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LIVA IN ITALIA E IN EUROPA Lezione 6b Scienza delle finanze II - CLEP a.a. 2006-2007.

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Presentazione sul tema: "LIVA IN ITALIA E IN EUROPA Lezione 6b Scienza delle finanze II - CLEP a.a. 2006-2007."— Transcript della presentazione:

1 LIVA IN ITALIA E IN EUROPA Lezione 6b Scienza delle finanze II - CLEP a.a. 2006-2007

2 CARATTERISTICHE GENERALI LIva italiana è unimposta plurifase sul valore aggiunto tipo consumo applicata con il metodo imposta da imposta su base finanziaria sottoposta a importanti vincoli di coordinamento a livello comunitario

3 PRESUPPOSTO - -le cessioni di beni nel territorio dello stato - - le prestazioni di servizi da parte di soggetti residenti - -lautoconsumo effettuati nellesercizio di imprese o nellesercizio di arti e professioni -gli acquisti intracomunitari e le importazioni da chiunque effettate

4 BASE IMPONIBILE E costituita dallammontare complessivo del corrispettivo dovuto a colui che cede il bene o al prestatore di servizi

5 ALIQUOTE DIMPOSTA Aliquota normale 20% Aliquota ridotta 10% Aliquota super ridotta 4% Articolazione molto vincolata dalle disposizioni comunitarie

6 ALIQUOTE DIMPOSTA La differenziazione delle aliquote può rendere limposta progressiva rispetto al reddito tassando meno i beni di prima necessità cui è destinata una quota particolarmente elevata del reddito dei soggetti più poveri

7 SOGGETTI PASSIVI - imprenditori - esercenti arti e professioni - soggetti che effettuano importazioni o acquisti intracomunitari

8 OBBLIGO DI RIVALSA I soggetti tenuti al versamento dellimposta hanno lobbligo giuridico di rivalersi sullacquirente Il soggetto su cui formalmente grava limposta è quindi il consumatore finale Anche questo aspetto evidenzia la natura dellIva come imposta sui consumi

9 ATTENZIONE Non bisogna confondere obbligo di rivalsa con traslazione del tributo La traslazione, e quindi lincidenza, dellimposta dipenderà, principalmente, dalle condizioni di domanda e offerta del bene

10 IMPOSTA DA VERSARE LIva viene prelevata in modo frammentato nelle diverse fasi del processo di produzione e distribuzione del bene. Complessivamente limposta dovuta è pari al prodotto dellaliquota applicata nellultima fase per il valore del corrispettivo

11 IMPOSTA DA VERSARE LIva da versare in ogni fase è ottenuta come differenza fra Iva a debito, pari al prodotto fra laliquota applicata in quella fase e il corrispettivo della cessione o della prestazione e Iva a credito (ammessa in detrazione) che corrisponde, in linea generale, allIva sugli acquisti

12 DETRAIBILITÀ DELLIVA SUGLI ACQUISTI E regolata in modo articolato con la funzione di: 1) discriminare fra diverse tipologie di operazioni 2) evitare elusioni di imposta 3)ammettere regimi speciali

13 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Operazioni imponibili Operazioni non imponibili Operazioni esenti

14 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Operazioni imponibili è ammessa lintegrale detraibilità dellIva sugli acquisti

15 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Operazioni non imponibili effettuate senza il pagamento dellIva è ammessa lintegrale detraibilità dellIva sugli acquisti limposta non grava quindi su nessuna fase del ciclo produttivo e distributivo (es. esportazioni, e molte cessioni intracomunitarie) operazioni a tasso zero

16 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Operazioni esenti effettuate senza il pagamento dellIva non è ammessa la detraibilità dellIva sugli acquisti che grava quindi formalmente (dato lobbligo di rivalsa) sullimpresa o il lavoratore autonomo e non sul consumatore finale (es. servizi del credito, delle assicurazioni, servizi sanitari)

17 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Per tener conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di operazioni - regola del pro- rata per soggetti che compiano sia operazioni che danno diritto sia operazioni che non danno diritto alla detrazione dellIva sugli acquisti - acquisti in sospensione di imposta per soggetti che effettuino prevalentemente operazioni non imponibili

18 EVITARE ELUSIONI DI IMPOSTA Sono introdotte limitazioni alla detraibilità degli acquisti relativi a: -beni ad uso promiscuo - beni di lusso, spese di rappresentanza ed altri

19 REGIMI SPECIALI Prevedono la determinazione forfetaria della detrazione dellIva sugli acquisti con possibilità di optare per il regime ordinario - agricoltura (aziende con volume daffari non superiore a 40 milioni) - contribuenti minori (v. par. 2.4 cap. 5)

20 DETRAIBILITÀ DELLIVA SUGLI ACQUISTI Il meccanismo della detrazione dovrebbe creare un interesse per lacquirente alla corretta certificazione dellIva versata dal venditore per poterla poi vantare come Iva a credito Ma evasione sembra essere elevata!

21 IL COORDINAMENTO DELLIVA A LIVELLO COMUNITARIO

22 PRIMA FINALITÀ Rendere possibile la libera circolazione delle merci evitando la doppia tassazione: nel paese in cui avviene la produzione e nel paese in cui avviene il consumo

23 DUE PROBLEMI 1) 1) neutralità: limposta non deve alterare i prezzi relativi fra beni importati e beni prodotti internamente (non deve cioè alterare la concorrenza) 2) ripartizione del gettito: fra il paese ove avviene la produzione (origine) e paese ove avviene il consumo (destinazione)

24 PRINCIPI DI TASSAZIONE INTERNAZIONALE Evitano la doppia tassazione prevedendo la tassazione esclusiva 1)nel paese in cui avviene il consumo principio di destinazione 2) nel paese in cui avviene la produzione principio dellorigine

25 PRINCIPIO DI DESTINAZIONE Neutralità Non si ha distorsione nei prezzi relativi Senza IvaCon Iva Produzione interna P I P I (1 + t I ) Importati P E P E (1 + t I ) Prezzi relativi P I /P E

26 Neutralità Non è necessaria nessuna armonizzazione del livello delle aliquote PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

27 Ripartizione del gettito Tutto il gettito affluisce al paese in cui avviene il consumo Ciò è coerente con la natura dellIva che è unimposta sui consumi PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

28 PRINCIPIO DELLORIGINE Neutralità Si ha distorsione nei prezzi relativi Senza IvaCon Iva Produzione interna P I P I (1 + t I ) Importati P E P E (1 + t E ) Prezzi relativi P I /P E P I (1 + t I )/ P E (1 + t E )

29 Neutralità E necessaria larmonizzazione del livello delle aliquote PRINCIPIO DELLORIGINE

30 La distorsione dei prezzi relativi si pone solo per la cessione di beni finali. Nel caso di beni intermedi scambiati fra soggetti passivi dellIva limposta che grava sul valore finale del bene è sempre quella dellultima fase e cioè laliquota t I del paese di destinazione ATTENZIONE

31 Ripartizione del gettito Il gettito si distribuisce fra i due paesi, in relazione alla quota di valore aggiunto da essi prodotta. Se si ritiene che lIva, in quanto imposta sul consumo, debba affluire integralmente al paese di destinazione, il paese esportatore deve restituire al paese importatore limposta prelevata PRINCIPIO DELLORIGINE

32 Principio di destinazione E di facile applicabilità in presenza di frontiere fiscali Al passaggio della frontiera il bene esportato viene riconosciuto non imponibile e lesportatore viene rimborsato dellIva pagata sugli acquisti Limportatore paga lIva sul corrispettivo dovuto allesportatore applicando laliquota del paese di destinazione PROBLEMI APPLICATIVI

33 PRINCIPIO DI DESTINAZIONE CON FRONTIERE FISCALI Esportatore Valore del bene esportato 400 Iva a debito 0 (detraibilità dellIva sugli acquisti o acquisti in sospensione di imposta) Dogana Iva sulle importazioni prevista dal paese I 10%(400) = 40 Importatore Vende il bene a 600 Iva a debito 10%(600)=60 Iva a credito 40 Iva da versare (60-40)= 20 Gettito paese E 0 Gettito paese I 60

34 Fino al 1992 alla circolazione delle merci allinterno della Ue si applicava il principio di destinazione -neutrale -attribuzione del gettito al paese ove avviene il consumo -di facile applicabilità IL MERCATO UNICO EUROPEO

35 Dal 1/1/93, con la costituzione del Mercato Unico Europeo, si è avuta labolizione delle barriere doganali. Ciò ha reso necessario la revisione del precedente sistema di prelievo. Idea originaria era muoversi verso il principio di origine, ma siamo ancora in regime transitorio… IL MERCATO UNICO EUROPEO

36 Principio dellorigine Non richiede la presenza di frontiere fiscali Gli scambi intracomunitari sono regolati come quelli allinterno di ogni singolo mercato nazionale Il venditore paga limposta richiesta dal suo paese, commisurandola al corrispettivo della cessione e detrae limposta sugli acquisti indipendentemente da quale sia il paese a cui è affluita PROBLEMI APPLICATIVI

37 PRINCIPIO DELLORIGINE Esportatore Valore del bene esportato 400 Iva a debito 12%400 = 48 Importatore Vende il bene a 600 Iva a debito 10%(600)= 60 Iva a credito 48 Iva da versare (60-48) = 12 Gettito paese E 48 Gettito paese I 12

38 1)non neutralità richiede armonizzazione delle aliquote 2) attribuzione del gettito al paese ove avviene il consumo richiede listituzione di una Camera di compensazione PROBLEMI

39 ALIQUOTE DIMPOSTA Larmonizzazione contrasta con gli interessi (redistributivi, di gettito e allocativi) dei diversi paesi Grossa dispersione aliquote nella UE

40 ALIQUOTE DIMPOSTA Vincoli europei Dal 1/1/93 è vietata lintroduzione di aliquote maggiorate Laliquota ordinaria non può scendere sotto il 15% Laliquota del 10% si può applicare esclusivamente ad una lista di beni e servizi decisa a livello comunitario Laliquota super-ridotta può essere mantenuta, temporaneamente, dai paesi che già la prevedevano, ma non può essere estesa ad altri beni

41 CAMERA DI COMPENSAZIONE Il gettito dovrebbe essere redistribuito tenendo conto dei flussi commerciali fra paesi La ricostruzione dei flussi rilevanti dovrebbe essere possibile sulla base delle informazioni che gli operatori sono tenuti a comunicare alle autorità fiscali dei propri paesi.

42 PRINCIPIO DELLORIGINE Esportatore Valore del bene esportato 400 Iva a debito 12%400 = 48 Importatore Vende il bene a 600 Iva a debito 10%(600)= 60 Iva a credito 48 Iva da versare (60-48) = 12 Gettito paese E 48 Gettito paese I 12 Camera di compensazione da E 48 a I

43 REGIME TRANSITORIO Mantenimento sostanziale del principio di destinazione Lesportatore, per ottenere la non imponibilità, deve notificare alla propria amministrazione finanziaria tutti i dati relativi alloperazione allacquirente Limportatore autoliquiderà lIva dovuta alla prima liquidazione mensile. Potrà poi detrarla, secondo le usuali regole, dallIva a debito

44 PRINCIPIO DI DESTINAZIONE SENZA FRONTIERE FISCALI Esportatore Valore del bene esportato 400 Notifica allAmministrazione i dati delloperazione e dellacquirente Iva a debito 0 Importatore Autoliquida lIva sullimportazione Iva a debito 40 Vende il bene a 600 Iva a debito 10%(600)=60 Iva a credito 40 Iva da versare (60-40) = 20 Gettito paese E 0 Gettito paese I 60

45 PROBLEMA Efficacia dei controlli La soluzione prevista si fonda - sullinteresse dellesportatore a comunicare le informazioni relative allo scambio alla propria amministrazione finanziaria - sullo scambio di informazioni fra le amministrazioni finanziarie dei diversi paesi

46 VERSO UN REGIME DEFINITIVO ? Continui rimandi (1997, 2000 ….) Necessità di armonizzare anche le modalità di applicazione del tributo per ridurre i costi burocratici a carico degli operatori

47 Riferimenti bibliografici P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nelleconomia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2006, capp. 7, 8.


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