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Lezione del 23-3-07 DOVE TROVARE I FILES ftp://spol.unica.it/didattica/duni/LEGALI/AmmDigitale Apre una cartella Sceglieri i files seguenti: 1.AmmDigitaleLegali.ppt.

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2 Lezione del 23-3-07 DOVE TROVARE I FILES ftp://spol.unica.it/didattica/duni/LEGALI/AmmDigitale Apre una cartella Sceglieri i files seguenti: 1.AmmDigitaleLegali.ppt 2.Dlegisl 82-05 agg. 06.pdf 3.FIRME ELETTRONICHE 2006.doc (in appendice le fonti principali) 4.Amm.Digitale2.ppt (è il documento di oggi)

3 LA NORMATIVA SULLA VALIDITÀ DELLA FORMA ELETTRONICA NON BASTA GLI ATTI AMMINISTRATIVI SONO IL RISULTATO DI UNATTIVITÀ COMPIUTA DA PIÙ UFFICI ED ENTI PUBBLICI

4 UN RITARDO INSPIEGABILE Articolo Duni 1978: dopo 3 paragrafi sulla proposta di dematerializzazione, il 4 spiegava già che tutto era finalizzato al procedimento ed aggiungeva: Flussi di lavoro telematici Controlli preliminari automatizzabili Protocollo informatico automatico Documento cartaceo solo per mero uso lavoro Aggiornamento automatico degli archivi

5 Altri concetti di 29 anni or sono Aggiornamento del personale Distinzione tra personale amministrativo utente e programmatori. Monitoraggio del funzionamento della macchina amministrativa Controllo della produttività Soddisfazione degli operatori amministrativi Accodamento delle pratiche e rispetto del turno. Deroghe motivate.

6 Altri concetti di 29 anni or sono Problemi di passaggio dal vecchio al nuovo (oggi: scanner; ieri: copiatura dei contenuti per copia conforme) Coesistenza necessaria delle carte e delle nuove metodologie Obbligo di non attivare nuovi procedimenti cartacei

7 1991-93: lo sportello unico telematico (TELEAMMINISTRAZIONE) Solo ora nel codice p.a. digitale: vedi oltre Laspetto dinamico dellinformatica: la telematica (inutilità di una informatica statica e senza rete) I capisaldi della teleamministrazione: 1. IL CITTADINO PRESENTA LA PROPRIA ISTANZA PRESSO UN AMMINISTRAZIONE, CHE ASSUME LA GESTIONE DELL INTERO PROCEDIMENTO. 2. SI APRE UNA PRATICA AMMINISTRATIVA UNICA, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE. 3. SIA PER I PASSAGGI INTERNI, SIA PER I PARERI E NULLA- OSTA ESTERNI, VIENE TELEMATICAMENTE INVIATO UN MERO ALLERTAMENTO AL TITOLARE DELL UFFICIO CHE DEVE OPERARE IL SUCCESSIVO INTERVENTO DAL PROPRIO TERMINALE, DIVENTANDO IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA IN QUELLA FASE

8 Gli altri capisaldi 4. OGNI INFORMAZIONE RELATIVA A PRESUPPOSTI ESISTENTI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI È ACQUISITA IN VIA TELEMATICA, SENZA ATTIVIT À DEL CITTADINO (attuazione e superamento dell art. 18, l. 241/90). 5. LA FIRMA (ELETTRONICA) CONSISTE NELLA IDENTIFICAZIONE DELL IDENTIT À DELL OPERATORE A MEZZO DI TECNICHE SOFISTICATE. 6. L ORIGINALE DELL ATTO AMMINISTRATIVO È ELETTRONICO E PERTANTO SEMPRE DISPONIBILE TELEMATICAMENTE PRESSO QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE ABBIA NECESSIT À DI FARVI RIFERIMENTO. 7. IL PRIVATO PUÒ OTTENERE COPIE DEGLI ATTI ELETTRONICI. (COPIE SU CARTA O ELETTRONICHE, CON FIRMA DIGITALE). (Esigenza che risulter à limitata a pochissimi casi: diverr à inutile entrare in possesso degli atti che oggi vengono chiesti solo per essere portati ad altre P.A.). 8. LA DISPONIBILIT À DI MASSE CRESCENTI DI DATI IN LINEA RENDER À SEMPRE PI Ù UTILIZZABILE LA TECNICA DELLE ELABORAZIONI AUTOMATICHE DELLE DECISIONI. 9. ATTRAVERSO MEMORIZZAZIONI PLURIME SU DISCHI WORM SI GARANTIR À LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI. 10. È PREVISTO IL COLLEGAMENTO AL SI.STA.N. I RILEVAMENTI STATISTICI SULL ATTIVIT À AMMINISTRATIVA SARANNO AUTOMATICI ED IN TEMPO REALE, CON CONSEGUENTE VANTAGGIO ISTRUTTORIO PER LE DECISIONI DI VERTICE.

9 Laraba fenice della nostra normazione: il procedimento telematico Art. 15 l. 59/97: ottimo solo per la forma degli atti D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: lo sportello unico nasce: –Cartaceo –Limitato alle attività produttive 2003: primo anno nel quale il legislatore (occupandosi dellinformatica) si ricorda del procedimento amministrativo: art. 10 l. 229/2003 (Deleghe in materia di società dellinformazione)

10 Laraba fenice della nostra normazione: il procedimento telematico Cosa si era curato fino ad allora? Linformatica documentale Il front office: da siti web banali o spettacolari a siti con utilità maggiori. –Informazioni: orario uffici; normativa. –Poi: moduli da scaricare –Moduli on line –Oggi: codice p.a. digitale: ….

11 I siti nel Codice P.A. digitale Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. (RINVIO A REGOLAMENTI) 53. Caratteristiche dei siti. –Per le P.A. centrali –accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui allarticolo 54.

12 I siti nel Codice P.A. digitale 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

13 I siti nel Codice P.A. digitale 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. SEGUE g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima. 2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dallordinamento.

14 TORNIAMO AL PROCEDIMENTO: ABBIAMO DUE GRANDI CATEGORIE Procedimenti semplici (monoamministrazione) (anche monoufficio?) Procedimenti complessi: unamministrazione procedente + amministrazioni che devono rilasciare pareri e nulla-osta Le conferenze di servizi

15 Gli atti non sono quasi mai monoufficio. La gestione telmatica Procedimenti monoamministrazione –Gestire i successivi interventi interni ad una sola amministrazione Procedimenti complessi: pluriamministrazione: –Gestire gli interventi interni; gestire linteroperabilità tra le amministrazioni Conferenze di servizi: –Gestire il colloquio –Gestire la produzione della determinazione della conferenza

16 La Costituzione e la legge di delega Art. 117, co. Lett. r: legislazione esclusiva dello Stato in: r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; Linsufficiente utilizzo del potere art. 10 l. 229/2003 (Deleghe in materia di società dellinformazione) Comma 2: b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

17 I diversi problemi di interoperabilità Entro gli uffici della stessa P.A. –Documenti a formazione progressiva (spiegare) Tra amministrazioni autonome –Il documento unitario a formazione progressiva è di difficile attuazione (spiegare)

18 I diversi problemi di interoperabilità Ogni ente ha i suoi sistemi informatici Il coordinamento informatico sarebbe possibile ma è difficile La soluzioni tra gli enti: –autonomia informatica interna –Trasmissione dellatto intermedio di ciascuna P.A. A) posta elettronica B) FTP

19 Il Dossier unico = fascicolo informatico Ricordarsi i capisaldi della teleamministrazione (sch. 6) Nel Codice:41. Procedimento e fascicolo informatico. 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e lutilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dellinteroperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dellarticolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

20 I documenti del fascicolo Provenienza: –Privati –Le varie PP.AA. Accesso –Privati (interessati diretti; interessati a scopo di tutela situazioni soggettive) –Le varie PP.AA. (uffici abilitati) Leggibilità tecnica –Immediata –Nel tempo (problema della evoluzione delle tecnologie)

21 Lo sportello unico telematico come soluzione in cui il fascicolo sarà obbligatorio 10. Sportelli per le attività produttive. (dovrebbe essere invece il sistema generale) 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica. 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico- organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.

22 Conclusione Lo sportello unico ed il fascicolo informatico come soluzione definitiva Lalternativa della conferenza di servizi telematica. Basata comunque sul fascicolo informatico. Dal procedimento sequenziale al procedimento a stella

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