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I DEPOSITI IVA
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N A T U R A I depositi IVA consentono a tutti gli operatori
nazionali, comunitari ed extracomunitari di introdurre, custodire e sottoporre a lavorazione, senza assoggettamento ad IVA, beni nazionali e comunitari, a condizione che gli stessi non siano destinati alla vendita al dettaglio all’interno dei depositi stessi. Per tutte le operazioni realizzate nel regime dei depositi IVA l’imposta verrà liquidata solo al momento di uscita dal regime stesso.
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L O C A L E Non sarà possibile istituire un deposito IVA senza
disporre di un locale idoneo in cui custodire le merci. Il legislatore italiano, a differenza di altri Stati membri per deposito IVA, intende un vero e proprio “luogo fisico” in cui le merci entrano e stazionano e da cui escono. Ciò è importante per escludere dalla nozione di deposito fiscale, l’ipotesi di “depositi virtuali” in cui il regime operi a prescindere dal fatto che i beni transitino o meno nel deposito.
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D E P O S I T O I depositi IVA si affiancano ai depositi doganali e
se ne differenziano per la tipologia di beni che vengono custoditi: i depositi IVA trattano beni solo nazionali o comunitari i depositi doganali trattano beni extracomunitari allo stato estero. Ciò non toglie che un deposito doganale possa essere contestualmente adibito a deposito IVA.
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DEPOSITI IVA Approvazione Legge 18.02.1997 n° 28
MODIFICHE D.L. n° 331/93: Inserimento dell’art. 50 bis; Abrogazione comma 8 dell’art 50 mai entrato in vigore perché sottoposto ad un regolamento mai emanato. DPR n° 633/72 art. 67 1° comma: Abrogazione lett. a) ultima parte e lettera e)
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Approvazione Legge 18.02.1997 n° 28 conseguenze all’introduzione
PRIMA (art. 67 lett. a) ultima parte ora abrogata) ... costituivano importazioni le immissioni in libera pratica con sospensione dell’imposta, qualora i beni erano destinati ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato. OGGI l’immissione in L.P. di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA non è più considerata un’importazione in sospensione d’imposta ma un’operazione non soggetta ad iva;
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Approvazione Legge 18.02.1997 n° 28 conseguenze all’estrazione
PRIMA (art. 67 lett. e) ora abrogata) costituivano importazioni le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per l’immissione in consumo dei beni di cui alla precedente lettera a). OGGI l’estrazione dei beni dal deposito iva non costituisce più una importazione ma, bensì, un’operazione interna.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Gestione Soggetti abilitati
Comma 1 Le imprese esercenti: MM.GG. con autorizzazione doganale; Punti franchi; Depositi franchi; Inoltre sono considerati depositi iva: Depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa; Depositi doganali, compresi quelli di cui al D.M (custodia e lavorazione lane) relativamente a beni nazionali o comunitari in essi introdotti.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Gestione Soggetti abilitati
Comma 2 Altri soggetti che riscuotono la fiducia dell’Amministrazione Finanziaria su autorizzazione del Direttore Regionale dell’Entrate, ovvero del Direttore dell’Entrate delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 2 - autorizzazione
L’autorizzazione per i depositi di merci per conto terzi può essere rilasciata solo a: Società per azioni; Società in accomandita semplice; Società a responsabilità limitata; Società cooperative o Enti, con capitale o fondo di dotazione non inferiore a € Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto iva di altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso si è in presenza del cosiddetto “Consignment stock” Il cui acquisto intracomunitario si considera effettuato da parte del depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Richiesta autorizzazione
Art. 1 D.M N° 419 La richiesta di autorizzazione a gestire depositi iva per conto terzi deve essere presentata alla: Direzione Regionale Entrate; ovvero Alla Direzione Prov.le di Trento e Bolzano; Alla Direzione Prov.le della Valle d’Aosta.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Requisiti del richiedente
Art. 2 commi 1 e 2 D.M n° 419 Non sia sottoposto a procedimento penale per reati finanziari previsti dal D.l.vo 74/2000; Non deve aver riportato condanne penali per reati finanziari di cui al punto precedente; Non abbia commesso violazioni gravi e ripetute in materia d’iva (D.M. 419/97); Non sia sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovi in stato di liquidazione.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Documenti necessari
Art. 2 comma 4 D.M n° 419 Certificato di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; Certificato dei carichi pendenti rilasciato dall’Autorità giudiziaria; Certificato generale del casellario giudiziale; Certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente Certificato dal quale risulta che non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n° 575 Certificazione antimafia di cui al D.lvo n° 127
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 C U S T O D I A C O N T R O L L O Comma 1
Beni nazionali o comunitari non destinati alla vendita al Minuto. C O N T R O L L O Comma 5 Uffici doganali; Uffici tecnici di finanza; Ufficio Entrate indicato nell’autorizzazione; GG.FF.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Operazioni senza pagamento dell’imposta
INTRODUZIONE Comma 4 Acquisti intracomunitari; Operazioni d’immissione in libera pratica di beni non comunitari; Cessioni di beni a soggetti passivi in altro Stato membro; Cessione di beni di cui alla tabella A/bis a soggetti diversi da quelli indicati nella lettera precedente; Cessioni di beni già custoditi in deposito IVA.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Operazioni senza pagamento dell’imposta
ESTRAZIONE Comma 4 f) Cessioni intracomunitarie con spedizioni o trasporto di beni in altro Stato membro ad eccezione di quelle soggette ad imposte in Italia; g) Cessioni di beni all’esportazione con spedizione o trasporto fuori del territorio dell’U.E. sulla base della bolletta d’esportazione; i) Trasferimento dei beni in altro deposito iva.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Operazioni senza pagamento dell’imposta
Altre operazioni non imponibili eseguite su beni custoditi nei depositi iva Comma 4 lett. h) Prestazioni di servizi comprese le operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali. Dette operazioni possono essere eseguite anche nei “locali limitrofi” ai depositi iva, ma in tal caso la durata non può eccedere i 60 giorni.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 TABELLA A-BIS
Stagno Rame 7403 7405 7408 Zinco Nichel Alluminio 7601 Piombo Indio ex ex Cereali da 1001 a 1005 “ da 1007 a 1008 “ Risone Semi e frutti oleosi da a 1207 Noci di cocco, acagiù del Brasile 0801 Altre frutta a guscio 0802 Olive Semi e sementi compresi i semi di soia da 1201 a 1207 Caffè torrefatto Thé Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto 1801 Zucchero greggio 170112 Gomma in forme primarie o lastre fogli o nastri 4001 4002 Lana Prodotti chimici alla rinfusa cap. 28 e 29 Oli minerali (compreso propano butano, oli greggi di petrolio) 2709 2710 271112 271113 Argento 7106 Platino greggio o in polvere Palladio Rodio Patate Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chimicamente da 1507 a 1515
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. a)
ACQUISTI INTRACOMUNITARI CON INTRODUZIONE DEI BENI IN DEPOSITO IVA ACQUIRENTE SOGGETTO IVA NAZIONALE ADEMPIMENTI art. 46 d.l. 331/93: numerazione e integrazione della fattura estera senza esposizione dell’imposta. art. 47 stesso d.l.: annotazione della fattura nei registri iva vendite e acquisti. presentazione mod. intra 2/ bis con riferimento al periodo di introduzione dei beni in deposito.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. a)
ACQUISTI INTRACOMUNITARI CON INTRODUZIONE DEI BENI IN DEPOSITO IVA ACQUIRENTE SOGGETTO IVA COMUNITARIO ADEMPIMENTI IDENTICI DI QUELLI DEL SOGGETTO IVA NAZIONALE Detti adempimenti saranno assolti dal Gestore del deposito, nel caso in cui il soggetto estero non abbia provveduto alla identificazione diretta in Italia (art. 35/ter del Dpr n° 633/73) né alla nomina del rappresentante fiscale (art. 1 comma 4 Dpr n° 441/97.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. a)
ACQUISTI INTRACOMUNITARI CON INTRODUZIONE DEI BENI IN DEPOSITO IVA ACQUIRENTE GESTORE DEL DEPOSITO “CONSIGNMENT STOCK” In tali casi l’acquisto intracomunitario si considera effettuato all’atto del PRELEVAMENTO dei beni. La fattura dovrà essere integrata e registrata secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.L. n° 331/97 L’elenco Intra 2 bis dovrà essere presentato con riferimento al periodo di ESTRAZIONE dei beni dal deposito
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. b)
MERCE PROVENIENTE DA PAESI TERZI ED IMMESSA IN LIBERA PRATICA IN ITALIA DESTINAZIONE DEI BENI CESSIONE INTRACOMUNITARIA Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n° 331/93. Il mod. INTRA 1/bis dovrà essere presentato con riferimento al periodo di emissione della fattura
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. b)
MERCE PROVENIENTE DA PAESI TERZI ED IMMESSA IN LIBERA PRATICA IN ITALIA DESTINAZIONE DEI BENI CESSIONE A SOGGETTO IVA IN ALTRO STATO MEMBRO CON INTRODUZIONE IN DEPOSITO IVA Operazione non soggetta ad imposta ai sensi dell’art. 50/bis del D.L. n° 331/93. Il mod. INTRA 1/bis non dovrà essere presentato per mancanza del requisito territoriale.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. b)
MERCE PROVENIENTE DA PAESI TERZI ED IMMESSA IN LIBERA PRATICA IN ITALIA DESTINAZIONE DEI BENI INTRODUZIONE IN DEPOSITO IVA Operazione non soggetta ad imposta ai sensi dell’art. 50/bis del D.L. n° 331/93. L’introduzione dei beni in deposito avverrà sulla scorta della bolletta di immissione in libera pratica
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. b)
MERCE PROVENIENTE DA PAESI TERZI ED IMMESSA IN LIBERA PRATICA IN ALTRO STATO MEMBRO DESTINAZIONE DEI BENI: ITALIA ACQUIRENTE SOGGETTO IVA NAZIONALE L’acquirente, trattandosi di acquisto intracomunitario, provvederà agli adempimento previsti dagli art. 46 e 47 del DL n. 331/93 (integrazione e registrazione della fattura) presentando il modello INTRA 2/bis. Il fornitore risulterà il soggetto che ha immesso le merci in libera pratica: Rappresentante fiscale dell’acquirente nazionale; Il soggetto registrato ai fini iva nello Stato dove è avvenuta la L.P. incaricato dall’acquirente nazionale.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. b)
MERCE PROVENIENTE DA PAESI TERZI ED IMMESSA IN LIBERA PRATICA IN ALTRO STATO MEMBRO DESTINAZIONE DEI BENI INTRODUZIONE IN DEPOSITO IVA IN ITALIA ACQUIRENTE SOGGETTO IVA NAZIONALE L’acquirente, trattandosi di acquisto intracomunitario non soggetto ad imposta, dovrà provvedere agli stessi adempimenti previsti per l’immissione in consumo delle merci. L’integrazione della fattura, ai sensi dell’art. 46 del D.L. n° 331/93 sarà effettuata senza esposizione dell’imposta.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. c)
CESSIONI A SOGGETTI IVA DI ALTRO STATO MEMBRO CON INTRODUZIONE DEI BENI IN DEPOSITO IVA OPERAZIONE SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA Le cessioni non costituiscono operazioni intracomunitarie per mancanza del requisito territoriale (trasferimento dei dei beni nell’altro Stato membro) Il mod. Intra 1/bis non dovrà essere presentato. L’operazione non concorre a formare “PLAFOND”
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. d)
CESSIONI INTERNE TRA DUE SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO OPERAZIONE SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA LA CESSIONE DEVE RIGUARDARE ESCLUSIVAMENTE BENI ELENCATI NELLA “TABELLA A/BIS”
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. e)
CESSIONI DI BENI GIA’ CUSTODITI IN DEPOSITO IVA OPERAZIONE SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA PER TALI CESSIONI IL GESTORE DEL DEPOSITO DOVRA’ ACQUISIRE AGLI ATTI DELLA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO UN ESEMPLARE DEL DOCUMENTO ATTESTANTE L’OPERAZIONE
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. f)
ESTRAZIONE DI BENI DA DEPOSITO IVA PER CESSIONE INTRACOMUNITARIA OPERAZIONE SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA LA FATTURA DOVRA’ ESSERE EMESSA CON TITOLO DI NON IMPONIBILITA’ AI SENSI DELL’ART.41 E 50/BIS DEL DL 331/93 DOVRA’ ESSERE PRESENTATO IL MODELLO INTRA 1/BIS CON RIFERIMENTO AL PERIODO DI ESTRAZIONE DEI BENI.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. g)
ESTRAZIONE DI BENI DA DEPOSITO IVA PER CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE OPERAZIONE NON IMPONIBILE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. N° 633/72 L’ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO AVVERRA’ SULLA SCORTA DELLA BOLLETTA DI ESPORTAZIONE (DAU-EX)
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. i)
ESTRAZIONE DI BENI DA DEPOSITO IVA PER TRASFERIMENTO IN ALTRO DEPOSITO IVA OPERAZIONE SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA IL TRASFERIMENTO SARA’ POSSIBILE ANCHE A SEGUITO DI REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE PER IRREGOLARITA’ RISCONTRATE NELLA GESTIONE DEL PRECEDENTE DEPOSITO.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 6 ESTRAZIONE DEI BENI DA DEPOSITO IVA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO SOGGETTI L’estrazione dei beni può essere effettuata solamente da soggetti passivi d’imposta. Sono esclusi: Soggetti privati; Operatori comunitari o extracomunitari privi di rappresentanza fiscale, o di rappresentanza diretta per i soggetti dell’U.E.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 6 ESTRAZIONE DEI BENI DA DEPOSITO IVA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO BASE IMPONIBILE Corrispettivo o valore dell’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione, ovvero del corrispettivo o valore della ultima operazione se i beni, durante la giacenza in deposito, sono stati oggetto di più cessioni aumentato, se non già compreso, dello importo delle eventuali prestazioni di servizi effettuate sui beni durante il deposito.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 6 ESTRAZIONE DEI BENI DA DEPOSITO IVA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO DEBITORE L’imposta è dovuta dal soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato che procede all’estrazione dei beni con le modalità di cui all’art. 17 del D.P.R. n° 633/72. (Autofattura)
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 6 ESTRAZIONE DEI BENI DA DEPOSITO IVA MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA Se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche Intracomunitario, senza iva, da parte dello stesso soggetto che procede all’estrazione, questi deve: Integrare la fattura dell’acquisto intracomunitario, a suo tempo annotata nel reg. di cui all’art. 25 del Dpr 633/72 senza iva, con l’indicazione dell’ammontare dell’imposta Annotare la variazione in aumento nel reg. di cui all’art. 23 stesso Dpr (vendite) entro 15 gg. dall’estrazione Annotare la variazione nel reg. di cui all’art. 25 sempre stesso dpr (acquisti) entro il mese successivo a quello dell’estrazione.
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 6 ESTRAZIONE DEI BENI DA DEPOSITO IVA MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA Si procede con l’autofattura quando a monte non esiste una fattura comprovante l’acquisto presedente. (es. Beni provenienti da Paesi terzi, immessi in libera pratica e successivamente introdotti in deposito). In tali casi l’autofattura deve essere emessa in un unico esemplare e annotata sui registri iva vendite e acquisti nel seguente modo: Reg. iva vendite: ammontare imponibile e importo iva Reg. iva acquisti: solamente importo iva perché in tale registro a suo tempo è stata annotata la bolletta doganale IM/4 con il relativo titolo di non imponibilità (art.50/bis D.L. n° 331/93
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GESTORE DEL DEPOSITO FIGURA
Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 7 GESTORE DEL DEPOSITO FIGURA Rappresenta fiscalmente il soggetto passivo d’imposta di altro Stato membro qualora quest’ultimo non abbia provveduto alla identificazione diretta in Italia (art. 35 ter del Dpr 633/72) né alla nomina del rappresentante fiscale (art.1 comma 4 del Dpr 441/97).
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GESTORE DEL DEPOSITO OBBLIGHI
Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 3 GESTORE DEL DEPOSITO OBBLIGHI Ai sensi dell’art. 53 del Dpr 633/72 deve: Istituire apposito registro in data anteriore alla prima introduzione di beni in deposito. Conservare il registro ai sensi dell’art. 39 del Dpr 633/72 Conservare copia dei documenti di introduzione e estrazione, e copia di quelli relativi agli scambi intervenuti durante la giacenza dei beni stessi.
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GESTORE DEL DEPOSITO RESPONSABILITA’
Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 8 GESTORE DEL DEPOSITO RESPONSABILITA’ E’ responsabile in solido con il soggetto passivo d’imposta della mancata o irregolare applicazione dell’iva relativa all’estrazione, qualora non siano state osservate le prescrizioni derivanti dagli obblighi di cui all’art.3 dell’art. 50 bis del D.L. 331/93.
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Art. 50 – bis D.L. n° 331/93 REGIME SANZIONATORIO
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Art. 50/bis – D.L. n° 331/93 Comma 4 lett. b)
Immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in deposito iva. Violazione all’iva all’importazione: mancata introduzione dei beni in deposito
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Art. 50 – bis D.L. n° 331/93 Violazione iva all’importazione
Caso “A” Il dichiarante ha restituito all’ufficio doganale una copia del DAU recante una falsa annotazione di presa in carico della merce nel registro di cui all’art. 50 bis comma 3°, nonché una falsa sottoscrizione del Depositario. Caso “B” Il dichiarante ha restituito all’ufficio doganale una copia del DAU recante l’annotazione e la sottoscrizione del depositario circa la presa in carico della merce nel registro di cui all’art. 50 bis comma 3°.
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Art. 50 – bis D.L. n° 331/93 Regime sanzionatorio
Nel caso “A” si è in presenza di FALSITA’ MATERIALE compiuta dal dichiarante Nel caso “B” si è in presenza di FALSITA IDEOLOGICA compiuta dal depositario In entrambi i casi la sanzione amministrativa applicabile è quella prevista dall’art. 13 comma 2° D.lgs n° 471/1997
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Art. 50 – bis D.L. n° 331/93 Regime sanzionatorio
In entrambi i casi l’ufficio doganale dove è stata depositata la dichiarazione doganale procederà alla riscossione dell’iva all’importazione applicando la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D. lgs n° 471/97 (30% dell’importo dell’iva). Le violazioni comportano inoltre l’obbligo di rapporto all’Autorità giudiziaria penale ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p. per l’ipotesi di reato di contrabbando aggravato, previsto dall’art. 295 comma 2°, lett. c) del DPR n° 633/72.
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