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12 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LE APPLICAZIONI.

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1 12 maggio 20091 Corso integrativo al Corso di Diritto CostituzionaleAnno Accademico 2008-2009 Nuovi diritti di libertàProf.ssa Valentina Sellaroli LE APPLICAZIONI DELLA GENETICA TRA FAMILIARITA E DISCRIMINAZIONE PROFILI CIVILISTICI BANCHE DATI dna A SCOPO DI RICERCA: NORMATIVA ITALIANA-EUROPEA-USA (G.I.N.A.) IL CASO PGP (PERSONAL GENOME PROJECT)

2 12 maggio 20092 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI test genetici: diritti, garanzie e conflitti DATO GENETICO INFORMATIVITA definizione, natura, implicazioni CONDIVISIONE ? »RIGHT TO KNOW E RIGHT NOT TO KNOW sia con riferimento al singolo individuo che con riferimento ai suoi parenti prossimi »I possibili conflitti circa leffettuazione del test e la comunicazione dei risultati, implicando la conoscenza di dati genetici condivisi allinterno del gruppo biologico, vanno risolti: Secondo un bilanciamento caso per caso Secondo un bilanciamento caso per caso Tenendo conto delle indicazioni date a livello di direttive internazionali circa la natura di terzi non estranei che rispetto ai diritti di chi effettua il test hanno i prossimi congiunti ed alla tutela ibrida che deve essere loro garantita Tenendo conto delle indicazioni date a livello di direttive internazionali circa la natura di terzi non estranei che rispetto ai diritti di chi effettua il test hanno i prossimi congiunti ed alla tutela ibrida che deve essere loro garantita European Union Recommendation 1997(5). Point 58 of the Memorandum Tenendo conto che the sentiment that genetic data are different from other medical information (genetic exceptionalism) is inappropriate. Genetic information is part of the entire spectrum of all health information and does not represent a separate category as such. All medical data, including genetic data, must be afforded equally high standards of quality and confidentiality at all times Tenendo conto che the sentiment that genetic data are different from other medical information (genetic exceptionalism) is inappropriate. Genetic information is part of the entire spectrum of all health information and does not represent a separate category as such. All medical data, including genetic data, must be afforded equally high standards of quality and confidentiality at all times 25 Recommendations on the ethical, legal and social implications of genetic testing by European Commission

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5 12 maggio 20095 CHE COSA SONO I DATI GENETICI? La legge italiana non definisce il dato e le informazioni geneticheLa legge italiana non definisce il dato e le informazioni genetiche Secondo una Raccomandazione del Consiglio di Europa i dati genetici riguardano le caratteristiche ereditarie di un individuo o le modalità di trasmissione ereditarie delle caratteristiche nellambito di un gruppo di individuiSecondo una Raccomandazione del Consiglio di Europa i dati genetici riguardano le caratteristiche ereditarie di un individuo o le modalità di trasmissione ereditarie delle caratteristiche nellambito di un gruppo di individui Secondo lUNESCO, sono informazioni riguardanti le caratteristiche ereditarie dellindividuo ottenute a mezzo di analisi scientifiche (International Declaration on Human Genetic data, UNESCO)Secondo lUNESCO, sono informazioni riguardanti le caratteristiche ereditarie dellindividuo ottenute a mezzo di analisi scientifiche (International Declaration on Human Genetic data, UNESCO)

6 12 maggio 20096 I DATI GENETICI Sono dati personaliSono dati personali Dati personali sono tutti quelli relativi ad una persona identificabile, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di un numero di identificazione o a mezzo di elementi fisici, economici, sociali o culturali (Direttiva 95\46\EC)Dati personali sono tutti quelli relativi ad una persona identificabile, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di un numero di identificazione o a mezzo di elementi fisici, economici, sociali o culturali (Direttiva 95\46\EC) Sono dati riguardanti la saluteSono dati riguardanti la salute Quindi richiedono un più elevato livello di protezione (Article 8.1 della Direttiva)Quindi richiedono un più elevato livello di protezione (Article 8.1 della Direttiva) Sono informazioni riguardanti il patrimonio geneticoSono informazioni riguardanti il patrimonio genetico

7 12 maggio 20097 Come si formano le regole in materia ? E sulla base di quali assunti e criteri fondamentali ?

8 12 maggio 20098 An exceptional conceptual clash Neither must we be misled by the word individuality, because […] our personalities are not so independent as our self-consciousness leads us to believe.Neither must we be misled by the word individuality, because […] our personalities are not so independent as our self-consciousness leads us to believe. We may look upon each individual as something not wholly detached from its parent source. There is decidedly a solidarity as well as a separateness in all human, and probably in all lives whatsoever […]

9 12 maggio 20099 An exceptional conceptual clash All life is single in its essence, but various, ever varying, and inter- active in its manifestations, and men and all other living animals are active workers and sharers in a vastly more extended system of cosmic action. Human-Nonhuman Hybrids ! Human-Nonhuman Hybrids !

10 12 maggio 200910 On Liberty by John Stuart Mill

11 12 maggio 200911 An exceptional conceptual clash The Structural Familiarity of Heritable Characteristics of Individuals v. Structural Individualism of Contemporary Legal Systems

12 12 maggio 200912 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati genetici, assicurazioni e datori di lavoro Rischio discriminazione Consiglio dEuropa Raccomandazione 1997 (5) I dati genetici raccolti e trattati a fini di prevenzione, di diagnostica, o a fini terapeutici nei riguardi della persona interessata o per ricerca scientifica non dovranno essere utilizzati se non per quel fine o per consentire alla persona interessata di prendere una decisione libera e chiara a quel propositoI dati genetici raccolti e trattati a fini di prevenzione, di diagnostica, o a fini terapeutici nei riguardi della persona interessata o per ricerca scientifica non dovranno essere utilizzati se non per quel fine o per consentire alla persona interessata di prendere una decisione libera e chiara a quel proposito Eccezioni sono previste solo per evitare un serio pregiudizio alla salute della persona interessata o di un terzo oppure se vi è un interesse superiore.Eccezioni sono previste solo per evitare un serio pregiudizio alla salute della persona interessata o di un terzo oppure se vi è un interesse superiore. La persona interessata deve essere informata dellesistenza di un archivio contenente i suoi dati sanitari e della possibilità di rifiutare il consenso, di ritirarlo e delle conseguenze di tale ritrattazione, delle condizioni per esercitare il diritto di accesso e di rettifica.La persona interessata deve essere informata dellesistenza di un archivio contenente i suoi dati sanitari e della possibilità di rifiutare il consenso, di ritirarlo e delle conseguenze di tale ritrattazione, delle condizioni per esercitare il diritto di accesso e di rettifica.

13 12 maggio 200913 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati genetici, assicurazioni e datori di lavoro Le norme UE Raccomandazione 1997 (5) le assicurazioni e i datori di lavoro non possono attingere ai dati genetici e trattarli in molti paesi europei non esistono tuttavia leggi specifiche in materiain molti paesi europei non esistono tuttavia leggi specifiche in materia negli USA la situazione è differente a seconda che si parli di health insurance o life insurancenegli USA la situazione è differente a seconda che si parli di health insurance o life insurance Explanatory Memorandum, punto 103: Gli estensori della raccomandazione sottolineano che il candidato a un impiego, a un contratto di assicurazione o a altri servizi o attività non deve essere forzato a sottoporsi a unanalisi genetica, facendo dipendere limpiego o lassicurazione da tale analisi, a meno che tale dipendenza sia espressamente prevista dalla legge e lanalisi sia necessaria per la protezione del soggetto ei dati o di una parte terza (per esempio, lavoro con sostanze pericolose). Norme italiane sulla protezione della privacy La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati

14 12 maggio 200914 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati genetici, assicurazioni e datori di lavoro Rischio discriminazione Norme italiane sulla tutela della privacy I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dellinteressato e previa autorizzazione del Garante; (art. 22 l. 675/96)I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dellinteressato e previa autorizzazione del Garante; (art. 22 l. 675/96) Eccezioni sono previste nel caso di enti od organismi non a scopo di lucro relativamente a dati personali degli aderenti e sempre che i dati non siano comunicati allesterno, o comunque nel caso in cui il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dellincolumità fisica dellinteressato o di un terzo, nel caso in cui linteressato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere;Eccezioni sono previste nel caso di enti od organismi non a scopo di lucro relativamente a dati personali degli aderenti e sempre che i dati non siano comunicati allesterno, o comunque nel caso in cui il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dellincolumità fisica dellinteressato o di un terzo, nel caso in cui linteressato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere; Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza lautorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dellincolumità fisica e della salute dellinteressato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dellinteressato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante. (art. 23 l. 675/96)Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza lautorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dellincolumità fisica e della salute dellinteressato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dellinteressato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante. (art. 23 l. 675/96) Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della Sanità, che acquisisce a tal fine il parere del Consiglio superiore di sanità. (art. 17 l. 135/99)Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della Sanità, che acquisisce a tal fine il parere del Consiglio superiore di sanità. (art. 17 l. 135/99)

15 12 maggio 200915 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati genetici, assicurazioni e datori di lavoro Il caso: Una giovane avvocatessa dello Stato dellOhio, Theresa Morelli, si rivolge a una compagnia di assicurazione per stipulare una polizza sanitaria;Una giovane avvocatessa dello Stato dellOhio, Theresa Morelli, si rivolge a una compagnia di assicurazione per stipulare una polizza sanitaria; Lassicurazione si rifiuta di stipulare il contratto;Lassicurazione si rifiuta di stipulare il contratto; Il motivo: è noto che il padre è affetto da Corea di Huntington, malattia ereditaria che la giovane donna ha il 50% di probabilità di aver ereditato come predisposizione, pur non essendosi sottoposta ad alcun test genetico.Il motivo: è noto che il padre è affetto da Corea di Huntington, malattia ereditaria che la giovane donna ha il 50% di probabilità di aver ereditato come predisposizione, pur non essendosi sottoposta ad alcun test genetico.

16 12 maggio 200916 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Caso A: Il 17 dicembre 1998 il Parlamento islandese approva, con maggioranza ristretta, una legge istitutiva di un database di tutti i dati medici e genetici dellintera popolazione, allo scopo di accrescere le conoscenze in materia medica.Il 17 dicembre 1998 il Parlamento islandese approva, con maggioranza ristretta, una legge istitutiva di un database di tutti i dati medici e genetici dellintera popolazione, allo scopo di accrescere le conoscenze in materia medica. Una donna, come rappresentante legale della figlia minore, chiede alla Corte Suprema dellIslanda di escludere i dati del defunto padre della bambina dal Database nazionaleUna donna, come rappresentante legale della figlia minore, chiede alla Corte Suprema dellIslanda di escludere i dati del defunto padre della bambina dal Database nazionale La Suprema Corte stabilì che:La Suprema Corte stabilì che: –La figlia non poteva agire in sostituzione del padre –La figlia aveva un suo personale diritto a far escludere i dati genetici del padre dal database (Diritto alla privacy, Art. 71 Costituzione islandese) perché i dati genetici del padre rivelavano informazioni relative alle caratteristiche genetiche anche della figlia

17 12 maggio 200917 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Caso B: Una donna teme di avere una predisposizione genetica al tumore al seno, dato che sia la madre che la sorella sono morte per questa malattia.Una donna teme di avere una predisposizione genetica al tumore al seno, dato che sia la madre che la sorella sono morte per questa malattia. Per poter valutare se effettivamente esiste nella sua famiglia questo tipo di predisposizione alla malattia ha bisogno di conoscere alcuni dati che sono contenuti nella cartella clinica della sorella.Per poter valutare se effettivamente esiste nella sua famiglia questo tipo di predisposizione alla malattia ha bisogno di conoscere alcuni dati che sono contenuti nella cartella clinica della sorella. Lospedale pubblico dove sono conservati i dati accetta, maLospedale pubblico dove sono conservati i dati accetta, ma a condizione che ad esaminare i dati non sia direttamente lei ma due medici (uno scelto dalla donna e uno nominato dallospedale) La donna non soddisfatta ricorre al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) sostenendo che il suo diritto alla salute deve prevalere sul diritto alla privacy della sorella morta e chiede di essere autorizzata ad esaminare direttamente la cartella clinicaLa donna non soddisfatta ricorre al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) sostenendo che il suo diritto alla salute deve prevalere sul diritto alla privacy della sorella morta e chiede di essere autorizzata ad esaminare direttamente la cartella clinica Il TAR accoglie la sua richiestaIl TAR accoglie la sua richiesta

18 12 maggio 200918 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Diritto allaccesso vs Diritto allesclusione Diritto alla salute vs Diritto alla Privacy … o … Diritto alla privacy di una persona morta vs Diritto alla privacy dei parenti in vita Bilanciamento tra diritti di individui vs Rapporto Stato/cittadino

19 12 maggio 200919 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Caso C: Caso C: –Una donna affetta da glaucoma bilaterale ha intenzione di avere figli; –I medici, per valutare il rischio che la donna possa trasmettere la malattia, hanno bisogno di conoscere alcuni dati sanitari riportati nelle cartelle cliniche del padre della donna (affetto da stessa malattia?); –Il padre rifiuta di dare il consenso; –I medici dellospedale, dove sono conservate le cartelle, oppongono il segreto professionale* –La donna si rivolge al Garante per la privacy chiedendo di autorizzare lospedale a comunicarle i dati delle cartelle cliniche del padre, anche in assenza del suo consenso. –Il Garante autorizza (22.5.99) laccesso ai dati sanitari. * Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa […] è punito (art. 622 codice penale)

20 12 maggio 200920 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Caso D: Caso D: –A una giovane donna (maggiorenne) affetta da neoplasia vengono prelevate, a scopo terapeutico, cellule staminali; –La donna muore prima dellimpianto cellulare; –I genitori (che sono anche eredi) chiedono allospedale di consegnare loro le cellule staminali appartenenti alla figlia; –Nella dichiarazione di consenso al prelievo la donna deceduta non ha espresso altra volontà al di fuori della finalizazione di impianto sulla sua persona; –Lospedale chiede un parere al Comitato etico, che si esprime in senso negativo, ritenendo che non si possa qualificare un campione biologico – come quello oggetto di richiesta- come bene passibile di gestione analoga a quella dei beni ereditabili.

21 12 maggio 200921 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi Le norme Le norme UE Recommendation 1997(5) Explanatory Memorandum, punto 58 Explanatory Memorandum, punto 58 The collection and processing of genetic data involves the storage of data concerning third parties. these third parties may be constituted by members of the data subjects genetic line or collateral relatives or members of his/her social family The drafters agreed to accord an intermediate status to members of the data subjects genetic line so as to distinguish them from third parties in the strict sense of the term and to grant them a hybrid legal protection.

22 12 maggio 200922 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi QUESITI: –Qual è il procedimento (se ve ne è uno specifico) per definire che cosa sia tutela ibrida e per risolvere i relativi conflitti? –Nel caso C vi è stato contraddittorio davanti al Garante tra il padre che rifiuta il consenso e la figlia? –Quali sono le ipotizzabili ragioni del rifiuto del padre? –Nel caso C se i dati fossero stati in possesso diretto del padre (e non dellospedale) sarebbe stato possibile un ordine di consegna? E come coercibile?

23 12 maggio 200923 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi (continua) –Nel caso D è lordine di idee dei diritti ereditari quello appropriato? –Le cellule staminali della figlia contengono alcune informazioni genetiche che sono condivise dai genitori: potrebbero i genitori far valere un diritto iure proprio su tali informazioni? –Il fatto che alcune informazioni siano condivise con tutti quelli che appartengono alla stessa linea genetica può dare titolo a ognuno di questi di disporre del materiale biologico di tutti gli altri? –Oppure, se si ragiona in termini di informazioni e non di materiale biologico, quali sono i casi e le situazioni nei quali la comune appartenenza possa dare diritto a ottenere informazioni altrimenti inaccessibili? È sufficiente un motivo di salute? E da chi valutato?

24 12 maggio 200924 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi (continua) –Ma che cosa significa esattamente dato genetico condiviso? La legge italiana non dà una definizioneLa legge italiana non dà una definizione Le direttive europee danno qualche indicazione di principioLe direttive europee danno qualche indicazione di principio Due to the special nature and characteristics of genetic data and the impact their use may have on the individual's life and on the members of his family, it is very important to determine the purposes for which genetic data may be processed. HEALTH CARE/ MEDICAL TREATMENT […] Thus, a new, legally relevant social group can be said to have come into existence – namely, the BIOLOGICAL GROUP, the group of kindred as opposed, technically speaking, to ones family. Indeed, such group does not include family members such as ones spouse or foster children, whereas it also consists of entities outside the family circle – whether in law or factually – such as gamete donors or the woman who, at the time of childbirth, did not recognise her child and requested that her particulars should not be disclosed – this right being supported in certain legal systems. […] Thus, a new, legally relevant social group can be said to have come into existence – namely, the BIOLOGICAL GROUP, the group of kindred as opposed, technically speaking, to ones family. Indeed, such group does not include family members such as ones spouse or foster children, whereas it also consists of entities outside the family circle – whether in law or factually – such as gamete donors or the woman who, at the time of childbirth, did not recognise her child and requested that her particulars should not be disclosed – this right being supported in certain legal systems. European data protection Working Party art. 29 of the Working Document on Genetic Data adopted on 17 march 2004

25 12 maggio 200925 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI dati condivisi (continua) –A chi appartengono allora questi dati e queste informazioni? Allindividuo e ai suoi eredi?Allindividuo e ai suoi eredi? Allindividuo anche se morto?Allindividuo anche se morto? Al gruppo biologico in sé o a tutti gli individui appartenenti ad esso?Al gruppo biologico in sé o a tutti gli individui appartenenti ad esso? Allintera linea genetica?Allintera linea genetica? –Dobbiamo ritenere che ogni individuo del gruppo biologico ha un diritto personale a conoscere i dati genetici di tutti gli altri appartenenti allo stesso gruppo? –Dobbiamo dire che, correlativamente, ogni individuo ha anche un diritto alla privacy non solo nei confronti dei suoi personali dati genetici ma anche nei confronti dei dati di tutti gli altri appartenenti al gruppo biologico? –Come vanno bilanciati i diritti personali che vengono in conflitto? Deve essere una valutazione caso per caso che tenga conto dellinteresse concreto di ognuno?

26 12 maggio 200926 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI studi di popolazione Obiettivo: conoscere lo sviluppo e la genesi di malattie comuni e mettere a punto terapie geniche. Modelli di studio A) Gruppi umani con forti caratteri comuni, popolazioni originarie o isolati di interesse storico Esempi: Islanda 270.000 abitanti270.000 abitanti Discendono tutti da un unico gruppo progenitore stabilitosi sullisola circa mille anni faDiscendono tutti da un unico gruppo progenitore stabilitosi sullisola circa mille anni fa Scarsi contatti con altre popolazioniScarsi contatti con altre popolazioni Forti caratteristiche di omogeneitàForti caratteristiche di omogeneità Altre popolazioni isolate: Estonia, Newfoundland e Tonga, Sardegna. Vantaggi: più agevole la comparazione Svantaggi: limitata rappresentatività di quelle popolazioni B) Enfasi sulla diversità etnica. Studio delle influenze genetiche in una popolazione con caratteri tipici del resto del mondo. Esempio: il progetto inglese (Britains Medical Research Council, Department of Health, Wellcome Trust) prevede la costruzione del più grande database genetico al mondo, con 500.000 campioni di DNA. Popolazione: Celti, Sassoni, africani, indiani, ecc.

27 12 maggio 200927 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI studi di popolazione Modelli di regolazione A) Islanda Il parlamento approva a maggioranza una legge (17.12.98) che Autorizza unimpresa privata (deCode Genetics) aAutorizza unimpresa privata (deCode Genetics) a »Raccogliere la totalità dei dati sulla storia sanitaria dei propri cittadini; »Raccogliere campioni per analisi genetiche dei cittadini; »Elaborarli con propri mezzi; »Utilizzarli a scopo di profitto; »Con un diritto di esclusiva. Non prevede in alcun punto la necessità del consenso informato delle persone i cui dati vengono prelevati e trattati (salvo dissenso).Non prevede in alcun punto la necessità del consenso informato delle persone i cui dati vengono prelevati e trattati (salvo dissenso). Unica garanzia: sistema di criptazione che rende i dati anonimi.Unica garanzia: sistema di criptazione che rende i dati anonimi.

28 12 maggio 200928 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI studi di popolazione (quesiti) QUESITI: Una legge del genere che, mentre si propone come regola generale sembra tagliata sulle esigenze e sugli interessi di un soggetto privato, non viola qualche principio costituzionale?Una legge del genere che, mentre si propone come regola generale sembra tagliata sulle esigenze e sugli interessi di un soggetto privato, non viola qualche principio costituzionale? Questa legge dà al soggetto privato il diritto allo sfruttamento di una risorsa di valore inestimabile, di natura non ripetibile e non rinnovabile. Ma a chi appartiene questa risorsa? allo stato, alle sue istituzioni rappresentative, alla nazione, o ai singoli cittadini.Questa legge dà al soggetto privato il diritto allo sfruttamento di una risorsa di valore inestimabile, di natura non ripetibile e non rinnovabile. Ma a chi appartiene questa risorsa? allo stato, alle sue istituzioni rappresentative, alla nazione, o ai singoli cittadini. Chi, tra tutti questi, ha il potere di disporne? Quale teoria della rappresentanza politica dà al Parlamento poteri del genere?Quale teoria della rappresentanza politica dà al Parlamento poteri del genere? Potrebbero in questo caso i cittadini rivendicare il loro diritto alla disobbedienza civile?Potrebbero in questo caso i cittadini rivendicare il loro diritto alla disobbedienza civile?

29 12 maggio 200929 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI studi di popolazione B) United Kingdom Lo studio è finanziato in larga parte da fondi pubblici;Lo studio è finanziato in larga parte da fondi pubblici; Complessi protocolli su raccolta e confronto dei dati;Complessi protocolli su raccolta e confronto dei dati; Particolare attenzione alla privacy genetica: dati conferiti solo con esplicito consenso informatoParticolare attenzione alla privacy genetica: dati conferiti solo con esplicito consenso informato La riservatezza è una priorità (organo indipendente di controllo dellaccesso ai dati e ai campioni di DNA);La riservatezza è una priorità (organo indipendente di controllo dellaccesso ai dati e ai campioni di DNA); Le assicurazioni e la polizia non possono avere accesso;Le assicurazioni e la polizia non possono avere accesso; Nessun ente o azienda avrà un accesso esclusivo alle informazioni.Nessun ente o azienda avrà un accesso esclusivo alle informazioni.Quesito La questione diventa di politica della scienza e riguarda le regole sulla brevettabilità e sul commercio dei prodotti dello studio. in quale modo il database inglese può riuscire a permettere gli studi e le ricerche di aziende farmaceutiche private senza violare la fiducia dei donatori di DNA e la fiducia dei cittadini sul fatto che il denaro pubblico sia usato correttamente?in quale modo il database inglese può riuscire a permettere gli studi e le ricerche di aziende farmaceutiche private senza violare la fiducia dei donatori di DNA e la fiducia dei cittadini sul fatto che il denaro pubblico sia usato correttamente? Un sistema di diritti da pagarsi da parte delle aziende private potrebbe funzionare? E come?Un sistema di diritti da pagarsi da parte delle aziende private potrebbe funzionare? E come?

30 12 maggio 200930 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI le legislazioni antidiscriminazione Il 21.5.08 Bush firma il Genetic Information non Discrimination Act (GINA)Il 21.5.08 Bush firma il Genetic Information non Discrimination Act (GINA) La legge mira a fornire tutela legale per incoraggiare i cittadini a sottoporsi a test genetici e favorire lo sviluppo della scienza genetica allontanando timori di discriminazione su base geneticaLa legge mira a fornire tutela legale per incoraggiare i cittadini a sottoporsi a test genetici e favorire lo sviluppo della scienza genetica allontanando timori di discriminazione su base genetica Prima di questa legge non esisteva una legislazione nazionale che garantisse gli standard antidiscriminazione su base genetica, anche se molti Stati avevano già leggi antidiscriminazione genetica nel campo della salute e delle assicurazioniPrima di questa legge non esisteva una legislazione nazionale che garantisse gli standard antidiscriminazione su base genetica, anche se molti Stati avevano già leggi antidiscriminazione genetica nel campo della salute e delle assicurazioni

31 12 maggio 200931 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI le legislazioni antidiscriminazione GINA Incoraggiare i cittadini a sottoporsi a test genetici allontanando il timore che i risultati possano essere utilizzati a loro discapitoIncoraggiare i cittadini a sottoporsi a test genetici allontanando il timore che i risultati possano essere utilizzati a loro discapito Così facendo, favorire il progresso scientifico in materiaCosì facendo, favorire il progresso scientifico in materia Tutelare, con misure preventive, gli individui che si sono già sottoposti a test genetici con esiti positiviTutelare, con misure preventive, gli individui che si sono già sottoposti a test genetici con esiti positivi Fissare un livello minimo di protezione al di sotto del quale le decisioni giudiziarie, sebbene non ancora numerosissime in materia, non possono scendereFissare un livello minimo di protezione al di sotto del quale le decisioni giudiziarie, sebbene non ancora numerosissime in materia, non possono scendere LAPPROVAZIONE DELLA LEGGE è GIUNTA DOPO UNA DECINA DI ANNI DI DISCUSSIONI E SOLO DOPO IL SUPERAMENTO DELLOPPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE MA ANCHE DELLO SCETTICISMO DEL LEGISLATORE CIRCA LA REALE NECESSITA DI UNA LEGISLAZIONE SPECIFICA IN MATERIA (eccezionalismo/sottovalutazione)

32 12 maggio 200932 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI le legislazioni antidiscriminazione GINA NEL CAMPO DELLE ASSICURAZIONI Vieta luso di informazioni genetiche per:Vieta luso di informazioni genetiche per: Alzare i premi assicurativiAlzare i premi assicurativi Negare la copertura assicurativaNegare la copertura assicurativa Differenziare i premi contributiviDifferenziare i premi contributivi Vieta la raccolta di dati genetici per secondi fini, non dichiaratiVieta la raccolta di dati genetici per secondi fini, non dichiarati Vieta alle società assicurative di imporre leffettuazione di test genetici o di condizionare la stipula del contratto assicurativo a test geneticiVieta alle società assicurative di imporre leffettuazione di test genetici o di condizionare la stipula del contratto assicurativo a test genetici

33 12 maggio 200933 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI le legislazioni antidiscriminazione GINA NEL CAMPO DEL LAVORO Vieta ai datori di lavoro di porre dati genetici a base di ogni decisione relativa al rapporto di lavoroVieta ai datori di lavoro di porre dati genetici a base di ogni decisione relativa al rapporto di lavoro In particolare: assunzioni, licenziamenti, promozioni, retribuzione, provvedimenti disciplinariIn particolare: assunzioni, licenziamenti, promozioni, retribuzione, provvedimenti disciplinari Vieta ai datori di lavoro di chiedere o costringere i lavoratori a sottoporsi a test geneticiVieta ai datori di lavoro di chiedere o costringere i lavoratori a sottoporsi a test genetici Vieta, tranne che in casi specifici, ai datori di lavoro di raccogliere e conservare dati geneticiVieta, tranne che in casi specifici, ai datori di lavoro di raccogliere e conservare dati genetici

34 12 maggio 200934 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT Il PGP mira a pubblicare il genoma completo di un certo numero di individui volontari allo scopo di sviluppare la ricerca nel campo della medicina personalizzata.Il PGP mira a pubblicare il genoma completo di un certo numero di individui volontari allo scopo di sviluppare la ricerca nel campo della medicina personalizzata. Il progetto nasce su iniziativa di George Church, un genetista molecolare dellHarvard University nel 2006.Il progetto nasce su iniziativa di George Church, un genetista molecolare dellHarvard University nel 2006. Il progetto porterà alla pubblicazione del GENOTIPO (la sequenza completa di tutti 46 cromosomi) dei volontari, unitamente a significative informazioni del loro FENOTIPO (dati medici, immagini, etc…) e del loro STILE DI VITA. Tutti i dati saranno resi disponibili su internet per ricercatori che volessero indagare le possibili interrelazioni tra GENOTIPO, FENOTIPO e AMBIENTE.Il progetto porterà alla pubblicazione del GENOTIPO (la sequenza completa di tutti 46 cromosomi) dei volontari, unitamente a significative informazioni del loro FENOTIPO (dati medici, immagini, etc…) e del loro STILE DI VITA. Tutti i dati saranno resi disponibili su internet per ricercatori che volessero indagare le possibili interrelazioni tra GENOTIPO, FENOTIPO e AMBIENTE. I dati verranno pubblicati con le generalità dei volontari (dato che un anonimato completo non sarebbe comunque stato possibile)I dati verranno pubblicati con le generalità dei volontari (dato che un anonimato completo non sarebbe comunque stato possibile) Una parte interessante del progetto starà proprio nello studio (quanto mai sperimentale) delle conseguenze per i partecipanti in termini di possibile discriminazione nel campo delle assicurazioni e del rapporto di lavoro (nel caso in cui il sequenziamento genico mostrasse una loro maggiore predisposizione ovvero una certezza di determinate malattie)Una parte interessante del progetto starà proprio nello studio (quanto mai sperimentale) delle conseguenze per i partecipanti in termini di possibile discriminazione nel campo delle assicurazioni e del rapporto di lavoro (nel caso in cui il sequenziamento genico mostrasse una loro maggiore predisposizione ovvero una certezza di determinate malattie)

35 12 maggio 200935 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT QUALI SONO LE CATEGORIE DI DIRITTI COSTITUZIONALI IMPLICATE IN UN PROGETTO DEL GENERE? QUALI I RISCHI? QUALI I POSSIBILI BENEFICI?

36 12 maggio 200936 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT Uno dei primi dieci volontari è Steven Pinker, uno psicologo sperimentale e dellevoluzione di origini canadesi che ha pubblicato recentemente un interessante sul NY TimesUno dei primi dieci volontari è Steven Pinker, uno psicologo sperimentale e dellevoluzione di origini canadesi che ha pubblicato recentemente un interessante sul NY Times Pinker sottolinea gli aspetti più divertenti ed eccentrici del progettoPinker sottolinea gli aspetti più divertenti ed eccentrici del progetto Evidenzia i limiti scientifici di una applicabilità immediata di simili risultatiEvidenzia i limiti scientifici di una applicabilità immediata di simili risultati Conclude che comunque, se in una situazione ancora caratterizzata da una non ben chiara utilità immediata, il progetto ha avuto lavallo della comunità scientifica, il benestare delle autorità politiche, notevole risonanza nel campo dellopinione pubblica, ben difficilmente si potrebbe immaginare un intervento legislativo che, domani, vietasse simili ricerche (su base volontaria)Conclude che comunque, se in una situazione ancora caratterizzata da una non ben chiara utilità immediata, il progetto ha avuto lavallo della comunità scientifica, il benestare delle autorità politiche, notevole risonanza nel campo dellopinione pubblica, ben difficilmente si potrebbe immaginare un intervento legislativo che, domani, vietasse simili ricerche (su base volontaria)

37 12 maggio 200937 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT È vero che la genomica personalizzata è ancora più ricreativa che realisticamente utileÈ vero che la genomica personalizzata è ancora più ricreativa che realisticamente utile È vero anche, però, che il contesto è più ampio e solo apparentemente futuribile: applicazioni pratiche sono già in atto e le loro implicazioni etiche e giuridiche sono già state esaminate (es. test genetici):È vero anche, però, che il contesto è più ampio e solo apparentemente futuribile: applicazioni pratiche sono già in atto e le loro implicazioni etiche e giuridiche sono già state esaminate (es. test genetici): –Ad es. si può imporre ai partecipanti a questo progetto di conoscere i risultati di alcuni test specifici (es. la predisposizione al morbo di Alzheimer?) La conclusione di Pinker per cui nessuna politica paternalistica potreà tenere il cittadino, nellepoca dellinformazione democratica, lontano dalla conoscenza (per quanto inutile) del suo genoma, è plausibile e trasponibile sul piano di quel che già accade nel campo delle applicazioni pratiche della geneticaLa conclusione di Pinker per cui nessuna politica paternalistica potreà tenere il cittadino, nellepoca dellinformazione democratica, lontano dalla conoscenza (per quanto inutile) del suo genoma, è plausibile e trasponibile sul piano di quel che già accade nel campo delle applicazioni pratiche della genetica

38 12 maggio 200938 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT SAREBBE REALISTICO PROIBIRE LA PARTECIPAZIONE A SIMILI PROGETTI? SAREBBE LEGITTIMA UNA LIMITAZIONE DI TAL GENERE (una volta valutato comunque attendibile il progetto scientifico, sebbene di utilità non immediata)? QUALE SAREBBE IL FONDAMENTO DI SIMILI LIMITAZIONI? E QUALE è IL FONDAMENTO DELLA LIBERA SCELTA DELLINDIVIDUO DI CONOSCERE/FAR CONOSCERE IL PROPRIO GENOMA? E QUALI SONO I SOGGETTI TERZI NON ESTRANEI COMUNQUE IMPLICATI IN SIMILI DECISIONI?

39 12 maggio 200939 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT 1. LINDIVIDUO è SOVRACCARICO DI DECISIONI 2.MA VOLONTA è LUNICO FONDAMENTO DI DECISIONI IN TEMA DI DISPOSIZIONE DI SE ED è ALLA BASE DI TUTTI I DIRITTI FONDAMENTALI CHE RUOTANO INTORNO ALLA PERSONALITA (ANCHE IN SENSO COSTITUZIONALE) 3.INOLTRE, ALZARE TROPPO GLI STANDARD DELLA INFORMAZIONE RICHIESTA E DELLA CAPACITA DI COMPRENSIONE DI TALI INFORMAZIONI O PORRE LIMITI A TALI SCELTE IN BASE AD UNA MAGGIORE O MINORE PRESUNTA UTILITA PRATICA DI OGNI SINGOLA SCELTA è UNA INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DELLE LIBERTA FONDAMENTALI Se lindividuo, adulto e capace, non è in grado di decidere CHI decide per lui? LOBIETTIVO NON è LIMITARE LINDIVIDUO IN TALI DECISIONI (solo i filosofi potrebbero decidere sulla propria salute) MA TUTELARE IL CITTADINO DA POSSIBILI DISCRIMINAZIONI E POSSIBILI SFRUTTAMENTI DI CONDIZIONI DI DEBOLEZZA O PRESUNTE TALI

40 12 maggio 200940 APPLICAZIONI DELLA GENETICA RISVOLTI GIURIDICI la medicina personalizzata e le libertà degli individui PERSONAL GENOME PROJECT ERRATO SAREBBE DISUMANIZZARE LA VOLONTA INFORMATA E LA LIBERTA DI SCELTA CHE, IN QUESTI CAMPI, SPETTANO ALLINDIVIDUO E SOLO A LUI ERRATO SAREBBE DISUMANIZZARE LA VOLONTA INFORMATA E LA LIBERTA DI SCELTA CHE, IN QUESTI CAMPI, SPETTANO ALLINDIVIDUO E SOLO A LUI


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