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PubblicatoMichelina Bernardini Modificato 10 anni fa
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N UOVE PRESENZE RELIGIOSE IN I TALIA. U N PERCORSO DI INTEGRAZIONE 29-30 MAGGIO 2010 Associazioni non riconosciute, Onlus e enti di culto. Cristiana Cianitto Università degli Studi di Milano
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G LI E NTI DI CULTO NELLA L. 1159/1929 E NEL R.D. N. 289/1930. Art. 2: gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica […] Art. 10 R.D.: Lerezione […] può essere chiesta da qualsiasi interessato. La domanda […] deve essere corredata dallo statuto dellente […]. qualsiasi religione che sia interessata a far riconoscere un proprio ente di culto ai sensi di questa legge, deve costituire un soggetto giuridico dotato di statuto conforme ai principi dellordinamento italiano
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quali sono i soggetti giuridici previsti dallordinamento italiano dotati di statuto che possono adattarsi alle finalità di una confessione religiosa? 1. Persone giuridiche private riconosciute 2. ONLUS 3. Associazioni non riconosciute
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L E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE Sono regolate dal Codice civile (libro I, titolo II) e dal DPR 361/2000. Caratteristiche principali: - scopo lecito e possibile; - statuto che rispetta principi di democraticità interna; - idonea consistenza patrimoniale rispetto allo scopo; - autonomia patrimoniale perfetta; - iscrizione nel registro delle persone giuridiche della prefettura del luogo in cui la persona giuridica ha sede con riconoscimento del Prefetto; il possesso dei requisiti di legge è accertato dal Prefetto che decide liscrizione nel registro delle persone giuridiche. La vita sociale dellente è sottoposta a continui controlli da parte delle Autorità Ogni modificazione nella vita dellente va portata a conoscenza delle Autorità
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L E O NLUS Disciplinate da D. Lgs. 460/1997. Caratteristiche: a) svolgere una o più delle attività previste: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale. segue
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b. il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale; c. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d. il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale; e. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f. l'obbligo in caso di scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità; g. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h. la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; i. luso della denominazione ONLUS
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per divenire ONLUS non è essenziale avere una forma associativa determinata è ESSENZIALE il perseguimento di determinati scopi e lesercizio di alcune attività specifiche QUINDI in presenza di tutti i requisiti il regime fiscale è particolarmente vantaggioso, ma tale regime coincide in larga parte con quello degli ENTI ECCLESIASTICO, quale ente non commerciale avente finalità di religione e di culto MA il regime dei controlli fiscali è particolarmente severo
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L E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Disciplinate dal Codice Civile – libro I, titolo II Caratteristiche principali: - scopo lecito e possibile; - assemblea è sovrana nella vita dellassociazione; - statuto è lunica legge dellassociazione e regola la vita ed i rapporti tra i membri; - statuto che rispetta principi di democraticità interna; - minima consistenza patrimoniale allatto dellistituzione; - autonomia patrimoniale imperfetta; - lo statuto deve essere rogato da un notaio che ne verifica la compatibilità con lordinamento. CONTROLLI MINIMI da parte dello Stato
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COME FARE PER CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA L. 1159/1929 Lart. 2 prevede che detti enti conseguano il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellInterno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. Chi può fare la richiesta Il legale rappresentante dellEnte.. Cosa fare Domanda in bollo (.14.62), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede lEnte e deve indicare: a. denominazione e sede; b. indicazione della natura giuridica dell'Ente; c. elenco della documentazione allegata.
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Documentazione richiesta: 1. Atto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dellente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sullordinamento e sullamministrazione. Latto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; lo statuto deve inoltre contenere le norme relative alla estinzione dellente e alla devoluzione del patrimonio. Le modificazioni dellatto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con Decreto del Presidente della Repubblica. 2. Relazione sui principi religiosi cui l'Ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'eventuale autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli. 3. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione). 4. Prospetti economici con lindicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente. 5. Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente. 6. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana o al domicilio in Italia (può essere certificata).
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