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Relatore: Dott. Pietro Daidone

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Presentazione sul tema: "Relatore: Dott. Pietro Daidone"— Transcript della presentazione:

1 Relatore: Dott. Pietro Daidone
PG & Partners PRACTICE SEMINAR Relatore: Dott. Pietro Daidone Roma 26 maggio 2012

2 Quadro giuridico generale
PG & Partners Practice seminar Quadro giuridico generale FIGURA DEL CHIROPRATICO ART. 2,COMMA 355 LEGGE FINANZIARIA 2008 E`istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro e` consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma e` emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Salute. IL DECRETO ATTUATIVO AD OGGI NON RISULTA ANCORA EMANATO.

3 SCHEDA AVVIO ATTIVITA’
PG & Partners Practice seminar SCHEDA AVVIO ATTIVITA’ REQUISITI PROFESSIONALI : possesso laurea o diploma di laurea in chiropratica MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: - individuale - associativa - societaria

4 SCHEDA AVVIO ATTIVITA’
PG & Partners Practice seminar SCHEDA AVVIO ATTIVITA’ DOCUMENTI ED ADEMPIMENTI PER INIZIARE L’ATTIVITA’ apertura partita iva con codice attività – altre attività paramediche indipendenti impresa individuale: Modello AA9/10 soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10

5 Practice seminar PG & Partners TENUTA SCRITTURE CONTABILI
Regime dei minimi: le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni possono aderire al regime dei contribuenti minimi, di cui alla Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 96 a 117, così come modificato ed integrato dal DL n. 98 del 06/07/2011, convertito in L. n. 111 del 15/07/2011 (con decorrenza, con riferimento a tali ultime modifiche, dal 01/01/2012), se in possesso di precisi requisiti (un volume d'affari inferiore a € senza dipendenti ed investimenti nel triennio non superiori a ,00 euro) . In presenza di tale regime non vi è l'obbligo di tenuta della contabilità

6 Practice seminar PG & Partners TENUTA SCRITTURE CONTABILI
- Nuove iniziative produttive: le persone fisiche esercenti attività d’impresa arti o professioni possono aderire al "regime delle nuove iniziative produttive", adottabile solo per i primi tre anni di attività, di cui alla Legge 23 dicembre 200, n. 388, art. 13, se persone fisiche o imprese familiari in possesso di precisi requisiti (negli ultimi 3 anni non hanno esercitato un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche familiare o in forma associata, non intraprendono una nuova attività come mera prosecuzione di una precedente ed hanno ricavi o compensi nel corso dell'anno non superiori a ,41 euro per l'esercizio di attività di lavoro autonomo o per attività imprenditoriali di servizi, ovvero a ,83 euro negli altri casi). In presenza di tale regime non vi è l'obbligo di tenuta della contabilità; vanno conservati i documenti ricevuti ed emessi ai fini Iva

7 . Practice seminar PG & Partners TENUTA SCRITTURE CONTABILI
Contabilità semplificata: in base a quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 600/1973, i professionisti individuali e le società tra artisti e professionisti devono tenere, quale regime naturale, la contabilità semplificata. Contabilità ordinaria: La contabilità ordinaria è obbligatoria per: - l'impresa costituita nella forma di società di capitali (S.r.l.), indipendentemente dai ricavi conseguiti; - imprese individuali e società di persone che abbiano superato i seguenti limiti di fatturato: euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi; euro a far data dal 14/05/2011 (D.L. n. 70, del 13/05/2011, articolo 7, secondo comma, lettera i, convertito in legge n. 106 del 12/07/2011), per gli esercenti altre attività. L'impresa individuale e le società di persone che non superano i limiti sopra indicati, possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria. .

8 Practice seminar PG & Partners REGIME IVA
Le prestazioni rese dai chiropratici non sono esenti da Iva ma scontano l’aliquota del 21% perché, in attesa del decreto che definisca le competenze professionali e l’iter formativo degli operatori, non rientrano tra quelle sanitarie. La risoluzione n. 197/E del 30 luglio 2009, nata a seguito di un parere richiesto all’Agenzia delle Entrate da un dottore in chiropratica (titolo conseguito negli Usa dove è una professione paragonabile a quella medica a tutti gli effetti) ha affermato che possono usufruire dell’esenzione dall’iva secondo l’articolo 10 oltre alle prestazione rese dai medici appartenenti al relativo ordine anche le prestazioni rese da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili. REGIME IVA

9 DETRAIBILITA’ SPESE CHIROPRATICHE
PG & Partners Practice seminar DETRAIBILITA’ SPESE CHIROPRATICHE La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.21/E del 23 aprile 2010 precisa che in assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale del dottore in chiropratica e l’ordinamento didattico per conseguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo grado, ai fini della detrazione delle spese sostenute per prestazioni di chiroprassi, devono ritenersi tuttora valide le indicazioni fornite con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18/05/2006. Le prestazioni di chiroprassi, pertanto, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che: - siano eseguite in centri all’uopo autorizzati; - siano eseguite sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita: - dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi; - dalla prescrizione del medico. Naturalmente il chiropratico che sia anche dottore in medicina potrà eseguire la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità.

10 Dove si può aprire un studio chiropratico?
PG & Partners Practice seminar Dove si può aprire un studio chiropratico? In una struttura sanitaria accreditata In uno studio medico In uno studio di altri chiropratici In uno studio singolo

11 In una struttura sanitaria accreditata e/o un centro polidiagnostico
PG & Partners Practice seminar In una struttura sanitaria accreditata e/o un centro polidiagnostico -Rivolgersi alla proprio regione di residenza indipendentemente se si vuole o meno operare in regime di convenzione con Ausl; -occorre possedere autorizzazione sanitaria sempre (TULS RD 1265/34 ancora in vigore!!!!); -inizialmente la rilasciavano i Prefetti adesso il Sindaco che con la riforma del 1978 è diventato la massima autorità sanitaria locale;

12 In una struttura sanitaria accreditata e/o un centro polidiagnostico
PG & Partners Practice seminar In una struttura sanitaria accreditata e/o un centro polidiagnostico -Dlgs 229/99 (riforma Bindi) autorizzazione sanitaria obbligata anche per studi odontoiatrici ecc. ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale; -il centro se gestito in forma societaria deve avere il direttore sanitario;

13 Practice seminar In uno studio medico … PG & Partners
-Per avviare uno studio chiropratico così come per l’avvio di uno studio medico non è necessaria l’autorizzazione sanitaria; -se lo studio viene gestito da un gruppo di chiropratici che ricevono pazienti per conto proprio non è necessaria l’autorizzazione sanitaria; -se lo studio fa capo ad una organizzazione che gestisce l’attività si tratta di poliambulatorio con necessità di autorizzazione e direttore sanitario;

14 Aprire studio chiropratico … casi pratici
PG & Partners Practice seminar Aprire studio chiropratico … casi pratici D:E’ possibile aprire uno studio chiropratico in appartamento di proprietà/affitto??? R:Dovrebbe essere possibile salvo che il regolamento condominiale o diverso accordo non preveda una limitazione ad uso diverso di abitazione …. Normalmente le caratteristiche urbanistiche dell’immobile devo essere A10 (uffici)

15 Aprire studio chiropratico … casi pratici
PG & Partners Practice seminar Aprire studio chiropratico … casi pratici D:Come deve essere l’impianto elettrico basta quello di casa??? R:L’impianto elettrico deve essere adeguato alla legge 46/90; D:A quali norme deve di tutela devono essere assoggettati i dipendenti degli studi di chiropratica?? R: Le norme di tutela salute e sicurezza previste dalla legge 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni;

16 Aprire studio chiropratico … casi pratici
PG & Partners Practice seminar Aprire studio chiropratico … casi pratici D:Se viene tenuto un archivio informatico delle cartelle cliniche quale obblighi devo osservare??? R: Seguire la normativa sulla privacy di cui al Dlgs 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e/o integrazioni; D: Lo studio chiropratico è assoggettato alla normativa antincendio??? R: Si dipende dalle prestazioni erogate, dalla ubicazione e metratura locali;

17 Aprire studio chiropratico … casi pratici
PG & Partners Practice seminar Aprire studio chiropratico … casi pratici D: Sono dovute tasse o imposte se nello studio c’è una radio o una televisione??? R: Per le esecuzioni musicali o di immagini televisive diffuse nello studio (sale di attesa ecc.) sono dovuti i diritti d’autore in base alla legge 633/41; D: Va pagato il canone Rai?? R: Solamente se nello studio c’è un collegamento televisivo o radiofonico;

18 Grazie per l’attenzione
PG & Partners Practice seminar Grazie per l’attenzione Dott. Pietro Daidone


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