogazione di una pena (sanzione penale).

18 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 18 Integra l’ipotizzabilità della fattispecie penale incriminatrice l’astratta contrarietà del comportamento umano al precetto punitivo dello Stato, tassativamente enunciato nella Legge. Il reato presuppone: un comportamento volontario del soggetto attivo (autore del reato); la sussistenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa); il nesso di causalità (che lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell’evento lesivo); insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito ( che prendono il nome di cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero ordinamento giuridico).

19 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 19 La più importante classificazione dei reati è quella prevista dall’art. 39 del codice penale. Essi si distinguono in delitti e contravvenzioni. L’art. 17 cp prevede le pene stabilite per i delitti: - Ergastolo - Reclusione - Multa E per le contravvenzioni: - Arresto - Ammenda

20 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 20 Soggetto attivo del reato Soggetto attivo (o autore) del reato: può definirsi come colui che pone in essere un fatto penalmente illecito. In rapporto al soggetto attivo i reati possono distinguersi in: Reati comuni, che sono quelli che possono essere compiuti da ogni persona indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche. Reati propri che sono quelli che possono essere commessi solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche.

21 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 21 Sono reati plurisoggettivi quelli che debbono essere necessariamente commessi da più soggetti (es. Associazione per delinquere, art. 416 cp)

22 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 22 Soggetto passivo del reato Soggetto passivo del reato è il titolare del bene giuridico protetto dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale (parte offesa). Esso si distingue dal danneggiato, cioè da colui che dal reato ha subito un danno civilmente risarcibile anche senza essere titolare del bene giuridico protetto.

23 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 23 Elementi costitutivi del reato sono: Elemento Oggettivo (condotta, evento e nesso di causalità). Elemento Soggettivo (dolo, colpa e preterintezione).

24 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 24 L’elemento oggettivo La condotta è il comportamento umano che costituisce reato, essa per essere rilevante deve essere conforme a quella descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale, deve cioè essere tipica. A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i: reati commissivi, per i quali l’evento consegue al comportamento attivo della gente, che incide direttamente con la sua azione sul bene tutelato giuridicamente.

25 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 25 i reati omissivi per i quali il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente. Per quest’ultima ipotesi, va detto che l’Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell’art. 40 cp “non impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall’Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l’applicazione di una sanzione penale.

26 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 26 Ed ancora: I reati di omissione a loro volta si distinguono in: propri (o di pura condotta) consistono nel mancato compimento dell’azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale. impropri (o commissivo mediante omissione) consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo di impedire.

27 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 27 L’ Evento L’evento è il risultato dell’azione o dell’omissione. Due sono le teorie in merito all’evento: Teoria naturalistica dell’evento: secondo la quale l’evento è l’effetto naturale della condotta umana penalmente rilevante, e dunque una entità esteriore alla condotta, diversa e distinta da quest’ultima. Teoria giuridica dell’evento: secondo la quale l’evento è l’effetto offensivo della condotta, ovvero la lesione o la messa in pericolo dell’interesse tutelato dalla norma, ad essa legata da un nesso di causalità.

28 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 28 Alla luce di quanto detto i reati si possono così distinguere: Reati di pura condotta e reati di evento Reati di danno e reati di pericolo Reati istantanei e reati permanenti

29 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 29 Nesso di causalità Il nesso causale trova la sua sub sunzione normativa negli artt. 40 e 41 del Codice Penale. L’art. 40 del Codice Penale scaturisce “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Il concorso di cause, tra quelle preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, “non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento” (Art. 41 c.p comma I). Si scinde il nesso di causalità solo quando quelle sopravvenute sono state esse sole sufficienti a determinare l’evento: regola condizionalistica o della condicio sine qua non. Ogni condizione è causa dell’evento, se questo non si fosse verificato, o se le sue conseguenze, rispetto al bene protetto dalla norma incriminatrice, sarebbero state diverse. La regola implica un giudizio ipotetico di eliminazione mentale: bisogna infatti ipotizzare se l'evento che ci interessa si sarebbe -o meno- verificato anche in assenza di quel determinato antecedente.

30 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 30 Si susseguno nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale diverse teorie: Tra le principali : la teoria condizionalistica o dell'equivalenza delle cause con la variante della sussunzione sotto leggi o causalità scientifica; la teoria della causalità adeguata o della regolarità causale; la teoria della causalità umana, o della signoria dell'uomo sul fatto; la teoria della causa prossima o della prevalenza, o causalità immediata; la teoria dello scopo della norma; la teoria dell'aumento di rischio. Si potrebbe aggiungere la causalità efficiente, che costituisce più un correttivo alla regola della condicio sine qua non, compatibile con tutte le altre teorie. Interessante notare che le due prime regole (la teoria dell'equivalenza delle cause e la teoria della causalità adeguata) sono applicate nei principali sistemi giuridici occidentali. Si aggiungono, nel profilo civilistico, che mutua da quello penale, quelle del “più probabile che non” (Cfr Cass. 21619/2007 e Cass. Sez. Un. 581/2008) e della rilevante probabilità, sul presupposto delle condizioni temporali e modali, della plausibilità scientifica, della sussistenza della Legge di copertura, del dato statistico e dell’assenza di altre cause, esse solo giustificanti l’evento (Cfr Cass. 577/2008 ).

31 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 31 Elemento soggettivo del reato Il fatto materiale per poter essere ascrivibile al soggetto deve esservi legato psichicamente: questi cioè deve averlo voluto. Il profilo psicologico può essere distinto, secondo i gradi di consapevolezza e volizione, in Dolo e Colpa. Quanto al Dolo, così nell’Art. 42 del Codice Penale: “nessuno può essere punito per una azione o omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”.

32 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 32 Il primo comma dell’articolo 43 cp stabilisce che il delitto: “è doloso, o secondo le intenzioni, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.

33 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 33 Il dolo caratterizza l’illiceità penale, rendendo configurabile il reato, nella sua gradazione più grave: il reato è quindi doloso quando il soggetto agente ha piena coscienza e volontà delle proprie azioni e persegue l’evento, che vuole pienamente, anche solo nell’eventualità o nell’alternatività dell’esito finale della condotta. Nella graduazione, può essere distinto in : diretto o intenzionale: è la più grave forma di dolo e si configura quando il soggetto agente assume un comportamento voluto; indiretto: si configura quando da parte del soggetto agente vi è la consapevolezza che il proprio comportamento potrebbe sfociare in un fatto illecito; eventuale: è una forma del dolo indiretto si ha quando l'agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete possibilità produca un evento integrante un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli; alternativo:è un'altra forma di dolo indiretto e si ha quando l'agente prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto; generico è il cd. dolo tipico e si ha quando l’agente vuole realizzare la condotta tipica incriminata dalla norma (es. omicidio); specifico: si ha quando alla previsione e alla volontà si aggiunge il perseguimento di un fine ulteriore (es. arricchimento in caso di furto);.

34 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 34 di danno: il soggetto agente provoca un danno a un bene tutelato giuridicamente; di pericolo: il soggetto ha l’intenzione di danneggiare o minacciare il bene protetto dalla norma; iniziale: il dolo sussiste solo nel momento iniziale della condotta criminosa; concomitante: il dolo persiste anche durante lo svolgimento della condotta criminosa; successivo: il dolo si manifesta solo dopo il compimento di una certa condotta non dolosa. A seconda dell’intensità, del dolo si può distinguere la: premeditazione o reato di proposito che si verifica quando il colpevole cura nei minimi particolari i dettagli dell’esecuzione del reato e impeto che si verifica quando la decisione di commettere un reato è del tutto improvvisa.

35 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 35 La colpa Il terzo comma dell’art. 43 cp prevede: “il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Il soggetto commette un reato non volendolo né accettando il rischio del suo verificarsi, ha cioè il potere dovere di comportarsi con cautela ed attenzione ma agisce invece con leggerezza, non utilizzando la dovuta e richiesta diligenza.

36 LA COLPA PUO’ ESSERE GENERICA: per negligenza: si intende una voluta omissione di atti o comportamenti che invece si ha il dovere di compiere; per imprudenza: si può intendere come la leggerezza nel compiere gli atti, anche pericolosi, senza le dovute cautele e senza prevedere, sulla base dell’esperienza generale, le relative conseguenze; per imperizia, si intende la preparazione scadente, sia dal punto di vista scientifico che della manualità, incompatibile con il livello minimo di cognizione tecnica e di esperienza indispensabile per l’esercizio dell’attività svolta. SPECIFICA: la regola di diligenza violata è stata posta da leggi, regolamenti, ordini o discipline. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 36

37 Ed ancora: PROPRIA: per cui l’evento non è voluto dall’agente; IMPROPRIA: l’evento è voluto dall’agente ma non tanto da farlo rientrare nell’ipotesi del dolo; INCOSCIENTE: manca la volontà di cagionare un evento e la previsione dello stesso; COSCIENTE: manca la volontà ma non anche la previsione; PROFESSIONALE: riguarda attività professionali di per sé pericolose ma che l’Ordinamento consente ed autorizza nel loro svolgimento in quanto produttive di risultati ritenuti socialmente utili. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 37

38 Cause di giustificazione Le cause di giustificazione rientrano nell'ampia categoria delle esimenti di cui all'art. 59 cp esse si distinguono dalle cause di esclusione della colpevolezza che incidono sull'elemento soggettivo e dalle cause d'esclusione della pena che incidono esclusivamente sul profilo dell'inflizione della pena. Le cause di giustificazione sono, come detto, esimenti che incidono direttamente sulla struttura del reato in quanto, a seconda delle diverse tesi, escludono la ricorrenza del fatto tipico (teoria della bipartizione del reato) o la sua antigiuridicità (teoria della tripartizione del reato). Le cause di giustificazione sono situazioni, al ricorrere delle quali, il fatto, nonostante la sua conformità alla fattispecie penale astratta, risulta non punibile in concreto in quanto autorizzato o imposto da altre norme dell'ordinamento. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 38

39 Le esimenti Consenso dell’avente diritto (art. 50 cp): “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”. Esercizio di un diritto (art. 51 cp) Adempimento di un dovere (art. 51 cp): “L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell‘Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine”. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 39

40 La legittima difesa (art. 52 cp): “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 40

41 Uso legittimo delle armi (art. 53 cp): “non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”. A cura del Prof. Avv. Ezio Bonanni 41

42 Stato di necessità (art. 54 cp): “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo”. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 42

43 Eccesso colposo (art. 55 cp): “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 43

44 Il delitto tentato La fattispecie del delitto tentato è prevista dall’art. 56, comma 1, cp:“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”. Il delitto tentato ricorre quando il soggetto agente vuole commettere un reato e si attiva in tal senso, senza però realizzare il proposito criminoso, per cause indipendenti dalla sua volontà. I requisiti di diritto positivo fissati dall’art. 56 cp ai fini della configurabilità del tentativo sono due: l’idoneità degli atti, e la direzione non equivoca degli stessi. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 44

45 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 45 Prevede l’art. 56, comma 2 e 3 cp, che: «se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora essi costituiscano per se un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà». Il legislatore ha pertanto previsto due ipotesi, denominate desistenza volontaria e recesso attivo, rispetto alle quali si è stabilito un autonomo trattamento sanzionatorio rispetto al delitto tentato. Nella prima delle due ipotesi, l’agente, volontariamente, desiste dall’azione, nella seconda l’azione è già stata compiuta, ma ciò che viene dall’agente impedito, è la causazione dell’evento: da tali premesse, si può evincere subito che il recesso attivo sarà configurabile soltanto per i reati di evento, nei quali la consumazione consiste non nel compimento della condotta, bensì nella produzione d’evento naturalistico conseguente alla tenuta di una determinata condotta.

46 Concorso di persone nel reato L’istituto è previsto dall’art. 110 cp che recita: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”. Sono elementi necessari del concorso: -la pluralità di agenti; -la commissione di un reato; non è sufficiente il semplice accordo o la istigazione quando non siano seguiti dal verificarsi del reato ex art. 115 cp; -contributo causale del concorrente al verificarsi dell’evento; -elemento soggettivo: che non si limita alla coscienza e volontà del fatto criminoso, ma comprende anche la consapevolezza che il reato viene commesso con altre persone. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 46

47 Il concorso può essere: - materiale: per cui il correo interviene personalmente nella serie di atti che danno vita all’elemento materiale del reato; - morale: per cui il correo dà un impulso esclusivamente psicologico alla realizzazione di un reato che materialmente viene commesso da altri; -eventuale: quando il reato può indifferentemente essere commesso da un singolo soggetto o da una pluralità di persone; -necessario: quanto la realizzazione del reato richiede necessariamente una pluralità di persone (es. associazione per delinquere ex art. 416 cp). Con gli artt. 112 e 114 cp il Giudice può attenuare o aggravare la pena a seconda dell’apporto contributivo del concorrente al verificarsi del reato. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 47

48 Concorso anomalo L’istituto (cd. aberratio delicti) è previsto dall’art. 116 cp il quale prevede che “qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione o omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”. Con il suddetto articolo il legislatore ha previsto che il concorrente risponde del reato ancorché non voluto, se, anche lui, con il suo comportamento, ha determinato il verificarsi dello stesso reato. Se quindi il reato si è realizzato anche mediante il suo apporto contributivo, il concorrente risponderà del fatto commesso e ciò anche se voleva un reato diverso. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 48

49 La pena La pena nel nostro ordinamento presenta i caratteri fondamentali della: -Personalità -Legalità -Inderogabilità -Proporzionalità A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 49

50 Pene Principali (art.17 cp): Detentive: Ergastolo Reclusione Arresto Pecuniarie: Multa Ammenda A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 50

51 Pene accessorie Le pene accessorie, previste dall’art. 19 cp, per i delitti sono: -l'interdizione dai pubblici uffici; -l'interdizione da una professione o da un'arte; -l'interdizione legale; -l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; -l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; -l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; -la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 51

52 Le pene accessorie per le contravvenzioni (art. 19 cp) sono: -la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; -la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 52

53 Numerose sono le teorie in merito alla pena. Tra le più importanti: Retributiva: prevista dal Codice Rocco prevedeva la pena in base alla formula “il male per il male”, finalizzata alla eliminazione del delitto da perseguire in base alla malignità interna del soggetto. Prevenzione (sia generale che speciale): può avere un aspetto sia positivo che negativo in particolare questa ultima concezione trova il suo massimo esponente in Feuerbach che, ipotizza una legge penale finalizzata alla coazione psicologica dei possibili delinquenti, al fine di trattenere i consociati dal commettere i delitti. Prevenzione speciale integratrice: sancita dall’art. 27, comma 3, Cost., ma dedotta anche dai principi delle stato di diritto (artt. 3, 13 e 25 Cost.) e dello Stato sociale (artt. 2, 19 e 21 Cost.), per la quale la rieducazione del condannato non deve essere intesa come imposizione dello stile di vita, ma come offerta di terapia sociale emancipante, che in base al rispetto della dignità umana ha bisogno del consenso del reo stesso, essendo quindi risocializzante. A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 53

54 A cura dell’Avv. Ezio Bonanni 54 Conclusioni Il diritto non può essere solo un complesso di norme per fattispecie astratte e fredde, vuote e lontane, ma lo strumento per riaffermare l ’ uomo, la sua dignità, le sue esigenze, le sue aspirazioni, in definitiva … i suoi Diritti. Quelli veri … quelli che sono scritti nella Costituzione … ma che molti fingono di dimenticare … ma che forse non conoscono … o più grave … che non condividono … Migliaia di lavoratori o di semplici cittadini intendono lottare contro l ’ ingiusta discriminazione e negazione dei diritti, perché questo vuol dire costruire un mondo nuovo, vero e solidale, attento all ’ uomo, alla vita e alla sua dignità.


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