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GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE UNIVERSITA DI MACERATA F.BRUNO.

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Presentazione sul tema: "GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE UNIVERSITA DI MACERATA F.BRUNO."— Transcript della presentazione:

1 GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE UNIVERSITA DI MACERATA F.BRUNO

2 I DATI DELLAGRICOLTURA BIOTEC 1 Dai 1,7 milioni di ettari del 1996, lestensione delle coltivazioni con varietà GM ha superato nel 2000 i 40 milioni. I dati relativi al 2001 indicano una ulteriore crescita: la superficie stimata è di circa 53 milioni di ha con un incremento nel periodo 2000-2001 del 19%. Si stima che le superfici possano più che raddoppiare tra il 2000 ed il 2005 arrivando oltre i 100 milioni di ha

3 I DATI DELLAGRICOLTURA BIOTEC 2

4 I DATI DELLAGRICOLTURA BIOTEC: LE RAGIONI DELLA RAPIDA DIFFUSIONE 3 Investimenti delle multinazionali in un comparto in notevole sviluppo A b Forte aumento di produttività e di profitto per gli imprenditori agricoli

5 IL DIBATTITO SULLA AGRICOLTURA BIOTEC 4 Lapplicazione delle biotecnologie nel settore agricolo è controversa, sia per quanto concerne lutilizzo di sementi e piante, sia riguardo allutilizzo di alimenti contenenti o derivanti da OGM

6 IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM: BIOTECNOLOGIE E PVS 5 Scollamento tra produzione alimentare e densità di alcune popolazioni : le biotec sarebbero la tecnica ideale per aumentare la produttività ed il valore nutrizionale degli alimenti Mancanza di volontà strategica nel trasferire le risorse agricole e Know how dai paesi ricchi a quelli poveri A B

7 IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM: BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE 6 Gli OGM non necessitano pesticidi e concimi chimici, quindi si inquina meno il suolo, le falde acquifere e il prodotto alimentare contiene minor quantità di sostanze chimiche Rischio di riduzione della biodiversità e di una ridefinizione totale del patrimonio genetico A B

8 IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM: BIOTECNOLOGIE E SALUTE UMANA 7 Gli OGM hanno le medesime proprietà del prodotto convenzionale e le stesse probabilità di essere nocivo alluomo Rischio dellintervento soprattutto a medio e lungo termine : allergie, resistenza agli antibiotici, ecc. A B

9 IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM: LA CONVENIENZA ECONOMICA 8 I prodotti di qualità e il nostro contesto territoriale sono le carte vincenti del sistema agroalimentare italiano: 1. Le colture GM sono un vantaggio o uno svantaggio per gli imprenditori? 2. Che tipo di impatto ha su agricoltori e consumatori lintroduzione della brevettazione del materiale vivente ? 3. Il rapporto tra OGM e PAC ?

10 NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA La gestione dei rischi avviene regolamentando laccesso alla sperimentazione, al libero commercio e limmissione nellambiente degli OGM Fino allo scorso anno le complicate procedure di autorizzazione di messa in commercio dei prodotti GM hanno permesso una sospensione della loro circolazione 9

11 NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA 1 2 REGOLAMENTO CE n.1829/2003 Autorizzazione ed etichettatura alimenti e mangimi GM REGOLAMENTO CE n. 1830/2003 Tracciabilità di alimenti e mangimi GM o contenenti OGM 10 7 novembre 2003 : sono entrati in vigore due regolamenti accompagnati dalla fine della moratoria degli alimenti GM

12 PROFILI GIURIDICI Collegati al loro contenuto, ci sono due profili giuridici con importanti conseguenze in termini di politica del diritto: Rapporto tra norme UE e WTO La regolamentazione della coesistenza di colture GM, convenzionali e biologiche A B 11

13 12 DISCIPLINA UE Autorizzazione ed etichettatura Procedura di accesso al mercato a Obbligo esteso di etichettatura b

14 In sintesi 13 Ambito esteso di applicazione OGM utilizzati come mangimi ed alimenti Mangimi ed alimenti che contengono OGM o ingredienti OGM Mangimi e alimenti ottenuti a partire da un OGM i ii iii Il regolamento si applica a:

15 In sintesi 14 Procedura di accesso al mercato La disciplina è fondata sul principio di precauzione : art. 174 Trattato di Roma Lautorizzazione è un atto complesso e dura 10 anni a

16 In sintesi 15 Fondamentale ruolo assume lAutorità alimentare europea, introdotta dal reg. 178/2002: Essa deve valutare il rischio che deve precedere il rilascio dellautorizzazione Sulla base della valutazione dellAutorità la Commissione gestisce il rischio i ii

17 In sintesi 16 La centralità del ruolo dellAutorità alimentare è confermata dal fatto che se la Commissione non rispetta il suo avviso deve motivare espressamente la decisione contraria al parere dellorgano scientifico NB

18 In sintesi 17 Etichettatura Letichettatura è obbligatoria per tutti i prodotti che rientrano nel raggio dazione della normativa OGM utilizzati come mangimi ed alimenti i b Mangimi ed alimenti che contengono OGM ii Mangimi ed alimenti ottenuti a partire da un OGM iii

19 18 Per poter applicare lobbligo di etichettatura a quei prodotti ottenuti a partire da un OGM, ma che non contengono più tracce di DNA transgenico allo stadio finale si è introdotto il reg. 1830/2003 sulla tracciabilità Introduzione di un identificatore unico, ossia di un codice alfanumerico che consenta di seguire e controllare il prodotto nei vari processi che riguarderà tutti gli operatori che entrano in contatto con OGM. NB

20 19 Limite di tolleranza per i prodotti in cui la presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente inevitabile, misurata nella soglia del 0,9% Unica eccezione

21 I ° PROBLEMA 20 RAPPORTO TRA NORME UE E WTO Contrasto con la posizione USA che nega il collegamento tra processo produttivo e caratteristiche finali del prodotto: regulation of product, not process NB

22 I ° PROBLEMA 21 La disciplina delle biotec in Europa si incentra sul principio di precauzione : la diversità di processo giustifica una specifica valutazione e gestione del rischio i La disciplina delle biotec USA si fonda sul presupposto della sostanziale equivalenza : essendo i prodotti dellingegneria genetica identici (o simili) ai prodotti ottenuti attraverso le tecniche tradizionali di sviluppo, i rischi collegati ai primi devono essere necessariamente identici (o simili) a quelli collegati ai secondi. ii

23 I ° PROBLEMA 22 WORLD TRADE ORGANIZATION NB Le regole del commercio internazionale non dettano alcuna disciplina speciale per il commercio di prodotti biotec Lorigine biotec di un prodotto rileva giuridicamente solo se costituisce la ragione di una limitazione agli impegni commerciali assunti in sede WTO i ii

24 I ° PROBLEMA 23 Prevede che non si possano introdurre limitazioni alla libertà di commercio. Con alcune eccezioni: art. XX e clausola ambientale Accordo GATT 1994 Applica lart. XX del GATT e specifica quando possono introdursi norme sanitarie e fitosanitarie Accordo SPS

25 I ° PROBLEMA 24 Panel richiesto dagli USA il 13 maggio 2003 avverso il diritto comunitario delle biotecnologie Posizione USA: In mancanza di prove scientifiche contrarie i prodotti biotec sono dei like product, ossia un prodotto del tutto equivalente a quelli convenzionali

26 I ° PROBLEMA 25 Norme principali che si ritengono violate: Gli Stati possono introdurre misure sanitarie solo se basate su criteri scientifici indicati dagli organi internazionali e queste non possono essere mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche. Art.2 SPS

27 I ° PROBLEMA 26 Se le prove scientifiche non sono sufficienti, solo temporaneamente è possibile adottare misure SPS. Scaduto un termine ragionevole la misura deve decadere Art.5 SPS Norme principali che si ritengono violate:

28 I ° PROBLEMA 27 Il principio di precauzione consente di introdurre misure solo provvisorie, temporanee, ed accompagnate dall obbligo di raccogliere ulteriori informazioni Quindi:

29 I ° PROBLEMA 28 Le normative degli Stati non devono discriminare arbitrariamente ed ingiustificatamente prodotti identici o simili di altri Stati ( principio del trattamento nazionale ) Tale norma indirettamente potrebbe applicare il principio della sostanziale equivalenza Art. III GATT 1994 Norme principali che si ritengono violate:

30 I ° PROBLEMA 29 Qualsiasi limite alla circolazione di un prodotto GM (autorizzazione, etichettatura, ecc.) potrebbe essere interpretato come una discriminazione tra prodotto nazionale ed estero NB Quindi:

31 II ° PROBLEMA 30 LA COESISTENZA Vi è la possibilità dellimmissione di materiale geneticamente modificato su fondo altrui : studi scientifici condotti in Europa dimostrano che piante GM e piante tradizionali tendono ad incrociarsi : Eastham e Sweet, European Environment Agency, Environmental Issue Report, n. 28, 2002. Tema affrontato dalla Raccomandazione della Commissione 23 luglio 2003

32 II° PROBLEMA 31 E necessario garantire agli agricoltori la possibilità di poter scegliere tra produzione convenzionale, biologica o GM. NB Scegliere la coltivazione GM significa divenire titolari di una serie di svantaggi (obbligo di etichettatura e tracciabilità, mancato sostegno della politica di sviluppo rurale della UE, prezzi minori, danno di immagine, ecc.).

33 II ° PROBLEMA 32 Il riconoscimento – e protezione - degli interessi privati degli agricoltori 1° questione Il riconoscimento di legittimi interessi pubblici ad intervenire e regolare la coltivazione delle colture GM 2° questione Le questioni sono due:

34 II ° PROBLEMA 33 La Raccomandazione prevede che Stati membri debbano esaminare il proprio diritto interno sulla responsabilità civile per appurarne lefficacia e lequità. 1° questione: lintervento privato

35 II ° PROBLEMA 34 Il nostro diritto ha una norma che potrebbe essere un punto di riferimento: lart. 844 c.c. : il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alle condizioni dei luoghi (1° comma), attribuendo al giudice il potere di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e di tenere conto della priorità delluso (2° comma ). Normativa Azione inibitoria

36 II ° PROBLEMA 35 Il diritto alla salute e quello ad un ambiente integro, che potrebbero essere incisi dallattività svolta sui terreni da cui si dipartono le propagazioni infestanti, potrebbero trovare tutela nellart. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale Normativa Risarcimento danni

37 II ° PROBLEMA 36 In particolare, nella disposizione dellart. 2050 c.c. Responsabilità per lesercizio da attività pericolose : presunzione di responsabilità per i danni causati nello svolgimento di unattività definibile pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, salvo che loperatore non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarli. NB

38 II ° PROBLEMA 37 Principio di sussidiarietà e art. 44 Costituzione 2° questione: lintervento pubblico La Raccomandazione prevede che siano gli Stati membri (anche a livello regionale) a dover regolamentare la coesistenza tra colture GM, convenzionali e biologiche e tale disciplina dovrà garantire il razionale sfruttamento del suolo previsto dallart. 44 Cost.

39 II° PROBLEMA 38 Alla luce del nuovo Titolo V Cost. la competenza è statale o regionale ? A livello regionale (con linee guida nazionali?) andrebbero stabilite: Quota di colture GM e zone OGM free i Numero e tipo di varietà vegetali (GM e non GM) che devono coesistere e le distanze ii Pratiche regionali di gestione delle imprese agricole e accordi tra agricoltori per favorire la coesistenza nelle filiere alimentari iii


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