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INPS Le prestazioni familiari in regime internazionale

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Presentazione sul tema: "INPS Le prestazioni familiari in regime internazionale"— Transcript della presentazione:

1 INPS Le prestazioni familiari in regime internazionale
Accordi e Convenzioni Bilaterali normativa di riferimento

2 Convenzioni e Accordi Bilaterali campo di applicazione territoriale
I territori nei quali trovano applicazione i singoli Accordi e Convenzioni Bilaterali sono individuati in ciascuno di essi da una norma specifica Campo di applicazione territoriale N.B. Accordo italo- statunitense In base all’articolo 1 :Il termine «territorio» designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l’Italia, e per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America, gli Stati, il Distretto di Columbia, il Commonwealth di Porto Rico, le Isole Vergini Guam e la Samoa americana. La Convenzione italo- jugoslava del 14 novembre 1957, in vigore dal 1° gennaio 1961 attualmente si applica ai seguenti Stati: Bosnia Erzegovina Macedonia Montenegro Serbia ( comprese le province del Kosovo e della Vojvodina) La convenzione europea di sicurezza sociale stipulata con la Turchia si applica nei rapporti con gli Stati che hanno ratificato l’Accordo. Austria Belgio Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Spagna Turchia. Generalmente la loro applicazione è limitata ai territori degli Stati contraenti

3 Convenzioni e Accordi bilaterali le prestazioni familiari
Argentina Australia Bosnia Erzegovina Canada Capoverde Macedonia Montenegro Principato di Monaco Rep. San Marino Santa Sede Serbia ( compreso Kosovo e Vojvodina) Tunisia Turchia Uruguay Contengono norme in materia di prestazioni familiari gli Accordi e le Convenzioni in vigore con Gli Accordi e Convenzioni bilaterali disciplinano le prestazioni familiari in modo disomogeneo. Infatti, alcuni di essi regolano la materia con riferimento ai lavoratori e ai pensionati, altri prevedono norme solo per i lavoratori, solo per i pensionati, o solo per i cittadini. Pertanto, per la concreta applicazione delle disposizioni in esame è necessario verificare con attenzione, per ciascun Accordo o Convenzione da applicare, quanto previsto in materia di prestazioni familiari. L’Accordo con gli Stati Uniti, pur non estendendosi ai trattamenti di famiglia, comporta un disciplina particolare per quanto attiene a questo tipo di prestazione. L'accordo italo- statunitense si applica alle persone di qualsiasi nazionalità che siano state assoggettate alle legislazioni degli Stati contraenti. Pertanto, destinatari degli accordi sono tutte le persone che siano state soggette alle legislazioni dei Paesi contraenti ( nonché i loro familiari e superstiti ) indipendentemente dalla cittadinanza: ciò significa che, contrariamente alla regola generale enunciata , gli stranieri di qualsiasi nazionalità, titolari di pensione in regime italo- statunitense ), possono ottenere l'assegno per il nucleo familiare, conteggiando fra i componenti della famiglia anche quelli residenti in USA. Le prestazioni familiari italiane sono però del tutto compatibili con le prestazioni erogate dalle istituzioni statunitensi per gli stessi familiari. Ciò in quanto le prestazioni erogate in base alla legislazione U.S.A. non sono, in effetti, equiparabili a vere e proprie prestazioni familiari, avendo piuttosto la natura di trattamenti pensionistici . Di conseguenza, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, dovranno essere, in ogni caso, computati tutti i componenti della famiglia, residenti negli Stati Uniti, anche se beneficiari di specifiche prestazioni statunitensi(che, ovviamente, saranno ricomprese fra i redditi della famiglia ).

4 Convenzioni e Accordi Bilaterali campo di applicazione soggettivo
Bosnia Erzegovina Brasile Capoverde Jersey e Isole del Canale Macedonia Montenegro Principato di Monaco Serbia (compreso Kosovo e Vojvodina) Tunisia Turchia Si applicano solo ai cittadini degli Stati con i quali sono in vigore Convenzioni e Accordi Gli altri Accordi e Convenzioni di sicurezza sociale richiedono per la loro applicabilità che il lavoratore sia stato soggetto alla legislazione degli Stati contraenti. Particolarità Accordo italo Australiano: le disposizioni dell’articolo 11 relative all’indennità di disoccupazione si applicano ai cittadini italiani o australiani. Convenzione italo argentina: le disposizioni relative alla possibilità di totalizzare ai fini pensionistici periodi di contribuzione fatti valere in Stati terzi è subordinata al possesso della cittadinanza di uno dei due Stati contraenti.

5 Convenzioni e Accordi bilaterali
Tutti gli Accordi e le convenzioni bilaterali vigenti si applicano alle prestazioni pensionistiche Campo di applicazione materiale Solo alcuni di essi si applicano anche alle prestazioni non pensionistiche N.B. Esistono Accordi parziali con: COREA e ISRAELE in materia di legislazione applicabile ai lavoratori distaccati temporaneamente. MESSICO in materia di trasferibilità delle pensioni.

6 ARGENTINA le prestazioni familiari
Parità di trattamento in materia di assegni familiari per il lavoratore di uno Stato contraente che si reca nell’altro Stato La convenzione italo- argentina lavoratori Le prestazioni familiari a carico di uno Stato non spettano per i familiari residenti nell’altro Stato Prestazioni dovute a congiunti di lavoratori (art. 14 della Convenzione)  Ai sensi dell’articolo in epigrafe il lavoratore di uno Stato contraente che si reca nell’altro Stato contraente ha gli stessi diritti dei lavoratori di quest’ultimo Stato, in materia di prestazioni familiari.  Non è prevista l’esportazione della prestazione stessa per i familiari rimasti nell’altro Stato.  Pertanto non è possibile accordare gli assegni familiari per i congiunti residenti fuori del territorio italiano dei cittadini argentini occupati in Italia, considerato che la legislazione argentina non prevede tale possibilità per i congiunti rimasti in Italia dei lavoratori italiani occupati in detto Stato (art. 32 della legge 23 aprile 1981, n. 155). Proprio nell’intento di superare tali lacune il paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce che le autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno, in relazione all’evolversi delle legislazioni nazionali, le misure necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni familiari nel territorio dello Stato contraente diverso da quello in cui si trova l’istituzione competente.      Non possono essere inclusi nel nucleo familiare i familiari di un lavoratore straniero residenti in Argentina

7 ARGENTINA le prestazioni familiari
Per i titolari di pensione a carico di entrambi gli Stati La convenzione italo- argentina pensionati le prestazioni familiari sono dovute esclusivamente dallo Stato di residenza Prestazioni dovute a congiunti di pensionati (art. 17 dell’Accordo Amministrativo)  La disposizione sopracitata stabilisce che il titolare di pensione dovuta in base alla legislazione di entrambi gli Stati ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede, a carico dell’istituzione competente di detto Stato.  Di conseguenza nei confronti dei pensionati dell’assicurazione italiana che risiedono in Argentina e che risultino ivi titolari anche di pensione argentina non dovranno essere corrisposti assegni familiari né per il coniuge né per i figli.  L’erogazione degli assegni stessi in favore dei beneficiari di un’unica pensione a carico della sola assicurazione italiana residenti in Argentina o comunque aventi familiari a carico in Argentina, resta, invece, soggetta alle disposizioni di cui al citato art. 32 della Legge n. 155 e, pertanto, è consentita soltanto nei confronti dei cittadini italiani. Circolare n C.I./18 del 30/06/1984

8 AUSTRALIA le prestazioni familiari
si estende formalmente alle prestazioni familiari l'accordo italo - australiano sancisce la più completa compatibilità delle prestazioni italiane con quelle australiane In base all’art. 13 dell’Accordo le prestazioni familiari previste a carico dell’assicurazione Italiana sono dovute ai titolari di pensione anche nel caso che risiedano in Australia, tuttavia tale beneficio è limitato ai pensionati cittadini di uno dei 2 Paesi contraenti. L’accordo italo-australiano si estende formalmente alle prestazioni familiari (su pensione) ma , con una disposizione anomala rispetto ai principi generalmente stabiliti per i Paesi convenzionati, sancisce la più completa compatibilità delle prestazioni italiane con quelle australiane Le prestazioni australiane, non costituiscono veri e propri trattamenti di famiglia, sono invece assimilabili a prestazioni pensionistiche o a quote integrative delle medesime. Esse saranno conteggiate fra le risorse della famiglia e i relativi beneficiari, pur se residenti in Australia, se familiari di un cittadino italiano, saranno considerati come facenti parte del nucleo familiare . Pertanto,ai titolari di pensione in regime di convenzione italo-australiana, le prestazioni familiari vanno in ogni caso concesse per intero. I familiari del cittadino italiano residenti in Australia potranno essere inclusi nel nucleo familiare Le prestazioni australiane saranno computate nel reddito del nucleo

9 Ex Repubblica federale di Jugoslavia prestazioni familiari
La convenzione italo- jugoslava si applica BOSNIA SERBIA MACEDONIA MONTENEGRO La Serbia e Montenegro facevano parte di una Confederazione formata, a decorrere dal 4 febbraio 2003, dalle Repubbliche di Serbia ( compreso le province del Kosovo e della Vojvodina) e Montenegro in sostituzione della Repubblica Federale di Jugoslavia, costituitasi il 27 aprile 1992. In seguito al referendum del 21 maggio 2006, la Repubblica del Montenegro è diventata nuovamente uno Stato indipendente, ponendo fine, di fatto, alla Confederazione della Serbia e Montenegro. Successivamente la Confederazione è stata sciolta ufficialmente e, come previsto dalla sua Costituzione, sua erede diretta nel consesso internazionale è divenuta la Serbia. Il Montenegro, come nuovo Stato, ha dovuto invece ottenere il riconoscimento degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali come l'ONU ed il Consiglio d'Europa. VOJVODINA KOSOVO

10 Convenzione italo- jugoslava prestazioni familiari
i lavoratori che si trasferiscono dall’Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto alle prestazioni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine La convenzione italo- jugoslava Il lavoratore è tenuto a presentare la domanda all’istituzione competente del luogo di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria Il lavoratore è tenuto a presentare la domanda all’istituzione competente del luogo di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria I lavoratori che si trasferiscono dall’Italia in Jugoslavia (Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia) o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, in base alla legislazione del luogo di lavoro ( articolo 23 della Convenzione). Ovviamente nel caso dei congiunti residenti in Jugoslavia, come nel caso di qualsiasi altro Stato convenzionato, resta l’esigenza di avvalersi delle procedure ordinarie attinenti al rilascio dell’autorizzazione. (Mod. ANF43)  Ai sensi dell’articolo 24 Accordo amministrativo Il lavoratore che fa valere in base all’art. 23 della Convenzione il diritto agli assegni familiari in uno dei due Stati contraenti per le persone a carico, rimaste nel Paese di origine del lavoratore stesso, deve presentare, all’Ente competente del luogo di lavoro, eventualmente per il tramite del datore di lavoro, una domanda in cui sono indicati i nominativi, la data e il luogo di nascita e il luogo di residenza delle persone a carico per le quali chiede il beneficio degli assegni familiari. Alla domanda deve essere allegato il certificato, relativo allo stato di famiglia, rilasciato dall’Autorità competente del luogo di residenza delle persone a carico ed eventualmente ogni altro documento comprovante il diritto agli assegni familiari. Le prestazioni familiari secondo le istruzioni impartite con circolare n Prs del 2 agosto 1961 venivano erogati direttamente dalle Sedi. L’esigenza di adozione delle procedure attinenti ai pagamenti diretti si giustificava, all’epoca dell’entrata in vigore della Convenzione italo -jugoslava (1° gennaio 1961), con la circostanza che, di fronte al divieto esplicito di erogare gli assegni familiari per i congiunti residenti fuori del territorio nazionale, sancito dall’ultimo comma dell’art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, veniva introdotta una deroga che, dati anche i delicati rapporti intercorrenti con la Jugoslavia, imponeva di seguire con attenzione le dimensioni e gli sviluppi che avrebbe potuto assumere il fenomeno. L’art. 32 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ha posto fine nei confronti dei cittadini italiani al principio di stretta territorialità degli assegni familiari, facendo salve, per quanto riguarda gli stranieri, «le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali tra l’Italia e gli altri Stati». Pertanto non ravvisandosi più la necessità di mantenere in essere un sistema di pagamento diversificato rispetto alla generalità degli altri lavoratori la corresponsione degli Assegni familiari per i congiunti a carico di residenti in Jugoslavia si attua con il normale sistema del conguaglio per i dipendenti che lavorano in Italia . Restano fermi ,con gli adattamenti del caso, gli adempimenti statistici prescritti dalla citata circolare n Prs. del 2 agosto 1961 Circ C.I./174 del 23/9/86 stato di famiglia rilasciato dall’Autorità competente del luogo di residenza dei familiari nel caso di prestazioni a carico dell’Italia la documentazione prevista dalla legislazione italiana e la richiesta di autorizzazione

11 Convenzione italo- jugoslava prestazioni familiari
La totalizzazione dei periodi ai fini della concessione delle prestazioni familiari La convenzione italo- jugoslava prevede Articolo 24 della Convenzione Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l’apertura del diritto agli assegni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, si tiene conto a tale scopo dei periodi compiuti tanto nell’uno che nell’altro Paese. N.B. La Convenzione italo – jugoslava non prevede norme anticumulo, ne consegue che saranno computati a tutti gli effetti nel nucleo anche i familiari che beneficino di prestazioni familiari a carico degli stati cui si applica la Convenzione medesima. Di conseguenza in questa ipotesi saranno valutati per l'attribuzione dell'assegno i redditi di tutti i componenti il nucleo, ivi compresi quelli per i quali lo Stato estero eroghi un trattamento di famiglia, il quale sarà peraltro, in deroga alla regola generale, conteggiato fra i redditi del nucleo medesimo ( circolare n. 12 del 1990 punto 14.3). Per quanto riguarda l’Italia i periodi esteri potrebbero essere presi in considerazione per il computo del periodo di dipendenza richiesto in caso di MAL, INF, ecc.

12 BOSNIA ERZEGOVINA le prestazioni familiari
NEI RAPPORTI CON LA REPUBBLICA DI BOSNIA ERZEGOVINA CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA DEL 14 NOVEMBRE 1957 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1961 In materia di prestazioni familiari vale quanto indicato nella scheda relativa alla convenzione italo - jugoslava.

13 CANADA- QUEBEC le prestazioni familiari
Le prestazioni familiari italiane non spettano ai pensionati titolari di prestazioni canadese ai sensi del " Family Allowances Act " Accordo italo - canadese gli stranieri di qualsiasi nazionalità, titolari di pensione in regime italo-canadese, possono includere nel nucleo familiare i familiari residenti in Canada Tra l’Italia e il Canada è stato stipulato l’Accordo di sicurezza sociale il 17 novembre 1977, in vigore dal 1 gennaio 1979. Tra l’Italia e il Quebec è stata stipulata l’Intesa di sicurezza sociale del 23 gennaio 1979 in vigore dal 1 gennaio 1979. Il campo di applicazione dell'accordo con il Canada e dell'intesa con il Quebec non si estende ai trattamenti di famiglia. Entrambi gli Accordi prevedono però che: a)le prestazioni familiari su pensione devono essere rifiutate da parte italiana ogni qualvolta dai formulari di collegamento risulti che per i medesimi congiunti sia dovuto un trattamento di famiglia nel quadro del " Family Allowances Act " (Legge sugli assegni familiari) b) gli stranieri di qualsiasi nazionalità, titolari di pensione in regime italo-canadese ( o quebecchese ), possono ottenere l'assegno per il nucleo familiare, conteggiando fra i componenti della famiglia anche quelli residenti in Canada, a condizione che non beneficino di un trattamento di famiglia ai sensi "Family Allowances Act” Questo per effetto della norma che prevede l’estensione del campo di applicazione dell’Accordo a tutte le persone che siano state soggette alle legislazioni dei Paesi contraenti (nonché i loro familiari e superstiti) indipendentemente dalla cittadinanza. (circolare n. 118/1989 punto 3.2) pensionati Se non beneficiano di prestazioni ai sensi del " Family Allowances Act "

14 CAPOVERDE le prestazioni familiari
La totalizzazione dei periodi ai fini della concessione delle prestazioni familiari La convenzione italo- capoverdiana prevede totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 16 della Convenzione). Il criterio della totalizzazione dei periodi assicurativi è applicabile anche in materia di assegni familiari; peraltro, per quanto riguarda l’Italia non occorre farvi ricorso, dal momento che il diritto agli assegni familiari sorge automaticamente con l’inizio dell’attività lavorativa. Giova, comunque, rammentare che i periodi di lavoro all’estero potrebbero, eccezionalmente, essere utilizzati per il computo del periodo di dipendenza richiesto dall’art. 14 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, in caso di malattia, infortunio o malattia professionale, gravidanza e puerperio. ( circolare n. 100 del 12 maggio 1988)    Per quanto riguarda l’Italia i periodi esteri potrebbero essere presi in considerazione per il computo del periodo di dipendenza richiesto in caso di MAL, INF, ecc.

15 CAPOVERDE le prestazioni familiari
Hanno diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato lavoratori disoccupati Concessione degli assegni per i familiari residenti nell’altro Stato (Artt. 17, 18 e 19 della Convenzione). Chiunque svolga un’attività lavorativa nel territorio di uno Stato contraente, ha diritto, a norma dell’art. 17 della Convenzione, agli assegni familiari, previsti dalla legislazione di tale Stato, anche per le persone a carico che risiedano nell’altro Stato contraente. Tale principio si estende anche ai lavoratori disoccupati, in quanto beneficiari delle indennità di disoccupazione (art. 18) nonché ai pensionati (art. 19). Per quanto riguarda questi ultimi, il paragrafo 2 dell’art. 19, stabilisce che, qualora gli interessati beneficino di trattamenti pensionistici in virtù della legislazione di entrambi gli Stati, le prestazioni familiari sono a carico dello Stato in cui risiedono i pensionati, anche se i rispettivi familiari risiedono nell’altro Stato. Le prestazioni familiari per i titolari di pensione a carico di entrambi gli Stati sono dovute dallo dello Stato In cui il pensionato risiede anche se i familiari risiedono nell’altro Stato pensionati

16 CAPOVERDE le prestazioni familiari
Divieto di cumulo delle prestazioni Regola di priorità se sussiste il diritto in relazione a un’attività lavorativa svolta nello Stato di residenza dei familiari Divieto di cumulo delle prestazioni dovute da parte di entrambi gli Stati (art. 20 della Convenzione). In tale articolo, è richiamato il principio, generalmente accolto in ogni Convenzione, della sospensione del diritto alle prestazioni familiari accordate a qualsiasi titolo (lavoro, disoccupazione o su pensione), se tale diritto sussiste simultaneamente in relazione ad una attività lavorativa svolta nello Stato in cui risiedono i familiari a carico. In tale evenienza, infatti, devono essere corrisposte soltanto le prestazioni spettanti in forza della legislazione dello Stato di residenza dei familiari (che naturalmente ne sopporta l’onere in via esclusiva). Qualora si dovesse accertare un’indebita erogazione delle prestazioni familiari in contrasto con il disposto del citato art. 20, le Sedi procederanno al recupero delle somme pagate in eccedenza con effetto dalla data di decorrenza delle analoghe prestazioni accordate dalla Repubblica di Capoverde e in applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di ripetizione dell’indebito ( circolare n Prs dell’8 gennaio 1970 e circolare n. 55 Rg. - n Prs del 14 marzo 1970, in «Atti Ufficiali» 1970, pagg. 97 e 400 rispettivamente). spettano solo le prestazioni ai sensi della legislazione di tale Stato le prestazioni accordate a qualsiasi titolo dall’altro Stato sono sospese

17 CAPOVERDE le prestazioni familiari
Modalità procedurali presentare la documentazione prevista dalla legislazione nazionale il richiedente deve allegare alla richiesta un certificato di stato di famiglia rilasciato dall’autorità dello Stato di residenza dei familiari Modalità procedurali (art. 26 dell’Accordo) La concessione degli assegni familiari è subordinata alla presentazione di un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di residenza dei familiari, che resta valido per la durata di un anno, alla scadenza del quale deve essere rinnovato. Rimane, ovviamente, impregiudicata la necessità di produrre tutti quegli altri documenti prescritti dalle rispettive legislazioni. È, inoltre, sancito espressamente l’obbligo di comunicare, se del caso attraverso il datore di lavoro, tutte le variazioni che possono intervenire nella situazione familiare e che possono modificare il diritto alle prestazioni e di dare notizia (ai fini dell’applicazione della norma anticumulo di cui all’art. 20 della Convenzione) delle eventuali analoghe prestazioni percepite per gli stessi familiari in forza della legislazione dello Stato in cui essi risiedono. Per ulteriori dettagli circa le procedure e gli accorgimenti da adottare si rinvia, in quanto adattabili, alle istruzioni contenute nei punti 2 e 5 del Capitolo IV della circolare n C.I. del 1° settembre 1987, riguardante la convenzione italo-tunisina in «Atti ufficiali» 1987, pag comunicare qualsiasi variazione valido un anno

18 MACEDONIA le prestazioni familiari
NEI RAPPORTI CON LA REPUBBLICA DI MACEDONIA CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA DEL 14 NOVEMBRE 1957 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1961 Vedi scheda relativa alla convenzione italo- jugoslava. La convenzione italo jugoslava, firmata il 14/11/1957 è in vigore dal 1°/1/1961. Con Messaggio n del 3/12/1997 è stato precisato: “Secondo quanto recentemente confermato dal Ministero degli Affari Esteri si comunica che la Convenzione italo-jugoslava del 14/ 11/ 57 e i successivi accordi di sicurezza sociale intervenuti con la Repubblica Socialista di Jugoslavia, si applicano in linea generale con le limitazioni derivanti dalla nuova situazione giuridico -territoriale, anche agli Stati che sono acceduti all'indipendenza.   Pertanto gli Accordi vigenti tra l'Italia e la ex Jugoslavia restano in linea  generale in vigore anche tra l'Italia e la Repubblica di Bosnia Erzegovina, tra l'Italia e la Repubblica Federale di Jugoslavia, tra l'Italia e la Repubblica di Croazia, tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia nonché tra l'Italia e la  ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.”    La Croazia ha stipulato una convenzione in materia di sicurezza sociale con l’Italia la convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 2003. La Slovenia ha stipulato una convenzione che è entrata in vigore il 1° agosto 2002 e a decorrere dal 1° maggio 2004 ha aderito all’Unione europea pertanto, a decorrere da tale data, si applica la normativa comunitaria. La Serbia e Montenegro era una Confederazione formata, a decorrere dal 4 febbraio 2003, dalle Repubbliche di Serbia e Montenegro in sostituzione della Repubblica Federale di Jugoslavia, costituitasi il 27 aprile 1992. In seguito al referendum del 21 maggio 2006, la Repubblica del Montenegro è diventata nuovamente uno Stato indipendente, ponendo fine, di fatto, alla Confederazione della Serbia e Montenegro. Successivamente la Confederazione è stata sciolta ufficialmente e, come previsto dalla sua Costituzione, sua erede diretta nel consesso internazionale è divenuta la Serbia. Il Montenegro, come nuovo Stato, ha dovuto invece ottenere il riconoscimento degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali come l'ONU ed il Consiglio d'Europa.

19 MACEDONIA le prestazioni familiari
MONTENEGRO le prestazioni familiari NEI RAPPORTI CON LA REPUBBLICA DEL MONTENEGRO CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA DEL 14 NOVEMBRE 1957 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1961 Vedi scheda relativa alla convenzione italo- jugoslava. La convenzione italo jugoslava, firmata il 14/11/1957 è in vigore dal 1°/1/1961. Con Messaggio n del 3/12/1997 è stato precisato: “Secondo quanto recentemente confermato dal Ministero degli Affari Esteri si comunica che la Convenzione italo-jugoslava del 14/ 11/ 57 e i successivi accordi di sicurezza sociale intervenuti con la Repubblica Socialista di Jugoslavia, si applicano in linea generale con le limitazioni derivanti dalla nuova situazione giuridico -territoriale, anche agli Stati che sono acceduti all'indipendenza.   Pertanto gli Accordi vigenti tra l'Italia e la ex Jugoslavia restano in linea  generale in vigore anche tra l'Italia e la Repubblica di Bosnia Erzegovina, tra l'Italia e la Repubblica Federale di Jugoslavia, tra l'Italia e la Repubblica di Croazia, tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia nonché tra l'Italia e la  ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.”    La Croazia ha stipulato una convenzione in materia di sicurezza sociale con l’Italia la convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 2003. La Slovenia ha stipulato una convenzione che è entrata in vigore il 1° agosto 2002 e a decorrere dal 1° maggio 2004 ha aderito all’Unione europea pertanto, a decorrere da tale data, si applica la normativa comunitaria. La Serbia e Montenegro era una Confederazione formata, a decorrere dal 4 febbraio 2003, dalle Repubbliche di Serbia e Montenegro in sostituzione della Repubblica Federale di Jugoslavia, costituitasi il 27 aprile 1992. In seguito al referendum del 21 maggio 2006, la Repubblica del Montenegro è diventata nuovamente uno Stato indipendente, ponendo fine, di fatto, alla Confederazione della Serbia e Montenegro. Successivamente la Confederazione è stata sciolta ufficialmente e, come previsto dalla sua Costituzione, sua erede diretta nel consesso internazionale è divenuta la Serbia. Il Montenegro, come nuovo Stato, ha dovuto invece ottenere il riconoscimento degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali come l'ONU ed il Consiglio d'Europa.

20 PRINCIPATO DI MONACO le prestazioni familiari
ai lavoratori per i familiari residenti nell’altro Stato le prestazioni familiari siano dovute alle condizioni previste dalla legislazione del Paese in cui risiedono i familiari stessi. La convenzione italo- monegasca prevede che tuttavia Il principio di ordine generale di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 30 della Convenzione in esame si differenzia da quello contenuto in altre convenzioni bilaterali. Infatti, la norma prevede che i lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa sul territorio di uno dei Paesi contraenti ed i cui familiari risiedono sul territorio dell’altro Paese beneficiano delle prestazioni familiari alle condizioni previste dalla legislazione del Paese in cui risiedono i familiari stessi. Ne consegue che, i lavoratori che prestano la propria opera nel Principato di Monaco pur essendo assoggettati al regime previdenziale monegasco fruiscono, per i congiunti rimasti in Italia, delle prestazioni familiari previste dalla legislazione italiana: ciò significa che per l'accertamento dei requisiti (anche di ordine reddituale), per l'individuazione delle categorie dei beneficiari, per la determinazione degli importi loro spettanti e per qualsiasi altro aspetto si applica in tutto e per tutto la legislazione italiana Peraltro, il successivo paragrafo 3 deroga a tale principio per quanto concerne i lavoratori occupati in Italia, i cui congiunti risiedano nel Principato, disponendo che nei loro confronti si applica, comunque, a tutti gli effetti la legislazione italiana. CIRCOLARE n CI/13 del 13 gennaio 1986 Sicché, in definitiva, sarà applicata sempre e soltanto la normativa vigente in Italia quale che sia la località di residenza dei familiari e per qualsiasi aspetto giuridico (requisiti, beneficiari, misura, ecc.). L’onere delle prestazioni ricade, tuttavia, sull’istituzione competente del luogo di lavoro, la quale provvede direttamente alla loro erogazione (art. 53 dell’Accordo amministrativo), e non più per il tramite dell’Istituzione del luogo di residenza dei familiari. L’onere delle prestazioni ricada sull’Istituzione competente del luogo di lavoro ai lavoratori occupati in Italia le prestazioni familiari per i congiunti residenti nel Principato siano riconosciute ai sensi la legislazione italiana

21 PRINCIPATO DI MONACO le prestazioni familiari
La totalizzazione dei periodi ai fini della concessione delle prestazioni familiari La convenzione italo- monegasca prevede L’art. 31 della Convenzione accoglie il criterio della totalizzazione anche in materia di prestazioni familiari, nel caso in cui l’acquisizione del relativo diritto sia subordinata, in uno dei due Stati contraenti, al compimento di periodi assicurativi o equivalenti (figurativi). Per l’Italia tale ipotesi ricorre eccezionalmente soltanto ai fini della determinazione del periodo di lavoro dipendente richiesto, ai sensi dell’art. 14 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, per la erogazione delle prestazioni familiari nei casi di malattia, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di gravidanza e di puerperio. Per quanto riguarda l’Italia i periodi esteri potrebbero essere presi in considerazione per il computo del periodo di dipendenza richiesto in caso di MAL, INF, ecc.

22 PRINCIPATO DI MONACO le prestazioni familiari
Modalità operative Lavoratore occupato nel Principato di Monaco avente i familiari residenti in Italia Il lavoratore deve presentare la richiesta alla Sede INPS di residenza dei familiari indicando lavoratore occupato nel Principato di Monaco, avente i familiari residenti in Italia. Per poter beneficiare delle prestazioni familiari, il lavoratore deve presentare domanda alla Sede INPS, nella cui circoscrizione territoriale risiedono i suoi congiunti. Tale domanda, in attesa che venga definito con le Autorità monegasche un apposito modulo può essere redatta dall’interessato sul modello ANF-42, in uso presso le Sedi stesse. Detto modello, che prevede l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore e dei suoi familiari, nonché del settore produttivo in cui opera il lavoratore medesimo, deve essere integrato da quest’ultimo con la designazione del congiunto o della persona cui il pagamento delle prestazioni familiari deve essere effettuato. A tal fine, le Sedi possono predisporre, se del caso, un apposito timbro, da apporre in calce al suddetto modello ANF-42. La domanda in questione deve essere corredata dalla prescritta documentazione (certificato di stato di famiglia o certificazione sostitutiva, modulistica relativa al reddito familiare, ecc.). la persona a cui deve essere effettuato il pagamento delle prestazioni dati anagrafici del lavoratore e dei familiari settore produttivo in cui opera alla domanda dovrà essere allegata la prescritta documentazione

23 PRINCIPATO DI MONACO le prestazioni familiari
Modalità operative Lavoratore occupato nel Principato di Monaco avente i familiari residenti in Italia ricevuta la domanda le Sedi devono i nominativi dei familiari aventi diritto comunicare alla Istituzione monegasca Al ricevimento della domanda, la Sede dell’INPS deve comunicare all’Istituzione monegasca presso la quale è iscritto il lavoratore (la «Caisse de compensation de services sociaux» ovvero il «Service particulier agréé de services sociaux») i nominativi dei familiari che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione italiana per beneficiare delle prestazioni, specificando la persona cui le prestazioni stesse dovranno essere pagate nonché, ovviamente, il loro esatto ammontare. Parimenti deve essere comunicata ogni variazione intervenuta successivamente nei dati relativi ai beneficiari delle prestazioni in esame. In occasione del rinnovo annuale della documentazione, le variazioni in parola possono formare oggetto, per tutti i lavoratori occupati nella circoscrizione di una determinata Sede, di una comunicazione complessiva alla competente Istituzione monegasca, mediante la redazione di una lista, comprendente i nominativi dei vari interessati, da trasmettere in allegato a una nota di accompagnamento esplicativa la persona cui dovranno essere pagate le prestazioni qualsiasi variazione relativa al diritto e/o alla misura delle prestazioni l’importo delle prestazioni

24 PRINCIPATO DI MONACO le prestazioni familiari
Modalità operative Lavoratore occupato in Italia avente i familiari residenti nel Principato di Monaco Il lavoratore deve presentare la richiesta alla Sede INPS del luogo di residenza lavoratore occupato in Italia, avente i familiari residenti nel Principato di Monaco. Il lavoratore, per beneficiare delle prestazioni familiari, deve presentare la relativa domanda alla Sede dell’INPS del è occupato, anche tramite il proprio datore di lavoro, servendosi dello stesso stampato di modello ANF-42. Si richiama, pertanto, quanto già indicato in proposito nella nota precedente, anche per quanto concerne l’indicazione della persona cui le prestazioni devono essere effettivamente pagate. la persona a cui deve essere effettuato il pagamento delle prestazioni dati anagrafici del lavoratore e dei familiari settore produttivo in cui opera alla domanda dovrà essere allegata la prescritta documentazione

25 PRINCIPATO DI MONACO le prestazioni familiari
Modalità operative Lavoratore occupato in Italia avente i familiari residenti nel Principato di Monaco ricevuta la domanda le Sedi dovranno dare corso alla procedura di autorizzazione prevista nei casi di familiari non conviventi Nella fattispecie le Sedi dovranno, peraltro, far ricorso alle procedure di autorizzazione (ivi compreso l’utilizzo del mod. ANF-43), ordinariamente seguite nell’ambito nazionale per il caso di familiari non conviventi. rilasciare il mod. ANF-43

26 PRINCIPATO DI MONACO le prestazioni familiari
Modalità operative Controlli e divieto di cumulo delle prestazioni familiari l’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore è occupato può chiedere all’istituzione dello Stato di residenza dei familiari il controllo sulla residenza, attività lavorativa, esistenza in vita dei familiari le prestazioni familiari devono essere sospese nel caso che, a seguito dell’esercizio di attività lavorativa, siano pagate prestazioni a carico del Paese di residenza dei familiari Controlli e divieto di cumulo delle prestazioni familiari (artt. 37 e 39 dell’Accordo amministrativo). L’Istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore può interpellare l’Istituzione dello stato di residenza dei familiari per il controllo dell’esistenza in vita, della residenza e dell’eventuale attività lavorativa svolta dai familiari stessi. Detti controlli debbono essere espletati, per quanto concerne l’Italia, secondo le procedure in uso, ricorrendo, pertanto, dove occorra, anche alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio . Il diritto del lavoratore alle prestazioni familiari è, d’altronde, sospeso qualora si accerti che un suo congiunto, a seguito dell’esercizio di un’attività lavorativa, percepisca analoghe prestazioni a carico dell’Istituzione del Paese in cui risiedono i familiari. È evidente che se prima dell’espletamento dei necessari accertamenti fossero state erogate prestazioni familiari al lavoratore che, per tale motivo, non ne aveva diritto, si dovrà procedere al relativo recupero, con effetto dalla data di decorrenza delle prestazioni erogate, per lo stesso titolo, al congiunto nel Paese di residenza dei familiari, con le modalità in vigore, in Italia, per la ripetizione dell’indebito.

27 Repubblica di SAN MARINO prestazioni familiari
il lavoratore ha diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato Convenzione tra Italia e San Marino alla domanda deve allegare è tenuto a comunicare qualsiasi modifica del numero dei familiari o delle condizioni che incidano sul diritto e la misura delle prestazioni nonché l’eventuale diritto a prestazioni nello Stato di residenza dei familiari La Convenzione prevede (art. 41) che i lavoratori in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione di un Paese contraente hanno diritto a percepire gli assegni familiari secondo la legislazione di tale Paese anche per i familiari residenti nell’altro Paese. Pertanto i lavoratori occupati in Italia hanno diritto agli assegni familiari nella misura e alle condizioni stabilite dalla legislazione italiana anche per i congiunti a carico residenti in San Marino. La concessione delle prestazioni familiari per i congiunti residenti in San Marino in favore di lavoratori occupati in Italia è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione in base alla domanda inoltrata dal lavoratore, direttamente o per il tramite del datore di lavoro, rilasciato dalle competenti Autorità sammarinesi, rinnovabile ogni anno. Il lavoratore è inoltre tenuto ad informare, se del caso tramite il proprio datore di lavoro, la Sede di qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua situazione familiare che possa modificare il diritto agli assegni (morte o nascita di un figlio, scioglimento del matrimonio, inizio di attività retribuita di un congiunto, che faccia venire meno il carico familiare, ecc.) ovvero della eventuale esistenza del diritto a prestazioni familiari per il medesimo congiunto a carico della Repubblica di San Marino in relazione all’attività lavorativa di altro membro della famiglia o di altra persona ( articolo 29 dell’Accordo amministrativo). Le Sedi cui siano state presentate le domande di prestazioni familiari secondo le modalità sopra indicate, qualora vi sia la necessità di venire in possesso di ulteriore documentazione relativa alla situazione personale e familiare del lavoratore e dei coniugi beneficiari ovvero di accertare le condizioni di salute di questi ultimi, potranno rivolgersi alle competenti Autorità sammarinesi a titolo di collaborazione amministrativa o sanitaria (artt. 45 e 46 della Convenzione). Circolare n. 601 C. I. - n. 589 Rg. - n. 199 B/ 108 del 7 maggio 1980 stato di famiglia rilasciato dall’Autorità competente del luogo di residenza dei familiari

28 SANTA SEDE le prestazioni familiari
i lavoratori che svolgono la loro attività sul territorio di una Parte contraente hanno diritto  alle prestazioni per i familiari residenti nell’altro Stato La convenzione con la Santa Sede prevede che il lavoratore è tenuto a presentare la domanda all’istituzione competente del luogo di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria La Convenzione, agli articoli 25, 26 e 27 ed agli articoli 21 e 22 dell'Accordo Amministrativo dispone che i lavoratori che svolgono la loro attività sul territorio di una Parte contraente hanno diritto,  a ricevere le prestazioni per i familiari anche se questi risiedono sul territorio dell'altra Parte contraente.  Circolare n. 64 del 15 aprile parte III punto 11  I lavoratori debbono presentare domanda di prestazioni familiari all'Istituzione competente allegando un certificato relativo ai familiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente. I lavoratori sono tenuti, altresì,  a presentare tale certificato ogni anno e ad informare l'Istituzione in merito alle successive variazioni della loro situazione familiare che possano influire sul diritto alle prestazioni . devono essere comunicate tutte le variazioni che incidono sul diritto e la misura delle prestazioni certificato relativo ai familiari residenti nell’altro Stato Il certificato deve essere rinnovato ogni anno

29 SANTA SEDE le prestazioni familiari
divieto di cumulo delle prestazioni Lavoratori se sussiste il diritto in relazione ad altra attività lavorativa svolta nello Stato di residenza dei familiari E' sospeso il diritto alle prestazioni per  i familiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente qualora sorga il diritto a prestazioni familiari  in relazione ad altra attività lavorativa  dello stesso lavoratore o di altro familiare,  in applicazione della legislazione della Parte contraente nel cui territorio  risiedono i familiari.  Pertanto l'Istituzione della Parte contraente nel cui territorio risiedono i familiari è tenuta a comunicare all'Istituzione dell'altra Parte le informazioni relative alle prestazioni familiari che essa eroga. spettano solo le prestazioni ai sensi della legislazione di tale Stato le prestazioni accordate dall’altro Stato sono sospese l’Istituzione dello Stato di residenza comunica le informazioni relative alle prestazioni che essa eroga

30 SANTA SEDE le prestazioni familiari
Divieto di cumulo delle prestazioni Titolare di pensione autonoma se sussiste il diritto in relazione ad un’ attività lavorativa svolta nello Stato di residenza dei familiari se non è titolare di pensione in regime di convenzione a carico dell’altro Stato ha diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari ivi residenti Il titolare di pensione liquidata in regime autonomo, che non sia già titolare di pensione liquidata dall'altra Parte contraente in regime di Convenzione, ha diritto per i familiari che risiedono nel territorio dell'altra Parte contraente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione debitrice della pensione.  La concessione delle prestazioni familiari a carico dell'Istituzione italiana è, comunque, condizionata dal requisito reddituale previsto dalla normativa italiana in materia.  Al titolare di pensione, di  cui al primo capoverso, è sospeso il diritto alle prestazioni per i familiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente, qualora sorga il diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso titolare di pensione o di altro familiare, in applicazione della legislazione della Parte contraente nel cui territorio risiedono i familiari. le prestazioni accordate sulla pensione sono sospese

31 SANTA SEDE le prestazioni familiari
Titolare di pensione in regime di convenzione ha diritto alle prestazioni familiari in pro- rata da parte di entrambi i Paesi indipendentemente dalla titolarità di una pensione a carico dell’altro Stato le prestazioni sono dovute anche per i familiari residenti nell’altro Stato Il titolare di pensione il cui diritto sia stato raggiunto in una delle Parti contraenti in applicazione della Convenzione, ha diritto alle prestazioni familiari, indipendentemente dalla residenza e dal fatto che nell'altra Parte abbia diritto ad una pensione in regime autonomo, da parte di entrambi i Paesi sulla base della proporzione fra i periodi risultanti presso ciascuna Parte contraente ed il totale dei periodi assicurativi accreditati. Circolare n. 64 del 2004

32 SERBIA le prestazioni familiari
NEI RAPPORTI CON LA REPUBBLICA DELLA SERBIA CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA DEL 14 NOVEMBRE 1957 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1961 Vedi scheda relativa alla convenzione italo- jugoslava. La convenzione italo jugoslava, firmata il 14/11/1957 è in vigore dal 1°/1/1961. Con Messaggio n del 3/12/1997 è stato precisato: “Secondo quanto recentemente confermato dal Ministero degli Affari Esteri si comunica che la Convenzione italo-jugoslava del 14/ 11/ 57 e i successivi accordi di sicurezza sociale intervenuti con la Repubblica Socialista di Jugoslavia, si applicano in linea generale con le limitazioni derivanti dalla nuova situazione giuridico -territoriale, anche agli Stati che sono acceduti all'indipendenza.   Pertanto gli Accordi vigenti tra l'Italia e la ex Jugoslavia restano in linea  generale in vigore anche tra l'Italia e la Repubblica di Bosnia Erzegovina, tra l'Italia e la Repubblica Federale di Jugoslavia, tra l'Italia e la Repubblica di Croazia, tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia nonché tra l'Italia e la  ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.”    La Croazia ha stipulato una convenzione in materia di sicurezza sociale con l’Italia la convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 2003. La Slovenia ha stipulato una convenzione che è entrata in vigore il 1° agosto 2002 e a decorrere dal 1° maggio 2004 ha aderito all’Unione europea pertanto, a decorrere da tale data, si applica la normativa comunitaria. La Serbia e Montenegro era una Confederazione formata, a decorrere dal 4 febbraio 2003, dalle Repubbliche di Serbia e Montenegro in sostituzione della Repubblica Federale di Jugoslavia, costituitasi il 27 aprile 1992. In seguito al referendum del 21 maggio 2006, la Repubblica del Montenegro è diventata nuovamente uno Stato indipendente, ponendo fine, di fatto, alla Confederazione della Serbia e Montenegro. Successivamente la Confederazione è stata sciolta ufficialmente e, come previsto dalla sua Costituzione, sua erede diretta nel consesso internazionale è divenuta la Serbia. Il Montenegro, come nuovo Stato, ha dovuto invece ottenere il riconoscimento degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali come l'ONU ed il Consiglio d'Europa.

33 TUNISIA le prestazioni familiari
la totalizzazione dei periodi ai fini della concessione delle prestazioni familiari La convenzione italo- tunisina prevede Totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 22 della Convenzione) Anche per quanto riguarda gli assegni familiari, la Convenzione prevede l’utilizzo del criterio della totalizzazione; in Italia, peraltro, non è necessario ricorrervi, in quanto il diritto alle prestazioni sorge, in principio, con l’inizio stesso del rapporto di lavoro. Alla totalizzazione potrebbe farsi ricorso, in via del tutto eccezionale, soltanto ai fini della determinazione del periodo di lavoro dipendente richiesto, ai sensi dell’art. 14 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, per la erogazione degli assegni familiari nei casi di malattia, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di gravidanza e puerperio. Circolare n CI/212 del 1° settembre 1987 per quanto riguarda l’Italia i periodi esteri potrebbero essere presi in considerazione per il computo del periodo di dipendenza richiesto in caso di MAL, INF, ecc.

34 TUNISIA le prestazioni familiari
hanno diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato lavoratori Concessione degli assegni: criteri e modalità procedurali (art. 23 della Convenzione) I lavoratori che fanno valere i requisiti previsti dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di dette prestazioni sia per i familiari con loro conviventi sul territorio di tale Stato che per quelli residenti sul territorio dell’altro stato. Le predette disposizioni sono estese ai titolari di rendita o pensione dovuta ai sensi della legislazione di uno dei due Stati. Qualora, peraltro, entrambi gli Stati accordino una pensione (o una rendita), in pro-rata o in regime autonomo, in favore del medesimo assicurato, gli assegni familiari sono dovuti soltanto da parte e a carico dello Stato in cui il pensionato risiede, quale che sia lo Stato di residenza dei familiari. le prestazioni familiari per i titolari di pensione a carico di entrambi gli Stati sono dovute dallo Stato in cui il pensionato risiede anche se i familiari risiedono nell’altro Stato pensionati

35 TUNISIA le prestazioni familiari
Modalità operative Concessione delle prestazioni familiari il lavoratore è tenuto a presentare la domanda all’Istituzione competente del luogo di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria Concessione degli assegni: criteri e modalità procedurali (art. 23 della Convenzione) La concessione degli assegni familiari è naturalmente subordinata alla presentazione di tutti i documenti ordinariamente prescritti dalle rispettive legislazioni, a cominciare, per quanto concerne l’Italia, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio per i figli (o equiparati) non conviventi, perché residenti in Tunisia. A questo proposito, per quanto riguarda i lavoratori, si richiama l’attenzione delle Sedi sull’esigenza di conformarsi alle procedure normalmente previste nell’ambito nazionale per il rilascio dell’autorizzazione (mod. ANF. 43). La documentazione dovrà essere rinnovata annualmente a cura del lavoratore e sarà allegata dal datore di lavoro al relativo mod. ANF 43. stato di famiglia rilasciato dall’Autorità competente del luogo di residenza dei familiari da rinnovare annualmente nel caso di prestazioni a carico dell’Italia la documentazione prevista dalla legislazione italiana e la richiesta di autorizzazione

36 TUNISIA le prestazioni familiari
Modalità operative Concessione delle prestazioni familiari figli residenti in Tunisia la convenzione vieta l’esportazione di prestazioni diverse dagli assegni familiari veri e propri la convenzione limita la concessione delle prestazioni per i familiari residenti in Tunisia a soli quattro figli Figli residenti in Tunisia: limiti all’autorizzazione. L’autorizzazione di cui al predetto mod. ANF. 43 non potrà essere rilasciata per un numero di figli superiore a quattro. Infatti, secondo il disposto del paragrafo 1 dell’art. 24 della Convenzione, la concessione degli assegni familiari è limitata, nel caso che essi non risiedano in Italia, a soli quattro figli. Non dovranno, pertanto, assolutamente essere erogati prestazioni familiari per i figli oltre il quarto, anche se sussistono tutti i presupposti di legge (età, carico, ecc.) e se venga esibita la regolare documentazione anagrafica emessa dalle competenti autorità tunisine. La medesima regolamentazione si applica anche ai familiari equiparati ai figli (fratelli e nipoti): sicché in nessun caso, pur tenendo conto degli equiparati, potranno essere accordati assegni per più di quattro beneficiari, qualora costoro risiedono in Tunisia. Si deve, inoltre, sottolineare che il precitato paragrafo 1 dell’art. 24 vieta l’esportazione di qualsiasi prestazione familiare diversa dagli assegni veri e propri. Di conseguenza, non potranno essere liquidate agli interessati per i figli residenti in Tunisia le maggiorazioni di cui all’art. 5 della legge 25 marzo 1983, n. 79; e ciò malgrado l’eventuale sussistenza degli specifici requisiti reddituali . Attese le predette limitazioni ,sarà opportuno, allo scopo di renderne edotti i datori di lavoro, corredare, all’atto del rilascio, il mod. ANF. 43 di apposita stampigliatura, da evidenziare nel modo più appropriato: "Ai sensi dell’art. 24, paragrafo 1, della Convenzione italo-tunisina, l’autorizzazione è limitata a quattro figli. non possono essere concesse le maggiorazioni previste all’art. 5 della legge n. 79/83 non dovranno essere concesse autorizzazioni per più di quattro figli

37 TUNISIA le prestazioni familiari
Modalità operative Concessione delle prestazioni familiari per il coniuge le prestazioni familiari spettano anche per il coniuge residente in Tunisia lavoratori Assegni familiari per il coniuge Resta ovviamente fermo il diritto agli assegni familiari per il coniuge, anche se residente in Tunisia. Qualora nella documentazione anagrafica esibita dal lavoratore figuri più di una moglie (come possibile in virtù delle disposizioni vigenti nei Paesi a religione musulmana), dovranno però essere erogati gli assegni soltanto per una di esse. Circolare n.3200 C.I. del 1 settembre 1987 LAVORATORI POLIGAMI. Messaggio n del 21/10/93  Nel caso dalla documentazione anagrafica ( tunisina nell’eventualità in cui i familiari risiedano in Tunisia, o italiana nell’ipotesi, invece, che abbiano assunto la residenza in Italia) emerga che due o più mogli facciano parte del nucleo familiare del lavoratore dovrà essere presa in considerazione quella che risulti la prima in ordine di tempo.   Infatti, poiché il rapporto di coniugio nell’ordinamento giuridico italiano è esclusivamente monogamico, non può assumere rilevanza giuridica rispetto ad esso che il matrimonio celebrato per primo: i matrimoni successivi dovranno intendersi, nella prospettiva della legislazione nazionale, come non avvenuti e, quindi, inesistenti.  ne consegue che, ai fini dell’accertamento del diritto alle prestazioni familiari ( sia che si tratti di assegno al nucleo familiari che di assegni familiari), dovrà essere computata tra i membri della famiglia soltanto la prima moglie, conseguentemente,fra i redditi del nucleo familiare saranno conteggiati unicamente quelli della prima moglie; saranno, viceversa, esclusi gli eventuali redditi delle altre. le prestazioni familiari spettano solo per la prima moglie le altre mogli e i relativi redditi devono essere esclusi dal nucleo e dal computo dei redditi tale esclusione opera anche per il diritto agli assegni familiari

38 TUNISIA le prestazioni familiari
Modalità operative Divieto di cumulo delle prestazioni familiari se sussiste il diritto in relazione a un’attività lavorativa svolta nello Stato di residenza dei familiari le prestazioni accordate a qualsiasi titolo dall’altro Stato sono sospese la norma anticumulo prevale sul criterio della residenza del pensionato Divieto di cumulo degli assegni familiari erogabili da parte di entrambi gli stati (art. 24, paragrafo 2 della Convenzione; art. 18, paragrafo 1, dell’Accordo Amministrativo) Nell’eventualità che nello Stato di residenza dei familiari sussista un diritto agli assegni in relazione all’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, dovranno essere sospesi gli assegni familiari cui si abbia simultaneamente diritto per gli stessi beneficiari nell’altro Stato. In sostanza, essendo vietato il cumulo di più prestazioni familiari per i medesimi congiunti, vengono privilegiati gli assegni dovuti a carico dello Stato in cui i familiari risiedono, a condizione che in tale Stato venga esercitata una attività lavorativa. Verificandosi quest’ultima condizione vengono sospesi, per tutto il periodo in cui il diritto sussiste, gli assegni spettanti nell’altro Stato sia a seguito di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma) sia in relazione alla titolarità di una pensione. La norma anticumulo prevale, quindi, sulle disposizioni dell’art. 23, e in particolare su quella che attribuisce gli assegni familiari in base al criterio della residenza del pensionato.

39 TUNISIA le prestazioni familiari
Modalità operative Divieto di cumulo delle prestazioni familiari l’Istituzione dello Stato di occupazione del lavoratore o di residenza del pensionato l’Istituzione competente dello Stato di residenza dei familiari Divieto di cumulo degli assegni familiari erogabili da parte di entrambi gli stati (art. 24, paragrafo 2 della Convenzione; art. 18, paragrafo 1, dell’Accordo Amministrativo) Ai fini della pratica applicazione del divieto di cumulo, l’Istituzione competente dello Stato in cui risiedono i familiari è tenuta a fornire all’Istituzione dell’altro Stato, a richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni occorrenti sull’eventuale attività lavorativa espletata in loco da congiunti del lavoratore nonché sul diritto agli assegni (e sulla relativa misura) che ne sia derivato. Permane, tuttavia, l’obbligo degli interessati, ove richiedono gli assegni familiari italiani, di informare l’Istituto del godimento di analoghe prestazioni in Tunisia per gli stessi familiari: e ciò non solo all’atto della richiesta ma anche posteriormente, qualora il diritto maturi in tempi successivi. Per quanto concerne, in particolare, il rilascio dell’autorizzazione per i congiunti residenti in Tunisia, si raccomanda alle Sedi di esaminare attentamente gli atti notori esibiti dagli assicurati nonché tutta la restante documentazione allegata alla domanda: dall’atto notorio dovrà risultare specificamente se altri familiari prestino o meno un’attività subordinata o autonoma in Tunisia e se in dipendenza di essa vengano percepiti gli assegni familiari in tale Paese. Nell’affermativa, la domanda sarà respinta: in tutti i casi dubbi verranno invece opportunamente interpellate, prima del rilascio dell’autorizzazione, le autorità tunisine competenti. Se a conclusione delle indagini (siano esse intraprese su iniziativa italiana o tunisina), risultassero erogate al lavoratore, a carico dell’Istituto, prestazioni non dovute in forza del divieto di cumulo sancito dall’art. 24, paragrafo 2, della Convenzione, le Sedi provvederanno al relativo recupero con effetto dalla data di decorrenza degli assegni familiari tunisini e con osservanza delle consuete modalità in vigore per la ripetizione dell’indebito comunica all’Istituzione dell’altro Stato, tutte le informazioni occorrenti sull’eventuale attività lavorativa nonché sul diritto e la misura degli assegni chiede all’altra Istituzione le informazioni relative all’eventuale diritto a prestazioni familiari e la misura delle stesse

40 TUNISIA le prestazioni familiari
Modalità operative Erogazione di una prestazione differenziale nel caso in cui le prestazioni erogate dall’Istituzione dello Stato di residenza dei figli siano di importo inferiore l’Istituzione dell’altro Stato è tenuta ad erogare una prestazione differenziale l’Istituzione dello Stato di residenza comunica i dati relativi alla misura delle prestazioni e al numero di familiari cui spettano Erogazione di una prestazione differenziale (art. 24, paragrafo 3, della Convenzione; art. 18, paragrafo 2, dell’Accordo amministrativo) Il paragrafo 3 dell’art. 24, dispone che , in caso di contemporaneo diritto agli assegni familiari in entrambi gli Stati , le prestazioni che dovrebbero essere totalmente sospese, in base alla disposizione di cui al paragrafo 2, lo sono invece soltanto in parte nell’ipotesi in cui gli assegni erogati dallo Stato di residenza dei figli siano di importo inferiore a quelli dovuti dall’altro. In tale evenienza, quest’ultimo Stato eroga una "prestazione differenziale", pari, cioè, alla differenza fra l’importo degli assegni che avrebbe dovuto erogare in forza della sua legislazione e l’importo degli assegni effettivamente corrisposti dallo Stato di residenza dei figli . Per rendere possibile questo versamento differenziale, l’Istituzione competente dello Stato di residenza dei figli comunica all’Istituzione dell’altro Stato la misura degli assegni familiari corrisposti nonché il numero dei familiari per i quali essi spettano.

41 TUNISIA le prestazioni familiari
Modalità operative Erogazione di una prestazione differenziale a carico dell’Italia adempimenti della Sede richiede le informazioni necessarie all’Istituzione tunisina compilando la parte A del form I/TN 6 rilascia l’autorizzazione ANF 43 indicando la frazione di assegno che dovrà essere pagata dal datore di lavoro Erogazione di una prestazione differenziale (art. 24, paragrafo 3, della Convenzione; art. 18, paragrafo 2, dell’Accordo amministrativo) Le Sedi ove accertino che da parte tunisina sono erogati assegni familiari d’importo inferiore a quello italiano, nel rilasciare l’autorizzazione di cui al mod. ANF. 43, indicheranno la frazione di assegni che dovrà essere pagata dal datore di lavoro, sottolineando l’obbligo di far aggiornare, ogni anno, a cura del lavoratore la certificazione relativa agli assegni pagati in Tunisia, al fine di procedere, se del caso, alla modifica, in aumento o in diminuzione, della quota in pagamento. La certificazione dovrà essere tassativamente conservata dai datori di lavoro in allegato al mod. ANF. 43. Qualora le Sedi vengano a conoscenza soltanto successivamente al rilascio del mod. ANF 43 della concessione di assegni familiari da parte delle Istituzioni tunisine, revocheranno l’autorizzazione già concessa, sostituendola, se del caso, con altra in cui sia espressamente indicata l’eventuale frazione da pagare. Il recupero degli indebiti che si fossero determinati nelle more degli accertamenti sarà limitato agli importi effettivamente percepiti in base alla legislazione tunisina. Per l’accertamento e la determinazione dell’importo differenziale eventualmente spettante ai figli di titolari di pensione, si terrà conto delle informazioni che saranno fornite sui formulari di domanda e di collegamento, che verranno approntati per l’attuazione della Convenzione ( circolare n.212/87) Si sottolinea che per l’accertamento del diritto alle prestazioni familiari a favore dei cittadini tunisini i cui congiunti si trovino in Tunisia, gli uffici interessati al fine di conoscere la composizione del nucleo familiare e l’eventuale percezione di analoghe prestazioni in Tunisia, dovranno spedire al competente organismo tunisino, dopo averne compilato la parte A, l’apposito formulario I/TN 6 il quale ha struttura e funzioni analoghe a quelle del formulario C.E.E. E411. MESSAGGIO n del 10 marzo 1995 l’Istituzione tunisina compilerà la parte B nel caso di figli di titolari di pensione, si terrà conto delle informazioni che saranno fornite sui formulari di domanda e di collegamento

42 TURCHIA le prestazioni familiari
attualmente non è operativa per le prestazioni familiari in quanto è applicabile unicamente la disposizione relativa alla totalizzazione dei periodi (art. 57 della Convenzione) Convenzione europea di sicurezza sociale Disposizioni in materia di prestazioni familiari Le disposizioni in materia sono contenute nel cap. 6 del Titolo III della Convenzione (artt.57-63) e nel cap. 6 del Titolo V dell’Accordo complementare (artt ). Le disposizioni della Convenzione determinano le regole in base alle quali le prestazioni sono dovute. Di queste regole solo una è immediatamente applicabile a seguito dell’entrata in vigore della Convenzione; le altre regole, che riguardano le prestazioni che possono essere erogate a seconda delle legislazioni applicabili nelle Parti contraenti sono contenute in due Sezioni che concernono rispettivamente, gli assegni familiari o le prestazioni familiari. Le Parti contraenti hanno la facoltà di scegliere la regola che ritengono di applicare e concludere accordi bilaterali o multilaterali per dare applicazione alle norme scelte. La differenza tra le due sezioni consiste nel fatto che le norme della prima sezione dispongano l’applicazione della legislazione dello Stato di impiego della persona che ha diritto alle prestazioni, mentre quelle della seconda stabiliscono la regola dell’applicazione della legislazione del luogo di residenza dei membri della famiglia. La regola immediatamente applicabile è contenuta nell’art. 57. Essa dispone che, ove la legislazione di una Parte Contraente subordini l’acquisizione del diritto alla prestazione al compimento di periodi di attività professionale, d’impiego o di residenza, l’istituzione di tale Parte tiene conto, a tal fine, degli analoghi periodi compiuti nel territorio dell’altra Parte contraente. L’art. 58, nel determinare le condizioni alle quali possono trovare applicazione le sezioni degli assegni familiari o delle prestazioni familiari, contenenti, come sopra dette, soluzioni alternative che le Parti possono scegliere di applicare, enumera al paragrafo 2 gli elementi che gli accordi da concludere dovranno stabilire (categoria di persone alle quali applicarli, regole destinate ad evitare i cumuli, mantenimento dei diritti acquisiti in virtù di precedenti accordi). Circolare n. 177 del 23 luglio 1990.    

43 URUGUAY le prestazioni familiari
le prestazioni sono dovute anche per i familiari residenti nell’altro Stato Convenzione Italo- uruguaiana Titolari di pensione Prestazioni familiari sulle pensioni (art. 8 della Convenzione)      Le prestazioni per familiari a carico dovute a titolari di pensione sono corrisposte anche per i familiari che risiedano nell’altro Stato contraente.      Se tuttavia venga erogato un trattamento pensionistico a carico di entrambi gli Stati le prestazioni familiari sono concesse dallo Stato in cui il pensionato risiede. Articolo 8 della Convenzione 1. Le prestazioni familiari dovute in aggiunta alle pensioni dirette, indirette o rendite saranno corrisposte anche se i familiari risiedono nello Stato contraente diverso da quello in cui si trova l’Istituzione debitrice delle prestazioni.      2. Il titolare di pensione diretta, indiretta o rendita a carico di entrambi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare della pensione o rendita. nel caso di titolare di pensione a carico di entrambi gli Stati le prestazioni sono dovute dallo Stato di residenza del pensionato

44 Disposizioni particolari STATI UNITI
l'accordo italo - statunitense si applica alle persone di qualsiasi nazionalità gli stranieri di qualsiasi nazionalità, titolari di pensione in regime italo -statunitense possono ottenere l'assegno per il nucleo familiare, conteggiando fra i componenti della famiglia anche quelli residenti in USA Le prestazioni familiari italiane sono del tutto compatibili con le prestazioni erogate dalle istituzioni statunitensi per gli stessi familiari. Stati Uniti. L’Accordo con gli Stati Uniti, pur non estendendosi ai trattamenti di famiglia, comporta un disciplina particolare per quanto attiene a questo tipo di prestazione. L'accordo italo- statunitense si applica alle persone di qualsiasi nazionalità che siano state assoggettate alle legislazioni degli Stati contraenti. Pertanto, destinatari degli accordi sono tutte le persone che siano state soggette alle legislazioni dei Paesi contraenti ( nonché i loro familiari e superstiti ) indipendentemente dalla cittadinanza: ciò significa che, contrariamente alla regola generale enunciata , gli stranieri di qualsiasi nazionalità, titolari di pensione in regime italo- statunitense ), possono ottenere l'assegno per il nucleo familiare, conteggiando fra i componenti della famiglia anche quelli residenti in USA. Le prestazioni familiari italiane sono però del tutto compatibili con le prestazioni erogate dalle istituzioni statunitensi per gli stessi familiari. Ciò in quanto le prestazioni erogate in base alla legislazione U.S.A. non sono, in effetti, equiparabili a vere e proprie prestazioni familiari, avendo piuttosto la natura di trattamenti pensionistici . Di conseguenza, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, dovranno essere, in ogni caso, computati tutti i componenti della famiglia, residenti negli Stati Uniti, anche se beneficiari di specifiche prestazioni statunitensi(che, ovviamente, saranno ricomprese fra i redditi della famiglia ).

45 PAESI NON CONVENZIONATI le prestazioni familiari
Sono Paesi non convenzionati in materia di prestazioni familiari Stati non convenzionati Stati convenzionati ma non in materia di prestazioni familiari cittadino italiano I sistemi previdenziali dei Paesi non convenzionati sono giuridicamente irrilevanti per l'ordinamento nazionale,l’irrilevanza si estende anche alle prestazioni familiari . Diritto alle prestazioni familiari nei confronti di lavoratori, cittadini di Paesi non convenzionati. Ai cittadini di Stati esteri non convenzionati non spetta l'A NF per i familiari residenti fuori del territorio italiano. Infatti, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 2 della legge 13maggio , n.1 53, non hanno diritto all'A N F i lavoratori stranieri, cittadini di Paesi non convenzionati, i cui familiari non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana. Per Paesi non convenzionati si intendono non solo quelli per i quali non esiste alcuna convenzione ma anche quelli per i quali la convenzione stipulata con l'Italia non si estende alla specifica branca delle prestazioni familiari. Circolare n. 118 del 5 giugno 1989 l'assegno per il nucleo familiare sarà sempre liquidato tenendo conto dei componenti della famiglia ( a prescindere dalla loro residenza ), anche se beneficiari di prestazioni familiari estere

46 PAESI NON CONVENZIONATI le prestazioni familiari
Sono Paesi non convenzionati in materia di prestazioni familiari Stati non convenzionati Stati convenzionati ma non in materia di prestazioni familiari cittadino straniero I sistemi previdenziali dei Paesi non convenzionati sono giuridicamente irrilevanti per l'ordinamento nazionale,l’irrilevanza si estende anche alle prestazioni familiari . Pertanto al cittadino straniero non spetta l'ANF per i familiari residenti fuori del territorio italiano a meno che dagli accertamenti demandati al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro degli Affari Esteri non emerga che lo Stato di cui lo straniero e' cittadino riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani. Al momento mancano notizie in questo senso. i membri della famiglia, residenti fuori del territorio nazionale, non vanno annoverati fra i componenti il nucleo A meno che esistano condizioni di reciprocità

47 PAESI NON CONVENZIONATI le prestazioni familiari
Sono Paesi non convenzionati in materia di prestazioni familiari Stati non convenzionati Stati convenzionati ma non in materia di prestazioni familiari cittadini stranieri cui sia applicabile la normativa comunitaria Circolare n. 137 del 2006 Messaggio . N del 2007 dal 1° giugno 2005 devono essere annoverati nel nucleo i membri della famiglia, anche se residenti fuori del territorio della comunità europea

48 RIEPILOGO le prestazioni familiari
Possono essere inclusi nel nucleo i familiari del lavoratore residenti all’estero nei seguenti Stati convenzionati Stati dell'Unione Europea Stati SEE ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia ) Svizzera ( normativa comunitaria Accordo CH-UE) Capo Verde Croazia Principato di Monaco Repubblica di San Marino Santa Sede Stati della ex Jugoslavia ( Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia) Tunisia (massimo 4 figli) Ovviamente il lavoratore straniero deve soddisfare tutte le condizioni soggettive previste per l’applicazione della normativa comunitaria ovvero di quella contenuta nei singoli accordi e convenzioni bilaterali.

49 RIEPILOGO le prestazioni familiari
Possono essere inclusi nel nucleo i familiari del pensionato residenti all’estero nei seguenti Stati convenzionati Stati dell'Unione Europea Stati SEE ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia ) Svizzera ( normativa comunitaria Accordo CH-UE) Australia Canada Capo Verde Principato di Monaco Repubblica di San Marino Santa Sede Stati Uniti Tunisia (massimo 4 figli) Uruguay Ovviamente il pensionato straniero deve soddisfare tutte le condizioni soggettive e oggettive previste per l’applicazione della normativa in materia di prestazioni familiari dalla regolamentazione comunitaria ovvero da quella contenuta nei singoli accordi e convenzioni bilaterali.

50 RIEPILOGO le prestazioni familiari
Contengono norme anticumulo le Convenzioni stipulate con i seguenti Stati PRINCIPATO DI MONACO REPUBBLICA DI CAPO VERDE SANTA SEDE TUNISIA


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