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INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti Parma, 1 marzo 2013.

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Presentazione sul tema: "INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti Parma, 1 marzo 2013."— Transcript della presentazione:

1 INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti Parma, 1 marzo 2013

2 Un vostro debitore non paga, cosa si può fare? Lascio perdere. Assoldo alcuni rugbisti. Mi metto nelle mani di un legale. Per fare cosa? Unesecuzione? Ma se il debitore è in crisi ….

3 La vostra attività è in crisi Non avete più liquidità. Le banche hanno chiuso (repentinamente) i cordoni della borsa. Qualche fornitore comincia a perdere la pazienza e parte con un decreto ingiuntivo.

4 Decreto ingiuntivo Si richiede a un giudice di ingiungere al debitore di pagare. Basta documentare credito (agevole tra imprenditori commerciali). Quaranta giorni dalla notifica per opporsi. Se il debitore fa opposizione la procedura si trasforma in un processo ordinario.

5 Processo ordinario Citazione controparte, Udienze davanti al Tribunale (giudice monocratico). Generalmente la sentenza non arriva prima di 4 anni. Provvisoria esecutività? Impugnazione in Corte dAppello e poi in Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai 20 anni.

6 Titolo esecutivo Cambiale – assegno. Ruolo equitalia. Sentenza passata in giudicato. Decreto ingiuntivo non opposto. Sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva.

7 Azione esecutiva (singolare) Notifica precetto. Pignoramento. Può riguardare: beni mobili presso il debitore o presso terzi, immobili, crediti. Vendita allasta o a mezzo IVG. Tempo diversi anni, ma nel frattempo i beni sono pignorati.

8 Esecuzione singolare (2) Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto pignorati. Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge davanti al giudice di volta in volta competente. Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di prelazione, il creditore potrà agire solo successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc.

9 Esecuzione singolare (3) I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o il debitore stesso) che non può compiere atti di amministrazione su di essi.

10 Quale soddisfazione? Il debitore viene definitivamente stroncato. Il creditore non riceve soddisfazione o comunque riceve una soddisfazione limitata e tardiva e sostiene ingenti spese. La gestione della crisi attraverso esecuzioni individuali finisce per avvantaggiare alcuni creditori sugli altri.

11 Gestione della crisi Gestione della crisi dellimpresa anziché dei singoli rapporti di credito. Accordi con i creditori, Conclusi in ambito privatistico, Accordi stragiudiziali, Accordi di ristrutturazione del debito, Procedura da sovraindebitamento (soggetti non fallibili). Conclusi in ambito pubblicistico: concordato preventivo, Procedure di legge, Fallimento per imprenditori, Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e soggetti sottoposti a controllo pubblico, Amministrazione straordinaria per grandi imprese (Prodi bis e Marzano).

12 Procedura concorsuale/gestione concordata della crisi (1) Ciò che provoca lingresso in una procedura concorsuale è lo stato di insolvenza dellimprenditore, ossia la sua incapacità di far fronte ai propri impegni. Quando cè il rischio di insolvenza una denuncia tempestiva della crisi può favorirne una migliore gestione, ma questa regolazione preventiva non può essere imposta al debitore, che vi si può sottoporre solo spontaneamente.

13 Possibili esiti Risanamento, è difficile che si realizzi perché la denuncia dellinsolvenza è spesso tardiva. Cessione azienda (si consegue avviamento). Liquidazione atomistica (generalmente si ricava poco).

14 Posizione imprenditore Imprenditore in senso giuridico: Impresa individuale: persona fisica, Società: società stessa. Imprenditore in senso economico: Impresa individuale: coincide con imprenditore in senso giuridico, Società: socio o gruppo di soci di riferimento.

15 Espulsione imprenditore Con la procedura concorsuale si giunge generalmente allespulsione dellimprenditore giuridico, ma nellamministrazione straordi- naria anche di quello economico. Anche le soluzioni concordatarie in generale conducono allespulsione dellimprenditore (ovviamente non del debitore persona fisica: esdebitazione, proc. sovraindebitamento). Attenzione alla sindrome della fenice: invece dellespulsione dellimprenditore si realizza quella dei debiti dallimpresa.

16 Finalità procedure concorsuali Soddisfare i creditori (par condicio)? Regolare la crisi? La disciplina propone soluzioni concordatarie di tanti tipi. Sono i creditori a dover decidere, il giudice è garante della legalità. Quello della par condicio non è mai stato il vero scopo, perché in realtà vige la regola della graduazione dei crediti (2741, 2768, 2777, 2778, 2780, ecc.), E principio difficilmente compatibile con le soluzioni concordatarie.

17 INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it


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