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PubblicatoOrnella Rinaldi Modificato 10 anni fa
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I diritti sindacali I Diritti (diversi dalle relazioni sindacali) sono quelli spettanti alla RSU e ai sindacati per la difesa degli interessi di lavoratori. Sono previsti dalla legge n. 300/1970 e confermati dal D.Lvo 29/93 e dai CCNL. Ci sono diritti sindacali che possono essere esercitati da tutti i sindacati e diritti che spettano alla RSU e ai sindacati rappresentativi.
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Rappresentatività del sindacato
Il sindacato è considerato rappresentativo se raggiunge il 5% almeno, come media tra la % di deleghe e la % di voti alle elezioni per le RSU. (D.Lvo n. 397/97) Oggi, nella scuola, i sindacati rappresentativi sono: Cisl, Cgil, Uil, Snals e Gilda.
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Tutele (da eventuali abusi) per le RSU
No subordinazione gerarchica col Dirigente (ACNQ 7/8/1998, art. 18, comma 4). No a trasferimento d’ufficio per incompatibilità salvo consenso della RSU (ACNQ 7/8/98 art. 18,comma 4 e art. 22 Statuto Lavoratori). No a spostamento da un plesso all’altro. Si ad assegnazione ad altra classe purché nello stesso edificio. Quando il dirigente impedisce l’esercizio di un diritto sindacale compie attività antisindacale; se ciò accade, il sindacato provinciale e non la RSU possono ricorrere al giudice del lavoro.
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I diritti sindacali della RSU e delle Organizzazioni sindacali
La RSU rappresenta i lavoratori della scuola e non i sindacati dalle cui liste proviene; essa agisce come organismo unitario. I diritti sindacali non spettano ai singoli membri della RSU, ma alla RSU nel suo insieme come organismo unitario; pertanto è la RSU che decide, a maggioranza, come utilizzarli. Il sindacato che abbia almeno un iscritto nella scuola può costituire nella scuola un terminale associativo.
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I diritti della rsu e dei sindacati rappresentativi
Diritto ai permessi retribuiti e non; Diritto ad indire assemblee in orario di servizio; Diritto ad un locale; Diritto ad una bacheca per le affissioni; Diritto ad indire scioperi; Diritto di propaganda; Diritto di accesso ai documenti. Per l’esercizio dei diritti comuni, è necessario un accordo tra la RSU e l’ O. S. interessata.
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In sintesi RSU e Sindacati possono esercitare nella scuola i seguenti diritti sindacali: Uso di un locale- Convocazione di assemblee Uso della bacheca – Permessi retribuiti La RSU e non i suoi singoli componenti, decide come e quando organizzare l’assemblea;come usare il locale; cosa affiggere in bacheca e come usare i permessi sindacali.
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Le relazioni sindacali
Partecipazione Informazione Concertazione Intesa Si configura come informazione preventiva e successiva che la P.A. deve fornire alla RSU sulle materie di cui al CCNL. Si configura come risposta alla legge 241/90 che fa obbligo alla P.A. della trasparenza. Si configura come il consenso che le parti devono raggiungere sulle materie soggette a contrattazione per arrivare all’accordo. Si configura come accordo sul programma comune da svolgere.
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L’informazione L’informazione è un obbligo per il DS, essa si divide in preventiva e successiva. Sono materie di informazione preventiva: Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici dell’Istituto; Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; Utilizzazione dei servizi sociali.
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L’informazione L’informazione successiva funge da strumento di verifica degli accordi sottoscritti. Sono materia di informazione successiva: Nominativi del personale utilizzato in progetti e attività retribuiti con il fondo d’istituto; Criteri d’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in altri progetti diversamente finanziati; Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
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La contrattazione d’Istituto
I soggetti: la delegazione trattante è costituita: Dal DS per la parte pubblica. Dalla RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL per la parte sindacale. Le materie sono quelle elencate nell’art. 6 del vigente CCNL.
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Contrattazione d’Istituto Modalità di svolgimento
Gli incontri sono convocati dal DS, anche su richiesta della stessa RSU. Il DS deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 gg. lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. La contrattazione deve svolgersi con cadenza annuale e le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. La contrattazione deve tener conto delle competenze del Collegio docenti e del Consiglio di Circolo/Istituto.
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Chi deve firmare il CII? Il DS per la parte pubblica
La RSU ed i Sindacati provinciali. Qualunque Sindacato, dei 4 ammessi, può firmare il CII anche successivamente alla chiusura dell’accordo ed anche se non ha partecipato alle trattative. Poiché la parte sindacale è costituita da più soggetti, potrebbero sorgere situazioni problematiche.
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Casi possibili Se firma la RSU e non firmano tutti i Sindacati ma solo alcuni di essi: il contratto è valido. Se firma la RSU e non firma nessun Sindacato:il contratto è valido perché la firma della RSU è ritenuta giuridicamente necessaria e sufficiente. Il DS potrebbe pretendere anche la firma dei Sindacati per ritenere valido il contratto. Se firmano i Sindacati e non firma la RSU: il contratto non è valido.
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