La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO"— Transcript della presentazione:

1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per inadempimento Per impossibilità sopravvenuta Per onerosità sopravvenuta

2 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
MANUTENZIONE DEL CONTRATTO RISOLUZIONE GIUDIZIALE ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

3 AZ. di MANUTENZIONE La parte manifesta il proprio interesse a mantenere il contratto con la richiesta di adempimento coattivo nei confronti del contraente inadempiente (sia esso assoluto o relativo) Sentenza di condanna all’adempimento esatto oltre al risarcimento del danno

4 RISOLUZIONE GIUDIZIALE
Sentenza costitutiva di eliminazione del contratto oltre al risarcimento del danno Non si può più modificare la domanda In ogni caso non deve trattarsi di inadempimento di SCARSA IMPORTANZA (art. 1455): giudizio di merito operato dal giudice contemperando criterio oggettivo e soggettivo

5 RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE
3 casi: 1) diffida ad adempiere 2) clausola risolutiva espressa 3) termine essenziale Il contratto si risolve di diritto, automaticamente e da tale momento è precluso l’adempimento tardivo Eventuale sentenza di mero accertamento Risarcimento del danno dovuto

6 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Nei confronti delle parti: ha effetto retroattivo fra le parti con effetto liberatorio e restitutorio; effetto risarcitorio di interesse positivo Nei confronti dei terzi: non pregiudica i diritti dei terzi (non rileva se in buona o mala fede 1458 comma2), salvi i principi in tema di trascrizione Terzo è pregiudicato se acquista dopo la risoluzione poiché allora ha acquistato a non domino

7 MEZZI DI AUTOTUTELA PRIVATA
Artt C.C. Possibile clausola del solve et repete

8 Art. 1460 eccezione d’inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

9 ECCEZIONE DI SOSPENSIONE
ART C.C. mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti. Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.


Scaricare ppt "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO"

Presentazioni simili


Annunci Google