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nascita - evoluzione - prospettive

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Presentazione sul tema: "nascita - evoluzione - prospettive"— Transcript della presentazione:

1 nascita - evoluzione - prospettive
MADE IN ITALY nascita - evoluzione - prospettive dr. Gianni Brovia Area Relazioni Internazionali Federazione SMI - ATI Milano, 12 dicembre 2006

2 Regole doganali di origine
NON Preferenziale Licenze d’importazione antidumping, contingenti Certificato d’origine Made in…. Preferenziale Agevolazione daziaria a seconda del Paese Milano, 12 dicembre 2006

3 Etichetta d’origine: Made in...
L’origine del prodotto è determinata in base alle regole d’origine NON PREFERENZIALE Milano, 12 dicembre 2006

4 Regole sull’origine non preferenziale dei prodotti
Milano, 12 dicembre 2006

5 dall’art.24 del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2913/92):
La definizione di origine non preferenziale delle merci viene stabilita dall’art.24 del Codice Doganale Comunitario (Reg. Cee 2913/92): Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, …….. PER I PRODOTTI TESSILI E’ PREVISTA UNA REGOLA SPECIFICA (ALLEGATO 10 DEL CODICE) prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno Milano, 12 dicembre 2006

6 O R I G I N E N O N P R E F E R E N Z I A L E
(detta anche semplice, richiesta per l’etichettatura Made in) (1 operazione sostanziale effettuata nel Paese) PRODOTTO LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE FILATO GREGGIO FILATURA TINTURA DEL FILATO, ACCOMPAGNATA DA ALMENO DUE OPERAZIONI DI PREPARAZIONE O RIFINITURA, SE IL MATERIALE NON ORIGINARIO (INCLUSO IL FILATO) HA UN VALORE NON SUPERIORE AL 48% DEL PREZZO FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO FILATO TINTO TESSUTO ORTOGONALE O STOFFA A MAGLIA, GREGGI TESSITURA (TRAMA + ORDITO) TESSUTO ORTOGONALE, STAMPATI O TINTI STAMPA O TINTURA + ALMENO 2 OPERAZIONI ACCESSORIE DI PREPARAZIONE O FINISSAGGIO ABBIGLIAMENTO E MAGLIERIA CONFEZIONE COMPLETA (TUTTE LE FASI SUCCESSIVE AL TAGLIO DEI TESSUTI) Fonte: Codice Doganale Comunitario REG. 2454/93 dell’ Milano, 12 dicembre 2006

7 Esempio 1: Filato Fibra naturale non cardata ne’ pettinata importata da Cina ( ) Filatura realizzata in Italia Origine non preferenziale: Italia Milano, 12 dicembre 2006

8 Esempio 2 : Filato tinto Filato importato dall’India
Tintura in Italia (accompagnata da almeno due operazioni accessorie di preparazione o di nobilitazione con valore aggiunto minimo del 52% sul prezzo del prodotto finito) Origine non preferenziale: Italia Milano, 12 dicembre 2006

9 Esempio 1 : Tessuto Filato prodotto in Italia
Tessitura ortogonale o produzione stoffa a maglia realizzata in Germania Origine non preferenziale: Germania Milano, 12 dicembre 2006

10 Esempio 2 : Tessuto Tessuto greggio egiziano importato in Italia ed esportato per effettuare la Tintura accompagnata da almeno due operazioni accessorie di preparazione o di nobilitazione in Ungheria Origine non preferenziale: Ungheria Milano, 12 dicembre 2006

11 Esempio 3 : Tessuto Tessuto greggio importato dall’Indonesia
Stampa accompagnata da almeno due operazioni accessorie di preparazione o di nobilitazione in Italia Origine non preferenziale: Italia Milano, 12 dicembre 2006

12 Esempio 1: Gonna Tessuto cinese importato in Italia
Confezione completa effettuata in Italia, ossia tutte le operazioni successive al taglio del tessuto o alla modellatura delle stoffe a maglia. Origine non preferenziale: Italia Milano, 12 dicembre 2006

13 Esempio 2: Camicia Tessuto cinese importato in Italia ed esportato in Romania per effettuare la Confezione completa, ossia cucitura Origine non preferenziale: Romania Milano, 12 dicembre 2006

14 Regole sull’origine preferenziale dei prodotti
Milano, 12 dicembre 2006

15 O R I G I N E P R E F E R E N Z I A L E
(ovvero tariffaria/ad uso daziario) (almeno 2 operazioni sostanziali effettuate nello stesso Paese) PRODOTTO LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE FILATO PETTINATURA + FILATURA TESSUTO ORTOGONALE, GREGGIO O TINTO FILATURA + TESSITURA STAMPA + ALMENO DUE OPERAZIONI ACCESSORIE DI PREPARAZIONE O FINISSAGGIO, SE IL GREGGIO HA UN VALORE NON SUPERIORE AL 47,5% DEL PREZZO FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO TESSUTO ORTOGONALE STAMPATO STOFFA A MAGLIA, GREGGIA, STAMPATA O TINTA FILATURA + TESSITURA ABBIGLIAMENTO E MAGLIERIA TESSITURA + CONFEZIONE COMPLETA (TUTTE LE FASI SUCCESSIVE AL TAGLIO DEI TESSUTI) Fonte: Accordi bilaterali e REG. 2454/93 dell’ (SPG) Milano, 12 dicembre 2006

16 “MADE IN …” MOTIVAZIONI ESSENZIALI
maggiore informazione al consumatore, che potrà meglio orientare la sua scelta d’acquisto; identica disponibilità d’informazione, allineata con quella dei Paesi che già impongono tale obbligo; ovvia giustificazione dei prezzi al consumo diversi per articoli di origine eterogenea; implicita agevolazione del controllo da parte degli organi istituzionali preposti ai vari monitoraggi (trasparenza normativa); fondamentale contributo alla lotta alle frodi, alle contraffazioni ed alle false o fallaci indicazioni d’origine; evidente difesa della “cucitura del produrre”; tutela della salute del consumatore. Milano, 12 dicembre 2006

17 “MADE IN …" Opzione 1: marchio di origine facoltativo sia per le merci comunitarie (made in UE) che per le merci di Stati Terzi importate nel mercato unico (Made in…) Opzione 2: marchio di origine obbligatorio per le merci di Paesi extracomunitari, ma solo facoltativo per quelle originarie del mercato unico. Opzione 3: il marchio di origine obbligatorio sia per le merci importate che per quelle prodotte internamente. Adottata Opz. 2 il 16/12/2005 Milano, 12 dicembre 2006

18 Paesi che richiedono obbligatoriamente l’etichettatura d’origine: “Made in…”
Arabia Saudita Argentina Australia Brasile Canada Cile Cina Colombia Corea del Sud Croazia Egitto Emirati Arabi Filippine Giappone Grecia Israele Kuwait Libano Malesia Marocco Messico Nuova Zelanda Paraguay Polonia Russia Stati Uniti Taiwan Turchia Uruguay Venezuela Milano, 12 dicembre 2006

19 Esenti dalla eventuale obbigatorietà della etichettatura:
PROPOSTA DELLA COMMMISSIONE SU REGOLAMENTO U.E. “MADE IN” … ( ) Esenti dalla eventuale obbigatorietà della etichettatura: i 25 Paesi U.E. Turchia (perché in Unione Doganale con U.E.) Bulgaria e Romania (perché di prossima adesione alla U.E.) - Islanda, Liechtenstein, Norvegia (perché aderenti a E.E.A. = European Economic Area) Non esentate (contrariamente a richiesta della Francia) Algeria, Marocco e Tunisia Milano, 12 dicembre 2006

20 Tessile/Abbigliamento
Settori di applicazione: Tessile/Abbigliamento Cuoio e Calzature Ceramica Vetreria Gioielleria Mobili Milano, 12 dicembre 2006

21 Periodo transitorio Qualora approvato, il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, mentre la sua effettiva applicazione negli Stati Membri dovrà avvenire entro i successivi 12 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi. Milano, 12 dicembre 2006

22 Iter della proposta Le tappe successive dell’iter del provvedimento in oggetto sono ora le seguenti: 1) Approvazione da parte del Comitato 133, che è la sede nella quale gli Stati membri seguono il lavoro svolto dalla Commissione nel campo della Politica commerciale. 2) Approvazione politica da parte del Coreper (Comitato Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri), che è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio U.E. 3) Infine approvazione definitiva (normalmente solo formale) del Consiglio dei Ministri U.E. Milano, 12 dicembre 2006

23 “MADE IN…” Possibili voti in Consiglio
Stati favorevoli: 10 (166 voti) 1. Italia (capofila) (29 voti) 2. Francia (29 voti) 3. Spagna (27 voti) 4. Polonia (27 voti) 5. Grecia (12 voti) 6. Portogallo (12 voti) 7. Ungheria (12 voti) 8. Slovacchia ( 7 voti) 9. Lituania ( 7 voti) 10. Cipro ( 4 voti) Stati contrari (o molto scettici): 14 (152 voti) 1. Regno Unito (29 voti) 2. Germania (29 voti) 3. Paesi Bassi (13 voti) 4. Rep. Ceca (12 voti) 5. Belgio (12 voti) 6. Svezia (10 voti) 7. Austria (10 voti) 8. Danimarca ( 7 voti) 9. Finlandia ( 7 voti) 10. Irlanda ( 7 voti) 11. Lettonia ( 4 voti) 12. Slovenia ( 4 voti) 13. Lussemburgo ( 4 voti) 14. Estonia ( 4 voti) Stati neutrali (o silenti): 1 (3 voti) Malta ( 3 voti) Per l’approvazione è necessaria la maggioranza qualificata (232 voti su un totale di 321) Milano, 12 dicembre 2006

24 Il Codice del Consumo Il decreto legislativo n. 206 di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori (Codice del Consumo) è entrato il vigore il 23 ottobre 2005. Il codice “armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti”. Milano, 12 dicembre 2006

25 L’art. 6 del Codice del Consumo (Contenuto minimo delle informazioni) stabilisce che:
Milano, 12 dicembre 2006

26 L’art. 31 bis del Decreto Milleproroghe (D.L. 237/05) ha stabilito il
Differimento di termini in materia di etichettatura L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c (etichettatura d’origine), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice. Milano, 12 dicembre 2006

27 FINANZIARIA 2007 art. 517 del Codice Penale = reclusione fino a un anno o multa fino a euro per chiunque pone in vendita o mette in circolazione… prodotti… con nomi, marchi o segni distintivi… atti a indurre in inganno il compratore sull’origine… del prodotto. B) richiamo alle disposizioni della Finanziaria 2004 (L.350/2003 art. 4 comma 49: … è reato l’uso dei marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea. C) disposizione incongruente: I) distorsione della concorrenza ed ostacolo al commercio intracomunitario (contro art. 28 trattato CE). II) contenziosi possibili da aziende europee (anche filiali di aziende italiane in UE) commercializzano prodotti in Italia. III) - marchio aziendale = disciplinato dalla oriprietà intellettuale origine commerciale (made in) = disciplinato dal Codice Doganale mescolare le due cose significa limitare libertà di mercato e di impresa Milano, 12 dicembre 2006


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