La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO PREVENZIONISTICO

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO PREVENZIONISTICO"— Transcript della presentazione:

1 PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO PREVENZIONISTICO
Principio del neminem ledere Principio di effettività Principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro Principio di protezione oggettiva Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile Principio per cui la sicurezza non conosce interruzione temporale e non è sminuita dalla pluralità di luoghi di lavoro

2 Principio del neminem ledere (non nuocere ad alcuno)
art del c. c.: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Un fatto si dice “colposo” quando (art. 43 c. p.), è stato causato da negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica); si ha invece il dolo quando il comportamento causa del danno ingiusto è stato voluto e preveduto dall’agente come conseguenza della sua azione od omissione e quindi intenzionalmente provocato. La colpa del soggetto è esclusa nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore o comunque quando il danno è stato cagionato da causa a lui non imputabile

3 Principio del neminem ledere (non nuocere ad alcuno)
Il principio del neminem ledere non implica, di per sé, un generale ed incondizionato dovere di attivarsi a protezione dei diritti dei terzi esposti a pericolo ……………., ma occorre la precisa individuazione, a carico del soggetto cui si imputa la omissione, di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento lamentato, il quale obbligo, da accertare caso per caso, può derivare direttamente dalla norma ovvero da una specfica situazione per la quale il soggetto chiamato a rispondere ……. Cass n.3462 fonte dossier ambiente n.91

4 Principio di effettività (Esercizio di fatto di poteri direttivi)
art. 299 del D.Lgs. n. 81/08 ; la norma prevede che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti “

5 Principio di effettività (Esercizio di fatto di poteri direttivi)
Tale principio esprime la volontà da parte dell’ordinamento di fotografare i sistemi organizzativi per quello che effettivamente sono e di dare quindi rilevanza alla configurazione degli obblighi e delle responsabilità in base all’assetto delle mansioni realmente svolte e dei poteri concretamente esercitati da parte dei vari soggetti. Ne deriva che incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano all’organizzazione sostanziale presente in azienda la mansione concretamente esercitata prevale sulla qualifica

6 Principio di effettività (Esercizio di fatto di poteri direttivi)
Per la normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le principali conseguenze del principio di effettività si hanno nell’individuazione delle figure dei soggetti con obblighi di sicurezza ( con le relative conseguenze in termini di attribuzione di obblighi e responsabilità ) e nella delega di funzioni. In relazione alla qualificazione del preposto la giurisprudenza si è espressa “in tema di infortuni sul lavoro, l’esatta individuazione del preposto, più che attraverso la formale qualificazione giuridica, va fatta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito dell’impresa” con la conseguenza che “soggiace alla responsabilità del preposto chi ne esplichi le funzioni [anche] senza averne l’investitura formale” Cass.Pen fonte dossier ambiente n.91

7 Principio di effettività (Esercizio di fatto di poteri direttivi)
Sentenza n del 21/4/06 - Suprema Corte, Quarta Sezione Penale: “con l’articolo 90 del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato dal Decreto Legislativo 242/96 è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al preposto, ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell’ effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative. Nel caso di specie il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.”

8 Principio di effettività (Esercizio di fatto di poteri direttivi)
La Cassazione specifica che “nelle imprese od enti ad organizzazione complessa e differenziata, l’individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presente le diverse astratte qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell’ente o dell’impresa (legale rappresentante, dirigente, preposto), bensì invece facendo riferimento alla, ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese” Cass.Pen. Sez.III 14/ fonte dossier ambiente n.91

9 Principio di effettività (Esercizio di fatto di poteri direttivi) nella formazione e informazione
Il principio di effettività della formazione e dell’informazione è stato recepito dal legislatore (art. 36 e 37 del D.Lgs.81/08) in termini di “obbligazione di risultato” . Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione e formazione e che il contenuto delle stesse debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e debba consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Si prevede inoltre, in tal senso, che l’informazione e la formazione destinate a lavoratori immigrati avvengano previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo nel rispetto alle conoscenze linguistiche. Tale approccio “di fatto” alla materia della formazione e dell’informazione pone, secondo la giurisprudenza, la “necessità che l’istruzione sui rischi sia stata realmente recepita dai lavoratori” ed impone al datore di lavoro “adozione di misure concrete in grado di assicurare l’effettiva conoscenza delle normative. “ Cass.Pen. 27 /10 /05 fonte dossier ambiente n.91

10 Principio di effettività (Esercizio di fatto di poteri direttivi) nella formazione e informazione
“il controllo che il datore di lavoro deve esercitare sull’operato dei dipendenti perché non si verifichino infortuni sul lavoro, essendo finalizzato a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, non può risolversi nella messa a disposizione di questi ultimi dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene ma deve costituire una delle particolari attività dell’imprenditore, gravando su questo l’onere di fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione pedagogica con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni”. Cass.IV sent. N del 12,12,95 fonte dossier ambiente n.91

11 Principio di effettività (Esercizio di fatto di poteri direttivi) nella formazione e informazione
“in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro è articolato,comprendendo, tra l’altro, non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, ……………., è, in tale contesto, che vengano concretamente. utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di lavorazione. Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell’approntare i mezzi occorrenti all’attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l’obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati.” Cass.IV sent. N.1351 del 13,02,05fonte dossier ambiente n.91

12 Principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro
Il principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro può essere sintetizzato nella massima giurisprudenziale secondo cui “anche i terzi quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un ‘attività lavorativa da altri svolta nell’ ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro“. art. 20 del D.Lgs. 81/08 “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro” Con “altre persone presentì sul luogo di lavoro “, si intende tutti i soggetti, anche estranei, che siano autorizzati ad accedere al luogo di lavoro o che vi si trovino per motivi connessi all’attività lavorativa. Cass. Sez IV sent. del n.6686 fonte dossier ambiente n.91

13 Principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro
In applicazione del principio, “le norme antinfortunistiche sono finalizzate alla realizzazione della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro, che si ottiene quando gli impianti, le macchine e gli apparecchi elettrici rispondono ai requisiti prescritti;”. Il principio vale anche per gli strumenti di lavoro che devono essere muniti degli adeguati e prescritti dispositivi antinfortunistici, affinché sia assicurata la tutela “nei confronti di chiunque possa, anche astrattamente, usare del detto strumento, dato che le norme antinfortunistiche, pur essendo essenzialmente dettate per la tutela fisica dei lavoratori, non esauriscono in tale ambito la loro previsione e il loro vigore, la tutela essendo da estendere anche nei confronti di persone estranee al lavoro, che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di funzionalità dello strumento stesso.” Cass.III sent. del n Cass. IV sent n.6331 fonte dossier ambiente n.91

14 Principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro
“la dottrina e la giurisprudenza sono nel senso che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, per eliminare il rischio che i lavoratori, e soltanto i lavoratori, possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma nel senso che le stesse sono dettate anche a tutela dei terzi, di tutti coloro, cioè, che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine, che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi” (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza del 20 aprile 2005 n ). fonte dossier ambiente n.91

15 Principio di protezione oggettiva
“la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all’attività lavorativa, cioè non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro. “ Dunque, “le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare gli incidenti ai lavoratori in ogni caso, e cioè quando essi stessi, per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo, possono provocare l’evento”. Il sistema prevenzionistico ha quindi come funzione quella di proteggere il lavoratore “in ogni caso “, anche dalla propria eccessiva disinvoltura, con la conseguenza che è obbligo del datore di lavoro predisporre misure di prevenzione e protezione che tengano conto del fatto che il lavoratore può essere disattento, maldestro, poco capace o avere una eccessiva familiarità col pericolo. Cass.IV sent. Del n Cass. Pen III 1988 fonte dossier ambiente n.91

16 Principio di protezione oggettiva
“non sussiste colpa concorrente del lavoratore quando l’infortunio dipende unicamente dalla violazione di legge” in virtù dell’applicazione di una” chiara logica di garanzia assoluta diretta ad evitare il sorgere di qualsiasi situazione di rischio ed a prevenire comportamenti imprudenti degli operatori.” Viceversa “quando risulti accertato l’errore grave del dipendente, a seguito di comportamento anormale, non potendosi ritenere sufficiente alcuna cautela atta a tanto scongiurare, deve giudicarsi non punibile il datore di lavoro, per inesigibilità di una condotta non obiettivamente prevedibile” Pret. Torino sent. del Cass. IV sent del fonte dossier ambiente n.91

17 Principio di protezione oggettiva
“l ‘imprudenza del lavoratore - il quale disobbedisca ad un ordine del datore di lavoro e faccia cose che questi gli ha proibito di fare - non esime il datore di lavoro dalla responsabilità penale, qualora il lavoratore abbia disobbedito eseguendo il proprio lavoro e qualora il sinistro, di cui il lavoratore sia stato vittima, si sia verificato per non aver adottato il datore di lavoro le misure di prevenzione imposte dalla legge o dalla comune prudenza ispirata alla migliore tecnica del momento. E ciò per la decisiva ragione, posta in evidenza ripetutamente da questa Suprema Corte, che le imprudenze del lavoratore, dovute anche a disobbedienza, non possono non essere previste dal datore di lavoro, il quale, se potrà avvalersi del potere disciplinare, non potrà, però, pretendere, in caso di sinistro, di giustificarsi allegando la disobbedienza, allorché il lavoratore, contravvenendo all’ordine, abbia pur fatto sempre il lavoro assegnatogli e sia rimasto vittima del sinistro per colpa del datore di lavoro, per non avere quest’ultimo posto in essere quelle misure precauzionali che, anche sotto il profilo tecnico, dovevano essere realizzate prima del sinistro ,, Cass.Pen. sent n del fonte dossier ambiente n.91

18 Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’articolo 2087 del codice civile
“la salute é un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato [...]. La tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni (di vita, di ambiente e) di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale “. Conseguentemente “non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41) ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione ella salute e dell’integrità fisica dei lavoratori ……. L ‘art del codice civile stabilisce che l’imprenditore é tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l‘integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “. Corte costituzionale sent. 399/1996 fonte dossier ambiente n.91

19 Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’articolo 2087 del codice civile
art. 2 c. 1 lettera n del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno “ È questo il fondamentale principio della “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, formulato dapprima dal Procuratore Guariniello, e ripreso poi dalla Suprema Corte. Questo principio definisce un limite invalicabile all’autonomia privata e alla libertà di organizzazione datoriale, ed è una condizione si ne qua non affinché il datore di lavoro possa esigere dal lavoratore la prestazione lavorativa, e il lavoratore sia tenuto a prestarla.

20 Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’articolo 2087 del codice civile
L’articolo 2087 c.c. determina precisi obblighi contrattuali di sicurezza a carico del datore di lavoro e, in senso traslato, della sua organizzazione gerarchica. Si tratta di obblighi che precostituiscono una responsabilità contrattuale vera e propria ( sentenza del 5/2/ 2000): “la responsabilità del datore di lavoro ex art c.c. - in base al quale il potere imprenditoriale, volto alla massimizzazione della produzione, incontra un imprescindibile limite nella necessità di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e nel far sì che nell’attività richiesta ai dipendenti venga predisposta una serie di misure, oltre quelle legali, che appaiono utili ad impedire l’insorgere o l’ulteriore deteriorarsi di situazioni patologiche idonee a causare effetti dannosi alla salute del lavoratore - ha natura contrattuale

21 Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’articolo 2087 del codice civile
“l ‘art. 2087, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione, sussidiaria rispetto a quest’ultima, di adeguamento di essa al caso concreto”, senza che ciò costituisca “strappi ai principi “, poiché il dovere di protezione (dei lavoratori) che grava sull‘imprenditore - collegato, del resto, al rischio d’impresa - comporta che debba essere lo stesso imprenditore a valutare se l’attività della sua azienda presenti rischi extra-lavorativi “di fronte al cui prevedibile verficarsi insorga il suo obbligo di prevenzione “, per cui ciascun datore, in riferimento alla particolarità del lavoro, da una parte, ed all’esperienza e alla tecnica, dall’altra, deve nella rappresentazione dell’evento (prevedibilità) prospettare a se stesso l’adozione delle misure (e, dunque, di tutte le misure) più consone e più aggiornate, al fine di scongiurare la sua realizzazione (prevedibilità) “ Cass. Sent fonte dossier ambiente n.91

22 Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’articolo 2087 del codice civile
“le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro costituiscono un ‘applicazione specifica del più ampio principio contenuto nell‘art coi civ., rispetto al quale la mancata violazione di quelle norme non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imprenditore. L ‘art cod. civ., si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza “ “proprio alla stregua dei parametri indicati da questa norma (particolarità del lavoro, esperienze pregresse, risultati de/progresso tecnico) che deve valutarsi l’adempimento, da parte del soggetto obbligato, di tutti quegli obblighi di sicurezza delineati dalle norme in modo generale ed astratto, senza l’indicazione specifica delle condotte da attuare” Cass. Sez .lavoro sent cass. Sez pen n.9328 del fonte dossier ambiente n.91

23 Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’articolo 2087 del codice civile
“il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L ‘art c. c., infatti, nell‘affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell‘esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche ,, Cass. Pen sez. IV sent fonte dossier ambiente n.91

24 Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’articolo 2087 del codice civile
“l’art cc. non configura un caso di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento; ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno come pure la nocività dell’ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra l’una e l’altro e non tanto l’onere di indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”. Cass.Sent. n del 3 aprile 1999 fonte dossier ambiente n.91

25 Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’articolo 2087 del codice civile
“in base all‘art cod. civ. l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L ‘art: 2087 cod. civ. non configura un ‘ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, con la conseguenza che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza ditale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso di derivazione causale del danno dalla violazione delle norme di sicurezza delle condizioni di lavoro; solo se il lavoratore abbia fornita la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza ditali obblighi” Cass. Sez. Lav. Sent n fonte dossier ambiente n.91

26 Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile L’articolo 2087 del codice civile
“L‘eventuale errore di altri soggetti nel valutare la pericolosità dei luoghi e la conseguente eventuale esistenza di altri soggetti responsabili per l’infortunio verificatosi non esclude la responsabilità dei datori di lavoro, atteso che in materia di sicurezza sul lavoro i doveri cui sono tenuti i datori di lavoro di apprestare tutte le misure di sicurezza degli impianti, onde evitare gli infortuni sul lavoro, prescindono dalle attività prescrittive o di controllo di altri soggetti”; “né può essere invocata la buona fede, in quanto la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato, ma, ai sensi dell‘art. 47 codice penale, solo dall‘errore non determinato da colpa. E tale non può considerarsi quello del datore di lavoro che abbia fatto affidamento sulla valutazione dei rischi e sulla progettazione da altri eseguita, atteso che la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell’ imprenditore l’obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, sicché il destinatario di tale obbligo non può eludere tale obbligo trincerandosi dietro eventuali errori di valutazione dei tecnici incaricati “ Cass. Pen. Sez. IV n fonte dossier ambiente n.91

27 Gli obblighi prevenzionistici vanno adempiuti integralmente e senza interruzioni temporali, anche in caso di pluralità di luoghi di lavoro “in caso di infortunio sul lavoro determinato dall‘omissione delle prescritte misure di sicurezza, è penalmente responsabile il dirigente incaricato di assicurare contemporaneamente la prevenzione degli infortuni in due distinti luoghi di lavoro, il quale, pur avendo constatato l’impossibilità di adempiere adeguatamente al duplice incarico ricevuto, non si sia astenuto da una attività che gli impediva di garantire la sicurezza del lavoro” “l’imprenditore per adempiere al dovere di sorveglianza, ha l’ obbligo di essere sempre presente sul posto di lavoro e di assistere allo svolgimento dell’attività dei suoi dipendenti, senza allontanarsi dal cantiere prima di avere impartito opportune disposizioni ovvero avere delegato alla vigilanza persona capace e qualificata” in quanto “era suo dovere non accollarsi contestualmente una molteplicità di incombenze incompatibili rispetto all’ obbligo di vigilare a che gli operai non trasgredissero norme antinfortunistiche e di comune prudenza.” Cass.pen.Sez IV sent n Cass. Pen. Sez. IV sent fonte dossier ambiente n.91


Scaricare ppt "PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO PREVENZIONISTICO"

Presentazioni simili


Annunci Google