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Spalato 8 maggio 2007 Linquinamento marino nel contesto legislativo Europeo Dott.ssa Giovagnoni Simona.

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Presentazione sul tema: "Spalato 8 maggio 2007 Linquinamento marino nel contesto legislativo Europeo Dott.ssa Giovagnoni Simona."— Transcript della presentazione:

1 Spalato 8 maggio 2007 Linquinamento marino nel contesto legislativo Europeo Dott.ssa Giovagnoni Simona

2 PREMESSA Un valido strumento di lotta allinquinamento marino provocato dalle navi, è dato dal rispetto delle norme esistenti, sia a livello internazionale, comunitario e dei singoli stati. Tuttavia la Convenzione Marpol 73/78 viene attuata in maniera diversa nei vari Stati. È dunque necessario armonizzare la legislazione vigente sia a livello Comunitario sia a livello Internazionale. Occorre unefficace cooperazione tra gli Stati per garantire lindividuazione tempestiva degli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi e lidentificazione dei responsabili.

3 Soltanto attraverso misure dissuasive, efficaci e proporzionate, si garantisce un nesso tra responsabilità di ciascuna delle parti coinvolte nel trasporto di merci inquinanti per mare, e la possibilità che tali parti incorrano in sanzioni. Attualmente né il regime internazionale relativo alla responsabilità civile e allindennizzo in caso di inquinamento da idrocarburi, né il regime riguardante linquinamento causato da altre sostanze pericolose o nocive hanno sufficienti effetti dissuasivi, tali da scoraggiare le parti coinvolte nel trasporto di carichi pericolosi, dalladottare pratiche che non rispettino gli standard; Gli effetti di dissuasione richiesti possono esser raggiunti solo con lintroduzione di sanzioni applicabili non solo al proprietario o al comandante della nave ma anche al proprietario del carico, alla società di classificazione o a qualsiasi altra persona coinvolta.

4 Gli scarichi di sostanze inquinanti provocati dalle navi dovrebbero essere considerati violazioni se sono effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667 GAI che completa la Direttiva 2005/35/CE. Lapplicazione della Direttiva CE 2000/59 (relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) insieme alla Direttiva CE 2005/35 (relativa allinquinamento provocato dalle navi e allintroduzione di sanzioni per violazioni) costituiscono un valido strumento nella serie delle misure destinate a prevenire linquinamento marino provocato dalle navi.

5 DIRETTIVA 200059/CE Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico Obiettivo di tale Direttiva, incentrata sul principio di chi inquina paga, è quello di proteggere ulteriormente lambiente marino, attraverso il miglioramento delle disponibilità e lutilizzo degli impianti di raccolta e del regime coercitivo. Gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti devono soddisfare le esigenze degli utenti, (tutte le navi dalle più piccole alle più grandi) e dellambiente senza causare ingiustificati ritardi alle navi. Lo scarico illecito dei rifiuti in mare può essere ridotto imponendo a tutte le navi di conferire i loro rifiuti agli impianti portuali di raccolta prima di lasciare il porto.

6 Tutto ciò creerebbe un sistema certo di rintracciabilità del rifiuto dal suo luogo di produzione al punto finale di smaltimento o di recupero. Tale sistema trova supporto anche in apposite ispezioni volte a verificare losservanza della Direttiva e allapplicazione di sanzioni tali da scoraggiare la violazione della norma.

7 ITALIA DLGS 182/2003 Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico Ambito di applicazione: a tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto (a prescindere dalla loro bandiera) che fanno scalo in un porto dello Stato. (sono escluse le navi militari da guerra e ausiliare impiegate al momento solo per servizi statali a fini non commerciali) Obblighi: Il Comandante di una nave che approda in un porto è obbligato a conferire tutti i rifiuti prodotti dalla nave allimpianto portuale di raccolta prima di lasciare nuovamente il porto (art. 7) Esenzioni: sono escluse dallobbligo le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari (nave di linea: navi che effettuano scali in più porti con frequenza e con itinerari prestabiliti)

8 Deroghe: consente alla nave di proseguire verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti al verificarsi delle seguenti condizioni: -Se dal sistema informativo (foglio di notifica) risulti la presenza di una capacità di stoccaggio della nave sufficiente per tutti i rifiuti prodotti che sono già stata accumulati e che saranno accumulati nel corso del tragitto previsto fino al porto di conferimento -Sussista lautorizzazione dellAutorità Marittima Tutto ciò non è consentito se il successivo porto di scalo non è conosciuto o sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare. Il sistema derogatorio seppur ammesso non deve divenire prassi consuetudinaria in quanto determina maggiore incertezza nella rintracciabilità del rifiuto

9 DIRETTIVA 2005/35 CE inquinamento provocato dalle navi e dellintroduzione di sanzioni per violazioni Individua mediandole dalla Marpol 73/78 le sostanze pericolose che non possono essere riversate nei mari e sancisce la punibilità penale delle condotte inquinanti sia dolose che colpose. La Direttiva è integrata dalla Decisione Quadro 2005/667/GAI del 12 luglio 2005 intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dellinquinamento provocato dalle navi.

10 Il recepimento di questa complessa Direttiva da parte degli Stati membri, consentirà la sanzionabilità delle persone giuridiche per gli illeciti di inquinamento del mare da parte delle navi dalle stesse gestite. La punibilità di determinate attività dipende dal fatto che essere arrecano (o rischiano di arrecare) un grave pregiudizio alle persone o allambiente. Es. lo scarico illecito di sostanze pericolose nelle acque di superficie sarebbe punibile se provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o un grave pregiudizio allambiente.

11 NellAgosto 2006, il Cargo Probo Koala ha scaricato in mare circa 500 t di rifiuti tossici ad Abidijan, in Costa dAvorio. I rifiuti sono stati poi riversati in vari siti nei pressi della città. A seguito di tale episodio molte persone sono decedute e in centinaia hanno avuto problemi respiratori, nausea,vertigini, vomito, bruciori e irritazioni provocati dai rifiuti tossici. Il caso Probo Koala sarebbe rientrato tra quelli contemplati nella Direttiva, trattandosi presumibilmente di una spedizione illegale di rifiuti.

12 La Comunità Europea vuole istituire uno standard comunitario minimo per la definizione dei reati gravi contro lambiente, introducendo un sistema di responsabilità penale simile per tutte le persone giuridiche e fissando lentità delle pene per i reati ambientali particolarmente gravi.

13 Tale sistema garantirebbe che i reati ambientali siano trattati secondo modalità simili in tutti gli stati membri e che i loro autori non approfittino delle differenze che esistono tra le legislazioni nazionali. Tale contesto faciliterà anche la cooperazione tra gli stati membri in tutti i casi in cui il reato ambientale abbia implicazioni transfrontaliere.

14 La Direttiva prevede il riavvicinamento dei livelli di sanzione per casi particolarmente gravi. Es. un riavvicinamento delle sanzioni è previsto in caso di particolare gravità delle conseguenze di un reato (come la morte o le gravi lesioni riportate da una persona o un grave pregiudizio per lambiente)o la commissione di un reato da parte di unorganizzazione criminale.

15 La Direttiva tiene conto delle diverse tradizioni giuridiche e dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri. Es. la Direttiva riconosce che non tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono la responsabilità penale delle persone giuridiche e consente pertanto agli Stati membri di scegliere altre forme di responsabilità per le persone giuridiche.

16 La Comunità Europea si sta adoperando per garantire che le normative nazionali siano sufficientemente rigorose e attuino correttamente le disposizioni comunitarie. Essa mira ad eliminare le ambiguità o lacune presenti nelle legislazioni nazionali che hanno leffetto di indebolire gli obiettivi della normativa ambientale dellUE.


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