La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Club Previdenza: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva Ilaria Fadda – Paolo Torazza 18 aprile 2013.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Club Previdenza: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva Ilaria Fadda – Paolo Torazza 18 aprile 2013."— Transcript della presentazione:

1 Club Previdenza: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva Ilaria Fadda – Paolo Torazza 18 aprile 2013

2 La nozione di appalto Lappalto è quel contratto con cui una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di unopera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.; art. 29 D.Lgs. 276/2003 ).

3 La genuinità dellappalto Condizioni per qualificare «genuino» lappalto: stipulazione di un regolare contratto; organizzazione di mezzi in capo allappaltatore; esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati dallappaltatore; assunzione del rischio di impresa.

4 La responsabilità solidale nel codice civile L obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto alladempimento per la totalità e ladempimento da parte di uno libera gli altri (c.d. «solidarietà passiva» ex art. 1292 c.c.).

5 La responsabilità solidale negli appalti disciplina generale (art. 1676 c.c.): Principi generali: La responsabilità solidale applicabile a tutti i committenti pubblici e privati (anche persone fisiche) nei confronti dellappaltatore (esclusi i subappaltatori); Azione diretta dei dipendenti impiegati nellappalto (esclusi i lavoratori autonomi), nei confronti del Committente, per conseguire i trattamenti economici non corrisposti (esclusi quelli previdenziali) nei limiti del debito che il Committente ha ancora nei confronti dellappaltatore. Azione esperibile nel termine ordinatorio di prescrizione, in assenza di un termine specifico.

6 ….segue disciplina speciale (art. 29, c.2 D.Lgs. 276/2003 come modificato dalla L. 35/12.) Responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con lappaltatore e con ciascuno dei subappaltatori secondo la normativa vigente dal 10 febbraio 2012: Limitata al periodo di esecuzione dellappalto / subappalto; Da attivare entro il termine di decadenza di 2 anni dalla cessazione dellappalto / subappalto; Relativa ai trattamenti retributivi (comprese quote TFR), contributi e premi; Esclusione delle sanzioni civili per inadempienze retributive e contributive dovute esclusivamente dal debitore principale; Nei confronti di tutti i lavoratori (co.co.pro. Etc) impiegati; Con rivalsa nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

7 …..segue Art. 4, c. 31 L. 92/12: «i contratti collettivi nazionali..-omissis- possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti». Art. 8, D.L. 138/2011 (convertito nella Legge 148/2011): ha conferito alla c.d. «contrattazione collettiva di prossimità» la facoltà di realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e con la possibilità di intervenire, al ricorrere di determinate condizioni, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali del lavoro.

8 …segue: casi particolari Cessione del ramo dazienda e appalto; Contratti di appalto/subappalto nel settore edile; Cessione con posa in opera nel settore edile; Contratto di appalto di fornitura di beni in qualsiasi settore; Contratto di appalto/subappalto di servizi in settore diverso da quello edile; Contratto dopera (art. 2222 c.c.) realizzato in qualsiasi settore.

9 Modifiche al regime processuale (Legge 92/12) Le nuove disposizioni stabiliscono che il committente debba essere sempre convenuto, unitamente allappaltatore e agli eventuali subappaltatori; Il committente può eccepire il beneficio della preventiva escussione di appaltatore ed eventuali subappaltatori; Il committente che abbia eseguito il pagamento può comunque esercitare lazione di regresso nei confronti del co- obbligato secondo le regole generali.

10 Intervento sostitutivo della stazione appaltante: definizione di «stazione appaltante» Art. 3, comma 32 del Codice degli appalti. Rientrano nella predetta definizione: Amministrazione aggiudicatrici (art. 3, comma 25 Codice Appalti); Enti aggiudicatori (art. 3, comma 29, Codice Appalti); Soggetti aggiudicatori (art. 3, comma 32 Codice appalti).

11 …..segue: la disciplina dell «intervento sostitutivo» Ambito di applicazione: si concretizza nel pagamento da parte della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e casse edili, dellimporto corrispondente allinadempienza segnalata nel Durc (Art. 4 Regolamento attuativo Codice dei contratti pubblici); Soggetti nei cui confronti deve essere attivato lintervento: «uno o più soggetti coinvolti nellappalto» (Art. 4 Regolamento attuativo Codice dei contratti pubblici); Soggetti tenuti ad attivare lintervento sostitutivo: qualsiasi «stazione appaltante» (Riferimento normativo: ut supra) ; Oggetto dellintervento sostitutivo: pagamento dellinadempienza verificata dal Durc.

12 ….segue: la procedura Comunicazione preventiva della stazione appaltante: al fine di evitare una sovrapposizione di pagamenti tra più stazioni appaltanti; Modalità di versamento del «debito» (Circolare Inps n. 54/2012- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 34/E 11.4.12): La stazione appaltante effettua il pagamento non in proprio, ma in sostituzione al contribuente; Nel F24 andrà inserito, nella sezione «contribuente», il codice «51», avente il significato di «Intervento sostitutivo ex D.P.R. 207/2010).

13 …segue: la procedura – chiarimenti dellInps Messaggio Inps n. 19451/12: Limporto del debito contributivo da inserire nel Durc si intende comprensivo di capitale e sanzioni sia per debiti in fase amministrativa che per debiti iscritti a ruolo; I debiti oggetto di rateazione sono esclusi dalla quantificazione non essendo preclusivi allattestazione della regolarità contributiva; Per le somme oggetto di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, occorre distinguere: Crediti iscritti a ruolo non consentono il Durc regolare ; Crediti non ancora iscritti a ruolo in presenza di contenzioso amministrativo: consentono la regolarita contributiva sino alla decisione in sede amministrativa; Crediti non ancora iscritti a ruolo in presenza di contenzioso giudiziario: regolarità sino ad eventuale sentenza di condanna (salvo eventuale iscrizione a ruolo)

14 Intervento sostitutivo in caso di subappalto Normativa di riferimento: Art. 1676 c.c.; Art. 11, c. 6, D.Lgs. 163/2006; Art. 4 D.P.R. 207/10. Note: Ha valenza solo per le somme residue a seguito delleventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del Durc appaltatore; Limporto dellintervento non può eccedere il valore del debito che lappaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.


Scaricare ppt "Club Previdenza: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva Ilaria Fadda – Paolo Torazza 18 aprile 2013."

Presentazioni simili


Annunci Google