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24 maggio 20101 NORME GENERALI Costituzione Codice Civile Codice Penale Statuto dei Lavoratori NORME SPECIALI Norme che trattano in maniera specifica di.

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1 24 maggio 20101 NORME GENERALI Costituzione Codice Civile Codice Penale Statuto dei Lavoratori NORME SPECIALI Norme che trattano in maniera specifica di sicurezza Principi costituzionali e civilistici

2 24 maggio 20102 ART. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […] ART. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori […] ART. 41: L’iniziativa economica è libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

3 24 maggio 20103 Art. 2050 - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per la sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a riconoscimento, se non prova ad avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Art. 2087 - L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

4 24 maggio 20104 ART. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa... ART. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, o li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni; se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

5 24 maggio 20105 ART. 590 - Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa... ART. 589 - Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme […] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni

6 24 maggio 20106 COLPA Negligenza Imprudenza Imperizia DOLO Intenzione di nuocere e di violare la norma

7 24 maggio 20107 NEGLIGENTE: Colui che, pur essendo consapevole della possibilità di avverarsi di un evento dannoso, omette di provvedere secondo quanto la ragione e l’esperienza consigliano IMPRUDENTE: Colui che, nelle stesse condizioni, agisce in contrasto con quanto la ragione e l’esperienza consigliano IMPERITO: Colui che è incapace tecnicamente di esercitare le proprie attività. L’imperizia può derivare dall’ignoranza, cioè dall’insufficiente competenza, oppure dall’inabilità, ossia dall’insufficiente esperienza

8 24 maggio 20108 Art. 30 D.Lgs. 81/08 Un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche... deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

9 24 maggio 20109 2. Il modello organizzativo e gestionale... deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività... 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

10 24 maggio 201010 5...., i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL... o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti... per le parti corrispondenti... 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese... 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

11 24 maggio 201011 Norma: OHSAS - 18001 SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SI BASA SU: precise responsabilità del datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori competenze e ruoli precisi formalizzazione di procedure e registri una completa valutazione dei rischi e conseguente...  programma di prevenzione e protezione  partecipazione dei lavoratori

12 24 maggio 201012 Un Sistema di Gestione della Sicurezza si può rappresentare con lo schema:

13 24 maggio 201013 D.Lgs. 81/08 testo unico sulla Sicurezza D.Lgs. 17/2010 sicurezza delle macchine- marcatura CE D.Lgs. 475/92 dispositivi di protezione individuale Reg.ce 1807/2006 normativa sugli agenti chimici D.Lgs. 151/01 tutela della maternità e paternità D.Lgs. 66/2003 lavoro notturno D.Lgs. 345/99 lavoratori minori

14 24 maggio 201014  sposta l’attenzione dalle macchine ai lavoratori  introduce nelle aziende un sistema organizzato della sicurezza  attribuisce ruoli e responsabilità, interne ed esterne  stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori  obbliga a programmare il miglioramento del livello di sicurezza Ha fatto proprio il Dlgs.626/94 che già da 15 anni:

15 24 maggio 201015 Datore di lavoro Dirigenti Preposti RSPP ASPP Medico competente Addetti emergenze LavoratoriRLS Funzioni operative Funzioni consultive

16 24 maggio 201016 Datore di lavoro Responsabilità Datore di lavoro nelle aziende E’ titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti. Ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

17 24 maggio 201017 Condivide parte dei suoi obblighi con i Dirigenti ed i Preposti Ha i principali obblighi e responsabilità in materia di sicurezza  valutazione dei rischi  organizzazione della sicurezza in azienda  nomina del SPP, del RSPP e del MC  attuazione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori  informazione e formazione dei lavoratori Può delegare alcuni obblighi grazie alle deleghe di funzione

18 24 maggio 201018 Datore di lavoro Dirigenti Organizzazione Valutazione - Programmazione - Attuazione Preposti Attuazione (in base alle indicazioni ricevute), informazione, vigilanza e controllo

19 24 maggio 201019  collabora con il datore di lavoro alle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori  visita gli ambienti di lavoro  definisce il protocollo sanitario  effettua gli accertamenti sanitari  esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica  istituisce ed aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio  fornisce informazioni ai lavoratori (significato degli accertamenti sanitari, esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, informazioni agli RLS, risultati degli accertamenti sanitari) ‏  collabora all'attività di formazione e informazione  consegna ai lavoratori le cartelle sanitarie alla risoluzione del contratto di lavoro

20 24 maggio 201020 Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione  individuare e valutare i rischi e le misure di sicurezza  elaborare misure di sicurezza  elaborare procedure di sicurezza  proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori  partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza  fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro

21 24 maggio 201021 Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro  E’ istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.  In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato <15 aziende con <15 lavoratori di norma eletto direttamente dai lavoratori >15 aziende con >15 lavoratori eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in Azienda, in assenza di tali rappresentanze, é eletto dai lavoratori

22 24 maggio 201022 Il numero minimo dei rappresentanti aziendali è: 1 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori 3 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori 6 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

23 24 maggio 201023 é consultato in ordine alla valutazione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, in merito all’organizzazione della formazione accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione partecipa alla riunione periodica deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico su sua richiesta riceve copia del DVR

24 24 maggio 201024 Persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (DdL), con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, Ogni lavoratore ha obbligo di: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da DdL, dirigenti e preposti utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i DPI; segnalare immediatamente al DdL, dirigente o preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e qualsiasi eventuale condizione di pericolo

25 24 maggio 201025 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal DdL; sottoporsi ai controlli sanitari previsti e disposti dal medico competente. Persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (DdL), con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,

26 24 maggio 201026  individuare i pericoli  valutare i rischi  identificare le misure di sicurezza  programmare gli interventi migliorativi  verificare i risultati

27 24 maggio 201027 Pericoli per la salute: Agenti chimici Agenti biologici Agenti cancerogeni Microclima Radiazioni ionizzanti Radiazioni non ionizzanti Rumore Vibrazioni Illuminazione Videoterminali Pericoli per la sicurezza: Luoghi di lavoro (aree di transito, scale, spazi di lavoro) ‏ Impianti elettrici Reti ed apparecchi di distribuzione gas Prodotti chimici Temperatura alta o bassa Sostanze infiammabili Attrezzature di lavoro (macchine, attrezzi manuali, apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) ‏ Pericoli dovuti a carenze degli aspetti organizzativi: Posizioni di lavoro e movimenti scorretti Metodo di lavoro scorretto Movimentazione manuale dei carichi e sforzi fisici Ritmi di lavoro eccessivi Impegno visivo elevato Stress Formazione e informazione

28 24 maggio 201028 Laddove norme tecniche o disposizioni di legge non prevedano metodologie specifiche si considera il rischio come funzione di due variabili: la probabilità (intesa come probabilità che un certo evento si verifichi) il danno (inteso come gravità delle conseguenze dell’evento).

29 24 maggio 201029 Attribuendo alla probabilità P ed al danno D un valore numerico variabile da 1 a 5, si attribuisce al rischio un valore ottenuto dal loro prodotto (R = P x D) PROBABILITÀ 12345 DANNO 1 2 3 4 5 TABELLA DEI VALORI DEL RISCHIO > 10 ELEVATO 5 – 10 MEDIO ≤ 4 BASSO

30 24 maggio 201030 Prevenzioneriduzione della probabilità P Protezionelimitazione del danno D Misure: Tecniche Organizzative Procedurali Informazione e formazione

31 24 maggio 201031 Criteri adottati per la programmazione:  Gravità del rischio considerato  Considerazioni di carattere organizzativo, tecnico ed economico Criterio della migliore tecnica concretamente attuabile e priorità alle soluzioni semplici e di immediata attuazione R > 10 Azioni correttive indilazionabili attuazione entro 2 mesi 5  R  10 Azioni correttive necessarie: attuazione entro 6 mesi R  4 Azioni migliorative: attuazione entro 1 anno

32 24 maggio 201032 Il fine della comunicazione:  Far conoscere qualcosa (informazioni)  Far fare qualcosa (comportamenti)  Far pensare qualcosa (opinioni)  Far provare qualcosa (emozioni) Cenni di tecniche della comunicazione

33 24 maggio 201033 INFORMAZIONE complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla: - identificazione, - riduzione - gestione dei rischi in ambiente di lavoro; DEFINIZIONI

34 24 maggio 201034 FORMAZIONE, processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti conoscenze e procedure utili a: - acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti -identificae, ridurre e gestire i rischi; DEFINIZIONI

35 24 maggio 201035 ADDESTRAMENTO complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di: - attrezzature, - macchine e impianti, - sostanze, dispositivi, DPI - procedure di lavoro DEFINIZIONI

36 24 maggio 201036 Per una INFORMAZIONE efficace:  Considerare a chi mi rivolgo e quindi: - Come catturare la sua attenzione - Che bisogni, interessi, problemi ha - Quale leva per motivarlo ad assumere nuovo comportamenti

37 24 maggio 201037 Per una INFORMAZIONE efficace  Selezionare il contenuto  Selezionare il mezzo/i  Usare più mezzi contemporaneamente  Definire inizio e fine

38 24 maggio 201038 Fare FORMAZIONE … a chi? quando? Ad ogni lavoratore per il proprio posto di lavoro e per le proprie mansioni  All’assunzione  Trasferimento o cambio mansione  Introduzione nuove macchine o sostanze  Insorgenza o evoluzione di nuovi rischi

39 24 maggio 201039 FORMAZIONE … Lo scopo è l’apprendimento di:  Conoscenze  Capacità  Comportamenti diversi da quelli abituali...  Far diventare competente

40 24 maggio 201040 FORMAZIONE si effettua con: ESPOSIZIONE -  docenza CONFRONTO -  discussione VERIFICA -  esercitazione RINFORZO -  dimostrazione, prova VERIFICA IN SITUAZIONE -  controllo

41 24 maggio 201041 FORMAZIONE continua, far emergere il sapere organizzativo il sapere organizzativo Raccolta ed esposizione segnalazioni su incidenti mancati o avvenuti Confronto sul modo di lavorare di ciascuno Proposta di modifica del comportamento lavorativo Avvio della sperimentazione Verifica all’inizio della prossima riunione

42 24 maggio 201042 CARATTERISTICHE DELLA RIUNIONE Momento di ascolto non valutativa Tutte le idee sono benvenute Tutti si pronunciano si cercano soluzioni condivise

43 24 maggio 201043 FINE Grazie per l’attenzione


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