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La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa

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Presentazione sul tema: "La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa"— Transcript della presentazione:

1 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa Relatore: Claudio BELCARI Autore di n° 2 e-book sulla L. 164/2014 c.d. “sblocca-Italia” e n° 1 e-book sulla L.R.T. n° 65/2014 edizioni gruppo Maggioli Funzionario con responsabilità dirigenziali del Servizio Sportello Unico EDILIZIA e S.U.A.P. di Comune e formatore Enti locali, Ordini e Collegi Professionali, scuole private ANCI, ed autore di e-book ed articoli su riviste di carattere nazionale – GROSSETO - Sala Pegaso, Piazza Dante Consiglio notarile del Distretto di Grosseto

2 LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA DEGLI IMMOBILI
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA DEGLI IMMOBILI

3 C’è conformità alle norme urbanistico-edilizie e di settore ?
P.T.C. Provincia Es. P.M.A.A. P.S. Comune Es. Vincoli sovraordinati conformativi R.U. Comune Es. categorie intervento edifici, Normativa area, funzioni R.E. Comune Es. prescrizioni Parametri edilizi ed aereoiiluminanti Altri R.E. Comune Del verde, energia alternativa, acustica, scarichi Legge n° 64/1974 sismica – Opere strutturali P.I.T. regione P.P.R. Codice dell’Ambiente Autorizzazione scarico in ambiente Codice della strada D.lgs. 285/1992 Barriere architettoniche L. 13/1989 e D,M. n° 236/1989 A.S.L. N.I.P. C’è conformità alle norme urbanistico-edilizie e di settore ? Terre e rocce da scavo Art. 186 del d.lgs. 152/2006 e regolamento del D.M L. 39/2000 Legge forestale Regolarità contributiva L. 1086/1971 Cemento armato ed acciaio Codice del Commercio L.R.T. N° 28/2005 Sicurezza luoghi di lavoro D.M. 81/2008 A.C.E. Attestato Certificazione energetica Vincolo Idrogeologico R.D. n° 523/1904 Acustica D.M. 1444/1968 Impianti D.M. 37/2008 Obbligo installazione impianti energia rinnovabile L..244 del 2007 Vincolo Paesaggi- stico P.A.I. Autorità di Bacino Arno Rischio idraulico Normativa termica L. 10/1991 Prevenzione incendi D.M Sicurezza in copertura D.P.G.R 75/R

4 IL TITOLO EDILIZIO E’ CORRETTO ?
5) S.C.I.A. fuori sagoma 6) SCIA con inizio lavori differito pareri a cura S.U.E. 7) SCIA variante rispetto sagoma area vincolata 8) P.d.C. con silenzio assenso 4) S.C.I.A. con rispetto di sagoma 9) SCIA con rispetto sagoma in area a vincolo 3) Attività Edilizia Libera con comunicazione e rela.assev. 10) P.d.C. con silenzio rifiuto IL TITOLO EDILIZIO E’ CORRETTO ? 2) Attività Edilizia Libera con obbligo di comunicazione 11) P.d.C. alternativo alla S.C.I.A. 1) Attività Edilizia Libera senza alcun adempimento 12) P.A.S. Procedura abilitativa semplificata 18) Attestazione di conformità in sanatoria 13) Autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del Dlgs. 259/2003 17) P.d.C. in sanatoria 16) Comunicazione tardiva edilizia libera 15) Opere, interventi privi di rilevanza edilizia 14) D.I.A. ai sensi dell’art. 87-bis del D.lgs. 259/2003

5 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI 5 Consiglio notarile del distretto di Grosseto I VARI PROFILI GIURIDICI CHE POSSONO RIGUARDARE GLI IMMOBILI, IN SEDE DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DA VALUTARE, IN RELAZIONE: AI TITOLI EDILIZI CHE INTERESSANO L’IMMOBILE; ALL’EPOCA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE; AI REGOLAMENTI COMUNALI LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA LA COMMERCIABILITA’ DEGLI IMMOBILI ESEGUITI IN EPOCA PRECEDENTE ALL’ANNO 1967. LA SANZIONABILITA’ DI OPERE PRIVE DI TITOLO EDILIZIO DA VALUTARE CON RIFERIMENTO AL QUADRO NORMATIVO (tempo trascorso, ecc.) L’USO E L’UTILIZZABILITA’ DA VALUTARE CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA AGIBILITA’ DA VALUTARE CON RIFERIMENTO ALLA CONFORMITA’ DELLA SITUAZIONE DELL’IMMOBILE IN RAPPORTO AL CENSIMENTO CATASTALE LA CONFORMITA’ CATASTALE LA CONFORMITA’ IMPIANTISTICA DA VERIFICARE LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI IN RAPPORTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA IMPIANTISTICA DA VERIFICARE LA CONFORMITA’ DELL’IMPIANTISTICA ENERGETICA CON LA NORMATIVA IN MATERIA LA CONFORMITA’ ENERGETICA

6 QUANDO NON OCCORRE SANATORIA EDILIZIA
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto QUANDO NON OCCORRE SANATORIA EDILIZIA TOLLERANZE AMMESSE in sede di verifica D.P.R. 380/2001 art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” L.R. 65/2014 art. 198 – Tolleranze di costruzione Ai fini della disciplina di cui agli articoli 206 (parziale difformità) e 209 (accertamento di conformità), non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure dalla S.C.I.A., qualora proposta in conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali adottati o approvati e con il vigente regolamento edilizio, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” Dette tolleranze sono da ritenersi applicabili in sede di effettiva misurazione degli immobili e non da riportare sugli elaborati progettuali. Detta percentuale del 2% è da ritenersi vincolante nella misura di ogni singolo elemento (altezza, larghezza, lunghezza, superficie coperta e cubatura ecc.), per ogni singola unità immobiliare.

7 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA RELATIVAMENTE AD OPERE DATATE E PRIVE DI TITOLI ABILITATIVI L’art. 31 della L. n° 1150 del 1942 citava: “Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza…” L’art. 10 della L. n° 765 del 1967, modificava il suddetto art. 31 ed estendeva a tutto il territorio comunale, ivi comprese le aree agricole fuori dal centro abitato, l’obbligo della licenza edilizia L’art. 207 della L. n° 65/2014 afferma che le opere ed interventi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, qualora all’epoca della realizzazione risultavano ricadenti all’esterno della perimetrazione dei centri abitati, sono da considerarsi consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio Tutte le opere eseguite prima dell’anno 1942, in tutto il territorio comunale, in tutti i comuni sono da ritenersi nella condizione di conformità, dal punto di vista urbanistico-edilizio; Tutte le opere eseguite fuori dai centri abitati prima dell’anno 1967, sono da ritenersi nella condizione di conformità urbanistico-edilizia

8 LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI 8 Consiglio notarile del distretto di Grosseto LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA Cosa succede se un Comune aveva un regolamento comunale precedente all’anno 1942, che stabiliva l’obbligo di dotarsi di permesso, nulla-osta ecc.? Sentenza del T.A.R. Toscana n° 92/2009 del comune di Arezzo Sentenza del T.A.R. Toscana n°197/2011 del comune di Scandicci Affermano: che “la norma statale prevale rispetto alla disciplina regolamentare comunale previgente il 1942 e ciò è evincibile non solo in ragione dell’applicazione del principio della gerarchia delle fonti normative, ma anche per evidenti motivi di uniformità nazionale della disciplina e per evitare possibili situazioni discriminatorie, così come peraltro messo in evidenza dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sezione V 21/10/1998 n.1524).” Pertanto è illegittima la posizione di un Comune che ritenga un’opera eseguita prima dell’anno 1942, illegittima ed abusiva, sulla base di un proprio regolamento comunale che ne stabiliva l’obbligo di autorizzazione, mediante permesso, nulla-osta, ecc.. Pertanto tutte le opere edilizie, eseguite prima dell’anno 1942, sono da ritenersi nella condizione di conformità urbanistico-edilizia in tutto il territorio

9 LA CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA DEGLI IMMOBILI
OPERE REALIZ- ZATE PRIMA DEL 1/9/1967 FUORI DAI CENTRI ABITATI OPERE DOTATE DI REGOLA- RE TITOLO EDILIZIO Ordinario in sanatoria o condono edilizio OPERE OGGETTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali Art. 199 L.R. 65/2014 Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire Art. 206 L.R. L.R. 65/2014 Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa Art. 200 L.R. 65/2014 Interventi di attività di edilizia libera, realizzati in difformità dalle norme urbanistiche,… Art. 201 L.R. 65/2014 Opere fiscalizza-te con la procedura stabilita dagli artt. 207 e 208 della L.R. 65/2014 OPERE LEGITTIMATE SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA’ URBANISTICO -EDILIZIA Opere che non incontrano limiti nel futuro utilizzo sotto il profilo urbanistico-edilizio Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere - Non estingue il reato penale Pagamento di sanzione pecuniaria Opere fiscalizzate, non legittimate sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia – La sanzione ha funzione alternativa alla demolizione e non legittima mai il bene. Beni con limitazioni sotto il profilo urbanistico-edilizio, per quanto attiene alla loro utilizzabilità futura -

10 L. 124/2015 c.d. “Madia” : NOVITA’ IN MATERIA DI AUTOTUTELA
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto L. 124/2015 c.d. “Madia” : NOVITA’ IN MATERIA DI AUTOTUTELA N.B. la parte in rosso è aggiunta dall’art. 6 comma 1 lettera d) della L. n° 124/2015 Legge 241/1990 art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20 e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ DELL’AUTOTUTELA: Atto amministra- tivo illegittimo Va motivato l’esercizio di un potere facoltativo Entro un termine ragionevole Interesse pubblico specifico ed attuale Tenere conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati NOVITA DELLA L. n° 124/2015 Il potere di autotutela può essere esercitato ENTRO IL TERMINE DI MESI 18, dal rilascio dell’atto amministrativo anche nell’ipotesi si sia formato per silenzio assenso

11 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI 11 Consiglio notarile del distretto di Grosseto IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO IN SANATORIA, CON OPERE EDILIZIE DI ADEGUAMENTO, NECESSARIE PER RENDERE LE OPERE CONFORMI ALL’INTERO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Quando le opere eseguite in assenza di titolo edilizio, risultano sanabili, previa esecuzione di alcuni interventi edilizi, necessari per adeguare l’immobile e renderlo conforme all’intero quadro urbanistico-edilizio L. 65/2014 art. 200 comma 4 L. 241/1990 art. 19 comma 3 novellato dalla L. n° 124/2015 c.d. “Madia” “Ove gli interventi ed opere […] siano stati eseguiti a seguito di presentazione di una SCIA, l’adozione dei provvedimenti sanzionatori è subordinata all’accertamento da parte del comune dell’impossibilità di conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni” Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie […]

12 Prevedeva la possibilità di conformare l’attività
L. 124/ MODIFICA ALLA PROCEDURA DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) – L. 241/1990 art. 19 comma 3 PRIMA DELLA L. n. 124/2015 OGGI DOPO LA L. n. 124/2015 Prevedeva la possibilità di conformare l’attività Stabilisce l’obbligo, ove possibile, di consentire la conformazione dell’attività e viene disciplinata in dettaglio (esempio prescrivendone necessità di motivazione ed obbligo di sospensione dell’attività) In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, poteva sempre e IN OGNI TEMPO adottare i provvedimenti sanzionatori. Non è più prevista la possibilità per l’amministrazione comunale, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, in ogni tempo senza prescrizioni temporali di poter adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi. La L. 124/2015 l’ha inserita all’art. 21-nonies della L. 241/1990

13 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto ART. 207 L.R. 65/2014 SANZIONI PER OPERE ED INTERVENTI EDILIZI ABUSIVI ANTERIORI AL 1° SETTEMBRE 1967

14 14 L.R. n° 65/2014, art Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967 Ricadenti all’epoca all’interno della perimetrazione dei centri abitati Sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione delle opere Non sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione delle opere In contrasto con gli strumenti urbanistici Conformi agli strumenti urbanistici Sanzione pecuniaria non superiore ad euro 500,00 Conviene presentare ua sanatoria ai sensi dell’art. 209 Sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile …. ridotto della metà. La sanzione non può essere in ogni caso inferiore ad euro 1.000,00, e non può essere superiore ad euro 3.000,00 Qualora il comune valuti che tale interesse sussista, applica, a seconda dei casi, le sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206 La corresponsione della sanzione NON DETERMINA LA LEGITTIMAZIONE DELL’ABUSO. In assenza di specifica disciplina su tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume.

15 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto ART. 208 L.R. 65/2014 SANZIONI PER OPERE ED INTERVENTI EDILIZI ABUSIVI ANTERIORI AL 17 MARZO 1985

16 In assenza di titolo abilitativo In difformità dal titolo abilitativo
16 L.R. n° 65/2014 art Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985 In assenza di titolo abilitativo In difformità dal titolo abilitativo Opere in contrasto con gli strumenti urbanistici Opere conformi agli strumenti urbanistici Opere in contrasto con gli strumenti urbanistici Opere conformi agli strumenti urbanistici Si applica una sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’opera, ridotto della metà, valutato dall’ufficio tecnico comunale che non può essere inferiore ad euro 2.000,00 e superiore ad € ,00 Si applica una sanzione pecuniaria pari all’incremento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione dell’opera. La sanzione non può essere inferiore ad euro 3.000,00 e superiore ad euro 9.000,00 Si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 4.500,00 Si applica una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 1.000,00 e non superiore ad euro 3.000,00 La corresponsione della sanzione NON DETERMINA LEGITTIMAZIONE DELL’ABUSO. In assenza di specifica disciplina del Piano Operativo su tali opere non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume.

17 IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLO STATO
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLO STATO RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 207 E 208

18 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI 18 Consiglio notarile del distretto di Grosseto RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 207 E 208 E’ PENDENTE UN RICORSO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA Lo stato ritiene che le disposizioni degli articoli 207 e 208, si pongano in contrasto con la normativa di principio del D.P.R. 380/2001 e quindi violano le disposizioni dell’art. 117 della costituzione. Si sostiene che queste disposizioni limitino l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge statale che prevedono la demolizioni degli abusi ancorché datati e l’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale. Diversamente dalla legge statale di principio si prevede un termine di decadenza e di prescrizione per l’esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi del comune, afferente alla procedura sanzionatoria amministrativa. La legge regionale prevede un accertamento del tutto discrezionale e non previsto dalla normativa statale “dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata” escludendo la demolizione dell’opera, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e consente che il piano operativo possano disciplinare gli interventi edilizi su tali opere. Secondo lo stato si introduce una forma di condono edilizio surrettizia, di sanatoria straordinaria, la cui iniziativa è di competenza statale e che in base all’ordinamento non è consentito alle regioni di ampliare i limiti applicativi (sentenze Corte costituzionale n. 196 del 2004 e 70 del 2005). La disposizione della L.R. 65/2014 trova invece fondamento in quella parte della giurisprudenza che afferma che l’azione repressiva del comune a fronte di abusi datati, deve dare atto del tempo trascorso e motivare l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata.

19 19 LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE AD ABUSI DATATI SENTENZE: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n del ; Consiglio di Stato sezione IV, sentenza n° 2132 del SENTENZE: Consiglio di Stato sez. VI sentenza n del 18/5/2015; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n del 15/7/2013 RELATIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DI UN’OPERA ABUSIVA, NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO RELATIVAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DI UN’OPERA ABUSIVA, SUSSISTE L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto di vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, ne una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, preposta alla vigilanza comportano la nascita di una posizione di legittimo affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale il potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello di ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

20 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI 20 Consiglio notarile del distretto di Grosseto LE RAGIONI DELLA REGIONE TOSCANA A SOSTEGNO DELLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 207 E 208 Sulle opere anteriori al 1967 all’esterno dei centri abitati la previsione integra una mera ricognizione degli effetti della legge statale Non vi è violazione dell’obbligo della repressione in quanto il principio di valutazione dell’interesse pubblico nelle fattispecie di «affidamento del privato» è un principio generale dell’ordinamento statale (vedere azione di autotutela) Non si tratta di una forma di condono in quanto le opere non vengono legittimate. Nella legge statale art. 34 del D.P.R. 380/2001, esiste già un principio di non demolizione di opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, ove non demolibili senza arrecare pregiudizio alla parte conforme. In tali casi si applica, come previsto dagli articoli 207 e 208 della L.R. 65/2014, una fiscalizzazione di tali opere non conformi, con applicazione di una sanzione amministrativa, che non determina la conformità urbanistico-edilizia delle opere. Vi è giurisprudenza amministrativa recente che afferma che il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione, preposta alla vigilanza comportano la nascita di una posizione di legittimo affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale il potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che indichi il pubblico interesse, diverso da quello di ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio imposto al privato.

21 EFFETTI DEL RICORSO DELLO STATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI 21 Consiglio notarile del distretto di Grosseto EFFETTI DEL RICORSO DELLO STATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE Il ricorso pendente di per sé non sospende l’applicazione della legge regionale La Corte Costituzionale, può disporre la sospensione del provvedimento ma questo fino ad oggi non è avvenuto e rappresenta un caso poco frequente Probabilmente l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità retroagisce ma non avrà effetti sui rapporti esauriti TEMPI: E’ STATO DISCUSSO IN PRIMA SEDUTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN DATA 20/10/2015

22 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto ART. 182 L.R. 65/2014 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ IN SANATORIA PER GLI INTERVENTI REALIZZATI NELLE ZONE SISMICHE

23 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI 23 Consiglio notarile del distretto di Grosseto LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 Art. 182 L.R. 65/ Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità La corte costituzionale con sentenza n°101 del aveva dichiarato l’illegittimità della L.R.T. del n° 4 art. 5 commi 1,2,3,6 e 7 (art. 118 commi 1,2 e 3) della L.R.T. n° 1/2005 […] 3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla normativa tecnica, il comune respinge l’istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria.

24 La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa
relatore: Claudio BELCARI 24 Consiglio notarile del distretto di Grosseto LE NOVITA’ DELLA L.R. n°65/2014 Art. 182 L.R. 65/ Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità 4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria. 5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.

25 PROCEDURA DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA
IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI SANATORIA, CON OPERE EDILIZIE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER OTTENERE LA CONFORMITA’ SISMICA PROCEDURA DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA Viene presentata l’istanza di sanatoria al Comune con la rappresentazione grafica: dello stato legittimato; dello stato di fatto attuale come da eventuale verbale di accertamento (non conforme); dello stato di adeguamento, da realizzarsi mediante opere edilizie (stato conforme). Viene effettuata e completata l’istruttoria e verificata la conformità urbanistico-edilizia, viene comunicato l’accoglimento dell’istanza, con l’intimazione ad eseguire le opere edilizie di adeguamento, entro un congruo termine assegnato. L’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Il professionista assevera l’avvenuta esecuzione in conformità dell’elaborato grafico e trasmette apposita comunicazione, corredata di documentazione fotografica. IL COMUNE RILASCIA IL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA (p.d.c. o attestazione di conformità).

26 Grazie dell’attenzione
La conformità urbanistico-edilizia alla luce della vigente normativa relatore: Claudio BELCARI Consiglio notarile del distretto di Grosseto Grazie dell’attenzione Claudio BELCARI Per l’eventuale inserimento nella mailing-list, inviare richiesta a:


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