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SUI LUOGHI DI LAVORO E SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

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Presentazione sul tema: "SUI LUOGHI DI LAVORO E SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI"— Transcript della presentazione:

1 SUI LUOGHI DI LAVORO E SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DOTT. SSA CHIARA TRULLI

2 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Agli anni risale la c.d. “normativa tecnica” o normativa di primo livello: D.P.R. 547/55, che stabilisce le regole per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale D.P.R. 303/56 relativo alle norme generali per l'igiene del lavoro D.P.R. 164/56 che regolamenta la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

3 Dagli anni ‘80 la Comunità Europea intraprende un’autonoma attività legislativa proponendo agli Stati Membri direttive, da recepire nei singoli ordinamenti nazionali, al fine di regolamentare la materia della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Nel 1988 sono state introdotte nell'ordinamento italiano diverse norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante dalle attività industriali quali: DPR 175/88 sui grandi rischi industriali (meglio conosciuta come Direttiva Seveso - materia attualmente integrata e riordinata dal D.Lgs. 334/99 denominata "Seveso 2"); DPR 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera. Il D.Lgs. 277/91 stabilisce regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, coinvolgendo i datori di lavoro ed i lavoratori nella valutazione di tali rischi e nell'adozione dei relativi provvedimenti preventivi.

4 Innovazioni sostanziali nel quadro giuridico della materia sono state apportate con il recepimento della Direttiva CEE n. 391 del 1989 e delle Direttive CEE di essa applicative, nel D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994. L'evoluzione della materia è proseguita con il D.Lgs. 758 del 19 dicembre 1994 che: da un lato, ha aggravato le sanzioni per le violazioni in materia d'igiene e sicurezza, stabilendo la pena dell'arresto in alternativa all'ammenda, dall'altro lato, ha previsto che l'organo di vigilanza, una volta riscontrata la contravvenzione, offra la possibilità al contravventore di regolarizzare la sua posizione entro un termine stabilito dallo stesso organo e di estinguere in tal modo il reato (previo pagamento di un quarto del massimo dell'ammontare previsto per l'ammenda).

5 DIRETTIVE PARTICOLARI applicative della DIR. 89/391
Dir. n.654 del 1989 in materia di luoghi di lavoro Dir. n.655 del 1989 in materia di attrezzature di lavoro Dir. n.656 del 1989 in materia di dispositivi di protezione individuali Dir. n.269 del 1990 in materia di movimentazione manuale dei carichi comportanti rischi dorso-lombari Dir. n.270 del 1990 in materia di videoterminali Dir. n.394 del 1990 in materia di agenti cancerogeni Dir. n. 679 del 1990 per la protezione della salute dei lavoratori esposti ad agenti biologici nei luoghi di lavoro Dir. n. 57 del 1992 che prescrive le misure minime di sicurezza e salute da applicare nei cantieri temporanei e mobili, recepita con il D.Lgs. 494/96 Dir. n. 58 del 1992 sulle prescrizioni minime per la segnaletica della sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro, recepita con il D.Lgs. 493/96 Dir. n. 85 del 1992 per la promozione di misure idonee a migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento, recepita con il D.Lgs. 645/96 Dir. n. 91 del 1992 per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie di estrazione per trivellazione Dir. n. 104 del 1992 per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo, entrambe recepite con il D.Lgs. 298/99 Dir. n. 103 del 1993 sulle prescrizioni minime a bordo delle navi da pesca, recepita con il D.Lgs. 298/99 Dir. n. 24 del 1998 sulla protezione contro agenti chimici durante il lavoro, recepita con il D.Lgs. 25/2002 Dir. n. 14 del 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, recepita con il D.Lgs. 262/2002 Dir. n. 44 del 2002 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) Dir. n. 10 del 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) Dir. n. 40 del 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 Hz) durante il lavoro in via di adozione direttiva particolare relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da radiazioni ottiche (radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda comprese tra i 100 mm e 1 mm.

6 SISTEMA SANZIONATORIO D.Lgs. 758/94
IN 5 FASI: ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE PRESCRIZIONE AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE VERIFICA PAGAMENTO, ENTRO 30 GIORNI ESTINZIONE DEL REATO ED ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AL GIP

7 D.Lgs. 242/96, che integra e modifica il D.Lgs. 626/94;
Negli anni vengono emanati: D.Lgs. 242/96, che integra e modifica il D.Lgs. 626/94; D.Lgs. 459/96, in materia di sicurezza delle macchine (Decreto Macchine); D.Lgs. 494/96, che prescrive le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili; D.m. 16 gennaio 1997, che individua i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; DPR 12 gennaio 1998 n. 37, regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; D.m. 10 marzo 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

8 Successivamente si ricordano:
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, attuante la direttiva 95/63/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, comprendente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

9 D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66, che attua le direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, apportando modifiche al D.Lgs. 626/94 D.m. 2 ottobre 2000, linee guida per l’uso dei videoterminali Legge 7 novembre 2000, n. 327, in riferimento alla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto Legge 29 dicembre 2000, n. 422, che contiene le modifiche agli articoli 51, 55 e 58 del D.Lgs. 626/94 in merito all’utilizzo dei videoterminali

10 D.m. 4 giugno 2001, che riporta il secondo elenco di norme armonizzate concernenti i dispositivi di protezione individuale DPR 22 ottobre 2001, n. 462, che disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

11 Legge 3 febbraio 2003, n. 14, che modifica l’articolo 55 del D. Lgs
Legge 3 febbraio 2003, n. 14, che modifica l’articolo 55 del D.Lgs. 626/94 al comma 5, così sostituito: "il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione" D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233, attua la direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive e comprende le modifiche riportate al Titolo VIII del D.Lgs. 626/94 al quale è stato aggiunto il Titolo VIII-bis Protezione da Atmosfere Esplosive D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 contiene le modifiche e le integrazioni al D.Lgs. 626/94 per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori

12 D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, attua la Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e apporta modifiche al D.Lgs. 626/94, ed in particolare: all’articolo 34, è stata aggiunta la definizione di lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile; all’articolo 36 sono stati aggiunti: l’art. 36-bis, obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota; l’art. 36-ter, obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli; l’art. 36-quater, obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi; l’art. 36-quinquies, obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

13 La Legge 62/2005 ha modificato il D
La Legge 62/2005 ha modificato il D.Lgs 626/94 prevedendo che all’allegato XV, sia aggiunto il paragrafo «2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro. 1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro. 2 La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto. 3 L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta. 4 Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro».

14 PRINCIPALI NORME SULLA SICUREZZA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni Allegato II del documento U.E. 26 maggio 1993 fascicolo con le caratteristiche del cantiere Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, modificato dal Decreto Legislativo 528/1999, dal Decreto Legislativo 276/2003 ed infine, dal Decreto Legislativo 251/2004 prescrizioni minime di salute e sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili Decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3 giugno 2003 regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

15 SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
DEL D.LGS. 494/96, MA PER QUELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA “494”, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 626/94 E DI TUTTA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO: D.P.R. 547/55, 303/56, 164/56.

16 LA NORMAZIONE TECNICA L’ATTIVITA’ DI NORMAZIONE SI ESPLICA ATTRAVERSO L’EMANAZIONE DI NORME TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE, LA CUI APPLICAZIONE NON E’ OBBLIGATORIA, MA SOLO CONSIGLIATA. GLI ENTI NORMATORI SONO ORGANISMI RICONOSCIUTI, IN GENERALE ASSOCIAZIONI, CHE SVOLGONO ATTIVITA’ NORMATIVA CONTINUA. LA NORMA VIENE DEFINITA: “UN DOCUMENTO PRODOTTO MEDIANTE CONSENSO E APPROVATO DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO, CHE FORNISCE, PER USI COMUNI E RIPETUTI, REGOLE, LINEE GUIDA O CARATTERISTICHE RELATIVE A DETERMINATE ATTIVITA’ O AI LORO RISULTATI, AL FINE DI OTTENERE IL MIGLIOR ORDINE IN UN DETERMINATO CONTESTO”. L’ATTIVITA’ DI NORMAZIONE INTERESSA: L’UNIFICAZIONE DIMENSIONALE; LA DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI.

17 IL RUOLO SOCIO-ECONOMICO DELLA NORMAZIONE
L’OBIETTIVO DELLA NORMAZIONE TECNICA E’: MIGLIORARE L’ECONOMICITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE E L’UNIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI, DELLE PRESTAZIONI E DELLE MODALITA’ DI CONTROLLO, DI PROVA, DI COLLAUDO FACILITARE LA COMUNICAZIONE TECNICA, PER MEZZO DELL’UNIFICAZIONE DEI SIMBOLI, DEI CODICI E DELLE INTERFACCE PROMUOVERE LA SICUREZZA DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PRODOTTI, PROCESSI E COMPORTAMENTI SALVAGUARDARE, IN GENERALE, GLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DELLA COLLETTIVITA’

18 NORME TECNICHE NORME CEI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI
NORME UNI-CIG IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILE NORME UNI-EN-ISO IN MATERIA DI MACCHINE NORME UNI IN MATERIA DI DISPOSIZIONI GENERALI DA ATTUARE SUI CANTIERI NORME UNI-EN O UNI-HD IN MATERIA DI APPLICAZIONI SPECIFICHE SUI CANTIERI

19 LE NORME CEI LE NORME CEI SONO SPECIFICHE TECNICHE, LA CUI RILEVANZA GIURIDICA È RICONOSCIUTA ANCHE DALLA LEGGE N° 186 DEL 1° MARZO 1968, CON LO SCOPO DI STABILIRE I REQUISITI CHE DEVONO AVERE GLI IMPIANTI, I MATERIALI, GLI APPARECCHI, I MACCHINARI, I CIRCUITI, I PROCESSI E I LORO PROGRAMMI, AFFINCHÉ POSSANO ESSERE CONSIDERATI RISPONDENTI ALLA REGOLA DELL’ARTE. Norma CEI 64/8 "Impianti elettrici utilizzatori. Criteri di applicabilità, prescrizioni di progettazione ed esecuzione. Misure di protezione. Ambienti ed applicazioni particolari. Interpretazioni e commenti“ Norma CEI 17/13 "Quadri elettrici di distribuzione" Norma CEI 23/51 "Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri elettrici per uso domestico e similare" Guida CEI 03 "Guida per la realizzazione della dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici ex art. 9 L. 46 del " Norma CEI 11/8 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra" Norma CEI 81/1 "Protezione di strutture contro i fulmini" Norma CEI 64/2 "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione"

20 LE NORME CIG-UNI IL CIG, COMITATO ITALIANO GAS, NEL 1960 È ENTRATO A FAR PARTE DELL'UNI, ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, DIVENTANDO COSÌ L'ORGANO UFFICIALE ITALIANO PER L’UNIFICAZIONE NORMATIVA NEL SETTORE DEI GAS COMBUSTIBILI, CON LA FINALITÀ DI MIGLIORARE LA SICUREZZA E L’EFFICIENZA NELL’USO DEI GAS COMBUSTIBILI. ALCUNE NORME: Norma UNI CIG 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete distribuzione, progettazione – installazione e manutenzione" Norma UNI CIG 7140 "Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento" Norma UNI CIG 7141 "Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette" Norma UNI CIG 9891 "Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili di acciaio inossidabile" Norma UNI CIG 8042 "Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza" Norma UNI CIG 8723 "Impianti a gas per apparecchi in cucine professionali o di comunità. Prescrizioni di sicurezza"

21 ALCUNE NORME TECNICHE IN MATERIA DI MACCHINE DA CANTIERE
UNI EN 474-1 Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti generali. (dicembre ’97) UNI EN 500-1 Macchine mobili per costruzioni stradali. Sicurezza. Requisiti generali. (febbraio ’97) UNI EN ISO 2860 Macchine movimento terra. Dimensioni minime di accesso. (settembre ’00) UNI EN ISO 6165 Macchine movimento terra. Tipi base. Vocabolario. (marzo ’01) UNI EN ISO Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Trapani a percussione. (aprile ’97) UNI 10929 Betoniere semoventi autocaricanti - Definizioni, terminologia e classificazione. (maggio ’01) UNI EN 12418 Macchine per il taglio di pietra e muratura da cantiere - Sicurezza. (settembre ’01) UNI EN 12643 Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la sterzatura. (giugno ’99) UNI EN 13482 Tubi e tubi raccordati di gomma per asfalto e bitume - Specifiche. (aprile ’02) UNI EN 13510 Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro il ribaltamento - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione. (giugno ’02)

22 NORME TECNICHE, DI CARATTERE GENERALE, DA APPLICARE SUI CANTIERI
UNI , Norme prestazionali in edilizia - Definizioni e calcolo degli indicatori di superficie e di volume. (febbraio ‘01) UNI , Edilizia - Qualificazione e controllo del progetto edilizio di interventi di nuova costruzione e di interventi sul costruito - Terminologia. (gennaio ‘01) UNI , Edilizia - Qualificazione e controllo del progetto edilizio di interventi di nuova costruzione e di interventi sul costruito - Programmazione degli interventi. (gennaio ‘01) UNI 10942, Cantieri edili - Piani di sicurezza - Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e di coordinamento. (aprile ‘01) UNI 10943, Criteri di attestazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. (maggio ‘01)

23 NORME TECNICHE RIGUARDANTI APPLICAZIONI SPECIFICHE DA IMPLEMENTARE SUI CANTIERI
UNI EN 74, Giunti, spinotti e basette per ponteggi di servizio e di sostegno costruiti con tubi d'acciaio. Requisiti e metodi di prova. (ottobre ‘90) UNI HD 1000, Ponteggi di servizio con elementi prefabbricati. Materiali, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza. (giugno ‘90) UNI HD 1004, Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati. Materiali, componenti dimensioni, carichi, di progetto e requisiti di sicurezza. (giugno ‘93) UNI HD 1039, Tubi di acciaio per ponteggi di sostegno e di servizio. Requisiti, prove. (settembre ‘91) UNI EN 1065, Puntelli telescopici regolabili di acciaio - Specifiche di prodotto, progettazione e verifica attraverso calcoli e prove. (dicembre ‘99) UNI EN , Reti di sicurezza - Requisiti di sicurezza, metodi di prova. (giugno ‘00) UNI EN , Reti di sicurezza - Requisiti di sicurezza per il montaggio delle reti di sicurezza. (giugno ‘00)

24 La norma base in materia di sicurezza: il D.Lgs. 626/94
Il decreto ha subito, con gli anni, diverse modifiche ed integrazioni a cura di numerose norme successive: D.Lgs. 242/96 “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”; D.Lgs. 359/99 "Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori"; DM 12/11/99 “Modificazioni all'allegato XI del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente: "Modifiche ed  integrazioni al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"; D.Lgs. 66/00 “Attuazione delle Direttive 97/42CE e 1999/38/CE, che modificano la Direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. L. 422/00 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000"; L. 1/02 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001”; D.Lgs. 25/02 "Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”; Legge 14/03 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002”; D.Lgs. 233/03 ”Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”; D.Lgs. 195/03 “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39”; D.Lgs. 235/03 “Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”; Decreto MIN LAV 26 febbraio 2004 “Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici”. Legge 18 aprile 2005, n. 62 “Legge Comunitaria 2004”.

25 IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 TESTO BASE SULLA SICUREZZA HA INTRODOTTO UN NUOVO MODELLO GLOBALE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE E TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI PREVEDENDO: SOGGETTI ED ISTITUTI NUOVI: il servizio di prevenzione e protezione, interno o esterno, ed il suo responsabile il medico competente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza UN INTERVENTO ATTIVO, RESPONSABILE ED INTEGRATO DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE, PARTENDO DALL’INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO, FINO ALLA SCELTA DELLE SOLUZIONI OTTIMALI PER PREVENIRLE O RIDURLE L’OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI: elaborare un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI potenzialmente derivanti dai processi lavorativi e dall’ambiente di lavoro individuare le MISURE DI PREVENZIONE NECESSARIE, sulla base delle norme di legge e di buona tecnica predisporre il PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE STESSE UN ORGANICO PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI, IN GRADO DI OFFRIRE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DELLA TEMATICA DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

26 LE NOVITA’ DEL D.LGS 626/94 RIGUARDANO:
LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, BASATO SULLA STESSA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI L’ADOZIONE, CON MODALITA’ SISTEMATICA, DELLA PROCEDURA OPERATIVA DI: VALUTAZIONE DEI RISCHI BONIFICA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEI LAVORATORI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTROLLO SANITARIO DEI LAVORATORI LA PREVISIONE DI OBBLIGHI INDELEGABILI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ERGONOMICITA’ NELLA ORGANIZZAZIONE DEI POSTI DI LAVORO, NELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE, NELLA DEFINIZIONE DEI METODI DI LAVORO E PRODUZIONE L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI AI LAVORATORI TENENDO CONTO DELLE LORO CAPACITA’ E CONDIZIONI

27 IL DECRETO HA PORTATA GENERALE E SI APPLICA A TUTTI I SETTORI D’ATTIVITA’ PUBBLICI E PRIVATI, CON ALCUNE ECCEZIONI: le Forze armate e di Polizia; i servizi di protezione civile; le strutture giudiziarie, penitenziarie e quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi, con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; le università e gli altri istituti di istruzione universitaria; gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado; gli archivi, le biblioteche, i musei e le aree archeologiche dello Stato; le rappresentanze diplomatiche e consolari; i mezzi di trasporto aerei e marittimi. IL DECRETO HA ANCHE CARATTERE DI ORGANICITÀ, ED INFATTI SI INSERISCE NELLA NORMATIVA PRE-VIGENTE, LASCIANDO IN VIGORE LA DISCIPLINA PRECEDENTE IN QUANTO NON SPECIFICATAMENTE MODIFICATO DALLO STESSO.

28 LE MISURE GENERALI A PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI RISCHI E LORO ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO, IN BASE ALLE PIÙ AGGIORNATE CONOSCENZE TECNICHE SOSTITUZIONE DI CIÒ CHE È PERICOLOSO, CON CIÒ CHE NON LO È, O LO È IN MISURA MINORE RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI NELLA CONCEZIONE DEI POSTI DI LAVORO, DELLE ATTREZZATURE E NELLA DEFINIZIONE DEI METODI DI LAVORO PRIORITÀ NELL’ADOZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA, RISPETTO A QUELLE INDIVIDUALI PROGRAMMAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, PER RIDURRE AL MINIMO L’ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO PER I LAVORATORI CONTROLLO SANITARIO DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE AI RISCHI SPECIFICI REGOLARE MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI, TRAMITE I LORO RAPPRESENTANTI, IN MERITO ALLE QUESTIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

29 DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI
I PREPOSTI SOVRINTENDONO LE ATTIVITA’ AZIENDALI IL DATORE DI LAVORO ESERCITA L’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE I DIRIGENTI DIRIGONO L’AZIENDA HANNO IL DOVERE DI VIGILANZA HANNO IL DOVERE DI ATTUARE GLI OBBLIGHI E GLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA VIGILANZA OGGETTIVA sull’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza VIGILANZA SOGGETTIVA sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori DELLE DISPOSIZIONI E DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, DAI DIRIGENTI E DAI PREPOSTI DELLE NORME VIGENTI, DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI ED INDIVIDUALI, MESSI A DISPOSIZIONE

30 PRINCIPALI OBBLIGHI INDELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO
EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, TRAMITE IL MONITORAGGIO DI LUOGHI, POSTI DI LAVORO, ATTREZZATURE ED IMPIANTI, VERIFICANDONE LA CONFORMITA’ IN BASE ALLE NORME DI LEGGE E DI BUONA TECNICA ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE AZIENDE FAMILIARI ED IN QUELLE OCCUPANTI FINO A 10 DIPENDENTI, PRODURRE L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELL’ADEMPIMENTO DEI COLLEGATI OBBLIGHI DESIGNARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, INTERNO O ESTERNO ALL’AZIENDA INDIRE ALMENO UNA VOLTA L’ANNO, ED IN OCCASIONE DI EVENTUALI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO, UNA RIUNIONE CUI PARTECIPANO TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

31 PRINCIPALI OBBLIGHI DELEGABILI DAL DATORE DI LAVORO A DIRIGENTI E PREPOSTI
DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEL MEDICO COMPETENTE E DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, SALVATAGGIO, PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELL’EMERGENZA AFFIDAMENTO AI LAVORATORI DEI COMPITI, TENDENDO CONTO DELLE LORO CAPACITA’ E CONDIZIONI FISICHE FORNITURA AI LAVORATORI DEI DPI ADOZIONE DI MISURE APPROPRIATE PER PERMETTERE L’ACCESSO A ZONE A RISCHIO SOLO AI LAVORATORI ADEGUATAMENTE ISTRUITI ADOZIONE DI MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHO, IN CASO DI INCENDI E DI PERICOLI GRAVI E IMMEDIATI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE, IN VIRTU’ DI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI O PRODUTTIVI AZIENDALI CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA NELLE MATERIE DI COMPETENZA

32 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE UTILIZZARE CORRETTAMENTE I MACCHINARI, LE APPARECCHIATURE, GLI UTENSILI, LE SOSTANZE, I PREPARATI PERICOLOSI ED I DISPOSITIVI, INDIVIDUALI E COLLETTIVI, DI SICUREZZA SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO, AI DIRIGENTI O AI PREPOSTI, LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED EVENTUALI CONDIZIONI DI PERICOLO NEI CASI DI URGENZA, COERENTEMENTE CON LE PROPRIE COMPETENZE, ADOPERARSI PER ELIMINARE O RIDURRE I PERICOLI O LE DEFICIENZE RISCONTRATE E, SUCCESSIVAMENTE, COMUNICARE IL LORO OPERATO AL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA NON RIMUOVERE O MODIFICARE, SENZA AUTORIZZAZIONE, I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO NON COMPIERE, DI PROPRIA INIZIATIVA, OPERAZIONI CHE NON SONO DI LORO COMPETENZA O CHE POTREBBERO RIVELARSI PERICOLOSE PER SE STESSI E PER GLI ALTRI LAVORATORI SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI CONTRIBUIRE CON IL DATORE DI LAVORO, CON I DIRIGENTI E CON I PREPOSTI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI ATTI NECESSARI ALLA TUTELA DELLA SALUTE O IMPOSTI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

33 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INDIVIDUARE I FATTORI DI RISCHIO E VALUTARE I RELATIVI RISCHI INDIVIDUARE LE MISURE DA ADOTTARE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ED IN BASE ALLA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA, DURANTE LE RIUNIONI PERIODICHE ELABORARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE VARIE ATTIVITÀ AZIENDALI ELABORARE, PER QUANTO DI COMPETENZA, TUTTE LE MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E I SISTEMI DI CONTROLLO PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI PREVISTE ALL'ART. 21 DEL D.Lgs. 626/94.

34 ORGANIZZAZIONE E COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO È EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO, IL QUALE PUÒ’: svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda (deve) incaricare persone o servizi esterni, qualora non siano presenti, all’interno dell’azienda, soggetti con sufficienti competenze. PER QUANTO ATTIENE LA SUA COMPOSIZIONE, IL DATORE DI LAVORO PUÒ DESIGNARE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA O DELL'UNITÀ PRODUTTIVA, UNO O PIÙ LAVORATORI, IN GRADO DI ESPLETARE LE FUNZIONI DEL SERVIZIO TRA QUESTI, PREVIA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA, PUÒ NOMINARE IL RESPONSABILE, CHE DEVE ESSERE DOTATO DI ATTITUDINI E CAPACITÀ ADEGUATE

35 IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNO ALL’AZIENDA, NEI SEGUENTI CASI: NELLE AZIENDE INDUSTRIALI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE O NOTIFICA, PERCHÉ UTILIZZANTI SOSTANZE O PREPARATI PARTICOLARMENTE RISCHIOSI NELLE CENTRALI TERMOELETTRICHE NEGLI IMPIANTI E LABORATORI NUCLEARI NELLE AZIENDE INDUSTRIALI CON OLTRE 200 ADDETTI NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE CON OLTRE 50 ADDETTI NELLE STRUTTURE DI RICOVERO E CURA, PUBBLICHE E PRIVATE

36 IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE, NEI SEGUENTI CASI: NELLE AZIENDE ARTIGIANE ED INDUSTRIALI NEL LIMITE DEI 30 ADDETTI NELLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE NEL LIMITE DEI 10 ADDETTI, ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO NELLE AZIENDE DELLA PESCA, NEL LIMITE DEI 20 ADDETTI NELLE ALTRE AZIENDE, NEL LIMITE DEI 200 ADDETTI

37 QUALORA LE CAPACITA’ DEI DIPENDENTI ALL’INTERNO DELL’IMPRESA
IL DATORE DI LAVORO E’ OBBLIGATO AD AVVALERSI DI UN SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO ALL’IMPRESA, ECCEZION FATTA PER I CASI IN CUI SIA OBBLIGATORIO PROVVEDERE ALL’INTERNO, NOVITA’ INTRODOTTA DAL D.LGS. 195/2003 QUALORA LE CAPACITA’ DEI DIPENDENTI ALL’INTERNO DELL’IMPRESA SIANO INSUFFICIENTI. IL SERVIZIO ESTERNO DEVE ESSERE ADEGUATO ALLE CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA O DELL’UNITA’ PRODUTTIVA, ANCHE CON RIFERIMENTO AL N° DEI DIPENDENTI AZIENDALI.

38 Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n
Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 capacità e requisiti professionali richiesti a RSPP e ASPP Le capacità ed i requisiti professionali dei RSPP e degli ASPP interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (inserito l’articolo 8-bis al D.Lgs. 626/94) Titolo di studio necessario: non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore + un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative Per lo svolgimento della funzione di RSPP, oltre ai requisiti di cui sopra, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali I RSPP e ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale.

39 IL MEDICO COMPETENTE COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI SANITARI ISTITUISCE E AGGIORNA UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA; SUCCESSIVAMENTE INFORMA OGNI LAVORATORE SUI RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI, FORNENDO, SU RICHIESTA, COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA EFFETTUA LE VISITE MEDICHE RICHIESTE DAL LAVORATORE, QUALORA TALE RICHIESTA SIA CORRELATA ALLO SPECIFICO RISCHIO PROFESSIONALE COLLABORA ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLE RIUNIONI PERIODICHE, INFORMA I RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA CIRCA I RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI CLINICI EFFETTUATI

40 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
“PERSONA ELETTA O DESIGNATA PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA DURANTE IL LAVORO”. IL NUMERO DEI COMPONENTI LA RLS PUÒ VARIARE A SECONDA DEL NUMERO DEI DIPENDENTI AZIENDALI: 1 RAPPRESENTANTE NELLE AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE SINO A 200 DIPENDENTI; 3 RAPPRESENTANTI NELLE AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE DA 201 A 1000 DIPENDENTI; 6 RAPPRESENTANTI IN TUTTE LE ALTRE AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE. NELLE AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE CHE OCCUPANO SINO A 15 DIPENDENTI, IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA È ELETTO DIRETTAMENTE DAI LAVORATORI AL LORO INTERNO, MA PUÒ ANCHE ESSERE DESIGNATO O ELETTO NELL’AMBITO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI; PER PIÙ AZIENDE PUÒ ESSERE INDIVIDUATO NELL’AMBITO TERRITORIALE O DEL COMPARTO PRODUTTIVO. NELLE AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI, IL RLS È ELETTO O DESIGNATO DAI LAVORATORI NELL’AMBITO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI; IN MANCANZA DI TALI RAPPRESENTANZE, VIENE ELETTO DAI LAVORATORI, AL LORO INTERNO.

41 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PUÒ:
PROMUOVERE L'ELABORAZIONE, L'INDIVIDUAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IDONEE A TUTELARE LA SALUTE E L'INTEGRITÀ FISICA DEI LAVORATORI RICEVERE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI INERENTI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE L’UTILIZZO DI SOSTANZE NOCIVE O PREPARATI PERICOLOSI LE MACCHINE, GLI IMPIANTI, L'ORGANIZZAZIONE E GLI AMBIENTI DI LAVORO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI FARE PROPOSTE IN MERITO ALL'ATTIVITÀ E ALLE MISURE DI PREVENZIONE E AVVERTIRE IL RESPONSABILE DELL'AZIENDA, DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITÀ RICEVERE INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA, FORMULARE OSSERVAZIONI AGLI STESSI E RICORRERVI IN CASO PERSISTANO RISCHI O MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INADEGUATE PARTECIPARE ALLE RIUNIONI PERIODICHE PER LA PREVENZIONE AZIENDALE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, ACCEDERE AI “PIANI DI SICUREZZA” DEI CANTIERI, FORMULARE PROPOSTE A RIGUARDO ED ESSERE CONSULTATO, PREVENTIVAMENTE, SU EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARVI

42 FORNITORI E INSTALLATORI
I PROGETTISTI DEI LUOGHI O POSTI DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e devono scegliere macchine, dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza, come previsti nelle disposizioni legislative vigenti AI FABBRICANTI è fatto divieto di fabbricare, vendere, noleggiare o concedere in uso macchine, attrezzature di lavoro e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di sicurezza FORNITORI E INSTALLATORI devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici

43 IL D.LGS. 626/94 DETTA INOLTRE PRECISE DISPOSIZIONI IN MERITO A:
REQUISITI DI SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO (art ) USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E LAVORI IN QUOTA(art ) USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art ) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (art ) USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (art ) PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI (art ) PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (art. 72-bis-72-terdecies) PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI (art ) PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (art. 88-bis-88-undecies)

44 IL D.LGS. 494/96 E SUCC. MOD. ED INT.

45 NELLA DIRETTIVA 92/57/CEE, SI DEFINISCONO I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI COME LUOGHI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI PARTICOLARMENTE ELEVATI E VI SI INDICANO COME CAUSE PREVALENTI DI INFORTUNIO: LE SCELTE ARCHITETTONICHE E/O ORGANIZZATIVE NON ADEGUATE O UNA CARENTE PIANIFICAZIONE DEI LAVORI ALL’ATTO DELLA PROGETTAZIONE DELL’OPERA LA CARENZA DI COORDINAMENTO NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DI UN’OPERA TRA LE DIVERSE IMPRESE, CHE, SIMULTANEAMENTE O SUCCESSIVAMENTE, OPERANO NELLO STESSO CANTIERE LA PRESENZA DI PIU’ LAVORATORI, ANCHE AUTONOMI E, SOPRATTUTTO PER LE IMPRESE PIU’ PICCOLE, DEGLI STESSI DATORI DI LAVORO CHE ESERCITANO PERSONALMENTE UN’ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN CANTIERE

46 LE SPECIFICITA’ DEI CANTIERI
IL SETTORE PRESENTA PARTICOLARITA’ SIGNIFICATIVE, CHE HANNO NOTEVOLI RIFLESSI SULLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO: PRODUZIONE PER PROTOTIPI E NON IN SERIE LUOGO FISICO DI PRODUZIONE, NON FISSO, MA CONTINUAMENTE VARIABILE OGGETTO DELLA PRODUZIONE VARIABILE PER DIMENSIONI, TECNOLOGIE, FORMA CONTEMPORANEA PRESENZA SU UNO STESSO CANTIERE, DI PIU’ IMPRESE NECESSITA’ DI ALLESTIRE INSTALLAZIONI PROVVISORIE, SEMPRE DIVERSE, PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA COMPLESSITA’, NON TANTO DIPENDENTE DA TECNOLOGIE INNOVATIVE, QUANTO DA FATTORI DI NATURA ORGANIZZATIVA

47 LA SICUREZZA SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ED IL DECRETO LEGISLATIVO 494/96
LA NORMA HA REIMPOSTATO L’INTERA CONCEZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, INTRODUCENDO: UN APPROCCIO GLOBALE IN GRADO DI RESPONSABILIZZARE L’INSIEME DEGLI ATTORI COINVOLTI IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO EDILIZIO: DI PROGETTAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, AD OPERA ULTIMATA NUOVI STRUMENTI DI PREVENZIONE: IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA IL FASCICOLO DELL’OPERA NUOVI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE ATTIVA DELLA SICUREZZA: IL COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE I LAVORATORI AUTONOMI E LE IMPRESE ESECUTRICI

48 IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 494/96
IL D.LGS. 494/96 PRESCRIVE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, OVVERO “IN QUALUNQUE LUOGO DOVE SI EFFETTUINO LAVORI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE”, QUALI LAVORI DI: COSTRUZIONE MANUTENZIONE RIPARAZIONE DEMOLIZIONE CONSERVAZIONE E RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE O EQUIPAGGIAMENTO TRASFORMAZIONE RINNOVAMENTO O SMANTELLAMENTO DI OPERE FISSE, PERMANENTI O TEMPORANEE, IN MURATURA, CEMENTO ARMATO, METALLO, LEGNO O ALTRI MATERIALI, COMPRESE LE LINEE ELETTRICHE, LE PARTI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, LE OPERE STRADALI, FERROVIARIE, IDRAULICHE, MARITTIME, IDROELETTRICHE SOLO PER LA PARTE CHE COMPORTA LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE, LE OPERE DI BONIFICA, DI SISTEMAZIONE FORESTALE E DI STERRO SCAVI, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI UTILIZZATI PER I LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE

49 GLI ATTORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI COORDINATORE PER LA REALIZZAZIONE LAVORATORI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA MEDICO COMPETENTE

50 IL COMMITTENTE E’ IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L’INTERA OPERA VIENE REALIZZATA, TRAENDO UN INTERESSE PRIMARIO ED ORIGINARIO DALLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO. E’ IL “REGISTA DELLA SICUREZZA” E PER ASSOLVERE LA SUA FUNZIONE, SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE: DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, solo eventualmente designato, “ non qualificato” e legato al committente da un rapporto di tipo fiduciario DI TECNICI SPECIALISTI da lui designati: IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

51 IL RESPONSABILE DEI LAVORI
IL COMMITTENTE può essere persona fisica, giuridica – società di persone o capitali – come pure una Pubblica Amministrazione IL RESPONSABILE DEI LAVORI “il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera” nel settore degli APPALTI PRIVATI: può essere persona fisica o giuridica nel settore degli APPALTI PUBBLICI: deve coincidere con una persona fisica individuata nella pianta organica dell’Amministrazione Pubblica, il Responsabile unico del procedimento (Legge Merloni); non può essere eventuale, ma è presente a prescindere da un atto di designazione e di conferimento d’incarico da parte del committente

52 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O, “SU DELEGA”, DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
ATTENERSI AI PRINCIPI E ALLE MISURE DI TUTELA DEL D.LGS. 626/94, NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA, NELL’ESECUZIONE DEL PROGETTO E NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CANTIERE PREVEDERE NEL PROGETTO LA DURATA DEI LAVORI O DELLE FASI DI LAVORO VALUTARE, NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’OPERA IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ED IL FASCICOLO DELLE INFORMAZIONI DESIGNARE, SE OBBLIGATORIO, IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, CONTESTUALMENTE ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE E, PRIMA DI AFFIDARE I LAVORI, IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLGERE LE FUNZIONI SIA DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE SIA DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, QUALORA IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI COMUNICARE ALLE IMPRESE ESECUTRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI I NOMINATIVI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI VERIFICARE L’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, IN RELAZIONE AI LAVORI DA AFFIDARE CHIEDERE ALLE IMPRESE ESECUTRICI UNA DICHIARAZIONE DELL’ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE PRESSO L’ INPS, L’INAIL E LE CASSE EDILI, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI E UN CERTIFICATO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, IL NOMINATIVO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI, TRASMETTERE ALLA A.S.L. E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, LA NOTIFICA PRELIMINARE (OVE OCCORRA) 

53 IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Il D.Lgs. 276/03 ha provveduto ad una sostanziale integrazione al D.Lgs. 494/96, introducendo l’obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di chiedere alle imprese esecutrici un Certificato di Regolarità Contributiva; tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, anche dalle Casse Edili e deve essere trasmesso all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o all’atto della presentazione della Denuncia di Inizio Attività. Il Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, in vigore dal 26 ottobre 2004, ha inoltre stabilito che, in caso di non presentazione, unitamente alla DIA o al Permesso di Costruire, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, decada il titolo abilitativo ad eseguire i lavori. Il DURC non è necessario solo per i lavori svolti in economia (direttamente da privati) – vedi circolare del , n. 848.

54 Il DURC serve per verificare la regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali versati dall’ azienda all'Inps e all'Inail. La Circolare n. 38 del 25 luglio 2005 ha fornito ulteriori precisazioni sul DURC, puntualizzandone l’ambito di applicazione ai lavori privati ed agli appalti di lavori pubblici in senso stretto, ma anche di servizi e forniture. Il DURC può essere utilizzato anche ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. Per le imprese di tutti i settori produttivi il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) diventa requisito indispensabile per accedere ai finanziamenti comunitari. (articolo 10 del decreto 203/2005 pubblicato sulla G.U. del 3 ottobre 2005, collegato alla Finanziaria 2006)

55 Richiedente principale del Documento Unico è l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega. Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia, la certificazione di regolarità contributiva deve essere rilasciata: - per la verifica della dichiarazione; per l'aggiudicazione dell'appalto; se richiesta, per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati di avanzamento lavori; ed infine per il collaudo e il pagamento del saldo finale. Il datore di lavoro è tenuto a presentare il DURC alle scadenze previste, ma il Direttore dei Lavori può richiedere il documento in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale. In caso di attestazione SOA, il DURC va richiesto, prima dell’inoltro della relativa istanza, agli organi preposti al rilascio.

56 Condizioni necessarie e requisiti per ottenere il Durc:
INPS correttezza dei pagamenti mensili assenza di inadempienze versamenti pari al saldo denunciato INAIL Pat (posizioni assicurative) attive retribuzioni congrue ai lavori svolti versamento di premi e accessori rischio assicurato congruo rispetto all’appalto Cassa edile denuncia di un numero di ore lavorate non inferiore a quelle del CCNL versamento di contributi e accantonamenti fino al mese di richiesta del Durc

57 LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL DURC
Per la richiesta del DURC è disponibile un apposito modulo unificato che deve essere compilato in base alla tipologia della richiesta, disponibile in formato elettronico o cartaceo a seconda che l’inoltro avvenga in via telematica o con le modalità tradizionali a sportello. Il Documento Unico può essere richiesto in via telematica (modalità principale) o allo Sportello Unico istituito presso le Casse Edili. Deputata al rilascio del DURC è la Cassa Edile competente per territorio, entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta; la Cassa provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti. Nel caso in cui anche un solo ente dichiari la irregolarità dell’impresa, viene rilasciato un Documento Unico attestante la sua non regolarità. Nel caso in cui decorra il termine di 30 giorni senza pronuncia di INPS o INAIL, scatta la procedura del silenzio-assenso (questo non vale per le Casse Edili in virtù della loro natura privatistica) ed il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC, sulla base della verifica effettuata anche da uno solo degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.

58 In caso di lavori per conto di privati, il DURC aveva validità di 1 mese.
E’ stato convertito in Legge il decreto legge n. 273 del 30 dicembre 2005 (decreto "milleproroghe"). In sede di conversione è stata introdotta nel maxiemendamento governativo una norma sul documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494/96, la quale riconosce al DURC per i lavori privati una validità di 3 mesi.

59 REQUISITI DI IDONEITA' DELLE IMPRESE
(Art. 3 c. 8 del D.Lgs. 494/96) TECNICA ORGANIZZATIVA POSSESSO REQUISITI INDICATI ALL’ART. 3, COMMA 8, DEL D.LGS. 494/96 DISPONIBILITA’ DI MEZZI E ATTREZZATURE ADEGUATE (in conformità D.Lgs 359/99) PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NUMERO DI LAVORATORI ADEGUATO In caso di appalti pubblici per esempio l'impresa deve garantire la presenza di una forza lavoro in relazione almeno all'effettuazione del 70% dei lavori della categoria prevalente (Legge quadro in materia di lavori pubblici L. 109/94). DISPONIBILITA’ DI MEZZI E ATTREZZATURE INFORTUNISTICHE IDONEE RISPETTO ALLA NATURA DEI LAVORI PRESENZA DI FIGURE SPECIFICATAMENTE FORMATE (CON COMPETENZE E PROFESSIONALITA’ RICHIESTE DAL CASO) NELLA MATERIA DELLA SICUREZZA - RSPP, RSL, MC, ETC. - DISPONIBILITA’ DI IDONEI E SPECIFICI DPI

60 I COORDINATORI LA LORO DESIGNAZIONE, A CURA DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, E’ OBBLIGATORIA SOLO: NEI CANTIERI LA CUI ENTITA’ PRESUNTA E’ PARI O SUPERIORE A 200 UOMINI-GIORNO (es. 20 persone per 10 gg., 30 persone per 7 gg., 5 persone per 40 gg.) NEI CANTIERI I CUI LAVORI COMPORTANO I RISCHI PARTICOLARI ELENCATI NELL’ALLEGATO II AL D.LGS. 494/96 L’INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, ESSENDO SFASATO TEMPORALMENTE, PUÒ ESSERE RICOPERTO DA UN MEDESIMO SOGGETTO (MA ANCHE DA PIÙ SOGGETTI!) ANCHE I COORDINATORI POSSONO ESSERE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE IL COMMITTENTE E’ TENUTO A VIGILARE SULL’OPERATO DEI COORDINATORI, MA NON C’E’ UN PROBLEMA DI CONDIVISIONE DI RESPONSABILITA’, RIMANENDO LE SFERE DI COMPETENZA DISTINTE VA FATTA APPOSITA COMUNICAZIONE, PER LE IMPRESE ESECUTRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI SUL CANTIERE, DEI NOMINATIVI DEI COORDINATORI, ANCHE NEL “CARTELLO DI CANTIERE”

61 NEL CONTEGGIO SI INDICANO LE SOLE GIORNATE LAVORATIVE.
L’ENTITA’ DIMENSIONALE DEL CANTIERE E’ UN CONCETTO CHE DEVE ESSERE APPREZZATO DAL COMMITTENTE O DAL RESPONSABILE DEI LAVORI, INIZIALMENTE IN VIA PRESUNTIVA. NEL CONTEGGIO SI INDICANO LE SOLE GIORNATE LAVORATIVE. SE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, L’ENTITA’ DIMENSIONALE REALE DEL CANTIERE NON CORRISPONDE ALLA PREVISIONE INIZIALE SI DEVE PROVVEDERE A: DESIGNAZIONE DEI COORDINATORI TRASMISSIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE NEL COMPUTO DEGLI UOMINI-GIORNO SI DEVONO CONTEGGIARE TUTTI I LAVORATORI PRESENTI SUL CANTIERE A PRESCINDERE DALLA NATURA AUTONOMA O SUBORDINATA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO CONCEZIONE DINAMICA DELLA SICUREZZA NON STATICA

62 REQUISITI DI BASE DEI COORDINATORI
diploma di laurea in ingegneria o architettura, geologia, scienze forestali, scienze agrarie ed attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno diploma universitario in ingegneria o architettura ed attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel campo del settore delle costruzioni per almeno due anni diploma di geometra o perito industriale, ed attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno tre anni  + SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

63 IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA
INTERVIENE SOLO NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA E LA SUA ATTIVITÀ DEVE FONDERSI NECESSARIAMENTE CON QUELLA DEL PROGETTISTA. E’ POSSIBILE CHE LE FIGURE DEL PROGETTISTA E QUELLA DEL COORDINATORE COINCIDANO, COME PURE CHE SI TRATTI DI DUE SOGGETTI DISTINTI. E’ CHIAMATO A SVOLGERE I SEGUENTI COMPITI: REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO TECNICO-INFORMATIVO INERENTE LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO

64 IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI HA:
COMPITI DI VERIFICA: DELL’APPLICAZIONE, DA PARTE DI IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PSC, NONCHÉ DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI LAVORO DELLA COERENZA E DELL’ADEGUAMENTO, DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI, DEI POS AL PSC DELL’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI, PER REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA COMPITI DI ORGANIZZAZIONE: DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO TRA I DIVERSI DATORI DI LAVORO COMPITI OPERATIVI: DI ADEGUAMENTO DEL PSC E DEL FASCICOLO IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI ED ALLE EVENTUALI MODIFICHE APPORTABILI IN CORSO D’OPERA DI REDAZIONE DEL PSC E DEL FASCICOLO NEL CASO IN CUI, DOPO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SUBENTRI UNA CONDIZIONE DI COMPRESENZA DI PIÙ IMPRESE SUL CANTIERE DI COMUNICAZIONE DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA, SENZA AVERNE FORNITO IDONEA MOTIVAZIONE, AGLI ORGANI DI VIGILANZA DI SOSPENSIONE, NEL CASO DI RISCONTRO DI GRAVE ED IMMINENTE PERICOLO NELLE LAVORAZIONI, FINO ALLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI, A CARICO DELLE IMPRESE COINVOLTE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (PREVIA CONTESTAZIONE SCRITTA) PER QUELLE IMPRESE ESECUTRICI O PER QUEI LAVORATORI AUTONOMI CHE NON ABBIANO RISPETTATO GLI OBBLIGHI E LE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA COMPITI DI VALUTAZIONE: DELLE EVENTUALI PROPOSTE, SOLLEVATE DALLE IMPRESE ESECUTRICI, PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CANTIERE

65 I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI SUL CANTIERE DEVONO:
FAR USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 626/94 ADEGUARSI ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

66 IL DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA ESECUTRICE O DELLE IMPRESE ESECUTRICI, NEL CASO DI CANTIERI IN CUI OPERINO PIU’ IMPRESE, HA I SEGUENTI OBBLIGHI: MANTENERE IL CANTIERE IN CONDIZIONI ORDINATE E SALUBRI ADOTTARE MISURE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA CONTENUTE NELL’ALLEGATO IV AL D.LGS 494/96 REDIGERE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA SCEGLIERE LA DISPOSIZIONE DEI POSTI DI LAVORO TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO A TALI POSTI E DEFINENDO VIE O ZONE DI SPOSTAMENTO O CIRCOLAZIONE CURARE LE CONDIZIONI DI MOVIMENTAZIONE DEI VARI MATERIALI GARANTIRE LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI, PER ELIMINARE DIFETTI PREGIUDIZIEVOLI DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DELIMITARE E ALLESTIRE LE ZONE DI STOCCAGGIO E DI DEPOSITO DEI VARI MATERIALI, IN PARTICOLARE PER LE MATERIE E LE SOSTANZE PERICOLOSE, E CURARNE LE CONDIZIONI DI DEMOLIZIONE ADEGUARE, IN FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE DEL CANTIERE, LA DURATA EFFETTIVA DA DEDICARE ALLE VARIE TIPOLOGIE O FASI DI LAVORO FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA I VARI DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI AUTONOMI PORRE ATTENZIONE ALLE INTERAZIONI CON LE ATTIVITÀ CHE AVVENGONO ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE

67 OBBLIGHI E RELATIVE CONTRAVVENZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
art.3, D.Lgs. 494/96 CONTRAVVENZIONI art. 20, D.Lgs. 494/96 Designare il coordinatore per progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549 € a 4131€ Verificare la redazione del PSC Verificare l’applicazione delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel PSC Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 € a 2582 € Trasmettere la notifica preliminare agli organi di vigilanza territorialmente competenti sanzione amministrativa pecuniaria da 516 € a 3098 € Trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori o mettere il PSC a disposizione di tutti i concorrenti nella gara d’appalto

68 OBBLIGHI E RELATIVE CONTRAVVENZIONI A CARICO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
art. 4, D.Lgs. 494/96 CONTRAVVENZIONI art. 21, D.Lgs. 494/96 Redigere il PSC arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549 € a 4131 € Predisporre il fascicolo tecnico-informativo della prevenzione e protezione dai rischi

69 OBBLIGHI E RELATIVE CONTRAVVENZIONI A CARICO DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
art. 5, D.Lgs. 494/96 CONTRAVVENZIONI art. 21, D.Lgs. 494/96 Verificare l’applicazione, da parte di imprese esecutrici e lavoratori autonomi, delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel PSC arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549 € a 4131 € Verificare l’idoneità del POS ed adeguare il PSC, il POS ed il fascicolo, all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute Organizzare tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, la cooperazione, la coordinazione e una reciproca attività di informazione Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per garantire il coordinamento tra i RLS arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 € a € Fare presente al committente, o al responsabile dei lavori, non senza previa contestazione scritta alle imprese interessate, le inosservanze agli art. 7,8,9 del D.Lgs. 494/96 ed alle prescrizioni del PSC; indi, proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; in caso d’inerzia del committente, dare comunicazione alla AUSL e alla Dir. prov. del lavoro. Sospendere le singole lavorazioni, in caso di pericolo grave e impellente, direttamente riscontrato, fino a quando non si riceva comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti, da parte delle imprese interessate Redigere, nel caso di incremento del numero di imprese operanti nel cantiere, il PSC e il fascicolo

70 OBBLIGHI E RELATIVE SANZIONI A CARICO DI DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI
art. 9, D.Lgs. 494/96 SANZIONI art. 22, D.Lgs. 494/96 Consultare preventivamente, i RLS sul PSC e su ogni significativa modifica da apportarvi, prima dell’accettazione arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 € a € Adottare le prescrizioni contenute nell’Allegato IV arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549 € a 4131 € Attuare le prescrizioni del PSC e del POS Mettere a disposizione dei RLS, copia del PSC e del POS sanzione amministrativa pecuniaria da 516 € a 3098 € Trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi Trasmettere il proprio POS al coordinatore per l’esecuzione

71 OBBLIGHI E RELATIVE SANZIONI A CARICO DEI PREPOSTI
art. 9 e 12, D.Lgs. 494/96 CONTRAVVENZIONI art. 22, comma 4, D.Lgs. 494/96 Adottare le misure conformi alle prescrizioni dell’Allegato IV arresto fino a 2 mesi o ammenda da 258 € a 1032 € Attuare quanto previsto nel PSC e nel POS

72 OBBLIGHI E RELATIVE SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI
art. 7, D.Lgs. 494/96 SANZIONI art. 23, D.Lgs. 494/96 Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 626/94 arresto fino ad 1 mese o ammenda da 154 € a 516 € Utilizzare i DPI in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 626/94 Adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori Attuare le previsioni del PSC e del POS

73 I PIANI DI SICUREZZA PRIMA DELLA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA OCCORRE CONSIDERARE I SEGUENTI ELEMENTI: LE FINALITA’ DELL’OPERA L’UBICAZIONE DEL CANTIERE L’AMBIENTE CIRCOSTANTE IL CANTIERE I SERVIZI IGIENICO-SANITARI LA VICINANZA CON STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO IL TEMPO PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI LE SPECIFICHE ATTIVITA’ E LA LORO INTERAZIONE O SOVRAPPOSIZIONE LE ATTREZZATURE PREVISTE O IMPIEGATE GLI AGENTI FISICI, CHIMICI, BIOLOGICI, CANCEROGENI, EVENTUALMENTE PRESENTI E DA INVESTIGARE LE “VARIANZE” DELL’ATTIVITA’

74 PERCHE’ UN PIANO DI SICUREZZA POSSA ESSERE EFFICACE DEVE ESSERE:
SPECIFICO PER LA SINGOLA OPERA DA REALIZZARE COMPRENSIBILE DA TUTTI COLORO CHE NE SONO INTERESSATI, ATTRAVERSO: USO DI DISEGNI ED INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE COMPOSIZIONE IN SCHEDE SINGOLE AD USO DELLE IMPRESE INTERESSATE, PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA UN DOCUMENTO OPERATIVO, NON “D’INTENTI” CON UN CONTENUTO REALIZZABILE CONCRETAMENTE DAI RESPONSABILI TECNICI DELLE SINGOLE IMPRESE E DAI LAVORATORI AUTONOMI VERIFICABILE IN QUALSIASI MOMENTO

75 IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
LA SUA REDAZIONE E’ OBBLIGATORIA NEI CASI IN CUI E’ OBBLIGATORIA LA NOMINA DELLE FIGURE DEI COORDINATORI IL PSC DEVE CONTENERE LE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI CHE SCATURISCONO DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU’ IMPRESE - DEVE OFFRIRE ELEMENTI A SUFFRAGIO DELLA PREVISIONE, IN TERMINI DI UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI LA COMPETENZA REDAZIONALE DEL PSC SPETTA AL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI E I LAVORATORI AUTONOMI SONO TENUTI AD ATTUARE QUANTO PREVISTO SIA NEL PSC CHE NEL POS IL PSC SI REDIGE FIN DALLA FASE DI PROGETTAZIONE E SEGUE, DI VOLTA IN VOLTA, OGNI SUCCESSIVA EVOLUZIONE DEI LAVORI

76 Nel caso di appalti privati Nel caso di appalti pubblici
LA REDAZIONE DEL PSC DEVE AVVENIRE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ALLE AUTORITA’ DI CONTROLLO LA REDAZIONE DEL PSC DEVE AVVENIRE AL MOMENTO DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

77 L’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PSC SCATTA QUANDO:
E’ PREVISTA LA PRESENZA, ANCHE NON CONTEMPORANEA, DI PIU’ IMPRESE NEL CANTIERE; LA DIMENSIONE OGGETTIVA DEL CANTIERE (DESUNTA DALL’ENTITA’ UOMINI-GIORNO PARI O SUPERIORE A 200 U/G) E/O LA NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE (IN RELAZIONE AI RISCHI PARTICOLARI ELENCATI NELL’ALLEGATO II) LO RICHIEDONO. TALI PRESUPPOSTI DEVONO VERIFICARSI CONGIUNTAMENTE.

78 CONTENUTI MINIMI DEL PSC D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222
L'IDENTIFICAZIONE E LA DESCRIZIONE DELL'OPERA, CON L'INDIRIZZO DEL CANTIERE, LA DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE, ED UNA DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE;  L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA; UNA RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI IN RIFERIMENTO ALL'AREA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE;  LE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE; LE PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI; LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE DI PIÙ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, COME SCELTA DI PIANIFICAZIONE LAVORI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA, DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA; LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHÉ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA I DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I LAVORATORI AUTONOMI;  L'ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI;  LA DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI DI LAVORO E, QUANDO LA COMPLESSITÀ DELL'OPERA LO RICHIEDA, DELLE SOTTOFASI DI LAVORO, CHE COSTITUISCONO IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI, NONCHÉ L'ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO;  LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. 

79 SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL POS SUI CANTIERI
LAVORATORI AUTONOMI IMPRESE APPALTATRICI NON ESECUTRICI, CHE AFFIDANO IL LAVORO AD ALTRI SENZA ALCUNA FATTIVA PARTECIPAZIONE AL LAVORO FORNITORI NON ESECUTORI, AD ESEMPIO CHE DEPOSITANO IL MATERIALE IN QUALUNQUE AREA DEL CANTIERE, SENZA PARTECIPARE AL LAVORO

80 LA TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI PRIMA DELL’INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, CIASCUNA IMPRESA TRASMETTE IL PROPRIO POS AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEVE TRASMETTERE IL PSC A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE OFFERTE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE SUBAPPALTATRICI IMPRESA/E ESECUTRICE/I A SUA VOLTA, PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI, L’IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO DEVE TRASMETTERE IL PSC ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI

81 L’impresa aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza una copia del PSC e del POS, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare proposte sul contenuto dei piani

82 LA NOTIFICA PRELIMINARE
VII° CONSIDERANDO DELLA DIR. 92/57: LA NOTIFICA HA FINALITA’ INFORMATIVA DELL’ESISTENZA DEL CANTIERE, ONDE CONSENTIRE LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI ISPETTIVI. L’ATTO DI NOTIFICA PRELIMINARE, VA FATTO PER ISCRITTO E SI PERFEZIONA AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA: ASL E D.P.L., TERRITORIALMENTE COMPETENTI (IN VIA FACOLTATIVA ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO). L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE E’ IN CAPO AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI, QUALORA DESIGNATO, E LA COMUNICAZIONE VA FATTA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI; OGNI QUALVOLTA MUTI UNO DEI DATI ESSENZIALI , SUSSISTE L’OBBLIGO DI TRASMETTERE UN DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO. UNA COPIA DELLA NOTIFICA DEVE ESSERE AFFISSA IN MANIERA VISIBILE PRESSO IL CANTIERE – LA MANCATA AFFISSIONE NON E’ SANZIONATA - E VA CUSTODITA A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA (MA E’ COSA DIVERSA DAL CARTELLO DI CANTIERE!).

83 QUANDO OCCORRONO IL PIANO DI SICUREZZA E LA NOTIFICA
PRELIMINARE nei cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno nei cantieri in cui vige l’obbligo di redazione del PSC, o in cui, sebbene inizialmente non soggetti a tale obbligo, subentri tale esigenza per effetto di variazioni sopravvenute in corso d’opera PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO nei cantieri in cui sono presenti più imprese la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno nei cantieri in cui sono presenti più imprese i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’Allegato II del D.Lgs. 494/96

84 CANTIERI CON I “RISCHI PARTICOLARI” –
CON PIU’ IMPRESE e’ obbligatoria la nomina dei coordinatori e’ obbligatoria la notifica preliminare CON UNA SOLA IMPRESA non e’ obbligatoria la nomina dei coordinatori CANTIERI CON 200 UOMINI/GIORNO – CANTIERI CON PIU’ DI 200 UOMINI/GIORNO – CANTIERI CON MENO DI 200 UOMINI/GIORNO – non e’ obbligatoria la notifica preliminare CON UNA IMPRESA

85 CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
(ART. 11 DEL D.Lgs. 494/96) 1. Data della comunicazione 2. Indirizzo del cantiere 3. Committente (nome e indirizzo) 4. Natura dell'opera 5. Responsabile dei lavori (nome e indirizzo) 6. Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome e indirizzo) 7. Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome e indirizzo) 8. Data d'inizio e durata presunte dei lavori in cantiere 9. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere 10. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere 11. Identificazione delle imprese già selezionate 12. Ammontare complessivo presunto dei lavori

86 COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI
CANTIERI CON LA PRESENZA DI UNA SOLA IMPRESA CANTIERI CON LA PRESENZA DI PIU’ IMPRESE MINORE DI 200 U/G MAGGIORE DI 200 U/G MINORE DI 200 U/G SENZA I RISCHI DELL’ALLEGATO II MAGGIORE DI 200 U/G SENZA I RISCHI DELL’ALLEGATO II MAGGIORE DI 200 U/G PER I LAVORI PRIVATI NON VIGE ALCUN OBBLIGO NOMINA DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA TRASMISSIONE NOTIFICA PRELIMINARE ALL’ASL ED ALL’ISP. DEL LAV. TRASMISSIONE COPIA NOT. PREL. ALL’IMPRESA TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE PARTECIPANTI AFFISSIONE COPIA NOT. PREL. PRESSO IL CANTIERE CONSULTAZIONE DEI RLS DA PARTE DELL’IMPRESA PER I LAVORI PUBBLICI, PRESENTAZIONE, DA PARTE DELL’IMPRESA ESECUTRICE, DEL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PRESENTAZIONE DELLE MODIFICHE AL PSC E AL POS VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE DELL’IMPRESA RICHIESTA ALLE IMPRESE DI UNA DICHIARAZIONE DELL’ORGANICO MEDIO ANNUO E DEL DURC

87 IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
LA REDAZIONE DEL POS E’ SUCCESSIVA AL PSC, DEL QUALE DEVE TENER CONTO - INFATTI IL POS È IL PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PSC - IL POS E’ IL DOCUMENTO CHE CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE HA L’OBBLIGO DI REDIGERE OGNI VOLTA CHE INTERVIENE SU UN CANTIERE, RIELABORANDO I FATTORI DI RISCHIO INTRA-AZIENDALE, E TENENDO CONTO DI QUELLI “AGGIUNTIVI ED INTERFERENZIALI” CHE RISULTANO DAL PSC REDATTO DAL COORDINATORE. IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI VERIFICA, DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA, L’IDONEITA’ DEL POS RISPETTO AL PSC IN CASO DI APPALTO, IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO A PRESENTARLO ENTRO 30 GIORNI DALL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E COMUNQUE, PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

88 In base alla disciplina generale contenuta all’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 626/94, le aziende non soggette a particolari fattori di rischio, non sono tenute a redigere il documento di valutazione dei rischi professionali, potendo auto-certificare per iscritto l’effettuazione della valutazione e il rispetto degli obblighi a questa collegati. Nel caso di lavori realizzati nell’ambito dei cantieri edili, il Ministero del Lavoro, con la Circolare 8 gennaio 2001, n. 2, ha ribadito l’obbligo di redigere il POS, anche da parte di imprese esecutrici che occupano fino a 10 addetti. La mancata redazione del POS è punita con la sanzione, prevista dall’articolo 89 del D.Lgs. 626/94.

89 CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA D. P. R
CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 I DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA ESECUTRICE, CHE COMPRENDONO IL NOMINATIVO DEL DATORE DI LAVORO, GLI INDIRIZZI ED I RIFERIMENTI TELEFONICI DELLA SEDE LEGALE E DEGLI UFFICI DI CANTIERE, LA SPECIFICA ATTIVITÀ E LE SINGOLE LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E DAI LAVORATORI AUTONOMI SUBAFFIDATARI, I NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E, COMUNQUE, ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CANTIERE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, AZIENDALE O TERRITORIALE, OVE ELETTO O DESIGNATO, IL NOMINATIVO DEL MEDICO COMPETENTE OVE PREVISTO, IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, I NOMINATIVI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E DEL CAPOCANTIERE, IL NUMERO E LE RELATIVE QUALIFICHE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'IMPRESA ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELLA STESSA IMPRESA;  LE SPECIFICHE MANSIONI, INERENTI LA SICUREZZA, SVOLTE IN CANTIERE DA OGNI FIGURA NOMINATA ALLO SCOPO DALL'IMPRESA ESECUTRICE; LA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI LAVORO;  L'ELENCO DEI PONTEGGI, DEI PONTI SU RUOTE A TORRE E DI ALTRE OPERE PROVVISIONALI DI NOTEVOLE IMPORTANZA, DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI NEL CANTIERE;  L'ELENCO DELLE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI NEL CANTIERE CON LE RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA; L'ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE;  L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, INTEGRATIVE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NEL PSC QUANDO PREVISTO, ADOTTATE IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI ALLE PROPRIE LAVORAZIONI IN CANTIERE;  LE PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO, RICHIESTE DAL PSC QUANDO PREVISTO; L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FORNITI AI LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE;  LA DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE.

90 NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI
IL PSC RESTA IL PRINCIPALE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLA SICUREZZA ma ad esso sono affiancati altri strumenti: “LE PROPOSTE INTEGRATIVE” che l’appaltatore a sua discrezione consegna all’appaltante per migliorare il PSC IL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO redatto anch’esso dall’appaltatore in sostituzione del PSC, nei cantieri in cui non è obbligatoria la sua redazione IL POS, ad opera delle imprese esecutrici

91 Le proposte integrative vengono formulate a discrezione dell’appaltatore o del concessionario dei lavori e consegnate ai soggetti appaltanti prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, sia per adeguare i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento rispetto alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ove eventualmente disattese nel piano stesso. Le PI non costituiscono una novità, rappresentando le proposte di integrazione al PSC, contemplate all’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 494/96; anche nel settore degli appalti pubblici, deve trattarsi di proposte che vanno ad integrare il piano di cantiere, con finalità migliorative di quest’ultimo, per garantire un più alto livello di sicurezza. Il piano operativo di sicurezza nel settore degli appalti pubblici non si differenzia dal POS previsto per l’appaltatore nel settore privato; come per il settore degli appalti privati, inoltre, è necessario che il POS redatto dall’appaltatore o concessionario dei lavori sia posto in relazione di coerenza con il PSC sviluppato dalla Pubblica Amministrazione committente.

92 LA LEGGE 415/98 HA INTRODOTTO L’OBBLIGO, ANCHE PER I CANTIERI MINORI, DELLA REDAZIONE, A CURA DELL’APPALTATORE, DI UN PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, PROPRIO IN QUEI CANTIERI IN CUI QUEST’ULTIMO NON E’ OBBLIGATORIO. IN TAL CASO L’APPALTATORE POTREBBE EVITARE DI REDIGERE ANCHE IL POS; LE IMPRESE ESECUTRICI, INFATTI, NON POSSONO NEPPURE FORMULARE PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RISPETTO AL CONTENUTO DEL PSS (DIVERSAMENTE DAL PSC). LA “MERLONI TER”, INOLTRE, HA INTRODOTTO ANCHE NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, A DIFFERENZA DEL PRIVATO, LA POSSIBILITA’ CHE ANCHE LE IMPRESE SUBAFFIDATARIE DEI LAVORI (NON LA SOLA IMPRESA CHE SI AGGIUDICA I LAVORI) POSSANO PRESENTARE PROPOSTE DI MODIFICHE IN MELIUS DEL PSC, GARANTENDO UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE O MAGGIORE RISPETTO A QUELLO PREVISTO.

93 Ai sensi dell’articolo 5
Il PSS viene predisposto entro 30 gg dall’aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna degli stessi dall’impresa aggiudicataria dei lavori. Ai sensi dell’articolo 5 Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo del D.p.r. 3 giugno 2003, n. 222, il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con l’esclusione della stima dei costi della sicurezza.

94 Le Pubbliche Amministrazioni committenti hanno l’obbligo di mettere in evidenza, nei bandi di gara, gli oneri inerenti le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Tali costi previsti per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti sui cantieri non sono suscettibili di ribasso d’asta. Si tratta della cosiddetta “clausola di salvaguardia” che sancisce il principio per cui gli oneri di sicurezza e salute non possono entrare nella gara d’appalto, come avviene per tutti gli altri oneri, non essendo possibile rendere contrattabili adempimenti ed obblighi imposti per legge.

95 Altro aspetto da segnalare in merito agli appalti pubblici, è relativo all’obbligo di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del PSC da parte dell’impresa esecutrice, incombente oltre che sul Coordinatore per l’esecuzione dei lavori anche sul Direttore dei lavori, ovviamente con riferimento alla singola impresa di appartenenza. L’art. 127 del Regolamento generale di esecuzione della Legge 109/1994 stabilisce che “le funzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal Direttore dei lavori” e che “nell’eventualità che il Direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un Direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni”.

96 IL FASCICOLO IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
E’ TENUTO A PREDISPORRE UN FASCICOLO CONTENENTE LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI, DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ALL’ATTO DI EVENTUALI LAVORI SUCCESSIVI. L’OBBLIGO DI CUSTODIA GRAVA – MEDIO TEMPORE - SUL COMMITTENTE. non si predispone nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (art. 31 della L. 457/78) SI PREDISPONE NELLA FASE INIZIALE DI REDAZIONE DEL PSC E NE SEGUE LE SORTI

97 IL FASCICOLO E’ IL DOCUMENTO DA “PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ALL’ATTO DI EVENTUALI LAVORI SUCCESSIVI” E DUNQUE, NON PER I SOLI LAVORI DI MANUTENZIONE. E’ LO STRUMENTO CHE PERMETTE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE GENERALI DI TUTELA DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DEL D.LGS. 626/94 AL MOMENTO DELLE SCELTE ARCHITETTONICHE, TECNICHE ED ORGANIZZATIVE CHE HANNO RICADUTE SULL’ESECUZIONE DI FUTURI LAVORI SULL’OPERA. IN PRATICA, DEVE CONTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI IN GRADO DI FACILITARE L’ATTIVITA’ DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE TUTTI QUEI LAVORI NECESSARI E PREVEDIBILI PER LA FUTURA GESTIONE DELL’OPERA ESEGUITA. E’ FRUTTO DI UN’ ATTENTA ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA DAL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DAI PROGETTISTI AL FINE DI INDIVIDUARE LE SCELTE PREVENZIONALI IN GRADO DI ELIMINARE, QUANDO POSSIBILE, O DIMINUIRE GLI STESSI ALLA FONTE.

98 CONTENUTI DEL FASCICOLO
ANAGRAFICA DELL’OPERA LE PROCEDURE DI SICUREZZA CODIFICATE NELL’AMBITO DEL CANTIERE LE SCHEDE DI CONTROLLO ATTINENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA ESSENZIALE LE ISTRUZIONI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA AGGIORNAMENTI IN CORSO D’OPERA ALLEGATI PLANIMETRIE E SEZIONI (con l’indicazione della tipologia e della posizione degli accessi ai posti di lavoro, degli ancoraggi, delle protezioni collettive ed individuali, ecc.) CALCOLI STRUTTURALI (con particolare riferimento alle portate di massima delle particolarità costruttive: balconi, grondaie, coperture, ecc.) PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO PROGETTO DELL’IMPIANTO TERMOIDRAULICO EVENTUALE PROGETTO ANTINCENDIO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER LE SPECIFICITA’ DELL’OPERA DA ESEGUIRE

99 SI COMPONE DI DUE PARTI INSCINDIBILI E DISTINTE:
L’INSIEME DELLE MISURE PREVENTIVE ADOTTATE IN FASE PROGETTUALE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE IN SEGUITO, DURANTE I SUCCESSIVI LAVORI, PER CONTENERE I RISCHI RESIDUI, NON ELIMINATI IN SEDE DI PREVISIONI PROGETTUALI

100 ANAGRAFICA DELL’OPERA
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA COMMITTENTE PROGETTISTA ARCHITETTONICO PROGETTISTA STRUTTURALE PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E DELL’ISOLAMENTO TERMICO (LEGGE 10/91) DIRETTORE DEI LAVORI (A CURA DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE) IMPRESA APPALTATRICE EVENTUALE IMPRESA SUB-APPALTATRICE ISTALLATORI DI IMPIANTI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RESPONSABILI DEI LAVORI (EVENTUALI) COSTO STIMATO DELL’OPERA COSTO DELL’OPERA FINITA DURATA DEI LAVORI

101 LA RICERCA PREVENZIONALE IN FASE PROGETTUALE SI DEVE ESPLICITARE IN UNA SERIE DI SCELTE, QUALI:
DEFINIZIONE DI UNA PARTICOLARE GEOMETRIA DELL’OPERA, IN GRADO DI SEMPLIFICARE I FUTURI INTERVENTI DI MANUTENZIONE INDIVIDUAZIONE DEGLI ACCESSI , DEI POSTI DI LAVORO, DEI PARAPETTI, DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO PER PROTEZIONI COLLETTIVE ED INDIVIDUALI E PER SISTEMI MECCANIZZATI (PONTI, ECC.), PER TUTTI I LAVORI IN ELEVAZIONE ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DELL’OPERA REALIZZATA SCELTA DI COMPONENTI LA CUI SOSTITUZIONE POSSA AVVENIRE CON FACILITA’ MINIMIZZANDO I RISCHI CONNESSI IDEAZIONE DI SERVIZI ED IMPIANTI TECNICI, CON L’OBIETTIVO DI FACILITARE GLI INTERVENTI MINIMIZZANDO I RISCHI COLLEGATI

102 ALTRI PIANI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE (art. 72 del D.p.r. 164/56, 2° comma) PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO (previsto dall’art. 12 della Legge 257/92 e succ. mod. ed int. e dal D.Lgs. 277/91)

103 MODALITA’ ATTUATIVE DI PARTICOLARI OBBLIGHI (art. 17 D.Lgs. 494/96)
NEI CANTIERI LA CUI DURATA PRESUNTA DEI LAVORI E’ INFERIORE A 200 UOMINI-GIORNO: LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTATE PER LA SICUREZZA, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE, PRIMA DELL’ACCETTAZIONE DEL PSC, COSTITUISCE ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DELLA RIUNIONE PERIODICA ANNUALE (TALE OBBLIGO VIGE PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO PIU’ DI 15 DIPENDENTI); LA VISITA DEL MEDICO COMPETENTE PRESSO CANTIERI CON CARATTERISTICHE ANALOGHE A QUELLI GIA’ VISITATI E GESTITI DALLE STESSE IMPRESE, PUO’ ESSERE SOSTITUITA O INTEGRATA, A GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE, CON L’ESAME DEI PSC DEL CANTIERE SPECIFICO. I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI SONO ESONERATI DALL’OBBLIGO DI DESIGNARE PREVENTIVAMENTE GLI ADDETTI AI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, QUALORA SIA STABILITO NEL CONTRATTO DI APPALTO CHE LA COSTITUZIONE DELLA “SQUADRA DI EMERGENZA” FACCIA CARICO ALL’AREA DELLA COMMITTENZA.

104 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE SUI CANTIERI
FONTI NORMATIVE LA DISCIPLINA DEL RUMORE NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E’ DETTATA DAL D.LGS. 277/91 E, IN VIA RESIDUALE, DAL D.P.R. 303/56. PER QUANTO CONCERNE I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, L’ARTICOLO 16 DEL D.LGS. 494/96 DETTA SPECIFICHE DISPOSIZIONI. NEGLI ARTICOLI 40 E SEGUENTI, IL D.LGS. 277/91 OBBLIGA IL DATORE DI LAVORO A: EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE ED AGGIORNARLA OVE NECESSARIO ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DI TIPO COLLETTIVO ED INDIVIDUALE - INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI ED I LORO RAPPRESENTANTI

105 In base al D.Lgs. 277/1991, sono stati stabiliti, ed espressi in decibel (dBA), precisi limiti di esposizione al rumore: fino a 80 dBA, non è richiesta l’adozione di particolari misure di prevenzione, poiché il livello di esposizione al rumore non costituisce un pericolo per la salute dei lavoratori; fra 80 e 85 dBA, l’esposizione non é considerata particolarmente pericolosa, ma i lavoratori che ne facciano richiesta, possono essere sottoposti ai controlli sanitari del medico competente, su conforme parere dello stesso; fra 85 e 90 dBA, l’esposizione é considerata a "livello di guardia" ed i lavoratori esposti dovranno essere sottoposti al controllo sanitario del medico competente, mediante visita medica preventiva e visita periodica biennale e, al tempo stesso, avere in dotazione idonei DPI; oltre 90 dBA, il rischio all’esposizione é considerato reale e, in aggiunta alle indicazioni del punto precedente, i datori di lavoro devono prendere le misure generali del caso.

106 L’attività di prevenzione si basa su alcuni principi generali:
il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a ridurre il rumore alla fonte, ad esempio, acquistando macchine o impianti con la più bassa emissione di rumore; inoltre, va limitata la propagazione delle onde sonore, isolando la sorgente sonora ed utilizzando materiali cosiddetti “fono-assorbenti” per pareti, muri e soffitti degli ambienti di lavoro i lavoratori vanno tutelati, limitando i tempi di esposizione alla fonte nociva, proteggendoli almeno con dispositivi individuali come tappi alle orecchie e cuffie, capaci di abbattere di circa 20 decibel l’intensità dello stimolo sonoro e sottoponendo a sorveglianza sanitaria coloro che sono esposti ad un livello sonoro elevato nel valutare l’idoneità alla mansione dei lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore superi gli 85 decibel, occorre procedere, preventivamente, ad una visita medica e all’esame della funzione uditiva; successivamente, le visite mediche vanno ripetute con cadenza periodica nei locali in cui le lavorazioni comportino un'esposizione personale al rumore superiore ai 90 decibel va apposta idonea segnaletica ed è necessario disporre idonea perimetrazione per limitarne l’accesso per misurare il rumore in un ambiente di lavoro, i lavoratori devono effettuare rilievi ripetuti ad intervalli regolari di tempo, utilizzando strumenti appositi, quali fonometri integratori o dosimetri

107 Nei cantieri temporanei o mobili, il D
Nei cantieri temporanei o mobili, il D.Lgs 494/96 consente alcune variazioni metodologiche nella valutazione del rumore in ambiente di lavoro. E’ previsto che la valutazione del rumore sulle singole postazioni di lavoro del cantiere, possa essere effettuata, non con il metodo della rilevazione diretta dei valori di rumorosità, ma con il metodo della stima preventiva. Così, la valutazione del rumore provocato da un martello pneumatico può essere determinata sia con il metodo tradizionale, sia facendo riferimento ad un livello standard di riferimento per attrezzature di lavoro dello stesso tipo. La facoltà di scelta della metodologia da seguire spetta al coordinatore per la progettazione o ai datori di lavoro delle imprese esecutrici. Avvalendosi del metodo della stima presuntiva, gli stessi dovranno indicare nel rapporto di valutazione, ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 277/91, le fonti documentali da cui si è attinto. Nel caso in cui i lavoratori siano adibiti a lavorazioni che comportino una notevole variazione dello stress uditivo, da una giornata lavorativa all’altra, nell’arco della settimana, il metodo di misurazione adottabile può confermarsi quello della stima, al posto della rilevazione diretta, ma facendo riferimento alla settimana di presumibile maggiore esposizione all’interno dello specifico cantiere.


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