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UISP SOLIDARIET À IRPINIA Sede Provinciale di Avellino Comitato Territoriale di Avellino Progetto: Consumatori Informati – cod. 310/2008 10 giugno 2009.

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1 UISP SOLIDARIET À IRPINIA Sede Provinciale di Avellino Comitato Territoriale di Avellino Progetto: Consumatori Informati – cod. 310/2008 10 giugno 2009 ore 16.00 Presiede: Arch. Carmine Soricelli Presidente UISP Avellino Generoso Testa Presidente MDC Avellino Avv. Francesco Cavallaro MDC Dott.ssa Lucrezia Longombardi MDC Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

2 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA' Art. 1 - Finalità ed oggetto 1.Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

3 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA' Art. 2 - Diritti dei consumatori. 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2.Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

4 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA' Art. 3 - Definizioni. 1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per: a)consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (7); b)associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c)professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (8); d)produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (9); e)prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nellambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto (10); f)codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

5 Art. 4 - Educazione del consumatore. 1.L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2.Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO I - Educazione del consumatore Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

6 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. Capo I - Disposizioni Generali Art. 5 - Obblighi generali. 1.Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali. 2.Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. 3.Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

7 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO I - Educazione del consumatore capo I1 – indicazioni dei prodotti Art. 6 - Contenuto minimo delle informazioni. 1.I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

8 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. capo I1 – indicazioni dei prodotti Art. 7 - Modalità di indicazione. 1.Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

9 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. capo I1 – indicazioni dei prodotti Art. 8 - Ambito di applicazione. 1.Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2.Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

10 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. capo I1 – indicazioni dei prodotti Art. 9 - Indicazioni in lingua italiana. 1.Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. 2.Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 3.Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

11 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. capo I1 – indicazioni dei prodotti Art. 10 - Attuazione. 1.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (13), di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i princìpi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6. 2.Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al D.M. 8 febbraio 1997, n. 101 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

12 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. capo I1 – indicazioni dei prodotti Art. 11 - Divieti di commercializzazione. 1.È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

13 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. capo I1 – indicazioni dei prodotti Art. 12 - Sanzioni. 1.Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. 2.Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

14 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura Art. 13 - Definizioni. 1. Ai fini del presente capo si intende per: a)prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta; b)prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici; c)prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore; d)prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà; e)prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio; f)prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

15 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura Art. 14 - Campo di applicazione. 1.Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16. 2.Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita. 3.Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura. 4.La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16. 5.La presente sezione non si applica: a)ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; b)ai prodotti offerti nelle vendite all'asta; c)agli oggetti d'arte e d'antiquariato. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

16 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura Art. 15 - Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura. 1.Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2.Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 3.Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. 4.È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità. 5.I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

17 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura Art. 16 - Esenzioni. 1.Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a)prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; b)prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; c)prodotti commercializzati nei distributori automatici; d)prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e)prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; f)alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito; g)prodotti di fantasia; h)gelati monodose; i)prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. 2.Il Ministro dello sviluppo economico (15), con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

18 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO II - Informazioni ai consumatori. Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura Art. 17 - Sanzioni. 1.Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste (16). Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

19 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO iiI - Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali Capo I - Disposizioni generali Art. 18 - Definizioni. 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a)«consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b)«professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c)«prodotto»: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; d)«pratiche commerciali tra professionisti e consumatori» (di seguito denominate: «pratiche commerciali»): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e)«falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori»: l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f)«codice di condotta»: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; - segue - Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

20 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte II - Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità TITOLO iiI - Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali Capo I - Disposizioni generali (segue art. 18 – Definizioni) g)«responsabile del codice»: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h)«diligenza professionale»: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista; i)«invito all'acquisto»: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; l)«indebito condizionamento»: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; m)«decisione di natura commerciale»: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; n)«professione regolamentata»: attività professionale, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

21 La garanzia legale di conformità e la garanzia commerciale per i beni di consumo è disciplinata nella Parte IV, Titolo III, capo I – rubricato Della vendita dei beni di consumo – agli artt. 128 -135 del Codice del Consumo Questi articoli erano stati recepiti dal legislatore nazionale, in attuazione della Direttiva n. 44/99/CE relativa a taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti beni di consumo mediante lintroduzione degli artt. 1519 bis – 1519 nonies allinterno del codice civile Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

22 tale disciplina è confluita integralmente nel Codice del Consumo e gli artt. 1519 bis e ss. del codice civile sono stati abrogati. Dal punto di vista contenutistico, il legislatore italiano si è limitato a riprodurre pedissequamente le disposizioni della Direttiva 44/1999/CE, senza compiere alcun reale sforzo per porre rimedio alle lacune, alle imprecisioni ed ambiguità che il testo della Direttiva presenta Dei contratti aventi ad oggetto lacquisto di beni di consumo, gli artt. 128 – 135 del D.lgs. N. 206/2005 dettano in particolare una disciplina degli aspetti strettamente connessi al problema della non conformità al contratto dei beni acquistati dai consumatori, e cioè i criteri di determinazione del contenuto dellobbligo gravante sul venditore di consegnare beni conformi al contratto, i presupposti ed il regime di responsabilità in cui incorre nel caso di inesatto adempimento di tale obbligo, il contenuto, le modalità di esercizio e i limiti dei rimedi spettanti allacquirente di beni di consumo Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

23 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Continuano, invece, ad essere regolati dalla normativa del Codice Civile tutti gli altri aspetti non toccati dalla Direttiva e dalla disciplina di attuazione e così le regole concernenti la conclusione del contratto, i vizi del consenso, le obbligazioni dellacquirente, le obbligazioni del venditore diverse da quella di consegnare beni conformi al contratto, il trasferimento della proprietà, il passaggio del rischio, nonché le pretese di carattere risarcitorio Lambito di applicazione degli artt. 128 – 135 sindividua in base a criteri che prendono in considerazione: a) il tipo di contratto, b) i soggetti che lo stipulano, c) il bene che costituisce loggetto Per lapplicabilità della presente disciplina occorre innanzitutto la stipulazione tra le parti di un contratto di vendita o comunque un contratto traslativo della proprietà di beni di consumo, quale, ad esempio, il contratto di permuta, contratto estimatorio, contratto di appalto, contratto di somministrazione e altri contratti finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o da produrre e così via. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

24 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Art. 128 - Ambito di applicazione e definizioni. 1.Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. 2.Ai fini del presente capo si intende per: a)beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1)i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2)l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3)l'energia elettrica; b)venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1; c)garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; d)riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 3.Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

25 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Sono esclusi i contratti con cui viene concesso al consumatore il godimento di un bene la cui proprietà rimane al professionista, come nel caso della locazione, del noleggio, del leasing (escluso il leasing traslativo), dei contratti aventi ad oggetto la mera esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione di un bene di consumo Da un punto di vista soggettivo, la disciplina in oggetto si applica solo ed esclusivamente ai contratti di vendita e ai contratti traslativi della proprietà dei beni di consumo ove stipulati fra soggetti qualificabili, da un lato come venditore/professionista, ai sensi e per gli effetti dellart. 3, 1° co., lett.c) e, dallaltro, come consumatore, ex art. 3, 1° co., lett. A) del Codice del Consumo Quanto alla nozione di bene di consumo, pur non avendo il legislatore i presupposti in presenza dei quali un bene possa essere qualificato di consumo, sono tali tutti i beni mobili, anche da assemblare o montare, fungibili o infungibili, consumabili o inconsumabili, classificabili come cose generiche o specifiche, esistenti o non ancora esistenti al momento della conclusione del contratto, le universalità di beni mobili, nonché i software ancorché non incorporati in un supporto materiale Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

26 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Sono, invece, sottratti allambito di applicazione delle norme sulla vendita di beni di consumo, oltre ai beni oggetto delle vendite disposte, autorizzate o delegate dal giudice, allenergia elettrica, allacqua e al gas quando non sono confezionati per la vendita in un volume delimitato e in una quantità determinata, i diritti di godimento, i servizi, i diritti di credito, i beni immateriali quali i diritti sulle opere di ingegno e sulle invenzioni industriali, i diritti derivanti da partecipazioni sociali La norma contiene poi le definizioni di produttore, inteso quale fabbricante di un bene di consumo, o come importatore del bene di consumo nel territorio dei uno Stato membro, ovvero come chi si presenti come produttore, apponendo sul bene di consumo il proprio marchio, nome o altro segno distintivo, e di garanzia convenzionale ulteriore (solitamente definita nella prassi garanzia commerciale che si contrappone e si aggiunge alla garanzia c.d. legale, cioè inderogabilmente spettante ex lege al consumatore), nella cui nozione si ritiene siano ricomprese quelle clausole, pattuizioni, dichiarazioni e impegni che accordano allacquirente la facoltà di esperire uno specifico rimedio Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

27 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Nel teso dellart. 128 è menzionata la nozione di riparazione, che allude a tutte le attività necessarie per rendere il bene di consumo pienamente conforme al contratto, eliminando il difetto di conformità che il consumatore abbia rivelato Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

28 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Art. 129 - Conformità al contratto. 1.Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2.Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a)sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b)sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c)presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d)sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. - segue - Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

29 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo (segue art. 129 - Conformità al contratto) 3.Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. 4.Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a)non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b)la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c)la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. 5.Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

30 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Con la normativa di recepimento della direttiva 44/99/CE è stato introdotto un concetto ampio, unitario e omnicomprensivo di difetto di conformità del bene di consumo La nozione di conformità/difformità ha carattere relazionale, come il vizio della cosa, ma il termine di comparazione è il contratto, inteso come volontà negoziale espressa dalle parti ovvero presunta Nel difetto di conformità possono essere sussunte tutte le possibili forme di inesattezza materiale dellattribuzione traslativa Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

31 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Quindi, sono considerate inesattezze materiali non soltanto le eterogenee sottospecie di anomalie, quali il vizio e la mancanza di qualità essenziali o promesse, ma qualunque specie di difetto del bene: deficienze quantitative, imperfezioni non qualificabili come veri e propri vizi, i vizi di confezione e di imballaggio, allorquando la confezione o limballaggio costituiscano qualità abituale del bene, poiché quei beni in particolare vengono abitualmente venduti confezionati o imballati Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

32 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Si ritiene che i vizi giuridici (ovvero i vincoli di espropriabilità, pesi, oneri o diritti reali, pretese obbligatorie idonee a determinare la perdita del diritto di proprietà dellacquirente) non rientrino nel genus del difetto di conformità Una peculiare ipotesi di difetto di conformità, disciplinata dal 5°comma della norma, è limperfetta installazione del bene, che si ha quando il professionista simpegni attraverso unapposita pattuizione a compiere lattività necessaria per linstallazione (ivi compreso il montaggio e lassemblaggio) del bene di consumo Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

33 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo In questo caso il professionista risulta gravato da unobbligazione accessoria rispetto a quella principale di consegnare beni conformi al contratto Medesima regola vale per lipostesi in cui il professionista rimetta lesecuzione di tale attività allacquirente del bene di consumo. Grava comunque sul venditore unobbligazione accessoria rispetto a quella principale, consistente nel fornire istruzioni chiare, precise e complete Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

34 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Sulla base dellart. 129, dunque, nei contratti relativi allacquisto di beni di consumo, la conformità del bene al contratto viene a configurarsi come loggetto non di una garanzia in senso tecnico, bensì di una specifica obbligazione gravante sul professionista Il professionista deve consegnare beni conformi al contratto. Le qualità e le caratteristiche che il bene di consumo deve possedere sono quelle individuate nelle clausole del regolamento negoziale adottate dalle parti, predisposte unilateralmente dal professionista o da questultimo negoziate con il consumatore nellambito di una trattativa negoziale Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

35 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo il difetto di difformità sussiste altresì nelle ipotesi in cui il bene non presenti le caratteristiche e qualità come indicate nelle dichiarazioni pubbliche attraverso la pubblicità o nelle informazioni contenute nelletichettatura La norma prevede che il difetto di conformità, qualora sia derivato da materiali o da istruzioni fornite dal consumatore, non può essere addebitato a responsabilità del professionista Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

36 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Alluopo, è stato però precisato che qualora le istruzioni o i materiali forniti dal consumatore siano inadeguati e tale inadeguatezza sia rilevabile attraverso limpiego della diligenza pari a quella richiesta per lesercizio dellattività imprenditoriale o professionale svolta, il professionista ha lonere di dare avviso al consumatore dellinadeguatezza dei materiali e delle istruzioni fornite, sospendendo lesecuzione delle prestazioni richiestegli dal consumatore, pena limpossibilità di invocare a suo favore lesclusione sancita dalla seconda parte del 2° comma della norma in commento Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

37 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Art. 130 - Diritti del consumatore. 1.Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2.In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3.Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4.Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a)del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b)dell'entità del difetto di conformità; c)dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5.Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. - segue - Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

38 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo (segue art. 130 - Diritti del consumatore) 7.Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a)la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b)il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c)la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8.Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9.Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a)qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b)qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10.Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

39 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Innanzitutto, va detto che la responsabilità del venditore per le inesattezze materiali dellattribuzione traslativa qualificabili come difetto di conformità viene ricondotta nellalveo dellordinaria responsabilità per inadempimento di unobbligazione Il professionista risponde di qualsiasi difetto di conformità, senza che possa essere operata una distinzione relazione alla gravità o entità del difetto, allimportanza dellaffare o allincidenza sul valore di mercato del bene Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

40 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Presupposto necessario affinché il professionista possa essere chiamato a rispondere nei confronti del consumatore dellinesatto adempimento dellobbligazione di consegnare un bene conforme al contratto è che il difetto di conformità sussista al momento della consegna del bene di consumo, indipendentemente dalla sussistenza della colpa del professionista o financo del caso fortuito Per consegna sintende lingresso del bene di consumo nella sfera materiale di controllo dellacquirente Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

41 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo La consegna, inoltre, rappresenta il limite temporale entro cui valutare la sussistenza del difetto di conformità del bene di consumo del quale lalienante possa essere chiamato a rispondere Lart. 130 rappresenta il cuore della vendita dei beni di consumo: è stato infatti sottolineato che tale disciplina riguarda soprattutto i rimedi, piuttosto che il contenuto sostanziale dellimpegno che assume il venditore Nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità, il consumatore può far valere nei confronti del professionista inadempiente i rimedi contemplati dalla norma Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

42 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo I rimedi previsti dalla norma sono: la riparazione o sostituzione del bene, la riduzione del prezzo e risoluzione del contratto La legittimazione ad esperire i suddetti rimedi, nonché la facoltà di decidere quale rimedio attivare nei confronti del professionista spetta solo al consumatore, in forza del principio di relatività del contratto la riparazione e/o la sostituzione del bene è preclusa quando lesercizio del rimedio sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore, mentre la risoluzione del contratto non può essere chiesta se i difetti sia di lieve entità Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

43 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo I diversi rimedi sono articolati secondo un criterio gerarchico, tale per cui la riparazione e la sostituzione del bene si configurano quali rimedi primari, che il consumatore può e deve esperire in via preferenziale e primaria, mentre la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto sono concepiti come rimedi secondari e sussidiari, esercitabili dal consumatore soltanto nel caso in cui sia esclusa a priori la possibilità di pretendere la riparazione e la sostituzione Nulla vieta al professionista di formulare unofferta, a seguito della denunzia del difetto di conformità, al consumatore, che comunque rimane libero di accettarla o meno Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

44 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo La riparazione concerne lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per eliminare il difetto di conformità e che potrà dirsi adempiuta soltanto con leffettiva eliminazione del difetto medesimo La sostituzione ha oggetto il trasferimento e la consegna al consumatore di un bene dotato di tutte le caratteristiche che il bene inizialmente consegnato avrebbe dovuto avere per poter essere considerato conforme al contratto Carattere essenziali di questi due rimedi è la gratuità, con la conseguenza che i costi della riparazione e/o della sostituzione (comprensivi delle spese di spedizione, mano dopera, materiali, ecc.) Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

45 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Sono a carico del professionista, senza che il consumatore debba sopportare sacrifici economici ulteriori rispetto a quello affrontato per lacquisto del bene I due rimedi primari possono essere esperiti solo laddove non siano oggettivamente impossibili e/o eccessivamente onerosi Alla impossibilità della sostituzione e della riparazione vanno equiparati i casi in cui detti rimedi non possano essere compiuti entro un congruo termine, o senza creare notevoli inconvenienti per il consumatore Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

46 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo La norma prevede che il professionista deve provvedere alla riparazione e alla sostituzione entro un congruo termine, decorrente dal giorno della relativa richiesta, e senza creare al consumatore notevoli inconvenienti, ovvero cercando di minimizzare il più possibile il rischio di una lesione degli interessi personali e patrimoniali del consumatore La scelta di attivare il rimedio della riparazione o quello della sostituzione è irrevocabile, anche se compiuta stragiudizialmente e subordinata alla circostanza che lun rimedio non appaia impossibile o eccessivamente oneroso Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

47 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto costituiscono diritti potestativi, che attribuiscono allacquirente di beni di consumo che ne sia titolare la facoltà di modificare il contenuto del contratto o di sciogliere questultimo, mediante un atto unilaterale, che può concretarsi, tanto in una domanda giudiziale, quanto nellemissione di apposita dichiarazione stragiudiziale indirizzata al professionista Questi ultimi due rimedi si pongono sullo stesso piano, nel senso che fra di essi non vi è alcun rapporto di tipo gerarchico Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

48 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo La riduzione del prezzo consiste nella diminuzione dellentità della somma di denaro che il consumatore si è contrattualmente impegnato a versare come corrispettivo dellacquisto del bene mobile di consumo e determina lestinzione parziale dellobbligazione pecuniaria gravante sul consumatore, il quale ha diritto di trattenere la somma di denaro oggetto della diminuzione, ovvero di pretenderne la restituzione nel caso in cui il corrispettivo originariamente pattuito sia stato già interamente versato La riduzione deve essere adeguata e congrua, in modo tale da soddisfare gli interessi del consumatore e al tempo stesso la posizione del professionista Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

49 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Ai fini del calcolo della riduzione, si ritiene che si debba valutare la differenza fra il valore del bene oggetto del contratto e quello del bene effettivamente consegnato al consumatore La risoluzione del contratto comporta lo scioglimento del rapporto instauratosi a seguito della stipulazione del contratto cui consegue, per ciascuna delle parti, lestinzione dei diritti e degli obblighi da esso derivanti Non è possibile esperire il rimedio della risoluzione del contratto, qualora il difetto di conformità sia di lieve entità Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

50 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Si ritiene che il consumatore al quale sia stato consegnato un bene non conforme al contratto possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti del professionista, in forza del principio espresso dallart. 135 Le clausole che escludono o limitano il risarcimento del danno sono soggette al giudizio di abusività ex artt. 33 ss. del Codice del Consumo Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

51 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Art. 131 - Diritto di regresso. 1.Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2.Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

52 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo La norma si occupa del fenomeno delle c.d. vendite a catena e regola il profilo relativo al diritto del professionista, che abbia concluso un contratto di vendita di beni di consumo con il consumatore e che sia stato chiamato da questultimo a rispondere di un difetto di conformità, di agire nei confronti degli altri venditori intermedi, effettivamente responsabili dellinsorgenza del difetto di conformità Tale norma consente al venditore finale o intermedio di rivalersi nei confronti di professionista responsabile di aver immesso sul mercato un bene di consumo difettoso Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

53 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Si ritiene che la norma contempli unipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento di unobbligazione di fonte legale, gravante su ciascuno degli anelli facenti parte di una catena distributiva Il diritto riconosciuto dalla norma, benché sia classificato come «regresso», in realtà, è tecnicamente qualificabile come una rivalsa o rifusione, posto che mancherebbe il presupposto del regresso, rappresentato dalla responsabilità solidale Il venditore finale risponde nei confronti del consumatore per il solo fatto della presenza di un difetto di conformità Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

54 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo causalmente riconducibile ad unazione od omissione del produttore, di un precedente rivenditore o di un intermediario, di qualsiasi specie e natura tali azioni ed omissioni siano, e anche se non siano dovute a dolo o colpa Il difetto di conformità denunziato dal consumatore non deve essere conosciuto o conoscibile dal venditore finale nel momento in cui ha concluso il contratto tramite il quale ha acquistato il bene poi alienato al consumatore Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

55 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo e si deve sostanziare nella mancanza di qualità o caratteristiche che potevano considerarsi giuridicamente dovute, oltre che nei confronti del venditore finale, già sulla base dei rapporti intercorsi fra i precedenti anelli della catena contrattuale Il diritto di regresso, il cui esercizio non è condizionato allosservanza di alcun onere di denunzia, si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal momento in cui il consumatore denunzia il difetto di conformità del bene di consumo Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

56 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Art. 132 - Termini. 1.Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2.Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3.Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4.L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

57 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Il termine biennale previsto dal co. 1° della norma, è un termine di decadenza ed inizia a decorrere dal giorno in cui il bene entri sia effettivamente ricevuto dal consumatore, cioè sia entrato nella sua sfera di controllo e di dominio Affinché il professionista possa essere considerato responsabile del difetto di conformità, è necessario che tale difetto sia divenuto oggettivamente rilevabile e riconoscibile dal consumatore in base al criterio dellordinaria diligenza Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

58 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Il terzo comma prevede una vera e propria presunzione relativa che sottrae il consumatore dallonere di provare che il difetto conformità, che si manifesta entro il termine di 6 mesi dalla consegna, esisteva già a tale data A meno che linvocazione di tale presunzione non sia incompatibile con la natura del bene (si pensi ai prodotti facilmente deperibili) o del difetto di conformità (si pensi ai lievi deterioramenti derivanti dallusura Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

59 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Il consumatore ha lonere di denunziare al professionista il difetto di conformità del bene di consumo entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato o lo avrebbe dovuto constatare con luso della diligenza ordinaria La denuncia non è necessaria se il venditore abbia riconosciuto lesistenza del difetto di conformità oppure lo abbia occultato o abbia taciuto in malafede lesistenza del difetto Il termine bimestrale è di decadenza, con la conseguenza che la sua mancata osservanza comporta la decadenza di tutti i diritti del consumatore Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

60 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo La denuncia non è soggetta ad alcun requisito formale, né sono necessarie indicazioni particolarmente analitiche circa la natura e la causa del difetto, essendo sufficiente una sommaria e generica comunicazione circa la presenza di un difetto In ogni caso, i diritti che spettano al consumatore in caso di difetto di conformità si prescrivono entro il termine di 26 mesi dal giorno in cui il bene sia entrato materialmente nella sua sfera di controllo Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

61 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo La mancata o tardiva osservanza del termine di prescrizione legittima il professionista, eventualmente chiamato a rispondere del difetto di conformità, a paralizzare le pretese avanzate dal consumatore In caso di vendita a consegne ripartite e di somministrazione, il termine decorre da ciascuna delle singole consegne Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

62 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Art. 133 - Garanzia convenzionale. 1.La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 2.La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a)la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b)in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 3.A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 4.La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5.Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

63 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo La norma disciplina il contenuto e gli effetti della garanzia convenzionale (o commerciale, come è detta nella prassi), che si aggiunge ma non si sostituisce mai alla garanzia legale spettante inderogabilmente al consumatore in base alle norme in esame. Si tratta, dunque, di uno strumento che integra e rafforza la tutela del consumatore. A titolo esemplificativo, in deroga a quanto previsto dalla garanzia legale, quella ora in esame potrebbe prevedere, in favore del consumatore: o la possibilità di esperire uno dei rimedi previsti dallart. 130, senza rispettarne lordine gerarchico; o non essere tenuto a dimostrare lesistenza del difetto di conformità del bene al momento della consegna, trascorsi sei mesi da questultima; o una garanzia anche rispetto a difetti minori. La legge prevede che la garanzia convenzionale deve essere: 1. Volontaria ed eventuale 2. Supplementare ed aggiuntiva 3. Gratuita Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

64 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Le promesse fatte nella pubblicità relative ai beni di consumo vincolano i produttori e i rivenditori, anche se il contenuto delle stesse non sia stato confermato al momento del rilascio della garanzia convenzionale (responsabilità contrattuale del professionista). Ciò è stabilito dallart. 133, 1° comma. Il comma 2, come si è visto, precisa il contenuto minimo della dichiarazione di garanzia convenzionale ed impone a chi la offre obblighi di: o trasparenza o Informazioni corrette, complete e adeguate circa i suoi contenuti ed i suoi effetti. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

65 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Art. 134 - Carattere imperativo delle disposizioni. 1.È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2.Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. 3.È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

66 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Ai sensi dellart. 134, sono vietate le clausole, le pattuizioni, gli atti unilaterali e ogni forma di espressione dellautonomia professionale anteriori alla denunzia del difetto di conformità del bene che abbiano per oggetto o per effetto di privare il consumatore dei diritti che gli sono riconosciuti dalle presenti norme. Se, invece, dette clausole, patti, ecc., intervengono successivamente alla denunzia del difetto di conformità, la liceità delle stesse deve essere valutata alla stregua delle norme dettate in tema di clausole vessatorie dagli artt. 33 e ss. del Codice del consumo. La conseguenza della violazione del divieto previsto dal primo comma della norma è la nullità, assimilabile a quella prevista dal codice civile per i contratti. Si tratta di nullità 1. relativa, perché può essere fatta valere solo dal consumatore (sebbene sia rilevabile dufficio dal giudice) 2. parziale, perché non determina la nullità dellintero contratto, ma solo delle singole clausole che ne sono affette. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

67 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Art. 135 - Tutela in base ad altre disposizioni. 1.Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 2.Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale

68 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - CODICE DEL CONSUMO Parte IV - Sicurezza e qualità TITOLO III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo La norma prevede che lesercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva n. 44/99/CE lascia impregiudicato lesercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali ed internazionali relative alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del professionista, in sintonia con il principio di sussidiarietà. La ratio della normativa è quello di assicurare un livello minimale di tutela nel quadro della disciplina delle garanzie dei diritti dellacquirente dei beni di consumo. La disciplina dettata dal Codice del consumo è inderogabile esclusivamente in pejus, mentre non esclude che la tutela del consumatore possa essere integrata da altre norme. Ciò, nellambito di un generale principio del favor consumatoris, che informa tutta la disciplina de qua. In ogni caso si applica la norma più favorevole per il consumatore. Iniziativa realizzata nell ambito delle attivit à di promozione sociale del CSV Irpinia solidale


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