La causa (temi connessi) : giustificazione dell’attribuzione patrimoniale; atti a titolo gratuito; tipo contrattuale; autonomia privata 1. La “causa” come giustificazione dell’attribuzione patrimoniale 1g. la rocca - corso di diritto civile
La causa II Domat (1689): “i commerci ed i traffici per l’uso delle persone e delle cose sono di quattro tipi [do ut des, facio ut facias, facio ut des] ovvero uno solo da, o fa, e l’altro né fa, né da alcunché, come nel caso di una persona che gratuitamente si addossa gli affari di un altro, o faccia una donazione per pura liberalità” 2g. la rocca - corso di diritto civile 2
La causa II “nei primi tre tipi di convenzioni si da luogo ad un traffico in cui niente è gratuito, ma l’obbligo dell’uno è fondamento di quello dell’altro … così l’obbligo che si forma in queste specie di convenzioni in vantaggio dell’uno dei contraenti, ha sempre la sua causa dal lato dell’altro; anzi l’obbligo sarebbe nullo, quando fosse veramente senza causa” Domat 3g. la rocca - corso di diritto civile 3
La causa II “nelle donazioni e negli altri contratti in cui uno solamente fa o da, niente dandosi o facendosi dall’altro … l’obbligo di colui che da, ha il suo fondamento in qualche motivo ragionevole e giusto, come un servigio reso, o qualche altro merito del donatario o il solo piacere di beneficare. E questo motivo fa le veci di causa …” Domat 4 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa II In Domat la “causa” si configura come il corrispettivo, o più in generale il “motivo ragionevole e giusto” che assiste il vincolo conseguente alla manifestazione di una volontà in tal senso 5 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa II L’attenzione di Domat non è attratta dall’operazione compiuta col contratto (esigenza che storicamente nasce successivamente), quanto piuttosto dalla necessità che l’assunzione di un vincolo non sia assistita da una “causa”, da un “motivo ragionevole e giusto” Questo profilo della nozione di “causa” non è mai venuto meno (c.c e 1865: causa dell’obbligazione, causa del contratto) 6 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa II Art c.c.: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale …” Art c.c.: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda” 7 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa II L’attribuzione patrimoniale (conseguente ad un pagamento o ad altro, tale per cui qualcuno si è avvantaggiato economicamente a spese di qualcun altro: cfr. art. 1174) deve avere “una giusta causa”, altrimenti colui che si è impoverito a favore di altri, ha diritto alla restituzione o comunque ad un riequilibrio patrimoniale In passato si teorizzò un ordine sociale che – anche con la disciplina della responsabilità civile – fosse in grado di compensare i singoli di ogni danno e di ogni perdita ingiustificata 8 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa II Giusta causa dell’attribuzione patrimoniale * Adempimento di un’obbligazione preesistente propria o altrui (artt. 1173; 1180; 2036) Atto posto in essere in vista di un interesse patrimoniale diretto o indiretto del solvens Atto sorretto dall’intento “formalizzato” di arricchire l’accipiens (donazione) … Adempimento di un’obbligazione naturale (art. 2034) Modo di acquisto della proprietà (v. però artt , 940, 944 ecc.) 9 g. la rocca - corso di diritto civile
Il contratto come fattispecie … la donazione consiste in un’attribuzione patrimoniale priva di una giustificazione oggettiva, ossia di una giustificazione sufficiente … ad escludere la donazione! * Questo difetto di “causa” ha storicamente determinato l’onere di forma solenne della donazione 10 g. la rocca - corso di diritto civile
Il contratto come fattispecie Conclusione: “un principio generale dell’ordinamento stabilisce che non possono essere attuate e/o confermate attribuzioni di ricchezza non fornite da una giustificazione giuridicamente plausibile” (Camardi, 366) 11 g. la rocca - corso di diritto civile
Il contratto come fattispecie Assenza di “giusta causa” Restituzione della utilità patrimoniale ingiustamente lucrata (v. però art. 2035) Diritto alla restituzione della cosa determinata (Artt. 2037, ) salva ev. causa di acquisto della proprietà Tutelato (solvens) Ovvero dir. pagamento somma Dovere di pagare spese e miglioramenti effettuati dall’accipiens sulla cosa del solvens(art. 2040) indebito 12 g. la rocca - corso di diritto civile
LA CAUSA (TEMI CONNESSI) 2. l’atto a titolo gratuito g. la rocca - corso di diritto civile 13
L’atto a titolo gratuito Riprendiamo uno schema già esaminato: g. la rocca - corso di diritto civile 14
L’atto a titolo gratuito Giusta causa dell’attribuzione patrimoniale (o dell’arricchimento di un soggetto a danno di un altro)* Adempimento di un’obbligazione preesistente propria o altrui (artt. 1173; 1180; 2036) Atto posto in essere in vista di un interesse patrimoniale diretto o indiretto del solvens Atto sorretto dall’intento “formalizzato” di arricchire l’accipiens (donazione) … Adempimento di un’obbligazione naturale (art. 2034) Modo di acquisto della proprietà (v. però artt , 940, 944 ecc.) 15 g. la rocca - corso di diritto civile
L’atto a titolo gratuito Sono atti caratterizzati dal fatto che all’arricchimento di un soggetto nei confronti di un altro non corrisponde una contestuale controprestazione a favore del secondo Il trasferimento patrimoniale per essi compiuto è valido in quanto assistito da «giusta causa» Ferma la validità, questi atti (i relativi trasferimenti patrimoniali) possono avere regime giuridico differente a seconda delle singole fattispecie g. la rocca - corso di diritto civile 16
L’atto a titolo gratuito Atto posto in essere in vista di un interesse patrimoniale diretto o indiretto del solvens g. la rocca - corso di diritto civile 17 Atto sorretto dall’intento “formalizzato” di arricchire l’accipiens (donazione) Atto a titolo gratuito valido anche senza la forma solenne ATTENZIONE
L’atto a titolo gratuito g. la rocca - corso di diritto civile 18 ATTENZIONE Espressione «atto a titolo gratuito» (utilizzata in numerosi testi normativi) può avere accezioni diverse: es. Attribuzione patrimoniale «interessata» con conseguente non necessità della forma scritta Artt. 64 l.f.: attribuzione patrimoniale effettuata da un soggetto fallibile dalla quale il fallito non ha acquisito un’utilità economica anche indiretta (v. Cass. SU 18 marzo 2010, n. 6538, I Contratti, 2010, 1000
LA CAUSA (TEMI CONNESSI) 3. “giustificazione dell’attribuzione patrimoniale” ed evoluzione dei contratti g. la rocca - corso di diritto civile 19
La causa II Domat (1689): “i commerci ed i traffici per l’uso delle persone e delle cose sono di quattro tipi [do ut des, facio ut facias, facio ut des] ovvero uno solo da, o fa, e l’altro né fa, né da alcunché, come nel caso di una persona che gratuitamente si addossa gli affari di un altro, o faccia una donazione per pura liberalità” 20g. la rocca - corso di diritto civile 20 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa “nei primi tre tipi di convenzioni si da luogo ad un traffico in cui niente è gratuito, ma l’obbligo dell’uno è fondamento di quello dell’altro … così l’obbligo che si forma in queste specie di convenzioni in vantaggio dell’uno dei contraenti, ha sempre la sua causa dal lato dell’altro; anzi l’obbligo sarebbe nullo, quando fosse veramente senza causa” Domat 21 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa “nelle donazioni e negli altri contratti in cui uno solamente fa o da, niente dandosi o facendosi dall’altro … l’obbligo di colui che da, ha il suo fondamento in qualche motivo ragionevole e giusto, come un servigio reso, o qualche altro merito del donatario o il solo piacere di beneficare. E questo motivo fa le veci di causa …” Domat 22g. la rocca - corso di diritto civile 22 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa “causa” Obbligazione dell’altro contraente (contratti “commutativi” ora corrispettivi) Contratti di “beneficienza” Comodato, mutuo, deposito consegna donazione forma “causa” e schemi contrattuali nella configurazione Domat-Pothier 23 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa Sul piano normativo nel codice Napoleon e in quello it. del 1865 è richiesta una causa dell’obbligazione ed una causa del contratto Sul piano dogmatico gli schemi contrattuali subiscono un’evoluzione (connessa alla rivoluzione industriale): 24 g. la rocca - corso di diritto civile
Il mutuo (contratto di credito) diventa un contratto a prestazioni corrispettive: v. artt. 1813, 1815, Si sviluppano gli atti a titolo gratuito ma “interessati”: vantaggio indiretto dell’obbligato Si sviluppano i “contratti associativi” (artt. 1332, 2247, 2248): svolgimento dell’attività 25 g. la rocca - corso di diritto civile
Il contratto aleatorio 26 g. la rocca - corso di diritto civile
La causa II 4. Tipi e strutture contrattuali (il «tipo») 27g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» Con l’espressione “tipo” contrattuale si designa un modello contrattuale ricorrente in un determinato periodo storico, in un determinato contesto sociale perché riflette operazioni economiche ricorrenti 28 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» Non è un tema che nasce oggi: V. infatti: “iuris gentium conventiones quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones. Quae pariunt actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen contractus: ut emptio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, depositum …” (*) (D.2,14,7,1) Nel solco di questa tradizione si colloca larga parte delle tesi sulla causa (v. ad es. “chi promette, dispone, rinunzia, accetta, non intende semplicemente obbligarsi, spogliarsi di un bene, trasmetterlo, acquistarlo senza altro fine, non intende fare tutto ciò per il solo piacere di compiere un atto fine a sé stesso. Ma mira sempre a raggiungere uno degli scopi pratici tipici che governano la circolazione dei beni e la prestazione dei servizi …: ottenere un corrispettivo, scambiare un bene o un servizio con un altro, far credito, donare, adempiere una precedente obbligazione ecc. In ogni negozio analizzato nel suo contenuto si può distinguere logicamente un regolamento di interessi nei rapporti privati e, concretata in esso … una ragione pratica tipica ad esso immanente, una “causa” (Betti [1943], 169) 29 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» Il tema ha una precisa rilevanza di diritto positivo: Art : “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” Art. 1323: 30 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» Contratti (*) Socialmente tipici Legalmente tipici atipici Modello di operazione economica sviluppatosi nella pratica degli affari Modello di operazione sviluppatosi nella pratica degli affari e disciplinato dal legislatore Contratti che disciplinano un’operazione economica particolare, (tanto) che non ha (pieno) riscontro tra quelle sviluppatesi nella prassi di mercato 31 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» Il tema del contratto “atipico” ha ascendenze importanti anche sul piano teorico-politico: “dovendo esser le convenzioni proporzionate ai bisogni, ai quali esse si rapportano, sono arbitrarie e a grado di chi le fa; ed ogni persona può fare ogni sorta di convenzioni, eccetto solo il caso taluno sia incapace di contrarre, o la convenzione abbia qualcosa di contrario alle leggi o ai buoni costumi” (Domat, L. I, tit. I, sez. II, par. 1) 32 g. la rocca - corso di diritto civile
gioacchino la rocca corso di diritto civile 33 Il «tipo» Come è perché si formano “tipi aventi una disciplina particolare”? La pratica nei secoli ha evidenziato alcuni contratti che si sono reiterati nel tempo perché evidentemente soddisfano interessi diffusi. Questi contratti sono stati disciplinati dapprima da accordi appositamente conclusi, fino a che alcune o tutte le loro clausole sono divenute implicite perché “usuali”. Ad un certo punto il legislatore, data la loro diffusione e rilevanza sociale, ha dettato per loro una apposita disciplina legislativa, nella quale ha accolto la loro usuale configurazione o la ha corretta sulla base delle sue valutazioni …
gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università degli studi di milano 34 Il «tipo» … In altre parole “i tipi legali non sono la creazione a tavolino di una mente più o meno geniale: quando non li eredita dalla tradizione (ed allora il problema si sposta soltanto nel tempo), il legislatore li recepisce dalla pratica degli affari” (De Nova, Il tipo contrattuale, 129)
gioacchino la rocca Corso di diritto civile 35 Il «tipo» Il “tipo” è individuato dall’operazione economica “reiterata”, dall’assetto dato a quei determinati interessi, a quei determinati bisogni nell’esperienza Il legislatore può intervenire per limitare i costi transattivi e per correggere l’assetto di interessi quale configurato dalla prassi
gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università degli studi di milano 36 Il «tipo» Tutto ciò non esclude: Che vi possano essere contratti in uso già da tempo, ma non “aventi una disciplina particolare” Che nuovi contratti possano formarsi nel mercato, nella prassi per soddisfare nuovi bisogni
Quale è la rilevanza concreta di questa partizione ? L’individuazione della disciplina applicabile al singolo contratto 37 g. la rocca - corso di diritto civile
Due aspetti meritevoli di attenzione: 1. La transizione del tipo socialmente diffuso nella legislazione 2. La individuazione della disciplina delle lacune nei contratti atipici e nei tipi non recepiti dal legislatore 38 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» 1. La transizione del tipo socialmente diffuso nella legislazione 39 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» Anche il rapporto quantitativo e qualitativo tra contratti socialmente tipici e contratti appartenenti ai tipi aventi una disciplina particolare – cui corrisponde il rapporto tra usi (disciplina consuetudinaria) e disciplina legale – muta a seconda del contesto storico in rapporto alla forza politica di quanti operano professionalmente sul mercato: v. prossime slides 40 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» I contratti socialmente tipici sono disciplinati dalle norme consuetudinarie che si sono modellate nel tempo (in passato nei secoli, ora in tempi minori) sugli interessi di quanti utilizzavano (o utilizzano) professionalmente quei contratti. Per i contratti ritenuti di maggiore rilevanza il legislatore procede ad una comparazione degli interessi in conflitto e decide – in base agli equilibri politico-sociali del tempo – se confermare la norma consuetudinaria, oppure dar luogo ad un diverso bilanciamento degli interessi … [continua] 41 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» … Il processo complessivo è caratterizzato da un progressivo incremento dei “tipi aventi una disciplina [legislativa] particolare”, la quale dapprima recepisce largamente gli usi, distaccandosene nel tempo con il mutare degli equilibri, delle sensibilità, delle valutazioni economico-sociali (v. ad es. la disciplina dei contratti bancari tra c.c e legislazione speciale 1993 ss.) g. la rocca - corso di diritto civile 42
Il «tipo» art. 1 c.comm. 1882: “in materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono sugli usi generali. In mancanza si applica il diritto civile” Art tuf: “è nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico” (e v. anche artt , tub) 43 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» 2. La individuazione della disciplina delle lacune nei contratti atipici e nei tipi non recepiti dal legislatore g. la rocca - corso di diritto civile 44
Il «tipo» ContrattiSocialmente tipici Legalmente tipici atipici Modello di operazione economica sviluppatosi nella pratica degli affari + art Modello di operazione sviluppatosi nella pratica degli affari e disciplinato dal legislatore Singolo contratto + disciplina contratti tipici aventi prestazioni affini 45 g. la rocca - corso di diritto civile
Il «tipo» esempio: il contratto che lega l’amministratore di spa alla società amministrata c. comm non diceva nulla, ma la dottrina li qualificava “mandatari” proprio per l’assenza di indicazioni più specifiche Sennonchè la gestione di un’impresa con difficoltà può rientrare nella nozione “compimento di atti giuridici”; con difficoltà gli azionisti possono dirsi “domini” di un affare che non conoscono e che non sarebbero in grado di compiere autonomamente e per il compimento del quale non sono di fatto in grado di controllare l’amm. Il legislatore del 1942 dispone: “gli amm. Devono adempiere ai doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario …”: art ? Legisl. 2003: artt bis, 2392
Il «tipo» Altro esempio: Il contratto della “badante” Rapida tipizzazione sociale Accostamento a contratti esistenti aventi prestazioni “affini”
Il «tipo» T. Milano, La responsabilità di una casa di cura o di un ente ospedaliero deve ritenersi di tipo contrattuale, in quanto derivante dal contratto atipico a prestazioni corrispettive, da taluni detto «di spedalità», cui sono connessi obblighi integrativi (ex art c.c.), accessori e di protezione, con riguardo a fatti attribuibili al personale ausiliario o alla struttura organizzata (art c.c.); alla natura contrattuale della responsabilità consegue la necessità di valutare l’inesatto adempimento alla luce dell’art c.c
Il «tipo» L’operazione con cui si individua in quale dei precedenti gruppi inserire il contratto in concreto concluso, si chiama “qualificazione” Essa postula che dapprima si sia proceduto alla “interpretazione” del contratto (v. lezione sub 11) 49 g. la rocca - corso di diritto civile