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Alessandra Di Salvo Chiara Tomassetti Roma, 4 luglio 2012

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Presentazione sul tema: "Alessandra Di Salvo Chiara Tomassetti Roma, 4 luglio 2012"— Transcript della presentazione:

1 Alessandra Di Salvo Chiara Tomassetti Roma, 4 luglio 2012
IVA, DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE Unindustria Roadshow - Le novità fiscali 2012 Alessandra Di Salvo Chiara Tomassetti Roma, 4 luglio 2012

2 Agenda - provvedimenti commentati
IVA LEGGE COMUNITARIA 2010 (L. 15/12/2011, N. 217) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 24/1/ 2012, N. 1) DECRETO SEMPLIFICAZIONI (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D.L. 16/2012) LEGGE DI STABILITA’ (L. 12/11/2011 N 183) DECRETO MONTI (L. 6/12/2011, n. 214, conversione D.L 201/2011) DISEGNO DI LEGGE DELEGA ALLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO (16/04/2012) D.L. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del paese» DOGANE DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1)  ACCISE DECRETI MEF 30 DICEMBRE 2011 (Circolare MEF n. 1/DF del 3 gennaio 2012) D.M. 27 OTTOBRE 2011, G.U.S.G. N. 14 DEL 18/1/2012 (Nota Agenzia Dogane 9982 / R.U. 24/1/ 2012) Roadshow - Le novità fiscali IVA, Dogane e Imposte indirette

3 IVA Roadshow - Le novità fiscali IVA

4 Legge Comunitaria 2010 (L.15/12/2011, n. 217)
Roadshow - Le novità fiscali IVA

5 Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi «internazionali» ed integrazione delle fatture per servizi generici ricevuti da soggetti UE Roadshow - Le novità fiscali IVA

6 Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi «internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2) La nuova norma (nuovo comma sesto dell’art. 6 del d.P.R. n. 633/72) «In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime» NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012 Roadshow - Le novità fiscali IVA

7 Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi «internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2) Portata applicativa: solo le prestazioni di servizi generiche 7-ter sia ricevute che prestate da soggetti passivi UE e Extra-UE si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate (in deroga al generale principio della rilevanza del pagamento del corrispettivo); se di carattere periodico e continuativo, tali prestazioni si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi, ovvero al 31 dicembre di ciascun anno se di durata ultrannuale fino alla loro ultimazione; il pagamento del corrispettivo (parziale o integrale) anticipa il momento di effettuazione alla data del pagamento, limitatamente all’importo pagato. La fatturazione anticipata è ininfluente ai fini dell’effettuazione dell’operazione (deroga al quarto comma dell’art. 6). Roadshow - Le novità fiscali IVA

8 Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi «internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2) RATIO/EFFETTI - Uniformati i periodi di riferimento degli scambi intracomunitari di servizi, essenzialmente ai fini della compilazione degli elenchi INTRASTAT DEFINIZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE - Incertezza dei criteri distintivi (limitati nel tempo o continuativi ? )  es. contratti annuali rinnovabili di anno in anno (es. consulenza) ? Contratti «intercompany» con rinnovo tacito? INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO incertezza del concetto di «ultimazione»: collocazione temporale problematica rispetto al pagamento per esigenze di semplificazione, la fattura emessa dal prestatore non residente si può assumere come “indice” di ultimazione del servizio, per cui è al momento della sua ricezione che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (cfr risposte a quesiti dell’ADE nella videoconferenza del MAP Unico). NB emissione della fattura torna a rilevare : non in linea con le previsioni comunitarie recepite con il nuovo sesto comma. Sembrerebbe quindi comunque consigliabile che tra le parti intercorra qualche forma di corrispondenza che attesti l’avvenuta ultimazione della prestazione Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

9 Prospettive di cambiamento
Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi «internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2) segue INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO maturazione dei corrispettivi: rilevanza delle previsioni contrattuali (opportunità di porre particolare attenzione alla relativa redazione) CONTRATTI CONTINUATIVI E ULTRANNUALI – Per le prestazioni effettuate in modo continuativo per oltre un anno vale ancora il criterio indicato dalla Circ. 37/11 per quantificare la base imponibile della fattura del fornitore UE (rapporto tra il corrispettivo totale pattuito dalle parti e quota parte di servizio che è stata resa nel momento in cui si rileva l’ultimazione della prestazione e cioè alla fine di ciascun anno solare)? PRESTAZIONI RESE DA OPERATORI ITALIANI - l’omessa/tardiva fatturazione di servizi 7-ter a committenti UE costituisce violazione di un obbligo documentale? Quale sanzione sarebbe eventualmente applicabile, in assenza di una specifica norma imperativa? Prospettive di cambiamento entro il dovranno essere recepite le disposizioni della Dir. N. 45/2010 secondo cui, per le operazioni intraUE, la fattura potrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche cumulativamente. Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

10 Obbligo di integrazione delle fatture per i servizi intracomunitari ricevuti (art. 8, c. 2, lett. g)
La nuova norma (nuovo periodo del comma 2 dell’art. 17, d.P.R. n. 633/72) «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni». ADEMPIMENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE RICEVUTE = ADEMPIMENTI PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI Roadshow - Le novità fiscali IVA

11 Obbligo di integrazione delle fatture per i servizi intracomunitari ricevuti (art. 8, c. 2, lett. g)
Portata applicativa Per le sole prestazioni di servizi generiche 7-ter rese da fornitori UE a committenti nazionali, questi ultimi non emetteranno più «autofattura», ma integreranno la fattura ricevuta (facoltà già concessa da Circ 12/2010 ma con tempistiche art 6). Conseguentemente, i committenti nazionali dovranno (obbligo e non più facoltà) : numerare e integrare la fattura del fornitore UE; annotare la fattura distintamente entro il mese di ricevimento (ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni) nel registro delle fatture emesse e degli acquisti. Qualora i committenti nazionali non abbiano ricevuto fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione dovranno emettere la relativa fattura (con indicazione del numero di identificazione IVA del fornitore UE) entro il mese seguente (cfr. risposte a quesiti dell’ADE nella videoconferenza del MAP Unico). Roadshow - Le novità fiscali IVA

12 Obbligo di integrazione delle fatture per i servizi intracomunitari ricevuti (art. 8, c. 2, lett. g)
SPUNTI DI RIFLESSIONE NB nei casi di fornitori non EU – o di fornitori EU per servizi diversi da quelli «generici» – il committente italiano resta obbligato ad emettere ed annotare autofattura nel rispetto delle tempistiche «ordinarie», seguendo i criteri di cui al nuovo sesto comma dell’art. 6 del dPR 633/72 (e quindi non contemplata l’ipotesi di autofatturazione anticipata rispetto al momento in cui la prestazione è ultimata o il corrispettivo maturato o avviene il pagamento) l’irrilevanza del ricevimento della fattura del fornitore estero/della emissione della autofattura anticipata rispetto al momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi del nuovo sesto comma dell’art. 6 potrebbero avere un impatto sul diritto alla detrazione dell’IVA per i soggetti che continuassero a integrare e annotare la fattura del fornitore estero al suo ricevimento/emettere e annotare autofattura, a prescindere da quando debba ritenersi verificato il momento impositivo, i.e. anticipazione della esigibilità della imposta e quindi del diritto alla detrazione per una operazione che non sarebbe ancora da ritenere effettuata ai fini IVA ? Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

13 IVA sospesa per importazioni di beni destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro UE, eventualmente dopo le manipolazioni ex all.72 Reg. n. 2454/93 Roadshow - Le novità fiscali IVA

14 Importazioni in sospensione IVA ex art. 67, primo comma, lett. a) d. P
Importazioni in sospensione IVA ex art. 67, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 633/ Versione previgente Art. 67 Importazioni Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell' articolo 7: a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell' imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea; . Roadshow - Le novità fiscali IVA

15 Versione attuale (art. 8, c. 2, lett. i)
Importazioni in sospensione IVA ex art. 67 , primo comma, lett. a) d.P.R. n. 633/1972 Versione attuale (art. 8, c. 2, lett. i) Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell' articolo 7: le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell' imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea; Nuovo c. 2-bis  il pagamento dell’IVA è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n /93 del luglio , previamente autorizzate dall'autorità doganale; Nuovo c. 2-ter  Per fruire della sospensione l'importatore fornisce il proprio numero di PIVA, il numero di identificazione IVA del cessionario stabilito in un altro SM nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione. Roadshow - Le novità fiscali IVA

16 Importazioni in sospensione IVA ex art. 67, primo comma, lett. a) d. P
Importazioni in sospensione IVA ex art. 67, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 633/1972 RATIO: nel quadro della strategia comunitaria di lotta alle frodi, vengono introdotti requisiti più stringenti che recepiscono le disposizione comunitarie di riferimento (v. già Circolare n. 120/365 del 17/04/1993), ma ammesse le manipolazioni usuali. SPUNTI DI RIFLESSIONE: Requisito dello stabilimento del cessionario nel Paese di destinazione ? Cessione intracomunitarie «assimilate» (già escluse da Circ. n. 120/365, ma non in linea con norme EU) ? Documentazione adeguata che comprovi trasferimento merci (v. già Circ. n. 120/365 Intrastat con annotazione estremi bolletta, ma altre prove cessione intracomunitaria, es CMR o altro documento di trasporto e distinta bancaria che attesti il pagamento) ? Roadshow - Le novità fiscali IVA

17 Rimborsi infra–annuali
Roadshow - Le novità fiscali IVA

18 Rimborsi infra-annuali
La legge comunitaria 2010 interviene sull’art. 38-bis, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 prevedendo per il contribuente la possibilità di ottenere il rimborso IVA in relazione a periodi inferiori all’anno anche nelle <<ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19, comma 3, lettera a-bis)>>. la modifica all’art. 38 bis Rimborso IVA infra-annuale anche per i contribuenti che effettuano: Prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; Prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni; Prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative intermediazioni; Operazioni creditizie, finanziarie e assicurative (ex art. 10, nn. da 1 a 4 del d.P.R. n. 633/1972) rese nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità o relative a beni destinati all’esportazione. L’effetto della modifica Roadshow - Le novità fiscali IVA

19 Varie: cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo; regime di non imponibilità delle operazioni del settore aero-navale; operazioni non imponibili ex art. 72 d.P.R. n. 633/1972 Roadshow - Le novità fiscali IVA

20 Cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo: le modifiche al d
Cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo: le modifiche al d.P.R. n. 633/1972 art. 7-bis, comma 3 <<Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile>> art. 7-septies, comma 1 <<In deroga a quanto stabilito dall’ articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati>> art. 68 <<Non sono soggette all' imposta: g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento>>.le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica. Roadshow - Le novità fiscali IVA

21 Cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo: le modifiche al D
Cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo: le modifiche al D.L. 331/1993 art. 38, comma 4 bis <<agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l’energia elettrica quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema>> comma 5, lett. c-bis) Non costituiscono acquisti intracomunitari <<l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, e di energia elettrica di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni>> art. 41, comma 2-bis <<Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia>> Roadshow - Le novità fiscali IVA

22 Regime di non imponibilità delle operazioni del settore aero-navale : le modifiche al d.P.R. 633/1972 art. 8 bis, lett. a) <<Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50>> art. 8 bis, lett. a-bis) Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: a -bis ) <<le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66>> art. 8 bis, lett. b) Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: b) <<le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica>> art. 8 bis, lett. d ) Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: d) <<le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento>> art. 8 bis, lett. e-bis ) Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: e -bis ) <<le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) , a -bis ) e c) e del loro carico>>. Roadshow - Le novità fiscali IVA

23 Operazioni non imponibili ex art. 72, d.P.R. n. 633/1972
Agli effetti dell’imposta, godono della non imponibilità: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefìci alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c) , nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. Il limite di lire cinquecentomila (258,23 euro) previsto nel testo previgente della disposizione in esame, viene innalzato a 300 euro. Roadshow - Le novità fiscali IVA

24 Decreto Liberalizzazioni (D.L. 24/01/2012, n.1)
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25 Diritto di rivalsa dell’IVA relativa ad avvisi di accertamento
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26 Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica – art
Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica – art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) Versione previgente Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. Deroga alle ordinarie regole di funzionamento dell’IVA (obbligo di rivalsa disciplinato dall’ art. 18 del d.P.R. 633/1972) Ratio della deroga individuata nella relazione illustrativa al d.P.R. 633/1972: L' art. 60, ultimo comma del d.P.R , n. 633, dispone, poi, che l'imposta (o la maggiore imposta) dovuta a seguito di accertamento è destinata a rimanere a carico del contribuente. Questa disposizione, oltre che da intenti sanzionatori è suggerita da valutazioni pratiche, data l'impossibilità e, comunque, l'inopportunità di porre le premesse legislative per una riapertura dei rapporti contrattuali allo scopo di recuperare, a posteriori, l'imposta a suo tempo non addebitata. (Cfr Cass 12882/2010 stabilità dei rapporti prevale su neutralità e tassazione del solo consumo finale). Roadshow - Le novità fiscali IVA

27 Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art
Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) Versione attuale (entrata in vigore il 24 gennaio 2012, in assenza di disposizioni di diritto transitorio o di coordinamento con la precedente disposizione) Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. Ratio della modifica individuata nella relazione governativa al D.L. n. 1/2012: Sanare procedura di infrazione elevata nel 2011 dalla Commissione UE contro l’Italia (effetti distorsivi della precedente disposizione che, impedendo al soggetto passivo di rivalersi sulla controparte dell’IVA pagata in seguito ad accertamento, lasciava che questo rimanesse inciso dal tributo) Roadshow - Le novità fiscali IVA

28 Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art
Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE … A. Diritto di rivalsa Facoltà del cedente/prestatore (non obbligo diversamente da art. 18); Nessuna limitazione normativa quanto alla natura e tipologia delle violazioni commesse (?); Pagamento dell’imposta accertata: solo a titolo definitivo (cfr risposte a quesiti dell’ADE nella videoconferenza del MAP Unico) Pagamento delle sanzioni e degli interessi: ove effettivamente dovuti? Entro quali termini il cedente/prestatore può esercitare la rivalsa? Con quali modalità operative (necessaria emissione fattura  impatto su liquidazioni visto che imposta GIA’ versata)? Roadshow - Le novità fiscali IVA

29 Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art
Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) segue ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE … B. Diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente Deroga alla regola generale di decadenza del diritto alla detrazione (art. 19, scongiura rischio accertamento nel quinquiennio, ma successivo al bienno della detrazione) Termine per l’esercizio della detrazione: decorre dal momento del pagamento effettuato dal cliente al fornitore (cfr risposte a quesiti dell’ADE nella videoconferenza del MAP Unico) sebbene in dissonanza con principi di i) irrilevanza del pagamento ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione e ii) proporzionalità delle misure antielusive, ma in linea con dicotomia rapporti fornitore-Stato e fornitore-cliente Detrazione esercitata alle condizioni che sussistevano al momento dell’effettuazione dell’operazione originaria E se il cessionario/committente ha già emesso «autofattura spia» ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997 ? Roadshow - Le novità fiscali IVA

30 Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art
Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) …ULTERIORI SPUNTI DI RIFLESSIONE Ambito di applicazione Fattispecie c.d. «non esaurite» al momento di entrata in vigore della norma: provvedimento impositivo, con cui viene accertata o rettificata un’imposta o una maggiore imposta dovuta, notificato successivamente all’entrata in vigore della disposizione, anche se riferito ad annualità pregresse; provvedimento impositivo già notificato alla data di entrata in vigore della disposizione, ma per il quale non si sia ancora verificato il presupposto per esercitare il diritto di rivalsa: il pagamento dell’imposta. Esclusa l’applicazione a rapporti ormai «esauriti» (provvedimento di accertamento/rettifica ormai definitivo e imposta versata dal contribuente accertato – tipicamente il prestatore – a titolo definitivo). Roadshow - Le novità fiscali IVA

31 Varie: modifica al regime IVA delle locazioni e delle cessioni degli immobili ad uso abitativo; estensione della separazione delle attività alle cessioni di immobili Roadshow - Le novità fiscali IVA

32 Locazioni e cessioni degli immobili ad uso abitativo (versione ante-D
Locazioni e cessioni degli immobili ad uso abitativo (versione ante-D.L. 22/06/2012, n. 83) art. 10, n. 8 , d.P.R. 633/1972 Confermando in generale il regime IVA di esenzione delle locazioni di fabbricati ad uso abitativo, viene prevista l’imponibilità IVA, per opzione del locatore (manifestata nel relativo contratto d’affitto), nei seguenti casi: Locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata; Locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 n. 8-bis , Confermando in generale il regime IVA di esenzione, viene prevista l’imponibilità per: Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; Cessioni, per le quali nel relativo atto di vendita il cedente abbia espresso l’opzione per l’imponibilità, aventi ad oggetto: Fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata; Alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 n. 127-duodevicies Tabella A, parte III, Aliquota IVA del 10% applicabile alle locazioni imponibili di fabbricati abitativi. A seguito delle modifiche apportate al regime delle locazioni di cui al n. 8 dell’art. 10, è stato sostituito il n. 127-duodevicies prevedendo per le locazioni imponibili effettuate in attuazione di piani di edilizia convenzionata e per quelle relative agli alloggi sociali l’aliquota IVA del 10%. Roadshow - Le novità fiscali IVA

33 Separazione delle attività per le cessioni di immobili
<<I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell' ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l' applicazione separata dell' imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all' Ufficio nella dichiarazione relativa all' anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell' attività. In tal caso la detrazione di cui all' art. 19 spetta a condizione che l' attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell' ultimo comma, per l' imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L' opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all' art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all' Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall' anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5 e dell’articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni, di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività >> la modifica all’art. 36 L’effetto della modifica ESTENSIONE ANCHE ALLE CESSIONI DI IMMOBILI DELLA POSSIBILITA’ DI OPTARE PER LA SEPARAZIONE DELL’IMPOSTA Roadshow - Le novità fiscali IVA

34 Decreto Semplificazioni (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D. L. n
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35 Comunicazione delle dichiarazione d’intento ricevute - Nuovo termine di presentazione telematica
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36 Comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute: Nuovo termine di presentazione telematica
Articolo 1 comma 1 lettera c) del D.L. 29 Dicembre 1983 n. 746 così modificato con effetto dal 2 marzo 2012 : «….. il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» Abolito quindi il previgente obbligo di comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di intento, a prescindere dalla effettuazione di operazioni in sospensione  la modifica attiene non solo al profilo temporale ma incide sul presupposto dell’adempimento. Favor rei applicabile alle violazioni commesse nella vigenza della precedente formulazione ? Inapplicabilità sanzione formale art. 11 DLgs 471/97 (omesso invio in assenza di operazioni in sospensione) In via pratica, per esigenze di semplificazione, possibilità di anticipare la comunicazione al momento del ricevimento della dichiarazione di intento, senza attendere l’effettuazione di operazioni in sospensione di imposta. Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

37 Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede o domicilio in paesi c.d. Black List: soglia minima Roadshow - Le novità fiscali IVA

38 Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, o domicilio in paesi c.d. Black List: soglia minima. . Art. 1 comma 1 D.L , n Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere», così integrato con effetto dal 2 marzo 2012: «Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere" … i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, … tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto …..» Attesa la finalità di semplificazione, soglia minima da intendersi riferita ad ogni singola fattura emessa/ricevuta (anche in presenza di rapporti continuativi con lo stesso cliente/fornitore) ? Cfr in tal senso Assonime n. 11 del 10 maggio 2012 Al fine di evitare aggravio oneri amministrativi e costi connessi alla necessità di distinguere le operazioni che superano o meno la soglia, possibilità di continuare a dichiarare tutte le operazioni ? Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

39 Compensazione crediti IVA: riduzione soglia “agevolata”
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40 Compensazione dei crediti IVA : riduzione soglia “agevolata”
Articolo 17, comma 1, terzo periodo del D.Lgs n. 241/1997 così modificato: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge». Il nuovo limite opera a decorrere dalle compensazioni effettuate dal 1° Aprile È necessario presentare la dichiarazione IVA per poter procedere alla compensazione c.d. orizzontale del credito IVA per importi superiori a € annui e fino a ; La compensazione c.d. orizzontale può essere effettuata a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA; Il modello F24 deve essere inviato attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate quali Fisconline o Entratel Compensazione ammessa senza condizioni per importi inferiori o pari a € annui NB NON E’ STATA MODIFICATA LA SOGLIA DEI € OLTRE LA QUALE LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E’ SUBORDINATA ALL’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ SULLA DICHIARAZIONE IVA PRESENTATA. Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

41 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA c.d. Spesometro
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42 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA c.d. Spesometro
Modifica articolo 21 comma 1, del DL 31 maggio 2010 n.78 : operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura: trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate soppressa la soglia minima di 3000 euro (esigenze di semplificazione) irrilevanza status del cliente (anche non soggetto passivo) indicazione cumulativa ammontare complessivo delle operazioni operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura: la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto comunicazione puntuale per singola operazione operatori finanziari tenuti alle comunicazioni all’anagrafe tributaria: la comunicazione deve essere trasmessa limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

43 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA c.d. Spesometro
ATTESA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL DIRETTORE ADE …. Varie questioni aperte: Emissione fattura su richiesta cliente (art. 22) ? Esclusioni già riconosciute (es operazioni doganali, intracomunitarie, black list) ? Decorrenza «dal 1 gennaio 2012»: si applica alle operazioni effettuate a partire da tale data (per le quali lo spesometro andrà presentato entro il 30 aprile 2013), quindi con riferimento alle operazioni poste in essere nel 2011 restano valide le precedenti regole (cfr risposta a question time Ministero Economia del 28 marzo 2012 e. comunicato stampa del 5 aprile 2012) Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

44 Responsabilità dei committenti di appalti di opere e servizi per il versamento dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti Roadshow - Le novità fiscali IVA

45 Responsabilità dei committenti di appalti di opere e servizi per il versamento dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti 1/2 Nuova formulazione del comma 28 dell’articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 Testo vigente Testo previgente <<In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento>> <<L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore>> Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

46 Responsabilità dei committenti di appalti di opere e servizi per il versamento dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti 2/2 Responsabilità solidale «ambivalente», sia per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dei dipendenti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, sia per quello dell’IVA fatturata in relazione alla realizzazione dell’appalto da entrambi tali soggetti. Spunti critici (cfr Assonime n. 10 dell’11 maggio 2012): Assenza di indicazioni circa le modalità con cui il committente può dimostrare di “aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento” dell’appaltatore o del subappaltatore, e di quelle con cui tali soggetti possono, a loro volta, dimostrare al committente di aver correttamente assolto i propri obblighi fiscali Difficoltà applicative in considerazione del meccanismo di liquidazione imposta (credito/debito) Ai fini IVA, in materia dei subappalti nel settore edile, già vige una norma anti frode: reverse charge - lettera a) del comma 6 dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, quindi, la ratio della nuova norma sembra quella di estendere la finalità antifrode anche al rapporto intercorrente tra soggetti appaltatori e i soggetti committenti segnatamente escluso dal suddetto regime di inversione contabile Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

47 La sanatoria dell’opzione «tardiva»
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48 La sanatoria dell’opzione «tardiva» ex art. 2, D. L. n
La sanatoria dell’opzione «tardiva» ex art. 2, D.L. n. 16 del 02/03/2012 <<La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ndr: 258 Euro), secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista>>. Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

49 Ulteriori semplificazioni in materia fiscale
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50 Ulteriori semplificazioni in materia fiscale 1/3
Testo in vigore: PARTITA IVA INATTIVA: Art. 35 comma 15 -quinquies del DPR 633/72 «L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo dell'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell' articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997». Testo previgente: PARTITA IVA INATTIVA: Art. 35 comma 15 - quinquies del DPR 633/72 «L'attribuzione del numero di partita IVA e' revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.» PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A BENI CUSTODITI IN DEPOSITI IVA: Norma interpretazione autentica art. 16 comma 5 bis del DL 185/2008 “La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto». ** Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla parte relativa alle Novità in materia Doganale Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

51 Ulteriori semplificazioni in materia fiscale 2/3
PUBBLICITA’ IN MATERIA DI PARTITA IVA: ART 35 quater del DPR 633/72 così aggiunto: « al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell' articolo 35 o 35-ter . Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare». REGIME DEL MARGINE: Art. 36 D.L. 41/1995 così integrato al comma: «10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.» OBBLIGO DI NON EMISSIONE DELLA FATTURA: Art. 22 d.P.R 633/72 Commercio al minuto e attività assimilate così integrato: L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: (…) «6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.» Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

52 Ulteriori semplificazioni in materia fiscale 3/3
Testo in vigore CONTRIBUENTI MINORI Art. 32 Dpr 633/72 così modificato: “I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. … Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attività esercitate. Testo previgente CONTRIBUENTI MINORI: Art. 32 Dpr 633/72 I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. …. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire seicento milioni relativamente a tutte le attività esercitate. Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

53 Legge di stabilità (L. 12/11/2011, n.183)
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54 Innalzamento limiti liquidazioni trimestrali
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55 Innalzamento limiti liquidazioni
la modifica ex art. 14, comma 11, della L. 12/11/2011, n <<i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata>>. possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA (versamento dell’IVA eventualmente dovuta entro il 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento per i primi tre trimestri) i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari: non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni; non superiore a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività; non superiore a 700mila euro per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi. Le nuove soglie Scadenza per il versamento del conguaglio (nel caso di saldo finale a debito) entro il 16 marzo dell'anno successivo, maggiorando l'importo dovuto della percentuale dell'1%; entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell'1% deve essere corrisposta l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo). Roadshow - Le novità fiscali IVA

56 Decreto Monti (L. 6/12/2011, n.214, conversione D.L. 201/2011)
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57 Aumento aliquota IVA al 12% e al 23%
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58 Aumento aliquota IVA al 12% e al 23%
art.18 del D.L. 6/12/2011, n. 241: «… A decorrere dal 1° ottobre fino  al  31  dicembre  2012  le aliquote Iva del 10 e  del  21  per  cento  sono  incrementate  di  2  punti percentuali. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  continua  ad  applicarsi  il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote  sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali» la modifica Dal 01/10/2012: Aumento dell’IVA dal 10% al 12%; Aumento dell’IVA dal 21% al 23%. Dal 01/01/2014: Aumento dell’IVA dal 12% al 12,5%; Aumento dell’IVA dal 23% al 23,5%. l’effetto della modifica Roadshow - Le novità fiscali IVA

59 Disegno di legge delega alla riforma del sistema tributario approvato il 16/04/2012
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60 IVA di gruppo Roadshow - Le novità fiscali IVA

61 Il Disegno di legge delega 16 aprile 2012
<<il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge>>. Art. 1 <<con i decreti legislativi di cui all’art. 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: attuazione del regime del gruppo IVA previsto dall’art. 11 della direttiva 2006/112/CE>>. Art. 14 Roadshow - Le novità fiscali IVA

62 L’art. 11, Dir. 2006/112/CE e l’art. 73, d.P.R. 633/1972
Art. 11 Dir. 2006/112/CE, <<previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l‘opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione>> (cfr. sentenza Ampliscientifica/Amplifin C-162/07) Art. 73, d.P.R. 633/1972: <<Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall’ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall’altra per oltre la metà fin dall’inizio dell’anno solare precedente>>. Roadshow - Le novità fiscali IVA

63 Le norme a confronto MONOSOGGETTIVITA’ PASSIVA DEL GRUPPO IVA: il gruppo IVA – inteso come unico soggetto passivo – è una «finzione» creata ai fini IVA, in cui la sostanza economica prevale sulla forme giuridiche di diritto civile o societario (cfr. COM (2009) 325 del 2 luglio 2009). IRRILEVANZA IVA DELLE OPERAZIONI INFRA-GRUPPO: poiché il gruppo IVA è assimilato ad un soggetto passivo unico, le operazioni a titolo oneroso tra i membri vanno considerate come effettuate dal gruppo per sé stesso e quindi non rilevano ai fini IVA. OBIETTIVI E RAGIONI DI CAUTELA: attesa l’irrilevanza delle operazioni interne il gruppo IVA: favorisce l’outsourcing in particolare nei settori con detrazione – in tutto o in parte – limitata, quali quelli bancario, finanziario, assicurativo (annulla il costo dell’IVA indetraibile); genera vantaggi di tesoreria anche per i soggetti operanti in settori con piena detrazione, ma anche economici, v. costo garanzia (?); comporta semplificazione amministrativa (?) MECCANISMO MERAMENTE PROCEDURALE DI SEMPLIFICAZIONE di DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL’IVA per le società controllanti e controllate, aderenti all’IVA di GRUPPO (cfr. CGCE C-162/07 del 22/05/1998 e Corte Cassazione n. 6105/09 del 13/03/2009) AUTONOMIA delle SINGOLE SOCIETA’ ADERENTI ALL’IVA di GRUPPO che : partecipano alla compensazione, ma conservano sempre e comunque la loro autonomia giuridica e fiscale; sono singolarmente soggette a tutti gli obblighi di legge in qualità di contribuenti d’imposta; restano sotto l’esclusiva competenza degli Uffici delle Entrate nella cui circoscrizione hanno il loro domicilio fiscale OPERAZIONI INFRA-GRUPPO SOGGETTE AD IVA: poiché il gruppo IVA NON è assimilato ad un soggetto passivo unico, le operazioni a titolo oneroso tra i singoli membri vanno normalmente considerate effettuate tra soggetti passivi distinti e quindi rilevano ai fini IVA. Roadshow - Le novità fiscali IVA

64 Segue. Le norme a confronto: un esempio
IVA IVA A A IVA IVA 100% 100% 100% 100% B C D B C D IVA ESENTE IVA IVA C soffre limitazioni al diritto alla detrazione piena Il Gruppo non soffre alcuna limitazione Roadshow - Le novità fiscali IVA 112

65 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del paese », entrato in vigore il 26/06/2012 Roadshow - Le novità fiscali IVA

66 Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
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67 Modifica al regime IVA delle locazioni e delle cessioni degli immobili (versione post-D.L. 22/06/2012, n. 83) art. 10, n. 8 , d.P.R. 633/1972 Confermando in generale il regime IVA di esenzione delle locazioni di fabbricati, viene prevista l’imponibilità IVA, per opzione del locatore (manifestata nel relativo contratto d’affitto), nei seguenti casi: Locazioni effettuate da imprese costruttrici o da imprese che abbiano eseguito interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione (anche tramite imprese appaltatrici); Locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008; Locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, salvo radicali trasformazioni. n. 8-bis , IMMOBILI ABITATIVI Confermando in generale il regime IVA di esenzione, viene prevista l’imponibilità per: Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione dopo 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, sempre che il cedente abbia espresso l’opzione per l’imponibilità nel relativo atto di vendita n. 8-ter , STRUMENTALI Confermando in generale il regime IVA di esenzione, viene prevista l’imponibilità IVA, per Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali effettuate dopo 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, sempre che il cedente abbia espresso l’opzione per l’imponibilità nel relativo atto di vendita Roadshow - Le novità fiscali IVA

68 Modifica al regime IVA delle locazioni e delle cessioni degli immobili (versione post-D.L. 22/06/2012, n. 83) art. 17, comma sesto, lett. a bis) d.P.R. 633/1972 REVERSE CHARGE Estensione del regime del reverse-charge per tutte le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi e strumentali per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione nel relativo atto. n. 127-duodevicies Tabella A, parte III, Aliquota IVA del 10% applicabile alle locazioni imponibili di fabbricati abitativi: effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguiti gli interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione; relative agli alloggi sociali. Roadshow - Le novità fiscali IVA

69 DOGANE Roadshow - Le novità fiscali Dogane

70 Decreto Liberalizzazioni (D.L. 24/01/2012, n.1)
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71 Contraddittorio preventivo obbligatorio per l’Agenzia delle Dogane
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72 Contraddittorio preventivo in materia doganale
Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale art. 92, Co. 1 e 2, Decreto legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71) («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività») Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012 All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, é aggiunto, in fine, un periodo per rinviare all’articolo di cui al punto precedente Roadshow - Le novità fiscali Dogane

73 Contraddittorio preventivo in materia doganale
prima del Decreto liberalizzazioni La Dogana riteneva che la norma statutaria sul diritto al Contraddittorio non potesse trovare applicazione in ambito doganale NB controversia doganale nonostante i principi comunitari come individuati dalla Giurisprudenza comunitaria nella nota sentenza «Sopropè» del 18 dicembre 2008, C-349/07 e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità «i destinatari di decisioni (n.d.r. i.e. decisioni doganali quali gli avvisi di rettifica di cui alla procedura di revisione dell’accertamento di cui all’art. 78 del CDC e dell’art. 11 del D. Lgs. n. 374 del 1990) che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente» Roadshow - Le novità fiscali Dogane

74 Contraddittorio preventivo in materia doganale
L’art. 92, Co. 1 e 2, Decreto legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha espressamente introdotto norme specifiche per la fase dell’accertamento in dogana, in materia di revisione e di accessi, ispezioni e verifiche (con integrazione nel D.L. 374/1990 e nello Statuto del Contribuente, legge n. 212/00) In particolare l’obbligo per l’Autorità doganale di emettere, a termine delle operazioni di accertamento, un verbale che raccolga le ragioni di fatto e di diritto delle irregolarità, il diritto del contribuente a presentare osservazioni a tale verbale entro 30 giorni dalla sua notifica, l’obbligo da parte dell’amministrazione di valutarle prima dell’emissione dell’accertamento definitivo. Roadshow - Le novità fiscali Dogane

75 Contraddittorio preventivo in materia doganale
L’art. 92, decreto legge 1 del 2012 nel prevedere espressamente il termine per l’esercizio del diritto al contraddittorio preventivo ha dimezzato il termine ordinario dello Statuto del contribuente (30 gg anziché il termine ordinario dei 60 gg previsti dall’art. 12 della L. 212/2000) Il termine doganale non appare congruo Non sembra infatti essere giustificabile una differenza peggiorativa nell’esercizio del diritto di difesa del contribuente (ridotto in ambito di tributi doganali rispetto ad accertamenti di altra natura) se solo si tiene conto delle complessità del diritto doganale Roadshow - Le novità fiscali Dogane

76 Decreto Semplificazioni (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D. L. n
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77 Nuove sanzioni in materia doganale
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78 SANZIONI IN MATERIA DOGANALE: Art. 303 TULD
art. 11, Comma 4 “Modifiche in materia di sanzioni amministrative”, DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di Accertamento» (in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52) Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44 Roadshow - Le novità fiscali Dogane

79 Nuove sanzioni in materia doganale: modifiche normative
Previgente Art. 303 TULD Nuovo Art. 303 TULD  Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con l'ammenda da lire a … (Inapplicabilità del comma 1 in caso di esimenti) …. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore, sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica in luogo dell'ammenda, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.  1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. 2. … (esimenti come prima, cfr. slide successiva) … 3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:  a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; b) per i diritti da 500,1 a euro, si applica la sanzione amministrativa da a euro; c) per i diritti da 1000,1 a euro, si applica la sanzione amministrativa da a euro; d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da a euro; e) per i diritti pari o superiori a euro, si applica la sanzione amministrativa da euro a dieci volte l'importo dei diritti. Roadshow - Le novità fiscali Dogane

80 Nuove sanzioni in materia doganale: impatto delle modifiche
Rel. Governativa D.L. n. 16/2006: «elevare l’attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale» Dichiarazioni non corrispondenti all’accertamento con inesatta indicazione del valore che comporta diritti di confine accertati maggiori di quelli dichiarati con differenza oltre il 5% Sanzioni amministrative secondo scaglioni (in precedenza, sanzi. amm. da 1 a 10 volte) Dichiarazioni non corrispondenti all’accertamento per valore (e per quantità e qualità?) senza rideterminazione di diritti di confine (perché vi è una differenza con le esimente?) Sanzione amministrativa da Euro 103 a Euro 516 (in precedenza, ammenda «da Lire a ») mantenute le cause di non punibilità (es. indicazione precisa della denominazione commerciale pur in case di errata denominazione della tariffa; differenze in + o in – nella quantità o nel valore sono minori del 5% per ciascuna qualità della merce dichiarata - cfr. art. 303, c. 2,); soppressa l’esimente per errori in buona fede (che comportava sanzione amministrativa da 1/10 alla differenza – cfr. art. 303, previgente c. 3). Roadshow - Le novità fiscali Dogane

81 Nuove sanzioni in materia doganale: Reg. CE n. 450/08
Articolo 21 (Applicazione di sanzioni): «1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di: a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale; b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato. 3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell’articolo 188, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.» norma che sarà applicabile al momento dell’adozione delle disposizioni di attuazione al Codice Modernizzato Roadshow - Le novità fiscali Dogane

82 Modifiche all’art. 11 del D.Lgs. N. 374/90
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83 Soppressione del ricorso al direttore compartimentale avverso il rigetto dell’istanza di revisione
Previgente Art. 11, c. 6, D.Lgs. N. 374/90 Nuovo Art. 11, c. 6 , D. Lgs. N. 374/90 6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva. 6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Roadshow - Le novità fiscali Dogane 112

84 «Contenzioso in materia tributaria e riscossione»
MODIFICHE ALL’ART. 11 ABROGAZIONE DELLA CONTROVERSIA DOGANALE: Art. 11 D. Lgs 374/90 art. 12, Comma 1 e 2 «Contenzioso in materia tributaria e riscossione» del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di Accertamento» (in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52) Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44 Roadshow - Le novità fiscali IVA

85 Soppressione controversia doganale nel caso di avviso di rettifica
Cosa è (era) la controversia doganale ex 65, 66 e ss. del TULD? Un procedimento di carattere amministrativo per raggiungere un’esatta tassazione attraverso un’indagine volta ad identificare la merce in modo da individuare qualsiasi elemento che influisca sull’accertamento o sulla liquidazione dei diritti (classificazione doganale, valore e origine) sia nel corso dell’accertamento stesso (artt. 61 e 65 del TULD) sia in occasione di revisioni, rettifiche o controlli a posteriori (art. 78 del CDC e art.11 del D.Lgs 374/90). per tentare di evitare l’instaurazione di un contenzioso tributario ! NB Decisione del Direttore Interregionale competente «deve» essere assunta entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della istanza di cui all’art. 66 del TULD ed è impugnabile entro sessanta giorni dalla data della sua notifica di fronte alla Commissione Tributaria competente per territorio. Roadshow - Le novità fiscali Dogane

86 Soppressione controversia doganale nel caso di avviso di rettifica
Previgente Art. 11, c. 7, D. Lgs. N. 374/90 Nuovo 7. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 7. (Comma abrogato) Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66 e ss. del TULD instaurati al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012), ai sensi dell'art. 11, c. 7, D.Lgs n. 374/90. Roadshow - Le novità fiscali Dogane

87 «Potenziamento dell'accertamento in materia doganale»
MODIFICHE ALL’ART. 11 Competenza alla revisione delle dichiarazioni doganali in caso di verifiche Art. 11, Co. 9, D. Lgs 374/90 art. 9,Comma 3-decies «Potenziamento dell'accertamento in materia doganale» del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di Accertamento» (in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52) Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44 Roadshow - Le novità fiscali Dogane

88 Competenza alla revisione delle dichiarazioni doganali in caso di verifiche
Previgente Art. 11, c. 9, D. Lgs. N. 374/90 Nuovo 9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali con le modalità indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista dall'art. 63, comma terzo*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali con le modalità indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista dall'art. 63, comma terzo *, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale. * «gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento». Roadshow - Le novità fiscali Dogane

89 Prestazioni di servizi relative a beni custoditi in depositi IVA
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90 Prestazioni di servizi relative a beni custoditi in depositi IVA
Art. 50-bis, c. 4, lett. h), D.L. n. 331/93 Art. 16, c. 5-bis, D.L. n. 185/2008 ante D.L. n. 16/2012 post D.L. n. 16/2012 4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni 5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA 5-bis. La lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza nè obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. Norma interpretativa Integrazione della norma interpretativa Roadshow - Le novità fiscali Dogane 112

91 Prestazioni di servizi relative a beni custoditi in depositi IVA
Modifica normativa Intervenuta solo sulla norma interpretativa relativa alle prestazioni di servizi di cui all’art. 50-bis, c. 4, lett. h), D.L. n. 331/93 E’, pertanto, consigliabile considerare che tale intervento non possa interessare anche le operazioni previste dalle altre lettere dell’art. 50-bis, c. 4, D.L. n. 331/93 (es. immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA), in quanto non espressamente richiamate dalla Legge n. 44/2012 Roadshow - Le novità fiscali Dogane

92 Esonero dalla prestazione della garanzia per le introduzioni nei Depositi IVA
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93 Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Art. 50-bis, c. 4, lett. b), D.L. n. 331/93 4. Sono effettuate senza pagamento dell' imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell‘articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell‘articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1972, n. 43; Esonero per i soggetti AEO e per i soggetti ex art. 90 TULD dal prestare la cauzione richiesta per l’introduzione dei beni nel deposito IVA Nota prot /RU dell’Agenzia delle Dogane del 1 febbraio 2012 Roadshow - Le novità fiscali Dogane

94 Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Secondo la Nota /RU del 4 novembre 2011, in ragione dello «stato di crisi economica che interessa anche il comparto del commercio internazionale» la solvibilità aziendale del soggetto che chiede il rilascio dell’esonero ex art. 90 TULD, è verificata dalla Dogana sulla base, Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da almeno un anno Certificato storico rilasciato dalla Camera di Comm., Ind., Art. e Agr. Assenza di carichi pendenti, Autocertificazione di aver effettuato nel corso dell’ultimo anno, operazioni di importazione di merci non comunitarie in relazione alle quali commisurare l’ammontare dell’esonero stesso senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili L’istanza è presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto istante (residente). Soggetti residenti Roadshow - Le novità fiscali Dogane

95 Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Secondo la Nota /RU del 1° febbraio 2012 i soggetti non residenti registrati ai fini IVA in Italia in luogo del certificato storico rilasciato dalla Camera di Comm., Ind., Art. e Agr., allegano all’istanza di esonero: certificato originale (con timbro dell’Autorità che lo emette e firma del funzionario competente) ed aggiornato della Camera di Commercio del Paese dove ha sede l’impresa (se trattasi di società, con indicazione dei rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di firma) accompagnato da una traduzione in lingua italiana, sottoscritta da colui che l’ha eseguita, unitamente alla copia di un suo documento d’identità copia di un documento d’identità del firmatario della richiesta di esonero o del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72. L’istanza è presentata all’Ufficio delle Dogane presso cui ha prevalentemente effettuato le importazioni e/o immissioni in libera pratica con introduzione della merce nel deposito IVA nell’anno precedente, o presso quello territorialmente competente in relazione alla sede del proprio rappresentante fiscale. Nell’istanza va indicato, ove eventualmente attribuito da altro Stato membro, il codice EORI. Soggetti non residenti Roadshow - Le novità fiscali Dogane

96 Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Operazioni effettuate presso diversi Uffici delle Dogane E’ possibile utilizzare l’esonero ex art. 90 del TULD per operazioni da effettuare presso diversi Uffici delle Dogane. In tale ipotesi, il soggetto deve indicare preventivamente nell’istanza gli Uffici delle Dogane ove verranno effettuate le operazioni e le singole quote di esonero che intende ivi utilizzare. L’Ufficio che ha rilasciato l’esonero deve dare comunicazione agli altri Uffici delle Dogane interessati. cfr. Nota prot /RU dell’Agenzia delle Dogane del 1 febbraio 2012 Roadshow - Le novità fiscali Dogane

97 Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA
Esonero per i soggetti assimilati ai soggetti ex art. 90 del TULD solo entro il limite massimo dell’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni di importazioni effettuate nell’anno precedente ovvero relativa alle immissioni in libera pratica di beni introdotti in un deposito IVA (cfr. Nota /RU del 4 novembre 2011) Superamento dell’esonero Se il predetto limite massimo è superato nel corso dell’anno il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito salvo per i soggetti AEO, status che consente di usufruire dell’assenza di limiti circa l’ammontare complessivo delle operazioni che possono essere effettuate in regime di esonero cfr. Nota /RU del 1° febbraio 2012 NB Si ritiene che tale interpretazione debba valere anche per i soggetti ex art. 90 del TULD Roadshow - Le novità fiscali Dogane

98 Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA Art
Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA Art. 15, comma 1, della L. 12/11/11 n. 183 (Legge di stabilità 2012), entrato in vigore il 1 gennaio scorso, è stata prevista una completa «decertificazione nei rapporti tra P.A. e privati» Semplificazione della documentazione richiesta In luogo del certificato dei carichi pendenti, il soggetto istante può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole, ai sensi dell’art. 75, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Gli Uffici delle Dogane effettueranno idonei controlli - mediante acquisizione di dati e informazioni presso il competente Ufficio delle Entrate - anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai fini dell’esonero. Cfr. Nota /RU del 1° febbraio 2012 Roadshow - Le novità fiscali Dogane

99 ACCISE Roadshow - Le novità fiscali Accse

100 Decreti MEF 30 Dicembre 2011 (Circolare MEF n. 1/DF del 3 gennaio 2012)
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101 Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa sull’energia elettrica per le Regioni a Statuto ordinario Roadshow - Le novità fiscali Accse

102 Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa
Art. 2, co. 6, D. Lgs. n /32011 (c.d. Federalismo Fiscale Municipale) e articolo 18, comma 5, D.Lgs. n. 68 del A decorrere dal 1 gennaio 2012, le addizionali comunali e provinciali nelle Regioni a statuto ordinario sono soppresse e trasferite allo Stato Cfr. slide su Decreto Semplificazioni per la successiva soppressione delle addizionali comunali e provinciali nelle Regioni a statuto speciale/Provincie autonomi soppresse, a decorrere dal 1 aprile 2012. Roadshow - Le novità fiscali Accse

103 Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa
Aumento aliquota anche per accisa su energia elettrica per usi abitativi (e contestuale soppressione dell’addizionale comunale) Aumento aliquota anche per accisa su energia elettrica per altri usi (e contestuale soppressione dell’addizionale provinciale) Perché? Roadshow - Le novità fiscali Accse

104 Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa
Giustificazioni ufficiali (con riferimento a usi abitativi): cfr. considerando del DM del 30 dicembre 2011 (aumento accisa su energia elettrica per usi abitativi/soppressione dell’addizionale comunale): «Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull’energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull’energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall’aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale»; cfr. circolare dell’Agenzia delle Dogane «la previsione di aliquote di accisa differenziate per i consumi di energia elettrica effettuati nelle regioni a statuto ordinano e per quelli effettuati nelle regioni a statuto speciale, risulterebbe, infatti, non conforme con il diritto comunitario in materia di accisa e, in particolare, con quanto stabilito nella direttiva 2003/96/CE». Roadshow - Le novità fiscali Accse

105 Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa
In generale, sulla base della normativa comunitaria, gli Stati membri devono adottare un aliquota unica, essendo prevista l’applicazione di aliquote differenziate solamente nei seguenti casi: Quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto; Quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento; Tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità; Al fine di concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione previste nella ETD. Roadshow - Le novità fiscali Accse

106 Soppressione addizionali accisa vs aumento accisa
Il D.M. del 30/12/2011, a seguito della soppressione Dell’addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ha aumentato l’aliquota dell'accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata (vedi ulteriori aumenti introdotti dal Decreto Semplificazioni, L. 26 aprile 2012, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012, a partire dal 1 giugno 2012) Dell’addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, ha aumentato l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni: euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata. per assicurare l’equivalenza del gettito! Roadshow - Le novità fiscali Accse

107 Decreto Liberalizzazioni (D.L. 24/01/2012, n.1)
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108 Anticipo recupero accise per autotrasportatori
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109 Art. 61 Anticipo recupero accise per autotrasportatori
Per garantire la riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore degli esercenti le attività di trasporto frequenza delle domanda di rimborso che passa da annuale a trimestrale, per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate; la richiesta per ciascun trimestre solare deve essere presentata entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso; il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane viene ampliato al “31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto”; da tale termine, quindi, decorrono i sei mesi entro i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate; è stato eliminato il limite di 250mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta. Cfr. Circ. 24/02/2012, Prot. RU 22756 Roadshow - Le novità fiscali Accise

110 Decreto Semplificazioni (L. 26 aprile 2012, n. 44, conversione D. L. n
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111 Abrogazione addizionale all’accisa sull’energia elettrica per le Regioni a Statuto Speciale
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112 Abrogazione addizionali accisa – Regioni a statuto speciale
Con i commi 10 e 11 dell’articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 («Decreto semplificazioni fiscali») si è disposta la soppressione, dal 1° aprile 2012, nei territori degli enti a statuto speciale - nei territori facenti parte degli enti a statuto ordinario l’imposta è già venuta meno a decorrere dal 1° gennaio dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica (uso abitativo) in favore dei Comuni, nonché delle Province (uso non abitativo); L’intervento abrogativo in esame completa il percorso intrapreso dal legislatore con i provvedimenti in materia di federalismo fiscale municipale e regionale, nell’ambito dei quali specifiche disposizioni avevano stabilito la soppressione delle predette addizionali nei territori delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2012, garantendo la piena compatibilità delle norme nazionali con l’ordinamento comunitario nonché equità sull’intero territorio nazionale. Roadshow - Le novità fiscali Accise

113 Abrogazione dell’esenzione da accisa per l’energia elettrica per opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a kwh Variazione aliquote di accisa per energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni Roadshow - Le novità fiscali Accise © 2012 Studio Tributario e Societario

114 Abrogazione dell’esenzione op. industriali e nuove aliquote
Art. 3-bis: A decorrere dal 1° giugno 2012, è abrogata l’esenzione da accisa per l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a kWh; A decorrere dalla stessa data, sono state introdotte nuove aliquote per energia elettrica impiegata in qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (i.e. in luogo della precedente pari a lire 6 al kWh) Vedi novità Decreto Crescita imprese a forte consumo di energia Roadshow - Le novità fiscali Accise

115 Abrogazione dell’esenzione op. industriali e nuove aliquote
Nuove aliquote a partire dal 1 giugno 2012: a) per i consumi fino a kWh mensili: sui primi kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; sui consumi che eccedono i primi kWh consumati nel mese e che non sono superiori a kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; * b) per i consumi superiori a kWh mensili: sui consumi che eccedono i primi kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro * * Ai fini dell'applicazione del secondo scaglione sub a) e b), i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano devono trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. Roadshow - Le novità fiscali Accise

116 Abrogazione dell’esenzione op. industriali e nuove aliquote
Nota dell’Agenzia delle Dogane n° del 31 maggio 2012 Rideterminazione della rate di acconto a partire dalla rata di giugno (da versare entro il 16 giugno 2012) da calcolare per le officine di produzione e per le officine acquirenti energia elettrica per uso proprio gli esercenti procederanno a rideterminare, sulla base della conoscenza diretta dei propri consumi, per gli esercenti officine che pagano anticipatamente l’imposta mediante canone annuo, il competente Ufficio delle Dogane provvederà, laddove ne ricorra la necessità, a revisionarne l’importo. per gli altri soggetti (venditori, soggetti obbligati) sulla base dei consumi indicate nella dichiarazione annuale di consumo dell’anno per ciascun utente NB la Circolare prevede che gli uffici dovranno tener conto di motivate ed oggettive difficoltà manifestate dai soggetti obbligati interessati! Roadshow - Le novità fiscali Accise

117 Produzione combinata di Energia elettrica e calore: nuovi parametri forfetari
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118 Produzione combinata di e.e. e calore: nuovi parametri
Art. 3 bis, comma 1 e 2, D.L.16/2012 1. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero dell‘Economia e delle Finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento (punto 11 della tabella A allegata al TUA, D.Lgs. n. 504/95). 2. Periodo transitorio: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n.16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. Roadshow - Le novità fiscali Accise

119 Produzione combinata di e.e. e calore: nuovi parametri
Pertanto, la Nota dell’A.D. n° del 31 maggio 2012 riepiloga, in una apposita tabella, i consumi specifici medi indicati (Olio combustibile ATZ, gas naturale, carbone) dalla predetta deliberazione n.16/98 nonché i consumi specifici degli altri combustibili determinati per equivalenza (gasolio, GPL) e quelli che, alla luce della intervenuta disposizione legislativa, si applicano fino al 31 dicembre del 2012 (periodo transitorio). Combustibile Potere calorifico inferiore medio Unità di misura Consumi specifici medi ex deliberazione n.16/98 dell’AEEG Consumi specifici medi aggiornati (i.e. con riduzione del 12%) Altri produttori ENEL Olio comb. ATZ 9800 kcal/kg kg/kWh 0,221 0,217 0,194 0,191 Gas naturale 9200 kcal/kg m3/kWh 0,25 0,22 Carbone 7400 kcal/kg 0,355 0,345 0,312 0,304 Gasolio 10200 kcal/kg 0,212 0,208 0,186 0,183 GPL 11000 kcal/kg 0,197 0,193 0,173 0,17 Roadshow - Le novità fiscali Accise

120 Dichiarazione annuale di consumo dell’energia elettrica: indicazione dei consumi fatturati per coloro che fatturano l’energia elettrica ai consumatori finali (c.d. “venditori”) 112 Roadshow - Le novità fiscali Accise Titolo presentazione 112

121 Dichiarazione annuale di consumo dell’e.e.: consumi fatturati
Art. 9, comma 2, D.L. 16/2012 Potenziamento dell’accertamento I soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali (c.d. “venditori”) sono tenuti ad indicare tra gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell’anno con l’applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali. (all’articolo 53 del TUA, D.lgs. 504/95, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8- bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali»). Roadshow - Le novità fiscali Accise

122 Nuove sanzioni in materia di accise
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123 Nuove sanzioni in materia di accise
Art. 11, comma 5, D.L. 16/2012 Sanzioni amministrative Indipendentemente dall’applicazione delle eventuali pene previste per le violazioni che costituiscono reato e salva l’applicazione di altre sanzioni amministrative già previste dal TUA (per i casi di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e energia elettrica), le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal TUA e dalle relative norme di esecuzione comprese l’irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e l’omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte sono ora punite con la sanzione amministrativa da 500 euro a euro (in luogo della sanzione da euro a euro che era stata in precedenza introdotta dal D.L. n. 16/2012 prima della sua conversione in legge in commento) Rel. Governativa D.L. n. 16/2006: elevare «l’attenzione dei soggetti obbligati che operano nei settori dei prodotti energetici, dell’alcol e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica» Roadshow - Le novità fiscali Accise

124 Nuovi soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica
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125 Nuovi soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’e.e.
I soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul Mercato Elettrico vengono compresi tra i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, limitatamente al consumo di detta energia. Al riguardo, la Nota dell’Agenzia delle Dogane n° del 31 maggio ha specificato al riguardo che “il ruolo del Gestore del Mercato Elettrico è quello di provvedere a far incontrare la domanda con l’offerta, senza che rientri nei suoi compiti aver conoscenza delle successive operazioni commerciali fino all’immissione in consumo dell’elettricità” e pertanto il GME non deve essere considerato come soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali. Roadshow - Le novità fiscali Accise

126 Varie Roadshow - Le novità fiscali Accise

127 Sostituzione dei registri obbligatori ai sensi del TUA con la presentazione telematica
Art. 2 del Decreto Semplificazioni (L. 26/4/12, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012) Entrato in vigore 2 marzo 2012 i depositari autorizzati del settore dei prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenza giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 I destinatari registrati, gli speditori registrati e gli esercenti i depositi commerciali già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenze temporali diverse dalla giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 … con il nuovo provvedimento Roadshow - Le novità fiscali Accse

128 Entrato in vigore 2 marzo 2012
Sostituzione dei registri obbligatori ai sensi del TUA con la presentazione telematica Art. 2 del Decreto Semplificazioni (L. 26/4/12, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012) Entrato in vigore 2 marzo 2012 Il provvedimento estende la facoltà in argomento anche ad altri operatori * che, pur non soggetti all’obbligo di trasmissione telematica delle contabilità, decidano di uniformarsi alle procedure previste dalla telematizzazione delle accise (i.e. possibilità di sostituire la tenuta dei registri cartacei obbligatori con la trasmissione esclusivamente telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità) * e.g. esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all’art. 25 del TUA; Norme attuative da stabilirsi con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane entro il 29/08/12 per: - disciplinare i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica; - regolamentare la gestione e la conservazione dei dati trasmessi telematicamente; - impartire le istruzioni per la stampa dei dati delle contabilità da esibire in caso di controlli. Roadshow - Le novità fiscali Accse

129 Entrato in vigore 2 marzo 2012
Accertamento dell’accisa sulla birra per produzioni annue non superiori a ettolitri Art. 2 del Decreto Semplificazioni (L. 26/4/12, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012) Entrato in vigore 2 marzo 2012 Fatta salva una motivata richiesta del depositario per l’applicazione della normativa generale (di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 35 TUA), nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Per dette fabbriche, l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione saranno stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane. Roadshow - Le novità fiscali Accise

130 Esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili: canone di abbonamento annuale Art. 3, comma 13, lett. b), D.L. 16/2012, per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali, ha previsto la possibilità di corrispondere l’imposta mediante canone di abbonamento annuale (quantificazione forfetaria del debito di imposta) per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili sforniti di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia con potenza disponibile non superiore a 100KW con riferimento ai casi di consumi tassati (es. usi abitativi o cessione diretta a terzi consumatori con impianto di potenza superiore a 20 KW ed inferiore a 100KW) NB Esclusione per energia elettrica prodotta con gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile inferiore a 20 KW Esenzione per energia elettrica prodotta con gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 KW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni Roadshow - Le novità fiscali Accise

131 Esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili: controlli documentali ai fini del rilascio della licenza Art. 2, comma 13, D.L. 16/2012, ha previsto il rilascio della licenza agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili (con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’art. 21 del TUA) successivamente al controllo degli atti documentali (tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale) in luogo dell’esperimento della verifica tecnica – fiscale sull’impianto per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali! Roadshow - Le novità fiscali Accise

132 Inserimento della benzina tra i carburanti esenti per navigazione
Art. 3 ter, comma 1, D.L. 16/2012: norma di interpretazione autentica L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie) si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina Roadshow - Le novità fiscali Accise

133 D.M. 27 ottobre 2011, G.U.S.G. n. 14 del 18/1/2012 (Nota Agenzia Dogane 9982 / R.U. 24/1/ 2012)
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134 Officine di micro-cogenerazione
D.M. 27 ottobre 2011 prevede varie semplificazioni accisa (es. canone di abbonamento annuale, minori documenti da allegare alla richiesta di licenza) per le officine di micro-cogenerazione (officine elettriche dotate di impianto di micro- cogenerazione ad alto rendimento) azionate con gas naturale, gasolio ovvero gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) Impianti con potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all’allegato III al D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni. Cfr. Nota dell’A.D / R.U. 24 /01/12 (comunicazione del decreto) Roadshow - Le novità fiscali Accise

135 Disegno di Legge Delega alla Riforma del Sistema Tributario approvato il 16 aprile 2012
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136 Delega al Governo ad introdurre nuove forme di tassazione ambientale (Carbon tax)
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137 Tassazione ambientale (Carbon Tax)
Art. 15 del Disegno di Legge del 16 aprile 2012 «In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione Europea per Io sviluppo sostenibile e la green economy, nonché della proposta di direttiva del Consiglio COM (2011) 169 recante modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, il Governo, con i decreti legislativi di cu i all'articolo 1 è delegato ad introdurre nuove forme di tassazione finalizzate a preservare e garantire l'equilibrio ambientale (incentives and green taxes) e revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, prevedendo che il gettito riveniente dall'introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e degli interventi volti alla tutela dell'ambiente, in particolare alla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo sarà coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri, della disciplina armonizzata stabilita i n materia a livello europeo.»  NB Articolo 1 della Direttiva 2003/96/CE: «Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla presente direttiva». Roadshow - Le novità fiscali Accise

138 Tassazione ambientale (Carbon Tax)
Settimo considerando della ultima versione della proposta di direttiva del Consiglio COM (2011) 169 «È opportuno adeguare la tassazione legata al CO2 al funzionamento della direttiva 2003/87/CE affinché la possa integrare in modo efficace. Tale tassazione dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, compresi quelli a fini diversi dal riscaldamento, dei prodotti energetici che causano emissioni di CO2 in impianti che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva, purché gli impianti interessati non siano soggetti al sistema di scambio di quote di cui alla direttiva stessa. Tuttavia, la tassazione legata al CO2 non deve applicarsi ai consumi diretti o indiretti degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote dell'Unione, perché l'applicazione congiunta dei due strumenti non consentirebbe di ridurre le emissioni oltre i livelli complessivi raggiunti grazie al solo sistema di scambio di quote, ma aumenterebbe semplicemente il costo totale di tali riduzioni. La duplicazione degli oneri dovuta a una doppia imposizione fiscale e ad una doppia regolamentazione produrrebbe distorsioni della concorrenza e deve dunque essere esclusa». Roadshow - Le novità fiscali Accise

139 DECRETO MONTI (L. 6/12/2011, n. 214, conversione D.L 201/2011)
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140 Aumento aliquote accisa su benzina e benzina con piombo, gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti usati come carburante, gas naturale per autotrazione Roadshow - Le novità fiscali Accise

141 Aumento aliquote benzina ed altri carburanti
Art. 15 del Decreto Monti ((L. 6/12/2011, n. 214, conversione del D.L 201/2011) 1. A decorrere dal 28/12/2011, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del D.Lgs. Del 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle seguenti misure: a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri (i.e. 724,20 per mille litri dal 8/6/12 al 31/12/12, cfr. D.L. 6/6/12/12 n. 74 in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici); b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri (i.e. 613,20 per mille litri dal 8/6/12 al 31/12/12, cfr. D.L. 6/6/12/12 n. 74); c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. Roadshow - Le novità fiscali Accise

142 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del paese », entrato in vigore il 26/06/2012 Roadshow - Le novità fiscali Accise

143 Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
Roadshow - Le novità fiscali Accise

144 Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
Art. 43, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita) 1. Dopo il comma 49-ter dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: “49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis (n.d.r. i.e. sanzione pecuniaria amministrativa da Euro ,00 ad Euro ,00 per licenziatario o titolare del marchio)”. Relazione «La norma intende chiarire quale sia l’Autorità amministrativa competente all’esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, laddove, quindi, il titolare o il licenziatario del marchio realizzi una condotta illecita, sub specie di fallace indicazione, dell’ uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine. Al riguardo, infatti è previsto l’obbligo, per i soggetti interessati (titolari o licenziatari di marchi), di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto; ovvero con un’attestazione, circa le informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla effettiva origine estera di prodotti o merci”». Roadshow - Le novità fiscali Dogane

145 Criteri di revisione del sistema delle accise
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia. Roadshow - Le novità fiscali Accise

146 Imprese a forte consumo di energia
Art. 39 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Crescita) L’attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia consumata La norma che si propone è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea, ossia con riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso che riveste il costo dell’energia sui costi di produzione e sull’attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni La norma prevede, al comma 1, che si proceda a definire le imprese a forte consumo di energia, entro il 31 dicembre 2012, attraverso uno o più decreti del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico tenuto conto dell’art. 17 della direttiva 2003/96/CE che prevede che i Paesi membri possano definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia, identificate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell’energia sul valore produttivo dell’impresa NB Per ‘impresa a forte consumo di energia’ si intende un'impresa «in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto» Roadshow - Le novità fiscali Accise

147 Studio Tributario e Societario I nostri uffici
Bologna Via Testoni, 3 Tel: Fax: Firenze Corso Italia, 17 Tel: Fax: Genova Piazza della Vittoria, 15/34 Tel: Fax: Padova G.A. Longhin, 103 Tel: Fax: Milano Via Tortona, 25 Tel: Fax: Torino Galleria San Federico, 54 Tel: Fax: Roma Via XX Settembre, 1 Tel: Fax: Roadshow - Le novità fiscali IVA

148 Roadshow - Le novità fiscali 2012
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