Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoCecilio Genovese Modificato 11 anni fa
1
Lutilizzo consapevole degli strumenti informatici e gli aspetti giuridici: un valore per gli studenti e una sicurezza per i responsabili Forlì 18 ottobre 2011 Avv. David D'Agostini
2
Problemi Possibili illeciti civili e penali degli alunni tramite strumenti informatici propri e/o della scuola: violazione, responsabilità e sanzioni
3
Illeciti penali - art. 167 codice della privacy - artt. 594 e 595 codice penale (ingiuria e diffamazione) - art. 600-ter codice penale (divulgazione, diffusione o cessione anche a titolo gratuito di materiale pedopornografico) - art. 528 codice penale (pubblicazioni oscene) - reati informatici - violazione del copyright sul software ed altre opere dell'ingegno
4
Minorenni imputabili Art. 97 Minore degli anni quattordici Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni. Art. 98 Minore degli anni diciotto È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità dintendere e di volere.
5
Possibili responsabilità penali - dell'alunno (diretta) - del genitore (art. 40 comma 2 c.p. + art. 2048 comma 1 c.c.) - dell'insegnante (art. 40 comma 2 c.p. + art. 2048 comma 2 c.c.)
6
Possibili responsabilità civili Art. 2048 c.c. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
7
Oneri della scuola Previsto da statuto degli studenti, da Circolare Ministeriale 15.03.2007 e precisato da Cassazione civile, sez. III, 14 ottobre 2003, n. 15321: La scuola non soltanto può, ma ha lobbligo di predisporre tutte le misure disciplinari e organizzative idonee e necessarie al fine di proteggere lincolumità degli alunni e di consentire che linsegnante sia posto in condizione di evitare pericoli per gli allievi. Per non incorrere in responsabilità, ha lonere di dimostrare di averle adottate tutte, in via preventiva, con un regolamento
8
Uso degli strumenti informatici Per quanto riguarda lutilizzo delle apparecchiature di proprietà della scuola, sussiste l'obbligo della scuola stessa di vigilanza sull'idoneità del loro utilizzo.
9
Competenze informatiche e certificazione - La legge non ammette ignoranza - Obbligatorietà della formazione - Misure minime di sicurezza - Il valore della prevenzione
10
Avv. David D'Agostini studio@avvocatidagostini.it Via Vittorio Veneto, 32 33100 Udine (UD)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.