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Stime inerenti alle successioni e divisioni

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Presentazione sul tema: "Stime inerenti alle successioni e divisioni"— Transcript della presentazione:

1 Stime inerenti alle successioni e divisioni
Capitolo 18 Stime inerenti alle successioni e divisioni

2 18.1 – Riferimenti normativi
La successione è un atto giuridico per il quale un soggetto subentra ad un altro in un complesso di rapporti giuridici patrimoniali. È regolata dal codice civile (artt ), modificato ed integrato dalle leggi in materia di diritto di famiglia (in particolare la legge n. 151 del 19 maggio 1975). La successione può essere a titolo universale (eredità) a titolo particolare (legato). legittima; testamentaria; necessaria.

3 Tabella 18.1 - Quote in caso di successione legittima

4 Tabella 18.2 - Quote in caso di successione testamentaria

5 18.2 - Determinazione della massa ereditaria
Il valore della massa ereditaria è determinato in base alla somma del valore dei singoli beni che la compongono, considerando anche gli eventuali debiti. In questa fase è necessario procedere all'inventario dei beni che compongono l'asse ereditario e alla loro valutazione. I beni che compongono la massa ereditaria devono essere valutati in base allo stato in cui si trovano e al loro valore al momento in cui avviene la divisione.

6 18.2 - Determinazione della massa ereditaria La riunione fittizia
Consiste nel calcolo del valore complessivo del patrimonio ereditario, mediante la stima dei beni che lo compongono, detraendo i debiti e aggiungendo i beni di cui il de cuius abbia disposto in vita mediante donazione. L'obiettivo della riunione fittizia è accertare: il valore complessivo dell'asse ereditario; se il defunto, con donazioni fatte in vita o per disposizioni testamentarie, abbia leso la quota di legittima. In caso di lesione della legittima, i legittimari possono procedere all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.

7 18.2 - Determinazione della massa ereditaria La collazione
E’ contestuale alla divisione e consiste nell'obbligo imposto ad alcuni eredi legittimi (coniuge, figli naturali o legittimi) di conferire nella massa ereditaria le donazioni ricevute e i debiti verso il de cuius. L'obiettivo della collazione è evitare disparità di trattamento tra eredi che abbiano ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita ed altri eredi. La collazione si differenzia dalla riunione fittizia per i seguenti motivi: la collazione comporta una riunione effettiva dei beni; la collazione riguarda solo alcuni eredi legittimi (coniuge, figli naturali o legittimi). Può avvenire per imputazione mediante conferimento in natura.

8 18.3 - Calcolo delle quote di diritto
Consiste nella determinazione della frazione della massa ereditaria spettante a ciascun erede. Il calcolo delle quote di diritto avviene in valore, in relazione al testamento o dalle disposizioni di legge a seconda delle modalità di successione.

9 18.4 - La formazione delle quote di fatto
Consiste nell’identificazione dei beni effettivamente spettanti a ciascun erede. La formazione delle quote di fatto avviene: dividendo i beni in modo tale che il valore di ogni quota sia proporzionale alle quote di diritto: cercando di rendere le quote per quanto possibile omogenee, cioè costituite in modo pressoché uguale da beni mobili, immobili e crediti; cercando di ridurre al minimo i conguagli in denaro.


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