La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Il TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Il TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO"— Transcript della presentazione:

1 Il TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO
PERCORSI UNIVERSITARI ED EVOLUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

2 T.U.LL.SS. 1934, Tit. II (Professioni sanitarie)
che identificava quali fossero le “professioni sanitarie”, il medico chirurgo, la levatrice ( poi ostetrica), l'assistente sanitaria visitatrice (poi assistente sanitario), l'infermiera diplomata (poi infermiere). Elisabetta Piccioni

3

4 Titoli di studio precedenti alla legge 341/90: giungla di diplomi
Elisabetta Piccioni Titoli di studio precedenti alla legge 341/90: giungla di diplomi Diploma di Scuola Diretta a fini Speciali (universitario) Diploma professionale regionale (ospedaliero) Maturità professionale (purchè iniziata in data antecedente al 30 gennaio 1982) Varie….. Elisabetta Piccioni

5 Diploma Universitario (DU) Laurea (L) Diploma di Specializzazione (S)
LEGGE 341/90 RIFORMA UNIVERSITARIA anche la formazione delle professioni sanitarie per la prima volta entra nel Sistema Università Diploma Universitario (DU) Laurea (L) Diploma di Specializzazione (S) Elisabetta Piccioni

6 affidando la delega al Governo
Il primo, rivoluzionario messaggio di avvio del processo di riforma delle professioni sanitarie venne pronunciato dal Parlamento Nazionale con la Legge n. 421 del 23/10/1992, affidando la delega al Governo Ad adottare un decreto legislativo di attuazione del principio e criterio direttivo enunciato nell’art. 1, lett. o): “prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio Sanitario ed Università… “per la formazione del personale sanitario…” Elisabetta Piccioni

7 Decreto legislativo 30 dicembre 1992 N° 502 (riforma sanitaria bis)
ART.6 3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. I requisiti d’idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanità Il Ministro della Sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, (D.U.) con decreto del Ministro dell‘Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Sanità. Per tali finalità le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n QUESTO DECRETO E IL D.Lgs N 517 SONO STATI INTEGRATI DAL SUCCESSIVO Dlgs 229/99 PER QUANTO RIGUARDA L’ART. 6 Elisabetta Piccioni

8 Decreto Ministro sanità N°745/94: profilo professionale
art. 1  1)E’ individuata la figura del Tecnico Sanitario di laboratorio Biomedico con il seguente profilo: Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.  Art 3 1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione. Elisabetta Piccioni

9 Decreto Ministeriale, furono attribuiti autonomia,
Con l’ atto di minore valore giuridico, qual è un Decreto Ministeriale, furono attribuiti autonomia, competenza e responsabilità a 22 professioni sanitarie: era evidente la debolezza dell’operazione che non avrebbe garantito il pericolo di un ritorno indietro per questo il Ministro Bindi presentò un ddl, approvato all’unanimità dal Parlamento: la legge 42/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” Elisabetta Piccioni

10 LEGGE 26 FEBBRAIO 1999 n°42 disposizioni in materia di professioni sanitarie
§ Rappresenta il punto più alto di definizione delle professioni sanitarie e le libera dalla condizione di ausiliarità (R.D. 1934) con l’abolizione del mansionario e sancendo i principi della titolarità, autonomia professionale e responsabilità Elisabetta Piccioni

11 Legge 26 febbraio 1999 N°42 disposizioni in materia di professioni sanitarie
RICONOSCE ALLE PROFESSIONI SANITARIE UN RUOLO ED UNA AUTONOMIA (art. 1) l’area di competenza è stabilita dai rispettivi profili professionali, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e i propri codici deontologici, con conseguente eliminazione del mansionario E LA TRASFORMAZIONE IN PROFESSIONI INTELLETTUALI STABILISCE MODALITA’ DI EQUIPOLLENZA PER I TITOLI ANTECEDENTI AL D. U. (art 4) con specifici decreti del Ministero Sanità d’intesa con il Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) Elisabetta Piccioni

12 DM n 509/99 LAUREA MAGISTRALE DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
MASTER I LIVELLO (180 cfu - 3 anni) (60 cfu -1 anno) LAUREA MAGISTRALE MASTER II LIVELLO (120 cfu -2 anni) (60 cfu 1 anno) DOTTORATO DI RICERCA (180 cfu -3 anni) Elisabetta Piccioni

13 LAUREA e LAUREA SPECIALISTICA
Decreto 2 aprile 2001 Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero della Salute Finalità del corso Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche vuole offrire ai laureati specialisti/magistrali una formazione culturale e professionale avanzata, per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie dell'area di appartenenza Elisabetta Piccioni

14

15 vera legge quadro del settore: “Disciplina delle professioni sanitarie
La legge 42 costituì la seconda fase della Riforma, si rendeva necessario dar corso a una successiva fase che la perfezionasse e per questo fu varata all’unanimità la legge d’iniziativa parlamentare n.251/00 che divenne la vera legge quadro del settore: “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica” Elisabetta Piccioni

16 10 AGOSTO 2000 LEGGE N°251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” SUDDIVISIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN QUATTRO CLASSI ratificate con successivo D.M.(artt.1,2,3,4) DIRIGENZA ( artt.5,6) Elisabetta Piccioni

17 DECRETO MIN.SANITA’/MURST 29 marzo 2001
3 8 9 2 4 aree professioni con profilo Elisabetta Piccioni

18 Legge n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. ” Introduce un sistema “classificatorio” delle professioni sanitarie art. 6 Istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni sanitarie; (non applicato) art 4 Disciplina la procedura partecipata fra Stato e Regioni per l’integrazione di professioni sanitarie già riconosciute e/o l’istituzione di nuove professioni; art 5 Istituisce la funzione di Coordinamento art.6 Elisabetta Piccioni

19 MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
IN MANAGEMENT E COORDINAMENTO PROFESSIONALIZZANTE PER LE PROFESSIONI SANITARIE (approfondimento TECNICHE (Legge n° ) professionale) Conferenza Stato-Regioni 08/2007 ) Elisabetta Piccioni

20 Elisabetta Piccioni


Scaricare ppt "Il TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO"

Presentazioni simili


Annunci Google