La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Il reddito d’impresa.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Il reddito d’impresa."— Transcript della presentazione:

1 Il reddito d’impresa

2 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
1. Riferimento normativo La definizione di reddito d’impresa è contenuta nell’articolo 55 del DPR 917/86 al Titolo I (soggetti Irpef) del TUIR ma la regolamentazione analitica è inserita nel Titolo II (soggetti Ires). Precedentemente nel vecchio testo del’73 le disposizioni erano contenute nel capo VI del Titolo I dedicato all’IRPEF mentre nell’IRPEG si faceva rinvio ad esse. Norme analitiche (Titolo II – soggetti IRES) sono applicabili anche agli imprenditori individuali ed alle società di persona. Art. 81: definizione di reddito complessivo; Art. 83: determinazione del reddito complessivo (principio di derivazione); 3

3 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Artt. 85 – 94: Trattamento delle componenti positive di reddito; Artt. 95 – 101: Trattamento delle componenti negative di reddito; Artt. 102 – 104: Ammortamento dei beni materiali ed immateriali; Artt. 105 – 108: Accantonamenti ed altre spese; Art. 109: Norme generali sui componenti del reddito d’impresa (Principi: competenza – inerenza – diretta imputabilità – correlazione); Art. 110: Norme generali sulle valutazioni.

4 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
2. Definizione di reddito d’impresa e rimando alle norme Ires La definizione del reddito d’impresa si trova all’art. 55 del TUIR (ambito Irpef). Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art del c.c. Le predette attività per produrre reddito d’impresa devono essere esercitate per professione abituale ancorché non esclusiva. N.B. Tutte le «attività commerciali» se non esercitate in modo abituale producono, non redditi d’impresa, ma «redditi diversi» ai sensi dell’art. 67, lett. i) del TUIR PROFESSIONE ABITUALE = esercizio abituale e non meramente occasionale ESERCIZIO ABITUALE= in maniera stabile, regolare e protratto nel tempo anche se in modo non continuativo ( es. attività stagionale)

5 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Sono commerciali, secondo l’art c.c.: Le attività dirette alla produzione di beni e servizi; Le attività intermediarie nella circolazione di beni e servizi; L’attività bancaria e assicurativa; Le attività ausiliarie alle precedenti.

6 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Forma giuridica dell ’impresa : l’impresa può assumere diverse forme giuridiche. Individuale: non ha obbligo di deposito di bilancio e, a seconda delle dimensioni dell’impresa, può essere ammessa al regime di contabilità semplificata (solo movimenti economici). Il reddito imponibile viene tassato con le aliquote IRPEF. Società di persone (tranne società semplice): non ha obbligo di deposito di bilancio e, a seconda delle dimensioni dell’impresa, può essere ammessa al regime di contabilità semplificata (solo movimenti economici). Il reddito imponibile è attribuito per trasparenza ai soci (sulla base della percentuale di partecipazione a prescindere dall’effettiva distribuzione) ed è tassato con le regole IRPEF se il socio è persona fisica. Società di capitali (consorzi e cooperative): ha l’obbligo di deposito del bilancio di esercizio ed è ammesso solo il regime di contabilità ordinaria (anche movimenti finanziari). Il reddito imponibile è tassato con le regole IRES. Anche gli enti possono produrre reddito d’impresa.

7 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Presunzione di esercizio di attività d’impresa (principio di attrazione): Art. 81 del TUIR – il reddito delle società di capitali, da qualsiasi fonte provenga, è sempre considerato reddito d’impresa. Per la determinazione del reddito d’impresa, l’articolo 56 del TUIR rinvia alle norme previste per i soggetti Ires. (Con l’emanazione del D.Lgs n. 344 è stata istituita l’IRES che dal 1 gennaio 2004 ha sostituito l’IRPEG) E’ una imposta proporzionale- Vi è una presunzione assoluta. Uguale norma è prevista per le snc e le sas all’art. 6 del TUIR.

8 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
3. Reddito complessivo (principio di derivazione) Determinazione del reddito imponibile: La determinazione del reddito complessivo è contenuta nell’articolo 83 del TUIR (ambito Ires ma valido per snc e sas ai sensi dell’art. 6). Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme fiscali.

9 Utile civilistico / Reddito imponibile
MONOBINARIO UTILE DI BILANCIO FILTRO FISCALE Con tale filtro la disciplina fiscale non interferisce con quella civilistica in sede di formazione del Bilancio. + V.A. - V.D. IMPONIBILE FISCALE

10 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Cenni al bilancio d’esercizio: l’obbligo di deposito del bilancio d’esercizio sussiste solo per alcune forme giuridiche, ad es. per le società di capitali. Il bilancio è regolato all’interno del codice civile negli articoli dal 2423 a 2435 bis. Nuovo OIC 12 rappresenta un unico riferimento (principio contabile) per gli schemi di bilancio e Nota integrativa, • È costituito da almeno tre documenti: Stato patrimoniale: contiene la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; Conto economico: illustra il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita d’esercizio); Nota integrativa: illustra in termini discorsivi il bilancio (principio di chiarezza e sintesi).

11 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Principio di derivazione: il risultato civilistico (utile o perdita di conto economico) rappresenta il dato di partenza per il calcolo del reddito imponibile. Il dato di bilancio rappresenta solo l’input di partenza al quale applicare le variazioni previste dalle norme fiscali. Il perché delle variazioni: le variazioni sono aggiustamenti fiscali al risultato d’esercizio che hanno essenzialmente la funzione di consentire all’Amministrazione: - di garantire stabilità e margini certi delle entrate finanziarie; - di evitare sottrazioni di materia imponibile;

12 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Per variazioni in aumento si intendono: Costi imputati a conto economico, non deducibili; Ricavi non imputati a conto economico, ma imponibili; Per variazioni in diminuzione si intendono: Costi non imputati a conto economico (dell’esercizio), ma deducibili; Ricavi imputati a conto economico, ma non imponibili;

13 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
3.1 Esempi di variazioni in aumento Componenti negativi imputati a conto economico indeducibili o a deducibilità parziale: IMU: imposta municipale sugli immobili, espressamente indeducibile per previsione normativa; Autovetture: Ammortamenti deducibili al 20% fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99; per gli agenti e rappresentanti di commercio la deducibilità è elevata all’80% fino al limite del costo del bene di euro ,84.

14 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Spese telefoniche: deducibili all’80%; Spese alberghi e ristoranti: deducibili al 75%; Componenti positivi non imputati a conto economico ma imponibili Articolo 109, comma 3, del TUIR: i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. Al contrario dei costi, per i quali l’articolo 109, comma 3, del TUIR prevede la previa imputazione a conto economico per la deducibilità, tutti i ricavi, anche se non imputati a conto economico devono essere tassati .

15 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
3.2 Esempi di variazioni in diminuzione Costi non imputati a conto economico (dell’esercizio), ma deducibili. tratta, in generale, di componenti negative transitate in bilanci di precedenti esercizi per le quali la normativa fiscale prevede un Si differimento temporale per la deduzione o un criterio diverso da quello della competenza (criterio di cassa). Rientrano in tale casistica, ad esempio:

16 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali: sono deducibili nei 1988. limiti dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. del L’eventuale minor ammortamento dedotto in esercizi precedenti diverrà deducibile nell’esercizio di cessione (minore plusvalenza o maggiore minusvalenza) o durante il periodo di ammortamento. In tal caso sarà consentito un ammortamento fiscale superiore a quello civilistico nei limiti dei maggiori ammortamenti (svalutazioni) civilistici non dedotti in precedenti esercizi. Compensi agli amministratori: sono deducibili nell’esercizio in cui vengono erogati. Nell’esercizio in cui è avvenuta l’imputazione a conto economico, senza il pagamento, l’onere è stato ripreso in aumento.

17 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Ricavi imputati a conto economico non imponibili o imponibili in successivi esercizi: Partecipation exemption: Sono esenti al 95% le plusvalenze relative alla cessione di azioni quote di partecipazione che hanno i seguenti requisiti: o Ininterrotto possesso per 12 mesi; Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie; Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato non fiscalità privilegiata; a Dividendi: se percepiti da un soggetto Ires sono imponibili al 5%.

18 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
• Plusvalenze rateizzate: – Le plusvalenze realizzate su beni diversi da quelli merce (plusvalenze patrimoniali) posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o a un anno per le società sportive professionistiche), possono, a scelta del contribuente, concorrere alla formazione del reddito imponibile in quote costanti nell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto.

19 Principio di competenza
REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 4. Principi generali di determinazione del reddito d’impresa Alcuni dei più importanti principi generali di determinazione del reddito d’impresa sono espressamente enunciati nell’art. 109 del TUIR: Principio dell’inerenza Principio di competenza – Correlazione costi-ricavi – Certezza ed obiettiva determinabilità Previa imputazione a conto economico

20 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
4.1 Principio di inerenza Art. 109, comma 5, TUIR: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”

21 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
È un criterio per “l’abbinamento” tra componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Un costo, per essere deducibile, deve essere Inerente (cioè utile e funzionale) all’attività dell’impresa Afferente alla produzione di ricavi o altri componenti positivi reddito di

22 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Un costo è inerente all’attività d’impresa se è sostenibile una correlazione tra acquisto e attività svolta dall’impresa, altrimenti potrebbe mascherare un’esigenza di consumo personale dell’imprenditore. Il giudizio va dato in concreto basandosi sulla natura della spesa rispetto all’attività di impresa. Si tratta, infatti, di un concetto relativo che dipende, oltre che dalla specifica attività d’impresa, anche dalle sue dimensioni, dalla sua organizzazione, dalle proprie esigenze promozionali, ecc

23 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Esempi di inerenza: L’acquisto di un quadro di Monet, ad esempio, potrebbe essere inerente per un hotel di lusso, ma difficilmente potrebbe esserlo per una trattoria L’acquisto di un fuoristrada sarà senz’altro inerente per un’impresa mineraria ma non per un parrucchiere

24 Il principio di inerenza: ulteriore esempio
Un caso particolare: la sentenza della Corte di Cassazione 11 agosto 1995, n. 8817: Una società aveva presentato un ricorso volto ad ottenere il rimborso delle maggiori imposte pagate in conseguenza dell’indicazione di una variazione in aumento per l’importo corrispondente alla somma pagata per il riscatto di un dirigente sequestrato La società ne sosteneva l’inerenza poiché il dirigente sequestrato rivestiva il ruolo di uomo “chiave” per l’attuazione dei programmi aziendali. La suprema Corte ha respinto il ricorso sostenendo che tale somma non poteva costituire una spesa funzionale alla produzione del reddito, non essendo collegata direttamente all’esercizio dell’ impresa, aggiungendo che, diversamente argomentando, per tale via si accorderebbe liceità alla permanenza in case di cura, sostenute per migliorare le condizioni di vita di un dirigente o, addirittura, per salvargli la vita.

25 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Inerenza presunta: molte disposizioni del TUIR limitano caso per caso ed in maniera forfetaria la deduzione fiscale di spese “sospette ”. È il caso delle: auto aziendali; spese telefoniche; spese di rappresentanza;

26 Parziale “presunzione” di inerenza: le auto aziendali
Limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito in relazione ad auto e motoveicoli utilizzati nell’esercizio d’impresa (art. 164 del T.U.I.R.) Deducibilità integrale (art. 164, comma 1, lett. a), del T.U.I.R.): - veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’ attività propria dell’impresa, ( i ) senza i quali l’attività d’ impresa non può essere esercitata; ( ii ) veicoli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’ impresa, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali; veicoli che risultano da adattamenti che ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone ( circ. 48/E del 1998 e 1/E del 2007). - veicoli adibiti ad “uso pubblico”

27 Parziale “presunzione” di inerenza: le auto e ciclomotori
Deducibilità nella misura del 20% delle spese e degli altri componenti negativi (art. 164, comma 1, lett.b), del T.U.I.R.) per le autovetture e ciclomotori il cui utilizzo è diverso rispetto a quelli di cui ai punti precedenti. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni professionali la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di Agenzia e di Rappresentanza di commercio. Non si tiene conto del costo di acquisizione che eccede euro ,99 (£ ) per le autovetture e per € 4.131,66 (£ ) per i motocicli e d € 2.065,83 (£ ) per i ciclomotori. Il predetto limite è innalzato ad € ,84 (£ ) per gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Deducibilità nella misura del 70% (art. 164, comma 1, lett. b-bis), del T.U.I.R.) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta

28 Parziale “presunzione” di inerenza: le spese telefoniche
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (linee fisse e mobili) sono deducibili nella misura dell’80% (art. 102, c. 9, del T.U.I.R.) Gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per i trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto sono interamente deducibili limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo

29 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
4.2 Principio di competenza Funzione del principio di competenza è quella di individuare il periodo d’imposta nel corso del quale gli eventi che interessano la gestione ed patrimonio dell’impresa si riflettono nella determinazione del reddito imponibile. il Tale principio stabilisce il momento rilevante in cui si verificano i presupposti, di fatto e di diritto, da cui traggono origine i componenti positivi e negativi di reddito acquisiti nel patrimonio dell’impresa (es. crediti o debiti), a prescindere dal momento della percezione o del pagamento (“cassa”).

30 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
La competenza può essere suddivisa in: Competenza esterna - nei rapporti giuridici con i terzi (costi, plus-minusvalenze, sopravvenienze) ricavi, Competenza interna-attribuzione del costo nel corso del (ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti) tempo La competenza fissata dal legislatore: Al comma 2 dell’art. 109, il legislatore ha individuato alcune fattispecie per le quali ha specificamente individuato il momento di competenza:

31 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Cessione di beni “i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà”.

32 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Prestazione di servizi “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”.

33 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Articolo 109, comma 1: I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi … concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

34 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Il primo corollario: certezza e obiettiva determinabilità (solo per i soggetti non IAS adopter) I requisiti della CERTEZZA e della OBIETTIVA DETERMINABILITA’ sono correttivi del momento della competenza che hanno l’effetto di posticiparlo, mai di anticiparlo Certezza Richiede l’esistenza di un titolo produttivo di effetti giuridici al termine dell’esercizio, sia pur suscettibile di variazioni in futuro L’elemento reddituale deve essere, quindi, collegato ad una situazione giuridica definita alla chiusura del periodo d’imposta

35 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Obiettiva determinabilità Sussiste quando, al termine dell’esercizio, si sono già verificati gli elementi per calcolare con precisione la componente reddituale, anche se la liquidazione non è ancora avvenuta Tali requisiti debbono sussistere alla fine del periodo d’imposta, anche se conosciuti dopo.

36 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Un secondo corollario: la correlazione costi-ricavi Un secondo corollario del principio di competenza è il principio di correlazione costi - ricavi (aspetto aziendalistico- contabile ) Secondo i principi contabili, “i costi devono essere correlati con i ricavi. Questa correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza e intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi”

37 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Il principio di correlazione costituisce un temperamento dell’oggettiva determinabilità della competenza degli elementi reddituali in corso di maturazione ammissibili ai fini fiscali Ad esempio, nella risoluzione n. 91/2006, è stato stabilito che, in virtù di tale principio, le provvigioni passive corrisposte all’agente rilevano nello stesso esercizio in cui assumono rilevanza i ricavi per cui le medesime provvigioni sono dovute

38 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Eccezioni al principio di competenza Il principio della competenza si applica ai componenti positivi o negativi “per i quali le precedenti norme non dispongano diversamente” (art c. 1). In altri termini, alcuni elementi reddituali, per ragioni di semplicità applicativa o di cautela fiscale, sono imputati “per cassa”.

39 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Contributi in conto capitale (art. 88, comma 3) Utili derivanti dalla partecipazione in società soggetti all’IRES / art. 89, comma 2) Compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) Imposte deducibili ed i contributi alle associazioni di categoria Art. 99) Interessi di mora (art. 109, comma 7)

40 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
4.3 Il principio della previa imputazione a conto economico Sancito dall’art. 109, comma 4 del TUIR: “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.”

41 Abolizione del regime delle deduzione extra contabili.
REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Sono tuttavia deducibili FISCALMENTE Quelli imputati al CE di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità di norme che ne consentono il rinvio Quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge Abolizione del regime delle deduzione extra contabili. Diversamente, i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati a conto economico.

42 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
5. Rapporto tra valutazioni civilistiche e norme tributarie La normativa civilistica prevede che nella formazione del bilancio d’esercizio sono rimesse all’imprenditore una serie di valutazioni “discrezionali”. In particolare queste possono riguardare: Ammortamenti: processo tecnico contabile mediante il quale costo viene ripartito nel corso del tempo; un Svalutazioni: derivano da valutazioni in merito al valore degli assets iscritti in bilancio; Accantonamenti: generalmente determinato evento accada. misurano il rischio che un Questi elementi sono caratterizzati temporaneità, essendo soggetti da un carattere di precarietà e a successivi variazioni o aggiustamenti. Alla loro rilevazione non si accompagna la perdita definitiva che potrà essere accertata solo in esercizi successivi.

43 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
Il legislatore fiscale, considerando le diverse esigenze seguite, non ha lasciato discrezionalità all’imprenditore per decidere la rilevanza o meno di tali poste. Il trattamento fiscale previsto per tali componenti è così riassumibile: Ammortamenti: sono stati fissati limiti precisi alle percentuali di ammortamento fiscali); (deducibilità a partire dall’effettiva entrata in funzione dei beni ridotto alla metà per il primo esercizio). Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46 è consentita la deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo è sostenuto.) Regola particolare per il fabbricato industriale al netto del costo aree occupate 20% e 30% fiscalmente consentite (D.M. del 1988 – aliquote Svalutazioni: non vengono riconosciute all’atto dell’iscrizione in bilancio. Sono recuperate negli esercizi successivi con una maggiori minore ammortamenti fiscali, con il riconoscimento di plusvalenza fiscale o maggiore minusvalenza fiscale.

44 Accantonamenti: Gli accantonamenti non vengono riconosciuti all’atto dell’iscrizione in bilancio (tranne nei casi previsti dalla normativa fiscale per alcuni fondi). Sono riconosciuti nell’esercizio nel quale l’evento si manifesta e la perdita diviene certa e determinabile (in genere utilizzo del Fondo). Vi sono due tipi di accantonamenti: a) Per ONERI CERTI DI GESTIONE: Fondo TFR, Indennità di cessazione rapporto di Agenzia. b) Per ONERI NON CERTI: accantonamenti per rischi su crediti cui sono accumunati le svalutazioni dei CREDITI di cui all’art. 106 del TUIR. Essi sono deducibili in ciascun periodo di imposta nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti . La deduzione non è più ammessa quando l’accantonamento ha raggiunto il 5% dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio.

45 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
L’iscrizione differita) delle imposte in bilancio (cenni alla fiscalità Le discordanze tra i criteri di determinazione del risultato d’esercizio ed i criteri di determinazione del reddito d’impresa, producono delle differenze permanenti o temporanee tra l’utile o la perdita d’esercizio ed il reddito imponibile.

46 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
differenze permanenti: derivano da componenti di reddito in tutto o in parte non riconosciuti fiscalmente; differenze temporanee: derivano dalla differente competenza temporale Ne deriva Le regole dei componenti reddituali tra normativa civilistica e fiscale. uno spostamento della tassazione tra esercizi precedenti. di bilancio richiedono la “sterilizzazione” contabile di tali differimenti, mediante la gestione della fiscalità differita.

47 REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI
La fiscalità differita può comportare i seguenti fenomeni: DIFFERIMENTO DELLA TASSAZIONE, quando dei componenti positivi di reddito sono tassabili in esercizi dei componenti negativi di reddito sono successivi oppure quando fiscalmente deducibili in esercizi precedenti a quello di iscrizione in bilancio secondo criteri Civilistici. ANTICIPAZIONE DELLA TASSAZIONE, quando dei componenti negativi sono dedotti fiscalmente in esercizi successivi a quello della loro iscrizione in bilancio secondo corretti criteri civilistici o quando dei componenti positivi di reddito sono tassati in esercizi precedenti a quelli in cui sono iscritti in bilancio secondo criteri civilistici.

48 Esercitazione

49 ntrate PERIODO D’IMPOSTA 2013 REDDITI QUADRO RF genzia
CODICE FISCALE PERSONE FISICHE 2014 REDDITI QUADRO RF genzia ntrate Reddito di impresa in contabilità ordinaria RF1 RF2 Codice attività 1 studi di setore: 2 studi di setore: 3 parametri: 4 5 cause di esclusione cause di inapplicabilità cause di esclusione esclusione compilazione INE componenti positivi da studi di settore annotati nelle scriture contabili ,00 Determinazione RF4 A) UTILE ,00 del reddito RF5 B) PERDITA ,00 RF6 C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI Ammortamenti 1 ,00 Altre rettifiche 2 ,00 Accantonamenti 3 ,00 4 ,00 Variazioni in aumento RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio 1 ,00 2 ,00 RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze ative imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lett. b)) ,00 RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività ,00 Artigiani RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 ,00 3 RF12 Ricavi non annotati Parametri e studi di settore 1 Maggiorazione ,00 2 ,00 ,00 RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94) ,00 RF15 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00 RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00 RF17 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali 1 ,00 2 ,00 RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR ,00 RF19 Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00 RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00 RF21 Ammortamenti non deducibili Ex artt. 102 e 103 Ex art. 104 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF23 Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00 RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte art. 105 art. 106 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00 RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 RF29 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168 bis ,00 1 2 ,00 3 4 ,00 5 6 ,00 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00 13 14 ,00 15 16 ,00 17 18 ,00 RF31 variazioni Altre in aumento 19 20 ,00 21 22 ,00 23 24 ,00 25 26 ,00 27 28 ,00 29 30 ,00 31 32 ,00 33 34 ,00 35 36 ,00 37 38 ,00 39 40 ,00 41 42 ,00 43 44 ,00 45 46 ,00 47 48 ,00 49 ,00 RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00 Variazioni in diminuzione RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti 1 ,00 2 ,00 RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b)) ,00 RF36 Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE ,00 RF38 Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE, formatisi in regime di trasparenza ,00 RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 ,00 RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) ,00 RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico 1 2 ,00 ,00 3 ,00 RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00 RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00 RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti ,00 RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis ,00 RF50 Reddito detassato ,00 RF52 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168 bis ,00

50 Altri dati RF55 Altre RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Codice fiscale (*) 1 2 ,00 3 4 ,00 5 6 ,00 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00 RF55 Altre variazioni in diminuzione 13 14 ,00 15 16 ,00 17 18 ,00 19 20 ,00 21 22 ,00 23 24 ,00 25 26 ,00 27 28 ,00 29 30 ,00 31 32 ,00 33 34 ,00 35 36 ,00 37 38 ,00 39 40 ,00 41 ,00 RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00 Determinazione RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E ,00 del reddito RF58 Redditi da partecipazione 1 ,00 2 ,00 reddito minimo 3 ,00 4 ,00 RF59 Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 Rientro RF60 Reddito d’impresa lordo (o perdita) perdite non compensate 1 ,00 2 ,00 lavoratrici/lavoratori RF61 Erogazioni liberali ,00 RF62 Proventi esenti ,00 RF63 REDDITO O PERDITA ,00 RF98 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria ,00 RF99 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore ,00 RF100 Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00 RF101 Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) ,00 Altri dati Situazione Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento Crediti per imposte pagate all’estero 1 Altri crediti RF102 Dati da riportare nel quadro RN 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati (di cui da art.5 5 ,00 ) 6 ,00 7 ,00 8 ,00 (*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

51 2014 PERIODO D’IMPOSTA 2013 ntrate Altri dati REDDITI QUADRO RG genzia
CODICE FISCALE PERSONE FISICHE 2014 REDDITI QUADRO RG genzia ntrate Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata Codice attività 1 studi di settore: cause di esclusione 2 studi di settore: cause di inapplicabilità 3 RG1 parametri: cause di esclusione 4 esclusione compilazione INE 5 Determinazione 2 del reddito RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85 (di cui con emissione di fattura 1 ,00 ) ,00 RG3 Altri proventi considerati ricavi ,00 Parametri e studi di settore Maggiorazione 3 Artigiani RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili 1 ,00 2 ,00 ,00 RG6 Plusvalenze patrimoniali (di cui 1 ,00 ) 2 ,00 RG7 Sopravvenienze attive ,00 Rientro RG8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale lavoratrici/lavoratori ,00 RG9 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93) ,00 Recupero Tremonti-ter Utili distribuiti dal soggetto estero Altri componenti positivi (di cui 1 RG10 ,00 2 ,00 Reddito da trust Recupero Reti di imprese Trasferimento residenza 3 ,00 4 ,00 5 all’estero ,00 ) 6 ,00 RG12 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10) ,00 RG13 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale ,00 RG14 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00 RG15 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00 RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo ,00 RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione ,00 RG18 Quote di ammortamento ,00 RG19 Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00 RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00 RG21 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis ,00 Spese di rappresentanza Irap 10% Irap personale dipendente 1 RG22 Altri componenti negativi Deduzione autotrasportatori distributori carburanti IMU fabbricati Deduzione ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 RG23 Reddito detassato ,00 RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23) ,00 RG25 Somma algebrica (A – B) ,00 RG26 Redditi da partecipazione 1 ,00 2 ,00 reddito minimo 3 ,00 4 ,00 RG27 Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RG28 Reddito d’impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate 1 ,00 2 ,00 RG29 Erogazioni liberali ,00 RG30 Proventi esenti ,00 RG31 Reddito d’impresa (o perdita) ,00 RG32 Imposta sostitutiva (vedere istruzioni) 1 2 ,00 RG33 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria ,00 RG34 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore ,00 RG35 Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito 2 (di cui degli anni precedenti 1 ,00 ) ,00 RG36Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) ,00 Altri dati Situazione fondi comuni di investimento pagate all’estero Altri crediti Crediti di imposta sui Crediti per imposte 1 2 3 4 RG37 Dati da riportare nel quadro RN ,00 ,00 ,00 5 6 Ritenute 7 Eccedenze di imposta 8 Acconti versati (di cui da art.5 ,00 ) ,00 ,00 ,00

52 SOCIETÀ DI CAPITALI 2014 genzia ntrate Periodo d’imposta 2013 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno “Codice in materia di protezione dei dati personali” Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. Dati personali I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Finalità del trattamento I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n del 26 ottobre 1972. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Modalità del trattamento I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. Titolare del trattamento Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione. Responsa bili del trattament o Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, è stata designata responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Diritti dell'interessato L’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

53 DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE
TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi Iva Quadro Quadro VO AC Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) settore IRES Studi di Parametri Indicatori Addizionali Consolidato Trasparenza Trust Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa a favore Dichiarazione integrativa Eventi eccezionali DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE Denominazione Codice fiscale Partita IVA Comune Provincia (sigla) Codice Comune Sede legale mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p. Stato estero di residenza Codice paese estero Codice di identificazione fiscale estero Comune Provincia (sigla) Codice Comune Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p. Data bilancio/rendiconto effetto fusione/scissione Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio rendiconto Periodo d’imposta Stato giuridica Situazione Natura giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno dal al Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato Telefono Fax prefisso numero prefisso numero Indirizzo di posta elettronica ALTRI DATI GRANDI CONTRIBUENTI CANONE RAI ONLUS CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO Tipo soggetto Settore di attività Quadro NI Codice carica Data giorno mese anno DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Codice fiscale (obbligatorio) giorno mese anno Data carica Cognome Nome (barrare la relativa casella) Sesso M F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea Località di residenza Indirizzo estero Telefono o cellulare prefisso numero Codice fiscale società o ente dichiarante

54 2014 PERIODO D’IMPOSTA 2013 ntrate REDDITI QUADRO RF genzia
CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI 2014 REDDITI QUADRO RF genzia ntrate Determinazione del reddito di impresa Mod. N. RF1 Codice attività 1 studi di settore: cause di esclusione 2 studi di settore: cause di inapplicabilità 3 parametri: cause di esclusione 4 esclusione compilazione INE 5 RF2 Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili ,00 RF3 Opzioni 1 2 IAS Rimanenze Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 3 Risultato del RF4 A) UTILE ,00 conto economico RF5 B) PERDITA ,00 RF6 C) COMPONENTI POSITIVI Ammortamenti Altre retifiche Accantonamenti EXTRACONTABILI 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Variazioni in aumento RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio 1 ,00 2 ,00 RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) ,00 RF9 Reddito determinato con criteri non analitici ,00 RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività ,00 RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 ,00 RF12 Ricavi non annotati Parametri e studi di settore Maggiorazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) ,00 RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00 RF15 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00 RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00 RF17 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali 1 ,00 2 ,00 RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR ,00 RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00 RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00 RF21 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 1 ,00 ex art. 104 2 ,00 3 ,00 RF22 Variazioni ex artt. 118 e 123 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RF23 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00 RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte art. 105 art. 106 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF26 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) (di cui comma 3 1 ,00 ) 2 ,00 RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00 RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 RF29 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis ,00 RF30 Applicazione IAS/IFRS Rimanenze Opere, forniture e servizi 1 ,00 2 ,00 3 ,00 1 2 ,00 3 4 ,00 5 6 ,00 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00 Altre variazioni in aumento 13 14 ,00 15 16 RF31 ,00 17 18 ,00 19 20 ,00 21 22 ,00 23 24 ,00 25 26 ,00 27 28 ,00 29 30 ,00 31 32 ,00 33 34 ,00 35 36 ,00 37 ,00 RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00 Variazioni in diminuzione RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti 1 ,00 2 ,00 RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) ,00 RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE ,00 RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente ,00 RF38 Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza ,00 RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 ,00 RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) ,00

55 Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento
Codice fiscale Mod. N. RF41 Quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti (di cui c. 3, art. 106 del TUIR 1 ,00 ) 2 ,00 RF42 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) (di cui comma 3 ,00 ) ,00 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, RF43 ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00 RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00 RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) ,00 RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis ,00 RF50 Reddito esente e detassato 1 ,00 2 ,00 RF52 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis ,00 RF53 Applicazione IAS/IFRS Rimanenze 1 ,00 2 ,00 RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93) 1 ,00 1 2 ,00 3 4 ,00 5 6 ,00 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00 RF55 variazioni in diminuzione Altre 13 14 ,00 15 16 ,00 17 18 ,00 19 20 ,00 21 22 ,00 23 24 ,00 25 26 ,00 27 28 ,00 29 30 ,00 31 32 ,00 33 34 ,00 35 36 ,00 37 ,00 RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00 Determinazione RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E ,00 del reddito RF58 Redditi da partecipazione 1 ,00 2 ,00 reddito minimo 3 ,00 4 ,00 RF59 Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) perdite non compensate 1 ,00 2 ,00 RF61 Erogazioni liberali ,00 RF63 REDDITO (o PERDITA) ,00 Reddito del trust misto RF66 Reddito imponibile o perdita 1 da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale ,00 2 ,00 3 ,00 RF67 Perdite di periodi d’imposta precedenti da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 Importi ricevuti Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN) Situazione Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento Crediti per imposte pagate all’estero 1 2 ,00 3 RF68 ,00 Altri crediti Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 Reddito delle società sportive dilettantistiche RF70 Proventi e altri componenti positivi 1 ,00 2 ,00 RF71 Plusvalenze patrimoniali ,00 RF72 Perdite scomputabili ,00 RF73 Reddito imponibile perdite non compensate 1 ,00 2 ,00 Prospeto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione RF84 Codice fiscale della società trasparente RF85 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente ,00 RF86 Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Valori contabili Valori fiscali Rettifica Variazioni in diminuzione società partecipata Deduzioni non ammesse RF87 Beni ammortizzabili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 RF88 Altri elementi dell’attivo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RF89 Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RF90 Reddito (o perdita) rideterminato ,00 Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir RF91 Codice fiscale della società consolidante 1 Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante RF92 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Valori contabili Valori fiscali Rettifica Variazioni in diminuzione Deduzioni non ammesse RF93 Beni ammortizzabili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 RF94 Altri elementi dell’attivo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RF95 Fondi per rischi ed oneri ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

56 2014 PERIODO D’IMPOSTA 2013 genzia ntrate CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2014 genzia ntrate QUADRO RN Determinazione dell’IRES IRES RN1 Reddito Liberalità 1 ,00 2 ,00 RN2 Perdita ,00 RN3 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ,00 RN4 Perdite scomputabili in misura limitata in misura piena (di cui di anni precedenti 1 ,00 2 ,00 ) 3 ,00 RN5 Perdite Perdite non compensate Proventi esenti 1 ,00 2 ,00 3 ,00 Reddito minimo Reddito Start-up ACE Reddito imponibile RN6 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 RN7 a) di cui 1 ,00 soggetto ad aliquota del 2 , % 3 ,00 RN8 b) di cui 1 ,00 27,5% 2 ,00 RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile ,00 RN10 Detrazioni ,00 RN11 Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9) Imposta sospesa (di cui 1 ,00 ) 2 ,00 RN12 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ,00 RN13 Credito per imposte pagate all’estero ,00 RN14 Altri crediti di imposta (di cui per immobili colpiti dal sisma dell’Abruzzo 1 ,00 ) 2 ,00 RN15 Ritenute d’acconto ,00 RN16 Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15) ,00 RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente ,00 RN18 Crediti di imposta concessi alle imprese ,00 RN19 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione ,00 RN20 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 ,00 RN21 Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN ,00 Eccedenze utilizzate Acconti versati 1 RN22 ,00 2 ,00 Acconti ceduti Recupero imposta sostitutiva da atti di recupero Credito riversato Totale 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 RN23 Imposta a debito Imposta rateizzata Eccedenze utilizzate 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RN24 Imposta a credito ,00 RN25 Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l’importo nel rigo RK1 del quadro RK) ,00


Scaricare ppt "Il reddito d’impresa."

Presentazioni simili


Annunci Google