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A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini

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Presentazione sul tema: "A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini"— Transcript della presentazione:

1 A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Filosofia del diritto A-L A.A. 2010/2011 Secondo Semestre Titolo del Corso La storicità dei diritti dell’uomo PARTE PRIMA. Da Hobbes a Nietzsche: le basi del diritto positivo moderno e del costituzionalismo contemporaneo. N.B. Le schede sono a fini didattici. Esse costituiscono il materiale di riferimento delle lezioni svolte nel corso. Le schede vanno integrate, quanto al contenuto dei termini, spesso specifico, e per la completa spiegazione delle affermazioni e della successione dei passaggi, con l’intero corso di lezioni.

2 Impostazione didattica
A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Impostazione didattica Lezioni frontali (45 ore. 9 CFU). Prof. Adriano Ballarini, ogni martedì e giovedì Aula IV ore Seminario (15 ore. 3 CFU). Dott.ssa Viviana Bianconi, ogni mercoledì Aula IV ore (inizio 2 marzo 2011). Attività didattica integrativa facoltativa (inizio e formazione dei gruppi sono definiti a lezione): dott. ssa Viviana Bianconi dott.ssa Ida Coco dott.ssa Alberta Di Berardino dott. Michele Fabio Tenuta. D. Prova intermedia facoltativa.

3 - della giustificazione dell’Autorità,
A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Delimitazione dei confini della ricerca: il diritto che è, quale si riscontra e si osserva sul piano della realtà storica, geografica, istituzionale alla quale si appartiene. All’interno di queste coordinate, ciò che noi riconosciamo come diritto è il prodotto della specifica organizzazione del potere che nasce, storicamente, con l’Umanesimo giuridico (XV Sec.), e si attua realizzando una nuova ed originale impostazione - della giustificazione dell’Autorità, - del sistema delle fonti di diritto, - della struttura del sociale, della situazione individuale e relazionale dell’uomo.

4 A partire dal XVI secolo e nell’area europeo-continentale,
A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini A partire dal XVI secolo e nell’area europeo-continentale, A. Istituzionalmente, nasce lo Stato moderno. B. Esistenzialmente, compare l’uomo Soggetto. C. Giuridicamente, alla garanzia della differenza (imposta di diritto dal naturale ordine delle cose) si sostituisce la garanzia dell’uguaglianza (imposta come condizione dal fatto che al diritto si riconosce ormai esclusivamente la legittimazione materiale risultante da un contratto tra pari). In generale, nel campo dell’esercizio giuridico, le questioni classiche della verità e della giustizia cedono il passo alla questione della garanzia dell’ individuo nel suo rapporto con il potere, garanzia la cui realtà si impone come giuridicamente prioritaria.

5 A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Nei confini della realtà storico-geografica-istituzionale alla quale apparteniamo, sono corrette le equazioni Diritto=diritto dello Stato. Stato=Stato moderno. Stato moderno=organizzazione del potere che ha come caratteri originari il MONOPOLIO DELLA PRODUZIONE DEL DIRITTO E DELL’USO DELLA FORZA. All’interno di questi confini, A. trattando di diritto, noi trattiamo dunque di una specifica organizzazione del potere storicamente affermatasi nel modo della: sovranità autonoma e non derivata; divisione dei poteri; legalità; generalità della norma; certezza del sistema delle fonti; legittimazione materiale dell’autorità. B. soprattutto, trattando di diritto, noi, ferme le coordinate di appartenenza e nei limiti da esse imposti, trattiamo della CONDIZIONE ATTRAVERSO LA QUALE HA REALTA’ UN SISTEMA DI GARANZIE DEL SINGOLO REALE nei suoi rapporti con la società ed il potere.

6 Adriano Ballarini Filosofia del diritto I
A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Nei termini ora indicati, all’interno delle coordinate storico, geografiche, istituzionali alle quali apparteniamo, posta l’equazione DIRITTO=STATO Trattando di diritto, ci muoviamo all’interno dello spazio giuridico reale delimitato: innanzitutto dall’opera dello STATO MODERNO (forma originale del Nomos Basileus); quindi, dalla sua forma attuale di STATO COSTITUZIONALE DI DEMOCRAZIA PLURALISTA. Vale così per noi come DIRITTO IL SISTEMA COMPLESSO DI REGOLAMENTAZIONI E GARANZIE DEL RAPPORTO INDIVIDUO-SOCIETA’-STATO attraverso il quale: l’INDIVIDUO (popolo, nazione) mantiene ed esercita il possesso originario della SOVRANITA’. il POTERE che lo STATO RICEVE DAGLI INDIVIDUI (contratto, rappresentanza) è COSTITUZIONALMENTE IMBRIGLIATO così da non tradursi in ARBITRIO. è GIURIDICAMENTE GARANTITA E PROMOSSA L’IDENTITA’ FATTUALE DI OGNI SINGOLO e, con essa, l’UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITA’. lo STATO resta l’ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO, pur riconoscendo e promuovendo la PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI dei quali si compone strutturalmente il SOCIALE. Testi di riferimento utilizzabili: R.Bin, Lo stato di diritto; Capire la Costituzione. A. Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del costituzionalismo. N. Matteucci, Lo stato moderno. M. Villey, La formazione del pensiero giuridico moderno. M.Fioravanti, Stato e costituzione. C. Faralli, Appunti di storia di filosofia del diritto.

7 A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Diritto-individuo-società-Stato: la dinamica che, a partire dalla modernità, domina in occidente il rapporto tra queste realtà è mossa da un unico FATTO. Ex facto oritur ius: da questo fatto nasce e si impone istituzionalmente quello che noi oggi riconosciamo come diritto. Il FATTO, che dobbiamo trattare come originario, al pari dei caratteri che esso conferisce alla moderna organizzazione del potere, è il riconoscimento ad ogni uomo di una DIGNITA’, per la quale egli VALE DI PER SE, E’, PER DIGNITA’, PARI AD OGNI ALTRO UOMO, SI ASPETTA di essere sempre trattato SECONDO QUESTO VALORE. Dal momento nel quale avviene questo riconoscimento, quale ne sia stata o ne sia la causa, da questo momento, se si parla di diritti, se ne può parlare solo sul piano dell’UGUAGLIANZA. Ciò significa: a. l’uomo può rivendicare qualunque aspettativa, o chiedere la soddisfazione di qualunque bisogno POGGIANDO SUL FATTO che, ciò che chiede HA DIRITTO DI CHIEDERLO alla pari di chiunque altro e che UN UGUALE PARI DIRITTO GLI SPETTA quanto al soddisfacimento della sua aspettativa (pari per dignità ad ogni altro, nessun uomo può vantare un diritto di supremazia o una qualche priorità);

8 A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini b. la pari dignità esclude l’ASSOGGETTAMENTO dalle legittime condizioni di esistenza; esclude l’assoggettamento dell’uomo ad altri uomini, così come l’assoggettamento a realtà fisiche o metafisiche; l’uomo vale di per sé indipendentemente dal beneplacito di un qualunque sovrano, così come indipendentemente dal ruolo, dalla casta, dal censo, dalla nascita, dalla etnia o religione o appartenenza geografica; c. poiché nessuno è superiore all’altro, nessuno può vantare il diritto di decidere per un altro: riconosciuta ad ogni uomo pari dignità, l’unica autorità legittima è quella che cresce sul piano dell’uguaglianza; d. con l’espressione DIGNITA’ viene nominato il VALORE che l’uomo ha di per sé e l’ASPETTATIVA che questo valore medesimo imprime nell’uomo: per il semplice fatto che è, quale che sia la sua condizione, ogni uomo VALE quanto ogni altro; per questo uomo AGISCE DI DIRITTO solo l’autorità che lo garantisce secondo questo suo status, RENDENDOLO LA SUA EFFETTIVA CONDIZIONE DI ESISTENZA.

9 A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Con il diritto moderno, entriamo nel campo di un processo storico che ha come dinamica dominante la traduzione in condizioni di esistenza delle aspettative che l’uomo ha alla pari di ogni altro uomo in forza della sua dignità. A partire dal XVI sec., assistiamo alla trasformazione dell’uguaglianza, della sua premessa e delle sue conseguenze in REALE CONDIZIONE DI ESISTENZA DELL’UOMO. Ciò che è accaduto e che sta accadendo è la trasformazione di aspettative e bisogni in DIRITTI. Trattandosi di aspettative e bisogni relativi alla dignità dell’uomo, STIAMO ASISTENDO ALLA LORO POSITIVIZZAZIONE COME DIRITTI DELL’UOMO. Dignità umana, uguaglianza, diritti dell’uomo: tutto muove da un valore riconosciuto all’uomo nella sua FATTUALITA’ (così com’è e per il semplice fatto che è), un valore riconosciuto al suo ESSERE ORA E QUI (etnico, geografico, materiale, religioso, culturale, storico). Questo ESSERE, che nomina l’uomo nella sua materiale singolarita’ e gli assegna la condizione di parità rispetto ad ogni altro singolo, questo essere è quello dal quale nascono tutti i bisogni e le aspettative che, SE E QUANDO GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTI E GARANTITI, allora chiamiamo DIRITTI DELL’UOMO. E’ la tensione alla garanzia giuridica di queste aspettative la NOVITA’ ASSOLUTA e l’OGGETTO QUALIFICANTE di quello che chiamiamo diritto moderno. All’interno delle coordinate storico, geografiche, istituzionali alle quali apparteniamo, i parametri centrali dei meccanismi e degli strumenti che rendono legittima l’autorità e quanto attiene al diritto si riferiscono alla dignità dell’uomo ed hanno come misura la sua realizzazione come diritto.

10 A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Sul piano di una ricerca delimitata dalle coordinate storiche, geografiche ed istituzionali alle quali apparteniamo, trattare di diritto significa così per noi trattare prioritariamente delle aspettative e dei bisogni che nascono riconoscendo all’uomo valore per la sua singolarità materiale; della parità di bisogni, di aspettative, di riconoscimento che da questo valore deriva rispetto ad ogni altro singolo materiale esistente; c. delle condizioni attraverso le quali questi bisogni e queste aspettative sono, prima riconosciuti, poi garantiti, divenendo infine diritti qualificati come diritti dell’uomo. Tutta la formazione del diritto che per noi ha inizio con la modernità è segnata e coincide con l’attuarsi delle condizioni attraverso le quali la dignità dell’uomo si è trasformata e si trasforma, di volta in volta, da bisogno ed aspettativa, in reale condizione di esistenza giuridicamente garantita.

11 Patrimonio universale per ogni uomo;
A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Dignità umana, uguaglianza, diritti dell’uomo. Questi tre termini, nelle organizzazioni giuridiche formatesi in occidente a partire dal XVI sec. hanno finito per indicare: Il fondamento costituzionale di tutti i diritti collegati allo sviluppo della persona; Un valore supremo e, con ciò, il limite invalicabile per qualunque potere; Patrimonio universale per ogni uomo; I principali indicatori dell’effettivo progresso storico. Con il riconoscimento ad ogni uomo, di una dignità che gli appartiene per niente altro che la sua specifica e materiale singolarità e con l’assegnazione a questa singolarità di un valore, che nessuno ha diritto di violare e che ogni uomo ha alla pari di ciascun altro, con questo viene messa in campo, a partire dall’area europea occidentale, una realtà che, nel suo essere proposta e poi giuridicamente garantita, ha completamente rivoluzionato la modalità dell’esistere individuale, la struttura del sociale, lo spazio giuridico reale, la forma ed il contenuto delle istituzioni. Un processo storico, questo, che arriva fino a noi e del quale facciamo parte. Testo di riferimento: N. Bobbio L’età dei diritti

12 A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Trattando di diritto, all’interno delle coordinate che positivamente delimitano la nostra ricerca, non seguiamo la domanda: che cosa è il diritto?. Siamo piuttosto posti di fronte a due dati storici: la comparsa sulla scena della dignità dell’uomo, e con essa dell’uguaglianza; la definizione dello spazio giuridico come condizione di realtà dei bisogni e delle aspettative che dignità dell’uomo ed uguaglianza comportano. Ciò che osserviamo è che, tra dignità umana e diritto si è instaurata in occidente una dinamica che muove l’intera organizzazione giuridica: la dignità umana legittima l’azione giuridica, il giuridico rende la dignità umana una effettiva condizione di esistenza. Il fatto, con il quale prioritariamente abbiamo a che fare, trattando di diritto nella storia geografica ed istituzionale alla quale apparteniamo, è che quale ne sia il motivo, l’occidente, ad un certo punto della sua storia, contro l’intera impalcatura filosofica, sociale ed istituzionale secondo la quale per secoli si era strutturato, riconosce un valore primario ed inviolabile alla specifica materiale singolarità dell’uomo, dichiarando che ogni uomo è uguale all’altro; nessuna conseguenza si sarebbe avuta da questo riconoscimento, che sarebbe rimasto una semplice aspettativa o tesi filosofica, se lo stesso occidente, anche qui quale ne sia il motivo, non avesse fatto della dignità dell’uomo e della sua garanzia la primaria linea di demarcazione tra diritto ed arbitrio, tra legittimo uso della forza e violenza, tra autorità giuridica e tirannide.

13 A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Dignità umana, diritto ad esistere secondo la propria dignità; riconoscimento della specifica singolarità materiale, diritto ad esistere secondo la propria specifica singolarità materiale; valore dell’uomo per la sua specifica singolarità materiale, parità tra gli uomini, diritto ad esistere secondo questa parità. Tanto il primo che il secondo termine di questi passaggi va riconosciuto come una assoluta novità impostasi ad un certo punto della storia dell’occidente. Tra il primo ed il secondo termine di queste successioni non c’è un rapporto di causa ed effetto. Così, la novità non riguarda solo i termini, riguarda anche, e soprattutto, il loro essere stati collegati ed aver scelto come piano specifico di collegamento il diritto. Trattando di dignità dell’uomo, dobbiamo trattare della sua condizione di realtà, cioè del diritto; trattando di diritto, dobbiamo trattare della sua condizione di legittimità e del suo specifico oggetto, cioè della dignità dell’uomo: questa è la realtà unitaria di fronte alla quale ci troviamo ogni qualvolta affrontiamo questioni di diritto all’interno dei confini segnati dalle coordinate del diritto storico che ha avuto inizio nell’area europea occidentale. Questa realtà unitaria (dignità umana-garanzia giuridica della dignità umana) è il dato costante che riscontriamo nello sviluppo e nella formazione del diritto che giunge fino a noi e del quale facciamo parte. Lo spazio di ricerca che questo dato definisce è quello del diritto come istituzionalizzazione della specifica condizione di esistenza dell’uomo come singolarità materiale. E’ in questo spazio che aspettative e bisogni dell’esistenza singola fattuale divengono realtà giuridicamente riconosciute e garantite. Divengono, con ciò, diritti dell’uomo.

14 Valgono a questo punto almeno quattro tesi.
A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Valgono a questo punto almeno quattro tesi. Uno dei primi compiti della ricerca sui diritti dell’uomo sarà dimostrare che, se si muove da un Io o da un Soggetto come realtà già-date, si fallisce del tutto la ricerca stessa. Dignità umana, uguaglianza, diritti dell’uomo: queste realtà non sono lo status e la condizione dell’uomo in quanto essere dotato di una identità in sé. Partendo da una qualunque identità in sé, partendo da un Io o da un Soggetto già-dati, ci si muove nel campo governato dal principio del fondamento e delimitato dai modi e dalle forme della ontologia. In questo spazio non si arriva ai diritti dell’uomo, ma a tecniche di dominio, il cui risultato per l’uomo è una condizione di autoestraniazione e lo status di assoggettamento a destini della necessità. Perché siano pensabili, la singolarità fattuale come valore ed il diritto come condizione di esistenza di singolarità fattuali, occorre oltrepassare il principio del fondamento e con esso il campo delimitato dai modi e dalle forme della ontologia. L’uomo che vale di per sé, così com’è e per il semplice fatto che è, è l’uomo la cui condizione di esistenza è una condizione non ontologica. Il diritto che garantisce l’uomo singolo materiale è il diritto che garantisce dai modi e dalle forme della ontologia.

15 A.A. 2010/2011 Filosofia del diritto A-L Prof. Adriano Ballarini Sul piano didattico, queste tesi trovano nello schema di Hobbes il loro terreno di esplicitazione. Hobbes, descrivendo lo stato naturale dell’uomo e la necessità del passaggio dalla condizione naturale a quella civile, legittimando l’autorità attraverso il contratto, assegnando la produzione del diritto e l’esercizio legittimo della forza ad un Soggetto artificiale, con tutto questo egli fissa i modi e le forme necessari per impostare la realizzazione e la garanzia giuridiche di una condizione non ontologica dell’uomo. E’ con Hobbes che compare l’istituzione (soggetto artificiale) come condizione di possibilità che i bisogni primari dell’uomo (pace, sicurezza) diventino diritti dell’uomo e sua condizione di esistenza (cittadino). E’ con Hobbes che l’istituzione compare (artificio) ed è di diritto solo perché un contratto tra pari (uomini) riconosce ad essa legittimità. E’ a partire da Hobbes che osserviamo la realtà unitaria la cui dinamica governa modi e forme del diritto moderno e contemporaneo. Possiamo, in questi termini, trattare Hobbes come PARADIGMA del diritto moderno.


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