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D. Lgs. n. 626/1994 D. Lgs. n. 494/1996 Opere provvisionali Pi.M.U.S.

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1 D. Lgs. n. 626/1994 D. Lgs. n. 494/1996 Opere provvisionali Pi.M.U.S.
D.P.R. n. 547/1955 Opere provvisionali D.P.R. n. 164/1956 D. Lgs. n. 235/2003 Pi.M.U.S. Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta

2 D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 Soggetti
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. D. Lgs. N. 528 del 19 novembre Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. N. 494/96, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. I DD. Lgs e 494/96, superando la logica della frammentarietà degli interventi a favore della prevenzione, hanno posto al centro del sistema prevenzionale il principio della Soggetti protagonisti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Datore Lavoro partecipazione e collaborazione tra il Lavoratore L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di accadimento degli infortuni e delle malattie professionali rilevate statisticamente, costituisce la base di preparazione della “ cultura della prevenzione “. <<< << >>

3 La Direttiva cantieri La "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE - è la normativa europea che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei e mobili" ed è stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 494/96 e modificata successivamente con il D.Lgs. 528/99 entrato in vigore il 18 aprile 2000. E' una norma che ha l’obiettivo di organizzare le attività del cantiere, per ridurre i rischi di infortuni sul lavoro, considerando che la sicurezza si possa progettare a monte, prevedendo i rischi presenti e le relative misure di prevenzione da applicarsi in quel determinato cantiere. La direttiva si applica a tutti quei lavori edili e di genio civile che comportino un "cantiere temporaneo e mobile". <<< << >>

4 Cantiere temporaneo o mobile
Art. 2 - Cantiere temporaneo o mobile è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile: I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio di impianti di cui al D.Lgs. 626/94 <<< << >>

5 … cantiere temporaneo o mobile
Per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile e/o i lavori che comportano "rischi rilevanti". Si definiscono lavori edili i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Si definiscono lavori di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la strutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino, il montaggio e smontaggio di impianti. Si definiscono lavori comportanti "rischi rilevanti" le attività in cui ci sia una grave possibilità di seppellimento (scavi), caduta dall’alto (lavori eseguiti in elevazione), esposizione a sostanze chimiche o biologiche, lavori in prossimità di linee elettriche in tensione, lavori in cassoni ad aria compressa ecc. <<< << >>

6 Figure coinvolte Committente
Responsabile dei lavori Committente Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Coordinatore per la progettazione Il Datore di lavoro Lavoratore autonomo Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs , rimangono presenti le altre già riconosciute dal precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine necessarie (art c.c. e d.lgs , art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori). <<< << >>

7 Soggetti incaricati della sicurezza
Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile Soggetti incaricati della sicurezza Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamento nella sua realizzazioni Piano di sicurezza/coordinamento Piano generale sicurezza Fascicolo PROGETTAZIONE di Committente Lavoratore autonomo - Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo della subordinazione Coordinatore Designato dal Committente o dal Responsabile dei lavori cantiere Responsabile lavori Applicazione piano Adeguamento piano/fascicolo Coordinamento/cooperazione Informazione Consultazione/partecipazione RSL Sospensione lavori per inadempienza, per pericolo grave ed imminente Soggetto incaricato dal Committente per la PROGETTAZIONE o l’ESECUZIONE o il CONTROLLO dell’esecuzione dell’opera Soggetto incaricato dal Committente per la PROGETTAZIONE o l’ESECUZIONE o il CONTROLLO Dell’esecuzione dell’opera ESECUZIONE di <<< << >>

8 Committente Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori edili o di ingegneria civile: si tratta in generale di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, il rinnovamento di opere fisse, permanenti o temporanee. Per interventi privati in genere il Committente è lo stesso proprietario, in caso invece di lavori condominiali in genere è l'amministratore di condominio, in caso di aziende invece sarà il titolare della azienda o il legale rappresentante. In caso il Committente volesse delegare altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori. <<< << >>

9 … committente Il D. lgs, n°494/96 e 528/99 di modifica ed integrazione al medesimo, hanno posto particolare attenzione al momento precedente della realizzazione dell'opera, quello della progettazione, attribuendo la responsabilità all'autore dell'opera ed affidandone con la pianificazione dei lavori anche quella delle misure di prevenzione. La responsabilità è diventata quindi campo obbligato, non solo per i datori di lavoro delle imprese, ma anche per i committenti ed i loro mandatari: responsabili dei lavori, coordinatori ... Così come già nell'art. 7 del D. Lgs. 626 che delinea i compiti del datore di lavoro committente e dei datori di lavoro delle ditte appaltatrici, o a lavoratori autonomi incaricati dei lavori, il D.L. 528/99 obbliga il Committente dell'opera edilizia a: Verifica dei requisiti tecnico-professionali Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice Cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti. <<< << >>

10 … committente Inoltre gli articoli 3, 6, 9 del D. Lgsl. 528/99 definiscono i compiti del committente già dalla fase di progettazione, che deve fornire gli strumenti necessari per la pianificazione dell'opera in sicurezza e le forme di coordinamento: Nomina il coordinatore per la progettazione dell'opera e per l'esecuzione dell'opera Verifica degli adempimenti dei coordinatori (POS e PSC) Notifica preliminare Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese Provvedimenti per situazioni a rischio Verifica dei requisiti tecnico-professionali Il committente può esimersi da questi compiti se nomina il Responsabile dei lavori, figura incaricata per la progettazione, esecuzione e controllo dell'esecuzione della opera, quindi nomina i coordinatori: il Coordinatore in fase di progettazione che predispone il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il Coordinatore in fase di esecuzione che ne garantisce l'applicazione e l'adeguamento. <<< << >>

11 Responsabile dei lavori
Art. 2 - c Persona incaricata dal Committente che assume la gestione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi in tema di sicurezza (progettazione o esecuzione o controllo dell’esecuzione dell’opera), con relative obbligazioni e responsabilità. Non si tratta di una delega da parte del Committente, al quale fanno capo responsabilità “ per culpa in eligendo “ (art ), ma di una scelta di “ figura professionalmente “ più competente che lo sostituisca nell’adempimento degli obblighi. Negli appalti pubblici la predetta figura innovativa richiama quella del “ direttore dei lavori “, addetto al controllo tecnico-amministrativo e la verifica dell’opera secondo capitolato e progetto, denominato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 109 dell’ “ responsabile unico del procedimento “. <<< << >>

12 Committente (o Responsabile dei lavori) : obblighi principali
Prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che può risolversi nel determinare l'impresa che eseguirà i lavori o il tecnico incaricato della progettazione. Inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno Inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza, quando inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica una delle seguenti condizioni: l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno Non si applica invece se l'impresa che opera nel cantiere è una sola, in questo caso sarà l'impresa, purché sia adeguatamente applicato quanto previsto all'art. 7 D.Lgs.626/94 e successive modifiche, ad avere la responsabilità diretta della sicurezza del cantiere, e non per indicazione normativa del 494/96, ma del 626/94, in quanto gli operai che lavorano nello specifico cantiere hanno un solo datore di lavoro; di conseguenza la sicurezza degli stessi deve essere rintracciata nel Documento di Valutazione di Rischi (DVR), che potrà avere un'appendice particolare per il cantiere in cui si interviene, cioè un Piano Operativo di Sicurezza (POS) allegato. <<< << >>

13 Durata dei lavori e “Uomini – giorno”
Per poter parlare di cantiere temporaneo e mobile, oltre alle tipologie di lavoro elencate, occorre che siano soddisfatte alcune condizioni riguardanti l’impiego di mano d’opera per un determinato periodo. Si assume come unità di misura il numero medio di uomini impiegati per giorno lavorativo(u/g). Per uomini/giorno si intende il numero medio dei lavoratori che quotidianamente è impiegato nel cantiere, per tutta la durata dei lavori e indipendentemente dalla continuità temporale con cui questi si svolgono. 10 uomini x 10 giorni = 100 U/G; 5 uomini x 20 giorni = 100 U/G; (1 uomo x 90 giorni) + (10 uomini x 1 giorno) = 100 U/G. <<< << >>

14 Obblighi del committente responsabile lavori
Nomina coordinatori Obbligo notifica Più imprese anche non contemporanee 100 u/g I n c a r i o t e s u l Progettazione esecutiva Entità presunta 500 u/g 30 gg Committente Responsabile lavori CANTIERE soglie obbligo Presenza contemporanea Coordinatore 20 u 300 u/g Esecuzione lavori Allegato II Rischi particolari h>2 m h>1,5 m Requisiti articolo 10 Piano generale 30.000 u/g <<< << >>

15 Coordinatore per la progettazione
Art. 2 - e Il Coordinatore per la Progettazione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea: Con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno I cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L. 528/99. Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte. redige il piano di sicurezza e di coordinamento predispone il fascicolo tecnico dell'opera Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti necessari, possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento. <<< << >>

16 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Art. 2 - f E’ designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea: Con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L. 528/99. provvede a: verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici segue <<< << >>

17 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Art. 2 - f provvede a: organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto eventuale comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei lavori sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti <<< << >>

18 La notifica preliminare
E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL competente e a Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori per consentire all'organo di vigilanza di pianificare le proprie attività di controllo. Il documento contiene tutti i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori. L'adempimento è obbligatorio nei casi seguenti: entità non inferiore a 200 uomini-giorno anche se in presenza di un'impresa cantiere con rischi particolari e vi operano più imprese anche se non contemporaneamente I contenuti sono definiti nell'Allegato III del D. Lgs. 494/96 <<< << >>

19 … Notifica preliminare
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20 Lavoratore autonomo Art. 7
E' il soggetto che concorre con la propria attività professionale alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. E' obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni sulla sicurezza, ad usare i dispositivi di protezione individuale e ad adeguarsi alle indicazioni fornite in tema di sicurezza dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dal responsabile dell'impresa appaltatrice, qualora lavori in subappalto. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono in condizioni di rischio sono tenuti ai seguenti obblighi: si devono adeguare alle disposizioni di sicurezza fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono soggetti come i lavoratori subordinati, alle disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA <<< << >>

21 Valutazione dei rischi
Il punto di partenza per la valutazione è rivolto al rispetto delle “ misure generali di tutela “ dettati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 626/94 che si concretizza nel cercare soluzioni sempre migliorative nel campo prevenzionale: nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati impiegati, sistemazione dei posti di lavoro, organizzazione. Nel redigere il piano di sicurezza si dovrà fare riferimento alle seguenti definizioni: pericolo insieme di probabilità e di gravità di possibili eventi che possono causare danni lesivi; situazione pericolosa circostanze in cui il lavoratore viene esposto ad un pericolo; valutazione globale dei rischi raffronto dati di probabilità evento lesivo per la scelta di adeguate misure di sicurezza preventiva. <<< << >>

22 Rischi particolari allegato II
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2,0, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dai procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera; Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria; Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree e conduttori nudi di tensione; 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; 7. Lavori subacquei con respiratori; 8. Lavori in cassoni ad aria compressa; 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi; 10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. <<< << >>

23 Piano di sicurezza e coordinamento - PSC
Art. 12 La Direttiva Cantieri ha introdotto, nei processi edilizi che rientrano nella medesima, due importanti strumenti operativi di pianificazione della sicurezza che il Committente già in fase di progettazione dell'opera ed in ogni caso prima delle richieste di offerte deve far redigere dal Coordinatore alla Progettazione : Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) Il Fascicolo tecnico dell'opera <<< << >>

24 … Piano di sicurezza e coordinamento
Art. 12 Il Piano va redatto per i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese se: Pari o superiore a 200 rapporto uomini L'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno giorni I lavori comportano rischi particolari rientranti nell'Allegato II del D.L. 528/99 segue <<< << >>

25 Piano di sicurezza e coordinamento
Art. 12 è lo strumento operativo sul quale viene impostata la cooperazione ed il coordinamento, con la sequenza temporale delle fasi di lavoro, l'utilizzazione degli impianti comuni, mezzi logistici, e di protezione collettiva. Il committente trasmette il PSC alle imprese invitate a presentare le offerte e l'impresa aggiudicataria lo deve trasmettere alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Il coordinatore per l'esecuzione ha il compito di verificarne l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di mettere in atto opportune azioni di coordinamento. A loro volta ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS al coordinatore che ne valuta la congruità con il PSC. Oltre agli atti formali è opportuno che siano previste riunioni con tutte le imprese in ogni fase di lavoro nuova e che siano formalizzate le procedure di coordinamento. In sostanza il PSC deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione <<< << >>

26 … piano di sicurezza e coordinamento
Il piano dovrà analizzare in particolare, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: Misure relative all'impatto ambientale del cantiere; Apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in relazione alla specificità dell'opera ed alla sua localizzazione; Misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi; Prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche; Gestione del rapporto temporale tra le varie fasi di lavoro; Disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva da parte di vari soggetti; Modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi. <<< << >>

27 Il fascicolo tecnico dell’opera
viene elaborato dal Coordinatore per la progettazione contestualmente alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento principalmente per due scopi: identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle eventuali successive manutenzioni raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine di costituire il "dossier" dell'opera Per le opere di piccola entità può essere sufficiente raccogliere la documentazione sulla struttura (calcoli statici, nominativi di progettisti, costruttori, ecc.) sugli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, gas, ecc.), sull'area in cui è presente il sito, sulle eventuali opere destinate ad essere utilizzate dai manutentori per la loro sicurezza. Il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere, mentre dopo la consegna dell'opera è aggiornato dal committente. <<< << >>

28 Piano operativo di sicurezza - POS
è un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni relative a quello specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell'impresa. Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Il POS, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere. Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un'integrazione; quando non c'è il Piano di Sicurezza e Coordinamento il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS). <<< << >>

29 … piano operativo di sicurezza
Imprese edili in genere Impiantisti Lattonieri Fabbri Falegnami Vetrai Imbianchini e tinteggiatori Giardinieri Tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti sono tenute alla redazione del POS Il predetto piano descrive, nel rispetto dei DD. Lgs. n. 277/91- n. 626/94 e n. 494/96, l’analisi e relativa valutazione dei rischi in funzione dell’opera che si andrà a realizzare e la stima dei costi interessati per la sicurezza. Nel relativo programma dei lavori saranno regolamentate: “ interferenze “ e “ incompatibilità “, utilizzo di attrezzature, D.P.I., approvvigionamenti di materie prime dall’esterno e servizi comuni. Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la congruenza del POS, potrà chiedere eventuali adeguamenti, coordinare i vari piani dell’imprese che operano in cantiere per fasi di lavoro, stabilirà riunioni con l’imprese, accederà al cantiere per verificare il rispetto del piano stesso, parte integrante del contratto di appalto. <<< << >>

30 Fascicolo della sicurezza
Documento: U.E. 260 del 26 maggio 1993 Fascicolo della sicurezza Il Coordinatore designato dal Committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi. Il fascicolo comprende due capitoli: Parte A - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera - si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. Parte B - Equipaggiamenti in dotazione all’opera - compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza. Nel corso dell’esistenza dell’opera il committente o proprietario annoterà tutte le modifiche che interverranno nel capitolo C - dotazione. <<< << >>

31 Requisiti tecnico-professionali
Art. 3 c.8 Capacità organizzative struttura aziendale con figure previste (SPP, RSL, MC, DDL, DIR. PREP, deleghe), capacità di elaborare il Piano Operativo per la sicurezza e capacità di applicare e far applicare il piano di sicurezza e coordinamento); Forza lavoro numero di lavoratori dipendenti, formazione ed addestramento e addetti alle emergenze e al pronto soccorso, idoneità sanitaria e corsi specifici in caso di lavori con amianto. In caso di appalti pubblici per esempio l'impresa deve garantire la presenza di una forza lavoro in relazione almeno all'effettuazione del 70% dei lavori della categoria prevalente (Legge quadro in materia di lavori pubblici L. 109/94). Attrezzature possesso e proprietà, effettuazione delle verifiche obbligatorie (rif. D. Lgsl. 359/99), documento di valutazione dei rischi Affidabilità anti-infortunistica l'insieme dei requisiti rispetto alle capacità organizzative, forza lavoro, attrezzature. <<< << >>

32 … requisiti tecnico-professionali
Art. 3 c. 8 D. Lgs Tecnica Professionale Disponibilità di mezzi e attrezzature previsti per l’esecuzione dei lavori Iscrizione CCIAA pos.ne Inps, Inail e Cassa edile dich.ne relativa al contratto Disponibilità di mezzi e attrezzature antinfortunistiche idonee alla tipologia dei lavori da eseguire Requisiti richiesti da Legislazioni speciali l , ecc. Numero dei lavoratori necessari per l’esecuzione dei lavori Disponibilità dei “Dispositivi di protezione individuali” idonei e specifici Formazione professionale dei Lavoratori impegnati <<< << >>

33 Coordinamento – Consultazione RLS Lavoratori
Piano sicurezza coordinamento Modalità operative A Piano generale sicurezza Disposizioni coordinamento Consultazione preventiva R.L.S. Piani Consultazione Coordinamento B Richiesta chiarimenti sui contenuti Proposte modifiche piani Modifiche piani C R.S.L. consultati preventivamente Piani generali di sicurezza D Coordinatore esecuzione sicurezza Verifica attuazione accordi parti sociali Assicura il coordinamento Coordina per il Miglioramento sicurezza <<< << >>

34 Pianificazione L’analisi di valutazione dei rischi riferiti alle varie fasi occorrenti per la realizzazione dell’opera, la stessa temporizzazione dell’impegno uomini-giorni per ogni fase operativa, l’eventuale presenza in cantiere di più imprese, lavoratori dipendenti o autonomi, interferenze e sovrapposizioni, utilizzo di mezzi comuni deve essere disciplinata per evitare che situazioni di pericolo possano essere trascurate rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori. La pianificazione anche per verificare la congruenza tra il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento. L’utilizzo di diagrammi temporali riferiti alle singole imprese potrà essere uno strumento per raggiungere l’obiettivo della prevenzione con i dovuti aggiustamenti ove si rendano necessari. Il diagramma di Gantt è uno strumento che serve per pianificare i tempi di realizzazione di un progetto, dell'attività lavorativa quotidiana, di un anno di lavoro, ecc., e per verificare in itinere il rispetto degli stessi. Nel diagramma di Gantt le diverse attività vengono, dunque, ordinate secondo una precisa progressione temporale. <<< << >>

35 P i a n i f i c a z i o n e <<< << >>
(esempio) <<< << >>

36 Guida agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Richiedere idoneità tecnico professionale, regolarità contributiva, indicazione dei contratti collettivi applicati, ecc. Comunicare alle imprese i nominativi dei coordinatori Spedire copia dei piani di sicurezza Art. 7 D.Lgs. N. 626/94 solo per lavori eseguiti all’interno dell’azienda Obblighi Trasmettere notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori Nominare il coordinatore per la progettazione Nominare il coordinatore per l’esecuzione Art. 3 D.Lgs. n. 626/94 Tipologia di opera Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea. Entità presunta del cantiere: maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea Opere con rischi particolari Cantieri con un’unica impresa Entità presunta del cantiere: maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea / di entità maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea / e con rischi particolari (all. II) Altri cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del decreto “ cantieri “ <<< << >>

37 Guida ai documenti richiesti in funzione della tipologia delle opere
Piano operativo di sicurezza Documenti Piano di sicurezza e coordinamento Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Piano di sicurezza sostitutivo solo per lavori pubblici Notifica Tipologia di cantiere Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea Entità presunta del cantiere: maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea Opere con rischi particolari (all. II) Cantieri con un’unica impresa Entità presunta del cantiere maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea e di entità maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea e con rischi particolari (all. II) Altri cantieri rientranti nell’ambito di applicazioni del decreto “ cantieri “ <<< <<

38 Prevenzione - Sicurezza Miglioramento continuo Prevenzione - Sicurezza
per TUTTI i settori Opere provvisionali D.P.R. n. 547/1955 D.Lgs. n. 626/1994 Miglioramento continuo “ riduzione rischi “ D. Lgs. n. 235/03 D.P.R. n. 164/1956 D.Lgs. n. 494/1996 Prevenzione - Sicurezza settore COSTRUZIONI <<< >>

39 rispetto ad un piano stabile.
Il D. Lgs. 8/7/2003 n. 235  integra il Titolo III D. Lgs. n. 626/94 (uso delle attrezzature di lavoro) con l'aggiunta degli articolo 36 bis, 36 ter, 36 quater e 36 quinquies fissa dei requisiti minimi che devono essere rispettati per l'uso di attrezzature per lavori in quota definiti come tali quei lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Nello stesso decreto sono fissate delle prescrizioni di sicurezza relative alle scale a pioli, all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi  ed all‘impiego di ponteggi. Per i “ ponteggi “ è previsto un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) in relazione alla complessità del ponteggio scelto ed inoltre che gli stessi siano montati e smontati ad opera di lavoratori  che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. <<< << >>

40 La valutazione del problema della caduta dall’alto
nel montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati Obiettivi Stato dei lavori Analizzare il problema infortunistico e dall’analisi dei dati definire le cause del fenomeno, verificando la possibilità di proporre soluzioni migliorative attraverso la definizione di Linee Guida comportamentali ad uso dei diversi utenti Abbiamo eseguito : Analisi infortunistico del problema Analisi delle imprese che operano nel settore Analisi degli strumenti di sicurezza a disposizione Analisi dei prodotti proposti D.Lgs 494/96 - Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457. <<< << >>

41 Opere Provvisionali Opere rovvisionali
sono tutte quelle opere che forniscono ausilio alla realizzazione dei lavori civili. Queste opere hanno una durata limitata da un punto di vista temporale e pertanto devono essere rimosse non appena è cessata la necessità per la quale cui sono state erette. La loro limitata durata temporale non deve far sottovalutare il problema progettuale, di messa in opera e conservativo che in alcuni casi diventa importante per la corretta progettazione ed esecuzione dell'opera stessa. Le opere provvisionali rappresentano un aspetto fondamentale nella redazione dei "piani di sicurezza" previsti negli artt. 4, 12 e 13 del D. Lgs. n. 494 del 1996. si distinguono in: 1 opere di servizio Opere rovvisionali 3 2 opere di sicurezza opere di sostegno <<< << >>

42 …opere provvisionali <<< << >>

43 Tipologie di opere provvisionali per lavori in quota
Tra le differenti opere provvisionali lo studio dei ponteggi riveste sicuramente un ruolo primario perché essi sono presenti nella quasi totalità dei cantieri edili, e sovente raggiungono dimensioni notevoli. I ponteggi possono essere in legno o in acciaio. Quelli in legno non vengono quasi più usati, mentre i ponteggi in acciaio sono estremamente diffusi, sul mercato si trovano disponibili due diverse tipologie: a tubi e giunti; a telai prefabbricati del tipo chiuso, a portale, ad acca. Ponteggi in legname Ponteggi metallici a tubi e giunti Ponteggi metallici a telai prefabbricati Ponti a sbalzo e mensole metalliche Andatoie e passerelle Ponteggi e piattaforme meccanizzate Ponti su ruote (trabattelli) Ponti su cavalletti Puntelli e strutture di puntellazione Scale a mano Altre attrezzature: reti, pali di sicurezza <<< << >>

44 Il ponteggio è una struttura reticolare provvista solitamente di impalcati. Consiste in una serie di diversi elementi costitutivi da collegare fra loro al fine di ottenere una struttura rigida, in grado di crescere non solo in senso verticale ma anche orizzontalmente, adattandosi con grande facilità e modularmente alle caratteristiche geometriche e dimensionali dell'edificio da erigere. Gli impalcati possono essere costituiti da tavole di legno o di acciaio indipendentemente dal materiale con cui è costruita la struttura portante. I ponteggi vengono solitamente realizzati per la costruzione o ristrutturazione di edifici. In questo caso vengono considerati dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto. Ristrutturazione copertura con rete di protezione Scale biodirezionali Scale monodirezionali <<< << >>

45 … ponteggio <<< << >>

46 Ponteggi in legname Si realizzavano facendo uso di elementi lignei più o meno lavorati (tronchi, tavole, assi) messi in opera e collegati fra loro mediante fasce, corde, chiodi in vari materiali Per i ponteggi in legno non esistono particolari restrizioni di messa in opera o controlli strutturali, salvo quelli imposti dalla buona tecnica, dalla tradizione costruttiva e dai dettami della norma legislativa (artt. 7, del D.P.R. n. 164 del 1956). I ponteggi in legno non vengono quasi più usati <<< << >>

47 Ponteggio a tubi e giunti
Consente di collegare due tubi in qualsiasi posizione e a distanze non prefissate, rende possibile l'adeguamento della struttura provvisionale ad ogni tipo di facciata o manufatto, consentendo di fatto la realizzazione delle forme più particolari ed irregolari. Il ponteggio a tubo-giunto di contro richiede mano d’opera altamente specializzata e tempi di lavorazione mediamente più lunghi. Giunto semplice Giunto ortogonale Giunto girevole Chiave avvitamento giunti basetta <<< << >>

48 Ponteggio a tubi collegati con giunti di serraggio
E’ costituito essenzialmente da tre elementi: il tubo: è un elemento metallico in acciaio di sezione circolare con diametro esterno di 4,8 cm e spessore di 3,5 mm; il giunto: è un elemento di acciaio costituito da due manicotti posti secondo due assi ortogonali che permettono l’assemblaggio dei tubi. I manicotti sono orientabili per permettere unioni con angolazioni diverse; gli accessori : si tratta di spinotti di collegamento tra i tubi, basette di appoggio e altre tipologie di giunti studiati per soddisfare diverse combinazioni. Il serraggio con chiave dinamometrica, effettuato secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, è un utile controllo di sicurezza. Le caratteristiche di resistenza dei giunti non devono essere minori di quelle delle aste che collegano. <<< << >>

49 Ponteggio a telai prefabbricati
Questa tipologia di ponteggi rappresenta, per la semplicità di montaggio, la più utilizzata soprattutto dalle aziende non specializzate. I tempi di montaggio mediamente più corti e mano d’opera poco specializzata rendono questo sistema molto appetibile; tuttavia si deve considerare la scarsa versatilità del prodotto dovuto a distanze orizzontali e verticali prefissate che costringono spesso ad integrarlo con altri tipi di materiali come tubo - giunto e tavole di legno. Tavola fermapiedi Tavola con sei ganci Tavola con botola <<< << >>

50 Ponteggio a telai prefabbricati (collegati con aste, ganci, occhielli, ecc.).
E’ realizzato con elementi strutturali in acciaio alti 2 metri e larghi 1,05 a forma di telaio con due controventi di irrigidimento agli angoli. I telai sono collegati longitudinalmente con dei correnti e controventati con delle diagonali, entrambi fissati con degli spinotti già predisposti sui montanti verticali, costituendo così un sistema di rapido e facile impiego. corrente traverso testata telaio diagonale Scaletta ponteggi torre vano telaietto <<< << >>

51 Installazione dei ponteggi metallici fissi
Si possono verificarsi due casi: Altezza superiore a 20 metri e montaggio secondo uno schema diverso da quelli tipo previsti nell’autorizzazione ministeriale. 1 Il ponteggio deve essere eretto in base ad un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, comprendente:calcolo, disegno esecutivo Altezza inferiore a 20 metri e montaggio secondo uno degli schemi tipo previsti nell’autorizzazione ministeriale. 2 Il ponteggio deve essere montato, ancorato e costituito da tutti gli elementi caratteristici secondo lo schema tipo indicato nell’autorizzazione (o libretto del ponteggio) e corredato dal disegno esecutivo (anche eseguito a mano libera), dal quale risulti il tipo di ponteggio usato e l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi nonché le generalità e la firma del responsabile del cantiere che ne attesti la conformità allo schema tipo. <<< << >>

52 D.P.R. n. 164/1956 <<< << >>

53 Art. 31 e D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" Art. 31 “ Relazione tecnica “ La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere: descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; 5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. Art. 34 “ Nome del fabbricante “ Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante. <<< << >>

54 Sottoponte di sicurezza
Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza con la stessa pianta, con la stessa resistenza e posto ad una distanza non maggiore di 2,50 m. Limitatamente a lavori in conglomerato cementizio è consentito il sottoponte in corrispondenza di ogni piano. Diagonale in pianta Parapetto di testata in tubi e giunti La sua funzione è quella di trattenere cose e/o persone eventualmente cadute dal ponte sovrastante per rottura dello stesso. Può essere omesso solo per l’esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione di durata non superiore a 5 giorni. Tavola fermapiede <<< << >>

55 opere provvisionali di servizio: ponte di servizio
D.P.R. n Ponte di servizio Impalcati formati da assi di cm. 5; Tavola fermapiede alta almeno cm. 30; Distanza massima dal muro cm. 20; Basette poggianti su superficie solide. Art Sottoponti Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Art Impalcati e parapetti dei castelli <<< << >>

56 … ponteggio: stilata nel caso di ponteggi a telai prefabbricati
è una serie di telai sovrapposti e contenuti in un unico piano verticale; altrimenti, per ponteggi a tubi e giunti, per “stilata” si intende uno o più moduli così costituiti: due montanti uniti, a mezzo di giunti, con tubi orizzontali, traversi. Ogni stilata standard dista dalla successiva 180 cm; è possibile però, previo calcolo e progetto specifico, aumentare tale valore in modo da mantenere invariata la sicurezza. m. 1.8 <<< << >>

57 … ponteggio: campo E’ la parte di ponteggio compresa
tra due stilate contigue … ponteggio: campo min. cm. 100 Tavola fermapiede Impalcato Corrente posteriore Telaietto parapetto a tutti moduli Tavola fermapiede min. cm. 20 Impalcato sottoponte di sicurezza Corrente posteriore Diagonale in pianta Montante dei telai <<< << >>

58 … ponteggio: controventatura
E’ l’insieme di collegamenti strutturali necessari per realizzare collegamenti diagonali nei piani atti ad irrigidire la struttura ed impedire gli spostamenti e le rotazioni dei nodi : di facciata; in pianta; trasversali. Diagonale in pianta Corrente posteriore Diagonale di facciata 1° parapetto 2° parapetto Tavola fermapiede Impalcato del piano di lavoro Corrente posteriore Diagonale di facciata 1° parapetto 2° parapetto Tavola fermapiede Impalcato del sottoponte di sicurezza Corrente posteriore <<< << >>

59 … ponteggio: corrente - mancorrente
Corrente è un tubo disposto orizzontalmente che collega tra loro longitudinalmente due telai o comunque due montanti consecutivi. Mancorrente è un corrente posto ad altezza di 1 metro dal piano di calpestio e facente parte del parapetto per proteggere dalla caduta il personale al lavoro sul ponteggio. Può essere costituito in alcuni casi da un telaietto appositamente realizzato dal costruttore per collegare due telai prefabbricati e svolgere funzione di parapetto. Telaietto di parapetto mancorrente <<< << >>

60 … ponteggio: diagonale - giunto
I diagonali sono aste metalliche per rinforzare ed irrigidire la struttura lungo le diagonali principali congiungendo gli angoli estremi ed opposti dei vari nodi nei punti necessari stabiliti dalla autorizzazione o dal progettista. Si definisce “giunto” l’elemento che permette di realizzare il collegamento rigido fra le varie aste in corrispondenza di quelli che saranno i nodi. Ortogonale a 4 bulloni Ortogonale a 2 bulloni Ortogonale orientabile Semplice a bulloni <<< << >>

61 … ponteggio: impalcato – mensola e montante
Impalcato è l’elemento strutturale costituito da tavolati, idoneo a realizzare piani di calpestio, ponti di carico o sottoponti per consentire il transito del personale e la movimentazione dei materiali alle varie quote. Mensola M o n t a e La mensola è l’elemento strutturale che permette l’ampliamento del piano di lavoro verso l’opera servita con sbalzo dell’area intelaiata. Mensola Il montante è il tubo verticale su cui vengono scaricati tutti i carichi agenti sul ponteggio, propri e di servizio. <<< << >>

62 … ponteggio: parasassi - mantovana
Art D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956 “ Luoghi di transito “ Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. Ogni zona dell’edificio o della costruzione, nella quale c’è accesso e transito normale di persone, deve offrire protezione contro la caduta di carichi e materiali dall’alto del ponteggio. Eventualmente va impedito l’accesso sotto tale zona. <<< << >>

63 … ponteggio: (t) parasassi - mantovana
E’ l’elemento strutturale necessario a realizzare strutture di protezione contro la caduta di materiali minuti dall’alto sull’area di transito e non transennata. Per offrire protezione contro la caduta di carichi e materiali dall’alto del ponteggio devono essere realizzate delle apposite strutture parasassi a partire dall’altezza del solaio di copertura del piano terreno. Tavole in legno Lo sbalzo in avanti deve essere inferiore a circa cm. mantovana Queste strutture devono essere robuste e riproporsi ogni 12 metri. Realizzato con tubi e giunti Zona delimitata ai pedoni <<< << >>

64 … ponteggio: telaio di coronamento
E’ il più alto di tutti i telai sovrapposti costituenti il ponteggio. Telaio di coronamento Viene impiegato per il montaggio del parapetto a protezione del più alto impalcato di servizio utilizzabile. Il telaio di coronamento è presente anche alla sommità della torre-vano per permettere all’ascensore di cantiere di arrivare a servire tutti i piani. <<< << >>

65 … ponteggio: torre-vano e traverso
La torre-vano è l’opera provvisionale in cui alloggia e si muove l’ascensore da cantiere. Il traverso è l’elemento strutturale (tubo) utilizzato per la realizzazione degli elementi orizzontali del telaio prefabbricato a sua volta costituente una stilata e che sorregge i tavolati. traverso Nei ponteggi a tubi e giunti, s’intende l’elemento orizzontale che composto, a mezzo di giunti, con due montanti costituisce una stilata. <<< << >>

66 opere provvisionali: andatoie e passarelle
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67 Art D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" “ Parapetti “ Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Corrente posteriore Telaietto parapetto Corrente posteriore <<< << >>

68 “ Impalcati e parapetti dei castelli “
Art D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" “ Impalcati e parapetti dei castelli “ Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m. 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm. 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm. 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi. <<< << >>

69 … ponteggio: parapetto
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70 Art D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" “ Disposizione dei montanti “ I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, perché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo. <<< << >>

71 … ponteggio: parapetto in quota
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72 “ Difesa delle aperture “
Art D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" “ Difesa delle aperture “ Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m. 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. <<< << >>

73 opere provvisionali: copertura di vani e botole
Tavole spessore cm. 5 Min. cm. 100 max cm. 180 Min. cm. 100 <<< << >>

74 ponteggio: intavolati
Art. 23 D.P.R. n L’intavolato dell’impalcato deve essere realizzato con tavole di almeno 5 x 20 cm., fra loro aderenti e fissate in modo da non scivolare. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 cm.; le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione. Le tavole dei ponteggi metallici, con interasse tra i traversi di m. 1,80, devono avere una sezione minima di cm. 4 x 30 oppure cm. 5 x 20, nella pratica si evidenzia la necessità di utilizzare comunque tavole di spessore cm. 5 -. m. 4,00 m. 1,80 m. 1,80 <<< << >>

75 ponteggio: intavolati metallici
Sono disponibili sia per i comuni ponteggi metallici con interasse tra i traversi di m. 1,80, sia per i nuovi ponteggi di m. 2,50, sui quali sono peraltro obbligatorie. La tavola metallica semplifica le operazioni di montaggio, smontaggio e magazzinaggio. Garantisce inoltre un elevato grado di sicurezza (il produttore ne certifica le caratteristiche). E’ vietato utilizzare i pannelli per casseforme come elementi di impalcato, per ponteggi od altre opere provvisionali di sicurezza. <<< << >>

76 ponteggio: distanza Art. 23, c. 3 - D.P.R. n. 164.56
max dal muro cm. 20 Lo spazio libero fra il piano di lavoro e la facciata della costruzione deve essere minore di 20 cm. Se lo spazio libero fra il piano di lavoro e la facciata della costruzione è superiore a 20 cm. occorre un parapetto anche verso l’interno <<< << >>

77 ponteggio: basetta Serve per stabilire una pressione all’appoggio che bisogna eventualmente ulteriormente distribuire per diminuirla. Preliminarmente deve quindi valutarsi la resistenza del terreno, ma in genere è necessario pensare di impiegare tavole di ripartizione per diminuire la pressione al suolo a valori accettabili. Le basette possono essere : basette regolabili basette semplici <<< << >>

78 … ponteggio: ancoraggio
Si definisce in tal modo l’elemento o il sistema che vincola il ponteggio agganciandolo ad una struttura idonea a sopportare le azioni ad essa trasmesse, in modo che ne resti impedito il movimento e resti stabile contro il ribaltamento e la caduta. Normalmente si parla di un ancoraggio ogni circa 22 mq. di superficie del ponteggio metallico (un ancoraggio ogni due piani di ponte - 3,60 m - ed in orizzontale ogni tre campi -5,40 m – In tutti i casi che escono dagli schemi standard si dovrà provvedere con un calcolo specifico. <<< << >>

79 … ponteggio: tipi di ancoraggio
A CRAVATTA - Con fissaggio a tubi e giunti dietro a strutture rigide dell’edificio servito, quali pilastri e muri intorno ai quali vanno bloccati i tubi mediante i giunti. Il sistema realizzato sarà rigido al punto da reggere a tutte le sollecitazioni agenti. AD ANELLO - Richiede la possibilità di aggancio ad una parete abbastanza solida da attraversare con un tondo di acciaio sagomato ad anello ad U alle due estremità e del diametro da calcolare secondo lo sforzo applicato e comunque non minore di 6 mm.. Tale tipo di ancoraggio può essere realizzato solo nel caso di nuove costruzioni, prima che sia stato realizzato il getto di conglomerato cementizio, così da poter vincolare il tondino dell’anello all’armatura metallica portante, onde realizzare un blocco resistente unico. <<< << >>

80 … ponteggio: tipi di ancoraggio
A VITONE - Viene realizzato con elemento di bloccaggio estensibile a vite per forzare su due pareti di contrasto parallele ed ortogonali al vitone stesso, purché queste offrano la sufficiente resistenza a compressione e l’asta possa resistere al carico di flessione. A TASSELLO - Permettono di collegare la struttura del ponteggio con ancoraggi ben equidistanziati anche se le pareti non offrono punti dove realizzare ancoraggi dei precedenti tre tipi. In tal caso bisogna continuare a progettare l’ancoraggio con coefficiente di sicurezza 2,5; sarà necessario verificare la tenuta del materiale base a contatto con il tassello stesso. Giunto ortogonale <<< << >>

81 … ponteggio: elementi metallici
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82 Ponteggio metallico I ponteggi metallici sono soggetti a rigorosi criteri costruttivi e di applicazione, infatti possono essere commercializzati ed impiegati solo dopo che il fabbricante abbia ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro. All'atto dell’acquisto del ponteggio, parte integrante della struttura provvisionale è “ il documento “ rilasciato in copia conforme con i relativi allegati che certificano l’utilizzo: la relazione di calcolo che analizza i diversi schemi tipo previsti, con l'indicazione dei massimi sovraccarichi ammessi per ogni schema, nonché l'altezza e la larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. i certificati di prove effettuate sia sulle singole componenti del ponteggio che sulle conformazioni tipo indicate dal costruttore. le istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio del ponteggio. per quanto previsto all'art. 34 del D.P.R. n. 164 del 1956, su ogni elemento di cui lo stesso si compone (basetta, spinotto, montante, piano di calpestio, corrente, traverso, diagonale, ecc.), deve comparire, inciso o in rilievo, il nome o il marchio del fabbricante. Per ponteggi superiori a m. 20, di notevole complessità o fuori dagli schemi-tipo discende l'obbligo del calcolo di una specifica verifica, e del disegno esecutivo, redatti e firmati da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione. <<< << >>

83 ponteggio: sorveglianza - autorizzazione
Art D.P.R. n Sorveglianza – deve essere esercitata in continuità, sulle impalcature, specialmente dopo una sosta prolungata per inutilizzo o dopo un temporale. Vigilare costantemente in particolare sul buono stato degli ancoraggi e dei morsetti. Art D.P.R. n Autorizzazione Il ponteggio all’acquisto deve essere provvisto di autorizzazione all’impiego del Ministero del Lavoro e di Relazione Tecnica <<< << >>

84 Ponteggio autosollevante
Ponteggio metallico costituito da un piano di lavoro collegato solidamente a strutture verticali colonnari ancorate all’opera, aventi funzioni di sostegno e di guida, nei movimenti di salita e discesa e durante la sosta. colonna colonna frontale basamento basamento laterale Per i fabbricanti obbligo di fornire, con le apparecchiature, i disegni esecutivi ed una relazione tecnica firmata (autorizzazione ministeriale all’uso), nonché le istruzioni sul montaggio, impiego e smontaggio delle strutture, con l’indicazione del carico ammissibile per m2 del piano di lavoro, in relazione all’altezza ed alla distanza massima tra le strutture portanti, nonché copia dell’atto di autorizzazione all’impiego. <<< << >>

85 Ponteggio autosollevante: ancoraggio - prevenzione
Ancoraggio alla parete dell’edificio secondo le indicazioni contenute nell’autorizzazione ministeriale all’uso. Gli ancoraggio possono essere “a cravatta”, o eseguiti ancorando nei getti dei solai “ferri piegati ad U”, ai quali collegare il ponteggio. ancoraggio ancoraggio ad anello Dotazione per gli addetti di idonei attrezzi e, a seconda dei rischi specifici a cui sono esposti, dei seguenti dispositivi di protezione individuali: guanti da lavoro; elmetti; calzature di sicurezza; cinture di sicurezza; Transito vietato di persone e/o di mezzi alla base del ponteggio e nelle immediate vicinanze, durante l’utilizzazione utilizzando appositi cartelli e altri sistemi (transenne o altre delimitazioni); <<< << >>

86 Ponte su ruote I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato. Il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Per la salita e discesa devono essere utilizzate le scalette interne od un sistema anticaduta. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. I ponti su ruote non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. <<< << >>

87 …ponte su ruote I ponti su ruote devono essere ancorati alla
costruzione almeno ogni due piani. …ponte su ruote Secondo il recente Decreto 27/03/98 può esserci deroga quando: il ponte è costruito conformemente alla norma UNI HD 1004 “ Torri mobili da lavoro ”; il costruttore fornisce la certificazione del superamento delle prove di carico e di rigidità; l’altezza del ponte non supera i 12 m se utilizzato all’interno di edifici e 8 all’esterno; per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio; per il montaggio, uso e manutenzione del ponte su ruote sono seguite le istruzioni indicate dalla norma stessa. <<< << >>

88 ponti su cavalletti Art. 51 D.P.R. n. 164.56
cavalletto I ponti su cavalletti, non essendo dotati di parapetto, non devono avere altezza superiore ai metri 2 e possono essere utilizzati per lavori interni od al suolo: con le normali tavole di sezioni minima cm. 20 x cm. 5 e lunghezza di 4 metri è d’obbligo utilizzare tre cavalletti (interasse cm. 180 e sbalzi di cm. 20; la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm. 90. m. 4.00 utilizzo regolare m. 1.80 listello antiscivolo ponte su cavalletti h. max m. 2.00 utilizzo non regolare <<< << >>

89 Puntelli e strutture di puntellazione
norma UNI EN1065 Nella realizzazione delle opere provvisionali i sistemi di puntellazione meritano sicuramente particolare attenzione. La puntellazione provvisoria rappresenta una operazione molto importante nella realizzazione di un solaio o pareti in calcestruzzo adiacenti a pareti già esistenti, rocce od altro. L’entità della puntellazione dipende dai carichi che graveranno sul piano di posa durante la fase di montaggio e dal peso che andrà ad aggiungersi a seguito del getto di calcestruzzo. UNI EN1065 solaio puntellato con manici con leva a croce a piastra La norma UNI EN1065 introduce una serie di prescrizioni atte a certificare la qualità dei puntelli telescopici regolabili in acciaio con filettatura coperta o scoperta e destinati all'uso in cantiere, la stessa fissa i criteri per la classificazione dei puntelli in base alla categoria in “A,B,C,D,E“ed  alla massima lunghezza di estensione. <<< << >>

90 Scale a mano Art. 8 D.P.R. n Le scale portatili a pioli, dette anche scale a mano, devono: avere dimensioni appropriate all’uso; essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi; i pioli devono essere incastrati nei montanti. Le scale in legno non devono avere: listelli inchiodati; è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno inchiodati sui montanti; è vietata l’uso di scale difettose e pericolose, quando risultano inutilizzate devono essere eliminate. Il pericolo principale connesso all’uso di scale è quello di caduta di persone che può essere causata da difetto della scala o da un suo errato impiego <<< << >>

91 … scale a mano Art. 8 D.P.R. n. 164.56 <<< << >>
Durante l’uso, le scale devono essere sistemate e vincolate e non sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna. Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala La scala deve risultare di lunghezza adeguata e, in generale deve sporgere di almeno un metro oltre il piano di accesso. La scala deve distare dalla verticale di appoggio per circa un ¼ della sua lunghezza. Contro il pericolo di sbandamento o di slittamento, le estremità inferiori dei montanti devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli mentre quelle superiori devono avere ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli. scala gabbia ponteggio <<< << >>

92 Le reti di sicurezza sono sistemi di protezione anticaduta collettivi. non eliminano il rischio di caduta ma servono a ridurne le consequenze. Nel settore edile si sono affermati differenti utilizzi delle reti di sicurezza durante l'esecuzione delle opere che in forma generale possono essere così elencati: - esecuzione di strutture in cemento armato; - messa in opera di coperture; - montaggio di strutture metalliche per edifici industriali; - costruzione di ponti, viadotti e strutture sopraelevate, etc. Nella messa in opera e nell’impiego delle reti si devono rispettare, le indicazioni e le raccomandazioni che il costruttore (o fornitore) è tenuto a fornire insieme alla certificazione di conformità CE. <<< << >>

93 Le funi, ancoraggi Nei lavori sui tetti dovranno essere definite prioritariamente (art. 36-bis, comma 1 punto a) del d.lgs.626/94, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 235/03) le misure collettive di protezione contro i rischi di caduta (parapetti, impalcati, reti, ecc.), commisurate all’effettiva valutazione del rischio. Nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, il datore di lavoro deve adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci, e il lavoro non può essere eseguito prima dell’adozione di tali misure. I rischi residui, individuati dalla valutazione, devono essere eliminati o ridotti mediante l’uso di dispositivi di protezione individuali di posizionamento o di arresto della caduta (cinture, imbracature, ancoraggi, collegamenti con funi, ecc.). <<< << >>

94 … le funi, ancoraggi I DPI contro la caduta dall’alto possono venire utilizzati: - nelle lavorazioni in prossimità del bordo di tetti piani; - in prossimità del bordo di timpani; - sulle maglie di griglie; - per i lavori di montaggio; - per lavorazioni di piccola entità; - su scale a pioli. Possono essere utilizzate solo attrezzature marcate CE e certificate per l’uso in cantiere (imbracature, sistemi di collegamento e aggancio (corde, fasce, ecc.), dispositivi di sicurezza per l’altezza, ammortizzatori di caduta, dispositivi di trattenuta mobili). Fissare i DPI contro la caduta dall’alto a parti portanti o a elementi preposti all’aggancio. Questi devono garantire, per un operatore agganciato, di resistere aduno carico di strappo di 750 kg. – Usare solo ganci a carabina che sono provvisti di una sicurezza contro l’apertura involontaria. <<< <<

95 Pi.M.U.S.- Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio
Il datore di lavoro Art. 36–quater D. Lgs. n provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Il Pi.M.U.S. non è una valutazione dei rischi dell’impresa (POS) ma un “ documento “ dell’attrezzature. Un documento che a partire da quelli già esistenti (libretto del costruttore, disegno esecutivo …) completa le informazioni sull’opera provvisionale da impiegare in relazione al contesto: ad esempio le caratteristiche dei vincoli di appoggio, di ancoraggio, le procedure per il montaggio, uso e smontaggio, lo stoccaggio e le verifiche <<< >>

96 Pi.M.U.S. : campo di applicazione
Art. 36–quater D. Lgs. n Per il settore delle costruzioni questa disposizione si deve applicare per ogni cantiere in cui si fa uso di attrezzature come i ponteggi, allestiti per attività lavorativa che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. <<< << >>

97 Pi.M.U.S.: Obbligo redazione
Il Pi.M.U.S. deve essere redatto per ogni ponteggio impiegato in un cantiere. Nel caso di più ponteggi saranno redatti più Pi.M.U.S. ponteggio in legno ponteggio metallico ponteggio a telaio prefabbricato (PTP) ponteggio a tubo e giunto (PTG) ponteggio multidirezionale a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) Per ponteggio si intende Ponte a sbalzo Ponte su ruote - trabattello Sono esclusi i “ponti su cavalletti”, intendendo quelli telescopici fino e 2 metri o quelli in legno, Poiché sono attrezzature che non espongono i lavoratori al rischio di caduta da una quota posta Ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. <<< << >>

98 Pi.M.U.S.: il redattore Deve essere una “persona competente”.
Per persona competente si può intendere: il datore di lavoro che in qualche modo ha direttamente maturato esperienze nel campo dei ponteggi il tecnico interno/esterno abilitato a progettare un ponteggio il preposto ai lavori come definiyo dal DPR il soggetto RSPP che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso il soggetto ASPP o latro con competenze tecniche nel campo dei ponteggi : <<< << >>

99 Pi.M.U.S.: estremi ponteggio – anagrafica soggetti - documentazione
Tipologia degli elementi (a telaio prefabbricato, a tubo e giunto direzionale, trabattello Natura Marca Modello Caratteristiche prestazionali (per manutenzione e costruzione) Schemi grafici identificativi del tracciato di ponteggio impiegato anagrafica soggetti Redattore Pi.M.U.S. Proprietario ponteggio Impresa addetta al montaggio, trasformazione, uso e smontaggio Soggetti responsabili dell’impresa Preposto addetto al controllo e verifica (formazione) Addetti al montaggio, manutenzione e smontaggio (formazione) documentazione Se non conforme - Libretto del ponteggio – progetto (firmato da tecnico abilitato) Se conforme all’aut.ne min.le - Libretto del ponteggio – schemi tipo <<< << >>

100 Pi.M.U.S.: ulteriori prescrizioni
Montaggio di elementi complementari: ancoraggio sistema provvisorio; mantovana o parasassi; installazione teli; cartelloni o grafici; istallazione pezzi speciali( travi carraie, bagnoli, ecc.). Elenco attrezzature/macchine: tipologia; marca modello; condizioni d’uso; vincolo delle macchine e delle attrezzature. Elenco D.P.I. : tipologia; destinatari;note dei D.P.I. utilizzati. Elenco D.P.C. : tipologia; certificazione; istruzioni di montaggio/smontaggi o dei DPC utilizzati. Sistema di protezione anticaduta: ancoraggio; connettore; dissipatore; cordino; imbracatura anticaduta; punto di ancoraggio; linea di trattenuta; paletto. Allestimento area cantiere Caratteristiche delle superficie di appoggio e di ancoraggio. Procedure di: montaggio; trasformazione; per l’uso; smontaggio; stoccaggio. Verifiche di: primo impianto; periodiche; straordinarie. Piano di salvataggio persone. <<< <<


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