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FORMAZIONE sulla sicurezza NEI LUOGHI DI LAVORO Parte generale

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Presentazione sul tema: "FORMAZIONE sulla sicurezza NEI LUOGHI DI LAVORO Parte generale"— Transcript della presentazione:

1 FORMAZIONE sulla sicurezza NEI LUOGHI DI LAVORO Parte generale
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 36 e art. 37 del D. Lgs. 81/2008) FORMAZIONE sulla sicurezza NEI LUOGHI DI LAVORO Parte generale Prof. Loris Poloni

2 La formazione dei lavoratori
Il D.Lgs. 81/08 riserva una particolare attenzione alla formazione dei soggetti responsabili della sicurezza (addetti antincendio, addetti primo soccorso, addetti servizio di prevenzione incendi ecc.), prefigurando diverse tipologie di percorsi formativi in relazione alla peculiarità ed alla natura del ruolo ricoperto nel luogo di lavoro. Quanto ai singoli lavoratori, l’art. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 prevedono che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione e formazione: a)  sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia; b)  sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate (misure prevenzione incendi, misure primo soccorso, ecc.). Prof. Loris Poloni

3 La formazione dei lavoratori
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che risulta essere l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 37 del D.LGS. 81/08 Le attività lavorative sono suddivise a seconda delle potenzialità di rischio in: CLASSE RISCHIO BASSO - Settori: Commercio, Attività Artigianali, Alberghi Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni Culturali, Servizi domestici CLASSE RISCHIO MEDIO – Settori: Agricoltura, Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza Sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, Istruzione CLASSE RISCHIO ALTO – Settori: Attività Estrattive, Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Conciarie, Sanità, Raffineria, Sanità e assistenza sociale… La Formazione per i lavoratori è stabilita in: CLASSE RISCHIO BASSO (4 ore Formazione Generale + 4 ore Formazione Specifica) CLASSE RISCHIO MEDIO (4 ore Formazione Generale + 8 ore Formazione Specifica) CLASSE RISCHIO ALTO. (4 ore Formazione Generale + 12 ore Formazione Specifica) Prof. Loris Poloni

4 Un po’ di storia… L’evoluzione normativa
Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”) DPR n. 303 del 1956, specifico per l’igiene del lavoro “Norme generali per l’igiene sul lavoro” DPR n. 164 del 1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, specifico per la prevenzione degli infortuni nei cantieri, è considerato il “capostipite” in materia di sicurezza sul lavoro. Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” D.LGS n° 626 del 1994 cd «legge sulla sicurezza» D.LGS n° 81 del 2008 “Testo Unico per la Sicurezza” coordinato con D.Lgs 106/2009 e s.m.i. Prof. Loris Poloni

5 ES.: AUTO CHE SBANDA IN MONTAGNA… E NOI SIAMO AL MARE.
pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (ART. 2, d.LGS. 81/2008) ES.: AUTO CHE SBANDA IN MONTAGNA… E NOI SIAMO AL MARE. IL TERMINE è GENERALMENTE USATO ASSIEME AD ALTRE PAROLE: PERICOLO DI ELETTROCUZIONE, DI CESOIAMENTO, DI SCHIACCIAMENTO… Prof. Loris Poloni

6 ES.: AUTO CHE SBANDA VICINO A NOI
riSCHIO ProBABILITà DI RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI POTENZIALE DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE AD UN DETERMIANTO FATTORE O AGENTE O ALLA LORO COMBINAZIONE (ART. 2, d.LGS. 81/2008) ES.: AUTO CHE SBANDA VICINO A NOI Prof. Loris Poloni

7 MATEMATICAMENTE PARLANDO…
riSCHIO MATEMATICAMENTE PARLANDO… COMBINAZIONE DI ProBABILITà E DI GRAVITà DI POSSIBILI LEsIONI O DANNI ALLA SALUTE IN UNA SITUAZIONE PERICOLOSA P = PROBABILITà DEL DANNO D= ENTITà DEL DANNO I = INFORMAZIONE/FORMAZIONE R = 𝑃 𝑥 𝐷 𝐼 Prof. Loris Poloni

8 iNCIDENTE EVENTO NEGATIVO, NON VOLUTO E POTENZIALMENTE IN GRADO DI PROVOCARE DANNI A COSE E PERSONE. Prof. Loris Poloni

9 iNFORTUNIO EVENTO TRAUMATICO AVVENUTO IN OCCASIONE DI LAVORO, ALL’INTERNO DI UN TURNO LAVORATIVO, PER CAUSA VIOLENTA CHE ABBIA CAUSATO UNA O Più LESIONI DA CUI Può DERIVARE LA MORTE O UN’INABILITà PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE AL LAVORO O UN’INABILITà TEMPORANEA Prof. Loris Poloni

10 SALUTE STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, NON CONSISTENTE SOLO IN UN’ASSENZA DI MALATTIA O INFERMITà Prof. Loris Poloni

11 OGNI ALTERAZIONE DELLA SALUTE CHE NON DIPENDE DA UN INFORTUNIO.
MALATTIA OGNI ALTERAZIONE DELLA SALUTE CHE NON DIPENDE DA UN INFORTUNIO. IN SENSO MEDICO, PROCESSO CRONICO OD ACUTO, LOCALIZZATO O DIFFUSO, CHE DETERMINA UNA RIDOTTA FUNZIONALITà DELL’ORGANISMO. Prof. Loris Poloni

12 PROTEZIONE INSIEME DI MISURE E DISPOSITIVI, COLLETTIVI O INDIVIDUALI, IDONEI A RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO Prof. Loris Poloni

13 PREVENZIONE IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE ADOTTATE O PREVISTE IN TUTTE LE FASI DELL’ATTIVITà LAVORATIVA PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL’INTEGRITà DELL’AMBIENTE ESTERNO Prof. Loris Poloni

14 3 LIVELLI DI PREVENZIONE
PREVENZIONE PRIMARIA: azione diretta ad individuare le cause del rischio, che possono determinare una malattia o un infortunio, per eliminarle o attenuarle PREVENZIONE secondaria: consiste nell’effettuare la diagnosi del danno alla salute in una fase precoce, prima cioè che si manifestino sintomi e prima che il danno diventi irreversibile PREVENZIONE terziaria: insieme di misure (terapeutiche, comportamentali…) che si adottano per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi Prof. Loris Poloni

15 Diritti e doveri… Diritto = insieme delle norme ritenute fondamentali per la persona umana e che non possono essere minimamente violate (diritto all’uguaglianza, al lavoro, alla sicurezza…). posizione giuridica attiva: posso pretendere che altri tengano un certo comportamento nei miei confronti. Dovere = posizione giuridica passiva: consiste in un dovere di astensione da atti lesivi dei diritti altrui, ovvero nell’obbligo di tenere un dato comportamento a favore del soggetto attivo del rapporto giuridico. una persona è obbligata a fare quanto previsto dalla legge Prof. Loris Poloni

16 Ruolo e responsabilità…
ruolo = insieme strutturato di aspettative e comportamenti attesi riguardanti un individuo che occupa una determinata posizione sociale o lavorativa responsabilità = consapevolezza di dover rispondere degli effetti di azioni proprie o altrui Prof. Loris Poloni


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