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Demani nazionale, comunali e collettivi Moltissime piccole proprietà

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Presentazione sul tema: "Demani nazionale, comunali e collettivi Moltissime piccole proprietà"— Transcript della presentazione:

1 Demani nazionale, comunali e collettivi Moltissime piccole proprietà
Legge forestale del 1923 Riconosce il ruolo protettivo del bosco contro l’erosione del suolo e i pericoli naturali Stabilisce il vincolo idrogeologico Boschi pubblici Boschi privati Demani nazionale, comunali e collettivi Moltissime piccole proprietà Piani di assestamento Prescrizioni di massima e polizia forestale

2 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 R.D 16 maggio 1926 n. 1126 REGOLAM.
Art. 130 I boschi appartenenti ai comuni e ad altri Enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato … I piani suddetti saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all’art. 10. R.D 16 maggio 1926 n REGOLAM. Art. 137 I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli enti indicati nell’art.130 del RD 3267/1923 (Patrimoni silvopastorali dei Comuni o di altri Enti), qualora gli interessati non vi abbiano provveduto, saranno compilati a spese di questi e a cura dell’Ispettorato forestale e da questo trasmesso al comitato per l’approvazione.

3 Legge 10 febbraio 1992 n.152 ordinamento della professione di dottore agronomo e forestale (modif. e integraz. Legge 7 gennaio 1976 n.3) Art. 2 Sono di competenza dei dottori agronomi e forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali… In particolare : ….. c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere inerenti i rimboschimenti, le utilizzazioni forestali e l’assestamento forestale; g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni forestali … ; h) la meccanizzazione agrario-forestale … ; p) … le attività relative alla commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ...

4 GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
R.D.L. 3267/23 LEGGE FORESTALE ATTI DI VINCOLO IDROGEOLOGICO P.M.P.F. C.F.S C.C.I.A.A D.l.vo 149/97 D.l.vo 112/98 REGIONI PROVINCIE COMUNI 1999 REGIONI PROVINCIE 1999 D.l.vo 227/2001 ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE SETTORE FORESTALE

5 Principali strumenti normativi forestali della Regione Lazio
1) Legge Regionale 28 ottobre 2002, n° 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” 2) Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale n°39/02 3) Deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 2005, n° 126 “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale regionale e schema generale della pinificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento e attuazione”.

6 Strumenti di gestione forestale della Regione Lazio
Proprietà Strumento operativo Regime amministrativo Azienda pub. PGAF APPROVAZIONE REGIONE Azienda priv. PPT Sup > art.19 RF PUF AUTORIZZAZIONE PROVINCIA Sup > 3 ha <art. 19 RF COMUNICAZIONE PROVINCIA Sup < 3 ha DT COMUNICAZIONE COMUNE Pianificata PGAF = Piano di assestamento e gestione forestale RF = regolamento forestale. PPT = Piano poliennale dei tagli PUF = Progetto di utilizzazione forestale DT = Dichiarazione di taglio

7 Turni minimi dettati dal regolamento forestale della Regione Lazio
(articolo 32 del Regolamento 18 aprile 2005, n° 7, di attuazione della L.R. 28 ottobre 2002) fustaie di faggio sopra i 1200 m s.l.m. 110 anni fustaie di faggio sotto i 1200 m s.l.m. 90 anni fustaie di querce anni fustaie di castagno anni Fustaie di douglasia anni Fustaie di conifere anni

8 Turni minimi del ceduo Nel Lazio il regolamento forestale prescrive per i cedui matricinati i seguenti turni minimi (art. 38): 25 anni per il faggio 16 anni per le quercie caducifoglie 20 anni per il leccio e le specie della macchia mediterranea 14 anni per il castagno 12 anni per la robinia 10 anni per l’ontano, il nocciolo e il salice 10 anni per gli eucalitti per i cedui misti fa fede la specie predominante in termini di area basimetrica

9 Da notare è quanto previsto dall’art. 30 dello stesso Regolamento:
Estensione massima delle tagliate a raso dettate dal regolamento forestale della Regione Lazio (articolo 19 del Regolamento 18 aprile 2005, n° 7, di attuazione della L.R. 28 ottobre 2002) 2,5 ettari, da sole o in contiguità con le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni Da notare è quanto previsto dall’art. 30 dello stesso Regolamento: “Le fustaie coetanee trattate a taglio raso per le quali, a distanza di tre anni dal taglio, risulti assente o carente la rinnovazione naturale, devono essere rimboschite ....”

10 Estensione massima delle tagliate
Il regolamento forestale del Lazio prescrive per i cedui matricinati le seguenti estensioni massime della tagliata (art. 19): 20 ettari per il castagno 10 ettari per tutte le altre specie In caso di tagliate più estese è d’obbligo rilasciare cinque matricine per ettaro in più per ogni 5 ettari o frazione di essi eccedenti i limiti su indicati.

11 Il progetto di utilizzazione forestale
art. 11 Regolamento Forestale del Lazio relazione rilievi ed elaborazioni cartografia documenti ed allegati

12 Il progetto di utilizzazione forestale
art. 11 Regolamento Forestale del Lazio RELAZIONE generalità dell’azienda e dell’area ogetto di utilizzazione; superficie oggetto dell’utilizzazione (etremi catastali, criteri di confinamento); descrizione del soprassuolo (composizione, forma di governo e trattamento in atto, stato generale del popolamento e della rinnovazione, età, densità, struttura, stratificazione, provvigione legnosa, processi di degrado, condizioni dei popolamenti circostanti; dati tecnici sull’utilizzazione: stima della massa legnosa al taglio e della provvigione residua, criteri proposti per garantire la rinnovazione, quadro delle contiguità con le utlizzazioni effettuate nei soprassuoli adiacenti, modalità di taglio ed esbosco; forma di governo e trattamento che si prevede di adottare.

13 Il progetto di utilizzazione forestale
art. 11 Regolamento Forestale del Lazio - presenza di aree percorse da incendi e misure di prevenzione; conformità con la pianificazione territoriale vigente. RILIEVI ED ELABORAZIONI modalità e risultati dei rilievi dendrometrici con relative elaborazioni; piedilista di martellata. CARTOGRAFIA indicazione dell’area oggetto dell’intervento su cartografia catastale e sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000; eventuale zonizzazione del bosco (diversità di struttura o densità, aree vincolate, ecc.); viabilità principale e imposti se presenti all’interno dell’area oggetto dell’intervento.

14 Il progetto di utilizzazione forestale
art. 11 Regolamento Forestale del Lazio DOCUMENTI E ALLEGATI per i boschi di proprietà pubblica il provvedimento di adozione del progetto; ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del progetto.


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