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IMPOSIZIONE SUI REDDITI DI CAPITALE E I REDDITI DIVERSI

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Presentazione sul tema: "IMPOSIZIONE SUI REDDITI DI CAPITALE E I REDDITI DIVERSI"— Transcript della presentazione:

1 IMPOSIZIONE SUI REDDITI DI CAPITALE E I REDDITI DIVERSI
CATEGORIE DI REDDITO Soggetti passivi CARATTERISTICHE DELL’IMPOSIZIONE Presupposto Base imponibile EFFETTI DELL’IMPOSIZIONE Sistemi d’applicazione Sistema ordinario Risparmio amministrato Risparmio gestito Credito d’imposta Cassa CRITERI D’IMPUTAZIONE Competenza

2 CATEGORIE DI REDDITO L’art.6 del TUIR classificai singoli redditi in:
i redditi fondiari, derivanti da terreni e fabbricati; i redditi di capitale, derivanti dall’impiego di capitale; i redditi di lavoro dipendente, stipendi e salari; i redditi di lavoro autonomo, derivanti dallo svolgimento di arti e libere professioni; i redditi d’impresa, derivanti dall’esercizio di un’attività d’impresa; i redditi diversi, derivanti da attività speculative e altre simili. Per tutte queste categorie di reddito, ai fini dell’imposizione nei confronti dei soggetti passivi non residenti, si devono considerare solo i redditi prodotti sul territorio italiano. Passeremo ora ad analizzare due categorie di reddito: Redditi di capitale Redditi diversi

3 I REDDITI DI CAPITALE Diversi gruppi
L’art.41 del TUIR stabilisce che rientrano tra i redditi di capitale quelli derivanti dall’impiego di capitale in attività che possono essere distinte in “prestiti” o altre forme di credito e in “partecipazioni in società o enti” soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. NOTA: oggetto della tassazione non è il capitale investito, ma gli interessi che da questo vengono ricavati I redditi di capitali vengono divisi dal legislatore in Diversi gruppi

4 Rientrano tra i redditi di capitale:
Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in mutuo in deposito 2. Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione 3. I proventi derivanti da cessione a termine di obbligazioni o titoli similari 4. Le rendite perpetue e le prestazioni annue 5. I compensi per prestazione di fideiussione o di altra garanzia Gli utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’irpeg, escluse quelle spettanti a soci fondatori e promotori della sapa e srl. Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione 8. Gli utili corrisponsti ai mandanti o fiducianti e ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno ad oggetto la gestione di patrimoni 9. Gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale Tassazione dei redditi di capitale

5 I REDDITI DIVERSI Secondo l’art. 81 del TUIR sono riconducibili nella categoria dei redditi diversi i proventi non identificabili in alcuna delle altre categorie reddituali (stabilite dall’art.6 del TUIR), perché privi delle caratteristiche e dei requisiti loro proprie. Inoltre il legislatore fornisce un’elencazione tassativa dei redditi rientranti in questa categoria. Elencazione dei redditi diversi

6 Rientrano tra i redditi diversi:
Le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e successiva vendita, anche parziale dei terreni e degli edifici; Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli ricevuti per donazione o successione e le unità urbane utilizzate come abitazione principale del cedente o dei familiari; Le vincite alle lotterie, ai concorsi a premio, ai giochi e alle scommesse ecc.; I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di brevetti, opere d’ingegno e simili da parte di terzi; da attività commerciale e da lavoro autonomo svolti occasionalmente; dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere; dalla concessione in usufrutto e sublocazione di immobili, dall’affitto, dalla concessione in uso e dalla locazione di beni mobili; I redditi di beni immobili situati all’estero; I redditi fondiari non determinabili catastalmente. Tassazione dei redditi diversi

7 I SOGGETTI PASSIVI I Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sono tenute al pagamento dell’imposta. Analizzando più attentamente i soggetti passivi notiamo che: i residenti scontano l’imposta su tutti i redditi ovunque prodotti, in Italia e all’estero. L’ordinamento italiano, al fine di evitare che uno stesso reddito sconti una doppia imposizione internazionale, riconosce un credito d’imposta. In ragione di quest’ultimo lo Stato restituisce al contribuente l’imposta versata dal medesimo all’estero in modo tale che esso possa decurtare il tributo già pagato dall’imposta complessiva. i non residenti sono soggetti ad imposizione solo per i redditi prodotti in Italia. L’art.20 del TUIR stabilisce quali redditi considerare prodotti nel territorio dello Stato. Questi sono: I redditi fondiari I redditi d’impresa -I redditi di capitale I redditi diversi -i redditi di lavoro dipendente I redditi da società di persone -I redditi di lavoro autonomo

8 IL PRESUPPOSTO Il presupposto d’imposta cioè l’evento o il fatto a cui la legge ricollega il sorgere dell’obbligazione tributaria, è il possesso di redditi, in denaro o in natura, che rientrano in una delle categorie espressamente indicate dal art.6 del TUIR. Il possesso è il criterio tramite il quale è possibile riferire il reddito ad un soggetto determinato.

9 LA BASE IMPONIBILE Si definisce base imponibile la grandezza sulla quale si deve applicare l’aliquota per la determinazione dell’imposta. Da un punto di vista pratico essa è costituita dal reddito complessivo netto riconducibile al soggetto passivo. Quest’ultimo si determina sommando i redditi che concorrono a formarlo e sottraendo solo le perdite derivanti da attività d’impresa in contabilità semplificata e da lavoro autonomo, anche in forma associata. Di conseguenza Reddito fondiario + Reddito di capitale + REDDITO COMPLESSIVO Reddito di lavoro dipendente = + / - Reddito di lavoro autonomo + / - Reddito d’impresa + Redditi diversi

10 SISTEMI D’APPLICAZIONE
La tassazione delle attività finanziarie, ossia delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, di metalli preziosi, di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo, di rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari ecc., può avvenire in base a tre distinti criteri alternativi. Sistema ordinario Risparmio amministrato Risparmio gestito

11 SISTEMA ORDINARIO Questo tipo di tassazione, obbligatoria per la cessione di partecipazioni qualificate, impone al contribuente, che non abbia optato per il regime amministrato o per quello gestito, ad includere in dichiarazione le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da Corrispettivo percepito - costo o valore di acquisto della partecipazione ceduta + costi sostenuti dal contribuente per conseguirlo= Plusvalenze o minusvalenze Sulla base imponibile così determinata il contribuente è tenuto ad applicare un’imposta sostitutiva del 27% qualora si tratti di partecipazioni qualificate, ovvero del 12.5% negli altri casi.

12 RISPARMIO AMMINISTRATO
Il regime del risparmio amministrato è l’alternativa a quello della dichiarazione per chi ha un contratto di deposito titoli presso una banca. Per quanto riguarda i redditi di capitale il contribuente subisce le normali ritenute d’imposta o le imposte sostitutive del 12,5%; mentre per i redditi diversi l’investitore privato che sceglie questo regime delega la banca di cui è cliente il calcolo dell’imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze realizzate e percepite. La banca assolverà tutti gli obblighi tributari, ad esclusione di quelli relativi ai proventi provenienti da partecipazioni qualificate e ai prelievi di valute sui depositi in valuta estera. Questo regime garantisce l’anonimato del risparmiatore nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, perché la banca non deve segnalare a nessun organo istituzionale le operazioni di compravendita effettuate dal cliente. La banca inoltre consente di compensare le plusvalenze con le minusvalenze realizzate con la possibilità di riportare le perdite nei periodi d’imposta successivi (4 anni).

13 RISPARMIO GESTITO In regime di risparmio gestito, il contribuente, sempre per il tramite degli intermediari finanziari abilitati per legge, sceglie di sottoporre a tassazione l’incremento di valore del patrimonio investito, al netto dei redditi esenti e di quelli già tassati, secondo specifiche aliquote stabilite dalla legge. Il risultato di gestione comprende anche i dividendi, gli interessi derivanti dai titoli di grandi emittenti e titoli esteri, i proventi delle operazioni di pronti contro termine, riporti e mutui, di titoli garantiti nonché interessi dei depositi e conti correnti. Questi redditi, a differenza di quello che avviene nel sistema del risparmio amministrato ove ogni singola operazione è considerata singolarmente e autonomamente, possono essere compensati con eventuali minusvalenze. Anche per il contribuente che opta questo regime è garantito l’anonimato ed è consentita la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze sopportate nell’anno o riportate da periodi precedenti, nonché il riporto di perdite eventuali nei periodi d’imposta successivi.

14 CREDITO D’IMPOSTA Per evitare la duplicazione della tassazione a carico del socio (nel momento della percezione dei dividendi) con la tassazione a carico della società (nel momento della produzione degli utili), la legge ha creato un meccanismo, chiamato credito d’imposta, che fa recuperare al socio l’IRPEG pagato dalla società. Il credito si calcola sull’ammontare lordo dei dividendi, cioè al lordo della ritenuta a titolo d’imposta del 12.5%. Non è applicabile nel caso di cedolare secca ed è uguale al 56.25% per le distribuzioni di dividendi deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso all’ , e al 53.85% per quelle deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso all’ Per quanto riguarda il meccanismo di applicazione, il credito d’imposta si aggiunge al dividendo nella determinazione del reddito imponibile e si sottrae all’imposta da pagare.

15 CRITERI D’IMPUTAZIONE
Esistono due criteri fondamentali che ispirano la determinazione dei redditi. Essi sono il principio di cassa e di competenza. Il primo determina il reddito tenendo conto del momento nel quale esso viene percepito mentre il secondo pone l’attenzione sul momento in cui si verifica l’operazione e risulta indipendente dalla percezione. Il principio di cassa viene applicato ai redditi di capitale, di lavoro autonomo e indipendente e ai redditi diversi. Il principio di competenza viene invece adottato per i redditi fondiari e d’impresa. Principio di cassa: -redditi di capitale - redditi diversi -redditi di lavoro dipendente -redditi di lavoro autonomo Principio di competenza: -redditi fondiari -redditi d’impresa

16 TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE
La determinazione del reddito di capitale avviene sommando gli interessi e gli utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta dal contribuente senza la possibilità di portare in deduzione le eventuali perdite o le spese di produzione. Si può quindi affermare che questo tipo di reddito viene calcolato al lordo e applicando il principio di cassa. Reddito di capitale = Interessi + Utili + Altri proventi (al lordo) Il D.Lgs n.461 ha riordinato, a partire dal 1° luglio 1998, le aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive. Inoltre ha previsto l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per tutti i contribuenti fatta eccezione delle persone fisiche non imprenditori e dei soggetti passivi non residenti per i quali è prevista una ritenuta a titolo d’imposta. Riforme introdotte dal D.Lgs n.461

17 RIFORME INTRODOTTE DAL D.Lgs 21-11-1997 n.461
A partire dal 1° luglio 1998 la tassazione dei redditi di capitale si differenzia in base al tipo di reddito e alla natura del soggetto percettore. Gli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate in società o altri enti soggetti a IRPEG o di partecipazioni rientranti nel patrimonio di imprese individuali o società commerciali, non vengono assoggettate ad alcun prelievo da parte dell’ente partecipato ma devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi e godono del credito d’imposta. Gli utili derivanti da altri tipi di partecipazioni, sono soggette a ritenuta d’imposta del 12.50% . Costituiscono eccezioni a quanto appena affermato i percettori che abbiano optato per il regime del risparmio gestito o per l’applicazione del regime previsto per le partecipazioni qualificate o relative all’impresa. E’ prevista una ritenuta a titolo d’imposta del 27% nei confronti dei soggetti esenti da Irpeg e sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

18 LA TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI
Anche la disciplina fiscale dei redditi diversi o capital gains, è stata modificata a partire dal 1° luglio Il legislatore ha esteso l’imposizione a tutte le possibili forme di rendite finanziarie, al fine di evitare discriminazione qualitativa ed ha introdotto accanto al sistema ordinario, due nuovi criteri di applicazione dell’imposta quali il risparmio amministrato e il risparmio gestito. Sistemi di applicazione La tassazione dei guadagni di capitale (da non confondere con i redditi di capitale), dipende dal tipo di “partecipazione sociale” (qualificata o non qualificata) posseduta dal contribuente. Si considera partecipazione qualificata la cessione di azioni e di ogni altra partecipazione al patrimonio o al capitale della società, superiori al 2 o al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria rispettivamente delle società quotate in borsa e di quelle non quotate. Sono da considerarsi ancora partecipazioni qualificate quelle al capitale o al patrimonio superiori al 5% o al 25% a seconda che si tratti di società quotate o non quotate.

19 BIBLIOGRAFIA Libri consultati:
Scienza delle finanze e diritto tributario, A.Balestrino e M.Pierro, Simone per la scuola Siti consultati: -


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