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L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. IL DIRITTO DI ACCESSO LEZIONE

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Presentazione sul tema: "L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. IL DIRITTO DI ACCESSO LEZIONE"— Transcript della presentazione:

1 L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. IL DIRITTO DI ACCESSO LEZIONE
Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico Prima Facoltà di Architettura “L. Quaroni” Sapienza Università di Roma

2 1. LE FONTI La disciplina del diritto di accesso è contenuta:
nel CAPO V (Artt. 22 e ss.) della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005, dalla legge n. 80/2005 e dalla legge n. 69/2009; nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che detta le modalità di esercizio del diritto. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

3 Nel complesso, la disciplina del diritto di accesso rappresenta una svolta nella concezione dei rapporti tra PA e cittadini, decretando la fine del principio generale di segretezza degli atti dei pubblici poteri in favore del principio, di derivazione comunitaria, di trasparenza. In base all’art. 22, c. 2, legge n. 241/1990: “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di interesse pubblico, costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

4 Il diritto di accesso è strumento di contemperamento delle contrapposte esigenze di celerità dell’azione amministrativa e di garanzia degli interessi dei soggetti titolari di situazioni giuridiche incise dall’agere pubblico. Ora, ai destinatari dell’azione amministrativa è consentito tutelare i propri interessi: in via diretta mediante la partecipazione al procedimento amministrativo; in via indiretta attraverso la facoltà di conoscere la documentazione delibata dall’amministrazione ai fini della ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa e della conseguente determinazione finale. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

5 Spetta allo Stato garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il diritto di accesso, essendo l’accesso principio generale ricondotto nell’ambito della materia dei LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI di cui all’ART. 117, c. 2, lett. m), Cost., ai sensi dell’art. 29, c. 2bis, legge n. 241/1990. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

6 2. L’INTERESSE ALL’ACCESSO
L’art. 22, c. 1, lett. b), della legge n. 241/1990 riconosce il diritto di accesso a: “Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Il diritto di accesso non si atteggia, quindi, come azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sulla PA, giacché: Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

7 da un lato L’INTERESSE che legittima ciascun soggetto all’istanza – da accertare caso per caso – deve essere PERSONALE, CONCRETO e RICOLLEGABILE AL SOGGETTO STESSO DA UNO SPECIFICO NESSO. dall’altro lato La DOCUMENTAZIONE richiesta deve essere DIRETTAMENTE RIFERIBILE A TALE INTERESSE, oltre che INDIVIDUATA o BEN INDIVIDUABILE. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

8 Se non si vuole che il diritto di accesso trasmodi in mera soddisfazione di curiosità o in generica aspirazione alla legalità, esso deve essere finalizzato alla conoscenza di atti rispetto ai quali sussiste o è connessa quantomeno un’utilità per il richiedente (Art. 24, c. 3, legge n. 241/1990). Il titolare del preteso diritto deve esporre, non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione, ma anche comprovare, ove necessario anche giudizialmente, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato. Fermo restando che il diritto di accesso non è consentito solo in ragione di un possibile sviluppo di carattere giurisdizionale, essendo sufficiente che il ricorrente vanti un interesse concreto e qualificato. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

9 Non basta l’INTERESSE DI FATTO per avere accesso agli atti
Non basta l’INTERESSE DI FATTO per avere accesso agli atti. I caratteri dell’interesse sotteso all’accesso devono essere quattro: Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

10 Attualità: utilità della richiesta in sé considerata
Personalità: legame tra interesse e soggetto Concretezza: tangibilità dell’interesse Serietà: meritevolezza, non interesse volto al solo scopo di nuocere o recare molestia Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

11 3. L’OGGETTO DELL’ACCESSO
L’art. 22, c. 1, lett. d), della legge n. 241/1990 individua l’oggetto dell’accesso nel documento amministrativo, inteso come: “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una PA e concernenti l’attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

12 Dalla generica dizione legislativa si evince che l’accesso può riguardare oltre ai provvedimenti, tutti i documenti del procedimento amministrativo che concorrono a determinare il contenuto finale, a nulla rilevando la fase in cui versino i diversi procedimenti nelle fattispecie concrete e cioè anche gli atti preparatori e gli atti destinati ad avere un’efficacia esclusivamente interna. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

13 Tale definizione delimita il diritto di accesso che non comprende l’accesso cd. informativo, che introduce a carico della PA un’attività di cognizione e di giudizio non ancora tradotta nello strumento documentale. Non sono cioè accessibili le informazioni in possesso della PA che non abbiano forma di documento amministrativo. Allo stesso modo, non sono accessibili i documenti posseduti da una PA non nell’esercizio di una funzione amministrativa, ma nell’esercizio di attività giurisdizionale [es. documenti di indagine posseduti dall’autorità di PS in ragione di un procedimento penale in corso]. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

14 4. LA NOZIONE DI PA AI FINI DELL’ACCESSO
L’art. 22, c. 1, lett. e), della legge n. 241/1990, ai fini dell’accesso, fornisce una nozione ampia di PA intesa come: “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. L’art. 23 della legge n. 241/1990 aggiunge: “il diritto di accesso di cui all’art. 22 si esercita nei confronti delle PA, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti secondo quanto previsto dall’art. 24”. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

15 Da sempre ci si chiede se le disposizioni dettate in materia di accesso possano essere applicate anche nei confronti degli atti di diritto privato di una PA o nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse. La tesi positiva è ormai unanimamente abbracciata a far tempo soprattutto dalle decisioni del Consiglio di Stato adottate in Adunanza Plenaria n. 4/1999 e n. 5/1999: “l’accesso ai documenti amministrativi non è correlato agli atti amministrativi, bensì in modo più ampio, all’attività amministrativa, nel cui ambito concettuale deve ricomprendersi non solo l’attività di diritto amministrativo ma anche l’attività di diritto privato, volta, al pari della prima, alla cura concreta di interessi della collettività”. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

16 5. I LIMITI ALL’ACCESSO: LE ESCLUSIONI LEGALI
L’art. 24 della legge n. 241/1990 prevede che IL DIRITTO DI ACCESSO E’ ESCLUSO: a) per I DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO DI STATO ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei PROCEDIMENTI TRIBUTARI, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei PROCEDIMENTI SELETTIVI, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

17 La giurisprudenza ha precisato che:
non sono accessibili I DOCUMENTI CONNESSI AI DOCUMENTI SEGRETI se contenenti informazioni che possono essere suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto agli interessi tutelati con il segreto; il diritto di accesso nei PROCEDIMENTI TRIBUTARI è riconosciuto solo qualora la p.a. abbia concluso il procedimento con l’emanazione del provvedimento finale; per PROCEDIMENTI SELETTIVI devono intendersi tutti quei procedimenti nell’ambito dei quali viene operata, anche sulla base di informazioni psico-attitudinali, una valutazione di tipo assoluto, vale a dire che riguardi un solo soggetto o distintamente ciascuno dei più soggetti presi in esame nel procedimento amministrativo. Si parla di concorsi, trasferimenti, procedure per la nomina ad incarichi particolari o a mansioni superiori, ecc. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

18 6. I RAPPORTI TRA ACCESSO E RISERVATEZZA
Il rapporto tra accesso e riservatezza viene regolato attraverso il coordinamento delle disposizioni dettate dalla legge n. 241/1990 con le norme del d.lgs. n. 196/2003. Le norme approntano 3 livelli di protezione dei dati relativi alla sfera dei privati con una tutela progressivamente più ampia. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

19 DATI COMUNI DELLA PERSONA
L’art. 59 del d.lgs. n. 196/2003 rinvia agli Artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. DATI SENSIBILI L’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003 rinvia all’art. 24, c. 7,della legge n. 241/1990. DATI SENSIBILISSIMI Il trattamento di tali informazioni è stato vietato sul piano internazionale e comunitario, pur essendo consentito in ambito nazionale qualora necessario per perseguire una SFERA CIRCOSCRITTA DI IMPORTANTI FINALITA’ e qualora basato su SPECIFICHE ED ELEVATE GARANZIE. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

20 INFORMAZIONI ANAGRAFICHE, ECC.
DATI COMUNI INFORMAZIONI ANAGRAFICHE, ECC. Tali tipologie di dati, considerata l’assenza di una disciplina specifica e derogatoria delle ordinarie prescrizioni dettate dalla legge n. 241/1990 per l’accesso, devono ritenersi SOGGETTI ALLE REGOLE GENERALI sancite dalla legge sul procedimento. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

21 DATI SENSIBILI DATI IDONEI A RILEVARE L’ORIGINE RAZIALE ED ETNICA, LE CONVINZIONI RELIGIOSE, FILOSOFICHE O DI ALTRO GENERE, LE OPINIONI POLITICHE, L’ADESIONE A PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO, FILOSOFICO, POLITICO O SINDACALE. Il legislatore recedendo dal tentativo di individuare per tabulas casi e ipotesi afferenti a dati sensibili esclusi dall’accesso, ha demandato agli enti e all’autorità giurisdizionale il compito non solo di verificare nel singolo caso concreto la legittimazione dell’istante ad accedere agli atti in virtù di un interesse giuridicamente protetto connesso al documento richiesto, ma anche di valutare se e in quali limiti L’ACCESSO SIA STRETTAMENTE INDISPENSABILI ALLA TUTELA DI TALE INTERESSE. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

22 DATI SENSIBILISSIMI INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA VITA SESSUALE DELLA PERSONA Quando il trattamento concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, esso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende TUTELARE con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consiste in UN DIRITTO DELLA PERSONALITA’ O IN UN ALTRO DIRITTO O LIBERTA’ FONDAMENTALE O INVIOLABILE [ART. 60 D.LGS. N. 196/2003]. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

23 7. LE MODALITA‘ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
L’art. 25, c. 1 e c. 2, della legge n. 241/1990, prevede che: “Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. “La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

24 8. LA TUTELA AMMINISTRATIVA DEL DIRITTO DI ACCESSO
Gli art. 25, c. 4, e art. 27 della legge n. 241/1990 disciplinano la tutela amministrativa del diritto di accesso davanti alla COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma

25 9. LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO DI ACCESSO
L’art. 25, c. 5, della legge n. 241/1990 dispone che: “Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo”. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato RICORSO, nel termine di 30 giorni, AL TAR, il quale decide in CAMERA DI CONSIGLIO entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. Prof.ssa Avv. Valentina Milani Insegnamento di Diritto Urbanistico [a.a ] Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma


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