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PubblicatoPetronel Rostagno Modificato 10 anni fa
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1 Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi Regola generale nei rapporti tra soggetti passivi (b to b) : PAESE DEL COMMITTENTE Si considerano pertanto territoriali le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti in Italia Regola generale nei rapporti con privati (b to c) : PAESE DEL PRESTATORE Si considerano pertanto territoriali le prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Italia - Deroghe per alcuni servizi (slide n. 3) - Detassazione di alcuni servizi resi a committenti extraUe (slide n. 4) Criteri speciali (sia nei rapporti b to b che in quelli b to c): 1.Servizi relativi a immobili 2.Trasporto passeggeri 3.Ristorazione e catering 4.Locazione breve di mezzi di trasporto 5.Attività culturali, artistiche, ricreative, scientifiche, educative, sportive LUOGO FISICO DELLA PRESTAZIONE
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2 Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi Ai fini della determinazione del luogo delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni ricevute: a)Esercenti imprese, arti e professioni (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute nellesercizio di tali attività) b)Enti non commerciali che svolgono attività dimpresa, anche per le prestazioni ricevute per le attività istituzionali c)Enti non commerciali che non svolgono attività dimpresa, se titolari di partita Iva (in quanto effettuano acquisti intracomunitari tassati in Italia)
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Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi 3 Deroghe per alcuni servizi a privati: 1.Intermediazioni in nome e per conto: luogo delloperazione principale 2.Trasporti non intracomunitari di beni: luogo di esecuzione, in proporzione alla distanza 3.Trasporti intracomunitari di beni: luogo di inizio 4.Lavorazioni e perizie su beni mobili materiali: luogo di esecuzione 5.Operazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico, ecc.): luogo di esecuzione 6.Locazione non breve di mezzi di trasporto: luogo di utilizzazione 7.Servizi di e-commerce resi da imprese extraUe: paese del committente 8.Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione: luogo di utilizzazione Esemplificazioni: -la prestazione di intermediazione resa a privato si considera effettuata nel territorio dello Stato se loperazione principale è ivi effettuata -la lavorazione di un bene mobile resa a privato si considera effettuata nel territorio dello Stato se è ivi eseguita indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti il prestatore e il committente
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Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi 4 Detassazione di alcuni servizi a privati Le seguenti prestazioni, ancorché rese da soggetti passivi nazionali, non si considerano territoriali se il committente è stabilito fuori dellUe: - diritti immateriali (cessioni, concessioni e simili di diritti dautore, marchi, brevetti, ecc.) - prestazioni pubblicitarie - consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché elaborazione e fornitura dati e simili - operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese riassicurazioni, escluse le locazioni di casseforti - messa a disposizione di personale - locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto - concessione dellaccesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante tali sistemi e fornitura di altri servizi direttamente collegati - servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato anche se resi da soggetti esteri) - servizi prestati per via elettronica - prestazioni inerenti allobbligo di non esercitare in tutto o in parte unattività o un diritto di cui ai punti precedenti.
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Iva 2010: il debitore dellimposta sulle operazioni territoriali 5 Cedente/prestatore IT: Cedente/prestatore ESTERO: Obblighi dimposta sul cedente/prestatore Cessionario/com mittente soggetto passivo IT: Cessionario/com mittente privato, o soggetto passivo estero: Obblighi dimposta sul cessionario/committente (inversione contabile) Obblighi dimposta sul cedente/prestatore, mediante: - rappresentante fiscale - identificazione diretta - stabile organizzazione
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Iva 2010: adempimenti particolari per i servizi generici scambiati fra soggetti passivi Ue 6 Fornitore ITCliente altro SM 1)Emissione fattura non soggetta ad Iva (no volume daffari) 2)Presentazione modello Intrastat cessioni (salvo che non sia dovuta limposta) 1)Integrazione e registrazione della fattura del fornitore (imponibile, non imponibile, esente) (*) 2)Presentazione modello Intrastat acquisti (salvo che non sia dovuta limposta) Fornitore altro SM Cliente IT (*) Se il fornitore è extraUe va emessa autofattura.
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Iva 2010: momento impositivo per i servizi generici scambiati con soggetti esteri 7 Art. 6, sesto comma, DPR 633/72 In deroga al terzo e al quarto comma: - Le prestazioni di servizi generiche scambiate (rese o ricevute) con soggetti passivi esteri si considerano effettuate al momento della ultimazione o, se antecedente, a quello di pagamento. - Se si tratta di prestazioni continuative di durata ultrannuale, fatto salvo il pagamento, le prestazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare.
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