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L’architettura dell’Unione europea dopo Lisbona

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Presentazione sul tema: "L’architettura dell’Unione europea dopo Lisbona"— Transcript della presentazione:

1 L’architettura dell’Unione europea dopo Lisbona
Struttura dei due trattati istitutivi Caratteri generali dell’ordinamento dell’ Unione europea Lo status degli Stati membri Lezione II

2 L’architettura dell’UE prima di Lisbona
- Con il Trattato di Maastricht (1993) l’ordinamento europeo si era molto complicato: - la CE era ricompresa nell’UE (che si fondava sulla CE, ma che prevedeva nuove competenze) - Mentre la CE continuava a svolgere le vecchie competenze regolate dal TCE in base al metodo comunitario - Alle nuove competenze dell’UE regolate dal TUE (solo PESC e cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni – ridotta dal 1999 alla coop. in materia di giustizia penale e di polizia) si applicava il metodo intergovernativo - La Corte di giustizia cercava di assicurare la coerenza organica dei trattati -

3 L’architettura dell’UE prima di Lisbona
Qual è la differenza tra metodo comunitario e metodo intergovernativo? - Metodo comunitario: gli atti delle istituzioni non esprimono la volontà dei soli Stati membri (Parl.); vincolano sia gli Stati m. che i loro cittadini; possono in taluni casi essere invocati dai cittadini davanti ai giudici nazionali; sono soggetti al controllo e all’interpretazione della Corte di giustizia - Metodo intergovernativo: le decisioni spettano al solo Consiglio (che rappresenta i governi nazionali), che decide all’unanimità, con atti che sfuggono al controllo della Commissione e all’interpretazione della Corte di giustizia e che non possono essere fatti valere direttamente dai cittadini

4 L’architettura dell’UE prima di Lisbona
Settori di Pesc Coop. giustizia competenza CE pen. e polizia

5 Trattato di Lisbona (2009) Nel 2004 era fallito il tentativo di approvazione di un trattato costituzionale Nel 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il sistema si semplifica: La Comunità europea viene meno ed è sostituita dall’Unione europea (UE); Il metodo comunitario diventa il metodo di funzionamento dell’Unione (anche se il metodo intergovern. non scompare del tutto) L’UE è regolata da due trattati: 1. il Trattato sull’Unione europea (TUE) e 2. il Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), che però integrano un complesso normativo unitario

6 Struttura dei due trattati istitutivi
Qual è il rapporto tra questi due trattati? Hanno pari valore giuridico; Sono complementari ( integrano un unico complesso normativo) il TUE delinea la struttura dell’UE e ne prevede i principi e le regole generali; _ il TFUE organizza il funzionamento dell’Unione (“trattato servente”)

7 Il Trattato sull’Unione europea
Qual è il contenuto del TUE? - delinea cos’è L’Unione europea (art.1) - quali ne sono i valori e gli obiettivi (artt. 2 e3) - tra i valori richiama i diritti umani (art.6) - definisce il rapporto tra l’UE e i suoi Stati membri e i criteri di ripartizione delle competenze - prevede le cooperazioni rafforzate - prevede le istituzioni dell’Unione e detta i principi relativi al funzionamento delle stesse - detta la disciplina (anche di dettaglio) della politica estera e sicurezza comune (PESC)

8 Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
- Il TFUE è lo stesso trattato istitutivo della CEE (1957), più volte modificato negli anni - Qual è il contenuto del TFUE? - 1 TFUE - disciplina le politiche dell’Unione (compresa la politica economica e monetaria) - detta la disciplina di dettaglio su ogni singola istituzione e sugli atti dell’Unione

9 Caratteri generali dell’ordinamento dell’ Unione europea
Sentenza Van Gend & Loos (1963): “LO SCOPO DEL TRATTATO CEE, CIOE L' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE IL CUI FUNZIONAMENTO INCIDE DIRETTAMENTE SUI SOGGETTI DELLA COMUNITA, IMPLICA CHE ESSO VA AL DI LA’ DI UN ACCORDO CHE SI LIMITASSE A CREARE DEGLI OBBLIGHI RECIPROCI FRA GLI STATI CONTRAENTI . “ “LA COMUNITA COSTITUISCE UN ORDINAMENTO GIURIDICO DI NUOVO GENERE NEL CAMPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE, A FAVORE DEL QUALE GLI STATI HANNO RINUNZIATO, ANCHE SE IN SETTORI LIMITATI, AI LORO POTERI SOVRANI, ORDINAMENTO CHE RICONOSCE COME SOGGETTI, NON SOLTANTO GLI STATI MEMBRI MA ANCHE I LORO CITTADINI .” Gli elementi che caratterizzano l’ordinamento dell’UE sono: - il fatto che ne siano soggetti non solo gli Stati membri, ma anche i cittadini di questi; - la rinuncia da parte degli Stati membri alla sovranità in favore di organi capaci di adottare atti per loro vincolanti; - il concorso dei cittadini degli Stati membri alla formazione del diritto dell’UE (tramite il Parlamento);

10 Caratteri generali dell’ordinamento dell’ Unione europea
- la capacità di tali atti di prevedere diritti e doveri anche in capo ai singoli e che i singoli possono far valere davanti ai giudici nazionali (efficacia diretta); - la capacità delle norme dell’Unione di prevalere su quelle degli ordinamenti nazionali degli Stati membri (primato); - La presenza di un sistema giurisdizionale che possa essere attivato anche dai cittadini e che giudichi anche della condotta delle istituzioni e dei cittadini, oltre che degli Stati Il riconoscimento a tale sistema giurisdizionale di funzioni di garanzia dell’uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione (art. 267 TFUE), - l’accentramento in capo alle istituzioni del potere di reagire alle violazioni del diritto.

11 Il ruolo degli Stati membri
- Condizioni per l’acquisto dello status di membro (art 49 TUE): - essere uno Stato (secondo il dir. internazionale); - appartenere all’Europa geografica; - rispondere ai criteri di democrazia e rispetto dei diritti umani di cui all’ art. 2 TUE (condizione politica); A queste si aggiungono i due criteri di Copenhagen (1993): - capacità di rispettare integralmente il cd. acquis comunitario (condizione giuridica); (acquis comunitario: l’insieme delle norme e dei principi ricavabili dai trattati e dagli atti di diritto dell’Unione, dalla prassi delle istituzioni e dalla giurisprudenza della Corte). avere un’economia di mercato funzionante e basata sui principi della libera concorrenza (condizione economica).

12 Paesi candidati e potenziali candidati
Paese Superficie (1000 km²) Popolazione (milioni) Ricchezza (prodotto interno lordo pro capite) Bosnia-Erzegovina 51 3.8 7 600 Montenegro 14 0.6 10 900 Islanda 100 0.3 30 000 Kosovo (risoluzione ONU 1244 per la sicurezza) 11 1.8 : Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 25 2.1 9 100 Albania 28 2.9 7 500 Serbia 77 7.2 Turchia 783 76.7 13 800 Tutti i 28 paesi UE 4 272 507.4 25 700

13 Il ruolo degli Stati membri
Procedura per acquisire lo status di membro (art. 49): - Presentazione della candidatura da parte del Paese candidato; - Decisione sull’ammissibilità presa dalle istituzioni; - Avvio del negoziato di adesione; - Conclusione del trattato di adesione e dell’atto di adesione; - Entrata in vigore del trattato di adesione dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Sospensione o perdita dello status di membro o dei diritti connessi - 1. violazione grave e persistente dei valori di cui all’art. 2 TUE (art. 7 TUE); - 2. recesso unilaterale dall’Unione (art. 50 TUE).

14 L’applicazione differenziata del diritto dell’Unione
Deroghe temporanee al rispetto dell’acquis possono essere previste nell’atto di adesione all’UE; Un’applicazione differenziata di carattere territoriale è prevista con riferimento ad alcuni territori soggetti alla sovranità degli Stati membri (ad es. le regioni ultraperiferiche della Francia – Gujana, Martinica; del Portogallo – Azzorre e Madera; della Spagna, Canarie). Mentre l’applicazione del diritto UE è esclusa per alcune isole di Gran Bretagna e Danimarca (ad es. l’Isola di Man e le Isole Normanne- GB; le Isole Faeroer – D): art TFUE. Clausole che hanno consentito ad alcuni Stati di sottrarsi all’applicazione di una parte dell’ordinamento UE: Un Protocollo consente la non applicazione della Carta dei diritti fondamentali a Polonia e Regno Unito; - le norme sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non si applicano a Regno Unito, Irlanda, e Danimarca

15 L’applicazione differenziata del diritto dell’Unione
Cooperazioni rafforzate: strumento ideato con il Trattato di Amsterdam per consentire ad alcuni Stati di progredire sulla via di una più stretta integrazione, lasciando fuori quei Paesi che ancora non si sentono pronti (art. 20 TUE, disciplina di dettaglio nel TFUE). - es. cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri per l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Un caso di cooperazione rafforzata prevista direttamente dai trattati è quella relativa al regime “Schengen”: v. Protocollo 19 allegato ai trattati UE e TFUE DOMANDA: L’adozione dell’euro da parte di 19 Stati membri è una cooperazione rafforzata?

16 REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma, vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2), considerando quanto segue: (1)La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano loro maggiori scelte e opportunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. È necessario che una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese. (2)Ai sensi dell’articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le misure da adottare nell’ambito dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno includono la creazione di una protezione brevettuale uniforme nell’Unione e l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. (3) Il 10 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito («Stati membri partecipanti») nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. (4) La tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro. Essa migliorerà altresì il livello della tutela brevettuale rendendo possibile l’ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l’eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l’Unione. Essa dovrebbe essere disponibile per i titolari di un brevetto europeo, sia degli Stati membri partecipanti che degli altri Stati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, residenza o luogo di stabilimento.


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