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LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012

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Presentazione sul tema: "LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012"— Transcript della presentazione:

1 LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L’ANNO 2012
Dott. Marco Nocivelli

2 DICHIARAZIONE 2013 a CREDITO
Opzioni riportare il credito sull’anno 2013 per COMPENSAZIONE VERTICALE compensare il credito con altre imposte (COMPENSAZIONE ORIZZONTALE)

3 COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
FINO A € 5.000 OLTRE € 5.000 Adempimenti: preventiva presentazione dichiarazione Iva compensazione dal 16 del mese successivo utilizzo obbligatorio di Entratel/intermediario compensazione libera, dal 1° gennaio 2013, senza formalità TRA € e € OLTRE € nessun ulteriore adempimento Obbligo apposizione: - visto di conformità professionista esterno o - sottoscrizione organo di controllo

4 COMPILAZIONE DETERMINAZIONE UNICA* DETERMINAZ. SEPARATA
1 FRONTESPIZIO 1 MODULO * Anche attraverso registri IVA sezionali TANTI MODULI quante sono le attività separate DETERMINAZIONE UNICA* DETERMINAZ. SEPARATA

5 COMPILAZIONE Gli importi vanno indicati all’unità di euro. L’arrotondamento va effettuato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 cent, per difetto se inferiore a 50 cent. Se per un’attività non ci sono dati o valori da indicare, il relativo quadro non deve essere compilato.

6 FRONTESPIZIO CORRETTIVA TIPO di INTEGRATIVA DICHIARAZIONE A FAVORE
Rettifica/integra NEI TERMINI una dichiarazione già presentata TIPO di DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE Rettifica/integra - SCADUTI I TERMINI - una dichiarazione già presentata con minor credito/maggior debito rispetto al reale INTEGRATIVA Rettifica/integra - SCADUTI I TERMINI - una dichiarazione già presentata NB: La dichiarazione integrativa va presentata anche per la correzione di errori/omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell’Iva o sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.

7 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
FRONTESPIZIO FIRMA DELLA DICHIARAZIONE NUMERO MODULI (4) INVIO AVVISO TELEMATICO ALL’INTERMEDIARIO (5) FIRMA (4) Numero dei moduli/intercalari che compongono la dichiarazione Iva (5) Barrare se l’ente si è accordato affinché gli avvisi di irregolarità siano inviati telematicamente all’intermediario. Se non è effettuata la scelta, l’avviso è inviato al domicilio fiscale dell’Ente con raccomandata. L’intermediario, se accetta di ricevere l’avviso telematico, deve barrare la casella “RICEZIONE AVVISO TELEMATICO” nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

8 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
FRONTESPIZIO IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA CODICE FISCALE DELL’INTERMEDIARIO IMPEGNO A PRESENTARE IN VIA TELEMATICA LA DICHIARAZIONE (6) RICEZIONE AVVISO TELEMATICO(7) DATA DELL’IMPEGNO(8) FIRMA (6) Barrare “1” Se la dichiarazione è predisposta dall’Ente, “2” se dall’intermediario (7) Vedi nota 5 slide precedente (8) Data di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione

9 FRONTESPIZIO Se l’Ente intende compensare il credito Iva per importi superiori a € , la dichiarazione deve essere completata con l’apposizione del VISTO DI CONFORMITA’

10 FRONTESPIZIO La sottoscrizione dell’ORGANO DI CONTROLLO è alternativa all’apposizione del visto di conformità. Con la rm. 90/10 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’organo di revisione previsto dall’art. 234 Tuel svolge la stessa funzione di garanzia sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente locale che viene svolta dai revisori legali nei confronti delle società di capitali. Quindi la sottoscrizione del revisore sostituisce il visto di conformità e consente all’Ente la compensazione orizzontale oltre €

11 FRONTESPIZIO Con la sottoscrizione il revisore attesta l’esecuzione di tutti i controlli previsti dall’art. 2, comma 2, Dm. 164/99. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione di sanzioni (cfr. Dlgs. 241/97, art. 39, comma 1, lett. a). NB: quando non si pone il problema della compensazione di importi superiori a € la dichiarazione Iva non deve essere sottoscritta dai revisori dei conti.

12 QUADRO VA VA2: codice attività
sempre codice sul primo modulo degli enti pubblici. non si possono separare attività che hanno lo stesso codice (rm.112/08) fatta salva l’eccezione per l’attività immobiliare (art. 36, c. 3, DPR 633) nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ex art. 36 deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo

13 QUADRO VA VA5: acquisti e servizi di gestione di telefoni cellulari per i quali l’Iva è stata detratta in misura superiore al 50% NB: dal 2008 la legge non predetermina una misura forfetaria e fissa di imposta detraibile (come per le auto), lasciando al contribuente il calcolo di un’eventuale percentuale di utilizzo commerciale superiore al 50%

14 QUADRO VE NOVITA’ Operazioni con Iva per cassa
Eliminazione operazioni con aliquota Iva 20% Rinumerazione

15 QUADRO VE VE20-VE22: operazioni imponibili al 4%, 10%, 21%
E’ stato soppresso il rigo per le operazioni al 20%. Nel caso di emissione di note di accredito al 20% è necessario inserirle nel rigo al 21% e collocare la differenza di Iva nel rigo VE24

16 QUADRO VE VE24: variazioni ed arrotondamenti di imposta per quadratura con Iva sulle operazioni attive (fatture di vendita + corrispettivi)

17 QUADRO VE L’Iva al VE24 può essere diversa da quella sulle operazioni a causa di: arrotondamenti di imposta operati in fattura imposta indicata in fattura in misura diversa a quella reale per la quale non sia stata emessa nota di variazione arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione Vanno indicate anche le variazioni di sola imposta registrate nel ma relative ad operazioni di anni precedenti. Il rigo va utilizzato anche nel caso in cui nel 2012 siano state emesse note di variazione con Iva 20%.

18 QUADRO VE VE30: operazioni che concorrono alla formazione del plafond (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino) VE31: operazioni non imponibili per dichiarazione di intento

19 QUADRO VE VE32: altre operazioni non imponibili (es. soggiorni climatici) VE33: operazioni ESENTI NB: l’effettuazione di operazioni esenti comporta la compilazione della sezione 3-A del quadro VF. Se sono occasionali o accessorie a operazioni imponibili va barrata la casella al rigo VF53.

20 QUADRO VE VE34: operazioni con applicazione del reverse charge
campo 2: cessione di rottami campo 5: cessione di fabbricati (strumentali/abitativi) imponibili a soggetti Iva

21 QUADRO VE VE36: operazioni effettuate nell’anno 2012 ma con imposta esigibile in anni successivi (non devono essere comprese nei righi da VE20 a VE22) Iva per cassa VE37: (meno) operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012 (devono essere comprese nei righi da VE20 a VE22)

22 QUADRO VE VE38: (meno) cessioni di beni ammortizzabili e
passaggi interni (ex. art. 36, comma 5) SERVIZI, (solo) se destinati ad attività a detrazione forfettizzata o ridotta (es. attività esenti) PASSAGGI A O DA ATTIVITA’ AL MINUTO CON VENTILAZIONE (es. farmacia) ALTRI PASSAGGI DI BENI

23 QUADRO VE VE39: prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter) PS: per queste operazioni è previsto l’obbligo di fatturazione (art. 21, comma 6) ma non concorrono alla formazione del volume d’affari. NB: dal 2013 sono cambiate le regole: tutte le operazioni prive del requisito della territorialità vanno fatturate e concorrono alla formazione del volume d’affari

24 QUADRO VE VE40: volume d’affari NON concorrono al volume d’affari:
cessioni di beni ammortizzabili passaggi interni di beni/servizi tra attività separate operazioni effettuate in anni precedenti ma con Iva esigibile nel 2012 prestazioni di servizi ex art. 7-ter

25 QUADRO VF NOVITA’ eliminazione rigo per acquisti con Iva 20%
rinumerazione acquisti da «nuovi minimi» (regime dell’imprenditoria giovanile)

26 QUADRO VF VF1-VF11: acquisti imponibili, suddivisi per aliquota, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel 2012 NB: il quadro comprende tutti gli acquisti, sia quelli posti in essere nel territorio dello Stato che gli acquisti intracomunitari e le importazioni (bollette doganali)

27 QUADRO VF VF13: altri acquisti non imponibili (es. agenzie viaggio) VF14: acquisti esenti VF15: acquisti da «nuovi minimi» (ex. Art. 27, c. 1 e 2, Dl. 98/11)

28 QUADRO VF VF17: acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta
acquisti oggettivamente non detraibili (art. 19-bis1 o altre disposizioni) per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di Iva non detraibile. La restante quota di imponibile deve essere indicata nei righi da VF1 a VF11

29 QUADRO VF VF18: acquisti ad Iva non detraibile
acquisti relativi ad operazioni esenti acquisti relativi ad operazioni esenti con opzione art. 36-bis acquisti relativi ad attività esenti occasionali o accessorie a operazioni imponibili acquisti relativi ad operazioni esenti se effettuate imponibili occasionali

30 QUADRO VF VF19: acquisti annotati nei registri Iva del 2012 ma con detrazione differita ad anni successivi Iva per cassa VF20: (meno) acquisti annotati in anni precedenti ma con Iva esigibile nel 2012 (vanno indicati in VF1-VF11) NB: generalmente gli ee.ll. registrano in IVA le fatture d’acquisto quando emettono il mandato di pagamento. Perciò non compilano i suddetti quadri.

31 QUADRO VF VF23: variazioni e arrotondamenti di imposta
In caso di inserimento di fatture con Iva al 20% nella contabilità Iva del 2012 è necessario procedere come segue: inserire gli imponibili di tali fatture nel rigo corrispondente all’aliquota Iva più prossima (cioè il 21%); calcolare l’Iva al 21%; inserire la differenza di Iva (tra quella applicata al 20% e quella calcolata in dichiarazione al 21%) nel rigo VF23 “variazioni e arrotondamenti di imposta”.

32 QUADRO VF VF24: acquisti dall’estero e da San Marino
- acquisti intracomunitari (imponibile e Iva) - importazioni (risultanti dalle bollette doganali) - acquisti di beni da San Marino (con e senza Iva) NB: rigo VF24 non è presente nel modello IVA BASE

33 La ripartizione ha soltanto finalità statistiche.
QUADRO VF VF25: ripartizione degli acquisti (di cui al VF21) - beni ammortizzabili (materiali e immateriali) (A) - beni strumentali non ammortizzabili(B) - beni destinati a rivendita/produzione di altri beni/servizi (C) - altri acquisti e importazioni (C) La ripartizione ha soltanto finalità statistiche.

34 QUADRO VF (A) Compresi i beni di costo non superiore a € 516,46 e il prezzo di riscatto di quelli già acquisiti in leasing. NB: la classificazione diverge da quella finalizzata alla rettifica della detrazione (B) Compresi i canoni relativi a beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso. (C) Beni destinati alla rivendita (merci) e beni destinati alla produzione di beni o servizi (es. materie prime, semilavorati, …) (D) Costo di tutti gli altri acquisti di beni/servizi non compresi nei campi precedenti (prestazioni di servizi, utenze, spese generali, …)

35 QUADRO VF VF30: metodo utilizzato per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione

36 QUADRO VF Su uno stesso intercalare non può essere barrata più di una casella del VF30. Nei casi di eventuale coesistenza di due o più regimi è necessario compilare un intercalare per ognuno di essi. Non devono compilare il VF30 ma i righi VF53 e VF54 i soggetti che hanno effettuato: - esenti occasionali (VF53 c. 1) - imponibili occasionali in assenza di acquisti ad essi inerenti (VF53 c. 2) - esclusivamente esenti accessorie ad imponibili (VF53 c. 1) - cessione occasionale di beni usati (VF54)

37 QUADRO VF SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI
L’occasionale effettuazione di operazioni ESENTI su un intercalare imponibile IMPONIBILI su un intercalare esente NON dà luogo ad applicazione del pro-rata. In tali casi ai fini della determinazione dell’Iva detraibile si applica il criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni/servizi.

38 QUADRO VF SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI
VF31: acquisti (detraibili) delle operazioni imponibili occasionali NB: tali acquisti devono essere indicati anche nei righi da VF1 a VF11 e l’IVA è detraibile.

39 QUADRO VF SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI
VF32: (barrare) se nel 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti VF33: (barrare) se nel 2012 ha avuto effetto l’opzione ex art. 36-bis NB: in caso di barratura, l’ammontare degli acquisti afferenti le operazioni esenti va indicato nel VF18 e l’Iva è indetraibile.

40 QUADRO VF SEZ. 3-A: OPERAZIONI ESENTI VF34: percentuale di pro-rata
VE40 + VF34c.1 +VF34c.5+VF34c.6+ VF34c.7-(VE33-VF34c.4) PRORATA= ________________________________________________ x VE40 + VF34c.5 + VF34c6-VF34c.2-VF34c.3

41 QUADRO VF PRO-RATA: rapporto fra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate nell’anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti VF34: NB: nei campi 2, 3, 4 vanno indicate alcune tipologie di operazioni esenti già comprese nel VE33 che non devono essere computate nel calcolo del prorata CAMPO 2: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 art. 10 non rientranti nell’attività propria d’impresa o accessorie ad operazioni imponibili CAMPO 3: cessioni esenti art. 10, 27-quinquies (beni ad Iva non detratta) CAMPO 4: cessioni beni ammortizzabili esenti e passaggi interni esenti

42 QUADRO VF NB: nei campi 5 e 6 vanno inserite particolari tipologie di operazioni che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, danno comunque diritto alla detrazione, pur non essendo soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione. Tali operazioni devono essere computate nel calcolo del pro-rata VF34: CAMPO 5: operazioni effettuate all’estero che, se effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione CAMPO 6: operazioni art. 74, comma 1 (es. prodotti editoriali)

43 QUADRO VF VF37: Iva ammessa in detrazione

44 QUADRO VF SEZ. 3-C: CASI PARTICOLARI
VF53 c. 1: (barrare) se le esenti sono occasionali o di cui ai nn. da 1 a 9 art. 10 non rientranti nell’attività propria/accessorie a operazioni imponibili VF53 c. 2: (barrare) se le imponibili sono occasionali (e non ci sono acquisti ad esse inerenti)

45 QUADRO VF SEZ. 4: IVA AMMESSA IN DETRAZIONE VF56: totale rettifiche

46 QUADRO VF RETTIFICHE per variazione utilizzo beni non ammortizzabili
per variazione utilizzo beni ammortizzabili per mutamenti di regime fiscale per variazioni del pro-rata per cessione bene ammortizzabile all’interno del periodo di tutela fiscale per esercizio diritto di detrazione in momenti successivi a quelli in cui è sorto

47 AGENZIE DI VIAGGIO Deve essere barrata la casella VF30 campo 1 Nell’appendice c’è il PROSPETTO A per determinare gli importi da inserire in dichiarazione, che deve essere compilato “ed esibito su richiesta dell’ufficio finanziario competente”

48 AGENZIE DI VIAGGIO

49 AGENZIE DI VIAGGIO MODALITA’ DI COMPILAZIONE
se risulta una BASE IMPONIBILE LORDA, l’importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 21%) va riportato al rigo VE22, in aggiunta agli importi delle altre operazioni eventualmente effettuate al 21%. La restante parte dei corrispettivi va indicata al VE32 (operazioni non imponibili) se risulta un CREDITO DI COSTO, il totale dei corrispettivi va al VE32 Gli ACQUISTI vanno indicati al VF13 (acquisti non imponibili)

50 QUADRO VJ NB: particolari tipologie di operazioni per le quali l’Iva, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario/committente. Tali operazioni devono essere comprese nel quadro VF ai fini della detrazione VJ1: acquisti di beni dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino ( cfr. VF25, c. 6) NB: rigo VJ1 non è presente nel modello IVA BASE

51 QUADRO VJ VJ3: acquisti di beni/servizi da soggetti non residenti (ex art. 17 comma 2) NB: devono essere indicati sia gli acquisti per i quali l’Ente ha emesso autofattura sia quelli per i quali ha integrato la fattura estera

52 QUADRO VJ VJ9: acquisti intracomunitari di beni VJ14: acquisti di fabbricati (strumentali/abitativi) per i quali l’Iva è dovuta dal cessionario

53 QUADRO VH

54 QUADRO VH Indicare il credito/debito di competenza del mese/trimestre
L’importo da indicare nel campo “debiti” deve corrispondere all’Iva dovuta per il periodo (anche se non effettivamente versata). NB: se il versamento è stato corretto, l’importo nel campo a debito deve coincidere con il versamento su F24EP In presenza di versamenti effettuati in ritardo con ravvedimento operoso è necessario barrare la relativa casella nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione per il quale ci si è avvalsi dell’istituto. NB: gli interessi da ravvedimento non devono essere compresi negli importi indicati nel quadro VH

55 QUADRO VH VH1-VH12: liquidazioni mensili/trimestrali
contribuenti MENSILI: compilare tutti i righi, corrispondenti ai 12 mesi contribuenti TRIMESTRALI: compilare solo i righi VH3, VH6 e VH9 NB: l’Iva eventualmente dovuta deve essere maggiorata degli interessi 1% contribuenti TRIMESTRALI SPECIALI: compilare VH3,VH6,VH9,VH12 NB: non hanno gli interessi 1% contribuenti MENSILI + TRIMESTRALI: righi VH3, VH6, VH9 e VH12 NB: deve essere indicato un unico importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti/debiti emergenti dalle liquidazioni mensili e trimestrali

56 QUADRO VH VH1-VH12: se la liquidazione a debito non supera € 25,82 (comprensivo degli interessi 1% per i trimestrali), il versamento può non essere effettuato. In tal caso l’importo non deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione e si riporta il debito nella liquidazione immediatamente successiva. VH12: deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione, compreso l’ammontare dell’acconto eventualmente versato

57 QUADRO VH VH13 : ammontare dell’acconto dovuto (anche se non effettivamente versato) Casella “metodo”. Indicare il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: 1: storico 2: previsionale 3: analitico NB: se l’ammontare dell’acconto è risultato inferiore a € 103,29 il versamento non doveva essere effettuato e nel rigo VH13 non va indicato alcun importo.

58 QUADRO VL SEZ. 1: LIQUIDAZIONE DELL’IVA ANNUALE
NB: la sezione 1 si compila su tutti gli intercalari SEZ. 2: CREDITO ANNO PRECEDENTE NB: nel caso di compilazione di più intercalari per effetto di contabilità separate, la sezione 2 deve essere compilata solo sul primo SEZ. 3: DETERMINAZIONE DELL’IVA A CREDITO/DEBITO di tutte le attività esercitate NB: nel caso di compilazione di più intercalari per effetto di contabilità separate, la sezione 3 deve essere compilata solo sul primo, indicando i dati riepilogativi di tutte le attività separate

59 SEZ. 1: LIQUIDAZIONE DELL’IVA ANNUALE
QUADRO VL SEZ. 1: LIQUIDAZIONE DELL’IVA ANNUALE VL1: Iva a debito ( VE25 + VJ17) VL2: Iva detraibile ( VF57)

60 QUADRO VL VL3: Imposta dovuta (VL1 – VL2) (oppure) VL4: Imposta a credito (VL2 – VL1)

61 SEZ. 2: CREDITO ANNO PRECEDENTE
QUADRO VL SEZ. 2: CREDITO ANNO PRECEDENTE VL8: credito Iva 2011 VL9: credito Iva 2011 compensato in F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva per il 2012 NB: non computare compensazioni fatte nel 2012 del credito 2010 ! Computare le compensazioni fatte nel 2013 del credito 2011 !

62 QUADRO VL SEZ. 3: DETERMINAZIONE DELL’IVA A CREDITO/DEBITO di tutte le attività esercitate VL23: interessi per liquidazioni trimestrali (1°, 2°, 3° trim.)* VL26: eccedenza credito anno 2011 (VL8 – VL9) * NB: gli interessi dovuti relativi al debito Iva da dichiarazione annuale non devono essere compresi nel VL23 ma vanno indicati nel VL36

63 QUADRO VL VL29: totale versamenti effettuati (compresi acconto,
e interessi trimestrali) NB: no gli interessi da ravvedimento operoso ! Va compreso anche l’importo dei versamenti periodici e dell’acconto dovuti dai soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (ad esempio il sisma del 20 e 29 maggio 2012), anche se non versati per effetto della sospensione; tale importo va poi specificamente indicato anche nel campo 3 dello stesso rigo VL29.

64 QUADRO VL VL32: Iva a debito o VL33: Iva a credito

65 QUADRO VL VL36: interessi dovuti da parte dei contribuenti trimestrali relativamente all’Iva da versare come conguaglio annuale VL38: Iva dovuta o VL39: Iva a credito

66 QUADRO VL VL40: versamenti di Iva effettuati per ripristinare il credito Iva 2012 nel caso in cui si sia utilizzato in compensazione nel 2013 un importo maggiore (v. procedura di cui alla circ. 48/02)

67 QUADRO VL Nel 2013 utilizzo in compensazione credito Iva in misura superiore rispetto a quello definitivo emergente dalla dichiarazione Iva per il 2012 nel 2013 si può fare un versamento integrativo di Iva (codice 619E su F24EP, anno di riferimento 2012, + sanzione, + interessi) per ripristinare il credito nella dichiarazione Iva indicare il versamento integrativo nel VL40 VL9: compensazione totale; VL8: credito 2011; VL40: versamento

68 QUADRO VT NB: nel caso di contabilità separate il quadro deve essere compilato una volta sola sul primo intercalare (codice ), riepilogando i dati relativi a tutti gli intercalari VT1: ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita Iva CAMPO 1: ammontare delle operazioni imponibili di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione CAMPO 2: Iva su operazioni imponibili

69 QUADRO VO SEZ. 1: OPZIONI E REVOCHE AI FINI IVA
VO1: opzione per rettifica della detrazione su beni ammortizzabili anche se il pro-rata è variato di meno di 10 punti percentuali (vincolo: 5 anni per mobili, 10 per immobili) VO2: opzione per liquidazioni trimestrali (vincolo: 1 anno, salvo revoca e purché permanga il requisito del volume d’affari) NB: il versamento dell’Iva con cadenza trimestrale comporta la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi

70 QUADRO VO SEZ. 1: OPZIONI E REVOCHE AI FINI IVA VO4: esercizio di più attività (art. 36) (vincolo: 3 anni, poi fino a revoca) VO5: dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis) (vincolo: almeno 3 anni, poi fino a revoca)

71 QUADRO VO SEZ. 1: OPZIONI E REVOCHE AI FINI IVA VO6: opzione per il sistema di determinazione dell’Iva in base alle copie vendute VO14: opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari da parte dei soggetti che organizzano spettacoli con volume d’affari nel 2011 non superiore a € ,84 (vincolo: 5 anni, poi fino a revoca e sempre che il volume d’affari rimanga inferiore al limite)

72 QUADRO VO SEZ. 1: OPZIONI E REVOCHE AI FINI IVA V015: opzione per il regime dell’Iva per cassa dal 1° dicembre 2012

73 QUADRO VO SEZ. 5: OPZIONE AGLI EFFETTI DELL’IRAP V050: determinazione della base imponibile Irap con il metodo commerciale da parte dei soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciali

74 DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE O CREDITO D’IMPOSTA
QUADRO VX DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE O CREDITO D’IMPOSTA VX1: importo da versare (= VL38) [oppure] VX2: importo a credito (= VL39) NB: importo da ripartire nei righi VX4 e VX5

75 QUADRO VX DETERMINAZIONE IVA DA VERSARE O CREDITO D’IMPOSTA VX3: eccedenza di versamento (importo versato in eccesso rispetto a quello da versare risultante da VX1 oppure al credito di VX2) VX5: importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24

76 OPERAZIONI A ESIGIBILITA’ DIFFERITA
ESEMPIO A: nel 2012 un comune effettua un’operazione verso un altro comune ed emette fattura per € Iva , che incassa nel 2013. (solo)L’imponibile concorre al volume d’affari della dichiarazione relativa al 2012, mentre l’Iva dovrà essere inserita nella dichiarazione per il 2013. DICHIARAZIONE IVA per il 2012 Rigo VE36, operazioni ad esigibilità differita:

77 OPERAZIONI A ESIGIBILITA’ DIFFERITA
ESEMPIO B: nel 2011 un comune ha effettuato un’operazione verso un altro comune e ha emesso fattura per € Iva 4.000, incassata nel 2012. L’imponibile ha già concorso al volume d’affari della dichiarazione relativa al 2011, mentre l’Iva va inserita nella dichiarazione per il 2012. DICHIARAZIONE IVA per il 2012 Rigo VE22: (imponibile) e (Iva) Rigo VE37:

78 PRO-RATA DI DETRAZIONE
PRO-RATA: rapporto fra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate nell’anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti ESEMPIO: operazioni imponibili:  VE24 operazioni esenti:  VE33 cessione beni ammortizzabili:  VE38 cessione ex art. 10, 27-quinquies:  VF34 c.3 volume d’affari: – =  VE40 PRORATA= – ( – 0) x 100 = 77,95  78% – 0 – 2.000

79 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI art. 19: il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento, prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato art. 19-bis2: la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento dell’utilizzazione dei beni e servizi

80 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
VARIAZIONE DI UTILIZZO DI BENI NON AMMORTIZZABILI quando siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa rispetto a quella inizialmente operata deve farsi riferimento all’ammontare della detrazione operata in via presuntiva all’acquisto e poi a quella spettante al momento del primo utilizzo se il 1° utilizzo avviene nell’anno di acquisto non si opera la rettifica

81 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
VARIAZIONE DI UTILIZZO DI BENI NON AMMORTIZZABILI ESEMPIO: a fine 2011 l’ente ha acquistato cancelleria per l’ufficio «farmacie comunali» (rilevante IVA) per € Iva 21%. All’inizio del 2012 il Comune muta la destinazione a favore dell’ufficio segreteria (non rilevante). DICHIARAZIONE IVA PER IL 2011: detrazione Iva € 1.050 DICHIARAZIONE IVA PER IL 2012: rettifica negativa – 1.050

82 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
VARIAZIONE DI UTILIZZO DI BENI AMMORTIZZABILI nel caso in cui nell’anno dell’entrata in funzione del bene (o nei 4/9 successivi) si verifichi un utilizzo diverso rispetto a quello ipotizzato al momento della detrazione la rettifica si calcola con riferimento a tanti quinti – per i beni mobili – o tanti decimi – per i beni immobili – quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela fiscale (quinquennio/decennio) oltre i 4/9 anni non va operata più nessuna rettifica (la detrazione è acquisita definitivamente)

83 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
VARIAZIONE DI UTILIZZO DI BENI AMMORTIZZABILI ESEMPIO: il Comune utilizza un impianto sportivo al 100% per attività commerciale. Nel 2011 effettua interventi di ristrutturazione per € Iva 10%. Dal 2012 l’impianto viene concesso al mattino in utilizzo gratuito alle scuole e l’utilizzo commerciale si riduce quindi al 50%. DICHIARAZIONE IVA PER IL 2011: detrazione Iva in base alla % di commercialità 100%: €

84 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
VARIAZIONE DI UTILIZZO DI BENI AMMORTIZZABILI DICHIARAZIONE IVA PER IL 2012: Rettifica – (perché nel corso del periodo di tutela fiscale si è verificato un cambio di destinazione). Iva assolta (2011) 20.000 % di utilizzo commerciale nel 2011 100% Iva detratta nel 2011 ( x 100%) Periodo di tutela fiscale (bene immobile) 10 anni % utilizzo commerciale nel 2012 50% Anni mancanti al compimento del periodo 9 RETTIFICA ( x 50%) x 9 : 10 9.000

85 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
MUTAMENTI NEL REGIME FISCALE Deve essere effettuata una rettifica sui beni e servizi non ancora ancora ceduti o non ancora utilizzati e sui beni ammortizzabili se non sono trascorsi 4 (9 per gli immobili) anni da quello della loro entrata in funzione nel caso si verifichino mutamenti: nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti nell’attività che comportino la detrazione dell’Iva in misura diversa da quella già operata.

86 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
MUTAMENTI NEL REGIME FISCALE Esempi: mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive effettuate tale da avere riflessi sull’entità della detrazione spettante (es. passaggio, a seguito di modifiche normative, da un regime di totale esenzione ad un regime di totale imponibilità o viceversa o a seguito dell’opzione per la separazione dell’attività ex art. 36); adozione o abbandono, per opzione o in forza di legge, di un regime speciale che ha alla base un sistema forfetario per la detrazione dell’imposta a monte; mutamenti nell’attività esercitata ai quali si accompagni una modifica del diritto alla detrazione

87 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
VARIAZIONI DEL PRO RATA Nel caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a 10 punti è necessario procedere alla rettifica della detrazione dell’Iva relativa: all’acquisto di beni ammortizzabili alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto (o un decimo, per i beni immobili) della differenza fra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza.

88 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
VARIAZIONI DEL PRORATA Se l’anno o gli anni di acquisto del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita – per tutta l’imposta relativa al bene – in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno, anche se lo scostamento non è superiore a 10 punti.

89 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
VARIAZIONI DEL PRORATA ESEMPIO: il Comune nel 2011 ha acquistato uno scuolabus per il servizio di trasporto scolastico al costo di € Iva 20% (6.000). In sede di registrazione di tale acquisto il Comune ha detratto l’Iva in base al pro-rata dell’anno 2011, il 60%. Nel 2012 il pro-rata definitivo risulta essere il 90%. DICHIARAZIONE IVA PER IL 2012: rettifica positiva di 360 (perché il pro-rata è variato di 30 punti)

90 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
VARIAZIONE PRO-RATA Iva assolta (anno 2011) 6.000 Iva detratta nel 2011 (pro-rata 60%) 3.600 Iva detraibile nel 2012 con pro-rata 90% 5.400 Periodo di tutela fiscale (bene mobile) 5 anni Anni mancanti al compimento del periodo 4 anni RETTIFICA (5.400 – 3.600) : 5 = 360

91 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
CESSIONE DI UN BENE AMMORTIZZABILE ALL’INTERNO DEL PERIODO DI TUTELA FISCALE Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo di tutela fiscale, deve essere operata una rettifica in un’unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando come percentuale di detrazione il 100%. L’imposta suscettibile di recupero (= limite massimo della rettifica) non può essere superiore all’ammontare dell’Iva dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

92 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
CESSIONE DI UN BENE AMMORTIZZABILE ALL’INTERNO DEL PERIODO DI TUTELA FISCALE ESEMPIO: il Comune nel 2010 ha acquistato lo scuolabus per il trasporto scolastico ad € Iva 20% (€ 6.000). In sede di registrazione di tale acquisto il Comune ha detratto l’Iva in base al pro-rata dell’anno 2010, il 60% [vedi esempio precedente]. Nel 2012, a seguito dell’esternalizzazione del servizio, il Comune ha ceduto lo scuolabus ad € Iva 21% (Iva 2.625). DICHIARAZIONE IVA PER IL 2012: rettifica positiva di

93 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
CESSIONE DI UN BENE AMMORTIZZABILE ALL’INTERNO DEL PERIODO DI TUTELA FISCALE Iva assolta (anno 2010) 6.000 Iva detratta nel 2010 (pro-rata 60%) 3.600 Periodo di tutela fiscale (bene mobile) 5 anni Anni mancanti al compimento del periodo 3 anni Iva sulla cessione (= limite massimo detrazione) 2.625 RETTIFICA (6.000 x 100% – 3.600) : 5 x 3 = 1.440

94 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN MOMENTI SUCCESSIVI A QUELLO IN CUI E’ SORTO Art. 19: il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’Iva diventa esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Nella dichiarazione Iva dell’anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione occorre ricomprendere nel quadro VF gli acquisti rispetto ai quali l’imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati (e quindi detratti) nell’anno in cui si riferisce la dichiarazione. Al fine calcolare correttamente la detrazione, è necessario calcolare l’Iva ammessa in detrazione con riferimento alla percentuale di detrazione applicabile nell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza fra i 2 importi determina il valore della rettifica da apportare in dichiarazione.

95 RETTIFICHE ALLA DETRAZIONE
ESEMPIO: a fine dicembre 2011 il Comune riceve una fattura ad esigibilità immediata di € Iva 21%. Pro-rata definitivo 2011: 70% (= pro-rata provvisorio 2012) Pro-rata definitivo 2012: 75% La fattura viene registrata nel 2012 e inserita nella liquidazione febbraio. Tale fattura viene quindi detratta con il pro-rata 70%, provvisorio per il 2012 (= € 147). In dichiarazione la fattura, insieme a tutte le altre, viene computata in detrazione con la percentuale di pro-rata definitivo del 2012 (75%), ma deve invece essere detratta in base al pro-rata dell’anno precedente, 70% (anno in cui è sorto il diritto alla detrazione).


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