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PubblicatoCalvina De marco Modificato 11 anni fa
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DANNO RISARCIBILE Non tutti i danni sono risarcibili Si identifica con le CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI che dallingiusta lesione discendono e determinano in concreto lobbl. risarcitoria Fondamentale è la posta del DANNO PATRIMONIALE (1223 c.c.); in giurisprudenza da tempo risarcibili anche danni mediati e indiretti ricollegabili x regolarità causale Art. 2056: rinvio artt. 1223-1226-1227 Compensatio lucri cum damno
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Danno non patrimoniale ART. 2059 C.C.: il suo risarcimento è ammesso solo nei casi previsti dalla legge La definizione di danno non patrimoniale si ricava in negativo: tutte le poste non direttamente economicamente valutabili ossia lesione di valori inerenti alla persona Nel tempo diverse letture dellart. 2059 Inizialmente: 2059 coincidenza del danno non patrimoniale con i SOLI danni morali (dolori sofferenze e patimenti danimo)
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successivamente Tendenziale oggettivazione del danno e Corte Costituzionale 233/03 recepisce una articolazione del danno non patrimoniale in: danno morale in senso stretto, danno biologico e danno cd. esistenziale (al fare non reddituale)
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Cass. 11-11-2008 n.26972 Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nellatipicità, situazione non consentita dallart. 2059 c.c.
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le sentenze gemelle 8827 e 8828/03 Hanno ridefinito presupposti e contenuti del danno non patrimoniale Presupposti: risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ex art. 2059 ma anche in tutti quei casi in cui il fatto illecito abbia leso un valore o un interesse della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica
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Contenuto Pur rappresentando una categoria unitaria il danno non patrimoniale era distinto in tre pregiudizi diversi: danno morale subiettivo, danno biologico e danno esistenziale La Corte Cost. 233/2003 confermava: Danno morale : patema danimo Danno biologico: lesione allintegrità psicofisica medicalmente accertabile Danno esistenziale:compromissione delle attività realizzatrici della persona umana quale lesione del fare areddituale.
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I° orientamento Il danno esistenziale come tertium genus di danno nella categoria del danno non patrimoniale
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II° orientamento Il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge tra i quali rientrano, in virtù dellinterpretazione costituzionalmente orientata dellart. 2059 c.c. fornita dalle sentenze gemelle, i casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità che al contrario caratterizza il danno patrimoniale ex art. 2043.
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continua Conseguentemente non è possibile concepire categorie generalizzanti come quella del danno esistenziale che finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità che x legge deve avere.
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In sintesi Lart. 2059 c.c. non delinea una nuova fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche di danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dellillecito civile, che si ricavano dallart. 2043 (condotta-nesso di causalità- evento dannoso ingiusto determinato da lesione interesse meritevole di tutela e danno-conseguenza).
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Sul piano della struttura dellillecito: Le due ipotesi dannose (danno patrimoniale e non patrimoniale) differiscono in tema di LESIONE DELLINTERESSE PROTETTO Il risarcimento del danno patrimoniale,connotato da atipicità, riguarda la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (2043) Il risarcimento del danno non patrimoniale, connotato da tipicità risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge o nei casi di lesione di specifici diritti inviolabili delluomo
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DANNO BIOLOGICO È la lesione medicalmente accertabile del diritto alla salute, tutelato dallart. 32 Cost. Il principale problema ha da sempre riguardato la sua liquidazione. Essa non può violare il principio di uniformità pecuniaria del risarcimento del danno alla persona (v. Cass. 8/11/2012 n.19376)
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Quando manchino dei criteri stabiliti dalla legge per la liquidazione del danno biologico è necessario procedere alla valutazione equitativa ex art. 1226, la quale deve garantire NON SOLO unadeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, MA ANCHE luniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in modo diverso x il solo fatto di essere giudicati in luoghi diversi.
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Luniformità di trattamento è offerta dallapplicazione delle tabelle milanesi, essendo sistema ampiamente diffuso sul territorio se non sussistono motivi legittimi x discostarsene.
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In concreto il danno biologico viene liquidato con riferimento allinvalidità temporanea che consiste nel n. di gg necessari x la guarigione e x il ritorno alla normale attività e allinvalidità permanente che viene liquidata uguale x ogni cittadino rispetto al grado di invalidità (punti) e letà del danneggiato
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Cass. 20/11/2012 n.20292 La mancanza di danno biologico non esclude in astratto la configurabilità di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) ed un possibile danno dinamico- relazionale (esistenziale), sia pur circoscritti nel tempo.
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