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DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI “TREMONTI-TER” E

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Presentazione sul tema: "DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI “TREMONTI-TER” E"— Transcript della presentazione:

1 DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI “TREMONTI-TER” E
INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE PER LE IMPRESE CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

2 “TREMONTI –TER” Articolo 5, commi 1-3bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78
convertito con modificazioni Detassazione degli investimenti in macchinari Comma 1. È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. [ DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI 1. È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010 ]. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

3 Articolo 4 Legge 18 ottobre 2001, n. 383
“TREMONTI –BIS” Articolo 4 Legge 18 ottobre 2001, n. 383 Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito 1. È escluso dall’imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 2. L’incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del personale. […]. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

4 Articolo 3 D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito con modificazioni
“TREMONTI” Articolo 3 D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito con modificazioni Detassazione del reddito di impresa reinvestito 1. È escluso dall’imposizione del reddito d’impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L’esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L’ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. […]. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

5 REQUISITO SOGGETTIVO Qualsiasi soggetto purché titolare di reddito di impresa. Non ci sono discriminazioni soggettive contestabili in ambito comunitario. Sono incluse le banche e le imprese di assicurazione. Sono ammessi i soggetti in contabilità semplificata e quelli che determinano il reddito con criteri forfetari o con regimi di imposta sostitutivi, purché documentino i relativi costi. Possono beneficiarne i soggetti la cui attività è iniziata entro il 30 giugno 2010. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono beneficiare della agevolazione se documentano l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 238/2005. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

6 Assurance and Advisory Business Services
March 27, 2017 REQUISITO TEMPORALE L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010 e può essere fruita solo in sede di versamento delle imposte a saldo per i periodi d’imposta di effettuazione degli investimenti. Il beneficio è quindi fruibile in Unico 2010 per gli acquisti del secondo semestre 2009 e in Unico 2011 per quelli del primo semestre 2010. E’ possibile il ricalcolo degli acconti d’imposta con il metodo previsionale ma devono esserne neutralizzati gli effetti attesi dell’agevolazione sugli investimenti. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO 6

7 Assurance and Advisory Business Services
March 27, 2017 BENI AGEVOLABILI Sono agevolabili solo gli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui alla Divisione 28 - Tabella ATECO 2007. Necessità di esaminare anche le tabelle delle altre divisioni. Gli acquisti di immobili, autoveicoli e computers sono esclusi dal beneficio. Non si fa riferimento all’acquisto di beni “strumentali” ma solo ad “investimenti”. Non c’è una definizione di “investimento” [«Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria»] CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO 7

8 TABELLA ATECO 2007 – DIVISIONE 28
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE N.C.A. motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) apparecchiature fluidodinamiche altre pompe e compressori altri rubinetti e valvole organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) cuscinetti a sfere forni, fornaci e bruciatori caldaie per riscaldamento altri sistemi per riscaldamento ascensori, montacarichi e scale mobili gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

9 TABELLA ATECO 2007 – DIVISIONE 28
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE N.C.A. carriole altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione cartucce toner macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computers e periferiche) utensili portatili a motore attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

10 TABELLA ATECO 2007 – DIVISIONE 28
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE N.C.A. altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca trattori agricoli altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) macchine per la galvanostegia altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

11 TABELLA ATECO 2007 – DIVISIONE 28
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE N.C.A. apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

12 Assurance and Advisory Business Services
March 27, 2017 TERRITORIALITA’ E NOVITA’ DEI BENI Nella Tremonti-bis era previsto che per investimento si intendeva la realizzazione di impianti “nel territorio dello Stato”. Non è chiaro se le importazioni rilevino o no. Non è chiaro se sia possibile dare rilevanza ai fini dell’agevolazione ai beni usati acquistati tra il 1° luglio e il 4 agosto 2009 Il requisito di novità dei beni è introdotto in sede di conversione. La novità consegue alla irrilevanza dei disinvestimenti, per evitare effetti distorsivi. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO 12

13 Assurance and Advisory Business Services
March 27, 2017 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO Si applicano i criteri previsti dall’art. 109 TUIR: rileva la data di spedizione o consegna o, se successiva, quella in cui si trasferisce la proprietà. Per i leasing rileva la data di consegna all’utilizzatore. Nel caso di opere e servizi di durata non annuale, non ha rilevanza il momento di inizio dei lavori e rileva ai fini agevolativi l’ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli Stati Avanzamento Lavori. Non ha rilevanza il momento di pagamento della fattura di acquisto e neppure i patti di riservato dominio. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO 13

14 Assurance and Advisory Business Services
March 27, 2017 MODALITA’ DI APPLICAZIONE I disinvestimenti non rilevano. Il costo deve essere determinato secondo i criteri previsti dall’art. 110 TUIR e quindi al lordo dell’IVA indetraibile, al netto dei contributi in conto impianto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. La detassazione si opera con una variazione in diminuzione nel quadro di determinazione del reddito del modello Unico. E’ ammesso il riporto a nuovo di eventuali perdite fiscali. Per i soggetti IRES il risparmio è il 13,75% del costo. Per i soggetti IRPEF il risparmio può superare il 22%. Se si acquista a debito va prestata attenzione alla indeducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR). Gli utili degli esercizi agevolati non sono in sospensione di imposta. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO 14

15 Assurance and Advisory Business Services
March 27, 2017 CUMULABILITA’ CON ALTRE NORME AGEVOLATIVE La Tremonti-bis era cumulabile in generale con qualsiasi altra agevolazione sugli investimenti, salvi i casi in cui fosse diversamente previsto dalla legge. In particolare, la Tremonti e la Tremonti-bis erano cumulabili con i benefici L. 488/1992, L. 314/1995, L. 266/1997. Il beneficio è sicuramente cumulabile con il nuovo incentivo alla capitalizzazione delle imprese di cui al comma 3-ter dell’art. 5 del D.L. 78/2009. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO 15

16 Assurance and Advisory Business Services
March 27, 2017 REVOCA DELLA DETASSAZIONE La revoca opera nel caso di cessione, dismissione, destinazione al consumo personale o familiare, assegnazione a soci, destinazione a finalità estranee, modifica in peius del regime di deducibilità, mancato esercizio del diritto di riscatto per i leasing. Non è chiaro se il periodo di monitoraggio sia pari ad uno o due esercizi di imposta: la revoca interviene prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. Non è chiaro come debba essere determinata la variazione in aumento del reddito imponibile. L’agevolazione è revocata se i beni sono ceduti a soggetti aventi una stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein). CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO 16

17 INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE PER LE IMPRESE
Articolo 5, commi 3ter, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni 3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi d’imposta successivi. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

18 AMBITO SOGGETTIVO Fruiscono dell’agevolazione le società di capitali e le società di persone, sulle quali intervengono aumenti di capitale. Fra le società di persone, è dubbia la fruibilità da parte delle società semplici. Sottoscrittori dell’aumento di capitale – o del capitale iniziale - agevolato sono i soli soci persone fisiche. Non è precluso l’aumento di capitale, senza beneficio, da parte di soci diversi da persone fisiche. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

19 AMBITO OGGETTIVO E REQUISITO TEMPORALE
Sono oggetto di incentivo gli aumenti di capitale ex artt del codice civile, “a pagamento” effettuati con conferimento di denaro, crediti, beni, aziende, prestazioni d’opera (queste ultime, ad eccezione delle S.p.A.). Sono esclusi dall’incentivo: i versamenti conto capitale, conto futuro aumento di capitale, a copertura perdita, l’imputazione di riserve a capitale sociale. Gli aumenti di capitale devono essere perfezionati nell’intervallo compreso fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010. L’importo massimo di aumento di capitale “detassato” è di euro per l’intervallo rilevante. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

20 MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Sull’aumento di capitale perfezionato si calcola il rendimento figurativo del 3% annuo. Tale rendimento è oggetto di detassazione nel periodo d’imposta – 2009 e/o 2010 – in cui l’aumento di capitale è perfezionato e per i quattro periodi d’imposta successivi. La detassazione rileva ai fini delle imposte sui redditi, si attendono chiarimenti in relazione all’IRAP. Non chiarito se il rendimento figurativo deve essere ragguagliato ad anno. Non è prevista alcuna clausola di decadenza nel caso di restituzione degli apporti ai soci prima della scadenza del quinquennio di fruizione del beneficio. CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

21 STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO
Agostino Ferro Alberto Gallo Paolo Macchi Paolo Sciabà Roberto Minetti Via XX Settembre 42, V piano 16121 Genova Tel. +39 (010) Fax +39 (010) Roberto Minetti: Associati* Paola Di Gennaro Simone Procaccini Consulenti* Danilo Parisi Collaboratori Benedetta Boscariol Silvana Avdaj Valentina Macciò Vittorio Casagrande Office Manager Cristina Bonicco * Dottori Commercialisti e Revisori contabili


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